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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 498 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 498 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. VICO MASSIMO CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. VICO MASSIMO (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/03/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 19.02.2010, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
• I coniugi vivranno separati, con facoltà di fissare la propria residenza o domicilio o dimora, ove lo riterranno più opportuno e conveniente e si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto, dovuto comunque alla persistenza del rapporto di coniugio
• Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali ne Persona_2 cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento.
• La casa coniugale, sita in 47843 Misano Adriatico (RN), Via Bruscheto, 10, verrà assegnata al marito - Sig. - che vi continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore Parte_1 Per_1
con facoltà della madre - Sig.ra - di vederlo e tenerlo con sé, nelle giornate Parte_2
di lunedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana, per il pernottamento dalle ore 19.30 sino a quando verrà accompagnato a scuola dalla madre.
Poi all'uscita di scuola alle ore 16.30 di tutti i giorni, sarà il padre - Sig. - ad andare Parte_1
a prelevare il figlio minore e lo terrà con sé, tutti i giorni sino alle 19.30 e nelle giornate di Per_1
martedì e di venerdì, di ogni settimana, potrà tenerlo anche per il pernottamento sino a quando lo accompagnerà a scuola.
• Nel caso in cui la madre - Sig.ra a causa di impegni lavorativi, non Parte_2
dovesse riuscire a tenere per il pernottamento il figlio minore nelle giornate di lunedì, Per_1
mercoledì e giovedì di ogni settimana, il figlio pernotterà con il padre Sig. , Per_1 Parte_1
il quale poi lo accompagnerà a scuola.
• Il figlio minore starà, con il padre e con la madre, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore Per_1
20.00 alla domenica alle ore 21.00 e il genitore di turno lo accompagnerà a scuola.
Nel caso in cui la madre - Sig.ra dovesse essere impegnata nel fine Parte_2
settimana a Lei spettante, il figlio rimarrà con il padre, previo congruo preavviso.
• che le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, per la separazione personale dei coniugi non chiedono l'un l'altro nessun assegno di separazione, e/o alimenti, e/o contributo economico una tantum, godendo di adeguati redditi propri.
• La Sig.ra si trasferirà in un altro immobile che si impegna a trovare e Parte_2 cambierà l'attuale residenza entro breve termine e sino ad allora potrà risiedere casa coniugale, sita in Misano Adriatico (RN), Via Bruscheto, 10, ove rimarranno tutti gli indumenti e tutti gli effetti personali.
• Le festività natalizie verranno trascorse dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro genitore e ciò ad anni alterni.
• Le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni, per l'intero periodo, con l'uno o l'altro genitore.
• I tempi e le modalità di frequentazione del figlio minore sopra esposte potranno variare su Per_1
concorde intesa dei genitori, tenuto presente il preminente interesse del figlio.
• Entrambi i coniugi sosterranno integralmente al 100% (centopercento) tutte le spese ordinarie relative al contributo di mantenimento del figlio minore quando sarà tenuto presso di loro, Per_1
mentre le spese straordinarie (spese mediche – farmaceutiche, scolastiche, trasporto Bus, ricreative, come da protocollo previsto dal Tribunale di Rimini), relative al figlio minore saranno pagate Per_1
nella misura del 50% (cinquantapercento) da entrambi i genitori. Resta inteso, comunque, che le predette spese straordinarie dovranno essere, preventivamente, concordate tra i genitori e necessariamente documentate, pena il mancato rimborso delle stesse, salvo le urgenze.
• I genitori prestano il consenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio relativi al figlio minore senza necessità di ricorrere al Per_1
Giudice Tutelare.
• Ciascun genitore potrà usufruire ogni anno di vacanze personali, senza figlio al seguito fino a quindici giorni, anche non consecutivi, previo congruo preavviso all'altro coniuge.
• Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di eventuale villeggiatura.
• che i coniugi hanno definitivamente risolto ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale tra di loro, passata, presente e futura e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere economicamente.
• Le spese legali saranno interamente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2
trascritte; b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 204 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 498 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. VICO MASSIMO CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. VICO MASSIMO (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/03/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 19.02.2010, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
• I coniugi vivranno separati, con facoltà di fissare la propria residenza o domicilio o dimora, ove lo riterranno più opportuno e conveniente e si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto, dovuto comunque alla persistenza del rapporto di coniugio
• Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali ne Persona_2 cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento.
• La casa coniugale, sita in 47843 Misano Adriatico (RN), Via Bruscheto, 10, verrà assegnata al marito - Sig. - che vi continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore Parte_1 Per_1
con facoltà della madre - Sig.ra - di vederlo e tenerlo con sé, nelle giornate Parte_2
di lunedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana, per il pernottamento dalle ore 19.30 sino a quando verrà accompagnato a scuola dalla madre.
Poi all'uscita di scuola alle ore 16.30 di tutti i giorni, sarà il padre - Sig. - ad andare Parte_1
a prelevare il figlio minore e lo terrà con sé, tutti i giorni sino alle 19.30 e nelle giornate di Per_1
martedì e di venerdì, di ogni settimana, potrà tenerlo anche per il pernottamento sino a quando lo accompagnerà a scuola.
• Nel caso in cui la madre - Sig.ra a causa di impegni lavorativi, non Parte_2
dovesse riuscire a tenere per il pernottamento il figlio minore nelle giornate di lunedì, Per_1
mercoledì e giovedì di ogni settimana, il figlio pernotterà con il padre Sig. , Per_1 Parte_1
il quale poi lo accompagnerà a scuola.
• Il figlio minore starà, con il padre e con la madre, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore Per_1
20.00 alla domenica alle ore 21.00 e il genitore di turno lo accompagnerà a scuola.
Nel caso in cui la madre - Sig.ra dovesse essere impegnata nel fine Parte_2
settimana a Lei spettante, il figlio rimarrà con il padre, previo congruo preavviso.
• che le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, per la separazione personale dei coniugi non chiedono l'un l'altro nessun assegno di separazione, e/o alimenti, e/o contributo economico una tantum, godendo di adeguati redditi propri.
• La Sig.ra si trasferirà in un altro immobile che si impegna a trovare e Parte_2 cambierà l'attuale residenza entro breve termine e sino ad allora potrà risiedere casa coniugale, sita in Misano Adriatico (RN), Via Bruscheto, 10, ove rimarranno tutti gli indumenti e tutti gli effetti personali.
• Le festività natalizie verranno trascorse dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro genitore e ciò ad anni alterni.
• Le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni, per l'intero periodo, con l'uno o l'altro genitore.
• I tempi e le modalità di frequentazione del figlio minore sopra esposte potranno variare su Per_1
concorde intesa dei genitori, tenuto presente il preminente interesse del figlio.
• Entrambi i coniugi sosterranno integralmente al 100% (centopercento) tutte le spese ordinarie relative al contributo di mantenimento del figlio minore quando sarà tenuto presso di loro, Per_1
mentre le spese straordinarie (spese mediche – farmaceutiche, scolastiche, trasporto Bus, ricreative, come da protocollo previsto dal Tribunale di Rimini), relative al figlio minore saranno pagate Per_1
nella misura del 50% (cinquantapercento) da entrambi i genitori. Resta inteso, comunque, che le predette spese straordinarie dovranno essere, preventivamente, concordate tra i genitori e necessariamente documentate, pena il mancato rimborso delle stesse, salvo le urgenze.
• I genitori prestano il consenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio relativi al figlio minore senza necessità di ricorrere al Per_1
Giudice Tutelare.
• Ciascun genitore potrà usufruire ogni anno di vacanze personali, senza figlio al seguito fino a quindici giorni, anche non consecutivi, previo congruo preavviso all'altro coniuge.
• Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di eventuale villeggiatura.
• che i coniugi hanno definitivamente risolto ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale tra di loro, passata, presente e futura e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere economicamente.
• Le spese legali saranno interamente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2
trascritte; b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 204 Parte I Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi