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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 06/05/2025 e vertente
T R A
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quale erede di rappresentati e difesi C.F._2 Persona_1
dagli avv.ti Gabriele D'Ottavio e Giuseppe D'Ottavio.
APPELLANTI
E
C.F. ). Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Visto l'atto introduttivo di parte appellante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
Gli appellanti, infatti, non sono comparsi alla prima udienza del 4.3.2025, né a quella di rinvio del 6.5.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellata.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla sulle spese;
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 06/05/2025 e vertente
T R A
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quale erede di rappresentati e difesi C.F._2 Persona_1
dagli avv.ti Gabriele D'Ottavio e Giuseppe D'Ottavio.
APPELLANTI
E
C.F. ). Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Visto l'atto introduttivo di parte appellante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
Gli appellanti, infatti, non sono comparsi alla prima udienza del 4.3.2025, né a quella di rinvio del 6.5.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellata.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla sulle spese;
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 6.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella