CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6672 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2206/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:10
Presidente Dott. IO LI Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MALANDRUCCO UMBERTO MARIA avv. Coletti sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. MIGNANO GIACOMO avv. De Cesare in sost.
CP_2
Avv.
AT ES
Avv. MIGNANO GIACOMO
CP_3
Avv. MIGNANO GIACOMO
CP_4
Avv. MIGNANO GIACOMO
CP_5
Avv. MIGNANO GIACOMO
CP_6
Avv. MIGNANO GIACOMO
Controparte_7
Avv. MIGNANO GIACOMO
Controparte_8 Avv.
CO TE
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO LI
LA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO LI - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2206 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(P. IVA e C.F. ) con sede in Milano, alla via Parte_1 P.IVA_1
AZ LA n. 2, in persona del Dott. nella sua qualità di Controparte_9
Direttore Centrale Sinistri in virtù dei poteri conferitigli con atto a rogito notaio in Persona_1 data 24 giugno 2019 n.7715 di rep. e n.4013 di racc., registrato all'Agenzia delle Entrate DP II Milano
il 12/07/2019 al n.10859 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Maria CP_10
ND (C.F. - PEC: e dall'Avv. C.F._1 Email_1
PI Coletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, al viale delle Milizie n.
38, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. ), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità CP_1 C.F._2 genitoriale sulla figlia minore (C.F. CP_2 CP_4
), C.F. , in proprio e in qualità C.F._3 CP_3 C.F._4 di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Controparte_8 CP_7
(C.F. ), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità
[...] C.F._5 genitoriale sul figlio minore, ES AT (C.F. Controparte_8
, (C.F. ), (C.F. C.F._6 CP_5 C.F._7 CP_6 ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Mignano (C.F. C.F._8
- PEC giuste procure in atti ed C.F._9 Email_2 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Paolo De Persis, in Roma, Viale Giulio Cesare n.
97;
- APPELLATI -
e
TE CO, nato a [...] il [...], C.F. , C.F._10 residente in [...],
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 07/04/2021 la società Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
[...]
Latina n. 2468/2020, pubblicata in data 29/12/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
4960/2017, promosso da , in proprio e nella qualità di genitore di CP_1 CP_2
SA SA, , e nei confronti CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 dell'odierno appellante e di PP LL.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta dagli attori in proprio e nella CP_1 qualità di genitore di SA SA, CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
rispettivamente coniuge, la seconda, il terzo, il quarto ed il quinto figli, il sesto
[...] CP_6 ed il settima sorelle, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditario in seguito alla morte del prossimo congiunto deceduto in data 20.09.2016, per effetto Persona_2 delle gravi lesioni subite in seguito ad un sinistro che lo aveva visto coinvolto il giorno 12.09.2016.
Spiegavano intervento proponendo autonoma domanda risarcitoria e Controparte_7 CP_3
la prima anche in proprio ed entrambi in qualità di legali rappresentati del minore
[...] CP_8
rispettivamente, la prima, nuora convivente ed entrambi genitori di nipote
[...] Controparte_8 convivente del de cuius. Precisano gli attori che il giorno 12.09.2016, alle ore 10:50 in Pontinia (LT), era alla guida del proprio motociclo Piaggio targato CX20249 sulla Via Lungobotte, Persona_2 nella corsia di marcia Pontinia-Terracina, diretto verso la Migliara 53, giunto all'incrocio con la via Migliara 52, (destra, lato monte), era investito dall'autocarro SA TG AS407MB condotto dal proprietario LL PP ed assicurato con la secondo gli assunti Parte_1 attorei la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro era da ascrivere alla condotta di guida del LL PP, il quale nell'effettuare la manovra di attraversamento dell'incrocio ad una velocità non consona, incurante della segnaletica ivi presente, ometteva di dare la precedenza al sig. invadendo la corsia di marcia di pertinenza del motociclo ed investendolo, il Persona_2 motociclista infatti non aveva un sufficiente lasso temporale per tentare alcuna manovra di emergenza. Nel libello introduttivo deducono ancora gli attori che a causa delle gravissime lesioni subite il dante causa degli odierni attori veniva trasportato d'urgenza a mezzo del personale del 118 presso il PS dell'Ospedale di Latina, ancora vigile e cosciente, successivamente venne sedato ed intubato e condotto nel Reparto di Terapia Intensiva;
a causa delle gravi lesioni, tuttavia, in data
20.09.2016 avveniva il decesso. Gli attori e gli intervenuti pertanto, a titolo proprio e di aventi causa dal de cuius agivano in giudizio chiedendo il ristoro dei danni non patrimoniali subiti Persona_2 iure proprio per rottura del rapporto parentale, nonché patrimoniali per perdita del contributo economico loro fornito dal de cuius, nonché iure hereditario in relazione al danno biologico terminale e catastrofale (tanatologoico) maturato nella sfera giuridica del loro dante causa, stante il sopraggiungere della morte in seguito ad un ampio lasso temporale ed in seguito ad una lucida agonia. Si costituiva la contestando la domanda sia nell'an che nel Parte_1 quantum, prospettando una dinamica del sinistro parzialmente diversa da quella descritta dagli attori;
in particolare, veniva ascritta la responsabilità dell'incidente anche alla concorrente responsabilità del motociclista, il quale avrebbe mantenuto una elevata velocità prima dell'impatto, sicuramente superiore ai 40 km/h vigenti nel tratto stradale interessato dal sinistro;
quest'ultimo attesa la velocità non si sarebbe avvisto per tempo del sopraggiungere dell'autocarro che aveva già impegnato l'incrocio; in ogni caso, la difesa della compagnia assicurativa convenuta contestava anche il quantum debeatur, ritenuto eccessivo e non provato;
veniva allegata la corresponsione nella fase stragiudiziale delle seguenti somme, trattenute in data 26.07.2017, dagli attori solo a titolo di acconto: , , e SA SA, € 165.000,00 ciascuno, CP_1 CP_3 CP_4
e € 25.000,00, nonché ulteriori € 165.000,00 in favore della minore CP_5 CP_6 CP_2
previa concessione dell'autorizzazione del GT”.
[...]
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'esclusiva responsabilità di PP LL nella causazione del sinistro oggetto di giudizio e, per l'effetto, condanna in solido PP LL e la Parte_1
al pagamento in favore di: a) , moglie di , della somma di €
[...] CP_1 Persona_2
230.000,00 per danno da rottura del rapporto parentale, € 38.880,00 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 40.333,33 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); b) CP_3
(figlio convivente) della somma di € 230.000,00 per danno da rottura del rapporto parentale, € 38.880,00 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 20.166,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); c) (figlio convivente) della somma di € 230.000,00 per danno CP_4 da rottura del rapporto parentale, € 38.880,00 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 20.166,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); d) (figlia minore Controparte_2 convivente), in persona del legale rappresentante, genitore, della somma di € CP_1
230.000,00 per danno da rottura del rapporto parentale, € 38.880,00 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 20.166,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); e) SA
SA (figlio non convivente) della somma di € 200.000,00 per danno da rottura del rapporto parentale, ed € 20.166,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); f) (nuora convivente e moglie di della Controparte_7 CP_3 somma di € 30.000,00 a titolo di danno da rottura del rapporto parentale;
g) (nipote Controparte_8 convivente) in persona dei legali rappresentanti e della somma di Controparte_7 CP_3
€ 60.000,00 a titolo di danno da rottura del rapporto parentale, oltre il lucro cessante ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
con detrazione nei confronti di tutti gli attori degli acconti già ricevuti come da parte motiva e debitamente rivalutate secondo i criteri enunciati in motivazione;
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte attrice e dei terzi intervenuti (complessivamente), stante il patrocinio a mezzo del medesimo procuratore, in 580,00 euro per spese, 30.500,00 euro per competenze, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese generali”.
§ 4. — Con l'atto di appello la società ha chiesto di accogliersi Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare, disporre l'immediata sospensione parziale dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. per il pagamento delle ulteriori somme dovute in virtù della sentenza gravata rispetto agli importi già parzialmente corrisposti in via cautelativa dalla
[...]
, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione Parte_1 della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2. nel merito, a) in riforma della sentenza n. 2468/2020, pronunciata dal Tribunale di Latina il 29-12-2020 nel giudizio distinto a R.G. con il n.4960/2017, accertare e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti, PP LL
e , e che comunque che la condotta di guida del defunto ha contribuito Persona_2 Persona_2 all'aggravamento delle conseguenze del sinistro, nella misura da accertarsi in concreto anche a mezzo di CTU cinematica;
b) respingere la domanda originariamente proposta dagli appellati, dichiarando per le motivazioni di cui al presente gravame, anche in conseguenza dell'accertato concorso di colpa e di responsabilità, come dovute in minore misura le somme dovute dall'appellante, in solido con l'appellato PP LL, agli attori-appellati e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, accertando come ampiamente satisfattiva l'offerta formulata ante causam dalla , e Parte_1 disponendo altresì che le controparti provvedano senza indugio alla restituzione delle maggiori somme già versate dall'appellante, nonché di quelle ulteriori che fosse costretta a versare in caso di esecuzione della detta sentenza, rispetto a quelle effettivamente dovute, maggiorate degli interessi ex art. 1284 cod.civ. dalla domanda al saldo;
3. condannare, infine, gli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio;
In via istruttoria: disporre CTU al fine di averne corretta descrizione dei beni oggetto di causa, con quantificazione dell'equivalente pecuniario dei denunciati difetti”.
§ 5. — Gli appellati di cui in epigrafe, ad eccezione di PP LL, costituitisi con comparsa di risposta depositata in data 23/06/2021, hanno resistito all'impugnazione ed hanno spiegato appello incidentale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare il gravame ex adverso proposto siccome all'evidenza strumentale ed infondato ed in accoglimento del proposto gravame incidentale riconoscere a:
SA CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_8
SA; e , l'indennità massima prevista dalle Tabelle di CP_6 CP_5 Controparte_7
Milano vigenti al momento della liquidazione del danno, per la perdita del rapporto parentale, così come sopra rappresentata, riconoscendo ad SA SA nella misura di €.38.880,00=, così come riconosciuto per gli altri congiunti. Vittoria di spese”.
§ 6. — Questa Corte, con ordinanza riservata emessa in data 15/10/2021, ha provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
§ 7. — In accoglimento delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di primo grado, reiterate da parte dell'odierno appellante, con successiva ordinanza, emessa in data 11/03/2022, questa Corte, inoltre, ha ordinato all'Inail, sede di Latina, di produrre i conteggi aggiornati relativi alla capitalizzazione della rendita erogata a , nonché ha ammesso la consulenza tecnica CP_1 cinematica, come da richiesta del medesimo appellante. Pertanto, le operazioni di CTU hanno avuto inizio in data 27/06/2022 e sono terminate formalmente in data 28/06/2023, con il deposito della relazione da parte del consulente tecnico.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — Nel merito l'appello principale si articola in cinque motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in ordine alla dichiarata esclusiva responsabilità del convenuto PP LL nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa - Nonostante la sua essenzialità ai fini del decidere, il primo Giudice non ha ammesso la CTU richiesta dall'odierna appellante”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In merito alla dinamica del sinistro, ritiene questo giudicante, nel richiamare quanto già espresso con ordinanza depositata in data 13.12.2018, del tutto esaustive le risultanze degli accertamenti tecnici di cui alla consulenza tecnica redatta su incarico della Procura della Repubblica di Latina nell'ambito del procedimento penale a carico di
PP LL in relazione al sinistro di cui è causa, nonché il rapporto del Comando della Polizia
Municipale dei Latina, intervenuta sui luoghi di causa. In tal senso, l'ausiliario del Pubblico
Ministero dagli accertamenti effettuati è pervenuto alle condivisibili conclusioni secondo cui l'innesco della causa immediata che ha prodotto l'evento de quo, va posto a carico della condotta di guida del conducente dell'autocarro SA TG AS407MB che percorreva via della Migliara 52 DX dal lato Monte in direzione Mare, il quale, giunto all'intersezione con via Lungobotte che si apre a destra e a sinistra e regolata da segnale di preavviso di arresto e dare precedenza posto a 150 mt prima e rallentatore ottico con bande trasversali, nell'impegnarla con manovra di attraversamento, mentre azionava il dispositivo di frenatura, veniva a collisione con il motociclo Piaggio TG CX20249, condotto da che sopraggiungeva da destra , percorrendo via Lungobotte dal Lato Persona_2
Pontinia, in direzione Terracina;
l'urto si verificava nel quadrante superiore sinistro dell'intersezione e interessava la parte frontale centro dx dell'autocarro e la fiancata posteriore sinistra del motociclo. (…) Ne consegue ad avviso del consulente una responsabilità immediata e diretta nella causazione del sinistro e delle sue conseguenze mortali da ascrivere al conducente del veicolo SA, che a velocità non moderata s'immetteva sulla via Lungobotte, omettendo di dare precedenza al motociclo condotto dal che sopraggiungeva dalla destra a velocità moderata e CP_3 che non ha avuto un tempo psico-tecnico di reazione sufficiente per evitare l'impatto. Tale ricostruzione appare poi suffragata dal rapporto della Polizia Municipale di Pontinia e relativa comunicazione di reato, con le foto allegate, rilievi degli operanti e schizzo planimetrico del sinistro, dai quali si evince la presenza di tracce di frenata eseguita dall'autocarro che partivano dall'incrocio di via Lungobotte con via Migliara 52 DX lato Monte e terminavano in via Migliara 52
DX lato mare contraddistinti in Planimetria e di cui ai rilievi fotografici, a confermare tanto il punto di impatto tra i due mezzi, quanto la velocità non consona mantenuta dal conducente dell'autocarro che nonostante l'azionamento dell'impianto frenante non riusciva ad arrestare la sua corsa pervenendo all'impatto con il motociclo a notevole velocità”.
Deduce l'appellante che: “Il Giudice di prime cure nella suindicata motivazione si è limitato a considerare attendibili e condivisibili gli indizi di prova costituiti: a) dalla consulenza tecnica redatta su incarico della Procura della Repubblica di Latina nell'ambito delle indagini preliminari relative al procedimento penale a carico del convenuto CO TE e b) dal rapporto redatto dalla
Polizia Municipale intervenuta sui luoghi di causa e relativa comunicazione della notizia di reato, con le foto allegate, i rilievi degli operanti e lo schizzo planimetrico del sinistro. Per contro, non ha ritenuto condivisibili, attendibili e verosimili le conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico di parte dell'odierna appellante, Ing. , motivando che quanto affermato da detto Persona_3 consulente con riferimento alle tracce a terra rilasciate dall'autocarro SA (riconducibili alle ruote posteriori dell'autocarro motivo per il quale l'abrasione gommosa non poteva ritenersi una frenata efficace bensì uno scarroccio), non potesse essere una ricostruzione compatibile con l'accertato punto di impatto nel crocevia, con le parti di carrozzeria interessate dall'urto dei mezzi e con l'enorme diversità di massa degli stessi. Ancora il primo giudice ha ritenuto altresì inattendibili le conclusioni cui sarebbe pervenuto l'Ing. in relazione alla velocità dell'autocarro prima Per_3 dell'impatto, calcolata in 35,5 Km/h, in ragione sia dei danni riportati sulla parte frontale del mezzo ritenuti incompatibili con una velocità così moderata, sia in ragione delle lunghe tracce di frenata rilasciate sul manto stradale. Tale empirica e superficiale valutazione degli elementi di prova, argomentata da mere affermazioni di principio non suffragate da alcun criterio scientifico di valutazione, non può essere condivisa. Si evidenzia, infatti, come da un lato l'Ing. abbia Per_3 basato la propria relazione proprio sui dati rivenienti dai rilievi operati dalla Polizia Municipale di
Pontinia adottando criteri scientifici compiutamente descritti e non confutati nella motivazione del
Tribunale e dall'altro abbia puntualmente contestato le metodologie seguite dal CT del PM e sposate apoditticamente dal Tribunale evidenziandone l'erroneità dei calcoli.”.
Il motivo è infondato.
Con riguardo al motivo de quo, l'odierno appellante intende censurare le valutazioni operate dal Giudice di prime cure in relazione alle risultanze della consulenza tecnica di parte, le cui conclusioni si pongono in contrasto con l'apprezzamento fornito dal consulente tecnico nominato dal
Pubblico Ministero per il correlato procedimento penale, in ordine alla dedotta velocità dei veicoli coinvolti e alla riscontrata dinamica del sinistro, contestando, altresì, la mancata ammissione della consulenza tecnica cinematica nel corso dell'istruttoria civile.
Sul punto, questa Corte ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica cinematica, nominando un consulente tecnico al fine di rispondere al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa (segnatamente la relazione peritale del PM, la CTP di parte appellante
[...]
, la relazione della Polizia Municipale di Pontinia del 7.10.2016) e, ove necessario, Parte_1 previa ispezione sul luogo del sinistro e dei mezzi coinvolti, dica il CTU, quale sia stata la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti e quale sia stata la dinamica del sinistro medesimo, riferendo ogni elemento utile ad accertare la responsabilità delle persone coinvolte, provvedendo a ricostruire le posizioni dei veicoli su apposita redigenda planimetria, corredata di fotografie del luogo del sinistro”.
In particolare, il consulente tecnico, dopo aver confermato la dinamica del sinistro, come già rilevata in sede di consulenza tecnica del PM e di rilievi effettuati dalla Polizia Municipale di Pontinia, accertando che il veicolo condotto dal PP non ha rispettato il diritto di precedenza spettante al secondo quanto previsto dal Codice della Strada, né tantomeno si è arrestato al relativo stop CP_3 preavvisato circa 150 metri prima dell'intersezione dell'incrocio in cui è avvenuto il sinistro, ha provveduto a verificare la presumibile velocità al momento dell'impatto dei veicoli coinvolti.
Sul punto, il consulente tecnico perveniva alle seguenti conclusioni: “Sulla base della ricostruzione esposta i veicoli sono arrivati in corrispondenza dell'incrocio alle seguenti velocità: motociclo a velocità di 19,58 m/sec = 70,48 km/h; autocarro a velocità di 13,39 m/sec = 48,20 km/h che si è ridotta a 11,64 m/sec =41,90 km/h dopo una frenata di ml. 3,72. Se in ipotesi la velocità della moto fosse stata di 50 km/h cioè 13,89 m/sec anziché 19,58 m/sec in teoria, lasciando inalterato ogni comportamento e ogni violazione, l'autocarro, lungo ml. 4,93, avrebbe oltrepassato il punto d'urto
X in 0,423 sec. mentre la moto avrebbe coperto la distanza di ml. (19,58 - 13,89) = ml. 5,69 al punto d'urto X in 0,409 sec. quindi per poche frazioni di secondo l'urto non sarebbe stato evitato”.
In considerazione di quanto emerso in sede di consulenza tecnica cinematica, di cui questa
Corte condivide le conclusioni, si rileva che, sebbene al momento dell'impatto il abbia CP_3 ecceduto il limite di velocità previsto, in ogni caso l'urto con il veicolo guidato da PP LL non sarebbe stato evitato anche qualora il motocilista avesse rispettato il limite di velocità.
Pertanto, ritiene la scrivente Corte che la sentenza di primo grado deve essere confermata in ordine all'accertamento della esclusiva responsabilità a carico di PP LL nella causazione del sinistro.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “Erronea applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno non patrimoniale jure proprio da lesione del rapporto parentale”.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “In concreto si è pervenuti alle suddette quantificazioni, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto emerse alla luce dell'istruttoria espletata (personalizzazione danno non patrimoniale (ex Cass”. SU 26972/2008) e nella specie: l'età della vittima (59 anni), l'età dei parenti sopravvissuti che hanno richiesto il ristoro dei danni, la composizione del nucleo familiare, nonché della coabitazione con la vittima (certificato di Stato di Famiglia allegato). In tal senso, va difatti osservato che in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. civ. 28989/2019). In tal senso anche la prova orale espletata, ha confermato che il de cuius aveva uno stabile legame affettivo con tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il figlio non convivente, condivideva con loro la quotidianità e lo svolgimento di attività ludico ricreative (pesca e caccia, raccolta di funghi ed asparagi) e costituiva un perno fondamentale per l'intera famiglia in senso allargato, convivendo con quest' ultimo, oltre che la moglie ed il figlio (ad eccezione di SA SA) anche con il nipote e la nuora;
particolarmente saldo è risultato essere anche il legame con il nipote CP_8 al quale dedicava molto del suo tempo libero accompagnandolo anche alle giostre ed a fare
[...] passeggiate. Dall' istruttoria orale è emerso pertanto che la perdita prematura di ha Persona_2 senz' altro lasciato un vuoto incolmabile all' interno della famiglia con un conseguenziale stravolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali di tutti i componenti, le cui vite per lungo tempo sono state stravolte dalla perdita del loro caro (cfr. deposizioni , Testimone_1 [...]
, )”. Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
L'appellante deduce che: “Sul punto, anche la svolta istruttoria, richiamata in parte motiva dal giudice di prime cure, non ha che confermato circostanze relative alla quotidianità che non rivestono particolare rilevanza rispetto all'id quod plerumque accidit ai fini di dimostrare una eventuale personalizzazione del danno. Nelle stesse note che accompagnano la richiamata Tabella è chiaramente specificato che “non esiste un minimo garantito” dovendo valutarsi la liquidazione caso per caso ed anche l'importo indicato in tabella deve ritenersi come valore “medio” da modularsi sulla base della concomitanza o meno delle varie circostanze del caso concreto. Ancora, vi è specificato che i valori tabellari base esprimono la “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazione n. 12408/2011.
L' “aumento personalizzato” fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della Tabella, deve essere, invece, applicato dal giudice solo laddove la parte nel processo alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Nella specie, sicuramente, la sopravvivenza e la convivenza di numerosi congiunti all'interno del nucleo familiare, e la mancata allegazione di peculiari circostanze idonee a comprovare il maggiore sconvolgimento della vita dei congiunti in conseguenza della perdita del rapporto parentale, rispetto a quello che di per sé la circostanza della perdita del congiunto comporta, avrebbe dovuto far protendere per una liquidazione che tenesse in considerazione i criteri tabellari di base. Invero dall'istruttoria svolta traspare un quadro di abitudini di normale vita familiare non risultando un particolare stravolgimento nelle abitudini di vita dei danneggiati rispetto a quello determinato dallo stesso venir meno del congiunto di riferimento, rientrando nella assoluta normalità che un “capo famiglia”: – fosse un “punto di riferimento per la sua famiglia”; – si adoperasse per risolvere le problematiche rappresentategli dai propri congiunti;
– passasse “il proprio tempo libero per stare con i figli ed il nipote”; – accompagnasse “la figlia minore a scuola” e la andasse a riprendere;
– seguisse la figlia minore “durante il pomeriggio per i compiti scolastici”; – provvedesse “alle piccole riparazioni domestiche”; – portasse “a passeggio il nipote oltre che alle giostre”; – condividesse con i figli degli hobby;
– avesse incontri conviviali con familiari ed amici. Le suddette circostanze NON giustificano l'aumento del criterio base tabellare ove si consideri la sopravvivenza e la convivenza di numerosi congiunti all'interno del nucleo familiare ed il fatto che i valori tabellari non costituiscono “un minimo garantito” dovendo valutarsi la liquidazione caso per caso. Ancora non si ritiene che potessero sussistere i presupposti per la liquidazione extra tabellare del danno richiesto dagli interventori (nuora del de cuius – moglie del figlio di Controparte_7 Persona_2 questi ) e di (nipote del de cuius , CP_3 Controparte_8 Persona_2 rappresentato dai genitori e ), non essendo stata in CP_3 Controparte_7 particolare fornita prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita di dette vittime secondarie a seguito della morte del congiunto”.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure ha effettuato una corretta valutazione degli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria, che hanno indotto lo stesso giudicante al riconoscimento in via equitativa del quantum risarcibile in favore dei congiunti del per il patito CP_3 danno da perdita del rapporto parentale.
Le tabelle di Milano del 2018, applicate al caso de quo, prevedono in relazione al risarcimento del suddetto danno degli importi cd. a forbice, indicando una cifra minima e una massima entro cui il Giudice può determinare in via equitativa la quantificazione del danno risarcibile, in presenza anche di elementi di personalizzazione, dai quali possa desumersi una particolare sofferenza morale dei congiunti superstiti.
In particolare, le suddette tabelle prevedevano i seguenti valori per la liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto :
- a favore del figlio per morte del genitore : € 165.960,00 / € 331.920,00;
- a favore del coniuge : € 165.960,00 / € 331.920,00;
- a favore del fratello per morte di un fratello : € 24.020,00 / € 144.130,00;
Dunque, gli importi liquidati dal Tribunale sono prossimi ai minimi e tengono conto del rapporto esistente tra il de cuius ed i famigliari tutti stretti parenti ed alcuni dei quali conviventi.
Nella specie, com'è noto, il danno da perdita del rapporto parentale può ritenersi provato anche in presenza di mere presunzioni, quantomeno in favore dei congiunti facenti parte della famiglia nucleare, richiedendosi un quid pluris per l'eventuale personalizzazione del trattamento, che, nel caso specifico, si ritiene raggiunto per effetto delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado, come motivato nella sentenza impugnata.
Sul punto, si richiama un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui:
“In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)” (Cass. Sez. III, 30/07/2025, n. 21988, Rv.
675851 - 01).
In ordine alla posizione di (nuova convivente del e di Controparte_7 CP_3 Controparte_8
(nipote convivente del , altresì, questa Corte ritiene che è stato correttamente riconosciuto il CP_3 diritto al risarcimento dei danni sofferti da costoro, essendo stata raggiunta la prova di un vincolo solido tra gli stessi e il deceduto la cui dissoluzione ha ingenerato una particolare sofferenza CP_3 morale giuridicamente rilevante, tale da giustificare il risarcimento, a favore dei due appellati, del predetto danno patito.
Invero “In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile,
a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)” (Cass. Sez. III, 30/07/2025, n.
21988, Rv. 675851 - 01).
Inoltre, in relazione alle suddette censure prospettate dall'odierno appellante, va rilevato che in ossequio al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., è onere del convenuto fornire prova contraria rispetto alla inesistenza del diritto affermato dalla parte attorea, come anche ritenuto dalla Corte di
Cassazione: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Sez. III, n. 04/03/2024,
n. 5769, Rv. 670338 - 01).
§ 9.3. — Deve invece rigettarsi il motivo dell'appello incidentale con cui gli appellati hanno chiesto il riconoscimento dell'applicazione del massimo valore tabellare previsto dalle tabelle del
2018 in materia di danno da perdita del rapporto parentale in quanto non sussistono i presupposti per tale aumento poiché il rapporto tra ed i suoi familiari, pur provato e solido, rientrava Persona_2 nei canoni di normalità e non sono state allegate e, tantomeno, provate circostanze in base alle quali doveva essere riconosciuta la personalizzazione massima.
Deve osservarsi al riguardo che il Tribunale ha ritenuto di riconoscere il risarcimento anche a parenti lontani ed affini quali il nipote ed alla nuora.
§ 9.4. — Con il terzo motivo di appello la parte istante contesta la “Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali futuri subiti dagli attori – Omessa valutazione di un elemento decisivo per la soluzione della controversia – Violazione delle disposizioni di cui al DPR
n. 1124/1965 ed al D.LGS. n. 38/2000 – Mancata valutazione della rendita riconosciuta dall'INAIL al coniuge superstite ed della sua capitalizzazione ai fini del computo dell'eventuale danno differenziale”.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “Nel caso in esame gli attori hanno dimostrato che al momento del sinistro il conviveva con la moglie, i figli Persona_2 CP_1 CP_2
e il nipote e la nuora ed
[...] CP_4 CP_3 Controparte_8 Controparte_7 era assunto con contratto a tempo indeterminato con mansioni di autista dalla società Logistica del
Fresco srl con percezione di uno stipendio netto mensile di € 1600,00 medi, seppur con delle variazioni mese per mese. Pertanto tenuto conto: 1) dell' età del de cuius al momento Persona_2 del decesso ( anni 59); 2) dell' età dei parenti conviventi sopravvissuti che avrebbero beneficiate del contributo di quest' ultimo (tutti sensibilmente più giovani); 3) della probabile e ragionevole destinazione, in una logica prudenziale, di almeno il 50% della retribuzione al sostentamento dei familiari conviventi;
4) del raggiungimento della pensione all' età di anni 64, si quantifica, fino a tale data, il lucro cessante perso dagli attori, nella somma di € 48.000,00. Va poi ipotizzato altresì che a decorrere da tale data e fino alla presumibile morte naturale, ragionevolmente ipotizzabile all' età di 80 anni ( età media di un uomo in Italia) il de cuius avrebbe percepito la pensione con una conseguenziale riduzione del reddito di circa il 30%, e dunque con destinazione alle esigenze familiari della complessiva somma di € 560,00 mensili (a fronte degli € 800,00 prima calcolati) con un'ulteriore perdita per lucro cessante per i familiari conviventi della somma di € 107.520,00.
Dunque, il lucro cessante derivante dalla perdita economica subita dai familiari conviventi è pari complessivamente alla somma di € 155.520,00. (…) Va poi osservato che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il CP_ valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo (Cass. civ.
SU n. 12564/2018), dunque alcuna ulteriore somma deve essere detratta da quanto sopra liquidato”.
Deduce l'appellante che: “Nella liquidazione del danno patrimoniale per lucro cessante ai prossimi congiunti determinato complessivamente in € 155.520,00 e riconosciuto a , CP_1
, e nella misura di € 38.880,00 ciascuno, il Tribunale CP_3 CP_4 CP_2 non ha considerato il valore capitale della rendita riconosciuta dall'INAIL al coniuge superstite, così come documentato dalla scrivente difesa in primo grado con nota di deposito del 05-11-2018, la cui produzione con ordinanza istruttoria del 12-12-2018 è stata espressamente ammessa anche ai sensi dell'art. 213 cpc “ai fini della valutazione della liquidazione di eventuale danno differenziale”. E' stato, infatti, documentato nel corso del giudizio di primo grado che l'
[...]
, avendo riconosciuto in favore del le Controparte_12 Persona_2 prestazioni di legge, ha esercitato nei confronti della azione di Parte_1 surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 d.lgs. n.209/2005 per l'importo complessivo di € 422.102,67 alla data del 05-10-2018, determinato dalla somma: – del costo degli acconti e ratei già pagati per € 30.814,75, – degli interessi, indicati in € 67,62, e – del valore della rendita calcolato alla stessa data per € 391.287,92. La rivalsa dell'assicuratore sociale nei confronti del responsabile del danno opera in virtù di specifiche previsioni normative che consentono la surroga nei diritti del danneggiato assicurato che ha percepito gli indennizzi, oppure riconoscono un diritto di regresso in relazione alle somme erogate, o, comunque, il recupero delle stesse: nello specifico per quanto riguarda l'INAIL le disposizioni di legge che ci occupano sono quelle di cui al DPR n. 1124/1965 ed al D.LGS. n. 38/2000. La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato garantisce il rispetto del principio di responsabilità del danneggiante e la realizzazione della causa indennitaria dell'assicurazione che è contraria alla possibilità che il danneggiato ottenga sia l'indennizzo che il risarcimento”.
Il motivo è fondato.
In relazione al motivo de quo, questa Corte rileva che, a seguito dell'avvenuta esibizione da parte dell'INAIL nel presente grado di giudizio della documentazione afferente la capitalizzazione della rendita riconosciuta in favore del coniuge superstite, , per l'infortunio in itinere CP_1 subìto da , è emerso che lo stesso ente ha erogato nei confronti dell'odierna appellata Persona_2 una somma pari a euro 484.780,47, di cui euro 399.119,03, a titolo di valore capitale della rendita, ed euro 85.661,44, a titolo di ratei e interessi.
Quanto alla tardività della domanda de qua, come prospettata in sede di comparsa di costituzione e risposta degli appellati, si rileva, in ogni caso, che l'organo giudicante può rilevare e procedere d'ufficio allo scomputo delle eventuali somme che siano state corrisposte al fine di ristorare i medesimi pregiudizi patiti, originati in conseguenza dello stesso evento lesivo.
Invero “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. Sez. L., 31/05/2017, n. 13819, Rv. 644529 - 01). Nella specie, opera il generale principio della cd. compensatio lucri cum damno, in forza del quale, ai fini della quantificazione della somma concretamente dovuta a titolo risarcitorio, è necessario detrarre da essa gli effetti positivi eventualmente prodottisi nella sfera del danneggiato, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione: “In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" - sancito dall'art. 1241 c.c. in relazione ai successivi artt. 1223 e 2043 - opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno ma non anche quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'operatività della compensazione tra il danno prodotto ad un ente pubblico a seguito del crollo di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione ed il vantaggio conseguito dal medesimo ente per l'adibizione dell'area di sedime di detto fabbricato a parcheggio comunale a pagamento)” (Cass. Sez. I, 09/03/2018, n. 5841, Rv. 647434 - 01).
In tema di duplicazione delle poste risarcitorie per effetto della concorrenza con l'indennità corrisposta dall'INAIL, quanto sinora esposto si armonizza con l'evoluzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità secondo cui : “L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (Cass., Sez. Unite, 22/05/2018, n.
12566, Rv. 648649 – 01).
Così opinando, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Nel caso di specie, alla luce di quanto previsto dall'art. 85, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede una rendita a favore dei congiunti superstiti che dipendono economicamente dal lavoratore deceduto, il ristoro ottenuto dai medesimi a titolo di indennità INAIL e quello ottenuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, invero coincidono.
Orbene, al fine di evitare una duplicazione delle poste risarcitorie con conseguente arricchimento ingiustificato da parte del danneggiato, la somma riconosciuta dalla sentenza di primo grado a titolo di danno patrimoniale futuro, sub specie di lucro cessante come qualificato dal Giudice di prime cure, pari a euro 155.520,00, può ritenersi integralmente soddisfatta per effetto della rendita erogata dall'INAIL in favore del coniuge superstite.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali deve pertanto essere respinta.
§ 9.5. — Per questo motivo non può essere accolto il motivo dell'appello incidentale con cui viene richiesto il riconoscimento del danno patrimoniale in favore di SA SA, figlio non convivente del de cuius, quantificato in complessivi euro 38.880,00 come già riconosciuto in favore degli altri figli.
Deve altresì osservarsi al riguardo che, come correttamente rilevato dal Tribunale, quest'ultimo al momento del decesso del padre aveva 37 anni e non era convivente talché deve ritenersi che avesse raggiunto un'autonomia economica nè sono state fornite prove contrarie al riguardo.
§ 9.6. — Con il quarto motivo dell'appello principale viene dedotta la “Erronea applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno non patrimoniale del de cuius da ripartirsi tra gli eredi ex art. 581 cod. civ. – Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in ordine alla liquidazione del danno in favore degli eredi conviventi – Omessa valutazione di un elemento decisivo per la soluzione della controversia – Violazione delle disposizioni di cui al DPR n.1124/1965 ed al D.LGS.
n.38/2000 – Mancata valutazione della rendita riconosciuta dall'INAIL al coniuge superstite ed della sua capitalizzazione ai fini del computo dell'eventuale danno differenziale”.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “Tenuto conto della drammaticità del contesto sopradescritto, del lasso temporale intercorso tra il sinistro e la morte ( gg 8) a titolo di complessivo ristoro del danno biologico e terminale spetterà agli eredi di l' ulteriore somma di € Persona_2
120.000,00 ( 80.000,00 a titolo di danno biologico terminale ed € 40.000,00 a titolo di danno tanatologico); tale ultima voce comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (Cass. Civ.. n.
23183/2014). Tali voci di danno va suddivisa ai sensi dell'art 581 c.c. con riferimento alla moglie del De cuius , ed ai figli, , e SA CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2
SA. A tale danno va poi aggiunto quello patrimoniale, sempre iure hereditario, consistente nella perdita del motociclo e quantificabile nella somma complessiva di € 1000,00, richiesta quest'ultima non oggetto di specifica contestazione alcuna da parte di tutti i convenuti ( cfr certificato rottamazione allegato)”.
Deduce l'appellante che: “E', pertanto, evidente che le nomenclature utilizzate dal primo giudice siano da considerarsi superate e le due distinte voci di danno vadano piuttosto inquadrati come due aspetti della medesima tipologia di danno non patrimoniale subito dal de cuius prima della morte, la cui liquidazione deve essere effettuata comunque in via unitaria. Passando ai criteri liquidativi adottati dal Tribunale di primo grado, questo, avendo dichiarato di riferirsi per la quantificazione delle voci di danno alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, avrebbe dovuto uniformarsi a quest'ultime. Nello specifico i Criteri orientativi per la liquidazione del danno c.d. terminale – Tabelle aggiornate “Edizione 2018” elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, sono uniformati ai principi di unitarietà ed onnicomprensività di cui alle sentenze Cass.civ. SS.UU. nn.26972-3-4-5/2008 e n.15350/2015 proponendo una definizione omnicomprensiva del “danno terminale” (rectius del danno non patrimoniale jure hereditario), tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. La richiamata tabella richiede inoltre, conformemente ai criteri indicati dalla S.C., che sia provata la “consapevolezza della fine vita da parte della vittima” quale presupposto necessario per la liquidazione di tale voce di danno. Risulta peraltro dallo stesso atto introduttivo che il inizialmente cosciente al momento del ricovero CP_3 in data 12/09/2019, venne immediatamente sedato e tale rimaneva fino al momento del suo decesso in data 20/09/2019. Non si ritiene pertanto sussistente il requisito della coscienza del fine vita da parte del de cuius (cfr. Cass. civ. SS.UU. n.15350/2015) per un lasso di tempo apprezzabile ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale jure hereditario. I richiamati criteri tabellari, ad ogni modo, prevedono il riconoscimento di una somma per i primi tre giorni di sofferenza entro il tetto massimo di € 30.000,00 (non ulteriormente personalizzabile), ed ulteriori importi giornalieri per i giorni dal quarto giorno all'ottavo tabellarmente determinati in ulteriori euro 4.906,00 suscettibili di un aumento personalizzato nella misura massima del 50%. Tra l'altro, proprio la circostanza che il venne immediatamente sedato e posto in stato di incoscienza, qualora non possa Persona_2 essere considerata quale circostanza escludente il riconoscimento di un danno non patrimoniale jure hereditatis, sicuramente deve far escludere la personalizzazione della valutazione giornaliera a partire dal quarto giorno. Pertanto, alla stregua dei criteri dettati dalla specifica Tabella del
Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale agli eredi poteva essere al più liquidato nella misura massima di € 34.906,00 da ripartirsi pro quota hereditatis tra gli eredi del defunto. Il giudice di prime cure, viceversa, senza argomentare alcun criterio quantificativo, ha liquidato le maggiori somme di
€ 80.000,00 da un lato e di € 40.000,00 dall'altro, esorbitando dai criteri liquidativi cui nella sentenza aveva dichiarato di conformarsi e riconoscendo agli eredi una ingiustificata duplicazione risarcitoria. Ma vi è di più. Anche con riferimento al danno non patrimoniale jure hereditatis riconosciuto agli eredi, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto della capitalizzazione della rendita vitalizia erogata dall'INAIL alla vedova del de cuius , valorizzata dallo CP_1 stesso Ente alla data del 05-10-2018 in complessivi € 422.102,67, ai fini dell'eventuale individuazione del danno differenziale”.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Osserva la Corte che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo
è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del
23/03/2024 - Rv. 670457 - 02).
Quindi “La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
16272 del 08/06/2023 - Rv. 667819 - 02).
Nel caso di specie è pacifico che è deceduto a causa delle lesioni subite a seguito Persona_2 dell'incidente con l'autocarro condotto dal PP e che era cosciente al momento del ricovero almeno sino al momento di essere sedato ed intubato tanto da fornire indicazioni ai medici che lo assistevano.
Dunque, egli ha avuto la percezione della gravità delle lesioni subite e della possibilità di poter morire.
Ne consegue che i suoi eredi, iure hereditario, avranno diritto sia alla refusione del danno biologico per la durata di otto giorni cioè dal 12.09.2016 (data dell'incidente) sino al 20.09.2016 (data della morte) che del danno terminale.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto al risarcimento per danno non patrimoniale, spettante iure hereditatis agli odierni appellati, pari a euro 120.000,00, di cui euro 80.000,00, a titolo di danno biologico terminale, ed euro 40.000,00, a titolo di danno tanatologico. Ritiene questa Corte che deve procedersi a una rideterminazione del valore del danno non patrimoniale, sub specie danno biologico terminale, riconosciuto originariamente nella misura di euro
80.000,00, adottando, tuttavia, i criteri indicati dalle tabelle del 2024, vigenti all'emanazione della presente sentenza comprensivi della componente biologica temporanea, atteso che in tale momento si provvede alla liquidazione del predetto danno nei termini che seguono :
Primi tre giorni: € 35.247,00
Quarto giorno: € 1.175,00
Quinto giorno: € 1.164,00
Sesto giorno: € 1.153,00
Settimo giorno: € 1.142,00
Ottavo giorno: € 1.130,00
Totale: € 41.011,00
Pertanto, sulla base di quanto suesposto, il risarcimento per danno non patrimoniale spettante iure hereditatis agli odierni appellati deve essere quantificato nella somma complessiva di euro
41.011,00, che non può essere scomputata dall'indennità ottenuta dall'INAIL di cui al motivo precedente come richiesto dall'appellante.
Difatti, la reintegrazione di tale tipologia di danno non è compresa nella predetta indennità, destinata a soddisfare diversi pregiudizi, precludendosi di talché la compensazione con il ristoro ottenuto a titolo di indennità, anche alla luce di quanto già esposto con riguardo al precedente motivo in tema di duplicazione delle poste risarcitorie.
Infatti “Il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall'Inail e si colloca, pertanto, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo;
peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato (v. Cass. n. 9112 del 2019;
n. 30293 del 2023), che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste”
(v. Cass. n. 8580 del 2019, § 62 in motivazione) (Cass. Sez. L., ud. 27/02/2024, n. 13594, §24 in motivazione).
Per le medesime ragioni deve escludersi la compensazione del danno patrimoniale iure hereditatis, riconosciuto agli odierni appellati nella misura pari a euro 1.000,00 corrispondente al valore del motociclo, considerata l'eterogeneità di tale pregiudizio rispetto a quelli ristorati con l'indennità erogata dall'INAIL.
Pertanto, in considerazione di quanto sinora rilevato, il danno non patrimoniale riconosciuto iure hereditatis, nella sua estrinsecazione di danno biologico terminale, va determinato nella somma pari a euro 41.011,00, confermandosi, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale, sempre iure hereditatis, pari a euro 1.000,00, come già riconosciuto dalla sentenza di primo grado e non oggetto di specifica contestazione.
L'importo complessivo di € 42.011,00 va quindi ripartito, tra gli eredi del de cuius
[...]
(moglie) e , e SA SA (figli) CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2 secondo le quote di cui all'articolo 581 cc. (1/3 al coniuge e i 2/3, da dividere in parti uguali tra i figli)
e dunque € 14.003,67 per ed € 7.001,83 per ciascun figlio. CP_1
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, la deve essere condannata a Parte_1 pagare in favore di , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla CP_1 figlia minore SA SA, , , CP_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_3
e , entrambi in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_7 sul figlio le seguenti somme: Controparte_8
- : euro 230.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro CP_1
14.003,67 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi
€ 244.003,67;
- : euro 230.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro CP_3
7.001,83 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi
237.001,83;
- euro 230.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro CP_4
7.001,83 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi
237.001,83;
- in persona del legale rappresentante, : euro 230.000,00 (a CP_2 CP_1 titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro 7.001,83 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi 237.001,83;
- SA SA: euro 200.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro 7.001,83 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi € 207.001,83;
- : euro 30.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale); Controparte_7
- , in persona dei legali rappresentanti, e : Controparte_8 Controparte_7 CP_3 euro 60.000,00 ciascuno (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale); - : euro 75.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale); CP_5
- : euro 75.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale). CP_6
Su tali somme dovranno essere detratti gli acconti già corrisposti dall'assicurazione ed applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria come liquidati in sentenza
§ 11. — Deve invece essere respinto l'appello incidentale proposto dagli appellati.
§ 12. — La ha richiesto la restituzione delle somme pagate in Parte_1 eccesso in favore degli odierni appellati.
Tale domanda deve essere accolta e, per l'effetto, gli appellati devono essere condannati a restituire alla le somme eventualmente pagate in eccesso rispetto a Parte_1 quanto statuito nella presente sentenza, rivalutate alla data odierna, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo sulle somme annualmente rivalutate.
§ 13. — Il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
§ 14. — Gli appellanti incidentali sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e da quello incidentale proposto da , in proprio e in qualità di Parte_1 CP_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore SA SA, CP_2 CP_4
, , e , entrambi in proprio e in
[...] CP_5 CP_6 CP_3 Controparte_7 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio , nonché PP LL, Controparte_8 avverso la sentenza definitiva n. 2468/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Latina, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la società e LL PP, in solido tra loro, al Parte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro 244.003,66, di CP_1 CP_3
la somma complessiva di € 237.001,83, di la somma complessiva di
[...] CP_4
€ 237.001,83; in persona del legale rappresentante, , la Parte_2 CP_1 somma complessiva di € 237.001,83, di SA SA della somma complessiva di euro
207.001,83, di la somma di euro 30.000,00; di , in persona Controparte_7 Controparte_8 dei legali rappresentanti, e , la somma di euro 60.000,00; di Controparte_7 CP_3
la somma di euro 75.000,00; di la somma di euro 75.000,00, con CP_5 CP_6 detrazione nei confronti di tutti gli appellati degli acconti già ricevuti, oltre a rivalutazione e interessi come liquidati nella sentenza impugnata;
2. respinge le domande di risarcimento dei danni patrimoniali;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. condanna gli appellati a restituire alla le somme eventualmente Parte_1 pagate in eccesso rispetto a quanto statuito nella presente sentenza, rivalutate alla data odierna, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo sulle somme annualmente rivalutate;
5. spese del grado compensate;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico degli appellanti incidentali , , CP_1 CP_3 CP_4 CP_2
SA SA, , , e .
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_3
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
IO LI
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.
Sezione VI civile
R.G. 2206/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:10
Presidente Dott. IO LI Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MALANDRUCCO UMBERTO MARIA avv. Coletti sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. MIGNANO GIACOMO avv. De Cesare in sost.
CP_2
Avv.
AT ES
Avv. MIGNANO GIACOMO
CP_3
Avv. MIGNANO GIACOMO
CP_4
Avv. MIGNANO GIACOMO
CP_5
Avv. MIGNANO GIACOMO
CP_6
Avv. MIGNANO GIACOMO
Controparte_7
Avv. MIGNANO GIACOMO
Controparte_8 Avv.
CO TE
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO LI
LA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO LI - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2206 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(P. IVA e C.F. ) con sede in Milano, alla via Parte_1 P.IVA_1
AZ LA n. 2, in persona del Dott. nella sua qualità di Controparte_9
Direttore Centrale Sinistri in virtù dei poteri conferitigli con atto a rogito notaio in Persona_1 data 24 giugno 2019 n.7715 di rep. e n.4013 di racc., registrato all'Agenzia delle Entrate DP II Milano
il 12/07/2019 al n.10859 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Maria CP_10
ND (C.F. - PEC: e dall'Avv. C.F._1 Email_1
PI Coletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, al viale delle Milizie n.
38, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. ), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità CP_1 C.F._2 genitoriale sulla figlia minore (C.F. CP_2 CP_4
), C.F. , in proprio e in qualità C.F._3 CP_3 C.F._4 di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Controparte_8 CP_7
(C.F. ), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità
[...] C.F._5 genitoriale sul figlio minore, ES AT (C.F. Controparte_8
, (C.F. ), (C.F. C.F._6 CP_5 C.F._7 CP_6 ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Mignano (C.F. C.F._8
- PEC giuste procure in atti ed C.F._9 Email_2 elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Paolo De Persis, in Roma, Viale Giulio Cesare n.
97;
- APPELLATI -
e
TE CO, nato a [...] il [...], C.F. , C.F._10 residente in [...],
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 07/04/2021 la società Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
[...]
Latina n. 2468/2020, pubblicata in data 29/12/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
4960/2017, promosso da , in proprio e nella qualità di genitore di CP_1 CP_2
SA SA, , e nei confronti CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 dell'odierno appellante e di PP LL.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta dagli attori in proprio e nella CP_1 qualità di genitore di SA SA, CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
rispettivamente coniuge, la seconda, il terzo, il quarto ed il quinto figli, il sesto
[...] CP_6 ed il settima sorelle, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditario in seguito alla morte del prossimo congiunto deceduto in data 20.09.2016, per effetto Persona_2 delle gravi lesioni subite in seguito ad un sinistro che lo aveva visto coinvolto il giorno 12.09.2016.
Spiegavano intervento proponendo autonoma domanda risarcitoria e Controparte_7 CP_3
la prima anche in proprio ed entrambi in qualità di legali rappresentati del minore
[...] CP_8
rispettivamente, la prima, nuora convivente ed entrambi genitori di nipote
[...] Controparte_8 convivente del de cuius. Precisano gli attori che il giorno 12.09.2016, alle ore 10:50 in Pontinia (LT), era alla guida del proprio motociclo Piaggio targato CX20249 sulla Via Lungobotte, Persona_2 nella corsia di marcia Pontinia-Terracina, diretto verso la Migliara 53, giunto all'incrocio con la via Migliara 52, (destra, lato monte), era investito dall'autocarro SA TG AS407MB condotto dal proprietario LL PP ed assicurato con la secondo gli assunti Parte_1 attorei la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro era da ascrivere alla condotta di guida del LL PP, il quale nell'effettuare la manovra di attraversamento dell'incrocio ad una velocità non consona, incurante della segnaletica ivi presente, ometteva di dare la precedenza al sig. invadendo la corsia di marcia di pertinenza del motociclo ed investendolo, il Persona_2 motociclista infatti non aveva un sufficiente lasso temporale per tentare alcuna manovra di emergenza. Nel libello introduttivo deducono ancora gli attori che a causa delle gravissime lesioni subite il dante causa degli odierni attori veniva trasportato d'urgenza a mezzo del personale del 118 presso il PS dell'Ospedale di Latina, ancora vigile e cosciente, successivamente venne sedato ed intubato e condotto nel Reparto di Terapia Intensiva;
a causa delle gravi lesioni, tuttavia, in data
20.09.2016 avveniva il decesso. Gli attori e gli intervenuti pertanto, a titolo proprio e di aventi causa dal de cuius agivano in giudizio chiedendo il ristoro dei danni non patrimoniali subiti Persona_2 iure proprio per rottura del rapporto parentale, nonché patrimoniali per perdita del contributo economico loro fornito dal de cuius, nonché iure hereditario in relazione al danno biologico terminale e catastrofale (tanatologoico) maturato nella sfera giuridica del loro dante causa, stante il sopraggiungere della morte in seguito ad un ampio lasso temporale ed in seguito ad una lucida agonia. Si costituiva la contestando la domanda sia nell'an che nel Parte_1 quantum, prospettando una dinamica del sinistro parzialmente diversa da quella descritta dagli attori;
in particolare, veniva ascritta la responsabilità dell'incidente anche alla concorrente responsabilità del motociclista, il quale avrebbe mantenuto una elevata velocità prima dell'impatto, sicuramente superiore ai 40 km/h vigenti nel tratto stradale interessato dal sinistro;
quest'ultimo attesa la velocità non si sarebbe avvisto per tempo del sopraggiungere dell'autocarro che aveva già impegnato l'incrocio; in ogni caso, la difesa della compagnia assicurativa convenuta contestava anche il quantum debeatur, ritenuto eccessivo e non provato;
veniva allegata la corresponsione nella fase stragiudiziale delle seguenti somme, trattenute in data 26.07.2017, dagli attori solo a titolo di acconto: , , e SA SA, € 165.000,00 ciascuno, CP_1 CP_3 CP_4
e € 25.000,00, nonché ulteriori € 165.000,00 in favore della minore CP_5 CP_6 CP_2
previa concessione dell'autorizzazione del GT”.
[...]
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'esclusiva responsabilità di PP LL nella causazione del sinistro oggetto di giudizio e, per l'effetto, condanna in solido PP LL e la Parte_1
al pagamento in favore di: a) , moglie di , della somma di €
[...] CP_1 Persona_2
230.000,00 per danno da rottura del rapporto parentale, € 38.880,00 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 40.333,33 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); b) CP_3
(figlio convivente) della somma di € 230.000,00 per danno da rottura del rapporto parentale, € 38.880,00 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 20.166,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); c) (figlio convivente) della somma di € 230.000,00 per danno CP_4 da rottura del rapporto parentale, € 38.880,00 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 20.166,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); d) (figlia minore Controparte_2 convivente), in persona del legale rappresentante, genitore, della somma di € CP_1
230.000,00 per danno da rottura del rapporto parentale, € 38.880,00 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 20.166,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); e) SA
SA (figlio non convivente) della somma di € 200.000,00 per danno da rottura del rapporto parentale, ed € 20.166,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale, tanatologico); f) (nuora convivente e moglie di della Controparte_7 CP_3 somma di € 30.000,00 a titolo di danno da rottura del rapporto parentale;
g) (nipote Controparte_8 convivente) in persona dei legali rappresentanti e della somma di Controparte_7 CP_3
€ 60.000,00 a titolo di danno da rottura del rapporto parentale, oltre il lucro cessante ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
con detrazione nei confronti di tutti gli attori degli acconti già ricevuti come da parte motiva e debitamente rivalutate secondo i criteri enunciati in motivazione;
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte attrice e dei terzi intervenuti (complessivamente), stante il patrocinio a mezzo del medesimo procuratore, in 580,00 euro per spese, 30.500,00 euro per competenze, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese generali”.
§ 4. — Con l'atto di appello la società ha chiesto di accogliersi Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare, disporre l'immediata sospensione parziale dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. per il pagamento delle ulteriori somme dovute in virtù della sentenza gravata rispetto agli importi già parzialmente corrisposti in via cautelativa dalla
[...]
, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione Parte_1 della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2. nel merito, a) in riforma della sentenza n. 2468/2020, pronunciata dal Tribunale di Latina il 29-12-2020 nel giudizio distinto a R.G. con il n.4960/2017, accertare e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti, PP LL
e , e che comunque che la condotta di guida del defunto ha contribuito Persona_2 Persona_2 all'aggravamento delle conseguenze del sinistro, nella misura da accertarsi in concreto anche a mezzo di CTU cinematica;
b) respingere la domanda originariamente proposta dagli appellati, dichiarando per le motivazioni di cui al presente gravame, anche in conseguenza dell'accertato concorso di colpa e di responsabilità, come dovute in minore misura le somme dovute dall'appellante, in solido con l'appellato PP LL, agli attori-appellati e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, accertando come ampiamente satisfattiva l'offerta formulata ante causam dalla , e Parte_1 disponendo altresì che le controparti provvedano senza indugio alla restituzione delle maggiori somme già versate dall'appellante, nonché di quelle ulteriori che fosse costretta a versare in caso di esecuzione della detta sentenza, rispetto a quelle effettivamente dovute, maggiorate degli interessi ex art. 1284 cod.civ. dalla domanda al saldo;
3. condannare, infine, gli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio;
In via istruttoria: disporre CTU al fine di averne corretta descrizione dei beni oggetto di causa, con quantificazione dell'equivalente pecuniario dei denunciati difetti”.
§ 5. — Gli appellati di cui in epigrafe, ad eccezione di PP LL, costituitisi con comparsa di risposta depositata in data 23/06/2021, hanno resistito all'impugnazione ed hanno spiegato appello incidentale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare il gravame ex adverso proposto siccome all'evidenza strumentale ed infondato ed in accoglimento del proposto gravame incidentale riconoscere a:
SA CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_8
SA; e , l'indennità massima prevista dalle Tabelle di CP_6 CP_5 Controparte_7
Milano vigenti al momento della liquidazione del danno, per la perdita del rapporto parentale, così come sopra rappresentata, riconoscendo ad SA SA nella misura di €.38.880,00=, così come riconosciuto per gli altri congiunti. Vittoria di spese”.
§ 6. — Questa Corte, con ordinanza riservata emessa in data 15/10/2021, ha provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
§ 7. — In accoglimento delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di primo grado, reiterate da parte dell'odierno appellante, con successiva ordinanza, emessa in data 11/03/2022, questa Corte, inoltre, ha ordinato all'Inail, sede di Latina, di produrre i conteggi aggiornati relativi alla capitalizzazione della rendita erogata a , nonché ha ammesso la consulenza tecnica CP_1 cinematica, come da richiesta del medesimo appellante. Pertanto, le operazioni di CTU hanno avuto inizio in data 27/06/2022 e sono terminate formalmente in data 28/06/2023, con il deposito della relazione da parte del consulente tecnico.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — Nel merito l'appello principale si articola in cinque motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in ordine alla dichiarata esclusiva responsabilità del convenuto PP LL nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa - Nonostante la sua essenzialità ai fini del decidere, il primo Giudice non ha ammesso la CTU richiesta dall'odierna appellante”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In merito alla dinamica del sinistro, ritiene questo giudicante, nel richiamare quanto già espresso con ordinanza depositata in data 13.12.2018, del tutto esaustive le risultanze degli accertamenti tecnici di cui alla consulenza tecnica redatta su incarico della Procura della Repubblica di Latina nell'ambito del procedimento penale a carico di
PP LL in relazione al sinistro di cui è causa, nonché il rapporto del Comando della Polizia
Municipale dei Latina, intervenuta sui luoghi di causa. In tal senso, l'ausiliario del Pubblico
Ministero dagli accertamenti effettuati è pervenuto alle condivisibili conclusioni secondo cui l'innesco della causa immediata che ha prodotto l'evento de quo, va posto a carico della condotta di guida del conducente dell'autocarro SA TG AS407MB che percorreva via della Migliara 52 DX dal lato Monte in direzione Mare, il quale, giunto all'intersezione con via Lungobotte che si apre a destra e a sinistra e regolata da segnale di preavviso di arresto e dare precedenza posto a 150 mt prima e rallentatore ottico con bande trasversali, nell'impegnarla con manovra di attraversamento, mentre azionava il dispositivo di frenatura, veniva a collisione con il motociclo Piaggio TG CX20249, condotto da che sopraggiungeva da destra , percorrendo via Lungobotte dal Lato Persona_2
Pontinia, in direzione Terracina;
l'urto si verificava nel quadrante superiore sinistro dell'intersezione e interessava la parte frontale centro dx dell'autocarro e la fiancata posteriore sinistra del motociclo. (…) Ne consegue ad avviso del consulente una responsabilità immediata e diretta nella causazione del sinistro e delle sue conseguenze mortali da ascrivere al conducente del veicolo SA, che a velocità non moderata s'immetteva sulla via Lungobotte, omettendo di dare precedenza al motociclo condotto dal che sopraggiungeva dalla destra a velocità moderata e CP_3 che non ha avuto un tempo psico-tecnico di reazione sufficiente per evitare l'impatto. Tale ricostruzione appare poi suffragata dal rapporto della Polizia Municipale di Pontinia e relativa comunicazione di reato, con le foto allegate, rilievi degli operanti e schizzo planimetrico del sinistro, dai quali si evince la presenza di tracce di frenata eseguita dall'autocarro che partivano dall'incrocio di via Lungobotte con via Migliara 52 DX lato Monte e terminavano in via Migliara 52
DX lato mare contraddistinti in Planimetria e di cui ai rilievi fotografici, a confermare tanto il punto di impatto tra i due mezzi, quanto la velocità non consona mantenuta dal conducente dell'autocarro che nonostante l'azionamento dell'impianto frenante non riusciva ad arrestare la sua corsa pervenendo all'impatto con il motociclo a notevole velocità”.
Deduce l'appellante che: “Il Giudice di prime cure nella suindicata motivazione si è limitato a considerare attendibili e condivisibili gli indizi di prova costituiti: a) dalla consulenza tecnica redatta su incarico della Procura della Repubblica di Latina nell'ambito delle indagini preliminari relative al procedimento penale a carico del convenuto CO TE e b) dal rapporto redatto dalla
Polizia Municipale intervenuta sui luoghi di causa e relativa comunicazione della notizia di reato, con le foto allegate, i rilievi degli operanti e lo schizzo planimetrico del sinistro. Per contro, non ha ritenuto condivisibili, attendibili e verosimili le conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico di parte dell'odierna appellante, Ing. , motivando che quanto affermato da detto Persona_3 consulente con riferimento alle tracce a terra rilasciate dall'autocarro SA (riconducibili alle ruote posteriori dell'autocarro motivo per il quale l'abrasione gommosa non poteva ritenersi una frenata efficace bensì uno scarroccio), non potesse essere una ricostruzione compatibile con l'accertato punto di impatto nel crocevia, con le parti di carrozzeria interessate dall'urto dei mezzi e con l'enorme diversità di massa degli stessi. Ancora il primo giudice ha ritenuto altresì inattendibili le conclusioni cui sarebbe pervenuto l'Ing. in relazione alla velocità dell'autocarro prima Per_3 dell'impatto, calcolata in 35,5 Km/h, in ragione sia dei danni riportati sulla parte frontale del mezzo ritenuti incompatibili con una velocità così moderata, sia in ragione delle lunghe tracce di frenata rilasciate sul manto stradale. Tale empirica e superficiale valutazione degli elementi di prova, argomentata da mere affermazioni di principio non suffragate da alcun criterio scientifico di valutazione, non può essere condivisa. Si evidenzia, infatti, come da un lato l'Ing. abbia Per_3 basato la propria relazione proprio sui dati rivenienti dai rilievi operati dalla Polizia Municipale di
Pontinia adottando criteri scientifici compiutamente descritti e non confutati nella motivazione del
Tribunale e dall'altro abbia puntualmente contestato le metodologie seguite dal CT del PM e sposate apoditticamente dal Tribunale evidenziandone l'erroneità dei calcoli.”.
Il motivo è infondato.
Con riguardo al motivo de quo, l'odierno appellante intende censurare le valutazioni operate dal Giudice di prime cure in relazione alle risultanze della consulenza tecnica di parte, le cui conclusioni si pongono in contrasto con l'apprezzamento fornito dal consulente tecnico nominato dal
Pubblico Ministero per il correlato procedimento penale, in ordine alla dedotta velocità dei veicoli coinvolti e alla riscontrata dinamica del sinistro, contestando, altresì, la mancata ammissione della consulenza tecnica cinematica nel corso dell'istruttoria civile.
Sul punto, questa Corte ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica cinematica, nominando un consulente tecnico al fine di rispondere al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa (segnatamente la relazione peritale del PM, la CTP di parte appellante
[...]
, la relazione della Polizia Municipale di Pontinia del 7.10.2016) e, ove necessario, Parte_1 previa ispezione sul luogo del sinistro e dei mezzi coinvolti, dica il CTU, quale sia stata la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti e quale sia stata la dinamica del sinistro medesimo, riferendo ogni elemento utile ad accertare la responsabilità delle persone coinvolte, provvedendo a ricostruire le posizioni dei veicoli su apposita redigenda planimetria, corredata di fotografie del luogo del sinistro”.
In particolare, il consulente tecnico, dopo aver confermato la dinamica del sinistro, come già rilevata in sede di consulenza tecnica del PM e di rilievi effettuati dalla Polizia Municipale di Pontinia, accertando che il veicolo condotto dal PP non ha rispettato il diritto di precedenza spettante al secondo quanto previsto dal Codice della Strada, né tantomeno si è arrestato al relativo stop CP_3 preavvisato circa 150 metri prima dell'intersezione dell'incrocio in cui è avvenuto il sinistro, ha provveduto a verificare la presumibile velocità al momento dell'impatto dei veicoli coinvolti.
Sul punto, il consulente tecnico perveniva alle seguenti conclusioni: “Sulla base della ricostruzione esposta i veicoli sono arrivati in corrispondenza dell'incrocio alle seguenti velocità: motociclo a velocità di 19,58 m/sec = 70,48 km/h; autocarro a velocità di 13,39 m/sec = 48,20 km/h che si è ridotta a 11,64 m/sec =41,90 km/h dopo una frenata di ml. 3,72. Se in ipotesi la velocità della moto fosse stata di 50 km/h cioè 13,89 m/sec anziché 19,58 m/sec in teoria, lasciando inalterato ogni comportamento e ogni violazione, l'autocarro, lungo ml. 4,93, avrebbe oltrepassato il punto d'urto
X in 0,423 sec. mentre la moto avrebbe coperto la distanza di ml. (19,58 - 13,89) = ml. 5,69 al punto d'urto X in 0,409 sec. quindi per poche frazioni di secondo l'urto non sarebbe stato evitato”.
In considerazione di quanto emerso in sede di consulenza tecnica cinematica, di cui questa
Corte condivide le conclusioni, si rileva che, sebbene al momento dell'impatto il abbia CP_3 ecceduto il limite di velocità previsto, in ogni caso l'urto con il veicolo guidato da PP LL non sarebbe stato evitato anche qualora il motocilista avesse rispettato il limite di velocità.
Pertanto, ritiene la scrivente Corte che la sentenza di primo grado deve essere confermata in ordine all'accertamento della esclusiva responsabilità a carico di PP LL nella causazione del sinistro.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “Erronea applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno non patrimoniale jure proprio da lesione del rapporto parentale”.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “In concreto si è pervenuti alle suddette quantificazioni, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto emerse alla luce dell'istruttoria espletata (personalizzazione danno non patrimoniale (ex Cass”. SU 26972/2008) e nella specie: l'età della vittima (59 anni), l'età dei parenti sopravvissuti che hanno richiesto il ristoro dei danni, la composizione del nucleo familiare, nonché della coabitazione con la vittima (certificato di Stato di Famiglia allegato). In tal senso, va difatti osservato che in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. civ. 28989/2019). In tal senso anche la prova orale espletata, ha confermato che il de cuius aveva uno stabile legame affettivo con tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il figlio non convivente, condivideva con loro la quotidianità e lo svolgimento di attività ludico ricreative (pesca e caccia, raccolta di funghi ed asparagi) e costituiva un perno fondamentale per l'intera famiglia in senso allargato, convivendo con quest' ultimo, oltre che la moglie ed il figlio (ad eccezione di SA SA) anche con il nipote e la nuora;
particolarmente saldo è risultato essere anche il legame con il nipote CP_8 al quale dedicava molto del suo tempo libero accompagnandolo anche alle giostre ed a fare
[...] passeggiate. Dall' istruttoria orale è emerso pertanto che la perdita prematura di ha Persona_2 senz' altro lasciato un vuoto incolmabile all' interno della famiglia con un conseguenziale stravolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali di tutti i componenti, le cui vite per lungo tempo sono state stravolte dalla perdita del loro caro (cfr. deposizioni , Testimone_1 [...]
, )”. Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
L'appellante deduce che: “Sul punto, anche la svolta istruttoria, richiamata in parte motiva dal giudice di prime cure, non ha che confermato circostanze relative alla quotidianità che non rivestono particolare rilevanza rispetto all'id quod plerumque accidit ai fini di dimostrare una eventuale personalizzazione del danno. Nelle stesse note che accompagnano la richiamata Tabella è chiaramente specificato che “non esiste un minimo garantito” dovendo valutarsi la liquidazione caso per caso ed anche l'importo indicato in tabella deve ritenersi come valore “medio” da modularsi sulla base della concomitanza o meno delle varie circostanze del caso concreto. Ancora, vi è specificato che i valori tabellari base esprimono la “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazione n. 12408/2011.
L' “aumento personalizzato” fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della Tabella, deve essere, invece, applicato dal giudice solo laddove la parte nel processo alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Nella specie, sicuramente, la sopravvivenza e la convivenza di numerosi congiunti all'interno del nucleo familiare, e la mancata allegazione di peculiari circostanze idonee a comprovare il maggiore sconvolgimento della vita dei congiunti in conseguenza della perdita del rapporto parentale, rispetto a quello che di per sé la circostanza della perdita del congiunto comporta, avrebbe dovuto far protendere per una liquidazione che tenesse in considerazione i criteri tabellari di base. Invero dall'istruttoria svolta traspare un quadro di abitudini di normale vita familiare non risultando un particolare stravolgimento nelle abitudini di vita dei danneggiati rispetto a quello determinato dallo stesso venir meno del congiunto di riferimento, rientrando nella assoluta normalità che un “capo famiglia”: – fosse un “punto di riferimento per la sua famiglia”; – si adoperasse per risolvere le problematiche rappresentategli dai propri congiunti;
– passasse “il proprio tempo libero per stare con i figli ed il nipote”; – accompagnasse “la figlia minore a scuola” e la andasse a riprendere;
– seguisse la figlia minore “durante il pomeriggio per i compiti scolastici”; – provvedesse “alle piccole riparazioni domestiche”; – portasse “a passeggio il nipote oltre che alle giostre”; – condividesse con i figli degli hobby;
– avesse incontri conviviali con familiari ed amici. Le suddette circostanze NON giustificano l'aumento del criterio base tabellare ove si consideri la sopravvivenza e la convivenza di numerosi congiunti all'interno del nucleo familiare ed il fatto che i valori tabellari non costituiscono “un minimo garantito” dovendo valutarsi la liquidazione caso per caso. Ancora non si ritiene che potessero sussistere i presupposti per la liquidazione extra tabellare del danno richiesto dagli interventori (nuora del de cuius – moglie del figlio di Controparte_7 Persona_2 questi ) e di (nipote del de cuius , CP_3 Controparte_8 Persona_2 rappresentato dai genitori e ), non essendo stata in CP_3 Controparte_7 particolare fornita prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita di dette vittime secondarie a seguito della morte del congiunto”.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure ha effettuato una corretta valutazione degli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria, che hanno indotto lo stesso giudicante al riconoscimento in via equitativa del quantum risarcibile in favore dei congiunti del per il patito CP_3 danno da perdita del rapporto parentale.
Le tabelle di Milano del 2018, applicate al caso de quo, prevedono in relazione al risarcimento del suddetto danno degli importi cd. a forbice, indicando una cifra minima e una massima entro cui il Giudice può determinare in via equitativa la quantificazione del danno risarcibile, in presenza anche di elementi di personalizzazione, dai quali possa desumersi una particolare sofferenza morale dei congiunti superstiti.
In particolare, le suddette tabelle prevedevano i seguenti valori per la liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto :
- a favore del figlio per morte del genitore : € 165.960,00 / € 331.920,00;
- a favore del coniuge : € 165.960,00 / € 331.920,00;
- a favore del fratello per morte di un fratello : € 24.020,00 / € 144.130,00;
Dunque, gli importi liquidati dal Tribunale sono prossimi ai minimi e tengono conto del rapporto esistente tra il de cuius ed i famigliari tutti stretti parenti ed alcuni dei quali conviventi.
Nella specie, com'è noto, il danno da perdita del rapporto parentale può ritenersi provato anche in presenza di mere presunzioni, quantomeno in favore dei congiunti facenti parte della famiglia nucleare, richiedendosi un quid pluris per l'eventuale personalizzazione del trattamento, che, nel caso specifico, si ritiene raggiunto per effetto delle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado, come motivato nella sentenza impugnata.
Sul punto, si richiama un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui:
“In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)” (Cass. Sez. III, 30/07/2025, n. 21988, Rv.
675851 - 01).
In ordine alla posizione di (nuova convivente del e di Controparte_7 CP_3 Controparte_8
(nipote convivente del , altresì, questa Corte ritiene che è stato correttamente riconosciuto il CP_3 diritto al risarcimento dei danni sofferti da costoro, essendo stata raggiunta la prova di un vincolo solido tra gli stessi e il deceduto la cui dissoluzione ha ingenerato una particolare sofferenza CP_3 morale giuridicamente rilevante, tale da giustificare il risarcimento, a favore dei due appellati, del predetto danno patito.
Invero “In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile,
a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)” (Cass. Sez. III, 30/07/2025, n.
21988, Rv. 675851 - 01).
Inoltre, in relazione alle suddette censure prospettate dall'odierno appellante, va rilevato che in ossequio al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., è onere del convenuto fornire prova contraria rispetto alla inesistenza del diritto affermato dalla parte attorea, come anche ritenuto dalla Corte di
Cassazione: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Sez. III, n. 04/03/2024,
n. 5769, Rv. 670338 - 01).
§ 9.3. — Deve invece rigettarsi il motivo dell'appello incidentale con cui gli appellati hanno chiesto il riconoscimento dell'applicazione del massimo valore tabellare previsto dalle tabelle del
2018 in materia di danno da perdita del rapporto parentale in quanto non sussistono i presupposti per tale aumento poiché il rapporto tra ed i suoi familiari, pur provato e solido, rientrava Persona_2 nei canoni di normalità e non sono state allegate e, tantomeno, provate circostanze in base alle quali doveva essere riconosciuta la personalizzazione massima.
Deve osservarsi al riguardo che il Tribunale ha ritenuto di riconoscere il risarcimento anche a parenti lontani ed affini quali il nipote ed alla nuora.
§ 9.4. — Con il terzo motivo di appello la parte istante contesta la “Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali futuri subiti dagli attori – Omessa valutazione di un elemento decisivo per la soluzione della controversia – Violazione delle disposizioni di cui al DPR
n. 1124/1965 ed al D.LGS. n. 38/2000 – Mancata valutazione della rendita riconosciuta dall'INAIL al coniuge superstite ed della sua capitalizzazione ai fini del computo dell'eventuale danno differenziale”.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “Nel caso in esame gli attori hanno dimostrato che al momento del sinistro il conviveva con la moglie, i figli Persona_2 CP_1 CP_2
e il nipote e la nuora ed
[...] CP_4 CP_3 Controparte_8 Controparte_7 era assunto con contratto a tempo indeterminato con mansioni di autista dalla società Logistica del
Fresco srl con percezione di uno stipendio netto mensile di € 1600,00 medi, seppur con delle variazioni mese per mese. Pertanto tenuto conto: 1) dell' età del de cuius al momento Persona_2 del decesso ( anni 59); 2) dell' età dei parenti conviventi sopravvissuti che avrebbero beneficiate del contributo di quest' ultimo (tutti sensibilmente più giovani); 3) della probabile e ragionevole destinazione, in una logica prudenziale, di almeno il 50% della retribuzione al sostentamento dei familiari conviventi;
4) del raggiungimento della pensione all' età di anni 64, si quantifica, fino a tale data, il lucro cessante perso dagli attori, nella somma di € 48.000,00. Va poi ipotizzato altresì che a decorrere da tale data e fino alla presumibile morte naturale, ragionevolmente ipotizzabile all' età di 80 anni ( età media di un uomo in Italia) il de cuius avrebbe percepito la pensione con una conseguenziale riduzione del reddito di circa il 30%, e dunque con destinazione alle esigenze familiari della complessiva somma di € 560,00 mensili (a fronte degli € 800,00 prima calcolati) con un'ulteriore perdita per lucro cessante per i familiari conviventi della somma di € 107.520,00.
Dunque, il lucro cessante derivante dalla perdita economica subita dai familiari conviventi è pari complessivamente alla somma di € 155.520,00. (…) Va poi osservato che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il CP_ valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo (Cass. civ.
SU n. 12564/2018), dunque alcuna ulteriore somma deve essere detratta da quanto sopra liquidato”.
Deduce l'appellante che: “Nella liquidazione del danno patrimoniale per lucro cessante ai prossimi congiunti determinato complessivamente in € 155.520,00 e riconosciuto a , CP_1
, e nella misura di € 38.880,00 ciascuno, il Tribunale CP_3 CP_4 CP_2 non ha considerato il valore capitale della rendita riconosciuta dall'INAIL al coniuge superstite, così come documentato dalla scrivente difesa in primo grado con nota di deposito del 05-11-2018, la cui produzione con ordinanza istruttoria del 12-12-2018 è stata espressamente ammessa anche ai sensi dell'art. 213 cpc “ai fini della valutazione della liquidazione di eventuale danno differenziale”. E' stato, infatti, documentato nel corso del giudizio di primo grado che l'
[...]
, avendo riconosciuto in favore del le Controparte_12 Persona_2 prestazioni di legge, ha esercitato nei confronti della azione di Parte_1 surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 d.lgs. n.209/2005 per l'importo complessivo di € 422.102,67 alla data del 05-10-2018, determinato dalla somma: – del costo degli acconti e ratei già pagati per € 30.814,75, – degli interessi, indicati in € 67,62, e – del valore della rendita calcolato alla stessa data per € 391.287,92. La rivalsa dell'assicuratore sociale nei confronti del responsabile del danno opera in virtù di specifiche previsioni normative che consentono la surroga nei diritti del danneggiato assicurato che ha percepito gli indennizzi, oppure riconoscono un diritto di regresso in relazione alle somme erogate, o, comunque, il recupero delle stesse: nello specifico per quanto riguarda l'INAIL le disposizioni di legge che ci occupano sono quelle di cui al DPR n. 1124/1965 ed al D.LGS. n. 38/2000. La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato garantisce il rispetto del principio di responsabilità del danneggiante e la realizzazione della causa indennitaria dell'assicurazione che è contraria alla possibilità che il danneggiato ottenga sia l'indennizzo che il risarcimento”.
Il motivo è fondato.
In relazione al motivo de quo, questa Corte rileva che, a seguito dell'avvenuta esibizione da parte dell'INAIL nel presente grado di giudizio della documentazione afferente la capitalizzazione della rendita riconosciuta in favore del coniuge superstite, , per l'infortunio in itinere CP_1 subìto da , è emerso che lo stesso ente ha erogato nei confronti dell'odierna appellata Persona_2 una somma pari a euro 484.780,47, di cui euro 399.119,03, a titolo di valore capitale della rendita, ed euro 85.661,44, a titolo di ratei e interessi.
Quanto alla tardività della domanda de qua, come prospettata in sede di comparsa di costituzione e risposta degli appellati, si rileva, in ogni caso, che l'organo giudicante può rilevare e procedere d'ufficio allo scomputo delle eventuali somme che siano state corrisposte al fine di ristorare i medesimi pregiudizi patiti, originati in conseguenza dello stesso evento lesivo.
Invero “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. Sez. L., 31/05/2017, n. 13819, Rv. 644529 - 01). Nella specie, opera il generale principio della cd. compensatio lucri cum damno, in forza del quale, ai fini della quantificazione della somma concretamente dovuta a titolo risarcitorio, è necessario detrarre da essa gli effetti positivi eventualmente prodottisi nella sfera del danneggiato, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione: “In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" - sancito dall'art. 1241 c.c. in relazione ai successivi artt. 1223 e 2043 - opera solo quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l'incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno ma non anche quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l'imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'operatività della compensazione tra il danno prodotto ad un ente pubblico a seguito del crollo di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione ed il vantaggio conseguito dal medesimo ente per l'adibizione dell'area di sedime di detto fabbricato a parcheggio comunale a pagamento)” (Cass. Sez. I, 09/03/2018, n. 5841, Rv. 647434 - 01).
In tema di duplicazione delle poste risarcitorie per effetto della concorrenza con l'indennità corrisposta dall'INAIL, quanto sinora esposto si armonizza con l'evoluzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità secondo cui : “L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (Cass., Sez. Unite, 22/05/2018, n.
12566, Rv. 648649 – 01).
Così opinando, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Nel caso di specie, alla luce di quanto previsto dall'art. 85, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede una rendita a favore dei congiunti superstiti che dipendono economicamente dal lavoratore deceduto, il ristoro ottenuto dai medesimi a titolo di indennità INAIL e quello ottenuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, invero coincidono.
Orbene, al fine di evitare una duplicazione delle poste risarcitorie con conseguente arricchimento ingiustificato da parte del danneggiato, la somma riconosciuta dalla sentenza di primo grado a titolo di danno patrimoniale futuro, sub specie di lucro cessante come qualificato dal Giudice di prime cure, pari a euro 155.520,00, può ritenersi integralmente soddisfatta per effetto della rendita erogata dall'INAIL in favore del coniuge superstite.
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali deve pertanto essere respinta.
§ 9.5. — Per questo motivo non può essere accolto il motivo dell'appello incidentale con cui viene richiesto il riconoscimento del danno patrimoniale in favore di SA SA, figlio non convivente del de cuius, quantificato in complessivi euro 38.880,00 come già riconosciuto in favore degli altri figli.
Deve altresì osservarsi al riguardo che, come correttamente rilevato dal Tribunale, quest'ultimo al momento del decesso del padre aveva 37 anni e non era convivente talché deve ritenersi che avesse raggiunto un'autonomia economica nè sono state fornite prove contrarie al riguardo.
§ 9.6. — Con il quarto motivo dell'appello principale viene dedotta la “Erronea applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno non patrimoniale del de cuius da ripartirsi tra gli eredi ex art. 581 cod. civ. – Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in ordine alla liquidazione del danno in favore degli eredi conviventi – Omessa valutazione di un elemento decisivo per la soluzione della controversia – Violazione delle disposizioni di cui al DPR n.1124/1965 ed al D.LGS.
n.38/2000 – Mancata valutazione della rendita riconosciuta dall'INAIL al coniuge superstite ed della sua capitalizzazione ai fini del computo dell'eventuale danno differenziale”.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “Tenuto conto della drammaticità del contesto sopradescritto, del lasso temporale intercorso tra il sinistro e la morte ( gg 8) a titolo di complessivo ristoro del danno biologico e terminale spetterà agli eredi di l' ulteriore somma di € Persona_2
120.000,00 ( 80.000,00 a titolo di danno biologico terminale ed € 40.000,00 a titolo di danno tanatologico); tale ultima voce comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (Cass. Civ.. n.
23183/2014). Tali voci di danno va suddivisa ai sensi dell'art 581 c.c. con riferimento alla moglie del De cuius , ed ai figli, , e SA CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2
SA. A tale danno va poi aggiunto quello patrimoniale, sempre iure hereditario, consistente nella perdita del motociclo e quantificabile nella somma complessiva di € 1000,00, richiesta quest'ultima non oggetto di specifica contestazione alcuna da parte di tutti i convenuti ( cfr certificato rottamazione allegato)”.
Deduce l'appellante che: “E', pertanto, evidente che le nomenclature utilizzate dal primo giudice siano da considerarsi superate e le due distinte voci di danno vadano piuttosto inquadrati come due aspetti della medesima tipologia di danno non patrimoniale subito dal de cuius prima della morte, la cui liquidazione deve essere effettuata comunque in via unitaria. Passando ai criteri liquidativi adottati dal Tribunale di primo grado, questo, avendo dichiarato di riferirsi per la quantificazione delle voci di danno alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, avrebbe dovuto uniformarsi a quest'ultime. Nello specifico i Criteri orientativi per la liquidazione del danno c.d. terminale – Tabelle aggiornate “Edizione 2018” elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, sono uniformati ai principi di unitarietà ed onnicomprensività di cui alle sentenze Cass.civ. SS.UU. nn.26972-3-4-5/2008 e n.15350/2015 proponendo una definizione omnicomprensiva del “danno terminale” (rectius del danno non patrimoniale jure hereditario), tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. La richiamata tabella richiede inoltre, conformemente ai criteri indicati dalla S.C., che sia provata la “consapevolezza della fine vita da parte della vittima” quale presupposto necessario per la liquidazione di tale voce di danno. Risulta peraltro dallo stesso atto introduttivo che il inizialmente cosciente al momento del ricovero CP_3 in data 12/09/2019, venne immediatamente sedato e tale rimaneva fino al momento del suo decesso in data 20/09/2019. Non si ritiene pertanto sussistente il requisito della coscienza del fine vita da parte del de cuius (cfr. Cass. civ. SS.UU. n.15350/2015) per un lasso di tempo apprezzabile ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale jure hereditario. I richiamati criteri tabellari, ad ogni modo, prevedono il riconoscimento di una somma per i primi tre giorni di sofferenza entro il tetto massimo di € 30.000,00 (non ulteriormente personalizzabile), ed ulteriori importi giornalieri per i giorni dal quarto giorno all'ottavo tabellarmente determinati in ulteriori euro 4.906,00 suscettibili di un aumento personalizzato nella misura massima del 50%. Tra l'altro, proprio la circostanza che il venne immediatamente sedato e posto in stato di incoscienza, qualora non possa Persona_2 essere considerata quale circostanza escludente il riconoscimento di un danno non patrimoniale jure hereditatis, sicuramente deve far escludere la personalizzazione della valutazione giornaliera a partire dal quarto giorno. Pertanto, alla stregua dei criteri dettati dalla specifica Tabella del
Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale agli eredi poteva essere al più liquidato nella misura massima di € 34.906,00 da ripartirsi pro quota hereditatis tra gli eredi del defunto. Il giudice di prime cure, viceversa, senza argomentare alcun criterio quantificativo, ha liquidato le maggiori somme di
€ 80.000,00 da un lato e di € 40.000,00 dall'altro, esorbitando dai criteri liquidativi cui nella sentenza aveva dichiarato di conformarsi e riconoscendo agli eredi una ingiustificata duplicazione risarcitoria. Ma vi è di più. Anche con riferimento al danno non patrimoniale jure hereditatis riconosciuto agli eredi, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto della capitalizzazione della rendita vitalizia erogata dall'INAIL alla vedova del de cuius , valorizzata dallo CP_1 stesso Ente alla data del 05-10-2018 in complessivi € 422.102,67, ai fini dell'eventuale individuazione del danno differenziale”.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Osserva la Corte che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo
è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del
23/03/2024 - Rv. 670457 - 02).
Quindi “La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
16272 del 08/06/2023 - Rv. 667819 - 02).
Nel caso di specie è pacifico che è deceduto a causa delle lesioni subite a seguito Persona_2 dell'incidente con l'autocarro condotto dal PP e che era cosciente al momento del ricovero almeno sino al momento di essere sedato ed intubato tanto da fornire indicazioni ai medici che lo assistevano.
Dunque, egli ha avuto la percezione della gravità delle lesioni subite e della possibilità di poter morire.
Ne consegue che i suoi eredi, iure hereditario, avranno diritto sia alla refusione del danno biologico per la durata di otto giorni cioè dal 12.09.2016 (data dell'incidente) sino al 20.09.2016 (data della morte) che del danno terminale.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto al risarcimento per danno non patrimoniale, spettante iure hereditatis agli odierni appellati, pari a euro 120.000,00, di cui euro 80.000,00, a titolo di danno biologico terminale, ed euro 40.000,00, a titolo di danno tanatologico. Ritiene questa Corte che deve procedersi a una rideterminazione del valore del danno non patrimoniale, sub specie danno biologico terminale, riconosciuto originariamente nella misura di euro
80.000,00, adottando, tuttavia, i criteri indicati dalle tabelle del 2024, vigenti all'emanazione della presente sentenza comprensivi della componente biologica temporanea, atteso che in tale momento si provvede alla liquidazione del predetto danno nei termini che seguono :
Primi tre giorni: € 35.247,00
Quarto giorno: € 1.175,00
Quinto giorno: € 1.164,00
Sesto giorno: € 1.153,00
Settimo giorno: € 1.142,00
Ottavo giorno: € 1.130,00
Totale: € 41.011,00
Pertanto, sulla base di quanto suesposto, il risarcimento per danno non patrimoniale spettante iure hereditatis agli odierni appellati deve essere quantificato nella somma complessiva di euro
41.011,00, che non può essere scomputata dall'indennità ottenuta dall'INAIL di cui al motivo precedente come richiesto dall'appellante.
Difatti, la reintegrazione di tale tipologia di danno non è compresa nella predetta indennità, destinata a soddisfare diversi pregiudizi, precludendosi di talché la compensazione con il ristoro ottenuto a titolo di indennità, anche alla luce di quanto già esposto con riguardo al precedente motivo in tema di duplicazione delle poste risarcitorie.
Infatti “Il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall'Inail e si colloca, pertanto, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo;
peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto (cfr. Cass. n. 6306 del 2017; n. 19560 del 2003), ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato (v. Cass. n. 9112 del 2019;
n. 30293 del 2023), che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste”
(v. Cass. n. 8580 del 2019, § 62 in motivazione) (Cass. Sez. L., ud. 27/02/2024, n. 13594, §24 in motivazione).
Per le medesime ragioni deve escludersi la compensazione del danno patrimoniale iure hereditatis, riconosciuto agli odierni appellati nella misura pari a euro 1.000,00 corrispondente al valore del motociclo, considerata l'eterogeneità di tale pregiudizio rispetto a quelli ristorati con l'indennità erogata dall'INAIL.
Pertanto, in considerazione di quanto sinora rilevato, il danno non patrimoniale riconosciuto iure hereditatis, nella sua estrinsecazione di danno biologico terminale, va determinato nella somma pari a euro 41.011,00, confermandosi, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale, sempre iure hereditatis, pari a euro 1.000,00, come già riconosciuto dalla sentenza di primo grado e non oggetto di specifica contestazione.
L'importo complessivo di € 42.011,00 va quindi ripartito, tra gli eredi del de cuius
[...]
(moglie) e , e SA SA (figli) CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2 secondo le quote di cui all'articolo 581 cc. (1/3 al coniuge e i 2/3, da dividere in parti uguali tra i figli)
e dunque € 14.003,67 per ed € 7.001,83 per ciascun figlio. CP_1
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, la deve essere condannata a Parte_1 pagare in favore di , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla CP_1 figlia minore SA SA, , , CP_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_3
e , entrambi in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_7 sul figlio le seguenti somme: Controparte_8
- : euro 230.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro CP_1
14.003,67 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi
€ 244.003,67;
- : euro 230.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro CP_3
7.001,83 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi
237.001,83;
- euro 230.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro CP_4
7.001,83 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi
237.001,83;
- in persona del legale rappresentante, : euro 230.000,00 (a CP_2 CP_1 titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro 7.001,83 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi 237.001,83;
- SA SA: euro 200.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) + euro 7.001,83 (a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis) per complessivi € 207.001,83;
- : euro 30.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale); Controparte_7
- , in persona dei legali rappresentanti, e : Controparte_8 Controparte_7 CP_3 euro 60.000,00 ciascuno (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale); - : euro 75.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale); CP_5
- : euro 75.000,00 (a titolo di danno da perdita del rapporto parentale). CP_6
Su tali somme dovranno essere detratti gli acconti già corrisposti dall'assicurazione ed applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria come liquidati in sentenza
§ 11. — Deve invece essere respinto l'appello incidentale proposto dagli appellati.
§ 12. — La ha richiesto la restituzione delle somme pagate in Parte_1 eccesso in favore degli odierni appellati.
Tale domanda deve essere accolta e, per l'effetto, gli appellati devono essere condannati a restituire alla le somme eventualmente pagate in eccesso rispetto a Parte_1 quanto statuito nella presente sentenza, rivalutate alla data odierna, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo sulle somme annualmente rivalutate.
§ 13. — Il parziale accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello incidentale consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
§ 14. — Gli appellanti incidentali sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e da quello incidentale proposto da , in proprio e in qualità di Parte_1 CP_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore SA SA, CP_2 CP_4
, , e , entrambi in proprio e in
[...] CP_5 CP_6 CP_3 Controparte_7 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio , nonché PP LL, Controparte_8 avverso la sentenza definitiva n. 2468/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Latina, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la società e LL PP, in solido tra loro, al Parte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di euro 244.003,66, di CP_1 CP_3
la somma complessiva di € 237.001,83, di la somma complessiva di
[...] CP_4
€ 237.001,83; in persona del legale rappresentante, , la Parte_2 CP_1 somma complessiva di € 237.001,83, di SA SA della somma complessiva di euro
207.001,83, di la somma di euro 30.000,00; di , in persona Controparte_7 Controparte_8 dei legali rappresentanti, e , la somma di euro 60.000,00; di Controparte_7 CP_3
la somma di euro 75.000,00; di la somma di euro 75.000,00, con CP_5 CP_6 detrazione nei confronti di tutti gli appellati degli acconti già ricevuti, oltre a rivalutazione e interessi come liquidati nella sentenza impugnata;
2. respinge le domande di risarcimento dei danni patrimoniali;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. condanna gli appellati a restituire alla le somme eventualmente Parte_1 pagate in eccesso rispetto a quanto statuito nella presente sentenza, rivalutate alla data odierna, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo sulle somme annualmente rivalutate;
5. spese del grado compensate;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico degli appellanti incidentali , , CP_1 CP_3 CP_4 CP_2
SA SA, , , e .
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_3
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
IO LI
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.