Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4027/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferraro, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.12.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120240001624006000, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'illegittimità per vizi formali e per insussistenza della pretesa contributiva azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Preliminarmente, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. l'opposizione fondata su asseriti vizi formali dell'atto (segnatamente, nel caso di specie, difetto di sottoscrizione autografa e/o digitale in violazione dell'art. 30, comma 2, della legge n. 122/2010, mancata corrispondenza allo schema tipo previsto dall'art. 30 della legge n. 122/2010 e difetto di motivazione).
Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 617 cpc, “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480, terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nella specie, avuto riguardo alla natura formale dei vizi posti a fondamento dell'opposizione, la stessa doveva essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito qui impugnato;
pertanto, dato che la notifica del suddetto avviso di addebito è avvenuta il 21.11.2024, alla data di deposito dell'opposizione – ossia il 17.12.2024 – il predetto termine di venti giorni risultava già decorso.
Tanto premesso, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'avviso di addebito qui impugnato è stato regolarmente notificato dall' in ottemperanza al disposto di cui CP_1 all'art. 30, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, a tenore del quale “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Parimenti, appare infondata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso bonario, atteso che è lo stesso art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999 (a tenore del quale
“L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento”) a precisare che l' ha la facoltà – e non l'obbligo – di inviare un avviso bonario preliminare. CP_1
Quanto al merito della pretesa contributiva, giova evidenziarsi che l'avviso di addebito qui opposto ha ad oggetto contributi previdenziali asseritamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti per gli anni 2022 e 2023.
Sul punto, occorre ricordare che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è stata modificata dall'art. 1, comma 203, della legge 662/1996, il quale ha riformulato l'art. 29, comma 1, della legge 160/1975, prevedendo che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Ciò detto, giova evidenziarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, l'opposizione al ruolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento va eseguito secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600), secondo il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (cfr. Cass.
SS.UU. n. 8202 del 20.04.2005; Cass. SS.UU. n. 11353 del 17.06.2004).
Ne consegue che in tali giudizi è onere dell'intimante opposto – che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della pretesa creditoria vantata e che pertanto, nella specie, gravava sull' l'onere di dimostrare in giudizio la CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere in capo alla parte ricorrente dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, non può non rilevarsi come - sebbene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17 novembre 2016, n. 23439), affinché sorga l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti è necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell' - la pretesa dell'Istituto si fondi esclusivamente sul perdurare dell'iscrizione del CP_1
ricorrente alla suindicata gestione.
Sulla scorta del superiore orientamento giurisprudenziale, deve pertanto ritenersi che le deduzioni prospettate dall' – in mancanza di prova del requisito della partecipazione personale al lavoro CP_1 aziendale con carattere di abitualità e prevalenza come richiesto dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 - siano prive di qualsivoglia rilievo probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120240001624006000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo