TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 504
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 3, comma 1, D.P.R. n. 383/1994

    La normativa speciale per le opere commissariate prevede che l'intesa Stato-Regione e Commissario-Presidente di Regione sostituisca ogni autorizzazione urbanistica, rendendo non necessaria la delibera comunale preventiva. La convocazione di un'unica conferenza di servizi è sufficiente.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza, disparità di trattamento, travisamento, sviamento, violazione principi buon andamento, correttezza e trasparenza

    La richiesta di differimento del Comune di IG AN era generica e non motivata adeguatamente, a differenza di quella della Regione. Il Commissario Straordinario ha valutato in modo effettivo il dissenso del Comune, fornendo motivazioni analitiche nella determinazione conclusiva, e le critiche dei ricorrenti riguardano valutazioni di merito non sindacabili. Il criterio di prevalenza delle posizioni nella conferenza di servizi si basa sulla rilevanza sostanziale, non quantitativa, e le esigenze di celerità per opere strategiche sono prevalenti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme e eccesso di potere

    Le osservazioni dei ricorrenti sono state esaminate dalla Regione. Le critiche alla VIA riguardano aspetti di competenza di altri enti (tecnici, urbanistici, economici, sismici, idrogeologici) e non strettamente ambientali. Le valutazioni ambientali sono state compiutamente analizzate e le misure di mitigazione individuate, e non vi sono vizi di illogicità o irragionevolezza.

  • Rigettato
    Violazione norme su appalti e eccesso di potere

    La relazione di ottemperanza è una modalità legittima per integrare il PFTE. Il parere del CSLLPP non imponeva una rielaborazione integrale ma un'integrazione sostanziale, che è stata attuata. Le critiche relative a analisi costi-benefici, verifica archeologica, fauna, viadotto urbano, aspetti geologici, indagini sismiche, strato d'usura drenante, galleria artificiale, viadotti e cave sono infondate o riguardano valutazioni di merito non sindacabili. La VIA è stata positiva e le osservazioni dei ricorrenti sono state considerate. Le prescrizioni del CSLLPP sono state considerate condizioni di procedibilità da vagliare nelle fasi successive.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono stati rigettati, anche le censure di illegittimità derivata relative a questi atti sono infondate.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata e violazione norme su appalti

    L'impugnazione del bando e del disciplinare di gara è inammissibile per carenza di interesse e legittimazione. L'eventuale annullamento degli atti presupposti avrebbe comportato la caducazione automatica degli atti di gara. Il rigetto del ricorso principale consolida la dichiarazione di pubblica utilità, e non sussiste un interesse dei ricorrenti a contestare la procedura concorsuale in quanto non intendono partecipare alla gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 504
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 504
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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