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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 656 /2025 promossa da:
RICORRENTE
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
CONVENUTA
c.f. contumace Controparte_2 C.F._2
e
– sede Controparte_3
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente: insiste nel ricorso.
Il Pubblico ministero: visto del 01.04.2025.
***
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di pronunciare CP_1
lo scioglimento del matrimonio contratto il 21.08.1982 a Massa Fiscaglia (FE) con trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel Controparte_2 registro atti di Matrimonio dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, atto n. 12.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto (1) di essersi separato con sentenza del
Tribunale di Prato n. 552/2024; (2) che la convenuta aveva lasciato il domicilio coniugale prima della pronuncia della separazione;
(3) che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente, venendo meno ogni comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 24.06.2025, alla presenza del solo ricorrente, il Presidente, stante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ha dichiarato la contumacia della convenuta e, non essendo state proposte domande accessorie, ha immediatamente rimesso la causa al collegio per la decisione.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b
L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi nella procedura di separazione RG 315/2024, conclusasi con sentenza n. 552/2024 del Tribunale di Prato, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della concreta attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
pagina 2 di 3 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e l 21.08.1982 a Massa Fiscaglia (FE), trascritto nei registri dello Controparte_2
Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1982, Parte 2, Serie A
- atto n. 12;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in euro 2.906,00 per compensi ed euro 98,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
4. Nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025, su relazione del Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 656 /2025 promossa da:
RICORRENTE
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
CONVENUTA
c.f. contumace Controparte_2 C.F._2
e
– sede Controparte_3
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente: insiste nel ricorso.
Il Pubblico ministero: visto del 01.04.2025.
***
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di pronunciare CP_1
lo scioglimento del matrimonio contratto il 21.08.1982 a Massa Fiscaglia (FE) con trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel Controparte_2 registro atti di Matrimonio dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, atto n. 12.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto (1) di essersi separato con sentenza del
Tribunale di Prato n. 552/2024; (2) che la convenuta aveva lasciato il domicilio coniugale prima della pronuncia della separazione;
(3) che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente, venendo meno ogni comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 24.06.2025, alla presenza del solo ricorrente, il Presidente, stante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ha dichiarato la contumacia della convenuta e, non essendo state proposte domande accessorie, ha immediatamente rimesso la causa al collegio per la decisione.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b
L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi nella procedura di separazione RG 315/2024, conclusasi con sentenza n. 552/2024 del Tribunale di Prato, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della concreta attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
pagina 2 di 3 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e l 21.08.1982 a Massa Fiscaglia (FE), trascritto nei registri dello Controparte_2
Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1982, Parte 2, Serie A
- atto n. 12;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in euro 2.906,00 per compensi ed euro 98,00 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
4. Nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025, su relazione del Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
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