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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 19/08/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, viste le note in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 429-2/2024 e avente ad oggetto: querela di falso, proposta
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Russo (C.F. Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliata all' indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2
Email_1
[...]
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Stissi (C.F.: CP_1 C.F._3
) elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._4
Email_2
Convenuto
Con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, a mezzo del procuratore speciale, Avvocato Giuseppe Russo, ha dichiarato, nelle note Parte_1 scritte in sostituzione dell'udienza del 4.9.2024 - fissata nel procedimento cautelare instaurato nel corso del giudizio di merito r.g. 429/2024 - di voler proporre querela di falso avverso il documento denominato
“procura alle liti” datato 29.07.2024 rilasciato da (C.F. ), nato a CP_1 C.F._3
Londra (Regno Unito) il 17.12.1965, in favore dell'Avvocato Federico Stissi del Foro di Verbania.
pagina 1 di 3 L'Avvocato Federico Stissi, all'udienza del 17.9.2024 ha dichiarato di volersi avvalere della predetta procura.
Autorizzata la presentazione della querela per l'udienza del 1.10.2024 e disposta la comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza del 1.10.2024 l'Avv. Russo per la querelante ha confermato di voler proporre querela di falso.
Acquisito il documento originale e l'autentica di firma prodotta dall'Avv. Stissi alla medesima udienza, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del documento impugnato e nominata la dr.ssa Persona_1
In data 30.1.2025 è stata depositata la relazione di consulenza e, alla successiva udienza del 25.3.2025, la querelante ha rinunciato alla querela di falso e l'Avv. Stissi per il querelato ha accettato la rinuncia.
Non risultando agli atti le procure speciali ai difensori alla rinuncia agli atti e all'accettazione della rinuncia, la causa è stata rinviata all'udienza del 1.7.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
Nelle note in sostituzione di udienza il convenuto ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della rinuncia alla querela e dell'accettazione della rinuncia per mancanza di procura speciale e, nel merito, accertare e dichiarare l'autenticità e la verità della sottoscrizione ivi apposta.
La parte querelante ha chiesto dichiararsi estinto il procedimento di querela di falso ai sensi dell'art. 306
c.p.c. per intervenuta rinuncia agli atti.
Tanto premesso, come già rilevato con ordinanza allegata al verbale di udienza del 25.3.2025, le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione della rinuncia formulate dalle parti non sono idonee a determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. non essendovi agli atti la procura speciale ai difensori a rinunciare agli atti del giudizio, né potendosi estendere al presente procedimento i poteri conferiti dalle parti ai difensori con le procure alle liti relative al procedimento principale, essendo il giudizio di querela di falso un procedimento autonomo.
Tanto premesso, a fronte del venire meno dell'interesse della querelante ad una pronuncia sulla falsità della procura e dell'assenza di un interesse della parte querelata ad una pronuncia nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si ritiene, sul punto, che la rinuncia alla querela sia ammissibile pur nel presente procedimento in cui è parte il Pubblico Ministero, venendo in ogni caso in rilievo un procedimento contenzioso.
Tanto premesso, sulla base del principio della soccombenza virtuale, la parte querelante va condannata alle spese di lite, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla procura alle liti del 29.07.2024 rilasciato da (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._3
(Regno Unito) il 17.12.1965, in favore dell'Avvocato Federico Stissi del Foro di Verbania.
pagina 2 di 3 Le spese di lite si liquidano sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri per i giudizi di valore indeterminabile di complessità bassa, per la fase di studio e introduttiva (tenuto conto della partecipazione a due udienze in relazione alla fase introduttiva del procedimento di querela), istruttoria
(tenuto conto della difesa svolta in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio) e decisionale (tenuto conto del deposito delle note in sostituzione di udienza di discussione).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste nei rapporti tra le parti definitivamente a carico della parte querelante.
Stante la cessazione della materia del contendere, va ordinata la restituzione del documento impugnato e dell'autentica di firma del 17.9.2024 prodotta all'udienza del 10.1.2024 dall'Avv. Stissi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia alla querela.
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 CP_1
€ 7.616,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
3. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto definitivamente a carico nei rapporti tra le parti della parte querelante.
4. Ordina la restituzione al convenuto del documento impugnato e dell'autentica di firma del
17.9.2024.
Verbania, 19.8.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, viste le note in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 429-2/2024 e avente ad oggetto: querela di falso, proposta
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Russo (C.F. Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliata all' indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2
Email_1
[...]
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Stissi (C.F.: CP_1 C.F._3
) elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._4
Email_2
Convenuto
Con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, a mezzo del procuratore speciale, Avvocato Giuseppe Russo, ha dichiarato, nelle note Parte_1 scritte in sostituzione dell'udienza del 4.9.2024 - fissata nel procedimento cautelare instaurato nel corso del giudizio di merito r.g. 429/2024 - di voler proporre querela di falso avverso il documento denominato
“procura alle liti” datato 29.07.2024 rilasciato da (C.F. ), nato a CP_1 C.F._3
Londra (Regno Unito) il 17.12.1965, in favore dell'Avvocato Federico Stissi del Foro di Verbania.
pagina 1 di 3 L'Avvocato Federico Stissi, all'udienza del 17.9.2024 ha dichiarato di volersi avvalere della predetta procura.
Autorizzata la presentazione della querela per l'udienza del 1.10.2024 e disposta la comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza del 1.10.2024 l'Avv. Russo per la querelante ha confermato di voler proporre querela di falso.
Acquisito il documento originale e l'autentica di firma prodotta dall'Avv. Stissi alla medesima udienza, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione del documento impugnato e nominata la dr.ssa Persona_1
In data 30.1.2025 è stata depositata la relazione di consulenza e, alla successiva udienza del 25.3.2025, la querelante ha rinunciato alla querela di falso e l'Avv. Stissi per il querelato ha accettato la rinuncia.
Non risultando agli atti le procure speciali ai difensori alla rinuncia agli atti e all'accettazione della rinuncia, la causa è stata rinviata all'udienza del 1.7.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
Nelle note in sostituzione di udienza il convenuto ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della rinuncia alla querela e dell'accettazione della rinuncia per mancanza di procura speciale e, nel merito, accertare e dichiarare l'autenticità e la verità della sottoscrizione ivi apposta.
La parte querelante ha chiesto dichiararsi estinto il procedimento di querela di falso ai sensi dell'art. 306
c.p.c. per intervenuta rinuncia agli atti.
Tanto premesso, come già rilevato con ordinanza allegata al verbale di udienza del 25.3.2025, le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione della rinuncia formulate dalle parti non sono idonee a determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. non essendovi agli atti la procura speciale ai difensori a rinunciare agli atti del giudizio, né potendosi estendere al presente procedimento i poteri conferiti dalle parti ai difensori con le procure alle liti relative al procedimento principale, essendo il giudizio di querela di falso un procedimento autonomo.
Tanto premesso, a fronte del venire meno dell'interesse della querelante ad una pronuncia sulla falsità della procura e dell'assenza di un interesse della parte querelata ad una pronuncia nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si ritiene, sul punto, che la rinuncia alla querela sia ammissibile pur nel presente procedimento in cui è parte il Pubblico Ministero, venendo in ogni caso in rilievo un procedimento contenzioso.
Tanto premesso, sulla base del principio della soccombenza virtuale, la parte querelante va condannata alle spese di lite, avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla procura alle liti del 29.07.2024 rilasciato da (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._3
(Regno Unito) il 17.12.1965, in favore dell'Avvocato Federico Stissi del Foro di Verbania.
pagina 2 di 3 Le spese di lite si liquidano sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri per i giudizi di valore indeterminabile di complessità bassa, per la fase di studio e introduttiva (tenuto conto della partecipazione a due udienze in relazione alla fase introduttiva del procedimento di querela), istruttoria
(tenuto conto della difesa svolta in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio) e decisionale (tenuto conto del deposito delle note in sostituzione di udienza di discussione).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste nei rapporti tra le parti definitivamente a carico della parte querelante.
Stante la cessazione della materia del contendere, va ordinata la restituzione del documento impugnato e dell'autentica di firma del 17.9.2024 prodotta all'udienza del 10.1.2024 dall'Avv. Stissi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia alla querela.
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 CP_1
€ 7.616,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
3. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto definitivamente a carico nei rapporti tra le parti della parte querelante.
4. Ordina la restituzione al convenuto del documento impugnato e dell'autentica di firma del
17.9.2024.
Verbania, 19.8.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 3 di 3