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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 431/2021
Il Tribunale Ordinario di Trento, Contenzioso Ordinario, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna Giudice
Dott.ssa IC LI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 431 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SEVERO CASSINA, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ANNELISE FILZ, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. Controparte_2 C.F._3 con l'Avv. DIEGO DORNA, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ) CP_3 C.F._4 con l'Avv. ELISA FINAZZER, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI nonché contro
Controparte_4 contumace;
LITISCONSORTE NECESSARIO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 28-5-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “NEL MERITO: In via principale: - accertare la nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento olografo del defunto
pubblicato in data 20 gennaio 2016 sub n. 2393/1820 di repertorio dott.ssa CP_5 notaia in Trento, registrato a Trento il 25 gennaio 2016 al n. 850 Persona_1 Serie 1T, per i motivi di cui in atti;
- accertata in capo a la sussistenza di Controparte_1 una causa di indegnità a succedere ex art. 463 codice civile per i motivi di cui in narrativa, escluderla dalla successione in morte di nato a [...] il [...] e CP_5 deceduto ivi il 24 gennaio 2015; e per l'effetto: - accertare e dichiarare che si è aperta la successione legittima in morte di e che eredi sono con 3/9 il coniuge CP_5
e con 2/9 indivisi ciascuno i figli , Controparte_6 CP_3 CP_2
e e per ulteriore effetto: - accertare la
[...] Parte_1 nullità/annullabilità/inefficacia della donazione di data 3 novembre 2016 sub n. 2935/2247 di repertorio dott.ssa otaia in Trento, effettuata da Persona_1 CP_6 in favore della figlia per i motivi di cui in atti, avente per oggetto
[...] Controparte_1 la p.m. 2 della p.ed. 777 in P.T. 1770 C.C. POVO, intavolata sub G.N. 9325/1/2016 presso l'Ufficio del Libro Fondiario di Trento;
- rigettare, per i motivi di cui in atti, la domanda riconvenzionale formulata da di accertamento del patrimonio del defunto Controparte_1
, in virtù di collazione, in quanto inammissibile;
- rigettare, per i motivi di cui CP_5 in atti, la domanda riconvenzionale subordinata formulata da di Controparte_1 accertamento che la convenuta è proprietaria esclusiva della p.m. 2 della p.ed. 777 C.C. POVO per carenza di legittimazione a disporre in capo alla defunta;
- rigettare la domanda subordinata (riconvenzionale) formulata da di accertamento della qualità CP_3 di erede in capo al figlio per carenza di legittimazione attiva;
In via Controparte_4 subordinata: fermo l'accertamento della nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento olografo del defunto pubblicato in data 20 gennaio 2016 - nella CP_5 denegata ipotesi in cui non venisse accertata la sussistenza di una causa di esclusione dalla successione in capo a , accertare e dichiarare che per successione Controparte_1 legittima in morte di eredi sono con 4/12 il coniuge CP_5 Controparte_6 e con 2/12 indivisi ciascuno i figli , , Controparte_1 CP_3 CP_2
e;
- nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata e dichiarata
[...] Parte_1
l'invalidità dell'intera donazione di data 3 novembre 2016 effettuata da CP_6
accertare l'invalidità di quella parte della donazione che ha per oggetto la quota del
[...] bene superiore a quella ricevuta dalla stessa per successione legittima;
in ogni caso: con vittoria di spese e onorari, oltre al 15% di spese generali, CNPA e IVA. In via istruttoria: si insiste nell'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. rispettivamente di data 30 giugno 2022 e 21 luglio 2022, con opposizione a quelle avversarie per i motivi dedotti in atti”; per parte convenuta : “in via preliminare dichiarare inammissibili le domande Controparte_1 riconvenzionali di riduzione avanzate da e perché tardive e Parte_1 Controparte_2 pag. 2/14 generiche in via principale di merito 1. Rigettare tutte le domande formulate da Parte_1 e nei confronti di , sia in via principale che quelle svolte Controparte_2 Controparte_1 all'udienza del 04.05.2022 essendo, peraltro, quest'ultime tardive e proposte in modo generico senza fornire elementi per ricostruire il valore della massa ereditaria e, conseguentemente, l'asserita lesione di legittima, in ogni caso essendo tutte infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale 2. Nella denegata ipotesi in cui il testamento in morte di dovesse CP_5 essere ritenuto apocrifo e conseguentemente dichiarato nullo/annullabile/inefficace/inesistente, dichiarare che eredi per successione legittima di
[...]
sono , , , , CP_5 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...] e che il patrimonio del de cuius è costituito, in forza di collazione, da CP_6 relictum+donatum e pertanto l'asse ereditario va ricostruito attraverso la collazione di tutte le donazioni di immobili e denari, dichiarando tenuti alla collazione, per imputazione, , Pt_1
e per i seguenti beni : p.m.1 della p.ed. 777, P.T. 1770 II, in C.C. Povo, CP_2 CP_3 nonché la quota di 6/100 della p.f. 1312/11 in P.T. 528, terreno di pertinenza dello stesso, p.m. 3 della p.ed. 777, P.T. 1770 II, in C.C. Povo, una somma di denaro, pari ad € 75.000,00= proveniente dal conto corrente cointestato tra i genitori, donata a , la somma CP_3 di £. 20.000.000.= donata ad con assegno circolare non trasferibile dd. Controparte_2 2.05.1994; 3. Accertare e dichiarare, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in via principale o della domanda in via subordinata, formulata da volta a Parte_1 dichiarare nulla/annullabile/inefficace la donazione dd.
3.11.2016 disposta da
[...] in favore di , in tutto o in parte nella quota eccedente la quota CP_6 Controparte_1 derivata alla donante in forza di successione legittima del coniuge , che CP_5 l'appartamento contraddistinto in p.m. 2 in C.C. Povo, P.T. 1770 II, p.ed. 777 è di proprietà esclusiva di in forza di disposizione testamentaria della sig. Controparte_1 CP_6 CP_7
[...
. 22.01.2015, testamento olografo pubblicato in data 21.05.2020. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge e spese CTU. In via istruttoria: ammettersi le prove di cui alle proprie memorie ex art. 183, VI comma n. 2 e 3 con reiezione delle richieste istruttorie delle parti e ”; Parte_1 Controparte_2 per parte convenuta “In via principale:
1. Accertare la Controparte_2 nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento olografo del defunto
pubblicato il 20.1.16 sub n. 2393/1820 di repertorio notaio CP_5 Persona_1 in Trento, reg. il 25.1.16 al n. 850 serie 1T in Trento.
2. Accertata in capo a e Controparte_1 a la sussistenza di una causa di indegnità a succedere ex art. 463 cc, escluderli CP_3 dalla successione in morte di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il CP_5 24.1.2015. 3. Conseguentemente dichiarare che in morte di si è aperta la CP_5 successione legittima e che suoi eredi sono con 1/3 ciascuno la coniuge , Controparte_6
e .
4. Conseguentemente, ancora, dichiarare la Parte_1 Controparte_2 nullità/annullabilità/inefficacia della donazione del 3.11.2016 n. 2935/2247 repertorio notaio
in Trento, con donante e donataria , Persona_1 Controparte_6 Controparte_1 con oggetto la p.m. 2 della p.ed. 777 in P.T. 1770 C.C. Povo. ** In via subordinata: - Ferma la dichiarazione di nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento CP_ olografo di Segatta pubblicato il 20.1.2016, 5. in ipotesi non venisse accertata la sussistenza di una causa di esclusione dalla successione in capo a e/o Controparte_1 CP_3
, accertare e dichiarare che per successione legittima in morte di eredi
[...] CP_5 sono con 2/6 la coniuge e, ferma la posizione di coeredi di e Controparte_6 Parte_1
, eventualmente anche e , assieme o solamente Controparte_2 Controparte_1 CP_3 una di tali due ultime persone.
6. In ipotesi non venisse dichiarata l'invalidità dell'intera donazione del 3.11.2016 effettuata da , accertare l'invalidità di quella parte Controparte_6 che ha per oggetto la quota del bene superiore a quella ricevuta dalla stessa per successione legittima. ** Circa le domande presentate in via riconvenzionale da : in via Controparte_1 pag. 3/14 principale:
7. dichiarare inammissibile la domanda di accertamento del patrimonio ereditario, poiché, in difetto da parte di di domanda di scioglimento della comunione Controparte_1 ereditaria, la suddetta domanda di accertamento per è priva di alcun interesse. Controparte_1 in via subordinata:
8. Qualora non venisse accolta la suddetta eccezione di inammissibilità, quanto alla donazione ricevuta in vita da , dare atto che oltre ad € 75.000,00 a CP_3 lui bonificati il 26.11.2013 v'è ulteriore importo di € 5.003,00 a lui bonificati il 7.10.2013. 9. Rigettare la seconda domanda riconvenzionale presentata da laddove chiede Controparte_1 la dichiarazione “che l'appartamento contraddistinto in p.m. 2 in C.C. Povo, P.T. 1770 II, p.ed. 777 è di sua proprietà esclusiva”. ** Circa le domande presentate da : 10. CP_3 Operarne il rigetto di quelle formulate in via preliminare, nonché di quelle formulate in via principale e in subordine, in contrasto con le domande presentate da . In ogni Controparte_2 caso: 11. Con vittoria di competenze e spese di causa. In via Istruttoria: - Ammettere prova testimoniale come richiesta: * ai punti B. e E. della memoria istruttoria 29.6.22 e - ammettere prova testimoniale a prova contraria su fatti nuovi come richiesto a pag. 3 della memoria istruttoria e di replica 18.7.22, rigettata ogni istanza istruttoria presentata dalle parti CP_1
e ”;
[...] CP_3 per parte convenuta : “In via preliminare: - dichiarare la nullità della domanda CP_3 riconvenzionale trasversale svolta da per assoluta genericità. Nel merito: In Controparte_2 via principale: nei confronti di : -dichiarare inammissibile la domanda di Parte_1 riduzione, svolta all'udienza del 04.05.2022 per conto di , in quanto domanda Parte_1 nuova, proposta tardivamente ed in modo generico non avendo l'attrice fornito alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la paventata lesione di legittima;
-per quanto riguarda le domande svolte da in atto di citazione datato 07.07.2021 Parte_1 ci si rimette a giustizia;
nei confronti di : -per quanto riguarda le domande Controparte_1 svolte da in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale Controparte_1 datata 08.06.2021 ci si rimette a giustizia;
nei confronti di : -dichiarare Controparte_2 inammissibile la domanda di riduzione, svolta per conto di all'udienza del Controparte_2 04.05.2022, in quanto domanda nuova proposta tardivamente ed in modo generico non avendo la convenuta fornito alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la paventata lesione di legittima. -rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni svolte da
in comparsa di costituzione e risposta di data 04.06.2021, nei confronti di Controparte_2
, perché infondate in fatto e diritto;
-rigettare tutte le domande nuove, eccezioni, CP_3 deduzioni svolte da nella I memoria ex art 183, VI co. c.p.c. di data 31.05.2022, Controparte_2 nei confronti di , in quanto inammissibili e tardive;
- condannare la convenuta CP_3
ex art 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi anche Controparte_2 in via equitativa ad opera del Tribunale (tenendo conto delle spese anticipate per la CTP e CTU nonché i costo di trasferta dal Belgio all'Italia e le giornate lavorative perse) , poiché controparte non ha versato in atti alcun elemento che indicasse la responsabilità di CP_3
nella falsificazione del testamento e stante poi la palese infondatezza delle domanda
[...] svolta, anche agli esiti della CTU grafologica che esclude che la falsificazione del testamento sia riconducibile alla mano di . In subordine: Nella denegata ipotesi che venga CP_3 accertata la nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento olografo del defunto : - accertare e dichiarare che si è aperta la successione legittima e che CP_5 eredi in morte di sono la moglie per la quota di 4/12 ed i figli CP_5 Controparte_6
, e e , per la quota di 2/12 Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 CP_3 ciascuno;
In via istruttoria: -ammettere le prove, interpello formale di e Parte_1 CP_2
e per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati nella II memoria ex art.
[...] 183 VI co c.p.c. di data 30.06.2022, con i testi ivi indicati;
-in caso di ammissione delle prove avversarie, ammettere prova contraria sui capitoli delle controparti e Controparte_2 [...]
, nonché sui capitoli di prova n. 7-8-9-10 formulati nella III memoria ex art 183, VI co. Pt_1 pag. 4/14 c.p.c. di data 20.07.2022, -rigettare le prove avversarie per i motivi dedotti nella III memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. datata 20.07.2022; In ogni caso: con vittoria di spese onorari, oltre 15% di spese generali, CNPA ed IVA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo che:
- in data 24-1-2015 decedeva , padre delle parti in causa, il quale con testamento CP_5 olografo dd. 13-4-1992 disponeva dei propri beni come segue “lascio il mio appartamento, alla moglie E alla figlia ”; Controparte_6 CP_1
- il 20-1-2016 la convenuta procedeva alla pubblicazione del testamento;
Controparte_1
- il 12-2-2016 e hanno richiesto il rilascio di certificato Controparte_6 Controparte_1 di eredità senza che, tuttavia, in quella sede venissero coinvolti gli altri figli, che sarebbero stati chiamati a succedere per legge in mancanza di testamento;
- in forza del predetto certificato di eredità e risultano Controparte_6 Controparte_1 comproprietarie per la quota di 1/2 ciascuna della p.m. 2 della p.ed. 777 in P.T. 1770 II C.C.
Meano, immobile gravato, inoltre, da diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c.;
- con contratto del 3-11-2016 ha donato alla figlia la quota di Controparte_6 CP_1 comproprietà del predetto immobile;
- è deceduta il 12-4-2020; Controparte_6
- il testamento del 13-4-1992 a firma apparente ” è apocrifo, con conseguente CP_5 nullità della scheda, ciò determinando l'apertura di successione ab intestato in successione di per la quota di 1/3 in capo alla moglie e di 1/6 ciascuno in capo ai figli;
CP_5
- alla suddetta nullità consegue quella del contratto di donazione del 3-11-2016;
- va esclusa dalla successione per indegnità ex art. 463 n. 6 c.c. avendo fatto Controparte_1 scientemente uso di testamento falso;
- i restanti figli sono, quindi, chiamati alla successione per la quota di 2/9 ciascuno;
conclusivamente richiedendo accertarsi la nullità del testamento olografo a nome di
[...]
, pubblicato il 20-1-2016, con conseguente apertura della successione ab intestato; CP_5 accertarsi la sussistenza di causa di indegnità ex art. 463 c.c. nei confronti di Controparte_1 per aver fatto scientemente uso di un testamento falso;
accertarsi la nullità o inefficacia della donazione del 3-11-2016, quantomeno parziale per la parte eccedente la quota ricevuta da
[...] quale erede legittima. CP_6
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta allega che: Controparte_1
- il testamento è stato consegnato dalla madre ai figli in occasione di incontro nell'estate del pag. 5/14 2015;
- il testamento è stato consegnato al notaio su incarico della madre e dei fratelli Pt_1
e ; CP_2 CP_3
- ha sempre dichiarato in vita che l'appartamento sarebbe stato lasciato alla CP_5 figlia tenuto conto delle attribuzioni intervenute in vita in favore degli altri figli;
CP_1
- in particolare, il de cuius donava
a) all'attrice in data 28-3-1994 gli immobili identificati sub p.m.1 della p.ed. Parte_1
777 P.T. 1770 II C.C. Povo e la quota di 6/100 del terreno di pertinenza sub p.f. 1312/11 in P.T.
528;
b) al convenuto in data 15-7-1998 l'immobile sub p.m. 3 p.ed. 777 P.T. 1770 CP_3
II C.C. Povo oltre alla somma di denaro pari a 75.000,00 euro proveniente da conto corrente cointestato ai coniugi;
c) alla convenuta la somma di denaro pari a 20.000.000,00 di lire come da Controparte_2 assegno circolare dd. 2-5-1994, somma poi impiegata per l'acquisto di appartamento a Povo
(TN);
- gli immobili donati all'attrice e al convenuto sono stati interessati da CP_3 intervento di ristrutturazione che ha visto l'appropriazione da parte dell'attrice di stanza di pertinenza della p.m. 2 di proprietà della convenuta , con conseguente difformità Controparte_1 urbanistica e catastale;
- nel 1994 il padre espose ai figli come avrebbe disposto della propria eredità e le parti erano a conoscenza dell'esistenza del testamento, che veniva consegnato dalla madre ai figli in occasione dell'incontro nell'estate del 2015;
- con testamento olografo del 22-1-2015 ha disposto dei propri beni Controparte_6 lasciando la quota di spettanza dell'appartamento alla figlia e terreno “sito ai dossi di CP_1
Cortesano” ai figli;
- deve procedersi a collazione quanto al patrimonio ereditario onde accertare l'acquisizione della proprietà esclusiva dell'appartamento in capo alla medesima convenuta anche in forza del testamento a nome di Controparte_6 conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di accertamento del carattere apocrifo del testamento, procedersi alla ricostruzione della massa ereditaria in morte di e dichiarare e CP_5 Pt_1 CP_2
tenuti alla collazione dei beni ricevuti in vita in donazione;
per l'ipotesi di CP_3 ritenuta invalidità, in tutto o in parte, della donazione dd. 3-11-2016, accertarsi la proprietà esclusiva della p.m. 2 in forza della disposizione testamentaria dd. 22-1-2015 in morte di CP_6 pag. 6/14 CP_6
Nel costituirsi in giudizio deduce che: Controparte_2
- il testamento a nome di è apocrifo e redatto da , con piena CP_5 CP_3 conoscenza di;
Controparte_1
- la donazione per euro 80.000,00 (nelle date del 7-10-2013 e 26-11-2013) in favore di
è nulla;
CP_3
- parimenti nullo è il contratto di donazione del 3-11-2016 in favore di;
Controparte_1 conclusivamente richiedendo accertarsi la nullità del testamento olografo a nome di
[...]
, la sussistenza di causa di indegnità a carico di e , con loro CP_5 CP_1 CP_3 esclusione dalla successione;
dichiararsi la nullità (anche parziale) del contratto di donazione del 3-11-2016; in subordine, l'accertamento dell'apertura della successione legittima con rispettive quote in capo a ciascuno dei figli.
Rinnovata, in esito alla prima udienza del 30-6-2021 e atteso il mancato rispetto dei termini a comparire, la notificazione dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , CP_3 quest'ultimo nel costituirsi in giudizio ha allegato che:
- tutti i figli erano a conoscenza dell'esistenza del testamento del padre, il quale nel 1994 aveva comunicato loro la volontà di donare la p.m. 2 alla figlia;
CP_1
- la domanda riconvenzionale trasversale ex art. 463 c.c. proposta da è Controparte_2 inammissibile in mancanza di richiesta di differimento di udienza, oltre che per genericità; conclusivamente richiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità o comunque la nullità della predetta domanda riconvenzionale trasversale;
nel merito il rigetto delle domande attoree e della convenuta , rimettendosi a giustizia quanto a quelle Controparte_2 spiegate da;
in subordine, dichiararsi l'apertura della successione legittima, in Controparte_1 caso di accoglimento della domanda ex art. 463 c.c., in favore del figlio . Controparte_4
In sede di udienza del 4-5-2022 la difesa dell'attrice dichiarava di esercitare azione di riduzione in relazione alla successione in morte di “precisando che il Persona_2 relictum, costituito esclusivamente da un terreno, di scarso valore economico, non consente di ritenere salva la quota di riserva spettante all'attrice nella misura prevista dalla legge ossia di
1/6 avendo la defunta disposto per testamento dell'unico bene avente un valore preponderante nella successione di cui si tratta”.
Anche la difesa della convenuta dichiarava di esercitare azione di Controparte_2 riduzione.
I difensori dei convenuti e eccepivano l'inammissibilità della CP_3 Controparte_1 domanda anche per tardività. pag. 7/14 Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, nonché disposta integrazione del litisconsorzio nei confronti di , la causa è Controparte_4 stata istruita a mezzo di C.T.U. (Relazione del 2-8-2024) e, previa precisazione delle rispettive conclusioni ad opera delle parti, rimessa in decisione come da ordinanza del 4-6-2025, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla nullità del testamento olografo e sulla domanda ex art. 463 c.c.
La domanda dell'attrice e della convenuta volta all'accertamento del Controparte_2 carattere apocrifo e per l'effetto della nullità del testamento olografo attribuito a , CP_5 pubblicato il 20-1-2016, deve trovare accoglimento.
Il Consulente nominato, le cui conclusioni questo Tribunale fa proprie in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate, ne ha, infatti, riscontrato il carattere apocrifo
(C.T.U. del 2-8-2024, pag. 34: “Alla luce di quanto sopra esposto, con elevato gradi di confidenza tecnica, si conclude che l'indagato V a firma sia apocrifo, vergato, CP_5 cioè, da soggetto diverso dal de cuius”).
La certezza tecnica conseguita in ordine al carattere apocrifo della scheda testamentaria ne comporta la necessaria nullità ex art. 606 c.c.
Deve, quindi, dichiararsi l'apertura della successione legittima in morte di . CP_5
L'attrice e la convenuta richiedono, inoltre, accertarsi la sussistenza di Controparte_2 causa di indegnità a carico di , la seconda estendendo detta domanda nei Controparte_1 confronti di per aver asseritamente formato il testamento falso. CP_3
Non condivisibile sulla scorta della più recente giurisprudenza (Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022) è l'eccezione di inammissibilità in rito avanzata dalla difesa del convenuto.
Nel merito la domanda nei confronti di è infondata. CP_3
La C.T.U. acquisita nel corso del giudizio ha consentito, infatti, di escludere che il convenuto sia intervenuto in alcun modo nella formazione del testamento (C.T.U., pagg. 48-
49: “Alla luce di quanto sopra esposto, nel bilancio degli esami comparativi, emerge una sostanziale diversità di mano tra V e SG sia sotto il profilo morfo strutturale e ideativo sia, di altissimo valore peritale, con riferimento all'aspetto pressorio;
quest'ultimo, infatti, rientra tra gli elementi di impossibile dissimulazione e l'appiattimento osservato e documentato in V non può esser ascritto alla mano del . Si conclude che il reperto indagato V non può CP_3 esser ricondotto alla mano del ”). CP_3
Le menzionate conclusioni determinano il necessario rigetto della domanda nei confronti pag. 8/14 del convenuto, irrilevante l'articolazione di prova orale offerta dalla prova convenuta, tenuto conto che la stessa, oltre che in parte inconcludente e non inerente a fatti specifici (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. conv. , spec. capitoli sub nn. da 5 a 8), si Controparte_2 rivelerebbe comunque irrilevante (cfr. spec. cap. sub n. 9) in quanto inidonea a provare la formazione del testamento, così come il relativo uso da parte del convenuto.
Anche la domanda ex art. 463 c.c. nei confronti dell'attrice è priva di fondamento.
L'esito di perizia acquisita nell'ambito di procedimento penale ha, da un lato, verificato anch'essa il carattere apocrifo del testamento e, dall'altro lato, escluso la riconducibilità della sua formazione alla convenuta (doc. 13 conv., pag. 78: “1) La firma apposta in calce al testamento olografo di apparentemente datato 13/4/1992 e pubblicato il CP_5
20/1/2016 non appartiene alla stessa mano che ha sottoscritto le sei firme apposte sul documento in comparazione "PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA". 2) Il testamento olografo di apparentemente datato 13/4/1992 e pubblicato il 20/1/2016 non è CP_5 stato scritto da ”). Controparte_1
Irrilevante in quanto non concludente e insufficiente si rivela altresì la prova orale articolata con riferimento alla domanda ex art. 463 c.c. nei confronti della convenuta , dal Controparte_1 momento che, se quella dedotta dall'attrice (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. att., spec. cap. sub n. 9), atterrebbe al più anche in ipotesi a comportamento di soggetto diverso dalla medesima convenuta, quella sottoposta dalla convenuta (memoria ex art. 183, Controparte_2 comma 6, n. 2, c.p.c. att., spec. cap. 4) non consentirebbe ad ogni modo di reputare raggiunta la prova circa la conoscenza in capo alla stessa della falsità del testamento sin dal gennaio 2016 al momento della sua pubblicazione e, quindi, del suo uso.
Vale precisare che, sulla scorta dell'esame condotto dal C.T.U. e delle emergenze peritali oltre che documentali, non trova del resto alcun riscontro e appare anzi smentita l'affermazione della convenuta secondo cui la falsità avrebbe potuto essere conosciuta sulla Controparte_2 base di una “prima disamina”, la C.T.U. avendo diversamente segnalato la presenza anche di numerosi profili di compatibilità e, più complessivamente, essendo emersa l'esigenza di procedere a verifiche peritali anche in sede stragiudiziale onde acquisire conoscenza della relativa falsità (doc. 6 att.; doc. 5 conv. ). Non consta, quindi, alcuna evidenza, Controparte_2 né alcuna idonea offerta in ordine alla possibilità di conoscenza in capo alla convenuta quanto all'eventuale falsità del testamento nell'anno 2016, prima della acquisizione di perizia stragiudiziale nell'anno 2019.
Nell'assenza di offerta di prova idonea alla dimostrazione della conoscenza della falsità del testamento da parte della convenuta al momento del suo uso, la domanda ex art. 463 c.c. non pag. 9/14 può, quindi, trovare accoglimento nei suoi confronti.
Le domande ex art. 463 c.c. devono, pertanto, essere rigettate.
Per quanto sopra la successione legittima in morte di si è aperta in favore, oltre CP_5 che della coniuge per la quota di 1/3, dei quattro figli, chiamati nella restante quota di 2/3 e, quindi, per la quota di 1/6 ciascuno.
3. Sul contratto di donazione del 3-11-2016 e sul testamento a nome di Controparte_6
Viene altresì richiesto l'accertamento della nullità, se del caso parziale, del contratto di donazione del novembre 2016 da parte di in favore della convenuta Controparte_6 CP_1
avente ad oggetto “la quota di 1/2 (un mezzo) indiviso della nuda proprietà della p.m.
[...]
2 (due) della p.ed. 777, tavolarmente così descritta: A primo piano: tre stanze, bagno, disimpegno, soggiorno, cucina, ingresso e tre poggioli” (doc. 5 att.).
La donazione è stata preceduta dalla pubblicazione del testamento nel gennaio 2016 (doc.
1 att.) e dal rilascio del certificato di eredità nel febbraio 2016 (doc. 4 att.).
La nullità del testamento olografo -con conseguente apertura della successione ab intestato
e, quindi, insussistenza di diritti in ordine alla nuda proprietà donata prima della divisione del compendio ereditario- determina la necessaria nullità del contratto di donazione di cosa altrui per violazione dell'art. 769 c.c.
Nel risolvere il contrasto emerso in giurisprudenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui” e che “La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del prоgramma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre “di un suo diritto”) e degli artt. 1325
e 1418, secondo comma, cod. civ.”, precisandosi che la conclusione non muta sulla base del disposto dell'art. 757 c.c. e con riferimento al bene ereditario prima della divisione (il coerede potendo disporre prima della divisione della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, non invece di quota del singolo bene compreso nella massa), così statuendosi che pag. 10/14 “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare” (Cass. Sez. Un., 15/03/2016, n. 5068).
Non revocabile in dubbio è nel caso in esame l'assenza di consapevolezza circa l'altruità del bene, come evidente sulla base delle risultanze dello stesso contratto di donazione che, a conferma della convinzione invece di attuale titolarità in capo al donante, sottolinea sia la presenza del diritto di abitazione con trasferimento relativo alla sola nuda proprietà, sia il rinvio degli effetti anche in punto di possesso al momento (non della divisione, bensì) dell'estinzione del predetto diritto di abitazione (doc. 5 att.).
Sulla base di siffatte risultanze in fatto e tenuto conto del principio statuito dalla Suprema
Corte va, dunque, altresì accertata la nullità del contratto di donazione del 3-11-2016, intavolato sub G.N. 9325/1 del 4-11-2016 (doc. 11 conv. ). Controparte_1
Ciò detto, la convenuta spiega in via riconvenzionale domanda volta alla Controparte_1 ricostruzione dell'asse ereditario “attraverso la collazione di tutte le donazioni di immobili e denari, dichiarando tenuti alla collazione, per imputazione, , e Pt_1 CP_2 CP_3 per i seguenti beni: p.m.1 della p.ed. 777, P.T. 1770 II, in C.C. Povo, nonché la quota di 6/100 della p.f. 1312/11 in P.T. 528, terreno di pertinenza dello stesso, p.m. 3 della p.ed. 777, P.T.
1770 II, in C.C. Povo, una somma di denaro, pari ad € 75.000,00.= proveniente dal conto corrente cointestato tra i genitori, donata a , la somma di £. 20.000.000.= CP_3 donata ad con assegno circolare non trasferibile dd. 2.05.1994”, ciò peraltro, Controparte_2 non ai fini della divisione del compendio ereditario, bensì al fine di sentire altresì “Accertare e dichiarare, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in via principale o della domanda in via subordinata, formulata da volta a dichiarare Parte_1 nulla/annullabile/inefficace la donazione dd.
3.11.2016 disposta da in Controparte_6 favore di , in tutto o in parte nella quota eccedente la quota derivata alla Controparte_1 donante in forza di successione legittima del coniuge , che l'appartamento CP_5 contraddistinto in p.m. 2 in C.C. Povo, P.T. 1770 II, p.ed. 777 è di proprietà esclusiva di
in forza di disposizione testamentaria della sig. . Controparte_1 CP_6 Controparte_7
22.01.2015, testamento olografo pubblicato in data 21.05.2020”.
Va osservato che, come eccepito anche dalla difesa attorea, la collazione non può dar luogo ad azione giudiziale autonoma configurandosi quale mera fase della divisione ereditaria (Cass. pag. 11/14 Sez. 2, 21/05/2015, n. 10478: “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento”), con esclusione inoltre della possibilità di un accertamento incidenter tantum ai fini pretesi dalla convenuta, i.e. al fine di verificare le attribuzioni in sede divisoria appunto in favore della coniuge ed Controparte_6 eventualmente della medesima convenuta in esito alla successione in morte di Controparte_1
e con riferimento al menzionato appartamento sub p.m. 2 cit. CP_5
La domanda di collazione della convenuta deve, dunque, essere dichiarata inammissibile, così parimenti quella consequenziale in ordine all'accertamento della “proprietà esclusiva di
in forza di disposizione testamentaria della sig. dd. Controparte_1 Controparte_6
22.01.2015, testamento olografo pubblicato in data 21.05.2020”, quest'ultima, infatti, non potendo che trovare regolazione, previa divisione del compendio ereditario in morte di
[...]
, nell'ambito delle operazioni di divisione del patrimonio in successione di CP_5 [...]
domande di scioglimento delle due comunioni ereditarie non proposte nella CP_6 presente sede.
Vale, infine, precisare che, seppur avanzata all'udienza del 4-5-2022 domanda di riduzione con riferimento alle disposizioni testamentarie dd. 22-1-2015, la stessa non appare riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ciò assorbendo le ulteriori questioni in punto di tardività attesa la relativa proposizione, nonostante la tempestiva costituzione della convenuta
, non nella prima udienza tenutasi il 30-6-2021, bensì soltanto in quella Controparte_1 successiva in esito alla rinnovazione della notificazione nei soli confronti del convenuto CP_3
(cfr. Cass. Sez. 3, 03/04/2025, n. 8847).
[...]
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la convenuta è tenuta alla relativa Controparte_1 rifusione in favore dell'attrice e della convenuta con Parte_1 Controparte_2 conseguente liquidazione secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile e per complessità media, nei parametri medi per la fase di studio (euro 2.127,00), introduttiva (euro 1.416,00), istruttoria (euro 3.738,00) e decisionale
(euro 3.579,00) e, quindi, per l'importo complessivo di euro 10.860,00, previa compensazione per la metà tenuto conto della parziale soccombenza (quando in specie alla domanda ex art. 463
c.c.) per finale dovuto di euro 5.430,00, oltre anticipazioni di legge quanto all'attrice per euro
272,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
L'evocazione in giudizio ad opera dell'attrice nei limiti e tenuto conto della domanda volta pag. 12/14 all'accertamento di apertura di successione ab intestato e il rigetto della domanda spiegata, invece, dalla convenuta nei confronti del convenuto Controparte_2 CP_3 giustificano la condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di quest'ultimo, in considerazione della già riscontrata presenza in giudizio previa compensazione per la metà, da liquidarsi secondi i criteri ut supra e quindi per il finale dovuto di euro 5.430,00, oltre spese di C.T.P. per euro 1.035,84, priva di fondamento, invece, la domanda ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti;
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (decreto 16-9-2024), attese le verifiche relative al testamento olografo in morte di (cui ha fatto seguito l'accoglimento CP_5 della domanda al riguardo nei confronti della convenuta ) e alla sua eventuale Controparte_1 formazione ad opera del convenuto (con rigetto in parte qua della domanda ex CP_3 art. 463 c.c. spiegata da ), devono essere poste definitivamente a carico delle Controparte_2 convenute per la quota di 3/4 e per la quota di per la quota di Controparte_1 Controparte_2
1/4.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo attribuito a pubblicato CP_5 il 20 gennaio 2016 rep. n. 2393/1820, reg. il 25 gennaio 2016 al n. 850 serie 1T in Trento;
2. dichiara l'apertura in morte di di successione secondo le norme della CP_5 successione legittima in favore degli eredi per la quota di 1/3 e Controparte_6
, , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
per la quota di 1/6 ciascuno;
[...]
3. rigetta la domanda ex art. 463 c.c. nei confronti di;
CP_3
4. rigetta la domanda ex art. 463 c.c. nei confronti di Controparte_1
5. accerta e dichiara la nullità della donazione del 3 novembre 2016 rep. n. 2935/2247 dott.ssa
(G.N. 9325/1/2016) fra e Persona_1 Controparte_6
; Controparte_1
6. dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali della convenuta CP_1
;
[...]
7. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice Controparte_1 Parte_1 le spese di lite liquidate, previa compensazione parziale per la metà, in € 5.430,00 per pag. 13/14 onorario e in € 272,50 per anticipazioni, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
8. condanna la convenuta a rimborsare alla convenuta Controparte_1 CP_2
le spese di lite, previa compensazione parziale per la metà, in € 5.430,00 per
[...] onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9. condanna la convenuta a rimborsare al convenuto Controparte_2 CP_3
le spese di lite liquidate, previa compensazione parziale per la metà, in €
[...]
5.430,00 per onorario e in € 1.035,84 per spese C.T.P., oltre a rimb. forf. nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
10. pone il compenso del C.T.U. definitivamente a carico della convenuta CP_1
per la quota di 3/4 e della convenuta per la quota di 1/4.
[...] Controparte_2
Così deciso in Trento, 10/12/2025
Il Giudice rel.
IC LI
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 431/2021
Il Tribunale Ordinario di Trento, Contenzioso Ordinario, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna Giudice
Dott.ssa IC LI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 431 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SEVERO CASSINA, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ANNELISE FILZ, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. Controparte_2 C.F._3 con l'Avv. DIEGO DORNA, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ) CP_3 C.F._4 con l'Avv. ELISA FINAZZER, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI nonché contro
Controparte_4 contumace;
LITISCONSORTE NECESSARIO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 28-5-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “NEL MERITO: In via principale: - accertare la nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento olografo del defunto
pubblicato in data 20 gennaio 2016 sub n. 2393/1820 di repertorio dott.ssa CP_5 notaia in Trento, registrato a Trento il 25 gennaio 2016 al n. 850 Persona_1 Serie 1T, per i motivi di cui in atti;
- accertata in capo a la sussistenza di Controparte_1 una causa di indegnità a succedere ex art. 463 codice civile per i motivi di cui in narrativa, escluderla dalla successione in morte di nato a [...] il [...] e CP_5 deceduto ivi il 24 gennaio 2015; e per l'effetto: - accertare e dichiarare che si è aperta la successione legittima in morte di e che eredi sono con 3/9 il coniuge CP_5
e con 2/9 indivisi ciascuno i figli , Controparte_6 CP_3 CP_2
e e per ulteriore effetto: - accertare la
[...] Parte_1 nullità/annullabilità/inefficacia della donazione di data 3 novembre 2016 sub n. 2935/2247 di repertorio dott.ssa otaia in Trento, effettuata da Persona_1 CP_6 in favore della figlia per i motivi di cui in atti, avente per oggetto
[...] Controparte_1 la p.m. 2 della p.ed. 777 in P.T. 1770 C.C. POVO, intavolata sub G.N. 9325/1/2016 presso l'Ufficio del Libro Fondiario di Trento;
- rigettare, per i motivi di cui in atti, la domanda riconvenzionale formulata da di accertamento del patrimonio del defunto Controparte_1
, in virtù di collazione, in quanto inammissibile;
- rigettare, per i motivi di cui CP_5 in atti, la domanda riconvenzionale subordinata formulata da di Controparte_1 accertamento che la convenuta è proprietaria esclusiva della p.m. 2 della p.ed. 777 C.C. POVO per carenza di legittimazione a disporre in capo alla defunta;
- rigettare la domanda subordinata (riconvenzionale) formulata da di accertamento della qualità CP_3 di erede in capo al figlio per carenza di legittimazione attiva;
In via Controparte_4 subordinata: fermo l'accertamento della nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento olografo del defunto pubblicato in data 20 gennaio 2016 - nella CP_5 denegata ipotesi in cui non venisse accertata la sussistenza di una causa di esclusione dalla successione in capo a , accertare e dichiarare che per successione Controparte_1 legittima in morte di eredi sono con 4/12 il coniuge CP_5 Controparte_6 e con 2/12 indivisi ciascuno i figli , , Controparte_1 CP_3 CP_2
e;
- nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata e dichiarata
[...] Parte_1
l'invalidità dell'intera donazione di data 3 novembre 2016 effettuata da CP_6
accertare l'invalidità di quella parte della donazione che ha per oggetto la quota del
[...] bene superiore a quella ricevuta dalla stessa per successione legittima;
in ogni caso: con vittoria di spese e onorari, oltre al 15% di spese generali, CNPA e IVA. In via istruttoria: si insiste nell'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. rispettivamente di data 30 giugno 2022 e 21 luglio 2022, con opposizione a quelle avversarie per i motivi dedotti in atti”; per parte convenuta : “in via preliminare dichiarare inammissibili le domande Controparte_1 riconvenzionali di riduzione avanzate da e perché tardive e Parte_1 Controparte_2 pag. 2/14 generiche in via principale di merito 1. Rigettare tutte le domande formulate da Parte_1 e nei confronti di , sia in via principale che quelle svolte Controparte_2 Controparte_1 all'udienza del 04.05.2022 essendo, peraltro, quest'ultime tardive e proposte in modo generico senza fornire elementi per ricostruire il valore della massa ereditaria e, conseguentemente, l'asserita lesione di legittima, in ogni caso essendo tutte infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale 2. Nella denegata ipotesi in cui il testamento in morte di dovesse CP_5 essere ritenuto apocrifo e conseguentemente dichiarato nullo/annullabile/inefficace/inesistente, dichiarare che eredi per successione legittima di
[...]
sono , , , , CP_5 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...] e che il patrimonio del de cuius è costituito, in forza di collazione, da CP_6 relictum+donatum e pertanto l'asse ereditario va ricostruito attraverso la collazione di tutte le donazioni di immobili e denari, dichiarando tenuti alla collazione, per imputazione, , Pt_1
e per i seguenti beni : p.m.1 della p.ed. 777, P.T. 1770 II, in C.C. Povo, CP_2 CP_3 nonché la quota di 6/100 della p.f. 1312/11 in P.T. 528, terreno di pertinenza dello stesso, p.m. 3 della p.ed. 777, P.T. 1770 II, in C.C. Povo, una somma di denaro, pari ad € 75.000,00= proveniente dal conto corrente cointestato tra i genitori, donata a , la somma CP_3 di £. 20.000.000.= donata ad con assegno circolare non trasferibile dd. Controparte_2 2.05.1994; 3. Accertare e dichiarare, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in via principale o della domanda in via subordinata, formulata da volta a Parte_1 dichiarare nulla/annullabile/inefficace la donazione dd.
3.11.2016 disposta da
[...] in favore di , in tutto o in parte nella quota eccedente la quota CP_6 Controparte_1 derivata alla donante in forza di successione legittima del coniuge , che CP_5 l'appartamento contraddistinto in p.m. 2 in C.C. Povo, P.T. 1770 II, p.ed. 777 è di proprietà esclusiva di in forza di disposizione testamentaria della sig. Controparte_1 CP_6 CP_7
[...
. 22.01.2015, testamento olografo pubblicato in data 21.05.2020. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge e spese CTU. In via istruttoria: ammettersi le prove di cui alle proprie memorie ex art. 183, VI comma n. 2 e 3 con reiezione delle richieste istruttorie delle parti e ”; Parte_1 Controparte_2 per parte convenuta “In via principale:
1. Accertare la Controparte_2 nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento olografo del defunto
pubblicato il 20.1.16 sub n. 2393/1820 di repertorio notaio CP_5 Persona_1 in Trento, reg. il 25.1.16 al n. 850 serie 1T in Trento.
2. Accertata in capo a e Controparte_1 a la sussistenza di una causa di indegnità a succedere ex art. 463 cc, escluderli CP_3 dalla successione in morte di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il CP_5 24.1.2015. 3. Conseguentemente dichiarare che in morte di si è aperta la CP_5 successione legittima e che suoi eredi sono con 1/3 ciascuno la coniuge , Controparte_6
e .
4. Conseguentemente, ancora, dichiarare la Parte_1 Controparte_2 nullità/annullabilità/inefficacia della donazione del 3.11.2016 n. 2935/2247 repertorio notaio
in Trento, con donante e donataria , Persona_1 Controparte_6 Controparte_1 con oggetto la p.m. 2 della p.ed. 777 in P.T. 1770 C.C. Povo. ** In via subordinata: - Ferma la dichiarazione di nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento CP_ olografo di Segatta pubblicato il 20.1.2016, 5. in ipotesi non venisse accertata la sussistenza di una causa di esclusione dalla successione in capo a e/o Controparte_1 CP_3
, accertare e dichiarare che per successione legittima in morte di eredi
[...] CP_5 sono con 2/6 la coniuge e, ferma la posizione di coeredi di e Controparte_6 Parte_1
, eventualmente anche e , assieme o solamente Controparte_2 Controparte_1 CP_3 una di tali due ultime persone.
6. In ipotesi non venisse dichiarata l'invalidità dell'intera donazione del 3.11.2016 effettuata da , accertare l'invalidità di quella parte Controparte_6 che ha per oggetto la quota del bene superiore a quella ricevuta dalla stessa per successione legittima. ** Circa le domande presentate in via riconvenzionale da : in via Controparte_1 pag. 3/14 principale:
7. dichiarare inammissibile la domanda di accertamento del patrimonio ereditario, poiché, in difetto da parte di di domanda di scioglimento della comunione Controparte_1 ereditaria, la suddetta domanda di accertamento per è priva di alcun interesse. Controparte_1 in via subordinata:
8. Qualora non venisse accolta la suddetta eccezione di inammissibilità, quanto alla donazione ricevuta in vita da , dare atto che oltre ad € 75.000,00 a CP_3 lui bonificati il 26.11.2013 v'è ulteriore importo di € 5.003,00 a lui bonificati il 7.10.2013. 9. Rigettare la seconda domanda riconvenzionale presentata da laddove chiede Controparte_1 la dichiarazione “che l'appartamento contraddistinto in p.m. 2 in C.C. Povo, P.T. 1770 II, p.ed. 777 è di sua proprietà esclusiva”. ** Circa le domande presentate da : 10. CP_3 Operarne il rigetto di quelle formulate in via preliminare, nonché di quelle formulate in via principale e in subordine, in contrasto con le domande presentate da . In ogni Controparte_2 caso: 11. Con vittoria di competenze e spese di causa. In via Istruttoria: - Ammettere prova testimoniale come richiesta: * ai punti B. e E. della memoria istruttoria 29.6.22 e - ammettere prova testimoniale a prova contraria su fatti nuovi come richiesto a pag. 3 della memoria istruttoria e di replica 18.7.22, rigettata ogni istanza istruttoria presentata dalle parti CP_1
e ”;
[...] CP_3 per parte convenuta : “In via preliminare: - dichiarare la nullità della domanda CP_3 riconvenzionale trasversale svolta da per assoluta genericità. Nel merito: In Controparte_2 via principale: nei confronti di : -dichiarare inammissibile la domanda di Parte_1 riduzione, svolta all'udienza del 04.05.2022 per conto di , in quanto domanda Parte_1 nuova, proposta tardivamente ed in modo generico non avendo l'attrice fornito alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la paventata lesione di legittima;
-per quanto riguarda le domande svolte da in atto di citazione datato 07.07.2021 Parte_1 ci si rimette a giustizia;
nei confronti di : -per quanto riguarda le domande Controparte_1 svolte da in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale Controparte_1 datata 08.06.2021 ci si rimette a giustizia;
nei confronti di : -dichiarare Controparte_2 inammissibile la domanda di riduzione, svolta per conto di all'udienza del Controparte_2 04.05.2022, in quanto domanda nuova proposta tardivamente ed in modo generico non avendo la convenuta fornito alcun elemento per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e la paventata lesione di legittima. -rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni svolte da
in comparsa di costituzione e risposta di data 04.06.2021, nei confronti di Controparte_2
, perché infondate in fatto e diritto;
-rigettare tutte le domande nuove, eccezioni, CP_3 deduzioni svolte da nella I memoria ex art 183, VI co. c.p.c. di data 31.05.2022, Controparte_2 nei confronti di , in quanto inammissibili e tardive;
- condannare la convenuta CP_3
ex art 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi anche Controparte_2 in via equitativa ad opera del Tribunale (tenendo conto delle spese anticipate per la CTP e CTU nonché i costo di trasferta dal Belgio all'Italia e le giornate lavorative perse) , poiché controparte non ha versato in atti alcun elemento che indicasse la responsabilità di CP_3
nella falsificazione del testamento e stante poi la palese infondatezza delle domanda
[...] svolta, anche agli esiti della CTU grafologica che esclude che la falsificazione del testamento sia riconducibile alla mano di . In subordine: Nella denegata ipotesi che venga CP_3 accertata la nullità/annullabilità/inefficacia/inesistenza per falsità del testamento olografo del defunto : - accertare e dichiarare che si è aperta la successione legittima e che CP_5 eredi in morte di sono la moglie per la quota di 4/12 ed i figli CP_5 Controparte_6
, e e , per la quota di 2/12 Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 CP_3 ciascuno;
In via istruttoria: -ammettere le prove, interpello formale di e Parte_1 CP_2
e per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati nella II memoria ex art.
[...] 183 VI co c.p.c. di data 30.06.2022, con i testi ivi indicati;
-in caso di ammissione delle prove avversarie, ammettere prova contraria sui capitoli delle controparti e Controparte_2 [...]
, nonché sui capitoli di prova n. 7-8-9-10 formulati nella III memoria ex art 183, VI co. Pt_1 pag. 4/14 c.p.c. di data 20.07.2022, -rigettare le prove avversarie per i motivi dedotti nella III memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. datata 20.07.2022; In ogni caso: con vittoria di spese onorari, oltre 15% di spese generali, CNPA ed IVA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo che:
- in data 24-1-2015 decedeva , padre delle parti in causa, il quale con testamento CP_5 olografo dd. 13-4-1992 disponeva dei propri beni come segue “lascio il mio appartamento, alla moglie E alla figlia ”; Controparte_6 CP_1
- il 20-1-2016 la convenuta procedeva alla pubblicazione del testamento;
Controparte_1
- il 12-2-2016 e hanno richiesto il rilascio di certificato Controparte_6 Controparte_1 di eredità senza che, tuttavia, in quella sede venissero coinvolti gli altri figli, che sarebbero stati chiamati a succedere per legge in mancanza di testamento;
- in forza del predetto certificato di eredità e risultano Controparte_6 Controparte_1 comproprietarie per la quota di 1/2 ciascuna della p.m. 2 della p.ed. 777 in P.T. 1770 II C.C.
Meano, immobile gravato, inoltre, da diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c.;
- con contratto del 3-11-2016 ha donato alla figlia la quota di Controparte_6 CP_1 comproprietà del predetto immobile;
- è deceduta il 12-4-2020; Controparte_6
- il testamento del 13-4-1992 a firma apparente ” è apocrifo, con conseguente CP_5 nullità della scheda, ciò determinando l'apertura di successione ab intestato in successione di per la quota di 1/3 in capo alla moglie e di 1/6 ciascuno in capo ai figli;
CP_5
- alla suddetta nullità consegue quella del contratto di donazione del 3-11-2016;
- va esclusa dalla successione per indegnità ex art. 463 n. 6 c.c. avendo fatto Controparte_1 scientemente uso di testamento falso;
- i restanti figli sono, quindi, chiamati alla successione per la quota di 2/9 ciascuno;
conclusivamente richiedendo accertarsi la nullità del testamento olografo a nome di
[...]
, pubblicato il 20-1-2016, con conseguente apertura della successione ab intestato; CP_5 accertarsi la sussistenza di causa di indegnità ex art. 463 c.c. nei confronti di Controparte_1 per aver fatto scientemente uso di un testamento falso;
accertarsi la nullità o inefficacia della donazione del 3-11-2016, quantomeno parziale per la parte eccedente la quota ricevuta da
[...] quale erede legittima. CP_6
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta allega che: Controparte_1
- il testamento è stato consegnato dalla madre ai figli in occasione di incontro nell'estate del pag. 5/14 2015;
- il testamento è stato consegnato al notaio su incarico della madre e dei fratelli Pt_1
e ; CP_2 CP_3
- ha sempre dichiarato in vita che l'appartamento sarebbe stato lasciato alla CP_5 figlia tenuto conto delle attribuzioni intervenute in vita in favore degli altri figli;
CP_1
- in particolare, il de cuius donava
a) all'attrice in data 28-3-1994 gli immobili identificati sub p.m.1 della p.ed. Parte_1
777 P.T. 1770 II C.C. Povo e la quota di 6/100 del terreno di pertinenza sub p.f. 1312/11 in P.T.
528;
b) al convenuto in data 15-7-1998 l'immobile sub p.m. 3 p.ed. 777 P.T. 1770 CP_3
II C.C. Povo oltre alla somma di denaro pari a 75.000,00 euro proveniente da conto corrente cointestato ai coniugi;
c) alla convenuta la somma di denaro pari a 20.000.000,00 di lire come da Controparte_2 assegno circolare dd. 2-5-1994, somma poi impiegata per l'acquisto di appartamento a Povo
(TN);
- gli immobili donati all'attrice e al convenuto sono stati interessati da CP_3 intervento di ristrutturazione che ha visto l'appropriazione da parte dell'attrice di stanza di pertinenza della p.m. 2 di proprietà della convenuta , con conseguente difformità Controparte_1 urbanistica e catastale;
- nel 1994 il padre espose ai figli come avrebbe disposto della propria eredità e le parti erano a conoscenza dell'esistenza del testamento, che veniva consegnato dalla madre ai figli in occasione dell'incontro nell'estate del 2015;
- con testamento olografo del 22-1-2015 ha disposto dei propri beni Controparte_6 lasciando la quota di spettanza dell'appartamento alla figlia e terreno “sito ai dossi di CP_1
Cortesano” ai figli;
- deve procedersi a collazione quanto al patrimonio ereditario onde accertare l'acquisizione della proprietà esclusiva dell'appartamento in capo alla medesima convenuta anche in forza del testamento a nome di Controparte_6 conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di accertamento del carattere apocrifo del testamento, procedersi alla ricostruzione della massa ereditaria in morte di e dichiarare e CP_5 Pt_1 CP_2
tenuti alla collazione dei beni ricevuti in vita in donazione;
per l'ipotesi di CP_3 ritenuta invalidità, in tutto o in parte, della donazione dd. 3-11-2016, accertarsi la proprietà esclusiva della p.m. 2 in forza della disposizione testamentaria dd. 22-1-2015 in morte di CP_6 pag. 6/14 CP_6
Nel costituirsi in giudizio deduce che: Controparte_2
- il testamento a nome di è apocrifo e redatto da , con piena CP_5 CP_3 conoscenza di;
Controparte_1
- la donazione per euro 80.000,00 (nelle date del 7-10-2013 e 26-11-2013) in favore di
è nulla;
CP_3
- parimenti nullo è il contratto di donazione del 3-11-2016 in favore di;
Controparte_1 conclusivamente richiedendo accertarsi la nullità del testamento olografo a nome di
[...]
, la sussistenza di causa di indegnità a carico di e , con loro CP_5 CP_1 CP_3 esclusione dalla successione;
dichiararsi la nullità (anche parziale) del contratto di donazione del 3-11-2016; in subordine, l'accertamento dell'apertura della successione legittima con rispettive quote in capo a ciascuno dei figli.
Rinnovata, in esito alla prima udienza del 30-6-2021 e atteso il mancato rispetto dei termini a comparire, la notificazione dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , CP_3 quest'ultimo nel costituirsi in giudizio ha allegato che:
- tutti i figli erano a conoscenza dell'esistenza del testamento del padre, il quale nel 1994 aveva comunicato loro la volontà di donare la p.m. 2 alla figlia;
CP_1
- la domanda riconvenzionale trasversale ex art. 463 c.c. proposta da è Controparte_2 inammissibile in mancanza di richiesta di differimento di udienza, oltre che per genericità; conclusivamente richiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità o comunque la nullità della predetta domanda riconvenzionale trasversale;
nel merito il rigetto delle domande attoree e della convenuta , rimettendosi a giustizia quanto a quelle Controparte_2 spiegate da;
in subordine, dichiararsi l'apertura della successione legittima, in Controparte_1 caso di accoglimento della domanda ex art. 463 c.c., in favore del figlio . Controparte_4
In sede di udienza del 4-5-2022 la difesa dell'attrice dichiarava di esercitare azione di riduzione in relazione alla successione in morte di “precisando che il Persona_2 relictum, costituito esclusivamente da un terreno, di scarso valore economico, non consente di ritenere salva la quota di riserva spettante all'attrice nella misura prevista dalla legge ossia di
1/6 avendo la defunta disposto per testamento dell'unico bene avente un valore preponderante nella successione di cui si tratta”.
Anche la difesa della convenuta dichiarava di esercitare azione di Controparte_2 riduzione.
I difensori dei convenuti e eccepivano l'inammissibilità della CP_3 Controparte_1 domanda anche per tardività. pag. 7/14 Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, nonché disposta integrazione del litisconsorzio nei confronti di , la causa è Controparte_4 stata istruita a mezzo di C.T.U. (Relazione del 2-8-2024) e, previa precisazione delle rispettive conclusioni ad opera delle parti, rimessa in decisione come da ordinanza del 4-6-2025, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla nullità del testamento olografo e sulla domanda ex art. 463 c.c.
La domanda dell'attrice e della convenuta volta all'accertamento del Controparte_2 carattere apocrifo e per l'effetto della nullità del testamento olografo attribuito a , CP_5 pubblicato il 20-1-2016, deve trovare accoglimento.
Il Consulente nominato, le cui conclusioni questo Tribunale fa proprie in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate, ne ha, infatti, riscontrato il carattere apocrifo
(C.T.U. del 2-8-2024, pag. 34: “Alla luce di quanto sopra esposto, con elevato gradi di confidenza tecnica, si conclude che l'indagato V a firma sia apocrifo, vergato, CP_5 cioè, da soggetto diverso dal de cuius”).
La certezza tecnica conseguita in ordine al carattere apocrifo della scheda testamentaria ne comporta la necessaria nullità ex art. 606 c.c.
Deve, quindi, dichiararsi l'apertura della successione legittima in morte di . CP_5
L'attrice e la convenuta richiedono, inoltre, accertarsi la sussistenza di Controparte_2 causa di indegnità a carico di , la seconda estendendo detta domanda nei Controparte_1 confronti di per aver asseritamente formato il testamento falso. CP_3
Non condivisibile sulla scorta della più recente giurisprudenza (Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022) è l'eccezione di inammissibilità in rito avanzata dalla difesa del convenuto.
Nel merito la domanda nei confronti di è infondata. CP_3
La C.T.U. acquisita nel corso del giudizio ha consentito, infatti, di escludere che il convenuto sia intervenuto in alcun modo nella formazione del testamento (C.T.U., pagg. 48-
49: “Alla luce di quanto sopra esposto, nel bilancio degli esami comparativi, emerge una sostanziale diversità di mano tra V e SG sia sotto il profilo morfo strutturale e ideativo sia, di altissimo valore peritale, con riferimento all'aspetto pressorio;
quest'ultimo, infatti, rientra tra gli elementi di impossibile dissimulazione e l'appiattimento osservato e documentato in V non può esser ascritto alla mano del . Si conclude che il reperto indagato V non può CP_3 esser ricondotto alla mano del ”). CP_3
Le menzionate conclusioni determinano il necessario rigetto della domanda nei confronti pag. 8/14 del convenuto, irrilevante l'articolazione di prova orale offerta dalla prova convenuta, tenuto conto che la stessa, oltre che in parte inconcludente e non inerente a fatti specifici (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. conv. , spec. capitoli sub nn. da 5 a 8), si Controparte_2 rivelerebbe comunque irrilevante (cfr. spec. cap. sub n. 9) in quanto inidonea a provare la formazione del testamento, così come il relativo uso da parte del convenuto.
Anche la domanda ex art. 463 c.c. nei confronti dell'attrice è priva di fondamento.
L'esito di perizia acquisita nell'ambito di procedimento penale ha, da un lato, verificato anch'essa il carattere apocrifo del testamento e, dall'altro lato, escluso la riconducibilità della sua formazione alla convenuta (doc. 13 conv., pag. 78: “1) La firma apposta in calce al testamento olografo di apparentemente datato 13/4/1992 e pubblicato il CP_5
20/1/2016 non appartiene alla stessa mano che ha sottoscritto le sei firme apposte sul documento in comparazione "PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA". 2) Il testamento olografo di apparentemente datato 13/4/1992 e pubblicato il 20/1/2016 non è CP_5 stato scritto da ”). Controparte_1
Irrilevante in quanto non concludente e insufficiente si rivela altresì la prova orale articolata con riferimento alla domanda ex art. 463 c.c. nei confronti della convenuta , dal Controparte_1 momento che, se quella dedotta dall'attrice (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. att., spec. cap. sub n. 9), atterrebbe al più anche in ipotesi a comportamento di soggetto diverso dalla medesima convenuta, quella sottoposta dalla convenuta (memoria ex art. 183, Controparte_2 comma 6, n. 2, c.p.c. att., spec. cap. 4) non consentirebbe ad ogni modo di reputare raggiunta la prova circa la conoscenza in capo alla stessa della falsità del testamento sin dal gennaio 2016 al momento della sua pubblicazione e, quindi, del suo uso.
Vale precisare che, sulla scorta dell'esame condotto dal C.T.U. e delle emergenze peritali oltre che documentali, non trova del resto alcun riscontro e appare anzi smentita l'affermazione della convenuta secondo cui la falsità avrebbe potuto essere conosciuta sulla Controparte_2 base di una “prima disamina”, la C.T.U. avendo diversamente segnalato la presenza anche di numerosi profili di compatibilità e, più complessivamente, essendo emersa l'esigenza di procedere a verifiche peritali anche in sede stragiudiziale onde acquisire conoscenza della relativa falsità (doc. 6 att.; doc. 5 conv. ). Non consta, quindi, alcuna evidenza, Controparte_2 né alcuna idonea offerta in ordine alla possibilità di conoscenza in capo alla convenuta quanto all'eventuale falsità del testamento nell'anno 2016, prima della acquisizione di perizia stragiudiziale nell'anno 2019.
Nell'assenza di offerta di prova idonea alla dimostrazione della conoscenza della falsità del testamento da parte della convenuta al momento del suo uso, la domanda ex art. 463 c.c. non pag. 9/14 può, quindi, trovare accoglimento nei suoi confronti.
Le domande ex art. 463 c.c. devono, pertanto, essere rigettate.
Per quanto sopra la successione legittima in morte di si è aperta in favore, oltre CP_5 che della coniuge per la quota di 1/3, dei quattro figli, chiamati nella restante quota di 2/3 e, quindi, per la quota di 1/6 ciascuno.
3. Sul contratto di donazione del 3-11-2016 e sul testamento a nome di Controparte_6
Viene altresì richiesto l'accertamento della nullità, se del caso parziale, del contratto di donazione del novembre 2016 da parte di in favore della convenuta Controparte_6 CP_1
avente ad oggetto “la quota di 1/2 (un mezzo) indiviso della nuda proprietà della p.m.
[...]
2 (due) della p.ed. 777, tavolarmente così descritta: A primo piano: tre stanze, bagno, disimpegno, soggiorno, cucina, ingresso e tre poggioli” (doc. 5 att.).
La donazione è stata preceduta dalla pubblicazione del testamento nel gennaio 2016 (doc.
1 att.) e dal rilascio del certificato di eredità nel febbraio 2016 (doc. 4 att.).
La nullità del testamento olografo -con conseguente apertura della successione ab intestato
e, quindi, insussistenza di diritti in ordine alla nuda proprietà donata prima della divisione del compendio ereditario- determina la necessaria nullità del contratto di donazione di cosa altrui per violazione dell'art. 769 c.c.
Nel risolvere il contrasto emerso in giurisprudenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui” e che “La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del prоgramma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre “di un suo diritto”) e degli artt. 1325
e 1418, secondo comma, cod. civ.”, precisandosi che la conclusione non muta sulla base del disposto dell'art. 757 c.c. e con riferimento al bene ereditario prima della divisione (il coerede potendo disporre prima della divisione della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, non invece di quota del singolo bene compreso nella massa), così statuendosi che pag. 10/14 “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare” (Cass. Sez. Un., 15/03/2016, n. 5068).
Non revocabile in dubbio è nel caso in esame l'assenza di consapevolezza circa l'altruità del bene, come evidente sulla base delle risultanze dello stesso contratto di donazione che, a conferma della convinzione invece di attuale titolarità in capo al donante, sottolinea sia la presenza del diritto di abitazione con trasferimento relativo alla sola nuda proprietà, sia il rinvio degli effetti anche in punto di possesso al momento (non della divisione, bensì) dell'estinzione del predetto diritto di abitazione (doc. 5 att.).
Sulla base di siffatte risultanze in fatto e tenuto conto del principio statuito dalla Suprema
Corte va, dunque, altresì accertata la nullità del contratto di donazione del 3-11-2016, intavolato sub G.N. 9325/1 del 4-11-2016 (doc. 11 conv. ). Controparte_1
Ciò detto, la convenuta spiega in via riconvenzionale domanda volta alla Controparte_1 ricostruzione dell'asse ereditario “attraverso la collazione di tutte le donazioni di immobili e denari, dichiarando tenuti alla collazione, per imputazione, , e Pt_1 CP_2 CP_3 per i seguenti beni: p.m.1 della p.ed. 777, P.T. 1770 II, in C.C. Povo, nonché la quota di 6/100 della p.f. 1312/11 in P.T. 528, terreno di pertinenza dello stesso, p.m. 3 della p.ed. 777, P.T.
1770 II, in C.C. Povo, una somma di denaro, pari ad € 75.000,00.= proveniente dal conto corrente cointestato tra i genitori, donata a , la somma di £. 20.000.000.= CP_3 donata ad con assegno circolare non trasferibile dd. 2.05.1994”, ciò peraltro, Controparte_2 non ai fini della divisione del compendio ereditario, bensì al fine di sentire altresì “Accertare e dichiarare, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in via principale o della domanda in via subordinata, formulata da volta a dichiarare Parte_1 nulla/annullabile/inefficace la donazione dd.
3.11.2016 disposta da in Controparte_6 favore di , in tutto o in parte nella quota eccedente la quota derivata alla Controparte_1 donante in forza di successione legittima del coniuge , che l'appartamento CP_5 contraddistinto in p.m. 2 in C.C. Povo, P.T. 1770 II, p.ed. 777 è di proprietà esclusiva di
in forza di disposizione testamentaria della sig. . Controparte_1 CP_6 Controparte_7
22.01.2015, testamento olografo pubblicato in data 21.05.2020”.
Va osservato che, come eccepito anche dalla difesa attorea, la collazione non può dar luogo ad azione giudiziale autonoma configurandosi quale mera fase della divisione ereditaria (Cass. pag. 11/14 Sez. 2, 21/05/2015, n. 10478: “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento”), con esclusione inoltre della possibilità di un accertamento incidenter tantum ai fini pretesi dalla convenuta, i.e. al fine di verificare le attribuzioni in sede divisoria appunto in favore della coniuge ed Controparte_6 eventualmente della medesima convenuta in esito alla successione in morte di Controparte_1
e con riferimento al menzionato appartamento sub p.m. 2 cit. CP_5
La domanda di collazione della convenuta deve, dunque, essere dichiarata inammissibile, così parimenti quella consequenziale in ordine all'accertamento della “proprietà esclusiva di
in forza di disposizione testamentaria della sig. dd. Controparte_1 Controparte_6
22.01.2015, testamento olografo pubblicato in data 21.05.2020”, quest'ultima, infatti, non potendo che trovare regolazione, previa divisione del compendio ereditario in morte di
[...]
, nell'ambito delle operazioni di divisione del patrimonio in successione di CP_5 [...]
domande di scioglimento delle due comunioni ereditarie non proposte nella CP_6 presente sede.
Vale, infine, precisare che, seppur avanzata all'udienza del 4-5-2022 domanda di riduzione con riferimento alle disposizioni testamentarie dd. 22-1-2015, la stessa non appare riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ciò assorbendo le ulteriori questioni in punto di tardività attesa la relativa proposizione, nonostante la tempestiva costituzione della convenuta
, non nella prima udienza tenutasi il 30-6-2021, bensì soltanto in quella Controparte_1 successiva in esito alla rinnovazione della notificazione nei soli confronti del convenuto CP_3
(cfr. Cass. Sez. 3, 03/04/2025, n. 8847).
[...]
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la convenuta è tenuta alla relativa Controparte_1 rifusione in favore dell'attrice e della convenuta con Parte_1 Controparte_2 conseguente liquidazione secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile e per complessità media, nei parametri medi per la fase di studio (euro 2.127,00), introduttiva (euro 1.416,00), istruttoria (euro 3.738,00) e decisionale
(euro 3.579,00) e, quindi, per l'importo complessivo di euro 10.860,00, previa compensazione per la metà tenuto conto della parziale soccombenza (quando in specie alla domanda ex art. 463
c.c.) per finale dovuto di euro 5.430,00, oltre anticipazioni di legge quanto all'attrice per euro
272,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
L'evocazione in giudizio ad opera dell'attrice nei limiti e tenuto conto della domanda volta pag. 12/14 all'accertamento di apertura di successione ab intestato e il rigetto della domanda spiegata, invece, dalla convenuta nei confronti del convenuto Controparte_2 CP_3 giustificano la condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di quest'ultimo, in considerazione della già riscontrata presenza in giudizio previa compensazione per la metà, da liquidarsi secondi i criteri ut supra e quindi per il finale dovuto di euro 5.430,00, oltre spese di C.T.P. per euro 1.035,84, priva di fondamento, invece, la domanda ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti;
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (decreto 16-9-2024), attese le verifiche relative al testamento olografo in morte di (cui ha fatto seguito l'accoglimento CP_5 della domanda al riguardo nei confronti della convenuta ) e alla sua eventuale Controparte_1 formazione ad opera del convenuto (con rigetto in parte qua della domanda ex CP_3 art. 463 c.c. spiegata da ), devono essere poste definitivamente a carico delle Controparte_2 convenute per la quota di 3/4 e per la quota di per la quota di Controparte_1 Controparte_2
1/4.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo attribuito a pubblicato CP_5 il 20 gennaio 2016 rep. n. 2393/1820, reg. il 25 gennaio 2016 al n. 850 serie 1T in Trento;
2. dichiara l'apertura in morte di di successione secondo le norme della CP_5 successione legittima in favore degli eredi per la quota di 1/3 e Controparte_6
, , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
per la quota di 1/6 ciascuno;
[...]
3. rigetta la domanda ex art. 463 c.c. nei confronti di;
CP_3
4. rigetta la domanda ex art. 463 c.c. nei confronti di Controparte_1
5. accerta e dichiara la nullità della donazione del 3 novembre 2016 rep. n. 2935/2247 dott.ssa
(G.N. 9325/1/2016) fra e Persona_1 Controparte_6
; Controparte_1
6. dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali della convenuta CP_1
;
[...]
7. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice Controparte_1 Parte_1 le spese di lite liquidate, previa compensazione parziale per la metà, in € 5.430,00 per pag. 13/14 onorario e in € 272,50 per anticipazioni, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
8. condanna la convenuta a rimborsare alla convenuta Controparte_1 CP_2
le spese di lite, previa compensazione parziale per la metà, in € 5.430,00 per
[...] onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9. condanna la convenuta a rimborsare al convenuto Controparte_2 CP_3
le spese di lite liquidate, previa compensazione parziale per la metà, in €
[...]
5.430,00 per onorario e in € 1.035,84 per spese C.T.P., oltre a rimb. forf. nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
10. pone il compenso del C.T.U. definitivamente a carico della convenuta CP_1
per la quota di 3/4 e della convenuta per la quota di 1/4.
[...] Controparte_2
Così deciso in Trento, 10/12/2025
Il Giudice rel.
IC LI
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
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