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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8786/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8786 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e discussione del 12 giugno 2025;
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Maria Margherita Iervolino, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Somma
Vesuviana (NA), alla via Palmentole n° 2;
-ATTORI-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giulia Salami, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberta Pandarese, in Napoli alla via Toledo, 306;
-CONVENUTA-
Oggetto: Inadempimento del contratto di assicurazione sulla vita.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. del 12 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.2019, e Parte_1 [...]
in qualità di eredi della defunta , nata a [...] il [...] e Parte_2 Persona_1
deceduta in S. Anastasia (NA) il 14.06.2014, hanno convenuto in giudizio la Controparte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento della società in relazione al contratto
[...] di assicurazione sulla vita stipulato con la defunta , per l'effetto, condannare la Persona_1 medesima società al pagamento, in favore degli istanti, della complessiva somma di euro €
29.673,23, quale indennità prevista dalla polizza assicurativa stipulata per l'evento morte
(comprensiva del bonus “Più valore” di € 1.387.64, nonché della somma di € 540,00, a titolo di restituzione dei premi versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della richiesta fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
In particolare, gli istanti hanno dedotto che, in data 30.03.2011, la figlia stipulò Persona_1
con la polizza-vita “D'oro” n. 22177692, recante un premio mensile Controparte_1 pari ad € 180,00, per 25 anni, mediante addebito diretto pre-autorizzato in conto corrente.
Ulteriormente, parte attrice ha dedotto che, a fronte del decesso della contraente , Persona_1
avvenuto in data 14.06.2014, a causa di adenocarcinoma polmonare dx al IV° stadio per secondarismi vertebrali e controlaterali (si v. certificato di morte allegato al libello introduttivo), era pervenuta agli istanti missiva (datata 13.10.2014) dell' con la quale, a Controparte_1 seguito dell'evento morte di , la società assicurativa aveva provveduto a Persona_1 comunicare la “liquidazione per sinistro” della complessiva somma di € 4.333,08. In particolare, gli istanti hanno dedotto che, non essendo a conoscenza della stipula da parte della figlia di Per_1 un'assicurazione sulla vita, in data 20.09.2014, avevano inoltrato - tramite raccomandata A/r n.
139672458600, allegata alla produzione di parte attrice - formale richiesta della documentazione contrattuale relativa al contratto assicurativo de quo. Ricevuta la documentazione richiesta, verificato che, alla luce della polizza assicurativa oggetto di causa, i beneficiari, in caso di premorienza dell'assicurata sarebbero stati proprio e in Parte_2 Parte_1
qualità di eredi-genitori della defunta, gli istanti in data 20.12.2014 avevano proceduto ad inviare formale invito e diffida, con contestuale messa in mora - mediante raccomandata A/r n.
129138071266 allegata alla produzione attorea - all'Allenza Assicurazioni S.p.A., onde ottenere, a seguito dell'avvenuto decesso della contraente, la corresponsione della maggior somma di €
29.673,23, come previsto dalle condizioni di polizza. Tanto evidenziato, a fronte di tale richiesta, in data 26.01.2015, l' aveva inoltrato raccomandata di risposta precisando che il Controparte_1
contratto n. 22177692, intestato a era fermo con il versamento dei premi al Persona_1
29.04.2014 e che, pertanto, i beneficiari avrebbero avuto diritto alla prestazione ridotta maturata di
€ 4.333,08. Alla luce del diniego de quo, gli istanti, sostenuta l'operatività, nel contratto di assicurazione sulla vita oggetto di giudizio, della clausola di garanzia per invalidità permanente, espletata la procedura di mediazione con esito negativo, hanno adito l'Intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare ed accertare l'operatività della polizza, denominata “D'ORO DI ALLEANZA”, n.
2217692, sottoscritta nel marzo 2011 da deceduta in Sant'Anastasia il Persona_1 14.06.2014, e per l'effetto condannare, la convenuta assicurazione alla corresponsione, in favore dei designati beneficiari, genitori della contraente, dell'importo complessivo di € 29.673,23, comprensivi del bonus “Più valore” di € 1.387.64, e della somma di € 540,00, a titolo di restituzione dei premi versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 – posto il grave stato di menomazione fisica della contraente a seguito dell'evoluzione del carcinoma polmonare – in virtù dell'operatività della garanzia per invalidità permanente che, in caso di sopravvenuta riconosciuta invalidità del contraente, aveva previsto l'esonero dal pagamento dei premi residui fino alla scadenza del contratto, concludendo, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio la società assicurativa convenuta la quale ha contestato estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare, l'inoperatività nel caso in esame della garanzia per invalidità permanente, precisando che al momento del decesso dell'assicurata, avvenuto in data 14/6/2014, il contratto de quo non era al corrente con il pagamento dei premi, il cui versamento, come dedotto dagli stessi attori, era stato interrotto a far data dal marzo 2014, per cui, risultando la polizza in arretrato di 3 mensilità del premio (aprile, maggio e giugno 2014) i beneficiari avevano diritto al solo capitale ridotto determinato secondo le modalità indicate all'art. 9 delle Condizioni di polizza. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata rinviata dall'allora giudice istruttore alla udienza del 24 aprile 2024, a tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente Magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.04.2025, poi differita alla data odierna, così giungendo alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda in esame essendo stata preceduta da regolare tentativo di mediazione, ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, come da certificazione depositata da parte attrice in data 29.12.2019.
2. Sempre in via preliminare, deve declinarsi la legittimazione attiva degli attori in qualità di eredi della defunta , nata a [...] il [...] e deceduta in S. Anastasia (NA) il Persona_1
14.06.2014 e beneficiari della polizza assicurativa sulla vita stipulata dalla stessa in data 30.03.2011 con l' (si v. certificato di morte;
stato di famiglia integrale di Controparte_1
polizza assicurativa n. 22177692, doc. nn. 11, 14, 27 della produzione di parte Parte_1
attrice). Sul punto, in particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'assicurazione sulla vita, ex art. 1920 c.c., integra un'ipotesi codificata di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., ove “il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 25635 del 15 ottobre 2018), per cui, considerato che il terzo beneficiario acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, è investito della titolarità del diritto e della conseguente legittimazione ad agire per l'adempimento del contratto tra altri stipulato in suo favore.
3. Passando a scrutinare il merito della domanda, va anzitutto considerando come provata, in quanto enucleabile ex actiis e non contestata ex art. 115 c.p.c., la circostanza dell'avvenuta stipula del contratto di assicurazione sulla vita n. 22177692 da parte della Defunta con Persona_1
l' Controparte_1
Tuttavia, la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo formulata dagli attori, può essere accolta solo nella limitata misura di euro 4.333,08, in considerazione della fondatezza delle eccezioni di parte convenuta di interruzione del pagamento dei premi assicurativi dal marzo 2014 da parte della contraente e di inoperatività della clausola accessoria di copertura Persona_1 dell'invalidità permanente con contestuale applicazione dell'art. 9 delle condizioni di polizza, rubricato “Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione e riduzione” (ugualmente si dispone all'art. 10 della nota informativa), ove si prevede che il contraente che abbia versato almeno due annualità di premio può sospendere o interrompere i pagamenti, mantenendo in vigore il contratto fino alla data di scadenza per una prestazione ridotta.
Sul punto, in particolare, è da rilevare che la circostanza del mancato pagamento delle 3 mensilità del premio assicurativo, ovvero da aprile 2014 a giugno 2014, oltre che documentata è allegata dagli stessi istanti, i quali al paragrafo e), pag. 2, del libello introduttivo, esplicitamente affermano che le gravi menomazioni fisiche dovute alla progressione del carcinoma polmonare, avevano impedito alla figlia “di rimpinguare personalmente il c/ c bancario n. 2494, alla Persona_1
stessa intestato, acceso presso il Banco di Napoli, filiale n. 07257 di Somma Vesuviana (NA), ma anche e soprattutto di ricordarsi – a causa del dolore incessante e del continuo uso di morfina - di dare incarico a qualche persona di fiducia/amica/amico di procedere al deposito, nei mesi di aprile
e maggio 2014, del premio mensile assicurativo – polizza n. 22177692, pari ad € CP_1
180,00”. Parimenti, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione contrattuale versata in atti emerge l'inoperatività della garanzia accessoria di copertura dell'invalidità (EPI), non risultando spuntata la relativa casella al contratto di assicurazione (si v. doc. n. 1 della produzione di parte convenuta, allegata alla comparsa di costituzione e risposta), con la conseguenza che, in mancanza di diversa determinazione enucleabile dall'assetto contrattuale, risultano applicabili gli artt. 9 delle condizioni di polizza e 10 della nota informativa, i quali, come già specificato, prevedono il diritto ad una prestazione ridotta nei confronti dei beneficiari di una polizza assicurativa il cui contraente, dopo due anni dalla stipula, abbia sospeso o interrotto i pagamenti.
Ciò, del resto, emerge pure dal contegno stragiudiziale della convenuta assicurazione che, in data
13.10.2014, come dedotto dagli istanti nel libello introduttivo, aveva offerto ai beneficiari della polizza de qua la somma di € 4.333,08, emettendo due assegni di 2.166,54 € ciascuno, intestati rispettivamente a e (doc. 4 – doc. 18 della produzione di Parte_1 Parte_2
parte attrice).
Tale prescrizione, peraltro, risulta coerente con la norma di cui all'art. 1924, co. 2, c.c., che, collocata sistematicamente nell'ambito delle norme che regolano il contratto di assicurazione sulla vita, prevede che “se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata”.
3.2 Ebbene, tanto evidenziato, quanto all'onus probandi applicabile al caso in esame, la
Giurisprudenza di legittimità ha precisato che nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione
(Cass., sent. n. 973-96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).
Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Dunque, in ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati applicabili alle vicende contrattuali ed assicurative, quali quella in esame, in materia di onere probatorio, è da ritenere che parte convenuta abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, deducendo e provando circostanze limitative e modificative del diritto azionato dagli istanti.
In definitiva, gli istanti non hanno diritto, per le ragioni sopra specificate, alla liquidazione dell'integrale ammontare previsto dalla polizza assicurativa n. 22177692 stipulata da CP_2 con l' ma alla minor somma contrattualmente prevista di €
[...] Controparte_1
4.333,08, alla luce del certificato inadempimento della defunta contraente nel pagamento del premio assicurativo per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2014, che la compagnia di assicurazione convenuta deve essere condannata a pagare.
La circostanza sopra descritta che la stessa compagnia aveva offerto in via stragiudiziale (prima ancora di una messa in mora da parte degli attori) la detta somma illegittimamente rifiutata, esclude la debenza degli interessi.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice (tenuto conto che all'esito del giudizio è stata riconosciuta la medesima somma già offerta dall'assicurazione in via stragiudiziale) e si liquidano, in conformità al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, sulla base del valore della domanda (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.001,00 - tenuto conto che dalla somma complessivamente domandata di € 29.673,23 va epurata la somma di € 4.333,08 cui hanno effettivamente diritto gli istanti), ai parametri medi, eccezion fatta per la fase istruttoria - per la quale si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto che la stessa è consistita nel solo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza l'espletamento di attività istruttoria viva – e la fase decisionale, visto il modello di decisione semplificato adottato, ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, accertata l'inoperatività della garanzia accessoria per invalidità permanente di
[...] cui al contratto di assicurazione n. 22177692 stipulato da con l' Controparte_2 [...]
condanna la compagnia convenuta al pagamento in loro favore della somma Controparte_1 ridotta di € 4.333,08;
2. condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_3 che quantifica in € 3.387,00, per compenso (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, il 12.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, MOT in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8786 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e discussione del 12 giugno 2025;
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Maria Margherita Iervolino, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Somma
Vesuviana (NA), alla via Palmentole n° 2;
-ATTORI-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giulia Salami, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberta Pandarese, in Napoli alla via Toledo, 306;
-CONVENUTA-
Oggetto: Inadempimento del contratto di assicurazione sulla vita.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. del 12 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.2019, e Parte_1 [...]
in qualità di eredi della defunta , nata a [...] il [...] e Parte_2 Persona_1
deceduta in S. Anastasia (NA) il 14.06.2014, hanno convenuto in giudizio la Controparte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento della società in relazione al contratto
[...] di assicurazione sulla vita stipulato con la defunta , per l'effetto, condannare la Persona_1 medesima società al pagamento, in favore degli istanti, della complessiva somma di euro €
29.673,23, quale indennità prevista dalla polizza assicurativa stipulata per l'evento morte
(comprensiva del bonus “Più valore” di € 1.387.64, nonché della somma di € 540,00, a titolo di restituzione dei premi versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della richiesta fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
In particolare, gli istanti hanno dedotto che, in data 30.03.2011, la figlia stipulò Persona_1
con la polizza-vita “D'oro” n. 22177692, recante un premio mensile Controparte_1 pari ad € 180,00, per 25 anni, mediante addebito diretto pre-autorizzato in conto corrente.
Ulteriormente, parte attrice ha dedotto che, a fronte del decesso della contraente , Persona_1
avvenuto in data 14.06.2014, a causa di adenocarcinoma polmonare dx al IV° stadio per secondarismi vertebrali e controlaterali (si v. certificato di morte allegato al libello introduttivo), era pervenuta agli istanti missiva (datata 13.10.2014) dell' con la quale, a Controparte_1 seguito dell'evento morte di , la società assicurativa aveva provveduto a Persona_1 comunicare la “liquidazione per sinistro” della complessiva somma di € 4.333,08. In particolare, gli istanti hanno dedotto che, non essendo a conoscenza della stipula da parte della figlia di Per_1 un'assicurazione sulla vita, in data 20.09.2014, avevano inoltrato - tramite raccomandata A/r n.
139672458600, allegata alla produzione di parte attrice - formale richiesta della documentazione contrattuale relativa al contratto assicurativo de quo. Ricevuta la documentazione richiesta, verificato che, alla luce della polizza assicurativa oggetto di causa, i beneficiari, in caso di premorienza dell'assicurata sarebbero stati proprio e in Parte_2 Parte_1
qualità di eredi-genitori della defunta, gli istanti in data 20.12.2014 avevano proceduto ad inviare formale invito e diffida, con contestuale messa in mora - mediante raccomandata A/r n.
129138071266 allegata alla produzione attorea - all'Allenza Assicurazioni S.p.A., onde ottenere, a seguito dell'avvenuto decesso della contraente, la corresponsione della maggior somma di €
29.673,23, come previsto dalle condizioni di polizza. Tanto evidenziato, a fronte di tale richiesta, in data 26.01.2015, l' aveva inoltrato raccomandata di risposta precisando che il Controparte_1
contratto n. 22177692, intestato a era fermo con il versamento dei premi al Persona_1
29.04.2014 e che, pertanto, i beneficiari avrebbero avuto diritto alla prestazione ridotta maturata di
€ 4.333,08. Alla luce del diniego de quo, gli istanti, sostenuta l'operatività, nel contratto di assicurazione sulla vita oggetto di giudizio, della clausola di garanzia per invalidità permanente, espletata la procedura di mediazione con esito negativo, hanno adito l'Intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare ed accertare l'operatività della polizza, denominata “D'ORO DI ALLEANZA”, n.
2217692, sottoscritta nel marzo 2011 da deceduta in Sant'Anastasia il Persona_1 14.06.2014, e per l'effetto condannare, la convenuta assicurazione alla corresponsione, in favore dei designati beneficiari, genitori della contraente, dell'importo complessivo di € 29.673,23, comprensivi del bonus “Più valore” di € 1.387.64, e della somma di € 540,00, a titolo di restituzione dei premi versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 – posto il grave stato di menomazione fisica della contraente a seguito dell'evoluzione del carcinoma polmonare – in virtù dell'operatività della garanzia per invalidità permanente che, in caso di sopravvenuta riconosciuta invalidità del contraente, aveva previsto l'esonero dal pagamento dei premi residui fino alla scadenza del contratto, concludendo, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio la società assicurativa convenuta la quale ha contestato estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare, l'inoperatività nel caso in esame della garanzia per invalidità permanente, precisando che al momento del decesso dell'assicurata, avvenuto in data 14/6/2014, il contratto de quo non era al corrente con il pagamento dei premi, il cui versamento, come dedotto dagli stessi attori, era stato interrotto a far data dal marzo 2014, per cui, risultando la polizza in arretrato di 3 mensilità del premio (aprile, maggio e giugno 2014) i beneficiari avevano diritto al solo capitale ridotto determinato secondo le modalità indicate all'art. 9 delle Condizioni di polizza. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, in assenza di attività istruttoria viva, è stata rinviata dall'allora giudice istruttore alla udienza del 24 aprile 2024, a tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente Magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.04.2025, poi differita alla data odierna, così giungendo alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve dichiararsi la procedibilità della domanda in esame essendo stata preceduta da regolare tentativo di mediazione, ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, come da certificazione depositata da parte attrice in data 29.12.2019.
2. Sempre in via preliminare, deve declinarsi la legittimazione attiva degli attori in qualità di eredi della defunta , nata a [...] il [...] e deceduta in S. Anastasia (NA) il Persona_1
14.06.2014 e beneficiari della polizza assicurativa sulla vita stipulata dalla stessa in data 30.03.2011 con l' (si v. certificato di morte;
stato di famiglia integrale di Controparte_1
polizza assicurativa n. 22177692, doc. nn. 11, 14, 27 della produzione di parte Parte_1
attrice). Sul punto, in particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'assicurazione sulla vita, ex art. 1920 c.c., integra un'ipotesi codificata di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., ove “il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 25635 del 15 ottobre 2018), per cui, considerato che il terzo beneficiario acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, è investito della titolarità del diritto e della conseguente legittimazione ad agire per l'adempimento del contratto tra altri stipulato in suo favore.
3. Passando a scrutinare il merito della domanda, va anzitutto considerando come provata, in quanto enucleabile ex actiis e non contestata ex art. 115 c.p.c., la circostanza dell'avvenuta stipula del contratto di assicurazione sulla vita n. 22177692 da parte della Defunta con Persona_1
l' Controparte_1
Tuttavia, la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo formulata dagli attori, può essere accolta solo nella limitata misura di euro 4.333,08, in considerazione della fondatezza delle eccezioni di parte convenuta di interruzione del pagamento dei premi assicurativi dal marzo 2014 da parte della contraente e di inoperatività della clausola accessoria di copertura Persona_1 dell'invalidità permanente con contestuale applicazione dell'art. 9 delle condizioni di polizza, rubricato “Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione e riduzione” (ugualmente si dispone all'art. 10 della nota informativa), ove si prevede che il contraente che abbia versato almeno due annualità di premio può sospendere o interrompere i pagamenti, mantenendo in vigore il contratto fino alla data di scadenza per una prestazione ridotta.
Sul punto, in particolare, è da rilevare che la circostanza del mancato pagamento delle 3 mensilità del premio assicurativo, ovvero da aprile 2014 a giugno 2014, oltre che documentata è allegata dagli stessi istanti, i quali al paragrafo e), pag. 2, del libello introduttivo, esplicitamente affermano che le gravi menomazioni fisiche dovute alla progressione del carcinoma polmonare, avevano impedito alla figlia “di rimpinguare personalmente il c/ c bancario n. 2494, alla Persona_1
stessa intestato, acceso presso il Banco di Napoli, filiale n. 07257 di Somma Vesuviana (NA), ma anche e soprattutto di ricordarsi – a causa del dolore incessante e del continuo uso di morfina - di dare incarico a qualche persona di fiducia/amica/amico di procedere al deposito, nei mesi di aprile
e maggio 2014, del premio mensile assicurativo – polizza n. 22177692, pari ad € CP_1
180,00”. Parimenti, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione contrattuale versata in atti emerge l'inoperatività della garanzia accessoria di copertura dell'invalidità (EPI), non risultando spuntata la relativa casella al contratto di assicurazione (si v. doc. n. 1 della produzione di parte convenuta, allegata alla comparsa di costituzione e risposta), con la conseguenza che, in mancanza di diversa determinazione enucleabile dall'assetto contrattuale, risultano applicabili gli artt. 9 delle condizioni di polizza e 10 della nota informativa, i quali, come già specificato, prevedono il diritto ad una prestazione ridotta nei confronti dei beneficiari di una polizza assicurativa il cui contraente, dopo due anni dalla stipula, abbia sospeso o interrotto i pagamenti.
Ciò, del resto, emerge pure dal contegno stragiudiziale della convenuta assicurazione che, in data
13.10.2014, come dedotto dagli istanti nel libello introduttivo, aveva offerto ai beneficiari della polizza de qua la somma di € 4.333,08, emettendo due assegni di 2.166,54 € ciascuno, intestati rispettivamente a e (doc. 4 – doc. 18 della produzione di Parte_1 Parte_2
parte attrice).
Tale prescrizione, peraltro, risulta coerente con la norma di cui all'art. 1924, co. 2, c.c., che, collocata sistematicamente nell'ambito delle norme che regolano il contratto di assicurazione sulla vita, prevede che “se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata”.
3.2 Ebbene, tanto evidenziato, quanto all'onus probandi applicabile al caso in esame, la
Giurisprudenza di legittimità ha precisato che nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione
(Cass., sent. n. 973-96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99).
Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Dunque, in ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati applicabili alle vicende contrattuali ed assicurative, quali quella in esame, in materia di onere probatorio, è da ritenere che parte convenuta abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, deducendo e provando circostanze limitative e modificative del diritto azionato dagli istanti.
In definitiva, gli istanti non hanno diritto, per le ragioni sopra specificate, alla liquidazione dell'integrale ammontare previsto dalla polizza assicurativa n. 22177692 stipulata da CP_2 con l' ma alla minor somma contrattualmente prevista di €
[...] Controparte_1
4.333,08, alla luce del certificato inadempimento della defunta contraente nel pagamento del premio assicurativo per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2014, che la compagnia di assicurazione convenuta deve essere condannata a pagare.
La circostanza sopra descritta che la stessa compagnia aveva offerto in via stragiudiziale (prima ancora di una messa in mora da parte degli attori) la detta somma illegittimamente rifiutata, esclude la debenza degli interessi.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice (tenuto conto che all'esito del giudizio è stata riconosciuta la medesima somma già offerta dall'assicurazione in via stragiudiziale) e si liquidano, in conformità al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, sulla base del valore della domanda (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.001,00 - tenuto conto che dalla somma complessivamente domandata di € 29.673,23 va epurata la somma di € 4.333,08 cui hanno effettivamente diritto gli istanti), ai parametri medi, eccezion fatta per la fase istruttoria - per la quale si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto che la stessa è consistita nel solo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza l'espletamento di attività istruttoria viva – e la fase decisionale, visto il modello di decisione semplificato adottato, ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, accertata l'inoperatività della garanzia accessoria per invalidità permanente di
[...] cui al contratto di assicurazione n. 22177692 stipulato da con l' Controparte_2 [...]
condanna la compagnia convenuta al pagamento in loro favore della somma Controparte_1 ridotta di € 4.333,08;
2. condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_3 che quantifica in € 3.387,00, per compenso (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, il 12.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, MOT in tirocinio mirato.