TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35140/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato/a RE AT (NA) cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]15 con l'Avv. MANUELA MONGILI presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3 nato/a RE EL GR (NA) cittadino/a: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]15 con l'Avv. UGO LOGLISCI ed ARES AYMO MARINGOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OR NN (NA) il 26/04/2003
(anno 2003 atto n. 26 parte 2 serie A ufficio 1)
In comunione legale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024 – 15/01/2025 e successiva istanza congiunta del 15/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) il GN e la GNa vivranno separatamente con Parte_3 Parte_1
l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) le parti provvederanno reciprocamente al loro mantenimento e nulla pretenderanno vicendevolmente ritenendosi autonomi ed autosufficienti;
3) la casa familiare con quanto l'arreda ubicata in Milano in via Mar Nero n. 15, in comproprietà tra le parti, resterà nella disponibilità del GN che ne acquisterà la piena Pt_3 proprietà alle condizioni appresso specificate;
4) la sig.ra cede al sig. , che accetta, la sua quota di Parte_1 Parte_3 proprietà della metà dell'appartamento adibito a sede familiare acquistato in regime di comunione legale dei beni successivamente alla celebrazione del matrimonio e prima casa per entrambi. Tale appartamento sito nel Comune di Milano via Mar Nero n. 15 consiste in porzioni di fabbricato condominiale composte da un appartamento al piano quarto composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera, bagno, due balconi e cantina al piano cantinato. Il tutto censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Milano come segue: Foglio 419, mappale 90, subalterno 22, zona censuaria 3, via Mar Nero n. 15, piano 4-S1, scala 2, categoria A/3, classe 4, vani 4, rendita catastale euro 537,12. Coerenze in linea di contorno partendo da nord: - dell'appartamento: vano scala comune, cortile comune, proprietà di terzi, cortile comune, altra proprietà di terzi;
- della cantina: proprietà di terzi, enti comuni, altra proprietà di terzi e per chiudere enti comuni. L'immobile è pervenuto ai coniugi con atto pubblico di compravendita a rogito Not. di Cuggiono Persona_1 di data 13 novembre 2007, Repertorio n. 4898, Raccolta n. 4001, registrato all'Agenzia delle Entrate di Magenta il 27.11.2007 al n. 3785 Serie 1T e trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Milano 1 il 29.11.2007 Reg. Gen. 90894 e Reg. part. 52887.
5) Il prezzo della cessione viene determinato liberamente dalle parti, in funzione del valore delle perizie effettuate dai rispettivi tecnici dalle stesse nominati, ed in considerazione del retratto di mutuo ancora gravante sull'immobile, nell'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), che il Sig. Pt_3 verserà a mezzo assegno circolare alla dante causa il giorno del rogito.
6) Le parti si impegnano a formalizzare la cessione successivamente alla separazione pronunciata dal Tribunale, e comunque non oltre due mesi dalla predetta data, dinanzi ad un Notaio individuato dall'acquirente che sosterrà tutte le relative spese;
Pt_3
7) A far tempo dalla formalizzazione della cessione il sig. si accolla tutta la parte Parte_3 residua del mutuo ipotecario acceso presso la banca Unicredit sede di Cinisello Balsamo via della
Libertà n. 86 rimasta insoluta e parimenti tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile di cui sopra.
8) I figli maggiorenni, che attualmente non vivono più presso la casa familiare, saranno liberi di frequentare i genitori secondo le loro libere scelte ed accordi presi con gli stessi;
in ogni caso le parti pattuiscono che nessun mantenimento verrà posto a carico dei genitori in favore dei figli considerato che gli stessi sono autonomi e maggiorenni e che, come stabilito appresso, il GN
corrisponderà alla GNa una somma in denaro che sarà imputata, tra le altre Pt_3 Parte_1 cose, anche a titolo di mantenimento per i figli e per le spese straordinarie che gli stessi (o la mamma per essi) dovessero sostenere.
9) Ai fini della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il GN
verserà in favore della GNa una tantum in denaro per un importo complessivo Pt_3 Parte_1 di euro 25.000,00 di cui euro 5.000,00 già corrisposti alla stessa la quale, con la sottoscrizione del presente ricorso, conferma la circostanza, ed i restanti € 20.000,00 (ventimila,00) da corrispondersi da parte del Sig. a favore della Sig.ra al momento della pronuncia della sentenza Pt_3 Parte_1 di separazione a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato;
10) Con la dazione in denaro come sopra specificata, la GNa dichiara Parte_1 di ritenersi soddisfatta e di non aver più nulla a che pretendere dal GN , né per se stessa né Pt_3 Per_ per i figli e , a nessun titolo e/o ragione, tantomeno mantenimento e spese Per_2 straordinarie, per il passato né per il futuro rinunciando la stessa ad intraprendere azioni contro il
GN finalizzate a rivendicare mantenimento per sé e per i figli, risarcimento di qualsiasi Pt_3 natura per sé e per i figli, o qualunque tipo di pretesa economica di qualsivoglia natura;
11) Il GN , con la separazione, dichiara di rinunciare a rivendicare nei confronti della Pt_3
GNa pretese economiche di qualsivoglia natura, anche a titolo di restituzione prestiti Parte_1 personali eventualmente concessi, rimborsi economici a qualunque titolo pretesi (ad esempio quale pagamento per le rate di mutuo non pagate o anticipate interamente per conto della coniuge, rate di finanziamenti accesi dalle parti, spese condominiali, utenze relative alla casa coniugale, ecc.);
12) Il GN si fa carico di pagare il finanziamento INPS con numero pratica Pt_3
004202200185645 con rimborso in n. 48 rate da euro 230,00 ciascuna a partire dal 01.01.2023 senza nulla potendo pretendere dalla coniuge;
13) Le parti convengono che l'assegno unico per i figli a carico sia percepito integralmente al
100% dalla Sig.ra fintanto che i figli vivranno con la stessa;
a tale fine il Parte_1
GN rinuncia a percepire la quota del 50% di sua spettanza e dichiara e si impegna, Pt_3 contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e quale parte integrante del medesimo, a formalizzare la propria rinuncia presso l'INPS rendendosi parte attiva e diligente per porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché la Sig.ra possa effettivamente ricevere Parte_1
l'erogazione del predetto contributo;
14) La GNa , che non vive più presso la casa familiare, si impegna a trasferire la Parte_1 residenza anagrafica altrove entro due mesi dalla pronuncia di separazione.
15) le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
16) le disposizioni tutte di cui al presente ricorso si intendono vincolanti per le parti a far data dalla sottoscrizione dello stesso;
17) le parti danno atto di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e che non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altro a nessun titolo e/o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_3
che hanno contratto matrimonio in OR NN (NA) il 26/04/2003
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR NN (NA) e del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo