Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1531/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento n. 1531/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data 22.03.2024 da
, con gli avv.ti PASCARELLA SILVIA e SCHIAVON ELISA, come da Parte_1
mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
CP_1
- convenuto contumace-
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: Domanda cumulativa separazione e divorzio.
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 04.04.2025 per la decisione non definitiva sullo status di separazione.
Conclusioni parte ricorrente:
“RICORRE
al Sig. Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Padova affinché́, riconosciuta la propria
giurisdizione e competenza, letto il suesteso ricorso ed esaminati i documenti allegati,
previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero autorizzato il deposito di
note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale dei coniugi, previa
emanazione dei provvedimenti urgenti di legge, disposta la trasmissione degli atti al P.M.
per acquisirne il parere, Voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di
fissare ove meglio ritenga la propria residenza, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge;
2. La IG.ra dichiara di essere attualmente economicamente autosufficiente e Pt_1
dichiara altresì di aver definito ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico con il
marito, così che ambedue non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;
3. La casa coniugale sita in DA (PD), in via Villa Laura n. 9 risulta già
abitata solamente dalla IG.ra , la quale è unica titolare del contratto di locazione e Pt_1
stante l'allontanamento dall'abitazione del IG. che conduce già da mesi vita CP_1
autonoma e separata dalla moglie. L'emananda sentenza di separazione sarà registrata
dall'Ufficiale dello Stato civile senegalese su richiesta di uno o entrambi i coniugi.
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice
Relatore, rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle
parti ovvero autorizzato il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione
personale delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a
seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il
parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
2 3
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg.ri Pt_1
e il giorno 22.11.2015, presso il Comune di Thiaroye Sur Mer, nella
[...] CP_1
città di Pikine, regione di Dakar, Repubblica del Senegal;
2. La IG.ra dichiara di essere attualmente economicamente autosufficiente e Pt_1
dichiara altresì di aver definito ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico con il
marito, così che ambedue non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;
3. La casa coniugale sita in DA (PD), in via Villa Laura n. 9 risulta già
abitata solamente dalla IG.ra , la quale è unica titolare del contratto di locazione e Pt_1
stante l'allontanamento dall'abitazione del IG. che conduce già vita autonoma e CP_1
separata dalla moglie.
L'emananda sentenza di divorzio sarà registrata dall'Ufficiale dello Stato civile senegalese
su richiesta di uno o entrambi i coniugi.
***
In via istruttoria: si chiede sin d'ora il Tribunale Voglia ammettere la prova per testi sui
seguenti capitoli di prova, con i testi: vicina di casa della ricorrente;
Tes_1 [...]
, datore di lavoro della ricorrente: Tes_2
- “Vero che il IG. si è allontanato dall'abitazione familiare sita in CP_1
DA (PD), in via Villa Laura n. 9, all'inizio dell'anno 2023, trasferendo il
proprio domicilio in altro luogo?”;
- “Vero che il IG. ha sovente atteso la IG.ra nei pressi della sua CP_1 Pt_1
abitazione o del luogo di lavoro appostandosi lungamente per osservarne i movimenti?”;
- “Vero che la IG.ra risulta fortemente provata dalla fine della relazione con il Parte_1
IG. ed intenzionata a cessare ogni tipo di rapporto con il medesimo?” CP_1
3 4
Conclusioni del P.M.: “Visto, il Pubblico Ministero dichiara si intervenire riservando le
conclusioni all'esito del procedimento. Pende p.p. n. 9667/23 a carico di per CP_1
il reato di cui all'art. 612 bis c.c. (p.o. )” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 22.03.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
allegando che le parti avevano contratto matrimonio civile, in regime di separazione
[...]
dei beni, in data 22.11.2015 in Pikine (Senegal) trascritto nei registri dello Stato Civile di
Thiaroye Sur Mer, n. 04/2015, atto n. 151/2015 in data 03.12.2015, matrimonio non trascritto in Italia;
- rappresentava che dall'unione coniugale non nascevano figli;
- riferiva che dopo il matrimonio il convenuto raggiungeva la moglie a Padova e ivi stabilivano la residenza coniugale andando a vivere in un appartamento sito a
DA, concesso in locazione alla ricorrente;
- rappresentava che, in un primo momento, il convenuto si mostrava affettuoso e disponibile verso il coniuge al fine di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
- riferiva, inoltre, che dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, il convenuto iniziava a porre in essere dei comportamenti contrari ai doveri coniugali, che ben presto degeneravano al punto che, a seguito di formale denuncia di parte ricorrente nei confronti del si CP_1
avviava nei confronti di quest'ultimo procedimento penale iscritto al n. 9667/2023 R.G.N.R.
per il reato di atti persecutori;
- rappresentava, altresì, che alla luce dei fatti sopraesposti e attesa l'irreversibilità della crisi coniugale, adiva il presente Tribunale formulando, nel merito, le conclusioni riportate in epigrafe.
4 5
- All'udienza di comparizione delle parti del 10.07.2024, svoltasi applicando le cautele di cui agli artt. 473-bis.40 e s.s. c.p.c., dinnanzi al Giudice delegato, compariva soltanto parte ricorrente;
nessuno compariva per parte convenuta;
il Giudice delegato, verificata la notifica e rilevato che la stessa si era svolta presso la casa coniugale dalla quale il convenuto da tempo si era allontanato, disponeva la rinnovazione della notifica e rinviava all'udienza del
09.10.2024 .
- All'udienza del 09.10.2024 dinnanzi al Giudice delegato compariva soltanto parte ricorrente assistita dal proprio difensore, il quale dava atto delle ricerche, esperite con esito negativo, per reperire la residenza/domicilio di parte convenuta e rappresentava di aver eseguito la notifica ai sensi dell'art.143 c.p.c. rilevando tuttavia che la notifica si era perfezionata oltre i termini concessi e chiedeva, pertanto, la rimessione in termini;
il Giudice
delegato, preso atto di quanto sopra, disponeva la rinnovazione della notifica e rinviava all'udienza del 07.02.2025 applicando le cautele di cui agli artt. 473-bis. c.p.c . CP_2
- A seguito di istanza di posticipazione di udienza depositata da parte ricorrente in data
23.12.2024 con decreto del 31.12.2024 il Giudice delegato rinviava all'udienza del
04.04.2025 per i medesimi incombenti .
- All'udienza del 04.04.2025 il Giudice delegato, rilevata la regolarità della notifica e preso atto dell'avvenuta conoscenza da parte del convenuto, non costituitosi in giudizio, della pendenza del giudizio (cfr. deposito istanza di visibilità avv. Tommaso Lessio per CP_1
del 28.03.2025) adottava ai sensi dell'art. 473-bis.22 i seguenti provvedimenti
[...]
temporanei:
“ - autorizza i coniugi a vivere separati;
e si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia parziale sullo status di separazione.
* * *
5 6
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché
entrambe le parti sono nate in Senegal ed, in assenza di allegazioni contrarie, si presume che possiedano la relativa cittadinanza.
Appare, quindi, necessario verificare per la domanda sullo status di separazione la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito ed, in caso positivo, la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale in merito a tale domanda sulla base dell'art. 3, lett. A, punto i) Reg. (UE) n. 1111/2019, per il quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza
abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68,
causa C-68/07, v. , che precisa che il Regolamento in Parte_2 Parte_3
questione "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti
con il territorio di uno degli Stati membri", giurisprudenza che, se anche riferita al regolamento precedente, Reg. (CE) n. 2201/2003, deve ritenersi riferibile anche a quello vigente attesa l'identità di ratio normativa). Va ricordato sul punto che la nozione di
“residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa
integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia
c. A., giurisprudenza che, seppur riferita al precedente Regolamento in materia, è estendibile anche al Regolamento ivi applicato). Nel caso di specie risulta documentato che parte ricorrente risiede fin dall'instaurazione del procedimento in Italia (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla suddetta domanda, l'art. 8, lett. A Reg. (UE)
n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei
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coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi uno dei criteri alternativi di cui ai punti a),
b), c) e d). Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato nel ricorso introduttivo che il marito si era allontanato “da un anno” dalla casa coniugale (cfr. pag. 4: ricorso introduttivo) pertanto,
in assenza di evidenze probatorie contrarie, appare applicabile il foro di cui alla lettera b) con conseguente applicazione della legge italiana.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte dalle parti in causa è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
La causa deve proseguire per la decisione sulle restanti domande avendo parte ricorrente formulato, oltre alla domanda di separazione personale, anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Va evidenziato in proposito che, al fine di esaminare la domanda divorzile, è necessario che le parti depositino l'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
matrimonio civile contratto in data 22.11.2015 a Pikine (Senegal);
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
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3) spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 09.04.25
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
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