Articolo 2 della Legge 5 marzo 1957, n. 220
Articolo 1Articolo 3
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11 maggio 1957
Art. 2.
Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, e' fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della localita'.
I vincoli gia' imposti ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico, relativi alla zona stessa, conservano pieno valore.
Entrata in vigore il 11 maggio 1957
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