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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2562/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
E rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall' Avv.to Guido Marone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, Via L. Giordano n. 15, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2
e CP_3 Controparte_4
in persona del Dirigente pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dalla dott.ssa
Daniela Bruno funzionario del , Ufficio Controparte_1
Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via S.
Lorenzo, 312/G Palermo (PA), presso il cui è stato eletto domicilio;
CP_4
-RESISTENTI-
E NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali richieste dai ricorrenti;
- controinteressati contumaci -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2022, ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, avendo premesso di essere in possesso di diploma ITP rispettivamente, per le classi di concorso B014 e B016/A066 e di 24 Crediti Formativi
Universitari conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, domandava di accertare l'efficacia abilitante del possesso congiunto del titolo di studio e di 24 CFU ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, e conseguentemente ordinare al CP_1
convenuto di inserire le parti ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso di riferimento, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
Resisteva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per analogo giudizio definito dal Consiglio di Stato con sentenza di rigetto n. 4531/2022 del 03.06.2022, divenuta definitiva e pertanto avente autorità di cosa giudicata tra le parti;
e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12.02.2025 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione preliminare di nullità del ricorso ed inammissibilità delle domande per violazione del principio del ne bis in idem dovendosi negare la prospettata litispendenza tra il giudizio civile e quello amministrativo.
Sul piano generale l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria, non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai quali l'eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834 e più recentemente Consiglio di Stato sez IV n 5820/2013).
*** ** ***
Passando al merito, la questione posta all'odierna delibazione attiene dunque alla valenza abilitante o meno - ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS - del possesso congiunto del titolo accademico e di 24 CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Nella specie, le parti ricorrenti lamentano l'illegittimità delle norme regolamentari che hanno via via disciplinato i requisiti di accesso alle graduatorie d'istituto e alle GPS, nella parte in cui escludono dall'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS i docenti – come i ricorrenti – privi del titolo di abilitazione.
La difesa dei ricorrenti sostiene, infatti che, con l'art. 5 D.Lgs. 59/2017, il legislatore delegato, avendo chiarito - nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) - che possono partecipare al concorso quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari, avrebbe di fatto operato una ridefinizione del concetto di “abilitazione”, valevole anche ai fini dell'inserimento delle graduatorie di seconda fascia.
La tesi non può essere condivisa.
Non può, infatti, condividersi l'assunto in base al quale il combinato disposto dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015 e dell'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 avrebbe comportato una sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU anche ai fini dell'inserimento in seconda fascia.
L'art. 1 comma 110 l. 107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti.
L'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 prevede poi che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: o “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure il possesso congiunto di “laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di
2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
È, dunque, evidente che l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso (così Trib. Treviso, ord. 16/8/2019). In definitiva, trattasi di un nuovo canale di accesso ai ruoli della docenza, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Le regole in questione riguardano, dunque, “il titolo di accesso al concorso”, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze, e neppure l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale lo stesso art. 5 al comma 4 ter chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Il concetto di accesso all'insegnamento va, infatti, tenuto ben distinto dal concetto di abilitazione all'insegnamento, essendo pacifico che nell'attuale sistema di reclutamento del corpo docenti il legislatore, nella concreta attuazione dei precetti di cui agli artt. 97 e 33 Cost., ha previsto che incarichi non di ruolo per brevi periodi possano essere assegnati anche a soggetti in possesso di titolo che dà accesso all'insegnamento pur non essendo abilitati all'insegnamento, e che invece l'abilitazione possa ottenersi o attraverso il superamento di concorsi pubblici o attraverso percorsi formativi che di volta in volta sono stati modificati e diversamente regolamentati dal legislatore (il percorso SISSIS previsto dall'art. 4 comma 2 L. n.
341/1990, successivamente sostituito dal percorso TFA previsto dall'art. 2, comma
416, L. n. 244/2007 e infine dal percorso FIT previsto dal d.lgs. n. 59/2017, oggi sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova, nonché i percorsi abilitanti speciali (PAS) disciplinati dal DM n. 249/2010).
L'abilitazione all'insegnamento costituisce infatti un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante tramite i percorsi ordinari e speciali di abilitazione sopra elencati.
Da ultimo, a risolvere definitivamente la questione, sulla quale si erano registrati orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, è intervenuta in funzione nomofilattica la Corte di Cassazione (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084, conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) che, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del
2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie”.
Il principio di diritto enunciato, che è stato da ultimo ribadito anche da Cass.
23/10/2024, n. 27482, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Si tratta di una distinzione che trova specifico riscontro proprio nell'art. 5 del d.lgs. n.
59/2017 (erroneamente invocato dalla ricorrente a sostegno della propria testi) che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso (“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”).
Orbene, dalla possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU non può ricavarsi l'implicita affermazione che tali soggetti vadano considerati, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento, ma, da tale previsione, può al più determinarsi solo un'estensione della possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, stante il chiaro disposto del citato art. 5, comma 4-ter. Del resto, l'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 59/2017 elenca esclusivamente i titoli di accesso al concorso e non le modalità di acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento, cui rimanda il successivo comma 4.
Risulta allora destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Conseguentemente, devono ritenersi legittime le disposizioni regolamentari che hanno via via individuato i requisiti di accesso alle graduatorie (dapprima il DM 374/2017 per le graduatorie d'istituto, e poi l'O.M. n. 60/2020 e l'O.M. n. 122/2022 per le GPS), laddove statuiscono l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e nella prima fascia delle GPS solo per quei candidati in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
In definitiva, il possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU è sufficiente come titolo di studio per l'inserimento nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle GPS, ma non lo è come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS), occorrendo, in aggiunta, l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui la ricorrente non risulta in possesso.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della complessità della questione e della esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, nonché dell'intervento nomofilattico della Suprema Corte intervenuto in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso. - Spese compensate.
Così deciso, in Termini Imerese il 20.05.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2562/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
E rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall' Avv.to Guido Marone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, Via L. Giordano n. 15, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2
e CP_3 Controparte_4
in persona del Dirigente pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dalla dott.ssa
Daniela Bruno funzionario del , Ufficio Controparte_1
Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via S.
Lorenzo, 312/G Palermo (PA), presso il cui è stato eletto domicilio;
CP_4
-RESISTENTI-
E NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024, con riferimento alle classi concorsuali richieste dai ricorrenti;
- controinteressati contumaci -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2022, ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, avendo premesso di essere in possesso di diploma ITP rispettivamente, per le classi di concorso B014 e B016/A066 e di 24 Crediti Formativi
Universitari conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, domandava di accertare l'efficacia abilitante del possesso congiunto del titolo di studio e di 24 CFU ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, e conseguentemente ordinare al CP_1
convenuto di inserire le parti ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso di riferimento, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
Resisteva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per analogo giudizio definito dal Consiglio di Stato con sentenza di rigetto n. 4531/2022 del 03.06.2022, divenuta definitiva e pertanto avente autorità di cosa giudicata tra le parti;
e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 12.02.2025 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione preliminare di nullità del ricorso ed inammissibilità delle domande per violazione del principio del ne bis in idem dovendosi negare la prospettata litispendenza tra il giudizio civile e quello amministrativo.
Sul piano generale l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria, non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai quali l'eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834 e più recentemente Consiglio di Stato sez IV n 5820/2013).
*** ** ***
Passando al merito, la questione posta all'odierna delibazione attiene dunque alla valenza abilitante o meno - ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS - del possesso congiunto del titolo accademico e di 24 CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Nella specie, le parti ricorrenti lamentano l'illegittimità delle norme regolamentari che hanno via via disciplinato i requisiti di accesso alle graduatorie d'istituto e alle GPS, nella parte in cui escludono dall'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS i docenti – come i ricorrenti – privi del titolo di abilitazione.
La difesa dei ricorrenti sostiene, infatti che, con l'art. 5 D.Lgs. 59/2017, il legislatore delegato, avendo chiarito - nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) - che possono partecipare al concorso quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari, avrebbe di fatto operato una ridefinizione del concetto di “abilitazione”, valevole anche ai fini dell'inserimento delle graduatorie di seconda fascia.
La tesi non può essere condivisa.
Non può, infatti, condividersi l'assunto in base al quale il combinato disposto dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015 e dell'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 avrebbe comportato una sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU anche ai fini dell'inserimento in seconda fascia.
L'art. 1 comma 110 l. 107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso, senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti.
L'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 prevede poi che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: o “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure il possesso congiunto di “laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di
2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
È, dunque, evidente che l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso (così Trib. Treviso, ord. 16/8/2019). In definitiva, trattasi di un nuovo canale di accesso ai ruoli della docenza, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Le regole in questione riguardano, dunque, “il titolo di accesso al concorso”, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze, e neppure l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale lo stesso art. 5 al comma 4 ter chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Il concetto di accesso all'insegnamento va, infatti, tenuto ben distinto dal concetto di abilitazione all'insegnamento, essendo pacifico che nell'attuale sistema di reclutamento del corpo docenti il legislatore, nella concreta attuazione dei precetti di cui agli artt. 97 e 33 Cost., ha previsto che incarichi non di ruolo per brevi periodi possano essere assegnati anche a soggetti in possesso di titolo che dà accesso all'insegnamento pur non essendo abilitati all'insegnamento, e che invece l'abilitazione possa ottenersi o attraverso il superamento di concorsi pubblici o attraverso percorsi formativi che di volta in volta sono stati modificati e diversamente regolamentati dal legislatore (il percorso SISSIS previsto dall'art. 4 comma 2 L. n.
341/1990, successivamente sostituito dal percorso TFA previsto dall'art. 2, comma
416, L. n. 244/2007 e infine dal percorso FIT previsto dal d.lgs. n. 59/2017, oggi sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova, nonché i percorsi abilitanti speciali (PAS) disciplinati dal DM n. 249/2010).
L'abilitazione all'insegnamento costituisce infatti un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante tramite i percorsi ordinari e speciali di abilitazione sopra elencati.
Da ultimo, a risolvere definitivamente la questione, sulla quale si erano registrati orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, è intervenuta in funzione nomofilattica la Corte di Cassazione (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084, conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) che, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del
2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie”.
Il principio di diritto enunciato, che è stato da ultimo ribadito anche da Cass.
23/10/2024, n. 27482, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento.
Si tratta di una distinzione che trova specifico riscontro proprio nell'art. 5 del d.lgs. n.
59/2017 (erroneamente invocato dalla ricorrente a sostegno della propria testi) che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso (“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”).
Orbene, dalla possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU non può ricavarsi l'implicita affermazione che tali soggetti vadano considerati, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento, ma, da tale previsione, può al più determinarsi solo un'estensione della possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, stante il chiaro disposto del citato art. 5, comma 4-ter. Del resto, l'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 59/2017 elenca esclusivamente i titoli di accesso al concorso e non le modalità di acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento, cui rimanda il successivo comma 4.
Risulta allora destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Conseguentemente, devono ritenersi legittime le disposizioni regolamentari che hanno via via individuato i requisiti di accesso alle graduatorie (dapprima il DM 374/2017 per le graduatorie d'istituto, e poi l'O.M. n. 60/2020 e l'O.M. n. 122/2022 per le GPS), laddove statuiscono l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e nella prima fascia delle GPS solo per quei candidati in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
In definitiva, il possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU è sufficiente come titolo di studio per l'inserimento nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle GPS, ma non lo è come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS), occorrendo, in aggiunta, l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui la ricorrente non risulta in possesso.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della complessità della questione e della esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, nonché dell'intervento nomofilattico della Suprema Corte intervenuto in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso. - Spese compensate.
Così deciso, in Termini Imerese il 20.05.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo