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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/07/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3548/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONINI STEFANIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ENRICO PANZACCHI 19 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. TONINI STEFANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHELLI Controparte_1 C.F._2 GIORGIO elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 15 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BACCHELLI GIORGIO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8-5-2025; il PM in data 17.3.2023 ha dichiarato di intervenire e di concludere per l'accoglimento della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2023 introduceva il presente giudizio di separazione Parte_1 dal marito pronunciata l'ordinanza presidenziale e nominato il Giudice Controparte_1
pagina 1 di 10 Istruttore, con sentenza n. 2094/2023 era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Le parti in corso di causa raggiungevano un accordo e all'udienza dell'8-5-2025 formulavano conclusioni congiunte, comprensive del trasferimento immobiliare, regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza e che di seguito si trascrivono:
“10) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, il Signor cede e Controparte_1 trasferisce alla Signora che accetta ed acquista, la quota di comproprietà indivisa di un Parte_1 mezzo, il cui restante 1/2 (un mezzo) è già di proprietà della medesima, di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, sita in Comune di Bologna, già Via Saliceto nr. 47, angolo Via Passarotti e Via
Tosarelli, con ingresso da Via Passarotti nr. 26, costituita da un appartamento al piano terra con annesse corte esclusiva al piano terra e autorimessa e cantina al piano interrato;
il tutto confinante:
l'appartamento con parti comuni da tutti i lati;
l'autorimessa con subalterno 77, parti comuni da più lati;
salvo altri;
la cantina con subalterno 65, parti comuni da più lati, salvo altri.
Dati catasto fabbricati: Comune di Bologna, foglio 79, particella 984, subalterni:
- 131, Rendita: Euro 1.069,07, Zona censuaria 2, Categoria A/2a), Classe 3, Consistenza 4,5 vani, VIA
BARTOLOMEO PASSAROTTI n. 26 Piano T, Dati di superficie: Totale: 100 m2 Totale escluse aree scoperte b): 90 m2;
- 78, Rendita: Euro 96,58, Zona censuaria 2, Categoria C/6a), Classe 4, Consistenza 17 m2, VIA
BRUNO TOSARELLI n. SNC Piano S1, Dati di superficie: Totale: 20 m2;
- 66, Rendita: Euro 39,97 Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 6 m2 Foglio 79
Particella 984 Subalterno 66 Indirizzo: VIA BARTOLOMEO PASSAROTTI n. 26 Piano S1 Dati di superficie: Totale: 8 m2.
Le parti fanno riferimento alle planimetrie depositate al catasto fabbricati che rappresentano graficamente quanto in oggetto e che vengono allegate in unica fascicolazione a questo atto sotto la lettera "A".
La parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i menzionati dati catastali e la citata planimetria sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni per legge, per titolo di provenienza o per destinazione, come meglio individuate nell'elaborato planimetrico allegato al rogito d'acquisto.
L'unità immobiliare fa parte di un condominio di cui la parte acquirente dichiara di accettare il regolamento e le relative tabelle millesimali predisposte a cura della società venditrice e consegnate in copia. pagina 2 di 10 Quanto in oggetto è pervenuto alla Parte cedente per acquisto con atti del notaio ERona_1
- in data 8 marzo 2021 repertorio n. 4431 raccolta n. 2528 (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna il 16 marzo 2021 al n. 12357 e trascritto a Bologna il 17 marzo 2021 n. 13385 Reg. Gen. n.
9490 Reg. Part.) (appartamento ed autorimessa);
- in data 16 novembre 2021 repertorio n. 4898 raccolta n. 2789 (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna il 3 dicembre 2021 al n. 60734 e trascritto a Bologna il 3 dicembre 2021 n. 63950 Reg. Gen. n.
44946 Reg. Part.).
Le quote in oggetto sono trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con i citati atti di provenienza.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto.
Quanto in oggetto viene ceduto libero da trascrizioni, iscrizioni o altri gravami pregiudizievoli, ad eccezione:
- della trascrizione della domanda di assegnazione in godimento della casa coniugale trascritta a
Bologna il 24 luglio 2023 all'art. 26858, in favore di , la quale dichiara espressamente Parte_1 di rinunziarvi, chiedendo la revoca del provvedimento presidenziale di assegnazione in data 24 giugno
2023, e che venga ordinata la cancellazione della citata trascrizione;
- dell'ipoteca volontaria iscritta a Bologna il 17 marzo 2021 all'art. 2203, ben nota alla parte acquirente e dalla stessa tollerata, a garanzia della restituzione di un mutuo di cui si dirà.
La Parte cedente Signor dichiara che: Controparte_1
- la costruzione del fabbricato cui afferisce l'immobile di cui al punto 10a) è stata eseguita in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bologna in data 31/07/2019 P.G. n. 118837/2019;
- che in data 22/12/2020, Prot. n. 541116/2020 è stata presentata SCIA per varianti in corso d'opera;
- che in data 10/02/2021, P.G. n. 64102/2021 è stata data comunicazione di fine lavori;
- che in data 16 febbraio 2021, è stata depositata con P.G. n. 74358/2021, segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, riferita al citato Permesso di costruire P.G. n. 118837/2019 e successiva variante;
pagina 3 di 10 - che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Al presente verbale viene allegato, sotto la lettera “B”, l'originale dell'attestato di prestazione energetica 01222-182702-2021 rilasciato il 09/02/2021 dall'Ing. relativo ERona_2 all'appartamento in oggetto.
Il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto nella somma di euro € 12.000 (dodicimila/
00).
In conto di detto prezzo la Parte cedente accolla alla Parte acquirente, che lo assume – acquisito il previo parere positivo della banca mutuante all'accollo liberatorio - il pagamento alla CO
, con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, codice fiscale della metà del mutuo
[...] P.IVA_1 che corrisponde alla quota di spettanza della Parte cedente e quale ancora residuo alla data degli effetti del trasferimento immobiliare, come concesso dal detto Istituto ai Signori e Parte_1 CP
con l'atto del notaio in data 08/03/2021 repertorio n. 4432, Raccolta n. 2529,
[...] ERona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 16/03/2021 al n. 12359 Serie 1T, iscritto in data 17/03/2021 n. 13386 reg. gen., n. 2203 reg. Part., la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria.
La somma di euro 12.000,00 (dodicimila,00) è corrisposta alla parte cedente dalla Parte acquirente alla odierna udienza di comparizione delle parti e la firma dell'odierno verbale costituisce liberatoria e quietanza, fatto salvo il buon fine dell'accollo del mutuo.
I Signori e consapevoli delle conseguenze penali per le Parte_1 Controparte_1 dichiarazioni false e reticenti, dichiarano:
a) che il corrispettivo del presente trasferimento è pagato mediante:
- il sopra descritto accollo di quota parte del mutuo, acquisito il parere positivo da parte della _2
;
[...]
- quanto ad euro 12.000,00 (dodicimila) mediante assegno circolare n. 330683684601, tratto su Intesa
Sanpaolo, in data 7-7-2025;
b) che non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente accordo.
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dell'odierna udienza di comparizione delle parti. Pertanto, tutte le spese straordinarie condominiali relative all'immobile e per la quota spettante al sig. verranno sostenute dal Controparte_1
pagina 4 di 10 medesimo sino alla data odierna, mentre quelle di competenza del periodo successivo saranno totalmente a carico della sig.ra Parte_1
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_1 Controparte_1 imposte, tasse e tributi, rientrando il trasferimento nel contesto del procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, precisando altresì che il trasferimento in oggetto è elemento funzionale ed indispensabile per l'attuazione dell'accordo di separazione tra i medesimi ai fini della risoluzione della crisi coniugale (come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11458 del 2005).”.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 14.5.2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dalle parti in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 22.10.2024).
Le altre condizioni concordate fra le parti risultano conformi a legge e all'interesse della figlia minore ER
nata il [...] e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza, anche in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A - prende atto che in base all'accordo fra le parti separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
I. Quanto all'affidamento e mantenimento della minore (04/11/2019) ERona_4
ER 1) si conferma l'affidamento condiviso fra i coniugi della figlia minore con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
2) si confermano le condizioni di frequentazione del padre con la minore come da ordinanza presidenziale della dott.ssa Neri dd. 24/06/2023, contenente i provvedimenti provvisori, salvo quanto previsto qui di seguito:
2.a) il Sig. non porterà con sé la figlia, ora di anni cinque, a feste di né in palestre CP CP_3 per adulti, nel tempo in cui avrà la figlia presso di sé;
2.b) se e quando il Sig. prenderà residenza a Bologna, egli potrà vedere e tenere con sé la CP
pagina 5 di 10 figlia, salvo diversi accordi di volta in volta presi fra i genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, quando la preleverà da scuola, fino alla domenica sera ore 2l.00, quando la riporterà a casa della madre, dopo avere cenato con lei;
- nonché per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lei, nella settimana che precede il weekend di competenza del padre;
e per due giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, dopo avere cenato con lei, nella settimana che precede il weekend di competenza della madre;
3) i coniugi valuteranno di aggiungere il pernottamento infrasettimanale con il padre, una volta che la minore avrà superato un equilibrato inserimento scolastico, nel corso dei primi anni della scuola primaria;
4) durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) durante le vacanze pasquali, la figlia starà tre giorni col padre e tre giorni con la madre, alternando fra i genitori di anno in anno Pasqua e Pasquetta;
6) per l'estate, due settimane non consecutive, anche in base alle ferie di ciascun genitore. La prima settimana per il Sig. sarà quella che comprende anche il 13 luglio (compleanno del padre) e la CP seconda sarà l'ultima settimana del mese di agosto.
7) si prevede il pagamento di € 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese da parte del Sig. CP
ER in favore della Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento di tale somma sarà rivalutata Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT;
più spese straordinarie al 50%, come da Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna;
assegno unico al 50% come per legge.
8) le parti autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo dei documenti della minore validi per l'espatrio.
9) Nulla è dovuto dai coniugi reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
10) Il Sig. si riserva di liberare il garage, che contiene oggetti di sua esclusiva proprietà, non CP appena avrà trovato una abitazione nell'area di Bologna ove trasferirli.
11) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito nei confronti del sig. Parte_1 CP
.
[...]
pagina 6 di 10 12) Il sig. rinuncia a qualsivoglia pretesa economica correlata al rimborso delle pretese CP somme di cui al c.d. “Sismabonus”, di cui alla racc. a.r. 31/10/2023, tanto nei confronti della sig.ra quanto nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_4
II) Quanto al Trasferimento Immobiliare:
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, il Signor cede e Controparte_1 trasferisce alla Signora che accetta ed acquista, la quota di comproprietà indivisa di un Parte_1 mezzo, il cui restante 1/2 (un mezzo) è già di proprietà della medesima, di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, sita in Comune di Bologna, già Via Saliceto nr. 47, angolo Via Passarotti e Via
Tosarelli, con ingresso da Via Passarotti nr. 26, costituita da un appartamento al piano terra con annesse corte esclusiva al piano terra e autorimessa e cantina al piano interrato;
il tutto confinante:
l'appartamento con parti comuni da tutti i lati;
l'autorimessa con subalterno 77, parti comuni da più lati;
salvo altri;
la cantina con subalterno 65, parti comuni da più lati, salvo altri.
Dati catasto fabbricati: Comune di Bologna, foglio 79, particella 984, subalterni:
- 131, Rendita: Euro 1.069,07, Zona censuaria 2, Categoria A/2a), Classe 3, Consistenza 4,5 vani, VIA
BARTOLOMEO PASSAROTTI n. 26 Piano T, Dati di superficie: Totale: 100 m2 Totale escluse aree scoperte b): 90 m2;
- 78, Rendita: Euro 96,58, Zona censuaria 2, Categoria C/6a), Classe 4, Consistenza 17 m2, VIA
BRUNO TOSARELLI n. SNC Piano S1, Dati di superficie: Totale: 20 m2;
- 66, Rendita: Euro 39,97 Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 6 m2 Foglio 79
Particella 984 Subalterno 66 Indirizzo: VIA BARTOLOMEO PASSAROTTI n. 26 Piano S1 Dati di superficie: Totale: 8 m2.
Le parti fanno riferimento alle planimetrie depositate al catasto fabbricati che rappresentano graficamente quanto in oggetto e che sono allegate in unica fascicolazione al verbale di udienza dell'8-
5-2025.
La parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i menzionati dati catastali e la citata planimetria sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni per legge, per titolo di provenienza o per destinazione, come meglio individuate nell'elaborato planimetrico allegato al rogito d'acquisto.
L'unità immobiliare fa parte di un condominio di cui la parte acquirente dichiara di accettare il regolamento e le relative tabelle millesimali predisposte a cura della società venditrice e consegnate in copia.
Quanto in oggetto è pervenuto alla Parte cedente per acquisto con atti del notaio ERona_1 pagina 7 di 10 - in data 8 marzo 2021 repertorio n. 4431 raccolta n. 2528 (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna il 16 marzo 2021 al n. 12357 e trascritto a Bologna il 17 marzo 2021 n. 13385 Reg. Gen. n.
9490 Reg. Part.) (appartamento ed autorimessa);
- in data 16 novembre 2021 repertorio n. 4898 raccolta n. 2789 (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna il 3 dicembre 2021 al n. 60734 e trascritto a Bologna il 3 dicembre 2021 n. 63950 Reg. Gen. n.
44946 Reg. Part.).
Le quote in oggetto sono trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con i citati atti di provenienza.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto.
Quanto in oggetto viene ceduto libero da trascrizioni, iscrizioni o altri gravami pregiudizievoli, ad eccezione:
- della trascrizione della domanda di assegnazione in godimento della casa coniugale trascritta a
Bologna il 24 luglio 2023 all'art. 26858, in favore di , la quale dichiara espressamente Parte_1 di rinunziarvi, chiedendo la revoca del provvedimento presidenziale di assegnazione in data 24 giugno
2023, e che venga ordinata la cancellazione della citata trascrizione;
- dell'ipoteca volontaria iscritta a Bologna il 17 marzo 2021 all'art. 2203, ben nota alla parte acquirente e dalla stessa tollerata, a garanzia della restituzione di un mutuo di cui si dirà.
La Parte cedente Signor dichiara che: Controparte_1
- la costruzione del fabbricato cui afferisce l'immobile di cui al punto 10a) è stata eseguita in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bologna in data 31/07/2019 P.G. n. 118837/2019;
- che in data 22/12/2020, Prot. n. 541116/2020 è stata presentata SCIA per varianti in corso d'opera;
- che in data 10/02/2021, P.G. n. 64102/2021 è stata data comunicazione di fine lavori;
- che in data 16 febbraio 2021, è stata depositata con P.G. n. 74358/2021, segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, riferita al citato Permesso di costruire P.G. n. 118837/2019 e successiva variante;
- che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria. pagina 8 di 10 La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Al verbale di udienza dell'8-5-2025 è altresì allegato l'originale dell'attestato di prestazione energetica
01222-182702-2021 rilasciato il 09/02/2021 dall'Ing. relativo all'appartamento in ERona_2 oggetto.
Il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto nella somma di euro € 12.000 (dodicimila/
00).
In conto di detto prezzo la Parte cedente accolla alla Parte acquirente, che lo assume – acquisito il previo parere positivo della banca mutuante all'accollo liberatorio - il pagamento alla CO
, con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, codice fiscale della metà del mutuo
[...] P.IVA_1 che corrisponde alla quota di spettanza della Parte cedente e quale ancora residuo alla data degli effetti del trasferimento immobiliare, come concesso dal detto Istituto ai Signori e Parte_1 CP
con l'atto del notaio in data 08/03/2021 repertorio n. 4432, Raccolta n. 2529,
[...] ERona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 16/03/2021 al n. 12359 Serie 1T, iscritto in data 17/03/2021 n. 13386 reg. gen., n. 2203 reg. Part., la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria.
La somma di euro 12.000,00 (dodicimila,00) è corrisposta alla parte cedente dalla Parte acquirente alla odierna udienza di comparizione delle parti e la firma dell'odierno verbale costituisce liberatoria e quietanza, fatto salvo il buon fine dell'accollo del mutuo.
I Signori e consapevoli delle conseguenze penali per le Parte_1 Controparte_1 dichiarazioni false e reticenti, dichiarano:
a) che il corrispettivo del presente trasferimento è pagato mediante:
- il sopra descritto accollo di quota parte del mutuo, acquisito il parere positivo da parte della _2
;
[...]
- quanto ad euro 12.000,00 (dodicimila) mediante assegno circolare n. 330683684601, tratto su Intesa
Sanpaolo, in data 7-7-2025;
b) che non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente accordo.
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dell'odierna udienza di comparizione delle parti. Pertanto, tutte le spese straordinarie condominiali relative all'immobile e per la quota spettante al sig. verranno sostenute dal Controparte_1 medesimo sino alla data odierna, mentre quelle di competenza del periodo successivo saranno totalmente a carico della sig.ra Parte_1
pagina 9 di 10 III Altre condizioni:
13) I coniugi si danno atto di avere regolato ogni questione economica e patrimoniale in essere tra di loro e che l'accordo di definizione della crisi coniugale così concluso è pienamente satisfattivo per entrambi, non avendo null'altro da pretendere e/o esigere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto ivi previsto e concordato.
14) Le spese legali si intendono compensate (le spese della CTU restano divise tra le parti al 50%), con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
15) Le spese ed i compensi dovuti per l'intervento del consulente nominato dal Giudice CP_5 relatore ai fini del trasferimento immobiliare, così come ogni altra spesa inerente le predette attività, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
B – Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3548/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONINI STEFANIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ENRICO PANZACCHI 19 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. TONINI STEFANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHELLI Controparte_1 C.F._2 GIORGIO elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 15 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BACCHELLI GIORGIO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8-5-2025; il PM in data 17.3.2023 ha dichiarato di intervenire e di concludere per l'accoglimento della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2023 introduceva il presente giudizio di separazione Parte_1 dal marito pronunciata l'ordinanza presidenziale e nominato il Giudice Controparte_1
pagina 1 di 10 Istruttore, con sentenza n. 2094/2023 era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Le parti in corso di causa raggiungevano un accordo e all'udienza dell'8-5-2025 formulavano conclusioni congiunte, comprensive del trasferimento immobiliare, regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza e che di seguito si trascrivono:
“10) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, il Signor cede e Controparte_1 trasferisce alla Signora che accetta ed acquista, la quota di comproprietà indivisa di un Parte_1 mezzo, il cui restante 1/2 (un mezzo) è già di proprietà della medesima, di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, sita in Comune di Bologna, già Via Saliceto nr. 47, angolo Via Passarotti e Via
Tosarelli, con ingresso da Via Passarotti nr. 26, costituita da un appartamento al piano terra con annesse corte esclusiva al piano terra e autorimessa e cantina al piano interrato;
il tutto confinante:
l'appartamento con parti comuni da tutti i lati;
l'autorimessa con subalterno 77, parti comuni da più lati;
salvo altri;
la cantina con subalterno 65, parti comuni da più lati, salvo altri.
Dati catasto fabbricati: Comune di Bologna, foglio 79, particella 984, subalterni:
- 131, Rendita: Euro 1.069,07, Zona censuaria 2, Categoria A/2a), Classe 3, Consistenza 4,5 vani, VIA
BARTOLOMEO PASSAROTTI n. 26 Piano T, Dati di superficie: Totale: 100 m2 Totale escluse aree scoperte b): 90 m2;
- 78, Rendita: Euro 96,58, Zona censuaria 2, Categoria C/6a), Classe 4, Consistenza 17 m2, VIA
BRUNO TOSARELLI n. SNC Piano S1, Dati di superficie: Totale: 20 m2;
- 66, Rendita: Euro 39,97 Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 6 m2 Foglio 79
Particella 984 Subalterno 66 Indirizzo: VIA BARTOLOMEO PASSAROTTI n. 26 Piano S1 Dati di superficie: Totale: 8 m2.
Le parti fanno riferimento alle planimetrie depositate al catasto fabbricati che rappresentano graficamente quanto in oggetto e che vengono allegate in unica fascicolazione a questo atto sotto la lettera "A".
La parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i menzionati dati catastali e la citata planimetria sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni per legge, per titolo di provenienza o per destinazione, come meglio individuate nell'elaborato planimetrico allegato al rogito d'acquisto.
L'unità immobiliare fa parte di un condominio di cui la parte acquirente dichiara di accettare il regolamento e le relative tabelle millesimali predisposte a cura della società venditrice e consegnate in copia. pagina 2 di 10 Quanto in oggetto è pervenuto alla Parte cedente per acquisto con atti del notaio ERona_1
- in data 8 marzo 2021 repertorio n. 4431 raccolta n. 2528 (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna il 16 marzo 2021 al n. 12357 e trascritto a Bologna il 17 marzo 2021 n. 13385 Reg. Gen. n.
9490 Reg. Part.) (appartamento ed autorimessa);
- in data 16 novembre 2021 repertorio n. 4898 raccolta n. 2789 (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna il 3 dicembre 2021 al n. 60734 e trascritto a Bologna il 3 dicembre 2021 n. 63950 Reg. Gen. n.
44946 Reg. Part.).
Le quote in oggetto sono trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con i citati atti di provenienza.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto.
Quanto in oggetto viene ceduto libero da trascrizioni, iscrizioni o altri gravami pregiudizievoli, ad eccezione:
- della trascrizione della domanda di assegnazione in godimento della casa coniugale trascritta a
Bologna il 24 luglio 2023 all'art. 26858, in favore di , la quale dichiara espressamente Parte_1 di rinunziarvi, chiedendo la revoca del provvedimento presidenziale di assegnazione in data 24 giugno
2023, e che venga ordinata la cancellazione della citata trascrizione;
- dell'ipoteca volontaria iscritta a Bologna il 17 marzo 2021 all'art. 2203, ben nota alla parte acquirente e dalla stessa tollerata, a garanzia della restituzione di un mutuo di cui si dirà.
La Parte cedente Signor dichiara che: Controparte_1
- la costruzione del fabbricato cui afferisce l'immobile di cui al punto 10a) è stata eseguita in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bologna in data 31/07/2019 P.G. n. 118837/2019;
- che in data 22/12/2020, Prot. n. 541116/2020 è stata presentata SCIA per varianti in corso d'opera;
- che in data 10/02/2021, P.G. n. 64102/2021 è stata data comunicazione di fine lavori;
- che in data 16 febbraio 2021, è stata depositata con P.G. n. 74358/2021, segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, riferita al citato Permesso di costruire P.G. n. 118837/2019 e successiva variante;
pagina 3 di 10 - che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Al presente verbale viene allegato, sotto la lettera “B”, l'originale dell'attestato di prestazione energetica 01222-182702-2021 rilasciato il 09/02/2021 dall'Ing. relativo ERona_2 all'appartamento in oggetto.
Il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto nella somma di euro € 12.000 (dodicimila/
00).
In conto di detto prezzo la Parte cedente accolla alla Parte acquirente, che lo assume – acquisito il previo parere positivo della banca mutuante all'accollo liberatorio - il pagamento alla CO
, con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, codice fiscale della metà del mutuo
[...] P.IVA_1 che corrisponde alla quota di spettanza della Parte cedente e quale ancora residuo alla data degli effetti del trasferimento immobiliare, come concesso dal detto Istituto ai Signori e Parte_1 CP
con l'atto del notaio in data 08/03/2021 repertorio n. 4432, Raccolta n. 2529,
[...] ERona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 16/03/2021 al n. 12359 Serie 1T, iscritto in data 17/03/2021 n. 13386 reg. gen., n. 2203 reg. Part., la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria.
La somma di euro 12.000,00 (dodicimila,00) è corrisposta alla parte cedente dalla Parte acquirente alla odierna udienza di comparizione delle parti e la firma dell'odierno verbale costituisce liberatoria e quietanza, fatto salvo il buon fine dell'accollo del mutuo.
I Signori e consapevoli delle conseguenze penali per le Parte_1 Controparte_1 dichiarazioni false e reticenti, dichiarano:
a) che il corrispettivo del presente trasferimento è pagato mediante:
- il sopra descritto accollo di quota parte del mutuo, acquisito il parere positivo da parte della _2
;
[...]
- quanto ad euro 12.000,00 (dodicimila) mediante assegno circolare n. 330683684601, tratto su Intesa
Sanpaolo, in data 7-7-2025;
b) che non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente accordo.
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dell'odierna udienza di comparizione delle parti. Pertanto, tutte le spese straordinarie condominiali relative all'immobile e per la quota spettante al sig. verranno sostenute dal Controparte_1
pagina 4 di 10 medesimo sino alla data odierna, mentre quelle di competenza del periodo successivo saranno totalmente a carico della sig.ra Parte_1
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_1 Controparte_1 imposte, tasse e tributi, rientrando il trasferimento nel contesto del procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, precisando altresì che il trasferimento in oggetto è elemento funzionale ed indispensabile per l'attuazione dell'accordo di separazione tra i medesimi ai fini della risoluzione della crisi coniugale (come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11458 del 2005).”.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 14.5.2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dalle parti in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 22.10.2024).
Le altre condizioni concordate fra le parti risultano conformi a legge e all'interesse della figlia minore ER
nata il [...] e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza, anche in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A - prende atto che in base all'accordo fra le parti separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
I. Quanto all'affidamento e mantenimento della minore (04/11/2019) ERona_4
ER 1) si conferma l'affidamento condiviso fra i coniugi della figlia minore con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
2) si confermano le condizioni di frequentazione del padre con la minore come da ordinanza presidenziale della dott.ssa Neri dd. 24/06/2023, contenente i provvedimenti provvisori, salvo quanto previsto qui di seguito:
2.a) il Sig. non porterà con sé la figlia, ora di anni cinque, a feste di né in palestre CP CP_3 per adulti, nel tempo in cui avrà la figlia presso di sé;
2.b) se e quando il Sig. prenderà residenza a Bologna, egli potrà vedere e tenere con sé la CP
pagina 5 di 10 figlia, salvo diversi accordi di volta in volta presi fra i genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, quando la preleverà da scuola, fino alla domenica sera ore 2l.00, quando la riporterà a casa della madre, dopo avere cenato con lei;
- nonché per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lei, nella settimana che precede il weekend di competenza del padre;
e per due giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, dopo avere cenato con lei, nella settimana che precede il weekend di competenza della madre;
3) i coniugi valuteranno di aggiungere il pernottamento infrasettimanale con il padre, una volta che la minore avrà superato un equilibrato inserimento scolastico, nel corso dei primi anni della scuola primaria;
4) durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) durante le vacanze pasquali, la figlia starà tre giorni col padre e tre giorni con la madre, alternando fra i genitori di anno in anno Pasqua e Pasquetta;
6) per l'estate, due settimane non consecutive, anche in base alle ferie di ciascun genitore. La prima settimana per il Sig. sarà quella che comprende anche il 13 luglio (compleanno del padre) e la CP seconda sarà l'ultima settimana del mese di agosto.
7) si prevede il pagamento di € 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese da parte del Sig. CP
ER in favore della Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento di tale somma sarà rivalutata Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT;
più spese straordinarie al 50%, come da Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna;
assegno unico al 50% come per legge.
8) le parti autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo dei documenti della minore validi per l'espatrio.
9) Nulla è dovuto dai coniugi reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
10) Il Sig. si riserva di liberare il garage, che contiene oggetti di sua esclusiva proprietà, non CP appena avrà trovato una abitazione nell'area di Bologna ove trasferirli.
11) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito nei confronti del sig. Parte_1 CP
.
[...]
pagina 6 di 10 12) Il sig. rinuncia a qualsivoglia pretesa economica correlata al rimborso delle pretese CP somme di cui al c.d. “Sismabonus”, di cui alla racc. a.r. 31/10/2023, tanto nei confronti della sig.ra quanto nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_4
II) Quanto al Trasferimento Immobiliare:
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, il Signor cede e Controparte_1 trasferisce alla Signora che accetta ed acquista, la quota di comproprietà indivisa di un Parte_1 mezzo, il cui restante 1/2 (un mezzo) è già di proprietà della medesima, di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, sita in Comune di Bologna, già Via Saliceto nr. 47, angolo Via Passarotti e Via
Tosarelli, con ingresso da Via Passarotti nr. 26, costituita da un appartamento al piano terra con annesse corte esclusiva al piano terra e autorimessa e cantina al piano interrato;
il tutto confinante:
l'appartamento con parti comuni da tutti i lati;
l'autorimessa con subalterno 77, parti comuni da più lati;
salvo altri;
la cantina con subalterno 65, parti comuni da più lati, salvo altri.
Dati catasto fabbricati: Comune di Bologna, foglio 79, particella 984, subalterni:
- 131, Rendita: Euro 1.069,07, Zona censuaria 2, Categoria A/2a), Classe 3, Consistenza 4,5 vani, VIA
BARTOLOMEO PASSAROTTI n. 26 Piano T, Dati di superficie: Totale: 100 m2 Totale escluse aree scoperte b): 90 m2;
- 78, Rendita: Euro 96,58, Zona censuaria 2, Categoria C/6a), Classe 4, Consistenza 17 m2, VIA
BRUNO TOSARELLI n. SNC Piano S1, Dati di superficie: Totale: 20 m2;
- 66, Rendita: Euro 39,97 Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 4, Consistenza 6 m2 Foglio 79
Particella 984 Subalterno 66 Indirizzo: VIA BARTOLOMEO PASSAROTTI n. 26 Piano S1 Dati di superficie: Totale: 8 m2.
Le parti fanno riferimento alle planimetrie depositate al catasto fabbricati che rappresentano graficamente quanto in oggetto e che sono allegate in unica fascicolazione al verbale di udienza dell'8-
5-2025.
La parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i menzionati dati catastali e la citata planimetria sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni per legge, per titolo di provenienza o per destinazione, come meglio individuate nell'elaborato planimetrico allegato al rogito d'acquisto.
L'unità immobiliare fa parte di un condominio di cui la parte acquirente dichiara di accettare il regolamento e le relative tabelle millesimali predisposte a cura della società venditrice e consegnate in copia.
Quanto in oggetto è pervenuto alla Parte cedente per acquisto con atti del notaio ERona_1 pagina 7 di 10 - in data 8 marzo 2021 repertorio n. 4431 raccolta n. 2528 (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna il 16 marzo 2021 al n. 12357 e trascritto a Bologna il 17 marzo 2021 n. 13385 Reg. Gen. n.
9490 Reg. Part.) (appartamento ed autorimessa);
- in data 16 novembre 2021 repertorio n. 4898 raccolta n. 2789 (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Bologna il 3 dicembre 2021 al n. 60734 e trascritto a Bologna il 3 dicembre 2021 n. 63950 Reg. Gen. n.
44946 Reg. Part.).
Le quote in oggetto sono trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con i citati atti di provenienza.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto.
Quanto in oggetto viene ceduto libero da trascrizioni, iscrizioni o altri gravami pregiudizievoli, ad eccezione:
- della trascrizione della domanda di assegnazione in godimento della casa coniugale trascritta a
Bologna il 24 luglio 2023 all'art. 26858, in favore di , la quale dichiara espressamente Parte_1 di rinunziarvi, chiedendo la revoca del provvedimento presidenziale di assegnazione in data 24 giugno
2023, e che venga ordinata la cancellazione della citata trascrizione;
- dell'ipoteca volontaria iscritta a Bologna il 17 marzo 2021 all'art. 2203, ben nota alla parte acquirente e dalla stessa tollerata, a garanzia della restituzione di un mutuo di cui si dirà.
La Parte cedente Signor dichiara che: Controparte_1
- la costruzione del fabbricato cui afferisce l'immobile di cui al punto 10a) è stata eseguita in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bologna in data 31/07/2019 P.G. n. 118837/2019;
- che in data 22/12/2020, Prot. n. 541116/2020 è stata presentata SCIA per varianti in corso d'opera;
- che in data 10/02/2021, P.G. n. 64102/2021 è stata data comunicazione di fine lavori;
- che in data 16 febbraio 2021, è stata depositata con P.G. n. 74358/2021, segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, riferita al citato Permesso di costruire P.G. n. 118837/2019 e successiva variante;
- che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria. pagina 8 di 10 La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Al verbale di udienza dell'8-5-2025 è altresì allegato l'originale dell'attestato di prestazione energetica
01222-182702-2021 rilasciato il 09/02/2021 dall'Ing. relativo all'appartamento in ERona_2 oggetto.
Il corrispettivo del presente trasferimento è stato convenuto nella somma di euro € 12.000 (dodicimila/
00).
In conto di detto prezzo la Parte cedente accolla alla Parte acquirente, che lo assume – acquisito il previo parere positivo della banca mutuante all'accollo liberatorio - il pagamento alla CO
, con sede in Torino, Piazza S. Carlo n. 156, codice fiscale della metà del mutuo
[...] P.IVA_1 che corrisponde alla quota di spettanza della Parte cedente e quale ancora residuo alla data degli effetti del trasferimento immobiliare, come concesso dal detto Istituto ai Signori e Parte_1 CP
con l'atto del notaio in data 08/03/2021 repertorio n. 4432, Raccolta n. 2529,
[...] ERona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 16/03/2021 al n. 12359 Serie 1T, iscritto in data 17/03/2021 n. 13386 reg. gen., n. 2203 reg. Part., la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria.
La somma di euro 12.000,00 (dodicimila,00) è corrisposta alla parte cedente dalla Parte acquirente alla odierna udienza di comparizione delle parti e la firma dell'odierno verbale costituisce liberatoria e quietanza, fatto salvo il buon fine dell'accollo del mutuo.
I Signori e consapevoli delle conseguenze penali per le Parte_1 Controparte_1 dichiarazioni false e reticenti, dichiarano:
a) che il corrispettivo del presente trasferimento è pagato mediante:
- il sopra descritto accollo di quota parte del mutuo, acquisito il parere positivo da parte della _2
;
[...]
- quanto ad euro 12.000,00 (dodicimila) mediante assegno circolare n. 330683684601, tratto su Intesa
Sanpaolo, in data 7-7-2025;
b) che non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente accordo.
La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data dell'odierna udienza di comparizione delle parti. Pertanto, tutte le spese straordinarie condominiali relative all'immobile e per la quota spettante al sig. verranno sostenute dal Controparte_1 medesimo sino alla data odierna, mentre quelle di competenza del periodo successivo saranno totalmente a carico della sig.ra Parte_1
pagina 9 di 10 III Altre condizioni:
13) I coniugi si danno atto di avere regolato ogni questione economica e patrimoniale in essere tra di loro e che l'accordo di definizione della crisi coniugale così concluso è pienamente satisfattivo per entrambi, non avendo null'altro da pretendere e/o esigere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto ivi previsto e concordato.
14) Le spese legali si intendono compensate (le spese della CTU restano divise tra le parti al 50%), con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
15) Le spese ed i compensi dovuti per l'intervento del consulente nominato dal Giudice CP_5 relatore ai fini del trasferimento immobiliare, così come ogni altra spesa inerente le predette attività, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
B – Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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