Parere definitivo 17 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 17/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00120/2025 e data 17/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00095/2025
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Regolamento recante “Criteri, modalità e requisiti per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione delle imprese iscritte nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot.U.0002120 in data 27 gennaio 2025 con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.
Premesse. La richiesta di parere.
1. Con nota prot. n. 2120 del 27 gennaio 2025, a firma del vice capo ufficio vicario dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è stato trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di regolamento in oggetto.
A corredo della richiesta, sono state trasmesse:
a) la richiesta di parere sottoscritta dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (invero, trattasi solo del frontespizio recante la clausola “dispongo la trasmissione al Consiglio di Stato” non essendo stata allegata la relazione);
b) schema di regolamento in formato word e schema di regolamento in formato pdf recante il bollino del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) le relazioni illustrativa e tecnica in formato word ;
d) le relazioni illustrativa e tecnica in formato pdf entrambe recanti il bollino del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la scheda di “analisi tecnico-normativa” (A.T.N.);
f) la valutazione del NUVIR VI 24/241 del 6 dicembre 2024;
g) la valutazione positiva del NUVIR VII 24/249 del 9 dicembre 2024.
Sono altresì presenti:
a) la delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 157/2024/R7GAS del 23 aprile 2024, con relativo allegato, costituente la proposta prevista dall’art.17, comma 3, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dalla legge sulla concorrenza 30 dicembre 2023, n. 214;
b) il parere dell’ARERA, sullo schema di regolamento, reso con nota prot. n. 83438/2024;
c) il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di prot. n. 103648/2024;
d) il parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (AdM), recante prot. n. 29683/2024;
e) il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota prot. n. 142020/2024.
Considerato.
In via preliminare la Sezione evidenzia che, rispetto ai testi bollinati in formato pdf che recano nella denominazione la data del 9 dicembre 2024 (schema di regolamento e relazione illustrativa) e del 23 dicembre 2024 (relazione tecnica), i testi in formato word sono stati redatti in data successiva.
In particolare, con i predetti testi word l’amministrazione ha proceduto:
1) ad apportare allo schema di regolamento le modifiche correttive di seguito illustrate: i) all’articolo 2, comma 4, sono stati modificati i rinvii interni (dapprima operati nei riguardi degli “articoli 3, 4, commi 2, 3 e 4, 5, 7, 8, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12” e ora operati nei riguardi degli articoli 3, 4, 5, 7, nonché 8, commi 3, 4, lettere a), b) e c), 11 e 12); ii) all’articolo 8, comma 12, secondo periodo, laddove, dopo le parole “domanda di iscrizione […] per l’esercizio dell’attività di vendita a clienti finali”, la formulazione originaria difettava di un avverbio di negazione.
2) la relazione illustrativa è stata integrata per tener conto del compimento delle ulteriori fasi dell’ iter di adozione, avveratesi necessariamente in epoca postuma alla trasmissione dei testi al Ministero dell’economia e delle finanze; nel dettaglio la “nuova” relazione illustrativa (non bollinata), dà atto della valutazione definitiva del NUVIR del 9 dicembre 2024, mentre la relazione tecnica è rimasta invariata e tiene conto dell’integrazione apportata su specifica richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 270295 del 23 dicembre 2024.
Su quanto premesso, poiché la nota di trasmissione al Ministero riferente da parte dell’Ufficio legislativo economia del Ministero dell’economia e delle finanze dei testi bollinati (schema di regolamento, relazione tecnica e relazione illustrativa) è del 27 gennaio 2025 (nota prot. n. 3432), e che l’aggiornamento dei testi risulta essere avvenuta in data antecedente, la Sezione rileva che , medio tempore , il MASE avrebbe potuto ritrasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le versioni modificate in modo che la Sezione disponesse di tutti i testi nella versione aggiornata, debitamente bollinati.
Tale nuovo invio, al fine della formale bollinatura dei testi, modificati come in precedenza ricordato,
costituisce pertanto un onere imprescindibile a carico del Ministero richiedente il parere.
Al riguardo, la Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, secondo il quale, « Ancorché la ridetta bollinatura non integri, di per sé, una condizione di efficacia giuridica dell’atto, va tenuto fermo che la strumentale (e, come tale, autonoma e preliminare) <<verifica>> di neutralità, affidata alla formale validazione dei contenuti della relazione tecnica di accompagnamento, costituisca passaggio procedimentale imprescindibile perché il Consiglio di Stato possa rendere, con compiuta acquisizione istruttoria, il parere sullo schema di atto normativo .» ( ex multis , Cons. Stato, Sez. atti normativi, pareri n. 1544/2024, 1526/2023, 1472/2023).
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dalla legge sulla concorrenza 30 dicembre 2023, n. 214. Tale ultima norma ha attribuito al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica il compito di riformare la disciplina dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, “Elenco” già istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico (disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011).
Nel dettaglio, il predetto art. 17, comma 3, prevede che “[…] Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ”.
Con riferimento all’analisi normativa e di contesto, la Sezione osserva quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 164/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas. Sempre ai sensi del sopra citato articolo 17, l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco costituiscono condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di vendita di gas naturale a clienti finali. Con riguardo ai requisiti per l’ottenimento dell’abilitazione alla vendita di gas, gli stessi sono stati disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 dicembre 2011, recante “Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.”.
Successivamente, con la novella al citato articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, ad opera della citata legge 30 dicembre 2023, n. 214, è stata attribuita al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica il compito di riformare la disciplina dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali stabilendo con proprio decreto criteri e modalità per l’iscrizione e la permanenza delle imprese nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, nonché di disciplinare uno speciale procedimento di esclusione dall’Elenco per violazioni e condotte irregolari poste in essere dalle imprese nell’attività di vendita del gas.
La riforma rientra tra gli obiettivi di policy per migliorare la trasparenza e favorire la scelta dei fornitori da parte dei consumatori energetici nel libero mercato, introdotta con la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata con decisione di esecuzione del Consiglio n. 160551 del 5 dicembre 2023 (M1C2-11) - e la cui scadenza, si legge nella nota del MASE al MEF del 9 dicembre 2024 “costituisce una milestone (M1C2-11) del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza al 31 dicembre 2024.”- con particolare riferimento all’asse 2 della Missione 1, Componente 2, il cui obiettivo principale è quello di migliorare il contesto imprenditoriale per agevolare le condizioni concorrenziali al fine di favorire un’allocazione più efficiente delle risorse e aumenti di produttività.
Con riguardo allo specifico target PNRR surrichiamato, la Sezione si limita ad osservare che lo schema regolamentare è stato trasmesso a questo Consesso ai fini del previsto parere solo con la nota prot. n. U.0002120 del 27 gennaio 2025, a firma del vice capo ufficio vicario dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica citata in premessa e dunque successivamente alla scadenza del termine entro il quale, secondo la decisione del Consiglio UE evocata dal Ministero riferente, il regolamento avrebbe dovuto essere adottato.
La Relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) evidenzia come il provvedimento attuativo si propone di adeguare la disciplina dell’Elenco al nuovo assetto del mercato del gas e garantire al consumatore del libero mercato uno standard di professionalità delle imprese che operano nel settore attraverso la previsione di requisiti predeterminati e uniformi, armonizzati con quelli previsti per il settore elettrico.
L’AIR evidenzia altresì impatti specifici in termini di benefici sulla concorrenza attraverso il miglioramento del contesto imprenditoriale, nonché impatti specifici in termini di oneri informativi richiesti, che risultano notevolmente limitati rispetto a quanto previsto nel DM 29 dicembre 2011.
Di rilievo l’impatto sugli utenti finali dell’attività di vendita del gas che l’AIR evidenzia essere pari a circa 21 milioni (fonte: ARERA, Relazione annuale stato dei servizi 2023), i quali secondo le intenzioni del decreto all’esame beneficeranno in termini di maggiore trasparenza e maggiore affidabilità degli operatori.
Nell’AIR -quanto agli indicatori- si fa riferimento, al numero di nuove imprese iscritte mensilmente nell’Elenco e al numero di accessi al portale informatico dedicato che, sempre nell’AIR, si afferma che verrà implementato similmente a quanto avvenuto per il settore elettrico, ai fini della gestione dell’Elenco. Nel nuovo assetto, difatti, le imprese presenteranno - attraverso un portale informatico dedicato, analogo a quello elettrico - un unico modulo contenente l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e non sarà più necessario presentare documentazione attestante la capacità finanziaria, l’accordo di fornitura, la struttura organizzativa, le caratteristiche tecniche del gas e la non incompatibilità delle attività svolte.
Orbene, la Sezione, in disparte l’osservazione preliminare secondo la quale il decreto in esame non ripropone i requisiti tecnici previsti dal vigente DM 29 dicembre 2011 (riferiti alla dichiarazione sul rispetto delle disposizioni in materia di separazione delle attività incompatibili con la vendita), ritiene che l’implementazione del portale informatico non trovi riscontro nello schema di regolamento e nelle relative relazioni a corredo ed invita l’Amministrazione ad assicurare che la richiamata implementazione si realizzi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La necessità che l’attuazione dello schema normativo assicuri l’invarianza finanziaria in fase di design , realizzazione, sperimentazione, popolamento, manutenzione evolutiva ed ordinaria del portale, anche nell’ottica di traguardare l’auspicata trasparenza dell’Elenco, risulta, ad avviso della Sezione, ancor più evidente laddove nello schema all’odierno esame, su specifica richiesta della Ragioneria generale dello Stato è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria, presente nel testo del regolamento e nella relazione tecnica ma solo con riguardo all’articolo 9, comma 5, e dunque risulta riferibile alla sola attività di monitoraggio e controllo.
Il decreto all’esame della Sezione si andrà ad affiancare al decreto che reca i criteri, le modalità e requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell’articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, e sul quale questa Sezione si è espressa con il parere n. 1646 del 27 giugno 2018.
Il parallelismo tra il provvedimento all’esame e il suddetto analogo decreto ministeriale per il settore dell’energia elettrica è più volte presente sia nella proposta di ARERA, sia nei pareri acquisiti nel corso dell’ iter di formazione del provvedimento, e più in generale nella documentazione trasmessa dall’Amministrazione. Giova evidenziare inoltre che l’obiettivo che si intende raggiungere con lo schema di provvedimento è anche quello di omogeneizzare i requisiti richiesti alle imprese operanti nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in modo da rispondere al principio di semplificazione degli oneri informativi richiesti alle imprese.
In relazione al monitoraggio, l’AIR riferisce che gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione a cura della Direzione generale domanda ed efficienza energetica del MASE, sono costituiti dal rispetto dei requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco, attraverso i controlli previsti dallo stesso regolamento e che saranno disciplinati dal successivo decreto ministeriale attuativo.
Il procedimento normativo.
Il decreto all’esame è da adottarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Le premesse del regolamento danno atto che, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, così come richiesto dal medesimo art. 17 della legge n. 400 del 1988.
La proposta dell’ARERA è stata formulata con la Deliberazione 23 aprile 2024, n. 157/2024/R/GAS.
In particolare, nelle premesse della citata Deliberazione, si riferisce l’intenzione dell’Autorità di proporre criteri e requisiti (tecnici, di onorabilità e finanziari) per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco venditori di gas naturale che: i) permettano di identificare i soggetti in grado di svolgere professionalmente l’attività di vendita, con il duplice scopo di autorizzare le sole imprese che presentino adeguate caratteristiche di affidabilità verso il sistema, e di consentire ai clienti finali la valutazione dell’affidabilità delle imprese nello svolgimento della loro attività nei loro confronti; ii) ove possibile, siano i medesimi criteri e requisiti già previsti per l’elenco delle imprese di vendita nel settore elettrico, come definiti dal decreto ministeriale 25 agosto 2022 anche sulla base degli elementi proposti con la deliberazione 762/2017/R/eel, o quantomeno siano a essi analoghi; ciò al fine di armonizzare tra loro i requisiti per i due settori, nel caso le specificità della regolazione e della struttura dei mercati lo consentano, dal momento che i medesimi soggetti possono essere attivi nella vendita retail di entrambe le commodities , non compromettendo la possibilità della convergenza a medio termine degli elenchi dei due settori.
Dall’esito della consultazione delle imprese operanti nella vendita o nella distribuzione di gas naturale o loro associazioni, emerge che gli intendimenti posti a base della delibera ARERA siano stati apprezzati.
Nella stessa Delibera si dà atto di non aver dato seguito “alle osservazioni ricevute da alcuni operatori in merito alle conseguenze sulla permanenza nell’elenco dei venditori delle sanzioni eventualmente comminate alle imprese in quanto tale aspetto è stato disciplinato dal legislatore con la nuova formulazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 164/2000, disposta dall’articolo 9 della legge concorrenza 2022, che esclude automatismi in quanto prevede l’avvio di un “procedimento speciale” in capo al Ministero, peraltro già disciplinato per l’elenco dei venditori del settore elettrico; il medesimo aspetto potrà comunque essere oggetto di ulteriore approfondimento per la definizione degli aspetti attuativi più opportuni nel tavolo di lavoro interistituzionale la cui costituzione è stata già avviata dal Ministero.”.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso il proprio apprezzamento per la riforma dell’Elenco, che nell’aggiornare i requisiti minimi in capo ai soggetti che possono esercitare l’attività di vendita di gas naturale a clienti finali risulta funzionale a garantire la stabilità e la certezza del mercato del gas naturale, oltre a rafforzare gli strumenti a tutela dei clienti finali nell'ambito del processo di liberalizzazione dei mercati energetici.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Il Garante per la Protezione dei dati personali -nel premettere che lo schema di regolamento non presenta criticità significative in termini di protezione dati- ha segnalato la necessità di modifiche al fine di elevare le garanzie da accordare ai dati trattati, che sono state recepite agli articoli 4 e 9 dello schema di regolamento all’odierno esame.
Lo schema di regolamento.
Lo schema di regolamento, si compone di 11 articoli e dalla data di entrata in vigore andrà a sostituire il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, recante “Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93”, sebbene non ci sia una disposizione espressa di abrogazione dello stesso (sul punto si rinvia alle osservazioni sul drafting )
Conformemente a quanto proposto per competenza dall’ARERA, la relazione rappresenta che si è teso a individuare criteri e requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco atti a garantire un adeguato standard di professionalità delle imprese operanti nel settore della vendita del gas naturale a clienti finali, in modo da favorire la trasparenza e la scelta del fornitore da parte dei consumatori nei mercati concorrenziali. L’AIR evidenzia benefici per le imprese del settore in virtù del superamento di una serie di requisiti previsti dal regolamento attuale, e del passaggio da un sistema di controllo incentrato sulla sicurezza degli approvvigionamenti, in cui si richiedeva alle imprese di documentare le modalità di approvvigionamento (attraverso i contratti di fornitura, l’evidenza dei volumi approvvigionati, la garanzia della modulazione stagionale), a un’impostazione in cui viene verificato il rispetto di requisiti tecnici, di onorabilità e di solidità economica, questi ultimi con riferimento alla consistenza del capitale sociale e all’affidabilità dell’impresa circa la capacità di approvvigionarsi attraverso utenti della distribuzione o del bilanciamento che abbiano determinati standard qualitativi ovvero l’adeguatezza dell’impresa di vendita stessa laddove ricopra direttamente questi ruoli.
Nella relazione illustrativa il superamento del controllo basato sulla sicurezza degli approvvigionamenti viene motivato dal fatto che lo stesso è riferito a un assetto del mercato all’ingrosso del gas naturale meno maturo rispetto all’attuale, alla luce del diverso ruolo assunto dal Transmission system operator (TSO) nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
La Sezione sul punto evidenzia che, pur prendendo atto di quanto rappresentato nelle relazioni a corredo del testo, non risulta adeguatamente verificata la possibilità di lasciare anche nel nuovo testo del regolamento il rifermento all’affidabilità degli approvvigionamenti che, in tal modo, si andrebbe ad affiancare in via complementare ai nuovi requisiti tecnici, di onorabilità e di affidabilità economica dell’impresa e che, nell’attuale contingenza economica e geo-politica, appare di rilevanza strategica.
L’articolo 1 contiene alcune definizioni utilizzate nell’ambito del provvedimento, coordinate con le previsioni della normativa di settore.
L’articolo 2 chiarisce l’ambito di applicazione del regolamento, conformemente a quanto proposto dall’ARERA, nonché alle previsioni dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, secondo cui l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali è relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne, di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas.
L’articolo 3 definisce i requisiti tecnici che le imprese devono possedere ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’Elenco, in modo da garantire ai clienti finali un’adeguata attività commerciale, che sono le medesime di quelle previste per l’Elenco venditori di energia elettrica.
Si prevede, altresì, che l’attività di vendita di gas risulti dall’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto depositato presso il registro delle imprese.
Sul punto, la Relazione illustrativa evidenzia che il regolamento si discosta parzialmente dalla proposta dell’ARERA, secondo cui l’oggetto sociale avrebbe dovuto anche includere la tipologia di gas oggetto di vendita e le modalità di vendita – attraverso connessione alla rete nazionale o tramite reti isolate – in quanto ritenuta eccessivamente onerosa per le imprese che avrebbero dovuto adeguare il proprio oggetto sociale. Posto che l’ARERA non ha formulato osservazioni al riguardo, la Sezione non formula ulteriori considerazioni.
L’articolo 4 dettaglia i requisiti di onorabilità richiesti sia agli amministratori, ai legali rappresentanti e ai sindaci delle imprese di vendita, che alle imprese di vendita. Rispetto al parallelo decreto che riguarda il settore dell’energia elettrica, nel decreto all’esame non è prevista la figura del direttore generale.
L’articolo 5 individua i requisiti di natura finanziaria richiesti alle imprese di vendita.
L’articolo 6, definisce le modalità di presentazione della domanda per l’iscrizione all’Elenco venditori. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica attestando il possesso dei requisiti prescritti attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Viene previsto che il Ministero entro i trenta giorni dalla data della sua ricezione possa accogliere la domanda ovvero dare comunicazione di eventuali irregolarità o incompletezza della stessa. Non si disciplina il caso in cui l’amministrazione non risponda nei termini dei trenta giorni, difettando il testo dell’articolato anche di un rinvio alle disposizioni di carattere generale sui termini del procedimento contenute nella legge 7 agosto 1990, n.241.
Con l’articolo 7 sono individuati alcuni requisiti per la permanenza nell’Elenco venditori, in maniera speculare a quanto previsto per il settore elettrico.
L’articolo 8 stabilisce che la cancellazione e l’esclusione di un’impresa dall’Elenco venditori siano disposte con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e ne individua puntualmente le cause, conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti che stabiliscono i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco.
In particolare, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dello schema di decreto, i provvedimenti di accertamento che rilevano ai predetti fini devono essere definitivi e non più impugnabili. Inoltre, ai sensi del comma 5, lettera b), del medesimo articolo, affinché l’Autorità sia tenuta a darne segnalazione al Ministero ai fini dell’esclusione dall’Elenco, è necessario che le violazioni siano reiterate: per l’integrazione della reiterazione si fa rinvio ai criteri definiti dall’articolo 8- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, che fa riferimento a violazioni della stessa indole reiterate nell’arco di un quinquennio.
L’articolo 9 stabilisce che il Ministero aggiorni mensilmente l’Elenco al fine di tener conto delle nuove richieste di inserimento ovvero delle esclusioni e cancellazioni intervenute.
L’articolo 10 reca le disposizioni transitorie e l’articolo 11 le disposizioni finali ancorché nella relazione illustrativa è presente un refuso poiché l’art.11 viene anch’esso rubricato “disposizioni transitorie”.
Dal punto di vista del drafting si segnala quanto segue:
In relazione all’entrata in vigore del regolamento, in assenza di specifica disposizione, si applicano le disposizioni contenute all’articolo 10, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile (c.d. preleggi) ai sensi del quale “ le leggi e i regolamenti diventano obbligatori nel decimoquinto giorno successivo, salvo che sia altrimenti disposto. ”.
Nell’articolato non si rinviene una disposizione di abrogazione espressa, dalla data di entrata in vigore del regolamento all’esame, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, recante “Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale di biogas ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.”.
Nelle premesse, alla legge 10 ottobre 1990, è erroneamente richiamato il “n. 207” in luogo del corretto “n. 287”.
All’articolo 1, per chiarezza espositiva, si suggerisce di invertire la lettera “i) imprese di vendita utente” con la lettera “l) utente della distribuzione”.
All’articolo 2, comma 1, dopo le parole “per la relativa esclusione”, inserire le seguenti: “o cancellazione”.
Con riferimento al comma 3, lettera a), dell’art. 4 dello schema di regolamento, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 349 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, si segnala la necessità di sostituire la parola “fallimento”, con le parole: “liquidazione giudiziale”.
Nei termini anzidetti è il parere della Sezione.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Vaccaro | Luciano Barra Caracciolo |
IL SEGRETARIO
Cesare Scimia