Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3723/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3723/2021 Giudice dott.SS Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 28 maggio 2025 Compare l'avvocato Tullio Tartaglia per deleghe in sostituzione dell'avvocato Lucia Piscitelli nell'interesse di il quale si riporta Controparte_1 integralmente alla comparsa di costituzione risposte in appello, nonché alle memorie depositate chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Impugna e contesta ogni avverso dedotto e concluso e chiede che la causa venga decisa.E'altresi presente per l'appellante nonché per delega dell'avvocato Wanda Riccio l'avvocato Ciro Riccio il quale si riporta all'atto di appello chiedendo l'integrale accoglimento e chiede che la causa venga decisa.. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.SS Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3723/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie “e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
WANDA RICCIO (c.f. ), in virtù di procura in atti;
C.F._2
-
Appellante
1
(p. Iva ) con sede in Milano al Corso Como n. 17, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato di primo grado, dall'Avv. Lucia Piscitelli (c.f. ) presso il cui studio in Caserta alla Via C.F._3
Fulvio Renella n. 88 elettivamente domicilia;
- appellato
e
(c.f. ); Controparte_2 C.F._4
- appellato contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di appello, regolarmente notificato, citava in giudizio gli Parte_1 appellati, premettendo in fatto: che il Giudice di Pace di AU, con Sentenza n. 134/2021 del
14.02.2021, depositata il 17.02.2021, non notificata, rigettava la domanda attorea e lo condannava alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'appellato in complessivi CP_2
€ 350,00 per spese e compensi, oltre spese generali, IVA e C.p.A. con attribuzione in favore del procuratore antistatario nei confronti dell'appellata in complessivi € Controparte_1
600,00 per spese e per compensi, oltre spese generali, IVA e C.p.A. se dovuti;
che egli aveva convenuto in giudizio, ex art. 149 D. Lgs 209/2005, l'appellata per sentirla CP_1 condannare al risarcimento dei danni conseguenziali al sinistro stradale verificatosi il giorno
19.01.2018, alle ore 08:15 circa, in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Astalonga, oltre accessori, spese e compensi di giudizio, esponendo che l'autovettura Opel Astra tg. CT922PK, di sua proprietà, era stata investita e danneggiata dall'autovettura Fiat Punto tg. DN370ZT, di proprietà del , il cui conducente, nel ripartire dalla posizione di fermo sosta per immettersi nel CP_2 flusso della circolazione, aveva investito e danneggiato l'autovettura Opel Astra nel lato anteriore, in conseguenza del sinistro, l'autovettura Opel Astra aveva riportato danni al lato anteriore;
incardinato il contraddittorio, si costituiva l'istituto assicurativo, contestando la domanda nella sua totalità e nel corso della prima udienza il Magistrato disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, il quale pure si costituiva, impugnando la domanda nella sua interezza, pur senza spiegare alcuna domanda riconvenzionale;
espletata l'istruttoria che vedeva l'escussione di un solo proprio teste, il giudizio si concludeva con la sentenza oggetto di gravame. L'appello era fondato sui seguenti motivi “1) ERRATA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE-PIENO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO”, contestando l'appellante che erroneamente il Giudice di primo grado avesse ritenuto la deposizione resa da inattendibile e confusionaria alla luce del rapporto di coniugio con esso attore CP_3
e che il Giudice avesse fatto malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., compiendo una aprioristica valutazione di inattendibilità del teste;
” B) FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.” contestando l'appellante che il Giudice di primo grado avesse scritto “in via esclusiva la responsabilità del sinistro doveva addebitarsi all'attore stesso, giusta dinamica del sinistro
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descritta in comparsa di costituzione e risposta dall'appellante”, evidenziando che il CP_2 non avesse provato nulla di quanto asserito in comparsa e che la steSS ubicazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e descritti dal teste avrebbe dovuto indurre il giudice a sposare la tesi prospettata da esso attore;
“3) DELLA CONDANNA ALLE SPESE” deducendo l'appellante che l'accoglimento dell'appello comportava la rivisitazione del capo riguardante le spese dei due gradi di giudizio da porre a carico degli appellati. L'appellante concludeva chiedendo “1) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza n°134/2021 del G.d.P. di AU DO.SS , del 14.02.2021 depositata il 17.02.2021 Per_1 secondo le indicazioni di cui ai capi 1); 2); 3) del presente appello che abbiansì qui per intero ed integralmente ripetute e trascritte. 2) disporre l'istruttoria di rito.”.
In data 16.12.2021 si costituiva in giudizio la parte appellata Controparte_1 mediante Comparsa di costituzione e risposta in appello, eccependo “1. Inammissibilità dell'appello” ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; “2. Ulteriore inammissibilità: art. 348 bis c.p.c.” per irragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione riportando brevemente il fatto storico, evidenziando l'inattendibilità del teste e che l'appellante non aveva CP_3 adempiuto all'onere, previsto dall'art. 2697 del codice civile, di fornire la prova rigorosa delle circostanze indicate nel proprio atto, mancando altresì prova dei danni. La parte appellata concludeva chiedendo: “Voglia l'adito Controparte_1
Tribunale, quale giudice di appello, contrariis reiectis, così provvedere: - dichiarare la improcedibilità / inammissibilità / improponibilità dell'appello; - rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
- vittoria di spese ed onorari di giudizio come per legge”.
L'appellato non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Il fascicolo veniva, successivamente, assegnato alla scrivente, che fiSSva la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va dichiarata la contumacia dell'appellato , parte che, Controparte_2 nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si costituiva in giudizio. Nel merito, va notato come dalla lettura della Sentenza impugnata emerga che il Giudice di prime cure abbia fondato la motivazione di rigetto della domanda attorea sul presupposto che dalle allegazioni documentali, dall'istruttoria raccolta e dal comportamento delle parti in lite non fosse emerso che la responsabilità della causazione dell'evento dedotto fosse riconducibile a fatto del convenuto indicato quale responsabile. Ebbene, il motivo di gravame di cui al punto 1 dell'atto di appello, con cui l'appellante ha contestato l'erronea valutazione della prova testimoniale e ha rilevato il pieno assolvimento dell'onere probatorio, non è fondato. Segnatamente, quanto alla deposizione della teste moglie del CP_3 Parte_1 ovvero l'attore in primo grado, vi è da rilevare che effettivamente la steSS avesse genericamente riferito che il sinistro di causa si fosse verificato nel “mese di gennaio del 2018”, senza ulteriori specificazioni, sicché è innanzitutto corretta la sottolineatura del primo Giudice secondo cui la teste non avesse indicato il periodo del mese in cui si verificava il sinistro. Inoltre, è dato leggersi dal verbale di udienza che ella avesse riferito di avere assistito al fatto quale trasportata del veicolo Opel Astra di proprietà e condotto nell'occasione dal marito e che l'autovettura Fiat Punto parcheggiata sulla destra si fosse immeSS all'improvviso nella circolazione tagliando la strada alla Opel, aggiungendo che il marito avesse provato a sterzare sulla sinistra senza però riuscire ad evitare l'impatto. Ebbene va constatato come tale deposizione non corrisponda pienamente alla dinamica descritta nel documento, versato agli atti del primo grado, relativo alla
“Constatazione amichevole di incidente”, laddove è dato leggersi che il veicolo indicato come
“b” ovvero la Fiat Punto del Tricarico, nel ripartire dalla sosta per immettersi nel flusso della circolazione, investiva il veicolo indicato come “a”, ovvero la Opel astra, nel lato anteriore destro e che il veicolo “b” usciva a retromarcia (v. alleg. prod. I grado ), particolare Parte_1
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quest'ultimo inspiegabilmente non riferito dalla teste , sebbene testimone oculare del CP_3 fatto, il che vale a confermare allora il rilievo mosso dal Giudice di Pace di non precisa descrizione dell'evento sinistro di causa e quindi di inattendibilità, dovendosi ciò valutare anche alla luce della circostanza del rapporto di coniugio con l'attore (v. in tema ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016 (Rv. 639500 - 01) “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”). Inoltre, deve concordarsi con la prospettazione del primo Giudice secondo cui la dinamica descritta dovesse indurre a ritenere che fosse stato il veicolo Opel, condotto dal
, a tamponare il veicolo Fiat del e non viceversa, e ciò in base al tipo di danno Parte_1 CP_2 sul lato anteriore del primo e sul lato posteriore del secondo, da cui doveva desumersi che quest'ultimo, al momento dell'urto, si fosse già immesso nella circolazione, ovvero avesse terminato la manovra di uscita dal parcheggio laterale e di inserimento nel traffico, atteso che diversamente l'impatto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore della Opel e la parte anteriore o laterale della Fiat Punto. Pertanto, infondata è la censura di cui al primo motivo di appello di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Infondate si appalesano anche e conseguentemente le doglianze mosse quale motivo di appello sub b), relative alla violazione dell'art. 2967 c.c., atteso che la dinamica del sinistro ben poteva essere desunta dalla deposizione del teste attoreo e dalla documentazione allegata.
Decisivo appare, altresì, l'osservazione che la statuizione di rigetto della domanda attorea fosse stata fondata dal GdP anche sul rilievo che “Le circostanze addotte dall'istante non hanno trovato alcun conforto probatorio e vanno ritenute inveritiere, anche alla luce delle produzioni
e delle allegazioni della convenuta compagnia assicurativa: è risultato, infatti, che la quantificazione dei danni al veicolo dell'attore sia stata redatta utilizzando le fotografie effettuate in occasione di una precedente stima, in cui il veicolo Opel Astra dell'attore aveva riportato i medesimi danni tecnici.” (v. pag. 3 Sentenza I grado). Tale punto della motivazione non è stato oggetto di alcuna censura o impugnazione ad opera dell'odierno appellante, sicché esso è da considerarsi come coperto dal giudicato, così essendo preclusa al Tribunale ogni ulteriore valutazione. L'appello proposto nell'interesse di va, dunque, rigettato per Parte_1 infondatezza dei relativi motivi di gravame. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della “ragione più liquida”. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite del presente grado di giudizio. Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in favore della parte appellata costituita in base alle Controparte_1 vigenti tariffe forensi e tenuto conto del valore della causa (fino a €5.200,00), della scarsa complessità delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria. Va esclusa ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza dei relativi presupposti di legge. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
4 R.G. n. 3723/2021
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promoSS come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara la contumacia dell'appellato . Controparte_2
B. Rigetta l'appello proposto nell'interesse di . Parte_1
C. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in €852,00 per Controparte_1 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. D. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto Parte_1 dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 28 maggio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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