TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati: dott.ssa Loredana Giglio Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4819 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Assisi, Loc. Petrignano, Via Indipendenza n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Morotti (pec , elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1
in Orvieto (TR) Via Giovanni Salvatori n. 1/E , giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.02.1980 e residente in [...], rappresentata e difesa, per delega in calce alla memoria difensiva e di costituzione, dall'Avv. Quinto De Santis con domicilio eletto in Bastia Umbra P.zza Cavour 18 (pec:
: Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. per il “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi tutti, in fatto e diritto, spiegati Pt_1
in corso di giudizio, contrariis rejectis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già disposta con sentenza non definitiva n. 1723/2022 pubblicata il 06/12/22,
1 alle seguenti condizioni: a) quanto all'assegnazione della casa familiare: confermare
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Assisi Fraz. Petrignano, Via Pietro Uber n. 4 alla IG.ra , dove la stessa vivrà stabilmente con i figli , e Controparte_1 Per_1 Per_2
b) quanto all'affidamento dei figli minori: disporre che i due figli Persona_3
minori e siano affidati in via congiunta e condivisa ad entrambi Per_2 Persona_3
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Assisi Fraz. Petrignano Via
Pietro Uber n.
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli inerenti l'istruzione,
l'educazione e la salute verranno prese di comune accordo dai coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi;
in difetto di tale accordo, provvederà come per legge il Giudice Tutelare. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, il genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura dei minori, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. c) Disporre, altresì che: -il padre potrà tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali, dal termine del proprio orario di lavoro pomeridiano, attualmente fissato alle ore 18,00, sino al rientro a scuola del giorno successivo;
i fine settimana, invece, verranno alternativamente trascorsi dai minori con il padre e con la madre;
le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, così come anche le vacanze estive
e quelle invernali, che tuttavia saranno concordate, secondo le eIGenze di entrambi i coniugi, previo, in ogni caso, congruo preavviso dell'uno all'altro. -il piano delle ferie estive verrà concordato dai genitori entro il mese di Maggio di ciascun anno in modo tale da garantire ad entrambi la possibilità di trascorrere con i figli un periodo di vacanze di due settimane, anche non consecutive;
durante l'inverno ad entrambi i genitori sarà garantita, ove richiesto, almeno una settimana in periodi e con modalità da concordare in tempo utile per le necessità scolastiche dei figli;
d) quanto al contributo al mantenimento dei figli: -in via principale: disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a Parte_1 P_ titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli , e la somma Per_1 Per_3 Per_2 mensile di € 200,00 ciascuno, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla quota di assegno unico universale di propria spettanza;
- in via subordinata: disporre che il IG. Parte_1 corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli P_
, e la somma mensile di € 250,00 ciascuno, con rivalutazione Per_1 Per_3 Per_2 annua secondo gli indici ISTAT, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
2 giustizia, riconoscendo allo stesso il diritto alla percezione dell'assegno unico universale nella misura pro quota del 50%. e) disporre che le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, debitamente concordate e documentate mediante ricevute/fatture e pagamenti tracciabili, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura pro-quota del 50%. f) I genitori si danno reciproca autorizzazione ad ottenere il rilascio del passaporto, o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, con relativa iscrizione dei figli minori ove previsto. g) dichiarare che nulla è dovuto dai coniugi, l'uno a favore dell'altro, a titolo di assegno divorzile, in quanto sono entrambi economicamente autosufficienti;
h) disporre che uno dei due cani di cui al punto 5) della memoria integrativa del 14/10/2022, che ad oggi è ancora in vita, resti in custodia presso il rifugio denominato,
Agrilia, sito in Ponte Pattoli (PG), dove attualmente si trova, con spesa a carico di entrambe le parti, al 50%. Con vittoria di spese competenze ed onorari”; per la : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi P_ illustrati sia in fatto che in diritto, pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva del 6.12.2022, alle seguenti condizioni: a) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Assisi, Fraz.
Petrignano, Via Pietro Uber n. 4, alla IG.ra , con conferma Controparte_1 dell'obbligo per il IG. di partecipare al pagamento della rata del mutuo in ragione Pt_1 del 50%; b) Confermare l'affidamento dei figli minori, in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale sita in Assisi, Via Pietro Uber n. 4; c) Confermare le condizioni assunte in sede di separazione in relazione alle modalità di frequentazione e di permanenza dei figli presso ciascun genitore, ed in particolare con conferma dell'accompagnamento e del prelevamento dei figli da scuola nei giorni di spettanza;
d) Confermare che nulla è dovuto da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, in quanto entrambi autosufficienti;
e) Disporre che il IG. versi un contributo di mantenimento ordinario per i figli di almeno 750,00 € Pt_1 mensili, rivalutabili annualmente, così come stabilito in fase di separazione, o quello maggiore che dovesse essere ritenuto di giustizia, stante la diminuzione di reddito della IG.
, nonché che partecipi in ragione del 50% alle spese straordinarie. f) Confermare la P_ percezione integrale dell'assegno unico per i figli a favore della IG.ra ; g) P_
Confermare nel resto le condizioni della separazione. Il tutto con vittoria di spese legali. In via Istruttoria, chiede ammettersi, ove occorra, i mezzi istruttori, così come articolati e
3 richiesti nelle proprie memorie ex art. 186, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c., nonché la documentazione prodotta”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pevenute conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 1.10.21 ha convenuto in giudizio la coniuge Parte_1 [...]
, esponendo: di aver contratto con lei matrimonio concordatario in Assisi il Controparte_1
15.6.2003 e che dall'unione sono nati i figli (nel 2004), (nel 2012) e Per_1 Per_3 Per_2
(nel 2016); che con decreto del 5.7.2019 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate, disponendo l'affidamento condiviso dei figli (allora tutti e tre minorenni) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne;
l'assegnazione alla madre della casa familiare in via P. Uber n. 4, Fraz. Petrignano di Assisi (PG), di proprietà dei coniugi al 50%; assegno di mantenimento per i figli in capo al padre per complessivi euro 750,00 mensili
(euro 250,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si allega in ricorso che sono sopraggiunti, dal momento della separazione, mutamenti nelle condizioni economiche e di vita dei coniugi, nel senso che la la avrebbe migliorato la P_ proria situazione, potendo contare sul contributo economico del compagno con il quale ha intrapreso una relazione more uxorio, vivendo con lui nell'abitazione coniugale, assegnatale, ed avendo con lui un figlio, nato il [...]. Il ricorrente, di converso, avrebbe subito un peggioramento economico, poiché se inizialmente si era spostato a vivere in casa della madre, aveva poi dovuto reperire abitazione, condotta in locazione, così sopportando spese (anche per le utenze) non considerate e non preventivate al momento dell'accordo di separazione, raggiunto in breve tempo stante l'intervenuta nuova relazione della . Ha aggiunto poi P_ di dover continuare a sostenere da solo il pagamento dei retai di un finanziamento contratto dai coniugi poco prima della separazione per estinguere debiti pregressi e di aver visto decurtata, a partire dall'anno 2020, la retribuzione percepita per circa euro 250,00 mensili perché la società per la quale lavora come dipendente, a seguito di una mutate eIGenze aziendali, aveva ridotto e quasi azzerato le ore di lavoro straordinario. Per tali ragioni il ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Pt_1 alle condizioni concordate in separazione quanto all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione prevalente presso la madre ed all'assegnazione a lei della casa coniugale, ma ha chiesto ridurre ad euro 600,00 complessivi (euro 200,00 per ciascun figlio) l'assegno di
4 mantenimento ed ha chiesto alcune modifiche delle occasioni di frequentazioni, prevedendosi in particolare la possibilità per i figli di festeggiare compleanni e celebrazioni religiose disgiuntamente con ciascun genitore (a pranzo con uno e a cena con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo) e spostando l'orario di ripresa dei figli nei giorni di frequantazione dall'uscita da scuola all'orario di fine lavoro del padre.
, costituitasi con comparsa depositata il 1.4.22, si è associata alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato quanto affermato in ricorso circa le condizioni economiche dei coniugi, evidenziando come le stesse fossero sostanzialmente invariate rispetto a quelle del periodo della separazione e si è opposta sia alla chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, sia alla modifica delle modalità di frequentazione paterna dei figli. A questo ultimo proposito ha osservato come la duplicazione di feste e regali per i figli fosse diseducativa ed ha dichiarato di essere disponibile, come sempre accaduto, a organizzare le feste in ambiente terzo, fuori della casa familiare per evitare disagi o imbarazzi. Ha poi negato di avere instaurato una convivenza con il compagno, che vive e ha stabile residenza in altro luogo ed ha comunque dedotto l'irrilevanza della situazione del compagno riguardo l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sul ricorrente.
Ha evidenziato come le spese per il mantenimento dei figli siano destinate ad aumentare in relazione alla loro crescita e come non vi siano ragioni che possano giustificare una riduzione del mantenimento. Ha anche precisato di provvedere da sola al pagamento del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa coniugale (euro 650,00 mensili), sebbene in separazione fosse stato concordato il pagamento in capo ad entrambi i coniugi.
Quanto alla propria condizione economica, la resistente ha rappresentato di lavorare a tempo determinato quale operaio addetto al laboratorio per la Ditta Deltafina S.r.l, con redditi annui di euro 19.003,00 (14.321,00 reddito da lavoro + 4.682,00 indennità disoccupazione) nel
2019, di euro 23.126,00 (16.652,00 reddito da lavoro + 6.474,00 indennità disoccupazione) nel 2020 e di euro 17.438,13 (di cui € 12.108,59 da lavoro dipendente ed € 5.329,54 quale indennità disoccupazione) nel 2021. Ha concluso chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, salvo l'aumento ad euro 750,00 dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli, viste le accresciute eIGenze in ragione dell'età.
In esito all'udienza di comparizione del 12.4.22, il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
5 Nella successiva fase veniva pronunciata, con sentenza n. 1723/22 pubblicata il 6.12.22, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.24, che veniva però differita su richiesta delle parti che rappresentavano la pendenza di trattative. Con ordinanza del 6.11.24, preso atto dell'esito negativo delle trattative, le parti venivano invitate ad integrare la documentazione economica e reddituale in atti, e all'udienza del 18.3.25 la causa, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla deicisione del collegio in camera di conIGlio.
***
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già pronunciata - in ordine allo status, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie.
Vi è accordo tra le parti riguardo la pronuncia di affidamento condiviso dei figli ancora minori, e ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso Per_3 Per_2
l'abitazione della madre e la conseguente assegnazione a lei della casa coniugale, questioni sulle quali non vi è ragione per non provvedere in conformità. Nulla deve disporsi in punto di affidamento e collocazione della figlia più grande intanto divenuta maggiorenne. Per_1
Vi è inoltre accordo tra le parti con riferimento alla previsione “elastica” delle occasioni di visita paterna, per due pomeriggi a settimana, da individuarsi volta per volta, e a fine settimana alternati. Anche riguardo detto aspetto ritiene il collegio che debba trovare conferma l'assetto concordato in sede di separazione, non apparendo opportuna né
l'introduzione del “doppio festeggiamento” dei compleanni o delle ricorrenze né lo spostamento in avanti dell'orario di presa in consegna dei figli nel pomeriggio che trsscorrono con il padre, che finirebbe per rendere eccessivamente breve il tempo trascorso con lui. riducendo al contempo, IGnificativamente, il contributo diretto alla gestione delle eIGenze dei ragazzi da parte del genitore.
Ritiene poi il collegio che non possa trovare accoglimento la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli avanzata in ricorso, poiché nessuna delle circostanze allegate integra una modifica incidente sulle rispettive condizioni economiche ed è tale da giustificare la chiesta riduzione.
La convivenza della con il nuovo compagno nella casa coniugale è circostanza che P_ consente certo di ipotizzare una partecipazione attiva di questi alle spese di mantenimento
6 del figlio nato dalla loro relazione e probabilmente anche alle spese domestiche, ma questo non ha alcuna rilevanza diretta nella quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, ancorato semmai alle loro specifiche eIGenze, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337-ter c.c.). Applicando i parametri in questione, deve considerarsi, da un lato, che i redditi da lavoro del (circa euro 31.000 annui) sono Pt_1
obiettivamente superiori a quelli percepiti dalla (circa 12.000 annui) e, d'altro lato, P_ che i tempi di accudimento materni sono obiettivamente prevalenti rispetto a quelli paterni, come emerge dalla disciplina delle occasioni di frequentazione con il padre. Si aggiunga, inoltre, che nel momento in cui veniva concordato l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli il si era anche impegnato a provvedere al pagamento della propria parte Pt_1 del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà con la coniuge;
è però pacifico che a partire dall'anno 2020, al pagamento della quota del 50% provveda, per (questo sì) sopravvenuto accordo tra le parti, il compagno della , con conseguente risparmio di P_ spesa in capo al ricorrente. Non ricorrono, infine, le condizioni per aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento nei termini chiesti dalla , poiché sebbene sia dato P_ notorio che alla crescita ed allo sviluppo della personalità è in genere connesso l'aumento delle eIGenze, anche economiche, dei figli, la resistente non ha svolto alcuna specifica allegazione sul punto, quasi pretendendo di fondare la richiesta sul solo decorso del tempo.
Deve pertanto concludersi per la conferma dell'obbligo in capo al di versare a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli l'importo di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascuno). Le spese straordinarie necessarie per i tre figli, come non è dibattuto tra le parti, continueranno a gravare su ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto nel Protocollo in uso presso l'ufficio, già richiamato nell'accordo separativo.
Si prende infine atto dell'accordo tra le parti riguardo la eguale ripartizione delle spese di mantenimento dei cani, affidati dopo la separazione a un rifugio privato.
Le spese di lite, tenunto conto della natura della controversia e della condotta processuale delle parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
7 1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_3 Per_2
genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, alla quale per l'effetto
è assegnata la casa coniugale, sita in Assisi, Via Pietro Uber n. 4.
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto delle eIGenze dei figli, e comunque, in mancanza di altri accordi: per due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 salvo eventuale pernottamento presso di sé, in giorni che saranno concordati di settimana in settimana, e a fine settinana alternati. Le festività, natalizie e pasquali, saranno trascorse dai figli minori alternativamente con la madre e con il padre.
Il padre potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno quindici ogni Parte_1 mese a , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la P_ P_ somma di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascuno), annualmente rivaltuabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al
Protocollo di intesa in uso presso l'ufficio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di ConIGlio del 4 settembre 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Loredana Giglio)
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati: dott.ssa Loredana Giglio Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4819 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Assisi, Loc. Petrignano, Via Indipendenza n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Morotti (pec , elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1
in Orvieto (TR) Via Giovanni Salvatori n. 1/E , giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.02.1980 e residente in [...], rappresentata e difesa, per delega in calce alla memoria difensiva e di costituzione, dall'Avv. Quinto De Santis con domicilio eletto in Bastia Umbra P.zza Cavour 18 (pec:
: Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. per il “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi tutti, in fatto e diritto, spiegati Pt_1
in corso di giudizio, contrariis rejectis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già disposta con sentenza non definitiva n. 1723/2022 pubblicata il 06/12/22,
1 alle seguenti condizioni: a) quanto all'assegnazione della casa familiare: confermare
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Assisi Fraz. Petrignano, Via Pietro Uber n. 4 alla IG.ra , dove la stessa vivrà stabilmente con i figli , e Controparte_1 Per_1 Per_2
b) quanto all'affidamento dei figli minori: disporre che i due figli Persona_3
minori e siano affidati in via congiunta e condivisa ad entrambi Per_2 Persona_3
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Assisi Fraz. Petrignano Via
Pietro Uber n.
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli inerenti l'istruzione,
l'educazione e la salute verranno prese di comune accordo dai coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi;
in difetto di tale accordo, provvederà come per legge il Giudice Tutelare. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, invece, il genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura dei minori, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. c) Disporre, altresì che: -il padre potrà tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali, dal termine del proprio orario di lavoro pomeridiano, attualmente fissato alle ore 18,00, sino al rientro a scuola del giorno successivo;
i fine settimana, invece, verranno alternativamente trascorsi dai minori con il padre e con la madre;
le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, così come anche le vacanze estive
e quelle invernali, che tuttavia saranno concordate, secondo le eIGenze di entrambi i coniugi, previo, in ogni caso, congruo preavviso dell'uno all'altro. -il piano delle ferie estive verrà concordato dai genitori entro il mese di Maggio di ciascun anno in modo tale da garantire ad entrambi la possibilità di trascorrere con i figli un periodo di vacanze di due settimane, anche non consecutive;
durante l'inverno ad entrambi i genitori sarà garantita, ove richiesto, almeno una settimana in periodi e con modalità da concordare in tempo utile per le necessità scolastiche dei figli;
d) quanto al contributo al mantenimento dei figli: -in via principale: disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a Parte_1 P_ titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli , e la somma Per_1 Per_3 Per_2 mensile di € 200,00 ciascuno, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla quota di assegno unico universale di propria spettanza;
- in via subordinata: disporre che il IG. Parte_1 corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli P_
, e la somma mensile di € 250,00 ciascuno, con rivalutazione Per_1 Per_3 Per_2 annua secondo gli indici ISTAT, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
2 giustizia, riconoscendo allo stesso il diritto alla percezione dell'assegno unico universale nella misura pro quota del 50%. e) disporre che le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, debitamente concordate e documentate mediante ricevute/fatture e pagamenti tracciabili, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura pro-quota del 50%. f) I genitori si danno reciproca autorizzazione ad ottenere il rilascio del passaporto, o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, con relativa iscrizione dei figli minori ove previsto. g) dichiarare che nulla è dovuto dai coniugi, l'uno a favore dell'altro, a titolo di assegno divorzile, in quanto sono entrambi economicamente autosufficienti;
h) disporre che uno dei due cani di cui al punto 5) della memoria integrativa del 14/10/2022, che ad oggi è ancora in vita, resti in custodia presso il rifugio denominato,
Agrilia, sito in Ponte Pattoli (PG), dove attualmente si trova, con spesa a carico di entrambe le parti, al 50%. Con vittoria di spese competenze ed onorari”; per la : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi P_ illustrati sia in fatto che in diritto, pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva del 6.12.2022, alle seguenti condizioni: a) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Assisi, Fraz.
Petrignano, Via Pietro Uber n. 4, alla IG.ra , con conferma Controparte_1 dell'obbligo per il IG. di partecipare al pagamento della rata del mutuo in ragione Pt_1 del 50%; b) Confermare l'affidamento dei figli minori, in via congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale sita in Assisi, Via Pietro Uber n. 4; c) Confermare le condizioni assunte in sede di separazione in relazione alle modalità di frequentazione e di permanenza dei figli presso ciascun genitore, ed in particolare con conferma dell'accompagnamento e del prelevamento dei figli da scuola nei giorni di spettanza;
d) Confermare che nulla è dovuto da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, in quanto entrambi autosufficienti;
e) Disporre che il IG. versi un contributo di mantenimento ordinario per i figli di almeno 750,00 € Pt_1 mensili, rivalutabili annualmente, così come stabilito in fase di separazione, o quello maggiore che dovesse essere ritenuto di giustizia, stante la diminuzione di reddito della IG.
, nonché che partecipi in ragione del 50% alle spese straordinarie. f) Confermare la P_ percezione integrale dell'assegno unico per i figli a favore della IG.ra ; g) P_
Confermare nel resto le condizioni della separazione. Il tutto con vittoria di spese legali. In via Istruttoria, chiede ammettersi, ove occorra, i mezzi istruttori, così come articolati e
3 richiesti nelle proprie memorie ex art. 186, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c., nonché la documentazione prodotta”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pevenute conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 1.10.21 ha convenuto in giudizio la coniuge Parte_1 [...]
, esponendo: di aver contratto con lei matrimonio concordatario in Assisi il Controparte_1
15.6.2003 e che dall'unione sono nati i figli (nel 2004), (nel 2012) e Per_1 Per_3 Per_2
(nel 2016); che con decreto del 5.7.2019 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate, disponendo l'affidamento condiviso dei figli (allora tutti e tre minorenni) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne;
l'assegnazione alla madre della casa familiare in via P. Uber n. 4, Fraz. Petrignano di Assisi (PG), di proprietà dei coniugi al 50%; assegno di mantenimento per i figli in capo al padre per complessivi euro 750,00 mensili
(euro 250,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si allega in ricorso che sono sopraggiunti, dal momento della separazione, mutamenti nelle condizioni economiche e di vita dei coniugi, nel senso che la la avrebbe migliorato la P_ proria situazione, potendo contare sul contributo economico del compagno con il quale ha intrapreso una relazione more uxorio, vivendo con lui nell'abitazione coniugale, assegnatale, ed avendo con lui un figlio, nato il [...]. Il ricorrente, di converso, avrebbe subito un peggioramento economico, poiché se inizialmente si era spostato a vivere in casa della madre, aveva poi dovuto reperire abitazione, condotta in locazione, così sopportando spese (anche per le utenze) non considerate e non preventivate al momento dell'accordo di separazione, raggiunto in breve tempo stante l'intervenuta nuova relazione della . Ha aggiunto poi P_ di dover continuare a sostenere da solo il pagamento dei retai di un finanziamento contratto dai coniugi poco prima della separazione per estinguere debiti pregressi e di aver visto decurtata, a partire dall'anno 2020, la retribuzione percepita per circa euro 250,00 mensili perché la società per la quale lavora come dipendente, a seguito di una mutate eIGenze aziendali, aveva ridotto e quasi azzerato le ore di lavoro straordinario. Per tali ragioni il ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Pt_1 alle condizioni concordate in separazione quanto all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione prevalente presso la madre ed all'assegnazione a lei della casa coniugale, ma ha chiesto ridurre ad euro 600,00 complessivi (euro 200,00 per ciascun figlio) l'assegno di
4 mantenimento ed ha chiesto alcune modifiche delle occasioni di frequentazioni, prevedendosi in particolare la possibilità per i figli di festeggiare compleanni e celebrazioni religiose disgiuntamente con ciascun genitore (a pranzo con uno e a cena con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo) e spostando l'orario di ripresa dei figli nei giorni di frequantazione dall'uscita da scuola all'orario di fine lavoro del padre.
, costituitasi con comparsa depositata il 1.4.22, si è associata alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato quanto affermato in ricorso circa le condizioni economiche dei coniugi, evidenziando come le stesse fossero sostanzialmente invariate rispetto a quelle del periodo della separazione e si è opposta sia alla chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, sia alla modifica delle modalità di frequentazione paterna dei figli. A questo ultimo proposito ha osservato come la duplicazione di feste e regali per i figli fosse diseducativa ed ha dichiarato di essere disponibile, come sempre accaduto, a organizzare le feste in ambiente terzo, fuori della casa familiare per evitare disagi o imbarazzi. Ha poi negato di avere instaurato una convivenza con il compagno, che vive e ha stabile residenza in altro luogo ed ha comunque dedotto l'irrilevanza della situazione del compagno riguardo l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sul ricorrente.
Ha evidenziato come le spese per il mantenimento dei figli siano destinate ad aumentare in relazione alla loro crescita e come non vi siano ragioni che possano giustificare una riduzione del mantenimento. Ha anche precisato di provvedere da sola al pagamento del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa coniugale (euro 650,00 mensili), sebbene in separazione fosse stato concordato il pagamento in capo ad entrambi i coniugi.
Quanto alla propria condizione economica, la resistente ha rappresentato di lavorare a tempo determinato quale operaio addetto al laboratorio per la Ditta Deltafina S.r.l, con redditi annui di euro 19.003,00 (14.321,00 reddito da lavoro + 4.682,00 indennità disoccupazione) nel
2019, di euro 23.126,00 (16.652,00 reddito da lavoro + 6.474,00 indennità disoccupazione) nel 2020 e di euro 17.438,13 (di cui € 12.108,59 da lavoro dipendente ed € 5.329,54 quale indennità disoccupazione) nel 2021. Ha concluso chiedendo la conferma delle condizioni di separazione, salvo l'aumento ad euro 750,00 dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli, viste le accresciute eIGenze in ragione dell'età.
In esito all'udienza di comparizione del 12.4.22, il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
5 Nella successiva fase veniva pronunciata, con sentenza n. 1723/22 pubblicata il 6.12.22, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.24, che veniva però differita su richiesta delle parti che rappresentavano la pendenza di trattative. Con ordinanza del 6.11.24, preso atto dell'esito negativo delle trattative, le parti venivano invitate ad integrare la documentazione economica e reddituale in atti, e all'udienza del 18.3.25 la causa, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla deicisione del collegio in camera di conIGlio.
***
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già pronunciata - in ordine allo status, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie.
Vi è accordo tra le parti riguardo la pronuncia di affidamento condiviso dei figli ancora minori, e ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso Per_3 Per_2
l'abitazione della madre e la conseguente assegnazione a lei della casa coniugale, questioni sulle quali non vi è ragione per non provvedere in conformità. Nulla deve disporsi in punto di affidamento e collocazione della figlia più grande intanto divenuta maggiorenne. Per_1
Vi è inoltre accordo tra le parti con riferimento alla previsione “elastica” delle occasioni di visita paterna, per due pomeriggi a settimana, da individuarsi volta per volta, e a fine settimana alternati. Anche riguardo detto aspetto ritiene il collegio che debba trovare conferma l'assetto concordato in sede di separazione, non apparendo opportuna né
l'introduzione del “doppio festeggiamento” dei compleanni o delle ricorrenze né lo spostamento in avanti dell'orario di presa in consegna dei figli nel pomeriggio che trsscorrono con il padre, che finirebbe per rendere eccessivamente breve il tempo trascorso con lui. riducendo al contempo, IGnificativamente, il contributo diretto alla gestione delle eIGenze dei ragazzi da parte del genitore.
Ritiene poi il collegio che non possa trovare accoglimento la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli avanzata in ricorso, poiché nessuna delle circostanze allegate integra una modifica incidente sulle rispettive condizioni economiche ed è tale da giustificare la chiesta riduzione.
La convivenza della con il nuovo compagno nella casa coniugale è circostanza che P_ consente certo di ipotizzare una partecipazione attiva di questi alle spese di mantenimento
6 del figlio nato dalla loro relazione e probabilmente anche alle spese domestiche, ma questo non ha alcuna rilevanza diretta nella quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, ancorato semmai alle loro specifiche eIGenze, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337-ter c.c.). Applicando i parametri in questione, deve considerarsi, da un lato, che i redditi da lavoro del (circa euro 31.000 annui) sono Pt_1
obiettivamente superiori a quelli percepiti dalla (circa 12.000 annui) e, d'altro lato, P_ che i tempi di accudimento materni sono obiettivamente prevalenti rispetto a quelli paterni, come emerge dalla disciplina delle occasioni di frequentazione con il padre. Si aggiunga, inoltre, che nel momento in cui veniva concordato l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli il si era anche impegnato a provvedere al pagamento della propria parte Pt_1 del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà con la coniuge;
è però pacifico che a partire dall'anno 2020, al pagamento della quota del 50% provveda, per (questo sì) sopravvenuto accordo tra le parti, il compagno della , con conseguente risparmio di P_ spesa in capo al ricorrente. Non ricorrono, infine, le condizioni per aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento nei termini chiesti dalla , poiché sebbene sia dato P_ notorio che alla crescita ed allo sviluppo della personalità è in genere connesso l'aumento delle eIGenze, anche economiche, dei figli, la resistente non ha svolto alcuna specifica allegazione sul punto, quasi pretendendo di fondare la richiesta sul solo decorso del tempo.
Deve pertanto concludersi per la conferma dell'obbligo in capo al di versare a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli l'importo di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascuno). Le spese straordinarie necessarie per i tre figli, come non è dibattuto tra le parti, continueranno a gravare su ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto nel Protocollo in uso presso l'ufficio, già richiamato nell'accordo separativo.
Si prende infine atto dell'accordo tra le parti riguardo la eguale ripartizione delle spese di mantenimento dei cani, affidati dopo la separazione a un rifugio privato.
Le spese di lite, tenunto conto della natura della controversia e della condotta processuale delle parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
7 1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_3 Per_2
genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, alla quale per l'effetto
è assegnata la casa coniugale, sita in Assisi, Via Pietro Uber n. 4.
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto delle eIGenze dei figli, e comunque, in mancanza di altri accordi: per due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 salvo eventuale pernottamento presso di sé, in giorni che saranno concordati di settimana in settimana, e a fine settinana alternati. Le festività, natalizie e pasquali, saranno trascorse dai figli minori alternativamente con la madre e con il padre.
Il padre potrà tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno quindici ogni Parte_1 mese a , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la P_ P_ somma di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascuno), annualmente rivaltuabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al
Protocollo di intesa in uso presso l'ufficio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di ConIGlio del 4 settembre 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Loredana Giglio)
8