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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.43732/23 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Sara Menichetti
da C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Valentina Leone
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le congiunte note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25 depositate il 3.3.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi Parte_1
e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.I figli minori
[...] Parte_2 Per_1
Per_ Per_
, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di Persona_4 affidamento condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale: congiunto limitatamente alle decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole, tenuto conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni ritenute più opportune nei periodi in cui avrà i minori con sé. I minori manterranno quindi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, da entrambi riceveranno cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale e conserveranno rapporti Per_ significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.I figli minori , Per_1
Per_
sono collocati in via prevalente presso la madre, con regolamentazione dei Persona_4 tempi e delle modalità di permanenza degli stessi presso ciascun genitore nei termini di seguito riportati, fatto sempre salvo un diverso accordo tra le parti:•il padre terrà con sé i figli, la prima settimana con pernotto dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì quando provvederà a riaccompagnarli a scuola e la seconda settimana dal giovedì all'uscita di scuola al lunedì quando provvederà a riaccompagnarli a scuola con pernotto e così via;
per tutto il periodo in cui i minori non andranno a scuola il papà li prenderà da casa della mamma alle ore 12.00 (dodici) per ivi riportarli sempre alle ore 12.00 (dodici) il giorno successivo all'ultimo giorno di permanenza presso di lui;
•durante le vacanze natalizie secondo la seguente regolamentazione: dal 24 dicembre fino al pomeriggio del 30 dicembre ovvero dal pomeriggio del 30 dicembre fino al 6 gennaio, ad anni alternati con l'altro genitore;
•durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore, iniziando nel 2024 con la madre;
•durante le altre maggiori festività (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), nonché durante gli eventuali “ponti” annessi, ad anni alterni con ciascun genitore, in deroga al regime ordinario di frequentazione;
•durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli da due sino a quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
•i figli minori trascorreranno i loro compleanni insieme a entrambi i genitori. In caso di disaccordo, tali ricorrenze saranno festeggiate dai figli con ciascun genitore singolarmente, ad anni alterni;
•i figli minori trascorreranno, inoltre, con il padre il giorno del compleanno del medesimo e quello della festa del papà, nonché con la madre il giorno del compleanno della medesima e quello della festa della mamma, in deroga al regime ordinario di frequentazione.
4.La casa coniugale sita in Roma, Via dei Bersaglieri 60, è assegnata alla signora 5.Il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1 Pt_2
Per_ Per_ a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori ,
[...] Per_1 Per_4
, presso di lei collocati, un assegno mensile di € 1.000,00 (mille/00), ossia € 250,00 per ciascun
[...] figlio, a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese. L'importo predetto sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le spese straordinarie per i figli definite secondo il Protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma
d'intesa con il Foro saranno a carico dei genitori nella misura pari al 50%, eccezion fatta per le Per_ Per_ spese inerenti all'attività sportiva praticata dai figli e che saranno a integrale carico Per_1 della signora tranne quelle di eventuali trasferte a carico delle parti nella misura del 50% e Pt_2 quelle inerenti a una attività sportiva svolta dalla figlia, che sarà a integrale carico del signor .
6.Il Signor corrisponderà a titolo di contributo al pagamento del canone Pt_1 Parte_1 di locazione della casa coniugale un importo mensile pari a € 500,00, che verserà alla signora tramite bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Il canone di locazione, così come gli Parte_2 oneri condominiali, verranno corrisposti al locatore direttamente dalla moglie nella qualità di assegnataria dell'immobile.
7.La Signora usufruirà del 100% dell'Assegno Unico Parte_2 erogato per i figli.
8.Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. La signora inoltre, Pt_2 non si oppone e presta il proprio consenso sin da ora ai viaggi all'Estero che il signor Pt_1 intraprenderà per motivi di lavoro.
9. Spese di lite compensate” ed i procuratori hanno concluso in conformità; vista l'omologa della separazione del 10.4.24; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate;
che nulla è da disporsi sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
P.Q.M.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Vignolo (CN) il 1.6.2015, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vignolo (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n.2, parte 1;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 12.3.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.43732/23 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Sara Menichetti
da C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
avv. Valentina Leone
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le congiunte note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25 depositate il 3.3.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi Parte_1
e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.I figli minori
[...] Parte_2 Per_1
Per_ Per_
, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di Persona_4 affidamento condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale: congiunto limitatamente alle decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole, tenuto conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni ritenute più opportune nei periodi in cui avrà i minori con sé. I minori manterranno quindi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, da entrambi riceveranno cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale e conserveranno rapporti Per_ significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.I figli minori , Per_1
Per_
sono collocati in via prevalente presso la madre, con regolamentazione dei Persona_4 tempi e delle modalità di permanenza degli stessi presso ciascun genitore nei termini di seguito riportati, fatto sempre salvo un diverso accordo tra le parti:•il padre terrà con sé i figli, la prima settimana con pernotto dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì quando provvederà a riaccompagnarli a scuola e la seconda settimana dal giovedì all'uscita di scuola al lunedì quando provvederà a riaccompagnarli a scuola con pernotto e così via;
per tutto il periodo in cui i minori non andranno a scuola il papà li prenderà da casa della mamma alle ore 12.00 (dodici) per ivi riportarli sempre alle ore 12.00 (dodici) il giorno successivo all'ultimo giorno di permanenza presso di lui;
•durante le vacanze natalizie secondo la seguente regolamentazione: dal 24 dicembre fino al pomeriggio del 30 dicembre ovvero dal pomeriggio del 30 dicembre fino al 6 gennaio, ad anni alternati con l'altro genitore;
•durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore, iniziando nel 2024 con la madre;
•durante le altre maggiori festività (1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), nonché durante gli eventuali “ponti” annessi, ad anni alterni con ciascun genitore, in deroga al regime ordinario di frequentazione;
•durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli da due sino a quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
•i figli minori trascorreranno i loro compleanni insieme a entrambi i genitori. In caso di disaccordo, tali ricorrenze saranno festeggiate dai figli con ciascun genitore singolarmente, ad anni alterni;
•i figli minori trascorreranno, inoltre, con il padre il giorno del compleanno del medesimo e quello della festa del papà, nonché con la madre il giorno del compleanno della medesima e quello della festa della mamma, in deroga al regime ordinario di frequentazione.
4.La casa coniugale sita in Roma, Via dei Bersaglieri 60, è assegnata alla signora 5.Il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1 Pt_2
Per_ Per_ a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori ,
[...] Per_1 Per_4
, presso di lei collocati, un assegno mensile di € 1.000,00 (mille/00), ossia € 250,00 per ciascun
[...] figlio, a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese. L'importo predetto sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le spese straordinarie per i figli definite secondo il Protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma
d'intesa con il Foro saranno a carico dei genitori nella misura pari al 50%, eccezion fatta per le Per_ Per_ spese inerenti all'attività sportiva praticata dai figli e che saranno a integrale carico Per_1 della signora tranne quelle di eventuali trasferte a carico delle parti nella misura del 50% e Pt_2 quelle inerenti a una attività sportiva svolta dalla figlia, che sarà a integrale carico del signor .
6.Il Signor corrisponderà a titolo di contributo al pagamento del canone Pt_1 Parte_1 di locazione della casa coniugale un importo mensile pari a € 500,00, che verserà alla signora tramite bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Il canone di locazione, così come gli Parte_2 oneri condominiali, verranno corrisposti al locatore direttamente dalla moglie nella qualità di assegnataria dell'immobile.
7.La Signora usufruirà del 100% dell'Assegno Unico Parte_2 erogato per i figli.
8.Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. La signora inoltre, Pt_2 non si oppone e presta il proprio consenso sin da ora ai viaggi all'Estero che il signor Pt_1 intraprenderà per motivi di lavoro.
9. Spese di lite compensate” ed i procuratori hanno concluso in conformità; vista l'omologa della separazione del 10.4.24; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate;
che nulla è da disporsi sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
P.Q.M.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Vignolo (CN) il 1.6.2015, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vignolo (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n.2, parte 1;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 12.3.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi