Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EP TO, UD SI, GI NT NT Casciaro, Zagara Viaggi e Turismo S.r.l., IA FR TI, AG IZ, GE EL RA, RO IA RI, EP NI NI, NI TI IA, PA CR, EP AL, NT ON, RIna LI, CO ON, ME BE, NG IA BE, PA Garasto, Societa’ Agricola Agriscura Sas di CU SC e Amp C., GI GA, RO CA, OS IA, EP SC RC, Societa Azienda Agricola CU SC e C Sas, AN ZI CU, NA CI, NT GO, AG AD, AN GI, ME RA, NA LI, RI TA, GE LE, NE TI, LI RO, rappresentati e difesi dall'avvocato NI Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro in carica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia del Demanio, in persona del Direttore in carica, Commissario Straordinario per la “Riqualificazione della Strada Statale 106 Ionica”, in persona del Commissario in carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico SC Ventrice, con domicilio fisico eletto in Catanzaro Viale Europa, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale "Jole Santelli", presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di IG AN, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigina IA Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano d’Ercole e dall’avvocato Carolina Eunice Loria, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Arcione n. 71, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cassano Allo Ionio, Provincia di Cosenza, Consorzio di Bonifica della Calabria, Arsac Azienda Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Calabria, Sorical Spa, Consorzio Con.Ge.Si., Corap - Consorzio Regionale per Lo Sviluppo delle Attività Produttive, Italgas Reti Spa, Telecom Italia Spa, Fastweb Spa, Wind Tre Spa, Tiscali Spa, Iliad Spa, Vodafone Spa, Infratel Italia, Terna Spa, E-Distribuzione S.p.A., S.A.Cal. Spa, Open Fiber Spa, Rfi- Rete Ferroviaria Italiana Spa, Pietro Casciaro, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) della determinazione conclusiva positiva della conferenza dei servizi decisoria R.U.I. 0000420 del 24 giugno 2024;
2) del decreto dirigenziale della Regione Calabria n.7408 del 29 maggio 2024;
3) ove occorrente, gli atti relativi al progetto di fattibilità tecnico economica;
quanto ai motivi aggiunti del 31 marzo 2025, depositati il successivo 8 aprile:
1) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n.64 del 28.02.2025, successivamente conosciuta, recante l'approvazione dello schema di SA istituzionale ex art. 4 D.L. 32/2019 tra il Commissario Straordinario dell'Anas ed il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, nonché dello schema di SA istituzionale approvato ed allegato alla delibera stessa e la nota della Regione prot. 128972 del 27.02.2025 parimenti allegata alla delibera;
2) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di IG AN n.7 del 28.02.2025, successivamente conosciuta, recante l'approvazione del progetto e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dall'intervento di cui sub 1);
3) di ogni altro atto, provvedimento, nota, elaborato progettuale, parere e verbale presupposto, connesso e conseguenziale, nessuno escluso;
4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti;
quanto ai motivi aggiunti del 22 aprile 2025, depositati il successivo 29 aprile:
1) dell’Atto di SA istituzionale ex art. 4 D.L. 32/2019 tra il Commissario Straordinario dell'Anas ed il Presidente della Giunta Regionale della Calabria RU 0000096 del 12.03.2025, pubblicato sul BURC n.60 del 26.03.2025 e successivamente conosciuto;
2) del bando e del disciplinare di gara, datati 28.03.2025 e successivamente conosciuti, relativi alla gara europea a procedura aperta per l'appalto integrato (progetto esecutivo ed esecuzione lavori) relativi al medesimo intervento, nonché di ogni altro elaborato di gara, ancorché non conosciuto, nessuno escluso ed ivi inclusi: determina a contrarre e/o determinazione di indizione gara; capitolato speciale d'appalto, capitolato tecnico, ecc. Tutte le note, comunicazioni, provvedimenti e verbali della gara in questione, nessuno escluso ed ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione ed il contratto d'appalto frattanto eventualmente adottati/stipulati.
3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali, del Commissario Straordinario Nominato con Dpcm del 16042021 per Itinerario Ss106 Jonica, dell’Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, della Regione Calabria, di Snam Rete Gas Spa e di Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. ED FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio è stato instaurato con atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., depositato in Segreteria il 13 novembre 2024 e notificato il 14 novembre 2024, in quanto trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (da qui in avanti, per brevità, semplicemente “ricorso”), notificato il 26 settembre 2024.
I ricorrenti si sono qualificati quali proprietari di terreni “indi viduati nell’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio R.U.I. 0000068 del 29.03.2024 ” e interessati dall’intervento ““ S.S. 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie) al km 25+000 (Innesto SS534 Sibari) ”. Terreni sui quali, con la determinazione del 24 giugno 2024, conclusiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 3 D.P.R. n. 383/1994, è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio.
I ricorrenti dunque hanno domandato l’annullamento dei provvedimenti e degli atti in epigrafe indicati svolgendo tre motivi in diritto, oltre istanza di sospensione in via cautelare.
1.1. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 383/1994, dell’art. 42, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 16 e 65, comma 2, lett. b) L.R. n. 19/2002, dell’art. 4, d.l. n. 32/2012, nonché l’eccesso di potere nelle figure della carenza di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento, di correttezza e trasparenza, manifesta illogicità e irragionevolezza, travisamento e sviamento.
Deducono i ricorrenti che: a) i Comuni di IG AN e Cassano Allo Ionio hanno reso noto in seno alla conferenza di servizi che il progetto in esame era difforme dagli strumenti urbanistici locali e dal PSA (Piano Strutturale Associato) da essi recentemente approvato; b) ne deriva che essi avrebbero potuto partecipare alla conferenza di servizi decisoria solo previa deliberazione degli organi consiliari sulla relativa variante allo strumento urbanistico, come si trae dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, D.P.R. n. 383/1994, 42, comma 2, T.U.E.L., 65, comma 2, lett. b) L.R. 19/2002 e 19, comma 2, D.P.R. n. 327/2001; c) in ogni caso sarebbe mancata anche la convocazione di apposita conferenza di servizi di cui all’art. 19, comma 1, L.R. n. 19/2002.
1.2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 ter l.n. 241/1990, nonché la carenza di istruttoria e motivazione, la manifesta illogicità e irragionevolezza, la disparità di trattamento, il travisamento e lo sviamento, la violazione dei principi di buon andamento, di correttezza e trasparenza.
Deducono i ricorrenti che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è inficiata: a) dalla mancata concessione del differimento della riunione richiesto dal Comune di IG AN con nota P.E.C. prot. n. 70595 del 12 giugno 2024, ingiustificata nonché ingiusta, considerato che analoga richiesta di differimento della Regione (del 27 maggio 2024) è stata invece accolta; b) dalla carenza di motivazione ed istruttoria rispetto al motivato dissenso espresso in data 13 giugno 2024 dal Comune di IG AN, considerato che tale dissenso non era superabile sulla base del criterio delle posizioni prevalenti in virtù del fatto che la gran parte dell’intervento deve eseguirsi nel territorio di questo Comune e avere effetti sui suoi cittadini.
In particolare i ricorrenti riportano le motivazioni del dissenso espresso dal Comune di IG AN, censurando l’illegittimità del provvedimento impugnato nella misura in cui non le ha condivise né superate motivatamente:
1) Il Comune ha chiesto di rivalutare l’attraversamento urbano dello Scalo di IG superando l’ipotesi del viadotto urbano in favore di quella di attraversamento mediante tunnel, richiamando “ la salvaguardia del paesaggio, dell'impatto visivo nell'ambito urbano e dell'impatto sull'assetto urbanistico del territorio con particolare riferimento alla integrazione urbanistica tra lo scalo, maggiormente antropizzato, e le località marine di pregio turistico e storico-culturale ”. Aggiungono i ricorrenti che il Comune con delibera di G.C. n.15 del 29 gennaio 2024 ha approvato lo studio finalizzato alla “ riparametrazione delle aree di rischio idrogeologico ” idoneo, attraverso gli strumenti di mitigazione del rischio idrogeologico ivi previsti, a superare le criticità relative alla realizzazione di un tunnel per l’attraversamento urbano dello Scalo di IG. Tale documentata possibilità di riparametrazione è stata illegittimamente non considerata dall’autorità procedente.
2) “ È necessario rivedere il piano degli espropri attraverso l'ottimizzazione degli stessi finalizzati alla tutela delle zone urbanizzate, in modo da evitare deprezzamenti delle aree agricole affinché non si intacchino le produzioni di qualità che rappresentano gran parte del PIL territoriale ”. I ricorrenti censurano che, sul punto, “ l’Autorità Commissariale si è limitata a “rinviare” la richiesta revisione del piano degli espropri “nell’ambito delle attività finalizzate all’approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, da attivare ai sensi dell’art. 16 del DPR n.327/2001 ”.
3) “ È necessario rivedere il progetto dello svincolo di Insiti, che è incompatibile con il progetto - già in fase di esecuzione dei lavori - di ammodernamento della SP 195 funzionale al collegamento tra le due aree urbane ed il nuovo Ospedale della Sibaritide. Tale progetto deve essere COMPATIBILE CON LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL'AREA, che nelle pianificazioni e negli indirizzi comunali è destinata ad essere un'area urbanizzata dedicata ai servizi per i cittadini ”. I ricorrenti aggiungono che: “ la soluzione della "variante in corso d'opera" asserita dall'Autorità procedente si risolve in una prospettazione generica ed aleatoria, senza alcuna garanzia di conformità alle condizioni prescritte, per le varianti in sede di esecuzione, dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e dall'art. 120 del D.Lgs n.36/2023 ”.
4) “ È necessario che venga definito preventivamente il costo complessivo dell'opera, comprensiva delle opere complementari, in quanto l'impatto sul territorio è correlato ai benefici complessivi della stessa. La eventuale realizzazione parziale, causata dalla mancata copertura finanziaria complessiva dell'opera, rappresenterebbe un ulteriore ed insostenibile aggravamento dell'impatto della stessa ”. Sul punto i ricorrenti rappresentano che: “ ci si limita di aver "ricompreso" la stima economica delle opere complementari, senza dar concretamente conto di una specifica definizione in tal senso, che quindi non risulta effettuata così come legittimamente richiesto dal Comune ”.
5) “ È necessario definire almeno a livello di SDFTE anche le opere complementari del progetto proposto, con particolare riferimento agli attraversamenti carrabili/ pedonali del Cino, di Gammicella e del Nubrica ed alle rotonde di Boscarello, Fabrizio, Toscano Ioele, che nel progetto proposto risultano indefinite in termini tecnici e di costo ”. I ricorrenti criticano la risposta dell’autorità di procedente, laddove si afferma che fattibilità delle opere complementari dovrà essere approfondita ed accertata in sede di successivo sviluppo progettuale e comunque realizzate “post operam” con interventi dedicati, al fine di non pregiudicare la realizzazione dell’intervento principale. Affermano i ricorrenti che tale risposta da un lato confermerebbe l’incompletezza del progetto, dall’altro ne rinvierebbe la completa definizione con affermazioni ipotetiche e aleatorie.
1.3. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25, 30 e 215 del d.lgs. n. 50/2016, del D.M. 467/2020, degli artt. 1 e 8 d.lgs. n. 264/2006, degli artt. 49 e 60 D.P.R. n. 753/1980, degli artt. 26 e 28 D.P.R. n. 495/1992, degli artt. 1, 40 e 41 e all. I.7 (artt. 6, 8, 21 e 33) d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 17 e ss. D.P.R. n. 207/2010, degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 9, 41 e 42 Cost., nonché la violazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza, buon andamento, correttezza e trasparenza nonché la carenza di istruttoria e motivazione, la manifesta illogicità e irragionevolezza, la disparità di trattamento, il travisamento e lo sviamento.
Con questo motivo, i ricorrenti analizzano nel dettaglio il parere prot. n. 131 del 22 marzo 2023 reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ex art. 215, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. Vengono prese in considerazione tutte le osservazioni svolte nel parere al fine di dimostrare che “ I progettisti, anziché procedere alla rielaborazione così come prescritto, hanno prodotto una "relazione di ottemperanza al parere del CSLLPP", recante solo una parziale ed insufficiente, quindi illegittima, osservanza alle prescrizioni di cui sopra ”.
I ricorrenti deducono ulteriormente che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è inoltre carente:
a) di indicazione sulle misure di protezione e/o mitigazione del rischio che l’AN intende adottare per la realizzazione del raccordo stradale;
b) per quanto riguarda le espropriazioni, della relazione analitica prevista dall’art. 33 dell’Allegato 1.7 (art. 41, commi 2 e 3) del d.lgs. n. 36/2023, che deve accompagnare il piano particellare di esproprio previsto dall’art. 6, comma 7 e dall’art. 21 comma 2 lett. e) dell’Allegato I.7 predetto come uno degli elaborati essenziali del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La relazione dovrebbe contenere la stima delle indennità di esproprio la quale, a sua volta, dovrebbe avvenire in via preventiva, considerato che se avvenisse successivamente potrebbe dar luogo ad un valore inferiore, in virtù del decremento dei valori per effetto della realizzazione della struttura;
c) sotto il profilo del rispetto della distanza minima (fascia di rispetto) dalla ferrovia che è indicata in 30 m “ dal limite della zona di occupazione della più vicina a rotaia ”, nonché delle fasce di rispetto stradali fuori dai centri abitati (art. 26 D.P.R. n. 495/1992) e delle fasce di rispetto stradali all’interno dei centri abitati (art. 28 D.P.R. n. 495/1992);
d) sotto il profilo sismico in relazione alle dimensioni dell’opera e alla elevata sismicità dell’area;
e) sotto il profilo della illegittimità della V.I.A. positiva della Regione Calabria con nota prot. n. 7408 del 29 maggio 2024, sia per i motivi finora esposti, sia perché la Regione non ha tenuto conto delle osservazioni presentate da alcuni dei ricorrenti il 12 marzo 2024.
Viene infine chiesto in via istruttoria l’espletamento di una CTU “ al fine di accertare le numerose carenze del PFTE segnalate ”.
2. In data 19 novembre 2024 si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali nonché l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, l’Agenzia del Demanio, e il Commissario Straordinario per la “Riqualificazione della Strada Statale 106 Ionica”, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
3. In data 22 novembre 2024 si è costituita in giudizio la Regione Calabria, con contestuale memoria nella quale: a) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 120 c.p.a., nella misura in cui vengono impugnati atti relativi alle procedure di evidenza pubblica che non sono impugnabili con ricorso straordinario, ma solo con ricorso al Tribunale Amministrativo; b) ha eccepito altresì l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del parere unico regionale, adottato con atto motivato del R.U.R. Calabria prot. n. 391299 del 13/05/2024, in quanto atto presupposto a quelli impugnati; c) ha dedotto nel merito circa la correttezza della valutazione di impatto ambientale affermando anzitutto che, per costante giurisprudenza, essa corrisponde ad una valutazione ampiamente discrezionale, purché motivata, e non sindacabile nel merito. Dalla lettura del parere del 27 maggio 2024 risulterebbe che non sussistono le carenze o le omissioni lamentate dai ricorrenti.
4. Sempre in data 22 novembre 2024 si è costituita in giudizio A.N.A.S. s.p.a. con memoria difensiva (da qui in avanti, per brevità, solo AN).
AN ha a sua volta proposto eccezione di inammissibilità e tardività, per i seguenti profili: a) gli atti impugnati rientrano tra quelli menzionati all’art. 125, comma 1, c.p.a. che a sua volta rinvia le disposizioni dettate dagli artt. 119 e ss.; b) tra queste disposizioni è compreso l’art. 120 c.p.a. che fissa la regola della esclusiva ammissibilità del ricorso giurisdizionale; c) conseguentemente non poteva essere proposto ricorso straordinario avverso gli atti impugnati.; d) neanche l’atto di costituzione ex art. 48 c.p.a. può essere riqualificato quale ricorso in quanto comunque sarebbe tardivo, siccome notificato oltre il termine di trenta giorni “ viste sia la pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento avvenuta, al più tardi, con quella ex art.16 del 21.06.2024 e dalla quale si evincono tutti gli atti presupposti (…), sia la pubblicazione della determinazione VIA avvenuta sul BURC in data 30.5.2024 e sul sito istituzionale in data 6.6.2024, data ultima a partire dalla quale è iniziato a decorrere il termine per la sua impugnazione ”.
AN ha eccepito altresì l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 40 c.p.a., essendo stato proposto in forma collettiva ma a tutela di interessi non specificati e comunque disomogenei.
Sempre in punto di rito AN ha eccepito inoltre l’inammissibilità per carenza di interesse in quanto non si è ancora perfezionata l’SA tra commissario straordinario e Presidente della Regione prevista ai fini della efficacia della determinazione conclusiva della conferenza di servizi (art. 53 bis, comma 1 bis d.l. n. 77/2021).
Ha poi variamente dedotto nel merito in ordine all’infondatezza del ricorso.
5. In data 23 novembre 2024 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia alla istanza cautelare.
6. In data 25 novembre 2024 si è costituita in giudizio Snam Rete Gas s.p.a. (da qui in avanti, per brevità, solo SN) riassumendo i fatti di causa e chiedendo il rigetto della domanda cautelare e del ricorso.
7. In data 26 novembre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di IG AN, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il parere da esso reso nell’ambito della conferenza di servizi è un mero atto endoprocedimentale, privo di valenza decisoria.
8. Alla camera di consiglio del 27 novembre 2024 il Collegio ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare ed ha cancellato la causa dal ruolo.
9. Con primi motivi aggiunti notificati il 31 marzo 2025 e depositati in giudizio in data 8 aprile 2025 i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 64 del 28 febbraio 2025 recante l’approvazione dello schema di SA istituzionale ex art. 4 d.l. n. 32/2019 nonché lo schema di SA istituzionale e la nota della Regione prot. n. 128972 del 27 febbraio 2025 allegati alla delibera, deducendone essenzialmente l’illegittimità derivata. I ricorrenti hanno impugnato altresì l’atto di ratifica del Comune di IG AN n. 7 del 28 febbraio 2025, deducendo che esso doveva precedere la partecipazione del comune alla conferenza di servizi e non seguirla.
10. Con secondi motivi aggiunti notificati il 22 aprile 2025 e depositati in giudizio in data 29 aprile 2025 i ricorrenti hanno impugnato l’atto di SA istituzionale ex art. 4 D.L. 32/2019 tra il Commissario Straordinario dell'Anas ed il Presidente della Giunta Regionale della Calabria RU 0000096 del 12 marzo 2025, pubblicato sul BURC n.60 del 26 marzo 2025, nonché il bando e il disciplinare della gara europea per l'appalto integrato (progetto esecutivo ed esecuzione lavori) relativi al medesimo intervento. Vengono reiterati i motivi del ricorso e dei primi motivi aggiunti, facendo essenzialmente valere l’illegittimità derivata dei nuovi atti impugnati.
Viene poi proposto un nuovo motivo specificamente strumentale all’annullamento del bando e del disciplinare di gara per violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 14 e 24 D.P.R. n. 207/2010, degli artt. 41 e 44 all. I.7 (Sez II, art. 6), dell’art. 225, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere in varie figure sintomatiche.
11. In data 29 aprile 2025 ha altresì depositato memoria AN eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse ad agire, in assenza di autonoma lesività dei provvedimenti impugnati, asserendo che: “ l’effetto lesivo per i ricorrenti deriva dagli atti con i quali è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio nonché la variante agli strumenti urbanistici, che la vigente normativa sulle opere commissariate (cfr., artt. 53-bis, comma 1-bis, del D.l. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e 4, comma 2, del D.l. n.32/2019, conv, L. n. 55/2019) riconnette alla determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi (vd all.11) nonché al successivo atto di approvazione del Progetto d’SA con il Presidente della Regione ”.
12. In data 5 maggio 2025 ha depositato memoria il Comune di IG AN, chiedendo dichiararsi la inammissibilità e comunque la infondatezza dei motivi aggiunti.
13. In data 9 maggio 2025 ha depositato memoria AN, controdeducendo ai secondi motivi aggiunti.
14. In data 12 maggio 2025 ha depositato memoria SN, aderendo all’eccezione di inammissibilità per violazione degli artt. 125, comma 1 e 120, comma 1, c.p.a. proposta dalle altre parti nonché alla eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva per mancanza del requisito della omogeneità dell’interesse.
15. In data 13 novembre 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e della Agenzia del Demanio, deducendo il loro difetto di legittimazione passiva considerato che: nessuna delle suddette amministrazioni ha emesso i provvedimenti impugnati; molte delle suddette amministrazioni non hanno neanche partecipato alla conferenza di servizi; in ogni caso, non sono stati svolti i motivi di doglianza nei confronti di pareri espressi dalle amministrazioni suddette.
16. Sempre in data 13 novembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria nell’interesse del Commissario Straordinario per la “Riqualificazione della Strada Statale 106 Ionica”, nella quale: a) ha aderito alla eccezione di inammissibilità per violazione degli artt. 125 e 120 c.p.a., come sviluppata da AN; b) ha aderito all’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo per insussistenza dei presupposti, sviluppandola ulteriormente; c) ha dedotto l’infondatezza nel merito riportandosi ai rapporti informativi di A.N.A.S. depositati.
17. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 il Collegio ha rinviato la causa al merito per la seconda udienza pubblica di gennaio 2026.
18. In data 19 dicembre 2025 i ricorrenti hanno depositato memoria nella quale, quanto all’eccezione di inammissibilità, hanno eccepito che “ ai sensi dell’art. 53 comma 1 bis D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021, gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi (gravata con ricorso straordinario poi trasposto) sono rinviati o posticipati al momento dell’approvazione dell’SA tra Commissario Straordinario e Presidente della Regione Calabria ”, che è stata poi impugnata con i secondi motivi aggiunti. Quanto alla omogeneità dell’interesse, hanno affermato di essere tutti soggetti individuati nell’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del 29 marzo 2024.
19. AN e SN hanno in seguito depositato memorie di replica riepilogative delle proprie difese.
20. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
21. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle molteplici eccezioni in rito proposte dalle parti resistenti, alla luce della complessiva infondatezza del ricorso (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3. lett. a), salvo che per l’eccezione riguardante l’impugnazione del bando di gara a mezzo dei secondi motivi aggiunti, che sarà esaminata infra in sede di scrutinio dei motivi aggiunti.
22. Con il primo motivo di ricorso, con il primo motivo dei primi motivi aggiunti e con il primo motivo, lett. A) dei terzi motivi aggiunti, che dunque possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 383/1994 nella misura in cui impone che in caso di localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici i comuni interessati partecipino previa deliberazione degli organi rappresentativi.
22.1. I motivi sono infondati.
22.2. Il Collegio intende sul punto richiamare, condividendole, le motivazioni spese in una sentenza vertente su caso analogo: “ L'opera pubblica oggetto del procedimento in contestazione rientra tra quelle "...da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale" e "...di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti" di cui all'art. 1 D.P.R. n. 383/1994, oltre ad essere stata individuata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, tra gli "...interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti...".
Per tali opere, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 383/1994 "...l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente" e, in base all'art. 4, comma 2, d.l. n. 32/2019, "...L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati...".
A ciò si aggiunga che il legislatore ha previsto, all'art. 53 bis, comma 1, d.l. n. 77/2021 (come modificato dall'art. 6, comma 1, d.l. 152/2021 e succ. mod., nella versione vigente cfr. il richiamo all'art. 48, comma 5 quater, d.l. n. 77/2021), che per l'approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria "...La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita...", ed ha specificato, al successivo comma 1 bis, che "Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4".
Nell'ambito di tali opere non risulta quindi necessaria l'approvazione da parte del Comune interessato da una parte dell'intervento infrastrutturale di una specifica variante al piano urbanistico, avendo il legislatore demandato la valutazione della conformità urbanistica al raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regione e tra Commissario straordinario e Presidente della Regione territorialmente competente ” (T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 03/11/2023, n. 816).
22.3. In senso contrario a queste conclusioni non è possibile richiamare gli artt. 42, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 267/2000, 65, comma 2, lett. b) L.R. n. 19/2002 e 19, comma 2 D.P.R. n. 327/2001, considerato che la normativa sopra richiamata ha un carattere speciale e derogatorio.
La convocazione di un’unica conferenza di servizi è dunque sufficiente ad acquisire ogni necessario atto di assenso, sostituendo ogni altro provvedimento necessario, il che si giustifica in ragione dell’interesse statale alla realizzazione dell’opera, della elevata complessità progettuale e attuativa e delle esigenze di celerità, come motivate nel provvedimento che ne ha disposto il commissariamento.
Proprio l’esigenza di maggiore celerità e concentrazione dell’istruttoria che gli artt. 44, comma 4 e 48, commi 5 e seguenti d.l. n. 77/2021 (come richiamati dall’art. 53 bis, comma 1 bis d.l. n. 77/2021 per le opere strategiche oggetto di commissariamento) hanno inteso perseguire, sarebbe frustrata se per le sole modifiche allo strumento urbanistico, in questo caso un P.S.A., fosse necessario indire una autonoma ed ulteriore conferenza di servizi.
22.4. Alla luce delle motivazioni suddette possono essere assorbite le ulteriori doglianze circa l’inidoneità della delibera del Comune n. 7/2025 a sanare ex post la mancata delibera ex ante del Consiglio Comunale, svolte con i motivi aggiunti.
22.5. Quanto, inoltre, alla censura per cui “ nemmeno risulta perfezionata l’intesa con il Presidente della Regione, così come previsto dall’art. 4 comma 2 D.L. 32/2019 conv. In L. 55/2019 ”, si rappresenta che essa risulta superata alla luce del successivo perfezionamento dell’SA, infatti impugnata con motivi aggiunti per illegittimità derivata.
23. Con il secondo motivo di ricorso, col secondo motivo dei primi motivi aggiunti e con il primo motivo, lett. B) dei terzi motivi aggiunti, che possono quindi esaminarsi congiuntamente, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 ter l.n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere in molteplici figure sintomatiche, nella misura in cui anzitutto la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è stata adottata sulla base delle posizioni prevalenti pur in presenza del motivato dissenso del Comune di IG AN, “ di gran lunga l’interlocutore dal “peso specifico” più importante, ricadendo l’opera infrastrutturale de qua (per come risulta dagli allegati elaborati progettuali) per la massima parte (circa 29 km) nel vasto territorio del Comune suddetto, il primo in Calabria per estensione ed il terzo nella Regione per popolazione ”.
23.1. I motivi sono infondati.
23.2. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che: “ Il modulo procedimentale della conferenza di servizi decisoria prevede che l'esercizio delle funzioni pubbliche sia svolto dalle competenti figure in un contesto che si conclude con l'adozione di un provvedimento avente la veste di atto adottato, in via ordinaria, da un organo dell'Amministrazione procedente, tenendo conto delle “posizioni prevalenti” espresse in sede di conferenza di servizi: regola, quest'ultima, dal contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso. In tale ottica, la “prevalenza” deve essere apprezzata non in termini quantitativi, ma in termini qualitativi, in ragione della rilevanza sostanziale dell'apporto valutativo-decisorio del singolo ente coinvolto e, in questo contesto, riveste particolare rilevanza l'obbligo generale dell'amministrazione di indicare, nella motivazione, le ragioni che l'hanno indotta ad assumere la determinazione finale ” (T.A.R. AL Campania sez. I, 11/04/2025, n. 695; nello stesso senso anche T.A.R. Parma Emilia-Romagna sez. I, 9/01/2025, n. 4; T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 11/04/2025, n. 314; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 17/10/2024, n. 18015).
23.3. Se il criterio è quello della rilevanza sostanziale dell'apporto valutativo-decisorio del singolo ente coinvolto, va in primo luogo rilevato che una prima graduazione è già effettuata in via normativa, laddove i Comuni non sono inclusi dall’art. 14 quinquies, commi 1 e 3, l.n. 241/1990 tra le amministrazioni il cui dissenso si intende qualificato e dunque superabile definitivamente solo tramite il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Un ulteriore parametro normativo è poi offerto dall’art. 44, comma 4, d.l. n. 77/2021, come novellato dall’art. 10 d.l. n. 68/2022 recante disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di rilevante impatto, con formulazione poi trasposta nell’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, con i quali si individua come prevalenti, all’interno della conferenza di servizi, “ le preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione ”.
In questo senso va nuovamente ricordato che l’opera di cui si discute è stata espressamente qualificata come intervento infrastrutturale caratterizzato “ da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, oggetto del commissariamento ” e che il rilevante interesse nazionale nonché la celerità della sua realizzazione sono stati altresì approfonditamente motivati nella delibera di Giunta Regionale n. 166 del 13 aprile 2023 (in atti, si veda in particolare pag. 2) recante deroga alla disciplina del dibattito pubblico (peraltro con parere favorevole del Comune di IG AN).
23.4. Sia chiaro che tale argomentazione vale soltanto a escludere che la maggiore vicinanza dell’ente Comunale rispetto ai luoghi di esecuzione dell’opera faccia ritenere di per sé prevalente la posizione del Comune. Non vale invece a sostenere che l’eventuale dissenso del Comune possa essere ignorato o che l’interesse della popolazione locale, espresso attraverso l’organo rappresentativo, debba essere aprioristicamente e totalmente sacrificato: resta vero, infatti, che è nel Comune di IG AN che l’opera andrà eseguita per la sua quasi totalità.
La giurisprudenza sopra richiamata evidenzia in modo chiaro che l’amministrazione che ha indetto la conferenza di servizi deve misurarsi in modo effettivo e concreto con le ragioni del dissenso espresso. E tale effettività del vaglio eseguito si esprime e misura con la motivazione espressa nel provvedimento finale.
Sul punto va però ricordato in linea generale che: “ il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica resta, in linea di massima, sottratto al sindacato del giudice amministrativo, con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5520; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, nr. 5484; id., 12 giugno 2009, nr. 3733). Si aggiunge anche che la p.a. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2012, nr. 5492). In giurisprudenza, si giunge quindi ad affermare che il mero rilievo dell'assenza, nel provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica, dell'attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, nr. 2246) (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 2094/2015) ” (Consiglio di Stato, sent. n. 3009/2021, punto 6 della motivazione).
Analogamente si è affermato che: “ è pacifico che le scelte di pianificazione urbanistica e di localizzazione di interventi di pubblico interesse, in quanto caratterizzate da ampia discrezionalità, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità e, in occasione di configurazione di assetti viari, le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla perimetrazione delle aree interessate e di circoscrizione identificativa dei singoli lotti interessati non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione degli atti di progettazione (T.A.R., Emilia Romagna, Parma, 14/12/2021, n. 296) ” (T.A.R. Lazio, n. 24082/2025).
Quanto all’onere di motivazione dell’amministrazione procedente relativamente alle osservazioni pervenute in sede procedimentale, è stato poi affermato che: “ l’Amministrazione non è tenuta a motivare specificatamente ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato ed alle caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente una motivazione succinta anche non riferita a tutte le osservazioni, pertanto laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e considerate dall’Amministrazione ai fini del processo decisionale, la mancata confutazione analitica dei singoli punti oggetto di contraddittorio non assume alcun rilievo invalidante (Consiglio di Stato, Sezione IV, 2/07/2018, n. 4004). Più nel dettaglio è principio condiviso quello per cui nel procedimento avente ad oggetto l’espropriazione per pubblica utilità di aree non sussiste alcun dovere per l’Amministrazione di analitica disamina motivata di ciascun apporto pervenuto dagli interessati in ordine all’ubicazione e alla caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente la motivazione anche succinta e non riferita a tutte le controdeduzioni, sicché, laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall’Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto del contraddittorio (Consiglio di Stato, Sezione IV, 28/10/2013, n. 5189; T.A.R. Campania, Napoli, 17/07/2020, n. 3184) ” (così T.A.R. Lazio, sez. II bis, n. 24082/2025; nello stesso senso anche Consiglio di Stato sez. IV, 28/10/2013, n. 5189; nello stesso senso anche: T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 3/11/2023, n. 816; T.A.R. Torino Piemonte sez. I, 6/02/2015, n. 258; T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 5/01/2016, n. 3).
Principio questo che il Collegio ritiene condivisibile ed applicabile anche rispetto ai casi, come quello in esame, in cui gli apporti sul tracciato e sulle caratteristiche dell’opera siano pervenuti in prima istanza da un ente locale e poi fatti valere in giudizio dai proprietari dei terreni espropriandi.
23.5. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso in esame emerge anzitutto che, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, il commissario straordinario si è confrontato in modo effettivo con il dissenso opposto dal Comune, come risulta dalla analitica motivazione contenuta nelle pagine 9-11 della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, cui si rinvia, non potendosi per sinteticità riportarle per intero in questa sede.
Al riguardo le censure svolte nel ricorso non rivelano vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza, apparendo invece rivolte a censurare valutazioni tecniche e di merito, motivatamente espresse dall’autorità procedente, con assunzione di responsabilità amministrativa rispetto alle decisioni operative considerate preferibili.
23.5.1. In particolare in questo senso la mancata sostituzione del viadotto urbano di progetto con una nuova galleria artificiale, come richiesto dal Comune di IG AN è stata ritenuta dal Commissario Straordinario non attuabile “ poiché non si conforma ai principi di fattibilità tecnica, proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento ” con successiva puntale esplicazione degli aspetti tecnici che giustificano questa conclusione.
23.5.2. Quanto alle deduzioni secondo cui la determinazione conclusiva avrebbe rinviato alcune valutazioni ad un momento successivo (precisamente l’ottimizzazione del piano espropri, la revisione del progetto dello svincolo di Insiti, la fattibilità degli interventi di rammaglio stradale in quanto opere complementari, l’adeguamento della S.S. 534 verso mare), il Collegio rileva che la conferenza di servizi si è chiusa con la deliberazione positiva sui connotati qualificanti del progetto e che non è ostativo in questo senso il deferimento della definizione di alcuni limitati profili attuativi afferenti alla viabilità alla attività di progettazione successiva (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6966 del 5 agosto 2024; T.A.R. Lazio, sez. II ter, n. 21695 del 2025).
Dall’esame della determinazione si ricava che sono stati demandati alla successiva attività implementativa non già interi ambiti del progetto (già adeguatamente definito con riferimento alla localizzazione, al percorso e, in generale, nei suoi tratti qualificanti), ma unicamente alcuni circoscritti aspetti attuativi da adeguare in sede di successiva progettazione.
23.6. Da ultimo rileva il Collegio che non può assumere efficacia viziante il mancato accoglimento della richiesta di differimento dell’ultima riunione della conferenza di servizi avanzata dal Sindaco di IG AN.
La richiesta è infatti giustificata in modo generico, perché fa riferimento al fatto che “ l’8 e il 9 giugno, a IG-AN si sono svolte le elezioni comunali ed ancora non c’è stata la proclamazione di insediamento del Sindaco ”, senza tuttavia illustrare per quale motivo ciò precluderebbe al Sindaco ancora in carica di prendere parte alla conferenza di servizi. Non possono essere condivise le riflessioni dei ricorrenti sul fatto che la campagna elettorale “ assorbiva l’intero assetto istituzionale ” e “ non consentiva all’Amministrazione di interagire appieno e con la dovuta attenzione e sinergia degli Uffici preposti nel modulo procedimentale de quo ”, in quanto alla data in cui è stata avanzata la richiesta di differimento la campagna elettorale era conclusa, e in ogni caso la nota del Sindaco non recava specifici riferimenti alle difficoltà rappresentate dai ricorrenti, che dunque sono ipotetiche.
Viceversa la richiesta di differimento precedentemente avanzata dalla Regione, che i ricorrenti invocano per dimostrare la violazione del principio di parità di trattamento, era giustificata da una circostanza concreta e non contestata, e cioè che non era stato possibile procedere al collezionamento dei pareri delle varie amministrazioni coinvolte ai fini della adozione del parere unico regionale, stante che alcuni dei pareri erano pervenuti solo a ridosso della data della conferenza stessa.
Le due situazioni non possono dunque essere confrontate perché l’istanza di differimento della Regione era giustificata in modo congruo e specifico, quella del Sindaco di IG AN invece non lo era.
23.7. I motivi in esame sono in conclusione infondati.
24. Con il terzo motivo di ricorso, col terzo motivo dei primi motivi aggiunti e con il primo motivo, lett. C, dei secondi motivi aggiunti, che possono quindi esaminarsi congiuntamente, si censura la violazione degli artt. 23, 25, 30 e 215 d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 1 e 8 d.lgs. n. 264/2006, degli artt. 49 e 60 D.P.R. n. 753/1980, degli artt. 26 e 28 D.P.R. n. 495/1992, degli artt. 1, 40, 41 e all. I.7 (artt. 6, 8, 21 e 33) d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 17 e ss. DP..R. n. 207/2010 e degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006, nonché l’eccesso di potere in varie figure sintomatiche.
I motivi si articolano, in realtà, in distinte sotto censure.
24.1. In primo luogo, vengono prese in considerazione tutte le osservazioni svolte nel parere al fine di dimostrare che “ I progettisti, anziché procedere alla rielaborazione così come prescritto, hanno prodotto una "relazione di ottemperanza al parere del CSLLPP", recante solo una parziale ed insufficiente, quindi illegittima, osservanza alle prescrizioni di cui sopra ”.
24.1.1. Parte ricorrente sostiene anzitutto che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una "rielaborazione" integrale del PFTE, interpretando il parere del CSLLPP come un obbligo di rifacimento totale dell'opera.
Tale assunto non è condivisibile.
La predisposizione di una relazione di ottemperanza, allegata al PFTE e intesa come parte integrante e sostanziale dello stesso, costituisce una modalità d'azione pienamente legittima.
Il termine "rielaborazione" utilizzato dal CSLLPP non va inteso in senso formalistico come obbligo di redazione di un nuovo tomo progettuale, bensì come necessità sostanziale di integrare il corredo informativo e prescrittivo del progetto. Tale integrazione è stata attuata mediante la suddetta relazione, che chiarisce le modalità esecutive e i vincoli che il progettista dovrà rispettare nelle fasi successive.
Sarebbe del resto contrario al principio di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa pretendere la materiale riscrittura dell’intero progetto e dei molteplici elaborati che lo compongono qualora le integrazioni, i chiarimenti e le prescrizioni possano essere puntualmente recepiti in un documento di coordinamento che ne garantisca l'applicazione nelle fasi successive.
24.1.2. Per quanto riguarda le singole censure proposte dai ricorrenti, va premesso in linea generale che, in linea a quanto già esplicato nel paragrafo 23.4., la materia è caratterizzata da un alto grado di discrezionalità sia tecnica sia soprattutto amministrativa pura (in merito alla scelta della migliore opzione fra varie astrattamente perseguibili).
Ne deriva che il sindacato del giudice amministrativo deve essere necessariamente limitato al caso in cui sussista una manifesta illogicità o irragionevolezza o abnormità nelle scelte operate dall’amministrazione. Ragionare diversamente significherebbe configurare una indebita invasione nell’ambito di potere esclusivamente riservato all’amministrazione.
Ebbene tali vizi non sono rinvenibili nel caso di specie, atteso che la relazione di ottemperanza ha affrontato puntualmente ogni rilievo contenuto nel parere del CSLLPP.
24.1.3. Va in secondo luogo premesso fin d’ora, ritornando sul punto nell’analisi successiva, che i ricorrenti hanno omesso di contestare nei successivi atti difensivi alcune rilevanti circostanze dedotte da AN fin dalla prima memoria del 22 novembre 2024, prima fra tutte l’eccezione che le censure dei ricorrenti sembrerebbero svolte sulla base del vecchio progetto sottoposto al parere del CSLLPP e non di quello, successivamente aggiornato proprio in ottemperanza al parere predetto, sottoposto a VIA.
24.1.4. Quanto all’Analisi Costi-Benefici (censura sub a), i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione dei costi indotti dal cantiere. Tuttavia nella relazione di ottemperanza i progettisti chiariscono che l'opera si sviluppa in variante esterna rispetto all'attuale sede della SS 106. Si afferma quindi che l'interferenza con il traffico esistente è minima e i costi generalizzati del trasporto non subiscono variazioni significative tali da alterare il valore attuale netto (VAN) dell'opera. La valutazione è esente da macroscopica illogicità o irragionevolezza e al contempo il rinvio dell'analisi di dettaglio alla fase progettuale successiva è congruo alla natura del PFTE, come appresso si specificherà con maggiore approfondimento.
24.1.5. Quanto alla verifica archeologica (censura sub b), i ricorrenti contestano la mancata conclusione della procedura ex art. 25 D.Lgs. 50/2016. Sul punto va ritenuto che il fatto che il procedimento non sia formalmente "chiuso" non inficia il PFTE, poiché le eventuali prescrizioni della Soprintendenza costituiscono inevitabilmente vincoli inderogabili per il progetto definitivo, e comunque per le fasi successive di realizzazione dell’opera.
Sotto questo profilo deve essere condiviso quanto eccepito da AN in ordine alla indipendenza dei provvedimenti in esame, secondo quanto espresso proprio dalle note della Soprintendenza richiamate da AN e non contestate dai ricorrenti.
Né a conclusioni diverse può condurre l’interpretazione letterale del parere del CSLLPP ove è affermato che la VPIA debba essere conclusa prima del progetto definitivo, poiché ciò non equivale automaticamente alla necessità di sua conclusione in sede di approvazione del PFTE.
24.1.6. Quanto alla fauna e ai relativi corridoi ecologici (censure sub c, d) i ricorrenti ritengono insufficienti le osservazioni svolte sul punto nella relazione di ottemperanza.
La relazione rappresenta che è stato effettuato un censimento specifico e afferma che l'effetto barriera è mitigato sia dalle opere minori (tombini e scatolari), sia con la nuova previsione di due appositi sottopassi. Sul punto non possono essere condivise le asserzioni dei ricorrenti per cui il numero di due sottopassi non sarebbe sufficiente, non essendo normativamente previsto un numero minimo di sottopassaggi per una determinata lunghezza di tracciato e vertendosi pertanto in valutazioni di merito non sindacabili da questo Giudice.
24.1.7. Per quanto riguarda il viadotto urbano di IG AN (censura sub e), la tesi dei ricorrenti per cui il parere del CSLLPP non sarebbe stato sul punto ottemperato deve tenere conto del fatto che le relative prescrizioni del CSLLPP riguardano adempimenti che, come ivi era espressamente specificato, attengono alla pianificazione territoriale locale, con la conseguenza che il PTFE ha l’onere di non impedire la realizzazione del Parco del Viadotto, non anche quella di attuarla concretamente, trattandosi con tutta evidenza di un’opera rilevante e distinta.
Sono dunque esenti da vizi le valutazioni svolte nella relazione di ottemperanza ove si legge che: “ L'obiettivo del progetto è fornire uno strumento all'Amministrazione comunale che possa essere modellato a piacimento ed in funzione delle esigenze specifiche del territorio che potranno anche variare nel tempo. Questo strumento sarà utile per predisporre da parte degli Uffici comunali competenti uno specifico piano urbanistico attuativo del piano Regolatore vigente che disciplinerà le funzioni e gli indici edificatori nell'ambito di competenza ”.
La contestazione circa l'ipoteticità della gestione comunale non attiene alla legittimità del progetto tecnico, ma a profili di cooperazione istituzionale che esulano dal procedimento in esame.
24.1.8. Per quanto riguarda gli aspetti geologici e idrogeologici (censura sub f), in merito alle variazioni del livello piezometrico e al rischio instabilità, si ritiene che la relazione di ottemperanza abbia sufficientemente motivato ove si legge che: “ Il tracciato scelto si sviluppa in un contesto prettamente pianeggiante, non vi sono pertanto pendii o versanti in corrispondenza delle spalle dei viadotti suscettibili di instabilità dovute a variazioni del livello piezometrico; tutti i viadotti infatti sono approcciati con rilevati fuori terra. In ogni caso lungo i profili geologici sono stati identificati e rappresentati i livelli con litologie e permeabilità differenti ”. Trattasi, come è evidente, di valutazioni squisitamente tecniche, che non manifestano una evidente inattendibilità e non possono essere sindacate perciò in questa sede.
24.1.9. Per quanto riguarda le indagini sismiche e geotecniche (censura sub g), i ricorrenti lamentano la "limitatezza" delle prove sismiche. Il Collegio osserva che nella relazione di ottemperanza AN ha motivato adeguatamente la scelta di non moltiplicare il numero di sondaggi in questa fase in virtù della " ridondanza dei dati " già acquisiti, integrando così una motivazione tecnica che appare immune da vizi logici.
Sul punto si ritornerà infra.
24.1.10. Per quanto riguarda lo strato d’usura drenante (censura sub h), i ricorrenti lamentano che l'adempimento delle prescrizioni sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento al drenaggio delle acque di piattaforma per evitare accumuli improvvisi, sia stato illegittimamente rinviato alle fasi successive, impedendo una stima precisa dei costi.
Nella relazione di ottemperanza AN ha tuttavia rappresentato di aver già modificato la relazione tecnica con ulteriori indicazioni sul punto (effettivamente ivi visionabili a pag. 98 e seguenti). Il rinvio alla fase di progettazione successiva del dimensionamento dei dreni sotto-superficiali, richiesto dal Consiglio, è congruo e immune da vizi logici, trattandosi di dettagli costruttivi non propri della scala di fattibilità.
24.1.11. Per quanto riguarda l’analisi di rischio prescritta per la galleria artificiale (censura sub i), A.N.A.S. ha replicato che “ l’analisi è stata elaborata ed inclusa nell’Elenco Elaborati del PFTE del Lotto 1, mentre per il Lotto 2 non è stata elaborata in quanto non sono presenti gallerie ”.
Tale circostanza non è stata contestata dai ricorrenti negli atti difensivi e il documento risulta effettivamente allegato alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi e denominato “Studio del tracciato selezionato – Relazione e Studi – Relazione tecnica impianti tecnologici e di sicurezza”.
24.1.12. Per quanto riguarda i 28 viadotti e i 5 cavalcavia (censura sub l), i ricorrenti deducono che il progetto sia carente poiché non illustra le motivazioni tecniche ed economiche che hanno portato alla scelta di specifiche tipologie strutturali, rendendo impossibile determinare se la soluzione proposta sia quella ottimale.
Premesso che si tratta di censura evidentemente non scrutinabile inerente al merito amministrativo, AN ha comunque rappresentato che le relazioni tecniche sono state congruamente integrate ed i ricorrenti non hanno specificamente contestato tale affermazione negli atti difensivi successivi.
24.1.13. Per quanto infine riguarda la carenza di inerti e l'autorizzazione delle cave (censura sub m), l’AN ha replicato che: “ in sede di parere del Consiglio era presente solo la relazione gestione materie, poi sostituita dal Piano di Utilizzo Terre (PUT) redatto ai sensi del d.P.R.
120/2017 presentato nell'ambito della procedura VIA.
Inoltre, vengono ignorate le integrazioni apportate alla Relazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, nella quale viene dato conto della ricognizione territoriale compiuta mediante l'esame della documentazione bibliografica esistente e mediante ricerche effettuate presso gli uffici competenti della Regione Calabria.
Una ricognizione che ha consentito di individuare: a) tre cave per l'approvvigionamento di materiali necessari per la realizzazione dell'opera, ubicate ad una distanza variabile tra circa 5 km e 35 km dall'area di progetto ed in particolare dalle aree di cantiere per il Lotto 1 e tra circa 4 km e 17 km dall'area di progetto ed in particolare dalle aree di cantiere per il Lotto 2; b) due impianti di trattamento di rifiuti localizzati fino ad una distanza ”.
Anche rispetto a tale deduzione difensiva i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi in modo specifico negli atti difensivi successivamente depositati.
24.1.14. Va poi conclusivamente considerato che il parere del CSLLPP non è negativo: l'organo tecnico non ha riscontrato un'incompatibilità del progetto con il territorio o un errore metodologico insanabile, che avrebbero comportato il sostanziale arresto della procedura, ma ha dettato delle “condizioni di procedibilità” in relazione all’esecuzione dell’opera nel suo insieme.
Ciò si ricava anzitutto per l’ovvia considerazione che il parere non è espressamente negativo.
In secondo luogo per il fatto che il progetto all’epoca presentato non è stato rinviato ad un successivo controllo, da parte sempre del CSLLPP. Il parere invece si conclude con l’espressa previsione che l’ottemperanza alle prescrizioni ivi previste sarà da vagliarsi nell’ambito del procedimento di verifica e validazione del progetto, dunque in una fase più avanzata e successiva (art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e similmente nel nuovo Codice).
Validazione che AN ha affermato essere stata conclusa positivamente: i ricorrenti nulla hanno replicato sul punto.
In ogni caso il legislatore consente questa progressione progettuale per non paralizzare la realizzazione di opere strategiche: il PFTE fissa le scelte localizzative e funzionali, mentre l'affinamento tecnico viene assorbito nel progetto definitivo, la cui conformità sarà asseverata dall'organo di verifica.
Pertanto laddove la relazione di ottemperanza ha operato dei rinvii alla fase di progettazione successiva, ciò non costituisce una omissione bensì una ragionevole applicazione del procedimento a fasi che caratterizza la grande ingegneria pubblica, non connotato da irrazionalità manifesta e dunque non censurabile in questa sede.
24.2. I ricorrenti deducono ulteriormente che “ il PFTE – come già evidenziato in relazione al rischio elevato connesso allo svincolo di IG Est, collegato al viadotto urbano e raccordato sul piano di campagna alla viabilità preesistente - è altresì gravemente carente di qualsivoglia indicazione sulle misure di protezione e/o di mitigazione del rischio che l’AN intenda adottare per la realizzazione del raccordo stradale in tale delicato ambito ”.
Il rischio a cui si riferisce la censura, in mancanza di diversa espressa indicazione, deve ritenersi quello idrogeologico evidenziato nel parere del Comune di IG AN, relativo al fatto che lo svincolo di IG Est sarebbe collocato in sinistra idraulica del Fiume Coriglianeto, ricadente in zona R3 a rischio elevato.
La censura è infondata in quanto generica, atteso che risulta invece dalla relazione idrologica e idraulica allegata al PFTE (pagg. 126-145) che l’AN abbia espressamente preso in considerazione il pericolo di esondazione delle aree a sinistra idraulica del torrente Coriglianeto, svolgendo una simulazione idraulica basata su calcoli matematici con i quali i ricorrenti hanno del tutto omesso di confrontarsi.
24.3. Una ulteriore censura dei ricorrenti denuncia l’omessa adozione della relazione analitica prevista dall’art. 33 dell’Allegato 1.7 (art. 41, commi 2 e 3) del d.lgs. n. 36/2023, che deve accompagnare il piano particellare di esproprio previsto dall’art. 6, comma 7 e dall’art. 21 comma 2 lett. e) dell’Allegato I.7 predetto.
Sostengono i ricorrenti che tale relazione dovrebbe contenere la stima delle indennità di esproprio la quale, a sua volta, dovrebbe avvenire in via preventiva, considerato che se avvenisse successivamente potrebbe dar luogo ad un valore inferiore, in virtù del decremento dei valori per effetto della realizzazione della struttura.
Anche questa censura non è condivisibile.
Si osserva in questo senso che nella documentazione allegata al PFTE è presente l’individuazione delle ditte espropriate con apposito elenco, e che risulta sia dalla memoria di AN che dalla relazione in atti che le indennità di espropriazione siano già state calcolate. Sebbene non sia stato possibile rinvenire agli atti l’elenco ditte con indicazione dell’indennità di espropriazione citato da AN in memoria, la sua esistenza non è stata specificatamente contestata dai ricorrenti negli atti successivi.
Inoltre nell’allegato al PFTE denominato “elenco pareri” a pag. 70-71 si dà conto delle modalità con cui sono state determinate le indennità nonché del loro ammontare complessivo, pari a € 36.390.012,42.
Non è dunque necessario entrare nel merito dell’applicabilità alla presente procedura dell’art. 33, all. I.7, d.lgs. n. 36/2023, poiché le prescrizioni ivi previste sarebbero in ogni caso state soddisfatte.
24.4. Il ricorso svolge poi ulteriori censure sotto il profilo del rispetto della distanza minima (fascia di rispetto) dalla ferrovia che è indicata in 30 m “ dal limite della zona di occupazione della più vicina a rotaia ”, nonché delle fasce di rispetto stradali fuori dai centri abitati (art. 26 D.P.R. n. 495/1992) e delle fasce di rispetto stradali all’interno dei centri abitati (art. 28 D.P.R. n. 495/1992).
Quanto alla violazione della fascia di rispetto dalla ferrovia, la relazione illustrativa al PTFE per il lotto in questione ha evidenziato sul punto che tale circostanza ha lo scopo di ridurre nello stesso tempo l’occupazione di suolo pregiato e l’impatto fondiario, perseguendo peraltro proprio gli interessi portati dai ricorrenti col presente ricorso.
In ogni caso la deroga alla fascia di rispetto è pacificamente possibile in conformità con quanto stabilito dagli articoli 49 e 60 del D.P.R. 753/1980.
Sul punto è stato affermato che: “ L'autorizzazione alla deroga delle distanze di cui al d.P.R. n. 753/1980 lungo i tracciati delle linee ferroviarie costituisce, dunque, il risultato di una valutazione ampiamente discrezionale spettante all'Autorità competente alla tutela del vincolo della fascia di rispetto ferroviario, secondo il criterio di prevalenza dell'interesse alla protezione della pubblica incolumità, nonché alla sicurezza dell'esercizio ferroviario ” (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 6/03/2023, n. 3664).
Ebbene deve ritenersi che tale autorizzazione sia stata acquisita a mezzo della conferenza di servizi, che è per l’appunto finalizzata ad acquisire (e sostituire) ogni intesa, parere, autorizzazione, nulla osta e assenso richiesto ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato – Regione per la realizzazione dell’opera commissariata. Infatti nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi è dato atto che “ ai sensi dell’art. 14ter, comma 7, della L 241/1990, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle seguenti Amministrazioni ed Enti che non hanno dato riscontro o il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione: (…) 19. RFI – Rete Ferroviaria Italiana ”.
Sul punto l’affermazione dei ricorrenti per cui “ appare senza dubbio illegittimo – e difatti si impugna per quanto di ragione – il parere favorevole da intendersi reso ex lege dalla RFI – Rete Ferroviaria Italiana per mancata partecipazione alla conferenza dei servizi ” non reca alcuna censura specifica o comunque ulteriore rispetto alla generica petizione di adeguamento alla fascia di rispetto, la cui deroga può però essere oggetto di autorizzazione anche secondo le modalità sopra indicate.
Per quanto riguarda invece la asserita violazione delle fasce di rispetto fuori e all’interno dei centri abitati, va anzitutto premesso che anche questa censura è dedotta in modo generico, in quanto le violazioni in discorso non risultano in modo evidente dagli elaborati progettuali presenti agli atti.
In questo senso anzi è dedotto a pag. 29 della relazione illustrativa che: “ Il tracciato si discosta dalla ferrovia solo per by passare le agglomerazioni urbane formatosi nel tempo intorno alle stazioni ferroviarie in coincidenza con le intersezioni tra la vecchia SS 106 e le strade ad andamento mare-monte.
Il tracciato interessa zone urbanistiche di varia destinazione C), D), E), cioè di espansione residenziale e servizi, produttive e agricole diffusamente urbanizzate a bassa densità insediativa, fortemente infrastrutturate.
Con il tracciato prescelto si garantisce un forte “ammagliamento” del territorio preservando nello stesso tempo le possibilità di crescita urbana programmata dagli strumenti urbanistici vigenti.
Rispetto ai quali, il tracciato detto “alternativa di base” anche se non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, certamente può essere considerato a questi rispondente ”.
In senso contrario a tale valutazione, che attiene al merito amministrativo poiché riguarda la scelta della migliore opzione quanto al trattato e alla sua collocazione, i ricorrenti non hanno opposto censure idonee a far ritenere sussistente una macroscopica irragionevolezza o illogicità della scelta perseguita.
Anche questa censura è dunque infondata.
24.5. Con ulteriore censura i ricorrenti affermano “ la carenza e l’incompletezza nel progetto dell’approfondimento sul tema sismico in relazione alle dimensioni dell’opera e alla elevata sismicità dell’area ”.
Le censure non possono essere condivise in quanto tendono a sostituire il metodo tecnico prescelto dai ricorrenti per l’analisi del rischio con quello applicato dalla amministrazione procedente, che non appare irragionevole né nelle premesse metodologiche né nelle conclusioni.
Sul punto va premesso in via generale che le censure omettono di confrontarsi in modo specifico con la relazione sismica di 27 pagine, elaborato allegato al PTFE (resa disponibile pubblicamente al collegamento ipertestuale in calce alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi pubblicata sul BURC), alla quale peraltro non vi sono espressi riferimenti nella parte di motivo in esame.
Non convince la tesi per cui il PFTE non avrebbe tenuto conto che: “ l’art. 6, comma 2, all. 1, del regolamento approvato con deliberazione di Giunta n. 503/2020 prescrive che le verifiche specifiche si applicano a tali opere ” (quelle strategiche) “ facendo ricorso ai risultati della relazione geologica utili per la scelta del tipo di analisi (mono o bidimensionale a seconda della configurazione geologica e/o geomorfologica del sito) e necessarie per valutare l’amplificazione stratigrafica e topografica. Le indagini geologiche, geognostiche, geofisiche devono essere, dunque, programmate in funzione delle caratteristiche geologiche formazionali e tipologiche dell’opera, dell’intervento, del tipo di analisi scelto e della complessità geologica e geomorfologica dell’area, al fine di ottenere le informazioni minime richiamate dalle norme citate ”.
Dalla lettura dell’analisi sismica emerge invece come l’utilizzo dei dati geologici (pagg. 8-11 della relazione) al fine di valutare l’amplificazione statigrafica e topografica (pagg. 14 e seguenti) costituiscano proprio il metodo seguito dall’amministrazione.
In mancanza di argomentazioni che inducano a sospettare dell’inattendibilità delle conclusioni esposte nella relazione, la censura va respinta.
24.6. I ricorrenti hanno altresì dedotto l’illegittimità della V.I.A. positiva della Regione Calabria, nota prot. n. 7408 del 29 maggio 2024, sia per i motivi finora esposti, sia perché la Regione non ha tenuto conto delle osservazioni presentate da alcuni dei ricorrenti il 6 marzo 2024.
Tale ultima affermazione non è condivisibile poiché le osservazioni in questione (all. 37 al ricorso principale) sono state concretamente esaminate dalla Regione, come può leggersi alle pagg. 68 e 69 del parere VIA. La diversità della data delle osservazioni è spiegabile per gli ordinari tempi della data di protocollazione in arrivo, ma le osservazioni esaminate sono proprio quelle cui fanno riferimento i ricorrenti nel ricorso, come dimostra sia il riferimento ai firmatari (Aziende Agricole: CU, Agriscura Eredi TI Fausto, Eredi TI Cesare, SI. Zagara Turismo) sia il loro contenuto.
In particolare le osservazioni sono state così riscontrate: “ Per quanto riguarda gli aspetti ambientali sollevati con l’osservazione si specifica che con la richiesta di questa STV formulata nella seduta del 20/03/2024, sono stati richiesti e valutati gli approfondimenti in ordine agli aspetti ambientali e paesaggistici di alcuni elementi individuati quali potenzialmente impattanti (interferenza con le aree Rete Natura 2000, aspetti idraulici relativi alla galleria che attraversa il torrente Citrea, piano di approvvigionamento dei materiali e viadotto urbano). Tali aspetti sono stati compiutamente analizzati e ne sono state individuate le necessarie misure di mitigazione una volta determinati i relativi impatti. Per quanto attiene gli aspetti di competenza di altri Enti, non di competenza di questa STV o dell’Autorità competente in materia di VIA si rimanda ai singoli pareri degli stessi da acquisirsi nell’ambito del procedimento di approvazione ”.
Va in via generale ribadito che: “ La funzione tipica della Valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto ” (Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2025, n. 5281; nello stesso senso anche Consiglio di Stato sez. IV, 3/06/2025, n. 4831; T.A.R. Napoli Campania sez. III, 27/03/2025, n. 2580; T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II, 13/02/2025, n. 120; T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 7/01/2025, n. 3; Consiglio di Stato sez. IV, 4/10/2024, n. 7987).
Applicando tale canone ermeneutico deve ritenersi che le valutazioni STV sulle osservazioni dei ricorrenti siano congrue e immuni da vizi logici.
Anzitutto ivi è condivisibilmente evidenziato che molte delle osservazioni svolte (e reiterate nella censura in esame) non attengono a profili strettamente ambientali e costituiscono dunque aspetti di competenza di altri enti: ci si riferisce agli aspetti strettamente tecnici del tracciato, agli aspetti urbanistici e alla sostenibilità economica, alla questione della sismicità e del rischio idrogeologico, al piano espropri. Trattasi quindi di argomentazioni inidonee a censurare la valutazione di impatto ambientale.
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente attinenti alla tutela dell’ambiente, i ricorrenti hanno dedotto che le valutazioni STV sarebbero vuote e prive di contenuto, senza tuttavia circostanziare quali specifici aspetti ambientali sarebbero stati affrontati in modo non condivisibile o sarebbero stati tralasciati.
A tal proposito si osserva che, contrariamente a quanto dedotto, la questione relativa all’attraversamento sub-alveo del torrente Citrea è stata affrontata sia nel corpo del parere (pag. 50) sia tra le condizioni ambientali (condizione n. 12) e rispetto alle riflessioni ivi svolte non sono state svolte specifiche censure.
Altresì non sono condivisibili le affermazioni per cui non sarebbero state affrontate le questioni della tutela della fauna e della biodiversità. Si rinvia sul punto alle pagg. 65-67 del parere e alla relativa condizione ambientale, che non sono state censurate in modo specifico.
Altrettanto vale per l’impatto acustico dell’opera, che i ricorrenti ritengono semplicemente non attentamente valutato, omettendo così di censurare in modo specifico quanto approfonditamente motivato nel parere nelle pagine 52-56 e nelle condizioni ambientali nn. 1, 8, 9 e 10.
Anche questa censura deve essere quindi respinta.
24.7. I motivi in esame sono quindi complessivamente infondati.
25. Quanto ai motivi aggiunti, resta da trattare il secondo motivo dei secondi motivi aggiunti.
I ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 14 e 24 D.P.R. n. 207/2010, degli artt. 41 e 44 all. I.7 (Sez II, art. 6), dell’art. 225, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere in varie figure sintomatiche.
Il motivo così svolto è funzionale all’impugnazione del bando e del disciplinare di gara del 28 marzo 2025, effettuata con i secondi motivi aggiunti.
Nella memoria del 9 maggio 2025 AN ha eccepito l’inammissibilità del motivo in esame per carenza di interesse e/o di legittimazione all’impugnazione degli atti di gara; altrettanto ha fatto SN con memoria del 31 dicembre 2025. Sostiene AN che da un lato la legittimazione dei ricorrenti non sussiste in quanto non partecipano alla procedura di gara né vantano un interesse a partecipare che sia ostacolato dall’attuale formulazione del bando e disciplinare; dall’altro lato il loro attuale interesse, quali soggetti espropriandi, sarebbe soddisfatto con il mero annullamento degli atti di approvazione del progetto già impugnati.
25.1. L’eccezione è fondata.
25.2. Infatti delle due l’una: ove la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione del PFTE fosse stata annullata, ne sarebbe conseguita la caducazione di tutti gli atti presupponenti, tra cui il bando di gara. Il rigetto della domanda di annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi comporta invece il consolidamento della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, onde per cui non residua un interesse dei ricorrenti all’impugnazione del bando di gara.
L’interesse a che l’opera non venga realizzata attraverso l’esproprio dei terreni dei ricorrenti o che non venga realizzata secondo l’attuale tracciato, legittima infatti i ricorrenti all’impugnazione puntuale della determinazione della conferenza di servizi di cui agli artt. 53 bis, comma 1 e 48, commi 5 e seguenti d.l. n. 77/2021 e della relativa SA (art. 53 bis, comma 1 bis d.l. n. 77/2021).
Se tale impugnazione non viene accolta, non residua un interesse attuale e concreto collegato con il bene della vita (il cespite di proprietà privata): l’interesse diverrebbe una mera posizione strumentale di opposizione alla realizzazione dell’opera, attraverso il blocco della relativa procedura concorsuale, posizione che tuttavia non trova una tutela nell’ordinamento.
Ciò è dimostrato dal fatto che il motivo tende a censurare la presunta ineseguibilità dell’appalto, interesse la cui tutela richiederebbe però di dimostrare che i ricorrenti intendano astrattamente concorrere per l’aggiudicazione della commessa, il che invece è pacificamente escluso nel caso di specie.
Il motivo, e in generale la domanda di annullamento del bando e del disciplinare di gara, sono dunque inammissibili per carenza di interesse e di legittimazione ad agire.
26. In conclusione il ricorso ed i primi motivi aggiunti sono respinti siccome infondati, i secondi motivi aggiunti sono inammissibili quanto alla domanda di annullamento del bando e del disciplinare di gara, e per il resto infondati.
27. Stante la complessità delle questioni trattate, sussistono giuste ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe indicati:
a) respinge il ricorso ed i primi motivi aggiunti siccome infondati;
b) respinge i secondi motivi aggiunti siccome inammissibili quanto alla domanda di annullamento del bando e del disciplinare di gara, e per il resto infondati;
c) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
SC Tallaro, Consigliere
ED FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED FF | VO RR |
IL SEGRETARIO