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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1662/2021
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
2) Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
3) Dott. Dario Albergo Giudice rel. est.
sentito il relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa ex L. 13 aprile 1988 n. 117 iscritta al R.G. C.C. n. 1662/2021, avente ad oggetto: RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 ed ivi residente, in Via Grotte Partanna n. 5, rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Girolama Di Giovanni (C.F.
) e dall'Avv. Claudio Ragusa (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Palermo, Via Val di Mazara
n. 27;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Controparte_1 Controparte_2
pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa ope legis
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, (C.F. ), presso i cui P.IVA_2
Uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, si domicilia ex lege;
PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.11.2021 e depositato in data 08.11.2021, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 in persona del agendo nei confronti di quest'ultima per
[...] Controparte_3
1 risarcimento dei danni ascrivibili a responsabilità civile dei magistrati, in base alla L. n. 117/1988, per i fatti che qui si sintetizzano.
1.2.1. Premetteva l'attore di essere iscritto all'Albo degli amministratori giudiziari tenuto presso il Ministero della Giustizia, e come tale incaricato quale amministratore giudiziario di beni sequestrati per misure di prevenzione patrimoniale in alcuni procedimenti radicati presso il Tribunale di Palermo.
1.2.2. Dopo aver riferito di non aver più ricevuto nuovi incarichi a partire dal 2011, le sue doglianze si incentravano sul provvedimento adottato dalla predetta Sezione in data 03.05.2017, con cui, ex art. 35 comma 7 D. Lgs. 159/2011, era stato revocato dall'incarico di amministratore giudiziario nel procedimento R.G.M.P. n. 275/2007. Tale provvedimento (adottato all'esito di numerosi passaggi procedimentali) giustificava la revoca in quanto, in relazione all' indicazione degli obiettivi gestionali, nonché in funzione di alcune asserite irregolarità nel conferimento dell'incarico e nella indicazione della determinazione dei compensi agli avvocati deputati al patrocinio nei procedimenti attinenti ai crediti delle aziende in sequestro, “il suo concreto operato nel settore della gestione dei crediti risulta nettamente in contrasto con i suddetti obiettivi, in considerazione dell'ingente ammontare dei compensi corrisposti o ancora da corrispondere agli avvocati a ciò incaricati”; ed inoltre, perché, anche in relazione ad una non puntuale attività di relazione sulla gestione rispetto all'amministrazione giudiziaria, non si erano valutate adeguate alternative alla strategia di gestione dei crediti (quale ad esempio la cessione in blocco degli stessi.).
1.2.3. L'attore, ritenendo infondate le ragioni poste alla base del suddetto provvedimento (ed anzi, affermando che la suddetta revoca sarebbe intervenuta all'esito di una affermata attività persecutoria pregressa e mossa da pregiudizio, iniziata immediatamente dopo l'emersione delle indagini che avevano interessato la Sezione e della conseguente sostituzione dei giudici della stessa), in data
22.05.2017 trasmetteva alla Sezione delle note di chiarimento. Seguiva nuovo decreto, del
25.07.2017, in cui si confermava la revoca, attesa altresì la carente informazione periodica all' CP_4 sulla gestione, la vaga risposta alla sollecitazione della Presidenza in ordine agli incarichi ed emolumenti degli avvocati, nonché ulteriormente le mancate dimissioni dalla titolarità di altri incarichi societari pur a seguito della revoca. Punti di cui l'attore si doleva in quanto: a) la relazione annuale non sarebbe stata normativamente prevista;
b) sui compensi agli avvocati, anzitutto non sarebbe stata possibile una precisa stima ex ante, dipendendo da parametri di legge, soggetti a più variabili, e comunque affermando che, a seguito di un secondo invito, avrebbe relazionato adeguatamente;
c) la regola sulle dimissioni in caso di revoca da altri incarichi sarebbe stata illegittima, ed in ogni caso, successivamente alla conferma della regola, si sarebbe adoperato per la propria sostituzione.
1.2.4. A parte i suddetti provvedimenti, come indici sintomatici di un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, lamentava altresì il diniego contestuale della liquidazione dei compensi per altra procedura (che sarebbe poi stata operata dalla Corte d'Appello in sede di impugnazione), e la persistente mancata adozione di provvedimento sull' istanza di liquidazione compensi per la procedura in cui era intervenuta la revoca.
1.3. Pertanto, alla luce della superiore narrativa, l'attore affermava di aver subito i seguenti danni ingiusti:
a) patrimoniale, corrispondenti ai mancati compensi per la gestione delle società in sequestro, stimati in € 144.000,00 annui, per un numero congruo di anni nel corso dei quali avrebbe potuto ragionevolmente continuare ad operare, e comunque non inferiore ad un periodo di anni 10;
2 b) non patrimoniale, per complessivi € 600.000,00, distinti in € 200.000,00 per ciascuna voce tra danno morale (per sofferenza interiore), esistenziale (per notevole peggioramento delle condizioni di vita), biologico (per intervenuto disequilibrio nel sistema immunitario ed insorgenza di patologie quali la vitiligine), allegando anche la colpa grave dei magistrati ex art. 2 L. 117/1988. Chiedeva inoltre, la rivalutazione e egli interessi;
con vittoria di spese di lite.
2. Costituitasi in giudizio, la contestava i motivi di doglianza Controparte_1 di controparte, e chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Premetteva anzitutto che fondamento della nomina e del mantenimento dell'incarico dell'amministratore giudiziario nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione è dato dal rapporto fiduciario dell'Autorità Giudiziaria con l'amministratore, con la conseguenza che, in caso di specifiche contestazioni, e all'esito di una interlocuzione procedimentale, la stessa può CP_4 procedere alla sua revoca, non sussistendo un diritto dell'amministratore al mantenimento dell'incarico professionale. Come altresì confermato dalla non impugnabilità/reclamabilità del provvedimento di revoca.
2.2.1. Nel merito, evidenziava che, con riguardo alle carenze informative evidenziate dal provvedimento di revoca (specialmente con riguardo all'indicazione analitica degli avvocati incaricati di gestire le cause aventi ad oggetto crediti delle società sottoposte a sequestro, e relativi emolumenti), lo stesso attore le aveva ammesse, tanto da dovere integrare le informazioni in successive battute. Inoltre, l'esigenza di una relazione periodica sulla gestione avrebbe trovato fondamento normativo nell'art.
2-septies comma 2 parte prima della L. 575/1965, ma si riteneva ulteriormente necessaria a seguito dell'avvicendamento di massa di magistrati e personale amministrativo per le note vicende di indagine che avevano coinvolto la Sezione. Ancora, sulle sue mancate dimissioni da altri incarichi, evidenziava il carattere ulteriore di tale violazione rispetto a quelle che avevano giustificato la revoca, per cui comunque, a seguito della revoca, egli avrebbe dovuto lasciarli.
2.2.2. Negava un disegno persecutorio del Tribunale di Palermo verso l'attore, sia in relazione alla suddetta revoca, sia altresì in ordine alle allegazioni relative alla liquidazione dei compensi, pure operate dall'attore in citazione.
3.1. Le parti dibattevano sulle rispettive posizioni nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Quindi, con ordinanza del 16.01.2023, si procedeva all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, mentre venivano rigettate le istanze di prova testimoniale e si rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
3.2. Pertanto, le parti precisavano le conclusioni per la scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 02.10.2024, quindi con ordinanza del 03.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (con riduzione a 55 giorni del termine per conclusionali), che venivano a scadere in data 17.12.2024.
§§§
1.1. Il giudizio risarcitorio per responsabilità civile dei magistrati ha fondamento nella L. 13 aprile 1988, n. 117 (modificata da ultimo con L. 27 febbraio 2015 n. 18). Si tratta di un'azione indiretta, rivolta contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri (che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ha poi il c.d. obbligo di rivalsa sul magistrato, ai sensi
3 dell'art. 7 L. cit.), al fine di contemperare l'esigenza di garantire al danneggiato un'adeguata tutela con l'esigenza di assicurare il libero ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale.
1.2.1. Nel caso di cui si tratta, l'inquadramento della fattispecie (per come indicato dallo stesso attore in citazione, cfr. pagg. 40-41) è dato dall'art. 2, commi 1-3, L. 117/1988, in quanto parte attrice invoca l'ipotesi di “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni” (dunque, comma 1), specificando essa stessa il concetto di colpa grave ai sensi del successivo comma 3 in relazione alla
“violazione manifesta della legge (nello specifico, del comma 7 art 35/DLgv 159/2011)”, ma richiamando altresì “il travisamento dei fatti o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente agli atti del procedimento…”.
Dunque, l'attore invoca un'ipotesi di colpa grave in cui sarebbero incorsi i giudici del Tribunale di
Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, essenzialmente nell'adozione del provvedimento di revoca dall'incarico di amministratore giudiziario del 03.05.2017, che sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 35, comma 7, D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), in quanto a suo dire ingiustificato, poiché basato su ragioni non conformi al vero. Rispetto alla suddetta revoca poi avrebbe valore di complemento il successivo provvedimento di “conferma” della revoca, adottato il 25.07.2017 a seguito delle note di chiarimento che l'attore aveva presentato già dopo l'intervenuta revoca (in data
22.05.2017). Si ritiene assumano una mera valenza di rafforzativo ancillare dell'affermato contesto persecutorio subito le considerazioni in ordine alle liquidazioni dei compensi (mancata persistente liquidazione per la suddetta procedura e affermato diniego della liquidazione, con atto contestuale a quella revoca, per una diversa procedura).
1.2.2. Il fatto che l'azione si fondi su provvedimenti del Tribunale di Palermo giustifica il radicamento della competenza territoriale in capo al Tribunale di Caltanissetta, ex art. 11 c.p.p. richiamato dall'art. 4, comma 1 secondo periodo, L. 117/1988.
1.3. Sul concetto di colpa grave, evidenzia preliminarmente il Collegio che l'interpretazione ad esso fornita dalla giurisprudenza di legittimità è condivisibilmente stringente.
1.3.1. Al riguardo (sebbene con riferimento alla disciplina anteriore al 2015, ma in relazione a profili di principio di certo non intaccati dalla riforma, anche in relazione al riferimento alla negligenza inescusabile, che nella versione riformata è comunque rifluito nel parametro di valutazione della inescusabilità e gravità dell'inosservanza), da ultimo Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 11747 del
03/05/2019 (Rv. 654029 - 01) ha evidenziato che la grave violazione di legge configurante colpa grave (grassetto aggiunto) “va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata […]” (conformi le successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10832 del 05/06/2020 (Rv. 658094 - 01); Cass. Civ. Sez.
3 - , Sentenza n. 25454 del 29/08/2022 (Rv. 665614 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31837 del 15/11/2023 (Rv. 669477 - 01), la quale ultima anzi esplicitamente afferma che “le modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici,”; ed in precedenza cfr. anche Cass.
4 Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 07/04/2016; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4446 del 05/03/2015;
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 05/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/2/2012Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/02/2012)).
1.3.2. D'altronde già la più risalente Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12357 del 06/11/1999 (Rv. 530945
- 01) aveva evidenziato che la colpa grave rilevante ai fini della responsabilità civile dei magistrati
(grassetto aggiunto) “non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale della colpa grave, come dispone l'art. 2236 cod. civ. a proposito della prestazione del libero professionista intellettuale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto secondo comma dell'art. 2, che si spiega col carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazioni, sia per la previsione, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a, b e c del suddetto terzo comma, dell'esigenza che la colpa grave sia inescusabile. Con riferimento a tali ipotesi la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante un'esplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un "quid pluris" rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come "non spiegabile", cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei
a rendere comprensibile - anche se non giustificato - l'errore del giudice.” (e successivamente in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16935 del 29/11/2002; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
16696 del 07/11/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25133 del 27/11/2006; Cass. Civ. Sez., 3,
Sentenza n. 15227 del 05/07/2007; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 07/04/2016).
1.3.3. E si evidenzia altresì come in più arresti la Cassazione abbia evidenziato che, proprio in relazione alla c.d. clausola di salvaguardia, “l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova […] non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989 - attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio.” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25123 del 27/11/2006 (Rv.
593211 - 01); conformi le successive Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23979 del 27/12/2012 (Rv.
625128 - 01), Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3916 del 26/02/2015 (Rv. 634335 - 01); Cass Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 1266 del 19/01/2018 (Rv. 647580 - 01)).
2.1. Ciò premesso, e dal momento che la doglianza si incentra su un decreto di revoca dall'incarico di amministratore giudiziario, il collegio rileva anzitutto che il presupposto della revoca è dato in caso di grave irregolarità o di incapacità dell'amministratore (con solamente una lieve variazione della formulazione del primo presupposto alternativo rispetto al pregresso art.
2-septies comma 3 L.
575/1965 ,che prevedeva la revoca in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità), essendo però chiaro che una serie di inosservanze dei doveri propri dell'amministratore giudiziario può certamente assurgere al rango di grave irregolarità, o comunque essere sintomatico indice di incapacità, tale da giustificare la revoca (o comunque, per come si spiegherà ampiamente in seguito, rendere plausibile e non arbitraria una valutazione nel senso della revoca dell'amministratore).
2.2. Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che il suddetto provvedimento “non è suscettibile di reclamo o impugnazione”, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. Pen Sez. 6, Sentenza n.
4964 del 21/10/2014 Cc. (dep. 03/02/2015) Rv. 262362 – 01; Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 28644 del 05/04/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270275 – 01). E ciò, sia perché “non espressamente annoverato nel catalogo degli atti impugnabili previsto dall'art. 27 dello stesso "codice antimafia", ed attesa la vigenza del principio di tassatività in materia di impugnazioni.” (così Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 49550 del 04/11/2014 Cc. (dep. 27/11/2014) Rv. 261257 – 01), sia (e soprattutto) “in
5 quanto l'amministratore non vanta un diritto al mantenimento di un incarico di matrice pubblicistica, ma basato su una consistente componente fiduciaria finalizzata al primario interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca.” (così sempre Cass. Pen. n. 28644/2017 Rv.
270275 – 01). Tali aspetti sono approfonditi nel corpo della motivazione della citata Cass. Pen. n. 4964/2014, in base alla quale: “d'altra parte, con riferimento ad un incarico di responsabilità e con una forte valenza fiduciaria, come quello di amministratore giudiziario di beni destinati ad essere acquisti al patrimonio dello Stato, l'aver tipizzato i presupposti oggettivi (gravi irregolarità ovvero incapacità) che possono giustificare la revoca, prevedendo sempre l'audizione dell'interessato, costituisce un meccanismo procedimentale sufficiente a garantire la posizione dell'amministratore giudiziario, assicurando, nello stesso tempo, l'efficienza nell'assunzione delle decisioni in presenza di situazioni in cui il rapporto di fiducia tra i diversi organi coinvolti nella gestione e nel controllo dei beni è venuto meno.”. Così come, allora, in ragione di un condivisibile parallelismo con la figura del curatore fallimentare, la citata Cass. Pen. 28644/2017 decolora appunto fortemente la situazione giuridica soggettiva dell'amministratore giudiziario, affermando che egli non sia titolare di “un diritto soggettivo al mantenimento della sua funzione”, bensì di un “ufficio d'interesse pubblico da cui può essere disposta la rimozione in ogni tempo, laddove il tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura, con il corollario della palese natura meramente ordinatoria del provvedimento che pronuncia, sia positivamente che negativamente, sulla revoca”. Ufficio che è inoltre “al contempo basato su una consistente componente fiduciaria”.
2.3.1. Le suddette considerazioni assumono importante rilevanza sotto due punti di vista, in quanto allora:
a) il giudizio di responsabilità civile dei magistrati non può risolversi in un sostanziale mezzo di impugnazione del provvedimento di cui ci si duole, a maggior ragione quando l'ordinamento non prevede l'impugnabilità/reclamabilità dello stesso;
e pertanto lo standard di valutazione di questo giudizio non può giungere al livello penetrante e analitico di una valutazione di condivisibilità o di opportunità del provvedimento oggetto di doglianza, dato un determinato quadro fattuale di riferimento, ma deve essere semmai rapportato ad un diverso parametro (di ordine molto più generale e preliminare), che è quello dell'eventuale riscontro di una palese e del tutto arbitraria adozione del provvedimento, sulla base di un totale travisamento degli elementi di fatto su cui si basa e/o dell'evidente abuso nell'applicazione delle norme di legge;
b) se parte attrice non è titolare di un diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico, allora (se del caso) la situazione giuridica soggettiva ipoteticamente oggetto di lesione è necessariamente un'altra, in quanto “ciò non toglie che lì dove il professionista ritenga che il provvedimento di sostituzione o revoca, per i suoi contenuti, abbia leso diritti della personalità (onore, dignità) sia consentita la comune azione risarcitoria secondo le leggi civili applicabili.” (così la fine del par. 6 della motivazione della citata Cass. Pen. 28644/2017); ciò che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe dato dall'affermato disegno persecutorio posto nei suoi confronti, che avrebbe avuto come mira quello di escluderlo dagli incarichi in forza della affermata “caccia alle streghe” avutasi nel contesto successivo alle indagini che avevano interessato la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di
Palermo.
2.3.2. Come si spiegherà di seguito, è possibile già adesso anticipare che nessuno dei suddetti due parametri è riscontrato nel caso di specie.
6 3. Il Collegio, per pronunciarsi sulla domanda in funzione di quanto sopra riferito, ritiene di dover incentrarsi essenzialmente sui punti di motivazione del decreto collegiale di revoca del 03.05.2017
(eventualmente integrato dal decreto di conferma della revoca del 25.07.2017, quale strumento di chiarimento interpretativo), alla luce degli atti di causa, al fine di operare una valutazione nei limiti di quanto si è spiegato sopra al par.
2.3.1. lett. a).
3.1.1. Primo profilo rilevante (cfr. il decreto di revoca, al punto n. 2 di pag. 1, e poi al par. centrale di pag. 2; decreto di conferma della revoca, terzo e quarto trattino di pag. 2) è quello dell'intempestivo adempimento, ad opera dell'attore, alla circolare del Presidente di Sezione, recante “richiesta di relazione” agli amministratori giudiziari, del 20.10.2015 (cfr. all. 6 alla citazione), con cui si chiedeva di relazionare analiticamente, entro dieci giorni, e per ciascun incarico di amministrazione giudiziaria conferito dal Tribunale, in ordine ai professionisti (coadiutori, collaboratori ed ausiliari, avvocati deputati al patrocinio delle controversie, soggetti che hanno rivestito cariche in contesti societari oggetto della gestione giudiziale) nominati dagli amministratori giudiziari, con informazioni su
“compensi ed emolumenti corrisposti e/o pattuiti per ciascuno dei soggetti di cui ai punti che precedono”.
3.1.2. Sul punto, anzitutto parte attrice si duole di aver ricevuto la suddetta circolare via PEC solo in data 27.10.2015, e dunque di aver avuto a disposizione pochissimi giorni per rispondervi. Al riguardo, la predetta produce mera scansione a stampa della ricezione, in data 27.10.2015 all'orario 13:52:46, di una PEC dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo (cfr. all. 11 alla citazione,
a pag. 19).
3.1.3. In ogni caso, parte attrice rispose alla circolare attraverso la produzione del documento di cui all'all. 11, pagg. 20-27, che, lungi dal configurare una “analitica relazione” (come testualmente indicava la circolare), specialmente in relazione all'ultima voce (ossia quella relativa alle pratiche legali), era obiettivamente estremamente generica (come correttamente rilevato nei decreti di revoca e di conferma della revoca), in quanto indicava un mero elenco di cinque avvocati (senza indicazione specifica delle controversie da ciascuno di essi curate, dicendosi solo che esse erano
“numerosissime”), e sui compensi di questi ultimi si indicava solo che “la misura è sempre stata determinata, sulla base del valore delle pratiche e con riferimento ai minimi tariffari.”, non indicandosi dunque alcun dato numerico (né aggregato né disaggregato).
3.1.4. Parte attrice, che in questa sede si duole della tardività della ricezione della PEC contenente la circolare, e dunque dell'obiettiva materiale impossibilità, a suo dire, di rispondere con maggiore analiticità in pochissimi giorni, con ciò ammette la mancata trasmissione di dati analitici. E allora si possono sollevare almeno due obiezioni, in termini di diligenza richiesta all'amministratore:
a) certamente questi avrebbe potuto corredare la relazione fornita di una istanza di proroga del termine per integrarla, motivando adeguatamente sull'asserito ritardo nella ricezione della PEC, in modo da ottenere una reintegrazione nel termine pieno di dieci giorni per fornire le informazioni richieste in modo più analitico, ma non risulta lo abbia fatto;
b) la perfetta diligenza della gestione richiederebbe sempre che il buon amministratore giudiziario abbia un quadro dei conti, sia in forma aggregata che disaggregata, costantemente sottomano e continuamente aggiornato, in modo da rispondere in maniera completa e tempestiva anche a richieste di informazioni che debbano essere evase in tempi molto ristretti: ciò che la vicenda sopra descritta (ed anche quanto si trarrà dai sottoparagrafi che seguono, nonché in relazione all'argomentazione complementare svolta infra al par. 4.1.) invece dimostra ampiamente non essere stato fatto.
7 3.1.5. Il suddetto problema riemerse l'anno successivo, nella convocazione del 04.11.2016 per audizione in vista della revoca dell'incarico del 11.11.2016 (cfr. all. 10 alla citazione), in cui il secondo punto su cui il professionista fu invitato a riferire era proprio la “MANCATA PUNTUALE
RISPOSTA ALLA NOTA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IN RELAZIONE AL NUMERO
DEGLI INCARICHI CONFERITI A PROFESSIONISTI E, IN PARTICOLARE, AD AVVOCATI (LA
NOTA DI RISPOSTA SI E' LIMITATA A RIFERIRE CHE ERANO STATI CONFERITI NUMEROSISSIMI INCARICHI, MA SENZA SPECIFICARE A CHI E CON QUALI CRITERI SUL
COMPENSO”. Nel corso dell'audizione (il cui verbale è prodotto all'all. 5 della comparsa di risposta di parte convenuta) il depositava la già menzionata relazione con allegati (di cui al citato all. Pt_1
11 alla citazione), che sul profilo qui in esame (pagg. da 20 a 31) però nulla aggiungeva di rilevante, in quanto riproduceva la relazione del 2015, ed aggiungeva solo un' istanza del 08.03.2016 che egli aveva inviato al G.D. in relazione alla posizione del solo Avv. (alla luce delle CP_5 indicazioni contenute nella nuova circolare della Sezione del 26.11.2015, cfr. all.7 alla citazione), e risposta del giudice. Senza, dunque, che fosse ancora fornita l'analitica relazione richiesta sul punto in esame.
3.1.6. Tant'è che, in quanto delle indicazioni più precise erano emerse nel corso dell'audizione, fu necessario un nuovo e ulteriore specifico provvedimento (quello del 16-20.12.2016, all. 12 alla citazione), che ancora una volta sollecitasse l'attore specificamente a fornire la suddetta analitica relazione (cfr. l'intero ultimo paragrafo della parte motiva), come ribadito nel decreto di revoca e successiva conferma (cfr. in particolare il quarto trattino del suddetto ultimo provvedimento), affinché fosse fornita una schematizzazione completa al riguardo (cfr. la relazione del 27.01.2017 di cui all' all. 14 alla citazione, pp. 38-40 e successivo ALLEGATO E dello stesso file, pagg. da 72 a 160).
3.1.7. Per cui, alla luce di tale iter argomentativo, il Collegio rileva che sul punto parte attrice non potesse dolersi, in quanto essa stessa operò una duplice occasione di mancato e puntuale riscontro alle informazioni richieste, fornendole soltanto alla terza occasione utile, e sulla base di un apposito ed ulteriore invito specificamente rivoltogli dalla Sezione.
3.2. Secondo profilo rilevante è quello relativo alla “mancata puntuale e periodica informazione al G.D. dell'attività svolta [cfr. art. 2 septies, comma 2, L. n. 575/1965]” (cfr. il decreto di revoca, al punto n. 1 di pag. 1, e poi al par. centrale di pag. 2; decreto di conferma della revoca, primo e secondo trattino di pag. 2).
3.2.1. Sul punto, parte attrice in effetti non opera mai alcuna contestazione, anzi ammettendo la mancata redazione di relazioni periodiche, giustificandola nel senso della mancata richiesta da parte dell'autorità giudiziaria (cfr. pagg. 17-18 della citazione). Tant'è che espressamente si duole, infatti (cfr. pagg. 18-19 della citazione) di una asserita applicazione retroattiva in suo danno dell'obbligo di relazione annuale, introdotto nel c.d. decalogo che la Sezione introdusse con circolare del 17.01.2017
(cfr. all. 10 alla citazione, con particolare riferimento al punto 2.7, ove si fa riferimento a relazioni, successive a quella di immissione in possesso, redatte a cadenza almeno annuale, secondo gli stessi criteri di quella, ma dovendosi indicare solo le novità intervenute nel periodo di riferimento).
3.2.2. Premette questo Collegio che quello di relazione periodica sull'amministrazione costituisce oggetto di un obbligo che l'amministratore giudiziario trae direttamente in base alla legge, come dal menzionato art.
2-septies comma 2 L. 575/1965 (per cui “
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato […] con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi […]”), con disposizione sostanzialmente riprodotta dal successivo art. 36, comma 3, secondo periodo, del Cod. Antimafia.
8 Pertanto, il c.d. decalogo sarebbe andato solamente a specificare un obbligo già previsto dalla legge, e che, come tale, obiettivamente l'amministratore avveduto avrebbe dovuto tenere in massima considerazione, nell'interesse complessivo alla correttezza e trasparenza della gestione, e soprattutto alla luce dei rivolgimenti che nel corso degli ultimi anni la Sezione aveva subito. Che poi in precedenza il contesto delle amministrazioni giudiziarie in quella sede possa non essere stato così rigoroso nell'applicazione di tale norma di legge non può certo tornare in danno dei magistrati succedutisi nell'ufficio, e che hanno inteso dare piena ed effettiva applicazione agli obblighi di legge in materia.
3.2.3. Osserva il Collegio che, come conseguenza di ciò, si è anche avuta una ripercussione effettiva sul controllo giudiziale dell'amministrazione, come meglio esplicitato nel provvedimento di conferma della revoca (al primo e secondo trattino di pag. 2), in quanto l'argomento relativo alla impossibilità di vagliare adeguate alternative nella strategia di gestione dei crediti delle società in sequestro (e di cui si dirà subito dopo, cfr. par 3.3.) può plausibilmente essere dipeso, almeno in parte, anche dal mancato aggiornamento periodico tramite le relazioni di cui si tratta.
3.3. Terzo profilo rilevante è appunto quello della strategia gestionale sui crediti delle società in sequestro (il decreto di revoca, al punto n. 6 di pag. 2, e poi gli ultimi tre capoversi della parte motiva).
Per cui nel provvedimento si spiega che, per far fronte all'esigenza di recupero crediti delle stesse, l'amministratore aveva provveduto ad avviare una specifica funzione aziendale finalizzata all'analisi delle situazioni creditorie, stabilendo rapporti di collaborazione con giovani professionisti, riferendo di aver conferito circa 600 incarichi professionali, riuscendo a ottenere il recupero di circa € 4,9 mln e perdite per € 2,8 mln. Ma la Sezione ha valutato “la mancata tempestiva e globale valutazione di alternative volte al recupero ad un minor costo e in tempi brevi come quelle connesse alla cessione dei crediti in blocco a società operanti nel settore”, foriera di una gestione “estremamente gravosa in considerazione della davvero notevole entità della spesa complessiva sostenuta dai soggetti giuridici in sequestro per spese legali che ammontano – come indicato dall'Amministratore – a
450.000 euro circa, fra compensi già erogati [310.000 euro circa] e da erogare [non superiori nel massimo a 135.000 euro circa] nel corso di nove anni […]”
3.3.1. Ora, questo Collegio ritiene anzitutto che le ragioni addotte da parte attrice non siano sufficienti allo scopo argomentativo voluto.
a) In primo luogo, in relazione all'argomento (cfr. par. 1A dell'all. 15 alla citazione, recante le note di chiarimento successive alla revoca, del 22.05.2017) per il quale la Sezione avrebbe male interpretato l'ammontare delle spese legali quali spese integralmente poste a carico delle società sottoposte a sequestro (in quanto, invece, in caso di vittoria della lite, sarebbero state poste a carico della controparte soccombente), l'argomento in sé è infatti opinabile, perché decolora la ben nota e sostanziale differenza tra: da una parte, il rapporto tra cliente e difensore, per cui le spese per il patrocinio (quale che sia l'esito) sono comunque dovute dal cliente;
ed il rapporto tra parte (eventualmente) vincitrice e controparte (eventualmente) soccombente, verso la quale è possibile ripetere le spese, ma sempre qualora non siano state compensate dal giudice, qualora coincidano con quanto dovuto al difensore dal cliente (in quanto l'una e l'altra misura potrebbero ben divergere), e a parte ogni considerazione sulle difficolta, i costi, e i tempi recupero delle stesse in caso di inadempimento della controparte all'obbligo di pagamento.
b) In secondo luogo, in relazione all'argomento (cfr. par. 1B del predetto all. 15) per cui nel 2008 il G.D. dell'epoca avrebbe autorizzato la creazione della predetta funzione aziendale di analisi e recupero crediti, si osserva che in realtà dall'allegato richiamato, anzitutto le valutazioni sono limitate
9 alla sola società comunque non facendosi riferimento alla valutazione di strategie Parte_2 alternative, ed invero il provvedimento del G.D. si incentra essenzialmente sul profilo delle modalità di assunzione del soggetto deputato a tale funzione, piuttosto che ad un vaglio dettagliato e comparato della strategia di riferimento.
3.3.2. In ogni caso (e a monte) il Collegio ritiene che proprio il suddetto punto integri una essenza eminentemente valutativa, e dunque di stretta opportunità strategica, in quanto si è avuta una valutazione negativa da parte della Sezione di una strategia gestionale dell'amministratore, a fronte del mancato vaglio di una strategia alternativa (quale la cessione in blocco dei crediti), specificamente indicata. Per cui, soprattutto (si ripete sempre) nel contesto non dell'impugnazione del provvedimento, bensì della valutazione di una possibile responsabilità civile dei magistrati, poco conta argomentare nei sensi sopra chiariti, poiché certamente quanto posto in essere non configura una grave violazione di legge o un travisamento dei fatti e dei materiali istruttori tale da assurgere alla colpa grave di cui all'art. 2 comma 3 L. 117/1988. Si tratta, in altre parole, di profili di squisita opportunità strategica, sulla base di una valutazione comunque plausibile e non arbitraria del materiale a disposizione in atti.
3.4. Non si ritiene di soffermarsi sul profilo relativo al non essersi immediatamente dimesso dalle altre cariche societarie in immediata conseguenza del provvedimento di revoca, in quanto trattasi di profilo per definizione sopravvenuto al provvedimento di revoca (rispetto al quale motiva solamente il provvedimento di conferma, cfr. penultimo trattino della parte motiva), e dunque estraneo dal complesso delle ragioni per le quali è possibile considerare il provvedimento di conferma interpretativo e di chiarimento del vero provvedimento eventualmente lesivo, che è il decreto di revoca.
4. Fermo restando che già le motivazioni svolte al par. 3 sono idonee a sorreggere il rigetto della domanda (poiché direttamente fondate sul contenuto dei provvedimenti di cui l'attore essenzialmente si duole), il Collegio ritiene altresì di valorizzare alcuni punti ulteriori in tal senso, in funzione di quanto si è tratto dalla documentazione agli atti.
4.1. In primo luogo, quanto al tema delle spese legali, si è tratto dalla documentazione proveniente dai successivi amministratori giudiziari (cfr. all. 21 alla comparsa di risposta) che, almeno in relazione a buona parte degli avvocati che parte attrice aveva incaricato, la stessa ha dichiarato che con quelli il compenso era stato stabilito sulla base di accordi informali (cfr. in particolare la pag. 17 di tale allegato, recante PEC del 16.01.2020 con cui parte attrice, in risposta ad una domanda di chiarimento sulle condizioni economiche pattuite al conferimento dell'incarico professionale degli Avvocati
Ficarra, Varisco e Fiore, posta dall'Avv. Morici, quale uno dei nuovi amministratori CP_5 giudiziari, afferma per tutti che si era preso un “accordo informale”). Ciò che, al di là delle giustificazioni di opportunità del caso fornite dall'attore: anzitutto non depone certamente in favore di una regolare gestione (in quanto l'accordo informale, anche a prescindere dalla sua regolarità giuridica, specie nell'ambito di un'amministrazione giudiziaria, comunque è per ciò stesso di difficile prova e dunque contabilizzazione, con conseguenti problemi sul monitoraggio dei costi per la gestione); ed in secondo luogo, allora, costituisce un ulteriore elemento interpretativo funzionale a comprendere le ragioni per le quali l'amministratore non disponesse nell'immediato di una precisa e completa raccolta di dati concernente proprio la determinazione degli emolumenti ai difensori.
4.2. In secondo luogo, rispetto alle doglianze ancillari concernenti il tema della liquidazione delle spettanze dell'attore, bisogna distinguere.
10 4.2.1. Anzitutto, in relazione all'affermata negazione della liquidazione delle spettanze dell'attore quale amministratore giudiziario nel diverso procedimento R.G.M.P. 253/2003 (misura , cfr. CP_6 all. 19 alla citazione), con provvedimento adottato sempre in data 03.05.2017 (e che secondo parte attrice sarebbe ulteriormente sintomatica di un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, in quanto poi le spettanze sarebbero state riconosciute in sede di Corte d'Appello, cfr. all. 20 alla citazione), si osserva che:
a) in primo luogo, il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, non ha negato il compenso, ma ha ritenuto sufficienti quale compenso gli acconti (pari ad € 248.000,00) che nel tempo erano già stati corrisposti (cfr. all. 19 a pag. 3);
b) in secondo luogo, la Corte d'Appello di Palermo ha sì riformato la pronuncia al rialzo, ma anzitutto di un importo relativamente esiguo rispetto al richiesto (in quanto ha liquidato solo ulteriori € 42.000,00, per un totale dunque di € 290.000,00 a fronte di una somma totale richiesta in impugnazione di circa € 436.000,00), ma soprattutto sulla base di una motivazione che, al di là degli incisi riportati dall'attore in citazione (cfr. la citata pag. 12 che fa sì riferimento ad una considerazione di incomprensibilità della valutazione di trascuratezza dei beni, ma da intendersi nel senso che non vi erano elementi in base ai quali ritenere vi fossero rilievi da operare sull'osservante esecuzione dell'incarico), si incentra essenzialmente su una non condivisione del criterio di stima dei beni compendiati, quale parametro per la quantificazione del compenso (cfr. pag. 13 dell'all. 20, per cui la liquidazione finale “…debba essere congruamente rimodulata al rialzo al fine di renderla maggiormente aderente al notevole valore del patrimonio amministrato […]”), mentre vengono sostanzialmente riprodotte le considerazioni relative al carattere fondamentalmente conservativo della gestione immobiliare, al compimento in larga parte di operazioni non particolarmente complesse, e al fatto che l'unico effettivo compendio aziendale era stato affidato in delega integrale a un coadiutore nominato direttamente dal G.D.
Traendosi, pertanto, dal confronto tra provvedimenti, che non si ravvisa nemmeno in tale dinamica alcun indice di un meccanismo persecutorio posto in essere nei confronti di parte attrice.
4.2.2. Quanto, invece, alla doglianza relativa alla ancora persistente mancata liquidazione dei compensi per la procedura nella quale è intervenuta la revoca, si rileva che anzitutto l'art.
2-octies comma 5 primo periodo L. 575/1965 prevede sì che “Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale […]” (sostanzialmente conforme l'odierno art. 42 comma 5 primo periodo del Cod. Antimafia), ma in relazione all'avvicendamento di amministratori giudiziari rispetto ad una procedura che ancora non ha visto la definitività del provvedimento di merito, si ritiene plausibile e ragionevole l'applicazione estensiva di quanto stabilito in materia di curatore fallimentare da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 26730 del 19/12/2007 (Rv. 601085 - 01), per cui “In tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare,ai sensi dell'art.39 legge fallim. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del
2006 che, riformulando la disposizione, non si applica ex art.150 alle procedure pendenti alla sua entrata in vigore), il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poichè il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorchè diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione;
[…]” (conforme la successiva Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10455 del 14/05/2014 (Rv. 631248 - 01), ed in ogni caso le successive modifiche dell'art. 39 L. Fall. non hanno inciso sul detto principio). Con la conseguenza che non appare censurabile la scelta di non provvedere sull' istanza di liquidazione in pendenza della procedura.
11 5. Conclusivamente, si ritiene che i provvedimenti adottati rientrino nella normale plausibilità della valutazione giurisdizionale, non configurandosi alcuna grave violazione di legge né travisamento di fatti o prove, così come non appare riscontrabile un disegno persecutorio dei giudici del Tribunale di
Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, ai danni di parte attrice. Con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria, che dunque va rigettata.
6.1. Sulle spese di giudizio, ritiene il Collegio che la novità della tipologia di questione trattata, che non consta di precedenti presso questo Tribunale, e la correlata sussistenza di profili di una certa complessità, fondi la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (come integrato da
C. Cost. n. 77/2018), per una compensazione parziale al 50%.
6.2. Per il resto, esse seguono la regola della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
R.G.C.C. n. 1662/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte;
2) compensa per metà le spese del giudizio, condannando la parte attrice
[...] al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 Controparte_1
della rimanente metà, che per tale quota liquida in euro € 9.510,17, oltre
[...] accessori.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data 23.01.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dario Albergo Gabriella Canto
12
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Unica Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
2) Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
3) Dott. Dario Albergo Giudice rel. est.
sentito il relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa ex L. 13 aprile 1988 n. 117 iscritta al R.G. C.C. n. 1662/2021, avente ad oggetto: RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 ed ivi residente, in Via Grotte Partanna n. 5, rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Girolama Di Giovanni (C.F.
) e dall'Avv. Claudio Ragusa (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Palermo, Via Val di Mazara
n. 27;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Controparte_1 Controparte_2
pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa ope legis
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, (C.F. ), presso i cui P.IVA_2
Uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, si domicilia ex lege;
PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.11.2021 e depositato in data 08.11.2021, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 in persona del agendo nei confronti di quest'ultima per
[...] Controparte_3
1 risarcimento dei danni ascrivibili a responsabilità civile dei magistrati, in base alla L. n. 117/1988, per i fatti che qui si sintetizzano.
1.2.1. Premetteva l'attore di essere iscritto all'Albo degli amministratori giudiziari tenuto presso il Ministero della Giustizia, e come tale incaricato quale amministratore giudiziario di beni sequestrati per misure di prevenzione patrimoniale in alcuni procedimenti radicati presso il Tribunale di Palermo.
1.2.2. Dopo aver riferito di non aver più ricevuto nuovi incarichi a partire dal 2011, le sue doglianze si incentravano sul provvedimento adottato dalla predetta Sezione in data 03.05.2017, con cui, ex art. 35 comma 7 D. Lgs. 159/2011, era stato revocato dall'incarico di amministratore giudiziario nel procedimento R.G.M.P. n. 275/2007. Tale provvedimento (adottato all'esito di numerosi passaggi procedimentali) giustificava la revoca in quanto, in relazione all' indicazione degli obiettivi gestionali, nonché in funzione di alcune asserite irregolarità nel conferimento dell'incarico e nella indicazione della determinazione dei compensi agli avvocati deputati al patrocinio nei procedimenti attinenti ai crediti delle aziende in sequestro, “il suo concreto operato nel settore della gestione dei crediti risulta nettamente in contrasto con i suddetti obiettivi, in considerazione dell'ingente ammontare dei compensi corrisposti o ancora da corrispondere agli avvocati a ciò incaricati”; ed inoltre, perché, anche in relazione ad una non puntuale attività di relazione sulla gestione rispetto all'amministrazione giudiziaria, non si erano valutate adeguate alternative alla strategia di gestione dei crediti (quale ad esempio la cessione in blocco degli stessi.).
1.2.3. L'attore, ritenendo infondate le ragioni poste alla base del suddetto provvedimento (ed anzi, affermando che la suddetta revoca sarebbe intervenuta all'esito di una affermata attività persecutoria pregressa e mossa da pregiudizio, iniziata immediatamente dopo l'emersione delle indagini che avevano interessato la Sezione e della conseguente sostituzione dei giudici della stessa), in data
22.05.2017 trasmetteva alla Sezione delle note di chiarimento. Seguiva nuovo decreto, del
25.07.2017, in cui si confermava la revoca, attesa altresì la carente informazione periodica all' CP_4 sulla gestione, la vaga risposta alla sollecitazione della Presidenza in ordine agli incarichi ed emolumenti degli avvocati, nonché ulteriormente le mancate dimissioni dalla titolarità di altri incarichi societari pur a seguito della revoca. Punti di cui l'attore si doleva in quanto: a) la relazione annuale non sarebbe stata normativamente prevista;
b) sui compensi agli avvocati, anzitutto non sarebbe stata possibile una precisa stima ex ante, dipendendo da parametri di legge, soggetti a più variabili, e comunque affermando che, a seguito di un secondo invito, avrebbe relazionato adeguatamente;
c) la regola sulle dimissioni in caso di revoca da altri incarichi sarebbe stata illegittima, ed in ogni caso, successivamente alla conferma della regola, si sarebbe adoperato per la propria sostituzione.
1.2.4. A parte i suddetti provvedimenti, come indici sintomatici di un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, lamentava altresì il diniego contestuale della liquidazione dei compensi per altra procedura (che sarebbe poi stata operata dalla Corte d'Appello in sede di impugnazione), e la persistente mancata adozione di provvedimento sull' istanza di liquidazione compensi per la procedura in cui era intervenuta la revoca.
1.3. Pertanto, alla luce della superiore narrativa, l'attore affermava di aver subito i seguenti danni ingiusti:
a) patrimoniale, corrispondenti ai mancati compensi per la gestione delle società in sequestro, stimati in € 144.000,00 annui, per un numero congruo di anni nel corso dei quali avrebbe potuto ragionevolmente continuare ad operare, e comunque non inferiore ad un periodo di anni 10;
2 b) non patrimoniale, per complessivi € 600.000,00, distinti in € 200.000,00 per ciascuna voce tra danno morale (per sofferenza interiore), esistenziale (per notevole peggioramento delle condizioni di vita), biologico (per intervenuto disequilibrio nel sistema immunitario ed insorgenza di patologie quali la vitiligine), allegando anche la colpa grave dei magistrati ex art. 2 L. 117/1988. Chiedeva inoltre, la rivalutazione e egli interessi;
con vittoria di spese di lite.
2. Costituitasi in giudizio, la contestava i motivi di doglianza Controparte_1 di controparte, e chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Premetteva anzitutto che fondamento della nomina e del mantenimento dell'incarico dell'amministratore giudiziario nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione è dato dal rapporto fiduciario dell'Autorità Giudiziaria con l'amministratore, con la conseguenza che, in caso di specifiche contestazioni, e all'esito di una interlocuzione procedimentale, la stessa può CP_4 procedere alla sua revoca, non sussistendo un diritto dell'amministratore al mantenimento dell'incarico professionale. Come altresì confermato dalla non impugnabilità/reclamabilità del provvedimento di revoca.
2.2.1. Nel merito, evidenziava che, con riguardo alle carenze informative evidenziate dal provvedimento di revoca (specialmente con riguardo all'indicazione analitica degli avvocati incaricati di gestire le cause aventi ad oggetto crediti delle società sottoposte a sequestro, e relativi emolumenti), lo stesso attore le aveva ammesse, tanto da dovere integrare le informazioni in successive battute. Inoltre, l'esigenza di una relazione periodica sulla gestione avrebbe trovato fondamento normativo nell'art.
2-septies comma 2 parte prima della L. 575/1965, ma si riteneva ulteriormente necessaria a seguito dell'avvicendamento di massa di magistrati e personale amministrativo per le note vicende di indagine che avevano coinvolto la Sezione. Ancora, sulle sue mancate dimissioni da altri incarichi, evidenziava il carattere ulteriore di tale violazione rispetto a quelle che avevano giustificato la revoca, per cui comunque, a seguito della revoca, egli avrebbe dovuto lasciarli.
2.2.2. Negava un disegno persecutorio del Tribunale di Palermo verso l'attore, sia in relazione alla suddetta revoca, sia altresì in ordine alle allegazioni relative alla liquidazione dei compensi, pure operate dall'attore in citazione.
3.1. Le parti dibattevano sulle rispettive posizioni nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Quindi, con ordinanza del 16.01.2023, si procedeva all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, mentre venivano rigettate le istanze di prova testimoniale e si rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
3.2. Pertanto, le parti precisavano le conclusioni per la scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 02.10.2024, quindi con ordinanza del 03.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (con riduzione a 55 giorni del termine per conclusionali), che venivano a scadere in data 17.12.2024.
§§§
1.1. Il giudizio risarcitorio per responsabilità civile dei magistrati ha fondamento nella L. 13 aprile 1988, n. 117 (modificata da ultimo con L. 27 febbraio 2015 n. 18). Si tratta di un'azione indiretta, rivolta contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri (che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ha poi il c.d. obbligo di rivalsa sul magistrato, ai sensi
3 dell'art. 7 L. cit.), al fine di contemperare l'esigenza di garantire al danneggiato un'adeguata tutela con l'esigenza di assicurare il libero ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale.
1.2.1. Nel caso di cui si tratta, l'inquadramento della fattispecie (per come indicato dallo stesso attore in citazione, cfr. pagg. 40-41) è dato dall'art. 2, commi 1-3, L. 117/1988, in quanto parte attrice invoca l'ipotesi di “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni” (dunque, comma 1), specificando essa stessa il concetto di colpa grave ai sensi del successivo comma 3 in relazione alla
“violazione manifesta della legge (nello specifico, del comma 7 art 35/DLgv 159/2011)”, ma richiamando altresì “il travisamento dei fatti o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente agli atti del procedimento…”.
Dunque, l'attore invoca un'ipotesi di colpa grave in cui sarebbero incorsi i giudici del Tribunale di
Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, essenzialmente nell'adozione del provvedimento di revoca dall'incarico di amministratore giudiziario del 03.05.2017, che sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 35, comma 7, D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), in quanto a suo dire ingiustificato, poiché basato su ragioni non conformi al vero. Rispetto alla suddetta revoca poi avrebbe valore di complemento il successivo provvedimento di “conferma” della revoca, adottato il 25.07.2017 a seguito delle note di chiarimento che l'attore aveva presentato già dopo l'intervenuta revoca (in data
22.05.2017). Si ritiene assumano una mera valenza di rafforzativo ancillare dell'affermato contesto persecutorio subito le considerazioni in ordine alle liquidazioni dei compensi (mancata persistente liquidazione per la suddetta procedura e affermato diniego della liquidazione, con atto contestuale a quella revoca, per una diversa procedura).
1.2.2. Il fatto che l'azione si fondi su provvedimenti del Tribunale di Palermo giustifica il radicamento della competenza territoriale in capo al Tribunale di Caltanissetta, ex art. 11 c.p.p. richiamato dall'art. 4, comma 1 secondo periodo, L. 117/1988.
1.3. Sul concetto di colpa grave, evidenzia preliminarmente il Collegio che l'interpretazione ad esso fornita dalla giurisprudenza di legittimità è condivisibilmente stringente.
1.3.1. Al riguardo (sebbene con riferimento alla disciplina anteriore al 2015, ma in relazione a profili di principio di certo non intaccati dalla riforma, anche in relazione al riferimento alla negligenza inescusabile, che nella versione riformata è comunque rifluito nel parametro di valutazione della inescusabilità e gravità dell'inosservanza), da ultimo Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 11747 del
03/05/2019 (Rv. 654029 - 01) ha evidenziato che la grave violazione di legge configurante colpa grave (grassetto aggiunto) “va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata […]” (conformi le successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10832 del 05/06/2020 (Rv. 658094 - 01); Cass. Civ. Sez.
3 - , Sentenza n. 25454 del 29/08/2022 (Rv. 665614 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31837 del 15/11/2023 (Rv. 669477 - 01), la quale ultima anzi esplicitamente afferma che “le modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici,”; ed in precedenza cfr. anche Cass.
4 Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 07/04/2016; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4446 del 05/03/2015;
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 05/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/2/2012Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/02/2012)).
1.3.2. D'altronde già la più risalente Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12357 del 06/11/1999 (Rv. 530945
- 01) aveva evidenziato che la colpa grave rilevante ai fini della responsabilità civile dei magistrati
(grassetto aggiunto) “non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale della colpa grave, come dispone l'art. 2236 cod. civ. a proposito della prestazione del libero professionista intellettuale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto secondo comma dell'art. 2, che si spiega col carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazioni, sia per la previsione, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a, b e c del suddetto terzo comma, dell'esigenza che la colpa grave sia inescusabile. Con riferimento a tali ipotesi la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante un'esplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un "quid pluris" rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come "non spiegabile", cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei
a rendere comprensibile - anche se non giustificato - l'errore del giudice.” (e successivamente in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16935 del 29/11/2002; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
16696 del 07/11/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25133 del 27/11/2006; Cass. Civ. Sez., 3,
Sentenza n. 15227 del 05/07/2007; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 07/04/2016).
1.3.3. E si evidenzia altresì come in più arresti la Cassazione abbia evidenziato che, proprio in relazione alla c.d. clausola di salvaguardia, “l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova […] non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989 - attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio.” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25123 del 27/11/2006 (Rv.
593211 - 01); conformi le successive Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23979 del 27/12/2012 (Rv.
625128 - 01), Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3916 del 26/02/2015 (Rv. 634335 - 01); Cass Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 1266 del 19/01/2018 (Rv. 647580 - 01)).
2.1. Ciò premesso, e dal momento che la doglianza si incentra su un decreto di revoca dall'incarico di amministratore giudiziario, il collegio rileva anzitutto che il presupposto della revoca è dato in caso di grave irregolarità o di incapacità dell'amministratore (con solamente una lieve variazione della formulazione del primo presupposto alternativo rispetto al pregresso art.
2-septies comma 3 L.
575/1965 ,che prevedeva la revoca in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità), essendo però chiaro che una serie di inosservanze dei doveri propri dell'amministratore giudiziario può certamente assurgere al rango di grave irregolarità, o comunque essere sintomatico indice di incapacità, tale da giustificare la revoca (o comunque, per come si spiegherà ampiamente in seguito, rendere plausibile e non arbitraria una valutazione nel senso della revoca dell'amministratore).
2.2. Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che il suddetto provvedimento “non è suscettibile di reclamo o impugnazione”, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. Pen Sez. 6, Sentenza n.
4964 del 21/10/2014 Cc. (dep. 03/02/2015) Rv. 262362 – 01; Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 28644 del 05/04/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270275 – 01). E ciò, sia perché “non espressamente annoverato nel catalogo degli atti impugnabili previsto dall'art. 27 dello stesso "codice antimafia", ed attesa la vigenza del principio di tassatività in materia di impugnazioni.” (così Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 49550 del 04/11/2014 Cc. (dep. 27/11/2014) Rv. 261257 – 01), sia (e soprattutto) “in
5 quanto l'amministratore non vanta un diritto al mantenimento di un incarico di matrice pubblicistica, ma basato su una consistente componente fiduciaria finalizzata al primario interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca.” (così sempre Cass. Pen. n. 28644/2017 Rv.
270275 – 01). Tali aspetti sono approfonditi nel corpo della motivazione della citata Cass. Pen. n. 4964/2014, in base alla quale: “d'altra parte, con riferimento ad un incarico di responsabilità e con una forte valenza fiduciaria, come quello di amministratore giudiziario di beni destinati ad essere acquisti al patrimonio dello Stato, l'aver tipizzato i presupposti oggettivi (gravi irregolarità ovvero incapacità) che possono giustificare la revoca, prevedendo sempre l'audizione dell'interessato, costituisce un meccanismo procedimentale sufficiente a garantire la posizione dell'amministratore giudiziario, assicurando, nello stesso tempo, l'efficienza nell'assunzione delle decisioni in presenza di situazioni in cui il rapporto di fiducia tra i diversi organi coinvolti nella gestione e nel controllo dei beni è venuto meno.”. Così come, allora, in ragione di un condivisibile parallelismo con la figura del curatore fallimentare, la citata Cass. Pen. 28644/2017 decolora appunto fortemente la situazione giuridica soggettiva dell'amministratore giudiziario, affermando che egli non sia titolare di “un diritto soggettivo al mantenimento della sua funzione”, bensì di un “ufficio d'interesse pubblico da cui può essere disposta la rimozione in ogni tempo, laddove il tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura, con il corollario della palese natura meramente ordinatoria del provvedimento che pronuncia, sia positivamente che negativamente, sulla revoca”. Ufficio che è inoltre “al contempo basato su una consistente componente fiduciaria”.
2.3.1. Le suddette considerazioni assumono importante rilevanza sotto due punti di vista, in quanto allora:
a) il giudizio di responsabilità civile dei magistrati non può risolversi in un sostanziale mezzo di impugnazione del provvedimento di cui ci si duole, a maggior ragione quando l'ordinamento non prevede l'impugnabilità/reclamabilità dello stesso;
e pertanto lo standard di valutazione di questo giudizio non può giungere al livello penetrante e analitico di una valutazione di condivisibilità o di opportunità del provvedimento oggetto di doglianza, dato un determinato quadro fattuale di riferimento, ma deve essere semmai rapportato ad un diverso parametro (di ordine molto più generale e preliminare), che è quello dell'eventuale riscontro di una palese e del tutto arbitraria adozione del provvedimento, sulla base di un totale travisamento degli elementi di fatto su cui si basa e/o dell'evidente abuso nell'applicazione delle norme di legge;
b) se parte attrice non è titolare di un diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico, allora (se del caso) la situazione giuridica soggettiva ipoteticamente oggetto di lesione è necessariamente un'altra, in quanto “ciò non toglie che lì dove il professionista ritenga che il provvedimento di sostituzione o revoca, per i suoi contenuti, abbia leso diritti della personalità (onore, dignità) sia consentita la comune azione risarcitoria secondo le leggi civili applicabili.” (così la fine del par. 6 della motivazione della citata Cass. Pen. 28644/2017); ciò che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe dato dall'affermato disegno persecutorio posto nei suoi confronti, che avrebbe avuto come mira quello di escluderlo dagli incarichi in forza della affermata “caccia alle streghe” avutasi nel contesto successivo alle indagini che avevano interessato la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di
Palermo.
2.3.2. Come si spiegherà di seguito, è possibile già adesso anticipare che nessuno dei suddetti due parametri è riscontrato nel caso di specie.
6 3. Il Collegio, per pronunciarsi sulla domanda in funzione di quanto sopra riferito, ritiene di dover incentrarsi essenzialmente sui punti di motivazione del decreto collegiale di revoca del 03.05.2017
(eventualmente integrato dal decreto di conferma della revoca del 25.07.2017, quale strumento di chiarimento interpretativo), alla luce degli atti di causa, al fine di operare una valutazione nei limiti di quanto si è spiegato sopra al par.
2.3.1. lett. a).
3.1.1. Primo profilo rilevante (cfr. il decreto di revoca, al punto n. 2 di pag. 1, e poi al par. centrale di pag. 2; decreto di conferma della revoca, terzo e quarto trattino di pag. 2) è quello dell'intempestivo adempimento, ad opera dell'attore, alla circolare del Presidente di Sezione, recante “richiesta di relazione” agli amministratori giudiziari, del 20.10.2015 (cfr. all. 6 alla citazione), con cui si chiedeva di relazionare analiticamente, entro dieci giorni, e per ciascun incarico di amministrazione giudiziaria conferito dal Tribunale, in ordine ai professionisti (coadiutori, collaboratori ed ausiliari, avvocati deputati al patrocinio delle controversie, soggetti che hanno rivestito cariche in contesti societari oggetto della gestione giudiziale) nominati dagli amministratori giudiziari, con informazioni su
“compensi ed emolumenti corrisposti e/o pattuiti per ciascuno dei soggetti di cui ai punti che precedono”.
3.1.2. Sul punto, anzitutto parte attrice si duole di aver ricevuto la suddetta circolare via PEC solo in data 27.10.2015, e dunque di aver avuto a disposizione pochissimi giorni per rispondervi. Al riguardo, la predetta produce mera scansione a stampa della ricezione, in data 27.10.2015 all'orario 13:52:46, di una PEC dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo (cfr. all. 11 alla citazione,
a pag. 19).
3.1.3. In ogni caso, parte attrice rispose alla circolare attraverso la produzione del documento di cui all'all. 11, pagg. 20-27, che, lungi dal configurare una “analitica relazione” (come testualmente indicava la circolare), specialmente in relazione all'ultima voce (ossia quella relativa alle pratiche legali), era obiettivamente estremamente generica (come correttamente rilevato nei decreti di revoca e di conferma della revoca), in quanto indicava un mero elenco di cinque avvocati (senza indicazione specifica delle controversie da ciascuno di essi curate, dicendosi solo che esse erano
“numerosissime”), e sui compensi di questi ultimi si indicava solo che “la misura è sempre stata determinata, sulla base del valore delle pratiche e con riferimento ai minimi tariffari.”, non indicandosi dunque alcun dato numerico (né aggregato né disaggregato).
3.1.4. Parte attrice, che in questa sede si duole della tardività della ricezione della PEC contenente la circolare, e dunque dell'obiettiva materiale impossibilità, a suo dire, di rispondere con maggiore analiticità in pochissimi giorni, con ciò ammette la mancata trasmissione di dati analitici. E allora si possono sollevare almeno due obiezioni, in termini di diligenza richiesta all'amministratore:
a) certamente questi avrebbe potuto corredare la relazione fornita di una istanza di proroga del termine per integrarla, motivando adeguatamente sull'asserito ritardo nella ricezione della PEC, in modo da ottenere una reintegrazione nel termine pieno di dieci giorni per fornire le informazioni richieste in modo più analitico, ma non risulta lo abbia fatto;
b) la perfetta diligenza della gestione richiederebbe sempre che il buon amministratore giudiziario abbia un quadro dei conti, sia in forma aggregata che disaggregata, costantemente sottomano e continuamente aggiornato, in modo da rispondere in maniera completa e tempestiva anche a richieste di informazioni che debbano essere evase in tempi molto ristretti: ciò che la vicenda sopra descritta (ed anche quanto si trarrà dai sottoparagrafi che seguono, nonché in relazione all'argomentazione complementare svolta infra al par. 4.1.) invece dimostra ampiamente non essere stato fatto.
7 3.1.5. Il suddetto problema riemerse l'anno successivo, nella convocazione del 04.11.2016 per audizione in vista della revoca dell'incarico del 11.11.2016 (cfr. all. 10 alla citazione), in cui il secondo punto su cui il professionista fu invitato a riferire era proprio la “MANCATA PUNTUALE
RISPOSTA ALLA NOTA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IN RELAZIONE AL NUMERO
DEGLI INCARICHI CONFERITI A PROFESSIONISTI E, IN PARTICOLARE, AD AVVOCATI (LA
NOTA DI RISPOSTA SI E' LIMITATA A RIFERIRE CHE ERANO STATI CONFERITI NUMEROSISSIMI INCARICHI, MA SENZA SPECIFICARE A CHI E CON QUALI CRITERI SUL
COMPENSO”. Nel corso dell'audizione (il cui verbale è prodotto all'all. 5 della comparsa di risposta di parte convenuta) il depositava la già menzionata relazione con allegati (di cui al citato all. Pt_1
11 alla citazione), che sul profilo qui in esame (pagg. da 20 a 31) però nulla aggiungeva di rilevante, in quanto riproduceva la relazione del 2015, ed aggiungeva solo un' istanza del 08.03.2016 che egli aveva inviato al G.D. in relazione alla posizione del solo Avv. (alla luce delle CP_5 indicazioni contenute nella nuova circolare della Sezione del 26.11.2015, cfr. all.7 alla citazione), e risposta del giudice. Senza, dunque, che fosse ancora fornita l'analitica relazione richiesta sul punto in esame.
3.1.6. Tant'è che, in quanto delle indicazioni più precise erano emerse nel corso dell'audizione, fu necessario un nuovo e ulteriore specifico provvedimento (quello del 16-20.12.2016, all. 12 alla citazione), che ancora una volta sollecitasse l'attore specificamente a fornire la suddetta analitica relazione (cfr. l'intero ultimo paragrafo della parte motiva), come ribadito nel decreto di revoca e successiva conferma (cfr. in particolare il quarto trattino del suddetto ultimo provvedimento), affinché fosse fornita una schematizzazione completa al riguardo (cfr. la relazione del 27.01.2017 di cui all' all. 14 alla citazione, pp. 38-40 e successivo ALLEGATO E dello stesso file, pagg. da 72 a 160).
3.1.7. Per cui, alla luce di tale iter argomentativo, il Collegio rileva che sul punto parte attrice non potesse dolersi, in quanto essa stessa operò una duplice occasione di mancato e puntuale riscontro alle informazioni richieste, fornendole soltanto alla terza occasione utile, e sulla base di un apposito ed ulteriore invito specificamente rivoltogli dalla Sezione.
3.2. Secondo profilo rilevante è quello relativo alla “mancata puntuale e periodica informazione al G.D. dell'attività svolta [cfr. art. 2 septies, comma 2, L. n. 575/1965]” (cfr. il decreto di revoca, al punto n. 1 di pag. 1, e poi al par. centrale di pag. 2; decreto di conferma della revoca, primo e secondo trattino di pag. 2).
3.2.1. Sul punto, parte attrice in effetti non opera mai alcuna contestazione, anzi ammettendo la mancata redazione di relazioni periodiche, giustificandola nel senso della mancata richiesta da parte dell'autorità giudiziaria (cfr. pagg. 17-18 della citazione). Tant'è che espressamente si duole, infatti (cfr. pagg. 18-19 della citazione) di una asserita applicazione retroattiva in suo danno dell'obbligo di relazione annuale, introdotto nel c.d. decalogo che la Sezione introdusse con circolare del 17.01.2017
(cfr. all. 10 alla citazione, con particolare riferimento al punto 2.7, ove si fa riferimento a relazioni, successive a quella di immissione in possesso, redatte a cadenza almeno annuale, secondo gli stessi criteri di quella, ma dovendosi indicare solo le novità intervenute nel periodo di riferimento).
3.2.2. Premette questo Collegio che quello di relazione periodica sull'amministrazione costituisce oggetto di un obbligo che l'amministratore giudiziario trae direttamente in base alla legge, come dal menzionato art.
2-septies comma 2 L. 575/1965 (per cui “
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato […] con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi […]”), con disposizione sostanzialmente riprodotta dal successivo art. 36, comma 3, secondo periodo, del Cod. Antimafia.
8 Pertanto, il c.d. decalogo sarebbe andato solamente a specificare un obbligo già previsto dalla legge, e che, come tale, obiettivamente l'amministratore avveduto avrebbe dovuto tenere in massima considerazione, nell'interesse complessivo alla correttezza e trasparenza della gestione, e soprattutto alla luce dei rivolgimenti che nel corso degli ultimi anni la Sezione aveva subito. Che poi in precedenza il contesto delle amministrazioni giudiziarie in quella sede possa non essere stato così rigoroso nell'applicazione di tale norma di legge non può certo tornare in danno dei magistrati succedutisi nell'ufficio, e che hanno inteso dare piena ed effettiva applicazione agli obblighi di legge in materia.
3.2.3. Osserva il Collegio che, come conseguenza di ciò, si è anche avuta una ripercussione effettiva sul controllo giudiziale dell'amministrazione, come meglio esplicitato nel provvedimento di conferma della revoca (al primo e secondo trattino di pag. 2), in quanto l'argomento relativo alla impossibilità di vagliare adeguate alternative nella strategia di gestione dei crediti delle società in sequestro (e di cui si dirà subito dopo, cfr. par 3.3.) può plausibilmente essere dipeso, almeno in parte, anche dal mancato aggiornamento periodico tramite le relazioni di cui si tratta.
3.3. Terzo profilo rilevante è appunto quello della strategia gestionale sui crediti delle società in sequestro (il decreto di revoca, al punto n. 6 di pag. 2, e poi gli ultimi tre capoversi della parte motiva).
Per cui nel provvedimento si spiega che, per far fronte all'esigenza di recupero crediti delle stesse, l'amministratore aveva provveduto ad avviare una specifica funzione aziendale finalizzata all'analisi delle situazioni creditorie, stabilendo rapporti di collaborazione con giovani professionisti, riferendo di aver conferito circa 600 incarichi professionali, riuscendo a ottenere il recupero di circa € 4,9 mln e perdite per € 2,8 mln. Ma la Sezione ha valutato “la mancata tempestiva e globale valutazione di alternative volte al recupero ad un minor costo e in tempi brevi come quelle connesse alla cessione dei crediti in blocco a società operanti nel settore”, foriera di una gestione “estremamente gravosa in considerazione della davvero notevole entità della spesa complessiva sostenuta dai soggetti giuridici in sequestro per spese legali che ammontano – come indicato dall'Amministratore – a
450.000 euro circa, fra compensi già erogati [310.000 euro circa] e da erogare [non superiori nel massimo a 135.000 euro circa] nel corso di nove anni […]”
3.3.1. Ora, questo Collegio ritiene anzitutto che le ragioni addotte da parte attrice non siano sufficienti allo scopo argomentativo voluto.
a) In primo luogo, in relazione all'argomento (cfr. par. 1A dell'all. 15 alla citazione, recante le note di chiarimento successive alla revoca, del 22.05.2017) per il quale la Sezione avrebbe male interpretato l'ammontare delle spese legali quali spese integralmente poste a carico delle società sottoposte a sequestro (in quanto, invece, in caso di vittoria della lite, sarebbero state poste a carico della controparte soccombente), l'argomento in sé è infatti opinabile, perché decolora la ben nota e sostanziale differenza tra: da una parte, il rapporto tra cliente e difensore, per cui le spese per il patrocinio (quale che sia l'esito) sono comunque dovute dal cliente;
ed il rapporto tra parte (eventualmente) vincitrice e controparte (eventualmente) soccombente, verso la quale è possibile ripetere le spese, ma sempre qualora non siano state compensate dal giudice, qualora coincidano con quanto dovuto al difensore dal cliente (in quanto l'una e l'altra misura potrebbero ben divergere), e a parte ogni considerazione sulle difficolta, i costi, e i tempi recupero delle stesse in caso di inadempimento della controparte all'obbligo di pagamento.
b) In secondo luogo, in relazione all'argomento (cfr. par. 1B del predetto all. 15) per cui nel 2008 il G.D. dell'epoca avrebbe autorizzato la creazione della predetta funzione aziendale di analisi e recupero crediti, si osserva che in realtà dall'allegato richiamato, anzitutto le valutazioni sono limitate
9 alla sola società comunque non facendosi riferimento alla valutazione di strategie Parte_2 alternative, ed invero il provvedimento del G.D. si incentra essenzialmente sul profilo delle modalità di assunzione del soggetto deputato a tale funzione, piuttosto che ad un vaglio dettagliato e comparato della strategia di riferimento.
3.3.2. In ogni caso (e a monte) il Collegio ritiene che proprio il suddetto punto integri una essenza eminentemente valutativa, e dunque di stretta opportunità strategica, in quanto si è avuta una valutazione negativa da parte della Sezione di una strategia gestionale dell'amministratore, a fronte del mancato vaglio di una strategia alternativa (quale la cessione in blocco dei crediti), specificamente indicata. Per cui, soprattutto (si ripete sempre) nel contesto non dell'impugnazione del provvedimento, bensì della valutazione di una possibile responsabilità civile dei magistrati, poco conta argomentare nei sensi sopra chiariti, poiché certamente quanto posto in essere non configura una grave violazione di legge o un travisamento dei fatti e dei materiali istruttori tale da assurgere alla colpa grave di cui all'art. 2 comma 3 L. 117/1988. Si tratta, in altre parole, di profili di squisita opportunità strategica, sulla base di una valutazione comunque plausibile e non arbitraria del materiale a disposizione in atti.
3.4. Non si ritiene di soffermarsi sul profilo relativo al non essersi immediatamente dimesso dalle altre cariche societarie in immediata conseguenza del provvedimento di revoca, in quanto trattasi di profilo per definizione sopravvenuto al provvedimento di revoca (rispetto al quale motiva solamente il provvedimento di conferma, cfr. penultimo trattino della parte motiva), e dunque estraneo dal complesso delle ragioni per le quali è possibile considerare il provvedimento di conferma interpretativo e di chiarimento del vero provvedimento eventualmente lesivo, che è il decreto di revoca.
4. Fermo restando che già le motivazioni svolte al par. 3 sono idonee a sorreggere il rigetto della domanda (poiché direttamente fondate sul contenuto dei provvedimenti di cui l'attore essenzialmente si duole), il Collegio ritiene altresì di valorizzare alcuni punti ulteriori in tal senso, in funzione di quanto si è tratto dalla documentazione agli atti.
4.1. In primo luogo, quanto al tema delle spese legali, si è tratto dalla documentazione proveniente dai successivi amministratori giudiziari (cfr. all. 21 alla comparsa di risposta) che, almeno in relazione a buona parte degli avvocati che parte attrice aveva incaricato, la stessa ha dichiarato che con quelli il compenso era stato stabilito sulla base di accordi informali (cfr. in particolare la pag. 17 di tale allegato, recante PEC del 16.01.2020 con cui parte attrice, in risposta ad una domanda di chiarimento sulle condizioni economiche pattuite al conferimento dell'incarico professionale degli Avvocati
Ficarra, Varisco e Fiore, posta dall'Avv. Morici, quale uno dei nuovi amministratori CP_5 giudiziari, afferma per tutti che si era preso un “accordo informale”). Ciò che, al di là delle giustificazioni di opportunità del caso fornite dall'attore: anzitutto non depone certamente in favore di una regolare gestione (in quanto l'accordo informale, anche a prescindere dalla sua regolarità giuridica, specie nell'ambito di un'amministrazione giudiziaria, comunque è per ciò stesso di difficile prova e dunque contabilizzazione, con conseguenti problemi sul monitoraggio dei costi per la gestione); ed in secondo luogo, allora, costituisce un ulteriore elemento interpretativo funzionale a comprendere le ragioni per le quali l'amministratore non disponesse nell'immediato di una precisa e completa raccolta di dati concernente proprio la determinazione degli emolumenti ai difensori.
4.2. In secondo luogo, rispetto alle doglianze ancillari concernenti il tema della liquidazione delle spettanze dell'attore, bisogna distinguere.
10 4.2.1. Anzitutto, in relazione all'affermata negazione della liquidazione delle spettanze dell'attore quale amministratore giudiziario nel diverso procedimento R.G.M.P. 253/2003 (misura , cfr. CP_6 all. 19 alla citazione), con provvedimento adottato sempre in data 03.05.2017 (e che secondo parte attrice sarebbe ulteriormente sintomatica di un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, in quanto poi le spettanze sarebbero state riconosciute in sede di Corte d'Appello, cfr. all. 20 alla citazione), si osserva che:
a) in primo luogo, il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, non ha negato il compenso, ma ha ritenuto sufficienti quale compenso gli acconti (pari ad € 248.000,00) che nel tempo erano già stati corrisposti (cfr. all. 19 a pag. 3);
b) in secondo luogo, la Corte d'Appello di Palermo ha sì riformato la pronuncia al rialzo, ma anzitutto di un importo relativamente esiguo rispetto al richiesto (in quanto ha liquidato solo ulteriori € 42.000,00, per un totale dunque di € 290.000,00 a fronte di una somma totale richiesta in impugnazione di circa € 436.000,00), ma soprattutto sulla base di una motivazione che, al di là degli incisi riportati dall'attore in citazione (cfr. la citata pag. 12 che fa sì riferimento ad una considerazione di incomprensibilità della valutazione di trascuratezza dei beni, ma da intendersi nel senso che non vi erano elementi in base ai quali ritenere vi fossero rilievi da operare sull'osservante esecuzione dell'incarico), si incentra essenzialmente su una non condivisione del criterio di stima dei beni compendiati, quale parametro per la quantificazione del compenso (cfr. pag. 13 dell'all. 20, per cui la liquidazione finale “…debba essere congruamente rimodulata al rialzo al fine di renderla maggiormente aderente al notevole valore del patrimonio amministrato […]”), mentre vengono sostanzialmente riprodotte le considerazioni relative al carattere fondamentalmente conservativo della gestione immobiliare, al compimento in larga parte di operazioni non particolarmente complesse, e al fatto che l'unico effettivo compendio aziendale era stato affidato in delega integrale a un coadiutore nominato direttamente dal G.D.
Traendosi, pertanto, dal confronto tra provvedimenti, che non si ravvisa nemmeno in tale dinamica alcun indice di un meccanismo persecutorio posto in essere nei confronti di parte attrice.
4.2.2. Quanto, invece, alla doglianza relativa alla ancora persistente mancata liquidazione dei compensi per la procedura nella quale è intervenuta la revoca, si rileva che anzitutto l'art.
2-octies comma 5 primo periodo L. 575/1965 prevede sì che “Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale […]” (sostanzialmente conforme l'odierno art. 42 comma 5 primo periodo del Cod. Antimafia), ma in relazione all'avvicendamento di amministratori giudiziari rispetto ad una procedura che ancora non ha visto la definitività del provvedimento di merito, si ritiene plausibile e ragionevole l'applicazione estensiva di quanto stabilito in materia di curatore fallimentare da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 26730 del 19/12/2007 (Rv. 601085 - 01), per cui “In tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare,ai sensi dell'art.39 legge fallim. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del
2006 che, riformulando la disposizione, non si applica ex art.150 alle procedure pendenti alla sua entrata in vigore), il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poichè il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorchè diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione;
[…]” (conforme la successiva Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10455 del 14/05/2014 (Rv. 631248 - 01), ed in ogni caso le successive modifiche dell'art. 39 L. Fall. non hanno inciso sul detto principio). Con la conseguenza che non appare censurabile la scelta di non provvedere sull' istanza di liquidazione in pendenza della procedura.
11 5. Conclusivamente, si ritiene che i provvedimenti adottati rientrino nella normale plausibilità della valutazione giurisdizionale, non configurandosi alcuna grave violazione di legge né travisamento di fatti o prove, così come non appare riscontrabile un disegno persecutorio dei giudici del Tribunale di
Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, ai danni di parte attrice. Con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria, che dunque va rigettata.
6.1. Sulle spese di giudizio, ritiene il Collegio che la novità della tipologia di questione trattata, che non consta di precedenti presso questo Tribunale, e la correlata sussistenza di profili di una certa complessità, fondi la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. (come integrato da
C. Cost. n. 77/2018), per una compensazione parziale al 50%.
6.2. Per il resto, esse seguono la regola della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
R.G.C.C. n. 1662/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte;
2) compensa per metà le spese del giudizio, condannando la parte attrice
[...] al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 Controparte_1
della rimanente metà, che per tale quota liquida in euro € 9.510,17, oltre
[...] accessori.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data 23.01.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dario Albergo Gabriella Canto
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