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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO AZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1540/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RINALDINI SIMONE, elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio del difensore, in Via Circonvallazione Sud n. 29, Sassuolo (Mo);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. TETTAMANZI ANDREA, con studio in piazza CP_1
Giuseppe Garibaldi 45, RP (Mo);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO GI IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e segg. c.p.c. depositato in data 07/05/2025, - premesso di Parte_1 aver intrapreso una relazione affettiva con caratterizzata da convivenza more uxorio in CP_1
RP (Mo), via NC n. 9, durata dal 2016 sino al dicembre 2023 - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, chiedendo una regolamentazione delle condizioni di CP_1 affidamento e di mantenimento dei due figli minori della coppia, nato il [...]) e ND Per_1
(nato il [...]).
La ricorrente concludeva chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre, e diritti di visita del padre articolati su week end alternati (un fine settimana ogni due, dalle ore 18:00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:00) e due pomeriggi infrasettimanali (preferibilmente il lunedì ed il mercoledì), dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, oltre ai periodi di vacanza come meglio specificati nel ricorso.
Chiedeva inoltre, sulla questione economica del mantenimento dei figli, un contributo di mantenimento da porre a carico del padre pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché che le fosse erogato al 100% l'assegno unico ed il “bonus celiachia”.
Con comparsa di risposta depositata in data 01/09/2025, si costituiva in giudizio il resistente CP_1
il quale aderiva alle domande di affidamento condiviso e di collocamento prevalente dei figli
[...] presso la madre. Quanto invece ai diritti di visita del padre, chiedeva di poter vedere i figli solo nel week end (due fine settimana consecutivi al mese), e non anche durante la settimana.
Sulla questione economica del mantenimento della prole, offriva € 200,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 30% delle spese straordinarie, lasciando l'assegno unico, al 100%, in favore della ricorrente.
Nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse riconosciuto alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento superiore ai € 200,00 dallo stesso proposti, il resistente chiedeva che l'assegno unico fosse suddiviso tra i genitori al 50% ciascuno, e si dichiarava disponibile a versare alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento di € 485,00.
Scambiate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., la causa, all'udienza di comparizione delle parti del 07/10/2025, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c.
pagina 2 di 7 2.
Fatte queste premesse, non vi è contrasto in ordine all'affidamento condiviso, né sulla collocazione prevalente dei due minori presso la madre.
In merito ai tempi di visita da parte del padre, quest'ultimo chiede di poter vedere i figli solo nei fine settimana, e non anche in giorni infrasettimanali, ed ha giustificato tale scelta con la distanza geografica esistente tra la sua residenza ( RP ) e quella dei bambini ( ND ); ha a tal proposito precisato che egli, uscito dal lavoro alle ore 15:00, dovrebbe arrivare a ND (RE) entro le ore 16:10, prelevare i bambini da scuola, e si troverebbe poi di fronte alla seguente alternativa:
o ritornare a RP con i bambini, dunque stare in macchina sino alle 17:00, e ripartire dopo tre ore per riportare i bambini di nuovo a ND alle 21:00; oppure restare in un bar a ND per quasi
5 ore.
Trattandosi di condotte incoercibili, il Tribunale non può che prendere atto della volontà del padre di vedere e tenere con sé i figli solo nei fine settimana.
Tuttavia, i ridotti tempi di permanenza presso il padre andranno inevitabilmente ad incidere sulle questioni economiche della misura dell'assegno di mantenimento dei figli e dell'assegno unico (v. infra), atteso che il padre vedrebbe i figli solo due fine settimana al mese, e la prole sarebbe così, in via di gran lunga prevalente, a carico della madre.
Proprio per compensare, seppur in minima parte, i ridotti tempi di visita paterni, ritiene il Collegio opportuno far decorrere il fine settimana di spettanza del padre dal venerdì alle ore 18:00 (come proposto dalla ricorrente), anziché dal sabato mattina.
Non vi è inoltre motivo di prevedere, come preteso dal resistente, due fine settimana consecutivi e non invece, come di regola, i fine settimana alternati, poiché l'alternanza dei fine settimana garantisce un maggior equilibrio per i minori, potendo essi alternare, con entrambi i genitori, proprio quella parte della settimana (il week end) in cui il genitore (e quindi anche la madre) è normalmente libero da altri impegni e può, pertanto, trascorrere con i figli momenti da dedicare ad attività ludiche.
Va quindi disposto che possa tenere con sé i due figli a fine settimana alternati dalle ore CP_1
18:00 del venerdì sera sino alle ore 20:00 della domenica sera, quando li riporterà presso la casa della madre.
Quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari). I genitori alterneranno tra loro, di anno in anno, la Vigilia di
Natale ed il Natale, il Capodanno ed il Primo dell'Anno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. pagina 3 di 7 Venendo alla questione controversa relativa al contributo di mantenimento dei due figli, occorre innanzitutto esaminare le condizioni economiche dei due genitori.
La ricorrente, dopo la cessazione della convivenza con il resistente, si è trasferita con i due figli da
RP (ove viveva con a ND (RE), presso l'abitazione del suo nuovo compagno (suo CP_1 attuale marito), ove vive anche il terzo figlio , avuto dalla da precedente relazione Persona_2 Pt_1 sentimentale.
A decorrere dal 01/06/2023, la ricorrente lavora come operaia, con contratto a tempo parziale, alle dipendenze della ditta All Solutions Srl.
Le buste paga e gli estratti di conto corrente dalla stessa prodotti (si vedano i documenti n. 10-16-17) attestano emolumenti lavorativi che le sono stati accreditati dal suo datore di lavoro (ditta All Solutions
Srl) - nel periodo di 12 mesi intercorso da settembre 2024 ad agosto 2025 - pari esattamente ad un totale di € 18.994,00, corrispondente ad una media mensile, su dodici mesi, di circa € 1.500,00 al mese
(€ 18.994,00:12 = € 1.582,83).
Risultano inoltre, sul conto corrente “Credit Agricole”, una serie di giroconti, provenienti anche dal suo attuale marito , nonché versamenti di denaro contante, che nei 12 mesi in questione CP_2 sono ammontati a complessivi € 21.980,00 (documento attoreo n. 16), pari ad una media mensile di circa € 1.800,00.
Da tenere in considerazione che la oltre ai due figli e ND, ha a suo carico anche un Pt_1 Per_1 terzo figlio avuto da precedente relazione.
Parte resistente, sulle condizioni economiche della ricorrente, ha avanzato istanze istruttorie la cui ammissione, tuttavia, comporterebbe un inutile allungamento dei tempi di definizione del giudizio, avendo il Collegio a disposizione ogni elemento utile ai fini della decisione.
Come affermato in più occasioni dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. civile, 7 dicembre 2007, n. 25618;
Cass. civile, 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass. civile sez. I ord, 20 gennaio 2021, n. 975).
Nel caso di specie, si è detto che il rapporto lavorativo della ricorrente con la ditta All Solutions Srl ha avuto decorrenza dal 01/06/2023; la oltre alle Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta Pt_1
2023 e 2024, ha prodotto anche i più recenti estratti di conto corrente (che abbracciano il periodo da pagina 4 di 7 settembre 2024 sino a settembre 2025), e le emergenze della documentazione già acquisita in atti consentono al Collegio di procedere ad una ricostruzione attendibile degli attuali o comunque più recenti mezzi economici di cui dispone la ricorrente.
Tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto nella sua memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. sono quindi inammissibili, in quanto in parte esplorative (indagini di polizia tributaria), ed in parte (ordini di esibizione) non indispensabili ai fini della decisione, sia per le suesposte ragioni, sia perché manca qualsiasi precisa allegazione circa l'incoerenza tra le risorse economiche della risultanti dalla Pt_1 documentazione in atti ed il tenore di vita condotto dal suo nucleo familiare.
Per completezza, si osserva che anche la prova testimoniale richiesta dal convenuto nella sua memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. appare con tutta evidenza inammissibile, essendo i capitoli di prova ivi dedotti in parte del tutto irrilevanti ai fini della decisione, ed in parte di contenuto estremamente generico.
Passando ad esaminare i redditi del resistente, la sua più recente capacità reddituale è ben fotografata, innanzitutto, dal contratto di lavoro stipulato con la alle dipendenze della quale lavora a CP_3 decorrere dal 21 luglio 2025.
Nel contratto risulta prevista una retribuzione mensile lorda pari ad € 2.450,00 (documento n. 16 fasc. resistente).
La busta paga di agosto 2025 riporta uno stipendio netto di € 2.079,87 (documento n. 41 fasc. resistente).
La dichiarazione dei redditi Mod. 730 relativa all'ultimo anno di imposta (2024) riporta un reddito mensile, al netto di irpef e addizionali, di circa € 1.850,00 al mese per dodici mesi (documento n. 42 fasc. resistente):
- Mod. 730 per l'anno di imposta 2024: € 26.812,00 (rigo 4) - € 3.980,00 (rigo 50) - € 427,00
(rigo 72) - € 161,00 (rigo 75) = € 22.244,00 : 12 = € 1.853,67 al mese per 12 mesi.
Il suo reddito, da luglio di quest'anno (data di decorrenza del nuovo rapporto lavorativo con la
, è tuttavia destinato ad aumentare sino a circa 2.000,00 euro netti al mese, come si evince dal CP_3 contratto di lavoro stipulato con la (documento n. 16 fasc. convenuto) e dalla busta paga di CP_3 agosto 2025, che riporta uno stipendio netto di € 2.079,87 (documento n. 41 fasc. convenuto). risulta aver rassegnato le dimissioni in data 9 settembre 2025, quindi in corso di causa, dalla CP_1 ditta “Il Delfino di Savino Antonio”, presso la quale lavorava nei fine settimana, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come aiuto pizzaiolo con retribuzione mensile netta di circa € 110,00 (cfr. documenti n. 34-10-11 fasc. convenuto).
Il resistente ha a suo carico, come spesa fissa mensile per la sua sistemazione abitativa sita in RP
(Mo), via ND Mantegna n. 2, un canone di locazione di € 500,00 (documento n. 23 fasc. resistente). pagina 5 di 7 Quanto ai finanziamenti dedotti, non vi è prova della loro causale, e quindi del fatto che essi riguardino debiti contratti per esigenze familiari. Quanto al debito per canoni arretrati insoluti, il debito grava su entrambe le parti, essendo il contratto di locazione relativo alla ex casa familiare sita in RP, via
NC (documento n. 1 fasc. convenuto), cointestato ad entrambi quali conduttori dell'immobile.
Per quanto riguarda l'assegno unico, proprio in ragione del fatto che , come si è detto, la madre ha a suo carico in via di gran lunga prevalente i compiti domestici e di accudimento dei minori (in via esclusiva nei giorni infrasettimanali, dato che il padre li vede solo due week end al mese), si ritiene opportuno che la madre continui a percepire al 100% l'assegno unico, così come il “bonus” per l'acquisito di alimenti per la celiachia (sulla possibilità di deroga alla disciplina normativamente prevista per l'erogazione dell'assegno unico universale, con previsione che l'assegno unico universale venga riscosso al 100% da un genitore, si rimanda alla recente Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 4672 del
22/02/2025).
Come si evince dall'estratto di conto corrente prodotto dalla ricorrente al documento n. 17, l'assegno unico per i tre figli (di cui e ND nati dalla relazione con , e l'altro nato da Per_1 CP_1 precedente relazione) ammonta, complessivamente, ad € 694,50, e quindi, considerato che la somma di
€ 694,50 viene corrisposta anche per il terzo figlio della è del tutto plausibile ed attendibile il Pt_1 prospetto di calcolo dell'assegno unico prodotto da parte attrice al documento n. 14, dal quale risulta che l'assegno unico riferito ai due figli d ND ammonta ad € 514,00. Per_1
Ciò posto, tenuto conto dei redditi delle parti, della loro capacità lavorativa, degli oneri abitativi a carico del padre, dei ridotti tempi di permanenza dei minori presso il padre stesso e, specularmente, della valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti in via di gran lunga prevalente dalla madre, considerato di contro che quest'ultima (in deroga alla disciplina ex lege prevista in caso di affidamento condiviso) continuerà a percepire al 100% l'assegno unico, si stima congruo porre a carico del padre un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti già erano separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa, quindi dal 07/05/2025.
Si è detto della inammissibilità delle istanze istruttorie del resistente.
Anche le istanze istruttorie della ricorrente appaiono inammissibili, in quanto alla luce delle suesposte considerazioni superflue ed irrilevanti ai fini della decisione.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria disattesa ed assorbita:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ND ad entrambi i genitori, con loro Per_1 collocamento prevalente presso la madre, e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì sera sino alle ore 20:00 della domenica sera, quando li riporterà presso la casa della madre.
Quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari). I genitori alterneranno tra loro, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il Natale, il Capodanno ed il Primo dell'Anno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
2) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato al 100% alla ricorrente , e che anche il Parte_1
“bonus celiachia” per l'acquisto di alimenti per la celiachia venga erogato per intero alla madre Pt_1
[...]
3) Pone a carico del padre con decorrenza dal deposito del ricorso (07/05/2025), CP_1
l'obbligo di versare alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di Parte_1 mantenimento dei due figli pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
4) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NO AZ
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO AZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1540/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RINALDINI SIMONE, elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio del difensore, in Via Circonvallazione Sud n. 29, Sassuolo (Mo);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. TETTAMANZI ANDREA, con studio in piazza CP_1
Giuseppe Garibaldi 45, RP (Mo);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO GI IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e segg. c.p.c. depositato in data 07/05/2025, - premesso di Parte_1 aver intrapreso una relazione affettiva con caratterizzata da convivenza more uxorio in CP_1
RP (Mo), via NC n. 9, durata dal 2016 sino al dicembre 2023 - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, chiedendo una regolamentazione delle condizioni di CP_1 affidamento e di mantenimento dei due figli minori della coppia, nato il [...]) e ND Per_1
(nato il [...]).
La ricorrente concludeva chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre, e diritti di visita del padre articolati su week end alternati (un fine settimana ogni due, dalle ore 18:00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:00) e due pomeriggi infrasettimanali (preferibilmente il lunedì ed il mercoledì), dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, oltre ai periodi di vacanza come meglio specificati nel ricorso.
Chiedeva inoltre, sulla questione economica del mantenimento dei figli, un contributo di mantenimento da porre a carico del padre pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché che le fosse erogato al 100% l'assegno unico ed il “bonus celiachia”.
Con comparsa di risposta depositata in data 01/09/2025, si costituiva in giudizio il resistente CP_1
il quale aderiva alle domande di affidamento condiviso e di collocamento prevalente dei figli
[...] presso la madre. Quanto invece ai diritti di visita del padre, chiedeva di poter vedere i figli solo nel week end (due fine settimana consecutivi al mese), e non anche durante la settimana.
Sulla questione economica del mantenimento della prole, offriva € 200,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 30% delle spese straordinarie, lasciando l'assegno unico, al 100%, in favore della ricorrente.
Nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse riconosciuto alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento superiore ai € 200,00 dallo stesso proposti, il resistente chiedeva che l'assegno unico fosse suddiviso tra i genitori al 50% ciascuno, e si dichiarava disponibile a versare alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento di € 485,00.
Scambiate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., la causa, all'udienza di comparizione delle parti del 07/10/2025, veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c.
pagina 2 di 7 2.
Fatte queste premesse, non vi è contrasto in ordine all'affidamento condiviso, né sulla collocazione prevalente dei due minori presso la madre.
In merito ai tempi di visita da parte del padre, quest'ultimo chiede di poter vedere i figli solo nei fine settimana, e non anche in giorni infrasettimanali, ed ha giustificato tale scelta con la distanza geografica esistente tra la sua residenza ( RP ) e quella dei bambini ( ND ); ha a tal proposito precisato che egli, uscito dal lavoro alle ore 15:00, dovrebbe arrivare a ND (RE) entro le ore 16:10, prelevare i bambini da scuola, e si troverebbe poi di fronte alla seguente alternativa:
o ritornare a RP con i bambini, dunque stare in macchina sino alle 17:00, e ripartire dopo tre ore per riportare i bambini di nuovo a ND alle 21:00; oppure restare in un bar a ND per quasi
5 ore.
Trattandosi di condotte incoercibili, il Tribunale non può che prendere atto della volontà del padre di vedere e tenere con sé i figli solo nei fine settimana.
Tuttavia, i ridotti tempi di permanenza presso il padre andranno inevitabilmente ad incidere sulle questioni economiche della misura dell'assegno di mantenimento dei figli e dell'assegno unico (v. infra), atteso che il padre vedrebbe i figli solo due fine settimana al mese, e la prole sarebbe così, in via di gran lunga prevalente, a carico della madre.
Proprio per compensare, seppur in minima parte, i ridotti tempi di visita paterni, ritiene il Collegio opportuno far decorrere il fine settimana di spettanza del padre dal venerdì alle ore 18:00 (come proposto dalla ricorrente), anziché dal sabato mattina.
Non vi è inoltre motivo di prevedere, come preteso dal resistente, due fine settimana consecutivi e non invece, come di regola, i fine settimana alternati, poiché l'alternanza dei fine settimana garantisce un maggior equilibrio per i minori, potendo essi alternare, con entrambi i genitori, proprio quella parte della settimana (il week end) in cui il genitore (e quindi anche la madre) è normalmente libero da altri impegni e può, pertanto, trascorrere con i figli momenti da dedicare ad attività ludiche.
Va quindi disposto che possa tenere con sé i due figli a fine settimana alternati dalle ore CP_1
18:00 del venerdì sera sino alle ore 20:00 della domenica sera, quando li riporterà presso la casa della madre.
Quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari). I genitori alterneranno tra loro, di anno in anno, la Vigilia di
Natale ed il Natale, il Capodanno ed il Primo dell'Anno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. pagina 3 di 7 Venendo alla questione controversa relativa al contributo di mantenimento dei due figli, occorre innanzitutto esaminare le condizioni economiche dei due genitori.
La ricorrente, dopo la cessazione della convivenza con il resistente, si è trasferita con i due figli da
RP (ove viveva con a ND (RE), presso l'abitazione del suo nuovo compagno (suo CP_1 attuale marito), ove vive anche il terzo figlio , avuto dalla da precedente relazione Persona_2 Pt_1 sentimentale.
A decorrere dal 01/06/2023, la ricorrente lavora come operaia, con contratto a tempo parziale, alle dipendenze della ditta All Solutions Srl.
Le buste paga e gli estratti di conto corrente dalla stessa prodotti (si vedano i documenti n. 10-16-17) attestano emolumenti lavorativi che le sono stati accreditati dal suo datore di lavoro (ditta All Solutions
Srl) - nel periodo di 12 mesi intercorso da settembre 2024 ad agosto 2025 - pari esattamente ad un totale di € 18.994,00, corrispondente ad una media mensile, su dodici mesi, di circa € 1.500,00 al mese
(€ 18.994,00:12 = € 1.582,83).
Risultano inoltre, sul conto corrente “Credit Agricole”, una serie di giroconti, provenienti anche dal suo attuale marito , nonché versamenti di denaro contante, che nei 12 mesi in questione CP_2 sono ammontati a complessivi € 21.980,00 (documento attoreo n. 16), pari ad una media mensile di circa € 1.800,00.
Da tenere in considerazione che la oltre ai due figli e ND, ha a suo carico anche un Pt_1 Per_1 terzo figlio avuto da precedente relazione.
Parte resistente, sulle condizioni economiche della ricorrente, ha avanzato istanze istruttorie la cui ammissione, tuttavia, comporterebbe un inutile allungamento dei tempi di definizione del giudizio, avendo il Collegio a disposizione ogni elemento utile ai fini della decisione.
Come affermato in più occasioni dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. civile, 7 dicembre 2007, n. 25618;
Cass. civile, 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass. civile sez. I ord, 20 gennaio 2021, n. 975).
Nel caso di specie, si è detto che il rapporto lavorativo della ricorrente con la ditta All Solutions Srl ha avuto decorrenza dal 01/06/2023; la oltre alle Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta Pt_1
2023 e 2024, ha prodotto anche i più recenti estratti di conto corrente (che abbracciano il periodo da pagina 4 di 7 settembre 2024 sino a settembre 2025), e le emergenze della documentazione già acquisita in atti consentono al Collegio di procedere ad una ricostruzione attendibile degli attuali o comunque più recenti mezzi economici di cui dispone la ricorrente.
Tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto nella sua memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. sono quindi inammissibili, in quanto in parte esplorative (indagini di polizia tributaria), ed in parte (ordini di esibizione) non indispensabili ai fini della decisione, sia per le suesposte ragioni, sia perché manca qualsiasi precisa allegazione circa l'incoerenza tra le risorse economiche della risultanti dalla Pt_1 documentazione in atti ed il tenore di vita condotto dal suo nucleo familiare.
Per completezza, si osserva che anche la prova testimoniale richiesta dal convenuto nella sua memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. appare con tutta evidenza inammissibile, essendo i capitoli di prova ivi dedotti in parte del tutto irrilevanti ai fini della decisione, ed in parte di contenuto estremamente generico.
Passando ad esaminare i redditi del resistente, la sua più recente capacità reddituale è ben fotografata, innanzitutto, dal contratto di lavoro stipulato con la alle dipendenze della quale lavora a CP_3 decorrere dal 21 luglio 2025.
Nel contratto risulta prevista una retribuzione mensile lorda pari ad € 2.450,00 (documento n. 16 fasc. resistente).
La busta paga di agosto 2025 riporta uno stipendio netto di € 2.079,87 (documento n. 41 fasc. resistente).
La dichiarazione dei redditi Mod. 730 relativa all'ultimo anno di imposta (2024) riporta un reddito mensile, al netto di irpef e addizionali, di circa € 1.850,00 al mese per dodici mesi (documento n. 42 fasc. resistente):
- Mod. 730 per l'anno di imposta 2024: € 26.812,00 (rigo 4) - € 3.980,00 (rigo 50) - € 427,00
(rigo 72) - € 161,00 (rigo 75) = € 22.244,00 : 12 = € 1.853,67 al mese per 12 mesi.
Il suo reddito, da luglio di quest'anno (data di decorrenza del nuovo rapporto lavorativo con la
, è tuttavia destinato ad aumentare sino a circa 2.000,00 euro netti al mese, come si evince dal CP_3 contratto di lavoro stipulato con la (documento n. 16 fasc. convenuto) e dalla busta paga di CP_3 agosto 2025, che riporta uno stipendio netto di € 2.079,87 (documento n. 41 fasc. convenuto). risulta aver rassegnato le dimissioni in data 9 settembre 2025, quindi in corso di causa, dalla CP_1 ditta “Il Delfino di Savino Antonio”, presso la quale lavorava nei fine settimana, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come aiuto pizzaiolo con retribuzione mensile netta di circa € 110,00 (cfr. documenti n. 34-10-11 fasc. convenuto).
Il resistente ha a suo carico, come spesa fissa mensile per la sua sistemazione abitativa sita in RP
(Mo), via ND Mantegna n. 2, un canone di locazione di € 500,00 (documento n. 23 fasc. resistente). pagina 5 di 7 Quanto ai finanziamenti dedotti, non vi è prova della loro causale, e quindi del fatto che essi riguardino debiti contratti per esigenze familiari. Quanto al debito per canoni arretrati insoluti, il debito grava su entrambe le parti, essendo il contratto di locazione relativo alla ex casa familiare sita in RP, via
NC (documento n. 1 fasc. convenuto), cointestato ad entrambi quali conduttori dell'immobile.
Per quanto riguarda l'assegno unico, proprio in ragione del fatto che , come si è detto, la madre ha a suo carico in via di gran lunga prevalente i compiti domestici e di accudimento dei minori (in via esclusiva nei giorni infrasettimanali, dato che il padre li vede solo due week end al mese), si ritiene opportuno che la madre continui a percepire al 100% l'assegno unico, così come il “bonus” per l'acquisito di alimenti per la celiachia (sulla possibilità di deroga alla disciplina normativamente prevista per l'erogazione dell'assegno unico universale, con previsione che l'assegno unico universale venga riscosso al 100% da un genitore, si rimanda alla recente Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 4672 del
22/02/2025).
Come si evince dall'estratto di conto corrente prodotto dalla ricorrente al documento n. 17, l'assegno unico per i tre figli (di cui e ND nati dalla relazione con , e l'altro nato da Per_1 CP_1 precedente relazione) ammonta, complessivamente, ad € 694,50, e quindi, considerato che la somma di
€ 694,50 viene corrisposta anche per il terzo figlio della è del tutto plausibile ed attendibile il Pt_1 prospetto di calcolo dell'assegno unico prodotto da parte attrice al documento n. 14, dal quale risulta che l'assegno unico riferito ai due figli d ND ammonta ad € 514,00. Per_1
Ciò posto, tenuto conto dei redditi delle parti, della loro capacità lavorativa, degli oneri abitativi a carico del padre, dei ridotti tempi di permanenza dei minori presso il padre stesso e, specularmente, della valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti in via di gran lunga prevalente dalla madre, considerato di contro che quest'ultima (in deroga alla disciplina ex lege prevista in caso di affidamento condiviso) continuerà a percepire al 100% l'assegno unico, si stima congruo porre a carico del padre un contributo di mantenimento dei due figli pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti già erano separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa, quindi dal 07/05/2025.
Si è detto della inammissibilità delle istanze istruttorie del resistente.
Anche le istanze istruttorie della ricorrente appaiono inammissibili, in quanto alla luce delle suesposte considerazioni superflue ed irrilevanti ai fini della decisione.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria disattesa ed assorbita:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ND ad entrambi i genitori, con loro Per_1 collocamento prevalente presso la madre, e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé a fine settimana alternati, dalle ore 18:00 del venerdì sera sino alle ore 20:00 della domenica sera, quando li riporterà presso la casa della madre.
Quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari). I genitori alterneranno tra loro, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il Natale, il Capodanno ed il Primo dell'Anno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
2) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato al 100% alla ricorrente , e che anche il Parte_1
“bonus celiachia” per l'acquisto di alimenti per la celiachia venga erogato per intero alla madre Pt_1
[...]
3) Pone a carico del padre con decorrenza dal deposito del ricorso (07/05/2025), CP_1
l'obbligo di versare alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di Parte_1 mantenimento dei due figli pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
4) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NO AZ
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