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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 30/04/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6525/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Francesco Gentile e Parte_1 con lui elett.te dom.to in Napoli alla via Firenze n. 32
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per
[...] la Campania, pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Golia presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 31.03.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato, con le mansioni ivi analiticamente indicate, dal 16 febbraio 1987 al 31 dicembre 2020, alle dipendenze della con Controparte_2 stabilimento in Napoli alla via Argine;
di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che, aveva inoltrato regolare denunzia all competente diretta al riconoscimento della CP_3 percentuale permanente invalidante nella misura quantomeno del 6%, rimasta senza esito alcuno. Tanto premesso, conveniva l dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere CP_3
l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“
1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 60%;
2- per l'effetto condannare l' alla costituzione della rendita nella misura del 30% CP_3
o di quella che risulterà dall'espletanda TU . In subordine, in ipotesi di riconoscimento di un grado di inabilità inferiore al 16%, condannare l' al CP_3 risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale , nella misura ritenuta dalla TU , con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali”; il tutto con vittoria di spese di lite. L costituitosi in giudizio, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché CP_3 infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Occorre premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 18.03.2021.
Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_3 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece,
il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una patologia asseritamente dovuta alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dai testi escussi in corso di causa, e , ex colleghi Testimone_1 Testimone_2 di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Ciò posto, il TU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetta da “ Linfoma non Hodgkin centro follicolare B cell (CS IV B per lesioni ossee ) “ e che “ tale patologia riscontrata non possa dirsi legata da nesso etiologico all'attività lavorativa svolta” Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale alle quali espressamente si rimanda ( laddove il ctu si è ampiamente soffermato a rispondere alle contestazioni all'uopo mosse dal procuratore di parte ricorrente) ed a fronte delle quali nessuna ulteriore valida argomentazione per discostarsene è stata sollevata con le note conclusionali depositate in data 24.02.2025 con cui si chiedeva di procedersi al rinnovo delle operazioni peritali, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Alla luce di quanto esposto, la domanda va rigettata. La natura e la delicatezza delle questioni affrontate induce all'integrale compensazione delle spese processuali. Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_3 decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 31.03.2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t. così CP_3 provvede: a) rigetta la domanda b) compensa le spese di lite f) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_3
Così deciso in Napoli in data 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 30/04/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6525/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Francesco Gentile e Parte_1 con lui elett.te dom.to in Napoli alla via Firenze n. 32
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per
[...] la Campania, pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Golia presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 31.03.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato, con le mansioni ivi analiticamente indicate, dal 16 febbraio 1987 al 31 dicembre 2020, alle dipendenze della con Controparte_2 stabilimento in Napoli alla via Argine;
di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che, aveva inoltrato regolare denunzia all competente diretta al riconoscimento della CP_3 percentuale permanente invalidante nella misura quantomeno del 6%, rimasta senza esito alcuno. Tanto premesso, conveniva l dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere CP_3
l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“
1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 60%;
2- per l'effetto condannare l' alla costituzione della rendita nella misura del 30% CP_3
o di quella che risulterà dall'espletanda TU . In subordine, in ipotesi di riconoscimento di un grado di inabilità inferiore al 16%, condannare l' al CP_3 risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale , nella misura ritenuta dalla TU , con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali”; il tutto con vittoria di spese di lite. L costituitosi in giudizio, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché CP_3 infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Occorre premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 18.03.2021.
Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_3 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece,
il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una patologia asseritamente dovuta alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dai testi escussi in corso di causa, e , ex colleghi Testimone_1 Testimone_2 di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Ciò posto, il TU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetta da “ Linfoma non Hodgkin centro follicolare B cell (CS IV B per lesioni ossee ) “ e che “ tale patologia riscontrata non possa dirsi legata da nesso etiologico all'attività lavorativa svolta” Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale alle quali espressamente si rimanda ( laddove il ctu si è ampiamente soffermato a rispondere alle contestazioni all'uopo mosse dal procuratore di parte ricorrente) ed a fronte delle quali nessuna ulteriore valida argomentazione per discostarsene è stata sollevata con le note conclusionali depositate in data 24.02.2025 con cui si chiedeva di procedersi al rinnovo delle operazioni peritali, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Alla luce di quanto esposto, la domanda va rigettata. La natura e la delicatezza delle questioni affrontate induce all'integrale compensazione delle spese processuali. Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_3 decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 31.03.2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t. così CP_3 provvede: a) rigetta la domanda b) compensa le spese di lite f) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_3
Così deciso in Napoli in data 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario