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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4299/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biusio Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciuffreda resistente oggetto: opposizione a cartella di pagamento ex art. 24 d.lgs. 46/99.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2022, la ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 043 2020 0018123635000, notificata in data 22/04/2022, dell'importo di €.5.278,72, per contributi previdenziali, sanzioni e interessi relativi agli anni 2015-2016-2017-2018, deducendo: 1) la nullità dell'iscrizione d'ufficio alla per mancata comunicazione;
2) la nullità della cartella di CP_1 pagamento e illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica della diffida;
3) la mancanza del presupposto legittimante il rapporto previdenziale;
4) l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione, quantomeno per gli anni 2015-2016.
Si è costituita in giudizio, la , contestando integralmente le Controparte_1
avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisite note di trattazione scritta la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
La ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto dalla alcun avviso dell'avvenuta iscrizione CP_1
d'ufficio, come previsto dal Regolamento di Attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/2012,
pagina 1 di 4 circostanza che le avrebbe precluso la possibilità di cancellarsi dall'Albo professionale entro i 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione d'ufficio alla in virtù di quanto previsto dall'art. 12, CP_1
comma 1, del citato Regolamento.
L'eccezione è infondata.
Risulta documentalmente provato che la ha inviato alla ricorrente la nota prot. CP_1
2014/151245 del 10/12/2014, tramite raccomandata n. 15147851947 del 18/12/2014, avente ad oggetto
“Iscrizione obbligatoria alla art.1 del regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, l. n. 247/2012”, CP_1
tornata indietro al mittente per compiuta giacenza (doc.n. 3 – fasc. resistente).
Sul punto, occorre evidenziare come non possa condividersi la ricostruzione della ricorrente secondo cui “la raccomandata n.15147851947 del 18.12.2014, prodotta dalla è stata spedita CP_1
ad un indirizzo (Corso Umberto n.74 in Taranto) non corrispondente a quello di residenza per il periodo in questione”, alla luce del fatto che l'indirizzo di destinazione corrispondeva alla sede del suo studio legale, come comunicato dalla stessa ricorrente nel Mod. 5/2009 nella casella corrispondente
“sede studio legale” (doc.n. 1 – affoliato alle note di trattazione scritta del resistente del 16.1.2024).
Deve, pertanto, ritenersi che la abbia correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione CP_1
previsti dalla normativa, non potendo la ricorrente validamente eccepire di non aver ricevuto la raccomandata, atteso che, ai sensi dell'art.1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Nel caso della compiuta giacenza, poi, non può configurarsi una mancata conoscenza della comunicazione, in quanto l'atto si considera conosciuto dal destinatario nel momento in cui questi ne avrebbe potuto avere cognizione usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova di essere stata “senza sua colpa” nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione dalla non cogliendo nel segno le CP_1
considerazioni sul suo luogo di residenza per le ragioni sopra già illustrate.
Può anche aggiungersi che, al medesimo indirizzo (Corso Umberto n.74 in Taranto), risulta ricevuta la nota trasmessa dall'Ente, con raccomandata n. 61153983242-2 del 21.5.2013, avente ad oggetto
“avviso bonario di pagamento -anno dichiarazione 2011 e produzione 2010” (doc.n. 2 – copia raccomandata – affoliato alle note di trattazione scritta del resistente del 16.1.2024).
Le medesime considerazioni valgono anche per la successiva raccomandata (nota prot.
2019171716 del 09/09/2019) contenente la contestazione degli inadempimenti agli obblighi dichiarativi e contributivi, risultata tornata al mittente per compiuta giacenza in data 21.1.2019, che ha interrotto i termini prescrizionali.
pagina 2 di 4 È opportuno poi evidenziare come il precedente giurisprudenziale di merito, indicato in ricorso al punto 1), sia assolutamente inconferente, non trattandosi di caso analogo a quello di specie, invero il
Tribunale di Pescara, sezione lavoro, con sentenza n. 794/17 del 13.9.2017, si è occupato di un caso di
“domiciliazione speciale” in cui il ricorrente-avvocato, non aveva mai attivato una casella di posta certificata e lamentava la notifica di tale avviso presso la casella pec del suo commercialista, il quale non lo aveva notiziato della comunicazione del Mod.5.
Quanto alla dedotta mancanza del presupposto legittimante il rapporto previdenziale, la riforma del sistema previdenziale forense attuata con la L.247/2012 ha modificato radicalmente il precedente assetto.
L'art. 21, comma 8, ha infatti stabilito che “l'iscrizione agli Albi comporta contestualmente la contestuale iscrizione alla ”. Controparte_2
Com'è noto, dopo l'entrata in vigore della L.247/2012, la non ha più il potere di CP_1 accertare autonomamente la presenza di situazioni di incompatibilità, essendo l'iscrizione all'Albo divenuta presupposto necessario e sufficiente per l'iscrizione ad essa;
solo il Consiglio dell'Ordine competente può accertare l'esistenza di cause di incompatibilità e sanzionarle con la eventuale cancellazione dall'Albo, con effetti necessariamente ex nunc, avendo il provvedimento di cancellazione natura costitutiva.
Nel caso di specie, la ricorrente risultava iscritta all'Albo professionale dell'Ordine Forense di Taranto dal 1994 ed è rimasta iscritta fino al 2019, pertanto era stata legittimamente iscritta alla con CP_1
conseguente debenza della contribuzione minima prevista dalla legge, a prescindere dalla dedotta situazione di incompatibilità derivante dal rapporto di lavoro pubblico, che avrebbe dovuto essere fatta valere nelle sedi competenti attraverso una istanza di cancellazione dall'Albo.
In conclusione, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sopracitata la ricorrente è stata iscritta automaticamente alla Cassa con decorrenza dal 2014 al 2019, e ciò fino alla richiesta di cancellazione dall'Albo avvenuta in data 1.2.2019 (doc.n. 2 – fasc. ricorrente).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Per i contributi relativi agli anni 2015-2017, i termini di pagamento scadevano tutti in data successiva al 28.2.2015, ossia dopo l'entrata in vigore della L.247/2012 che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, termine che non risulta decorso alla data di notifica della cartella, intervenuta pacificamente in data 22.4.2022 (doc.n.1 – fasc. resistente).
Non risultano decorsi anche i termini prescrizionali quinquennali per le sanzioni dichiarative relative agli anni 2015, 2016 e 2017, decorrenti dal termine ultimo previsto per l'invio delle dette dichiarazioni reddituali avendo la contestato dette omissioni dichiarative mediante la nota inviata ad un CP_1
pagina 3 di 4 indirizzo comunicato dalla stessa ricorrente (doc. n.
1 - affoliato alle note di trattazione scritta del resistente del 16.1.2024) e tornata al mittente per compiuta giacenza in data 21/10/2019 (doc. n.4 – fasc. resistente).
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” valore
€ 26.000 applicati i minimi) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 liquidate in € 2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4299/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biusio Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciuffreda resistente oggetto: opposizione a cartella di pagamento ex art. 24 d.lgs. 46/99.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2022, la ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 043 2020 0018123635000, notificata in data 22/04/2022, dell'importo di €.5.278,72, per contributi previdenziali, sanzioni e interessi relativi agli anni 2015-2016-2017-2018, deducendo: 1) la nullità dell'iscrizione d'ufficio alla per mancata comunicazione;
2) la nullità della cartella di CP_1 pagamento e illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica della diffida;
3) la mancanza del presupposto legittimante il rapporto previdenziale;
4) l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta prescrizione, quantomeno per gli anni 2015-2016.
Si è costituita in giudizio, la , contestando integralmente le Controparte_1
avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisite note di trattazione scritta la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
La ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto dalla alcun avviso dell'avvenuta iscrizione CP_1
d'ufficio, come previsto dal Regolamento di Attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/2012,
pagina 1 di 4 circostanza che le avrebbe precluso la possibilità di cancellarsi dall'Albo professionale entro i 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione d'ufficio alla in virtù di quanto previsto dall'art. 12, CP_1
comma 1, del citato Regolamento.
L'eccezione è infondata.
Risulta documentalmente provato che la ha inviato alla ricorrente la nota prot. CP_1
2014/151245 del 10/12/2014, tramite raccomandata n. 15147851947 del 18/12/2014, avente ad oggetto
“Iscrizione obbligatoria alla art.1 del regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, l. n. 247/2012”, CP_1
tornata indietro al mittente per compiuta giacenza (doc.n. 3 – fasc. resistente).
Sul punto, occorre evidenziare come non possa condividersi la ricostruzione della ricorrente secondo cui “la raccomandata n.15147851947 del 18.12.2014, prodotta dalla è stata spedita CP_1
ad un indirizzo (Corso Umberto n.74 in Taranto) non corrispondente a quello di residenza per il periodo in questione”, alla luce del fatto che l'indirizzo di destinazione corrispondeva alla sede del suo studio legale, come comunicato dalla stessa ricorrente nel Mod. 5/2009 nella casella corrispondente
“sede studio legale” (doc.n. 1 – affoliato alle note di trattazione scritta del resistente del 16.1.2024).
Deve, pertanto, ritenersi che la abbia correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione CP_1
previsti dalla normativa, non potendo la ricorrente validamente eccepire di non aver ricevuto la raccomandata, atteso che, ai sensi dell'art.1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Nel caso della compiuta giacenza, poi, non può configurarsi una mancata conoscenza della comunicazione, in quanto l'atto si considera conosciuto dal destinatario nel momento in cui questi ne avrebbe potuto avere cognizione usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova di essere stata “senza sua colpa” nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione dalla non cogliendo nel segno le CP_1
considerazioni sul suo luogo di residenza per le ragioni sopra già illustrate.
Può anche aggiungersi che, al medesimo indirizzo (Corso Umberto n.74 in Taranto), risulta ricevuta la nota trasmessa dall'Ente, con raccomandata n. 61153983242-2 del 21.5.2013, avente ad oggetto
“avviso bonario di pagamento -anno dichiarazione 2011 e produzione 2010” (doc.n. 2 – copia raccomandata – affoliato alle note di trattazione scritta del resistente del 16.1.2024).
Le medesime considerazioni valgono anche per la successiva raccomandata (nota prot.
2019171716 del 09/09/2019) contenente la contestazione degli inadempimenti agli obblighi dichiarativi e contributivi, risultata tornata al mittente per compiuta giacenza in data 21.1.2019, che ha interrotto i termini prescrizionali.
pagina 2 di 4 È opportuno poi evidenziare come il precedente giurisprudenziale di merito, indicato in ricorso al punto 1), sia assolutamente inconferente, non trattandosi di caso analogo a quello di specie, invero il
Tribunale di Pescara, sezione lavoro, con sentenza n. 794/17 del 13.9.2017, si è occupato di un caso di
“domiciliazione speciale” in cui il ricorrente-avvocato, non aveva mai attivato una casella di posta certificata e lamentava la notifica di tale avviso presso la casella pec del suo commercialista, il quale non lo aveva notiziato della comunicazione del Mod.5.
Quanto alla dedotta mancanza del presupposto legittimante il rapporto previdenziale, la riforma del sistema previdenziale forense attuata con la L.247/2012 ha modificato radicalmente il precedente assetto.
L'art. 21, comma 8, ha infatti stabilito che “l'iscrizione agli Albi comporta contestualmente la contestuale iscrizione alla ”. Controparte_2
Com'è noto, dopo l'entrata in vigore della L.247/2012, la non ha più il potere di CP_1 accertare autonomamente la presenza di situazioni di incompatibilità, essendo l'iscrizione all'Albo divenuta presupposto necessario e sufficiente per l'iscrizione ad essa;
solo il Consiglio dell'Ordine competente può accertare l'esistenza di cause di incompatibilità e sanzionarle con la eventuale cancellazione dall'Albo, con effetti necessariamente ex nunc, avendo il provvedimento di cancellazione natura costitutiva.
Nel caso di specie, la ricorrente risultava iscritta all'Albo professionale dell'Ordine Forense di Taranto dal 1994 ed è rimasta iscritta fino al 2019, pertanto era stata legittimamente iscritta alla con CP_1
conseguente debenza della contribuzione minima prevista dalla legge, a prescindere dalla dedotta situazione di incompatibilità derivante dal rapporto di lavoro pubblico, che avrebbe dovuto essere fatta valere nelle sedi competenti attraverso una istanza di cancellazione dall'Albo.
In conclusione, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sopracitata la ricorrente è stata iscritta automaticamente alla Cassa con decorrenza dal 2014 al 2019, e ciò fino alla richiesta di cancellazione dall'Albo avvenuta in data 1.2.2019 (doc.n. 2 – fasc. ricorrente).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Per i contributi relativi agli anni 2015-2017, i termini di pagamento scadevano tutti in data successiva al 28.2.2015, ossia dopo l'entrata in vigore della L.247/2012 che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, termine che non risulta decorso alla data di notifica della cartella, intervenuta pacificamente in data 22.4.2022 (doc.n.1 – fasc. resistente).
Non risultano decorsi anche i termini prescrizionali quinquennali per le sanzioni dichiarative relative agli anni 2015, 2016 e 2017, decorrenti dal termine ultimo previsto per l'invio delle dette dichiarazioni reddituali avendo la contestato dette omissioni dichiarative mediante la nota inviata ad un CP_1
pagina 3 di 4 indirizzo comunicato dalla stessa ricorrente (doc. n.
1 - affoliato alle note di trattazione scritta del resistente del 16.1.2024) e tornata al mittente per compiuta giacenza in data 21/10/2019 (doc. n.4 – fasc. resistente).
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” valore
€ 26.000 applicati i minimi) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 liquidate in € 2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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