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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 305/2024 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Abate, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del provvedimento di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, per violazione del D.M. 149/2019; per l'effetto, dichiarare il diritto alla percezione del beneficio fino alla data del 31.12.2023; con vittoria delle spese di lite con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024, la sig.ra Parte_1 esponeva di essere stata titolare di reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento della domanda prot. n. 5923604 del 31.5.2022, e di aver goduto della prestazione assistenziale dal mese di giugno 2022 al mese di luglio 2023.
Rappresentava di aver svolto, nel periodo dall'1.8.2019 al 31.5.2020 e dal 15.3.2021 al
1 14.3.2023, il progetto “Pon Inclusione” e il “progetto formativo individuale I.T.I.A.” e che, terminati i suddetti progetti, aveva comunicato, al Centro per l'Impiego di
Sant'Angelo dei Lombardi, la propria disponibilità a partecipare al progetto “Comune
Bene Comune 3”, attivato presso il Comune di Caposele a decorrere dal 3.4.2023.
Affermava che il reddito di cittadinanza era la sua unica fonte di sostentamento e che al fine di partecipare al detto progetto aveva chiesto al Comune di Caposele un contributo per la gestione del figlio tredicenne nel periodo estivo dell'anno 2023, in ragione della sospensione delle attività scolastiche.
Riferiva di essere stata costretta a rinunciare all'adesione al progetto, stante il perdurante silenzio del Comune alla richiesta di contributo, e di aver inoltrato comunicazione a mezzo P.E.C., datata 11.6.2023, dal seguente tenore: “… la sottoscritta … comunica … che a partire dal giorno 12.06.2023 rinuncia al PUC
“Comune Bene Comune 3”, perché con la chiusura della scuola (10.06.2023) e per disagiate condizioni economiche non può permettersi una baby sitter durante i mesi estivi per il figlio minorenne …”.
Rappresentava che il aveva ritenuto di non doverla richiamare Parte_2 nonostante l'art. 3 co. 4 D. M. 149/2019 prevedesse la necessità di tre richiami, così violando apertamente la norma.
Esponeva di aver partecipato, nel mese di luglio 2023, all'Avviso Pubblico, indetto dal con sede in Lioni, per la selezione di Controparte_2 tirocinanti con riserva ai percettori di reddito di cittadinanza e di essere stata ammessa al suddetto tirocinio d'inclusione sociale e lavorativa.
Riferiva che, in data 24.8.2023, il l'aveva Controparte_2 considerata rinunciataria anche di detto progetto in virtù della precedente comunicazione al ovvero della rinuncia al PUC “Comune Bene Parte_2
Comune3”.
Precisava che l'assenza di partecipazione dal progetto era limitata al solo periodo estivo di chiusura delle scuole e che, con nota del 28.8.2023, indirizzata al Controparte_2
e al aveva comunicato la sua disponibilità a riprendere
[...] Parte_2 nuovamente il tirocinio a decorrere dall'1.9.2023.
Riferiva che, in data 1.9.2023, il aveva Controparte_2 formalizzato la decadenza dalla graduatoria relativa all'Avviso Pubblico del 5.7.2023, in virtù della circostanza che la rinuncia al progetto “Comune bene Comune 3” aveva determinato la condizione di rinunciataria per tutti i progetti abbinati ai PUC, con conseguente decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, così come comunicato dal Comune di Caposele all' CP_3
2
[...] Rappresentava che, in data 29.9.2023, seguiva la comunicazione di decadenza dal beneficio da parte dell'Ente di previdenza.
Affermava di aver trasmesso istanza di riesame all' con P.E.C. del 9.10.2023, CP_1 con esito sfavorevole (“… le comunico che la decadenza del reddito di cittadinanza è stata posta in essere dal
[...]
con la seguente motivazione “Mancata adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal comune (art. 4, comma Parte_2 15 L. 26/2019) ovvero assenza ingiustificata per 24 ore nonostante tre richiami”. Eventuale richiesta di riesame deve essere indirizzata all'Ente che ha operato la decadenza …”).
Eccepiva la nullità del provvedimento di revoca per aver comunicato che la mancata partecipazione al progetto era dipesa da motivi di carattere familiare e di salute.
Eccepiva altresì l'omesso esperimento dei tre richiami e la conseguente violazione dell'art. 3 co. 4 e del punto VII dell'Allegato 1 del D. M. 149 del 22.10.2019.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava che la verifica dei requisiti in capo al richiedente il beneficio del reddito di cittadinanza era rimessa ex lege ai Comuni, secondo le modalità previste nell'accordo sancito nella seduta del 4.7.2019 in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Precisava che, nella fattispecie, gli esiti di tali controlli venivano comunicati, per il tramite della piattaforma GePi, all' che, in caso di assenza dei predetti requisiti, CP_4 procedeva a revocare il beneficio.
Allegava la relazione del responsabile del procedimento da cui si evinceva che CP_1 la domanda veniva revocata dal per inadempimento degli obblighi Parte_2 connessi alla partecipazione a progetti in titolarità del medesimo. Pt_2
Affermava la correttezza del proprio operato e precisava che alcuna responsabilità poteva essere addebitata in quanto si era perfettamente attenuto alla sequenza delineata dalla legge nell'adottare i provvedimenti previsti, sulla base delle informazioni e delle attestazioni rese nelle forme di legge dal . Parte_2
Rappresentava che era onere della ricorrente dare prova della sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto contestato, e non limitarsi a censurare la motivazione del provvedimento di diniego o revoca della prestazione inizialmente concessa.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
3 Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento datato 16.9.2023, dispositivo CP_1 della decadenza dal reddito di cittadinanza, con decorrenza da agosto 2023, per
“mancata adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal Comune (art. 4, co.15,
L. 26/2019), ovvero assenze non giustificate per complessive 24 ore nonostante tre precedenti richiami”.
È opportuno rammentare che il Reddito di Cittadinanza, introdotto con D. L. 4/2019, conv. da L. 26/2019, ed oggi sostanzialmente abrogato ex L. 197/2022, è una misura di contrasto alla povertà costituita da un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
La normativa di riferimento prescriveva, in capo al beneficiario, il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, di requisiti di cittadinanza e residenza, nonché di requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, oltre alla assenza di sottoposizione a misura cautelare personale e all'assenza di condanne definitive infradecennali per i delitti di cui all'art. 7 co. 3 del predetto decreto, così come modificato da L. 234/2021 e da L. 197/2022, che, proprio in vista della soppressione di tale provvidenza, hanno previsto misure più stringenti per la concessione del beneficio (art. 2 co. 1 lett. b: “il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo
7 del medesimo;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”; art. 5 co. 5: “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del CP_ beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”).
2. Tra i vari requisiti (economici, di cittadinanza e di residenza) prescritti dalla legge, è altresì prevista la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e la sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego, e ciò per tutti i componenti il nucleo familiare.
Laddove, nel nucleo familiare, non siano presenti componenti disoccupati da meno di
2 anni, è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale, requisito
4 che trova applicazione anche in ipotesi di adesione ad un progetto personalizzato ex D.
Lgs. 147/2017, condotto dall'ente comunale di riferimento, nonché nelle situazioni in cui il Centro provinciale per l'impiego rilevi l'esistenza di criticità nell'avvio del percorso di inserimento lavorativo.
Tali progetti personalizzati hanno lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale, prevedendo attività a servizio della comunità oppure riqualificazione professionale, completamento degli studi, ecc. (art. 4 co. 15 D. L.
4/2019: “In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme
e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata”).
I maggiorenni, di età pari o inferiore ai 29 anni, sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche se il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale, con esclusione di particolari categorie di soggetti (minorenni, pensionati, ultrasessantacinquenni, persone con disabilità, studenti), mentre altre categorie (caregivers, iscritti a corsi di formazione e disoccupati) possono essere esonerati.
Il D. L. 4/2019, allorquando vigente, prevedeva anche un analitico sistema sanzionatorio all'art. 7, così disponendo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5); f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del
Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma
5 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 96. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. […] 10. L'irrogazione CP_ delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla CP_ legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall all'entrata del bilancio dello Stato per essere CP_ riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.
3. Definito il quadro normativo di riferimento, si rileva che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., grava sulla ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto, ed in specie dell'elemento caduto in contestazione, ossia la regolare adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal Comune di Caposele.
Tale onere non può ritenersi assolto dalla ricorrente, la quale ha svolto anzitutto doglianze limitatamente alla violazione dell'iter amministrativo che ha portato alla revoca del beneficio stesso.
In ordine a tali rilievi, è noto che le prestazioni di previdenza ed assistenza sono sempre insensibili alle questioni procedurali, trattandosi di diritti soggettivi il cui accertamento resta affidato al giudice del lavoro a prescindere da ogni questione inerente al procedimento posto in essere dall' il quale ha natura meramente CP_1 ricognitiva (Cassazione civile, sez. lav., n. 2804 del 24/02/2003 (Rv. 560694 - 01):
“Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente
previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto CP_4 procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della
p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) … .
Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all …”). CP_4
In sostanza, allorquando un assistito presenti un ricorso giudiziario per ottenere una prestazione o anche per resistere ad una pretesa di ripetizione di pagamento, non può mai limitarsi a sollevare questioni procedurali, che sono irrilevanti, bensì deve argomentare nel merito delle vicende, in specie allegando e provando la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla provvidenza.
Del resto, il giudice del lavoro non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto previdenziale o assistenziale caduto in controversia.
6 Anche allo scopo di contestare l'adozione di un provvedimento di revoca di una provvidenza, l'assistito è perciò tenuto ad allegare e provare la sussistenza degli elementi costitutivi del preteso diritto, nella fattispecie tracciati nelle norme sopra riportate.
4. Ciò posto deve osservarsi che l' comunicava la decadenza della CP_1 ricorrente dal beneficio del reddito di cittadinanza, a seguito di segnalazione del attraverso la piattaforma GE.P.I. (Gestione Patti per l'Inclusione). Parte_2
Sul punto, vale premettere che la piattaforma costituisce il principale strumento, utilizzato dai Comuni e dai , per mettere in comunicazione diverse Controparte_5 istituzioni quali Comuni e Ministero del Lavoro, al fine di monitorare i CP_1 percorsi dei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Difatti, solo attraverso la piattaforma GE.P.I., è possibile per l'Istituto verificare l'attuazione dei patti, la sussistenza dei requisiti ed i dati anagrafici, consentendo tale sistema informatico l'incrocio dei dati con l'ente di previdenza.
In assenza, l' non potrebbe monitorare l'effettiva partecipazione del CP_1 beneficiario alle iniziative di politica attiva del lavoro.
Dunque, si rileva che il in data 7.7.2023, comunicava per il Parte_2 tramite della piattaforma GEPI all' all' e al Centro per l'Impiego di CP_1 CP_6
Sant'Angelo dei Lombardi la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza con la seguente motivazione: “mancata adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal
Comune (art. 4, co. 15 L. 26/2019), ovvero assenze non giustificate per complessive
24 ore nonostante tre precedenti richiami …”, precisando nelle note che “il beneficiario ha fatto pervenire rinuncia al progetto con nota acquisita al prot. il
12.6.2023 n. 4551, dal 12 giugno risulta assente”.
Si aggiunga che l' ha affoliato la comunicazione della ricorrente, indirizzata al CP_1 segretario del Comune di Caposele, da cui si evince l'espressa volontà della stessa di rinunciare al progetto PUC “Comune bene Comune 3”.
7 Va chiarito che l' non ha il potere di riesaminare o rettificare i provvedimenti CP_1 resi dagli enti preposti, sicché, laddove essi comunichino l'intervento di una ipotesi di decadenza, il provvedimento di revoca del beneficio deve intendersi quale atto vincolato da parte dell' stesso. CP_4
5. Il giudicante rileva che il tenore della riportata comunicazione della lavoratrice manifesta l'espressa intenzione della ricorrente di revocare l'adesione al progetto PUC
“Comune bene Comune 3”.
In specie, la ricorrente ha dichiarato di non voler più prendere parte al progetto, e non già di sospendere in via temporanea la sua partecipazione.
In tal modo, è venuto meno il succitato requisito costitutivo del diritto alla provvidenza economica de qua, anche alla luce della sussumibilità della fattispecie in una delle ipotesi di decadenza di cui al menzionato art. 7 co. 5 lett. c) e d) D. L. 4/2019.
Difatti, giacché trattasi di revoca dell'adesione al progetto indetto dal Comune, non può ravvisarsi la differente ipotesi di assenze non giustificate per complessive 24 ore nonostante tre precedenti richiami.
Sul punto, la ricorrente ha altresì eccepito l'infondatezza del provvedimento decadenziale proprio in quanto nessun richiamo le sarebbe stato rivolto dal Comune.
Tuttavia, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 3 co. 4 D.M. 149/2019, normativa secondaria che disciplina gli incombenti a carico degli enti comunali, tra cui il rilievo e la contestazione delle assenze ingiustificate (“
4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della reale partecipazione al PUC è in CP_ capo al comune che ne è titolare. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all'Allegato 1, salvo
l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del beneficiario è considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed è disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019”), da eseguirsi con le modalità di cui al punto VII dell'Allegato 1 al D.M. 149 (“… dopo un'assenza ingiustificata di otto ore il beneficiario verrà richiamato;
se a seguito di un ulteriore richiamo per analogo evento anche non consecutivo, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata (per quindi complessive 24 ore di assenza non giustificata), verrà inviata da parte del
Comune comunicazione all'interessato della necessità che l'assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la CP_ segnalazione all della mancata adesione al progetto …”).
Tali disposizioni equiparano l'assenza, superiore a 24 ore e rimasta priva di giustificazione del beneficiario per tre richiami, alla mancata adesione al progetto.
In ragione di quanto osservato, nel caso di specie non si tratta di mera assenza
8 ingiustificata, che sarebbe diventata rilevante solo se il Comune avesse provveduto ai tre richiami e solo se di entità superiore a 24 ore, bensì della diversa ipotesi di revoca dell'adesione al progetto, che invece deve essere riportata alla omessa adesione.
Quest'ultima deve manifestarsi non solo nella fase di avvio del progetto, ma deve permanere durante l'intero suo svolgimento, come espressamente previsto dallo stesso punto VII dell'Allegato 1 al D.M. 149 (“Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, è disposta la decadenza. L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche in itinere. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancato rispetto dell'impegno. Ferma restando la flessibilità di partecipazione definita nell'ambito del patto, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificato come mancato rispetto dell'impegno non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata”).
Ebbene, la rinuncia in itinere al progetto, operata dalla ricorrente e qualificabile come omessa adesione, ha determinato la decadenza dal beneficio del Reddito di
Cittadinanza, come correttamente attestato dal Comune di Caposele e dall' CP_1
Né può ravvisarsi alcuna causa giustificativa, che rileverebbe solo nell'ipotesi di assenza e non già nel differente caso della rinuncia all'adesione.
Di conseguenza, non può ritenersi soddisfatto il requisito della sussistenza e della permanenza dei requisiti richiesti per il godimento del beneficio, il che impone di rilevare la legittimità del provvedimento di revoca.
Il ricorso, quindi, va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la condizione di incertezza nell'interpretazione della disciplina normativa della fattispecie, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 305/2024 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Abate, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del provvedimento di decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, per violazione del D.M. 149/2019; per l'effetto, dichiarare il diritto alla percezione del beneficio fino alla data del 31.12.2023; con vittoria delle spese di lite con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024, la sig.ra Parte_1 esponeva di essere stata titolare di reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento della domanda prot. n. 5923604 del 31.5.2022, e di aver goduto della prestazione assistenziale dal mese di giugno 2022 al mese di luglio 2023.
Rappresentava di aver svolto, nel periodo dall'1.8.2019 al 31.5.2020 e dal 15.3.2021 al
1 14.3.2023, il progetto “Pon Inclusione” e il “progetto formativo individuale I.T.I.A.” e che, terminati i suddetti progetti, aveva comunicato, al Centro per l'Impiego di
Sant'Angelo dei Lombardi, la propria disponibilità a partecipare al progetto “Comune
Bene Comune 3”, attivato presso il Comune di Caposele a decorrere dal 3.4.2023.
Affermava che il reddito di cittadinanza era la sua unica fonte di sostentamento e che al fine di partecipare al detto progetto aveva chiesto al Comune di Caposele un contributo per la gestione del figlio tredicenne nel periodo estivo dell'anno 2023, in ragione della sospensione delle attività scolastiche.
Riferiva di essere stata costretta a rinunciare all'adesione al progetto, stante il perdurante silenzio del Comune alla richiesta di contributo, e di aver inoltrato comunicazione a mezzo P.E.C., datata 11.6.2023, dal seguente tenore: “… la sottoscritta … comunica … che a partire dal giorno 12.06.2023 rinuncia al PUC
“Comune Bene Comune 3”, perché con la chiusura della scuola (10.06.2023) e per disagiate condizioni economiche non può permettersi una baby sitter durante i mesi estivi per il figlio minorenne …”.
Rappresentava che il aveva ritenuto di non doverla richiamare Parte_2 nonostante l'art. 3 co. 4 D. M. 149/2019 prevedesse la necessità di tre richiami, così violando apertamente la norma.
Esponeva di aver partecipato, nel mese di luglio 2023, all'Avviso Pubblico, indetto dal con sede in Lioni, per la selezione di Controparte_2 tirocinanti con riserva ai percettori di reddito di cittadinanza e di essere stata ammessa al suddetto tirocinio d'inclusione sociale e lavorativa.
Riferiva che, in data 24.8.2023, il l'aveva Controparte_2 considerata rinunciataria anche di detto progetto in virtù della precedente comunicazione al ovvero della rinuncia al PUC “Comune Bene Parte_2
Comune3”.
Precisava che l'assenza di partecipazione dal progetto era limitata al solo periodo estivo di chiusura delle scuole e che, con nota del 28.8.2023, indirizzata al Controparte_2
e al aveva comunicato la sua disponibilità a riprendere
[...] Parte_2 nuovamente il tirocinio a decorrere dall'1.9.2023.
Riferiva che, in data 1.9.2023, il aveva Controparte_2 formalizzato la decadenza dalla graduatoria relativa all'Avviso Pubblico del 5.7.2023, in virtù della circostanza che la rinuncia al progetto “Comune bene Comune 3” aveva determinato la condizione di rinunciataria per tutti i progetti abbinati ai PUC, con conseguente decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza, così come comunicato dal Comune di Caposele all' CP_3
2
[...] Rappresentava che, in data 29.9.2023, seguiva la comunicazione di decadenza dal beneficio da parte dell'Ente di previdenza.
Affermava di aver trasmesso istanza di riesame all' con P.E.C. del 9.10.2023, CP_1 con esito sfavorevole (“… le comunico che la decadenza del reddito di cittadinanza è stata posta in essere dal
[...]
con la seguente motivazione “Mancata adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal comune (art. 4, comma Parte_2 15 L. 26/2019) ovvero assenza ingiustificata per 24 ore nonostante tre richiami”. Eventuale richiesta di riesame deve essere indirizzata all'Ente che ha operato la decadenza …”).
Eccepiva la nullità del provvedimento di revoca per aver comunicato che la mancata partecipazione al progetto era dipesa da motivi di carattere familiare e di salute.
Eccepiva altresì l'omesso esperimento dei tre richiami e la conseguente violazione dell'art. 3 co. 4 e del punto VII dell'Allegato 1 del D. M. 149 del 22.10.2019.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1 contestando la fondatezza del ricorso.
Affermava che la verifica dei requisiti in capo al richiedente il beneficio del reddito di cittadinanza era rimessa ex lege ai Comuni, secondo le modalità previste nell'accordo sancito nella seduta del 4.7.2019 in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Precisava che, nella fattispecie, gli esiti di tali controlli venivano comunicati, per il tramite della piattaforma GePi, all' che, in caso di assenza dei predetti requisiti, CP_4 procedeva a revocare il beneficio.
Allegava la relazione del responsabile del procedimento da cui si evinceva che CP_1 la domanda veniva revocata dal per inadempimento degli obblighi Parte_2 connessi alla partecipazione a progetti in titolarità del medesimo. Pt_2
Affermava la correttezza del proprio operato e precisava che alcuna responsabilità poteva essere addebitata in quanto si era perfettamente attenuto alla sequenza delineata dalla legge nell'adottare i provvedimenti previsti, sulla base delle informazioni e delle attestazioni rese nelle forme di legge dal . Parte_2
Rappresentava che era onere della ricorrente dare prova della sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto contestato, e non limitarsi a censurare la motivazione del provvedimento di diniego o revoca della prestazione inizialmente concessa.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
3 Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento datato 16.9.2023, dispositivo CP_1 della decadenza dal reddito di cittadinanza, con decorrenza da agosto 2023, per
“mancata adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal Comune (art. 4, co.15,
L. 26/2019), ovvero assenze non giustificate per complessive 24 ore nonostante tre precedenti richiami”.
È opportuno rammentare che il Reddito di Cittadinanza, introdotto con D. L. 4/2019, conv. da L. 26/2019, ed oggi sostanzialmente abrogato ex L. 197/2022, è una misura di contrasto alla povertà costituita da un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
La normativa di riferimento prescriveva, in capo al beneficiario, il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, di requisiti di cittadinanza e residenza, nonché di requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, oltre alla assenza di sottoposizione a misura cautelare personale e all'assenza di condanne definitive infradecennali per i delitti di cui all'art. 7 co. 3 del predetto decreto, così come modificato da L. 234/2021 e da L. 197/2022, che, proprio in vista della soppressione di tale provvidenza, hanno previsto misure più stringenti per la concessione del beneficio (art. 2 co. 1 lett. b: “il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo
7 del medesimo;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”; art. 5 co. 5: “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del CP_ beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”).
2. Tra i vari requisiti (economici, di cittadinanza e di residenza) prescritti dalla legge, è altresì prevista la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e la sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego, e ciò per tutti i componenti il nucleo familiare.
Laddove, nel nucleo familiare, non siano presenti componenti disoccupati da meno di
2 anni, è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale, requisito
4 che trova applicazione anche in ipotesi di adesione ad un progetto personalizzato ex D.
Lgs. 147/2017, condotto dall'ente comunale di riferimento, nonché nelle situazioni in cui il Centro provinciale per l'impiego rilevi l'esistenza di criticità nell'avvio del percorso di inserimento lavorativo.
Tali progetti personalizzati hanno lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale, prevedendo attività a servizio della comunità oppure riqualificazione professionale, completamento degli studi, ecc. (art. 4 co. 15 D. L.
4/2019: “In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme
e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata”).
I maggiorenni, di età pari o inferiore ai 29 anni, sono comunque convocati dai Centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche se il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale, con esclusione di particolari categorie di soggetti (minorenni, pensionati, ultrasessantacinquenni, persone con disabilità, studenti), mentre altre categorie (caregivers, iscritti a corsi di formazione e disoccupati) possono essere esonerati.
Il D. L. 4/2019, allorquando vigente, prevedeva anche un analitico sistema sanzionatorio all'art. 7, così disponendo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5); f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del
Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma
5 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 96. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. […] 10. L'irrogazione CP_ delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla CP_ legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall all'entrata del bilancio dello Stato per essere CP_ riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.
3. Definito il quadro normativo di riferimento, si rileva che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., grava sulla ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto, ed in specie dell'elemento caduto in contestazione, ossia la regolare adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal Comune di Caposele.
Tale onere non può ritenersi assolto dalla ricorrente, la quale ha svolto anzitutto doglianze limitatamente alla violazione dell'iter amministrativo che ha portato alla revoca del beneficio stesso.
In ordine a tali rilievi, è noto che le prestazioni di previdenza ed assistenza sono sempre insensibili alle questioni procedurali, trattandosi di diritti soggettivi il cui accertamento resta affidato al giudice del lavoro a prescindere da ogni questione inerente al procedimento posto in essere dall' il quale ha natura meramente CP_1 ricognitiva (Cassazione civile, sez. lav., n. 2804 del 24/02/2003 (Rv. 560694 - 01):
“Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente
previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto CP_4 procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della
p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) … .
Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all …”). CP_4
In sostanza, allorquando un assistito presenti un ricorso giudiziario per ottenere una prestazione o anche per resistere ad una pretesa di ripetizione di pagamento, non può mai limitarsi a sollevare questioni procedurali, che sono irrilevanti, bensì deve argomentare nel merito delle vicende, in specie allegando e provando la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla provvidenza.
Del resto, il giudice del lavoro non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto previdenziale o assistenziale caduto in controversia.
6 Anche allo scopo di contestare l'adozione di un provvedimento di revoca di una provvidenza, l'assistito è perciò tenuto ad allegare e provare la sussistenza degli elementi costitutivi del preteso diritto, nella fattispecie tracciati nelle norme sopra riportate.
4. Ciò posto deve osservarsi che l' comunicava la decadenza della CP_1 ricorrente dal beneficio del reddito di cittadinanza, a seguito di segnalazione del attraverso la piattaforma GE.P.I. (Gestione Patti per l'Inclusione). Parte_2
Sul punto, vale premettere che la piattaforma costituisce il principale strumento, utilizzato dai Comuni e dai , per mettere in comunicazione diverse Controparte_5 istituzioni quali Comuni e Ministero del Lavoro, al fine di monitorare i CP_1 percorsi dei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Difatti, solo attraverso la piattaforma GE.P.I., è possibile per l'Istituto verificare l'attuazione dei patti, la sussistenza dei requisiti ed i dati anagrafici, consentendo tale sistema informatico l'incrocio dei dati con l'ente di previdenza.
In assenza, l' non potrebbe monitorare l'effettiva partecipazione del CP_1 beneficiario alle iniziative di politica attiva del lavoro.
Dunque, si rileva che il in data 7.7.2023, comunicava per il Parte_2 tramite della piattaforma GEPI all' all' e al Centro per l'Impiego di CP_1 CP_6
Sant'Angelo dei Lombardi la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza con la seguente motivazione: “mancata adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal
Comune (art. 4, co. 15 L. 26/2019), ovvero assenze non giustificate per complessive
24 ore nonostante tre precedenti richiami …”, precisando nelle note che “il beneficiario ha fatto pervenire rinuncia al progetto con nota acquisita al prot. il
12.6.2023 n. 4551, dal 12 giugno risulta assente”.
Si aggiunga che l' ha affoliato la comunicazione della ricorrente, indirizzata al CP_1 segretario del Comune di Caposele, da cui si evince l'espressa volontà della stessa di rinunciare al progetto PUC “Comune bene Comune 3”.
7 Va chiarito che l' non ha il potere di riesaminare o rettificare i provvedimenti CP_1 resi dagli enti preposti, sicché, laddove essi comunichino l'intervento di una ipotesi di decadenza, il provvedimento di revoca del beneficio deve intendersi quale atto vincolato da parte dell' stesso. CP_4
5. Il giudicante rileva che il tenore della riportata comunicazione della lavoratrice manifesta l'espressa intenzione della ricorrente di revocare l'adesione al progetto PUC
“Comune bene Comune 3”.
In specie, la ricorrente ha dichiarato di non voler più prendere parte al progetto, e non già di sospendere in via temporanea la sua partecipazione.
In tal modo, è venuto meno il succitato requisito costitutivo del diritto alla provvidenza economica de qua, anche alla luce della sussumibilità della fattispecie in una delle ipotesi di decadenza di cui al menzionato art. 7 co. 5 lett. c) e d) D. L. 4/2019.
Difatti, giacché trattasi di revoca dell'adesione al progetto indetto dal Comune, non può ravvisarsi la differente ipotesi di assenze non giustificate per complessive 24 ore nonostante tre precedenti richiami.
Sul punto, la ricorrente ha altresì eccepito l'infondatezza del provvedimento decadenziale proprio in quanto nessun richiamo le sarebbe stato rivolto dal Comune.
Tuttavia, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 3 co. 4 D.M. 149/2019, normativa secondaria che disciplina gli incombenti a carico degli enti comunali, tra cui il rilievo e la contestazione delle assenze ingiustificate (“
4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della reale partecipazione al PUC è in CP_ capo al comune che ne è titolare. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all'Allegato 1, salvo
l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del beneficiario è considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed è disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019”), da eseguirsi con le modalità di cui al punto VII dell'Allegato 1 al D.M. 149 (“… dopo un'assenza ingiustificata di otto ore il beneficiario verrà richiamato;
se a seguito di un ulteriore richiamo per analogo evento anche non consecutivo, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata (per quindi complessive 24 ore di assenza non giustificata), verrà inviata da parte del
Comune comunicazione all'interessato della necessità che l'assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la CP_ segnalazione all della mancata adesione al progetto …”).
Tali disposizioni equiparano l'assenza, superiore a 24 ore e rimasta priva di giustificazione del beneficiario per tre richiami, alla mancata adesione al progetto.
In ragione di quanto osservato, nel caso di specie non si tratta di mera assenza
8 ingiustificata, che sarebbe diventata rilevante solo se il Comune avesse provveduto ai tre richiami e solo se di entità superiore a 24 ore, bensì della diversa ipotesi di revoca dell'adesione al progetto, che invece deve essere riportata alla omessa adesione.
Quest'ultima deve manifestarsi non solo nella fase di avvio del progetto, ma deve permanere durante l'intero suo svolgimento, come espressamente previsto dallo stesso punto VII dell'Allegato 1 al D.M. 149 (“Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, è disposta la decadenza. L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche in itinere. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancato rispetto dell'impegno. Ferma restando la flessibilità di partecipazione definita nell'ambito del patto, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificato come mancato rispetto dell'impegno non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata”).
Ebbene, la rinuncia in itinere al progetto, operata dalla ricorrente e qualificabile come omessa adesione, ha determinato la decadenza dal beneficio del Reddito di
Cittadinanza, come correttamente attestato dal Comune di Caposele e dall' CP_1
Né può ravvisarsi alcuna causa giustificativa, che rileverebbe solo nell'ipotesi di assenza e non già nel differente caso della rinuncia all'adesione.
Di conseguenza, non può ritenersi soddisfatto il requisito della sussistenza e della permanenza dei requisiti richiesti per il godimento del beneficio, il che impone di rilevare la legittimità del provvedimento di revoca.
Il ricorso, quindi, va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la condizione di incertezza nell'interpretazione della disciplina normativa della fattispecie, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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