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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14580/2024 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 20.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.10.2025 destinata alla discussione della causa e decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 14580/2024 RGAC pendente
TRA
1 La sig.ra nata a [...] il giorno 11.01.1992, residente in [...]
Ferrito 3/c Villabate, cod. fisc. in proprio e n.q. di legale rappresentante CodiceFiscale_1 pro tempore della ditta Electroediltlc S.r.l., con sede legale in Palermo, via Nicolò Gallo 3, p. iva
, assistita e difesa dall'avv. Salvatore Casarrubia (C.F.: e pec: P.IVA_1 C.F._2
sia unito che diviso con l'avv. Giuseppe Lunardo (C.F.: Email_1 C.F._3
e pec: , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
[...] Email_2
(fax 091.588665) in Palermo, P.zza V.E. Orlando n. 6
Ricorrente
CONTRO
, C.F. e PEC t, con Controparte_1 P.IVA_2 Email_3 sede legale in Palermo nella via Maqueda n.100, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso – giusto Decreto del Sindaco Metropolitano n. Parte_2
12 del 16.01.2025 e Determina Dirigenziale n. 242 del 21.01.2025 – per mandato conferito con separato atto sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Caterina Cantiello del foro di
Palermo, C.F. e dall'avv. Simona Vitale del foro di Palermo, C.F. C.F._4
Funzionari dell'Avvocatura dell'Ente C.F._5
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
20.10.2025.
FATTO
Con ricorso ex art 6 comma 4 lett C Dlgs 150/2011, la sig.ra adiva in giudizio la Parte_1
contestando l'ordinanza ingiunzione nr 4707 del 14.10.2024 Controparte_1 notificata in data 04 novembre 2024, con la quale è stato ordinato il pagamento della somma di euro 5175,19 (cinquemilacentosettantacinque/19) ai sensi dell'art. 258 comma 1 del D. lgs 152/2006 con la quale è stata contestata la violazione dell'art. 190 comma 1 del D. lgs n. 152/2006 per omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti non pericolosi da parte di impresa con numero di dipendenti superiore a 15
La ricorrente motivava l'opposizione ritenendo sussistenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 190 comma 1 D.lgs nr. 152/2006 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 258, comma 5, del
T.U.A., come sostituito dall'art. 4 comma 1, del dlgs nr. 116/2020, nonché si esponeva la mancata applicazione della sanzione nel minimo edittale.
2 Quindi la ricorrente così concludeva “nel merito, in accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti, annullare in tutto o in parte l'ordinanza impugnata ovvero modificare l'entità della sanzione
In data 30.01.2025, si costituiva la . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente contestava i motivi dell'opposizione e concludeva il proprio atto introduttivo così “respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa- rigettare la proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 4707 del 14 ottobre 2024, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, conseguentemente, confermare la citata ordinanza ingiunzione. Ai fini del contributo unificato, si precisa sin d'ora che la memoria difensiva non muta il valore economico della controversia.
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre oneri riflessi (CPDEL e INAIL) nella misura di legge (in luogo di IVA
e CPA), trattandosi di patrocinio reso da avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
Con decreto del 03.12.2024, veniva fissata udienza al 12.02.2025.
Con provvedimento del 14.02.2025, si rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e si rinviava l'udienza al 23.10.2025.
In data 05.08.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente che fissava l'udienza del 20.10.2025, a trattazione scritta, per discussione e decisione.
Le parti concludevano all'udienza del 20.10.2025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Come risulta dal verbale di accertamento nr. 25/2020, redatto nei confronti dell'attuale ricorrente, nella qualità di amministratore unico della società ElettroEdiltlc srl, viene rilevata la violazione dell'art. 190 comma 1 dlgs 152/2006.
La norma testualmente recita chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero
e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta
((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di
3 trattamento quali preparazione per ((il))riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”.
Il successivo comma 5 dispone inoltre “sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.
Orbene, è incontestato che la società operi nel settore radiotelevisivo ed abbia più di 15 dipendenti, dunque, per il dettato dell'art 190 comma 1 e comma 5 dlgs 152/2006, la Electroediltlc srl avrebbe dovuto avere il registro di carico e scarico dei rifiuti.
Dunque, il primo motivo di opposizione deve essere respinto.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte ricorrente rappresenta che il dlg 116/2020 abbia apportato delle modifiche all'art 258 del dlgs 152/2006 ed in particolare nella vigente formulazione del comma 5 del nuovo art 258 dlgs 152/2006 si disponga “ (..) La sanzione ridotta di cui al presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”
Ebbene la società risulta costituita il 09.07.2018, mentre i formulari allegati si riferiscono esclusivamente ad alcuni giorni dell'anno 2020, dunque non può dirsi realizzata la condizione sopra riportata.
Infatti, la produzione dei formulari è relativa solo ad un arco cronologico limitato, rispetto all'attività di impresa, e dunque non possono dirsi sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione ridotta: in altri termini, il Legislatore ha previsto una sanzione ridotta qualora vi sia l'assenza dei registri cronologici ma la presenza di formulari di trasporto, che, ovviamente, devono essere tali da consentire, in maniera esaustiva, comunque, la movimentazione dei rifiuti.
Non può altresì motivarsi alcuna riduzione della sanzione applicata considerato che correttamente la ha applicato la sanzione pari ad Euro 5.166,67, importo che si Controparte_1 colloca al di sotto del limite massimo previsto dall'art. 258 comma 1, del dlgs 152 del 2008 che prevede per i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.
4 Pertanto, anche la richiesta di modifica della sanzione inflitta deve essere respinta, non avendo, peraltro, provato la parte ricorrente delle circostanze idonee a condurre ad una diversa interpretazione dei fatti descritti nel verbale.
Dunque, tutti i motivi di opposizione devono essere respinti e l'ordinanza confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 1701,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 1100 ed euro 5200 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 425,00 per la fase studio, euro 425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa in favore della Controparte_1
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente
2) Conferma l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione nr 4707 del 14.10.2024, emessa dalla
[...]
Controparte_2
.
[...]
3) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidandole in euro 1701,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Palermo il 17.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
5
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14580/2024 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 20.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.10.2025 destinata alla discussione della causa e decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 14580/2024 RGAC pendente
TRA
1 La sig.ra nata a [...] il giorno 11.01.1992, residente in [...]
Ferrito 3/c Villabate, cod. fisc. in proprio e n.q. di legale rappresentante CodiceFiscale_1 pro tempore della ditta Electroediltlc S.r.l., con sede legale in Palermo, via Nicolò Gallo 3, p. iva
, assistita e difesa dall'avv. Salvatore Casarrubia (C.F.: e pec: P.IVA_1 C.F._2
sia unito che diviso con l'avv. Giuseppe Lunardo (C.F.: Email_1 C.F._3
e pec: , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
[...] Email_2
(fax 091.588665) in Palermo, P.zza V.E. Orlando n. 6
Ricorrente
CONTRO
, C.F. e PEC t, con Controparte_1 P.IVA_2 Email_3 sede legale in Palermo nella via Maqueda n.100, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso – giusto Decreto del Sindaco Metropolitano n. Parte_2
12 del 16.01.2025 e Determina Dirigenziale n. 242 del 21.01.2025 – per mandato conferito con separato atto sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Caterina Cantiello del foro di
Palermo, C.F. e dall'avv. Simona Vitale del foro di Palermo, C.F. C.F._4
Funzionari dell'Avvocatura dell'Ente C.F._5
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
20.10.2025.
FATTO
Con ricorso ex art 6 comma 4 lett C Dlgs 150/2011, la sig.ra adiva in giudizio la Parte_1
contestando l'ordinanza ingiunzione nr 4707 del 14.10.2024 Controparte_1 notificata in data 04 novembre 2024, con la quale è stato ordinato il pagamento della somma di euro 5175,19 (cinquemilacentosettantacinque/19) ai sensi dell'art. 258 comma 1 del D. lgs 152/2006 con la quale è stata contestata la violazione dell'art. 190 comma 1 del D. lgs n. 152/2006 per omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti non pericolosi da parte di impresa con numero di dipendenti superiore a 15
La ricorrente motivava l'opposizione ritenendo sussistenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 190 comma 1 D.lgs nr. 152/2006 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 258, comma 5, del
T.U.A., come sostituito dall'art. 4 comma 1, del dlgs nr. 116/2020, nonché si esponeva la mancata applicazione della sanzione nel minimo edittale.
2 Quindi la ricorrente così concludeva “nel merito, in accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti, annullare in tutto o in parte l'ordinanza impugnata ovvero modificare l'entità della sanzione
In data 30.01.2025, si costituiva la . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente contestava i motivi dell'opposizione e concludeva il proprio atto introduttivo così “respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa- rigettare la proposta opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 4707 del 14 ottobre 2024, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, conseguentemente, confermare la citata ordinanza ingiunzione. Ai fini del contributo unificato, si precisa sin d'ora che la memoria difensiva non muta il valore economico della controversia.
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre oneri riflessi (CPDEL e INAIL) nella misura di legge (in luogo di IVA
e CPA), trattandosi di patrocinio reso da avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
Con decreto del 03.12.2024, veniva fissata udienza al 12.02.2025.
Con provvedimento del 14.02.2025, si rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e si rinviava l'udienza al 23.10.2025.
In data 05.08.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente che fissava l'udienza del 20.10.2025, a trattazione scritta, per discussione e decisione.
Le parti concludevano all'udienza del 20.10.2025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Come risulta dal verbale di accertamento nr. 25/2020, redatto nei confronti dell'attuale ricorrente, nella qualità di amministratore unico della società ElettroEdiltlc srl, viene rilevata la violazione dell'art. 190 comma 1 dlgs 152/2006.
La norma testualmente recita chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero
e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta
((o trattata)), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di
3 trattamento quali preparazione per ((il))riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193”.
Il successivo comma 5 dispone inoltre “sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.
Orbene, è incontestato che la società operi nel settore radiotelevisivo ed abbia più di 15 dipendenti, dunque, per il dettato dell'art 190 comma 1 e comma 5 dlgs 152/2006, la Electroediltlc srl avrebbe dovuto avere il registro di carico e scarico dei rifiuti.
Dunque, il primo motivo di opposizione deve essere respinto.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte ricorrente rappresenta che il dlg 116/2020 abbia apportato delle modifiche all'art 258 del dlgs 152/2006 ed in particolare nella vigente formulazione del comma 5 del nuovo art 258 dlgs 152/2006 si disponga “ (..) La sanzione ridotta di cui al presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”
Ebbene la società risulta costituita il 09.07.2018, mentre i formulari allegati si riferiscono esclusivamente ad alcuni giorni dell'anno 2020, dunque non può dirsi realizzata la condizione sopra riportata.
Infatti, la produzione dei formulari è relativa solo ad un arco cronologico limitato, rispetto all'attività di impresa, e dunque non possono dirsi sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione ridotta: in altri termini, il Legislatore ha previsto una sanzione ridotta qualora vi sia l'assenza dei registri cronologici ma la presenza di formulari di trasporto, che, ovviamente, devono essere tali da consentire, in maniera esaustiva, comunque, la movimentazione dei rifiuti.
Non può altresì motivarsi alcuna riduzione della sanzione applicata considerato che correttamente la ha applicato la sanzione pari ad Euro 5.166,67, importo che si Controparte_1 colloca al di sotto del limite massimo previsto dall'art. 258 comma 1, del dlgs 152 del 2008 che prevede per i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.
4 Pertanto, anche la richiesta di modifica della sanzione inflitta deve essere respinta, non avendo, peraltro, provato la parte ricorrente delle circostanze idonee a condurre ad una diversa interpretazione dei fatti descritti nel verbale.
Dunque, tutti i motivi di opposizione devono essere respinti e l'ordinanza confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 1701,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 1100 ed euro 5200 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 425,00 per la fase studio, euro 425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa in favore della Controparte_1
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente
2) Conferma l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione nr 4707 del 14.10.2024, emessa dalla
[...]
Controparte_2
.
[...]
3) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidandole in euro 1701,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Palermo il 17.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
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