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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/08/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel. all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A
e x ar t. 28 1 -s e x i e s c . p. c . nella causa civile n. 27/2025 R.G. promossa d a
OGGETTO: Proprietà Parte_1 P.IVA_1
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI BRUNO, elettivamente domiciliata in VIA
REZZONICO 30 22100 COMO presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI
BRESCIA , elettivamente domiciliata in VIA S. CATERINA 6 25100
BRESCIA presso il menzionato difensore.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia sezione terza, pubblicata il 12/06/2024 con il n. 2514/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione abbreviata ex art. 1159
c.c. di due aree individuate ai mapp.li 765-766 del fg. 4 sez. BES nel
Pag. 1 di 4 Comune di Darfo Boario Terme (Brescia).
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2514/24, dichiarava l'inammissibilità della domanda, poiché coperta dal giudicato esterno, formatosi nel giudizio n. 4743/07 RG, definito con sentenza n. 805/12, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 617/2015
e ordinanza della Corte di Cassazione n. 20356/19, condannando Pt_1
al pagamento delle spese processuali.
[...]
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione da parte del
Tribunale della normativa sulla sdemanializzazione tacita di beni del demanio idrico, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L- 37/94, modificatrice degli artt. 946 e 947 c.c.
Evidenzia di aver occupato a far data dagli anni 50 detti terreni con immobili ed impianti destinati ad attività di cava, produzione di inerti e calcestruzzi, che con decreto n 5115 il Ministero dei Lavori Pubblici-
Magistrato per il Po aveva emesso un provvedimento di delimitazione dall'alveo del fiume Oglio dei fondi interessati, che però erano stati di fatto estromessi dal demanio idrico ed inglobati da tempo nella sua proprietà.
Con il secondo motivo evidenzia che il Tribunale è incorso in errore di fatto, in quanto il processo precedente aveva avuto ad oggetto l'accertamento della proprietà in capo all dei Controparte_1
mappali 765 e 766 anziché della diversa area ricompresa tra i due mappali, di inferiore estensione (mq 590+25 anziché mq 2500+8670) ora identificata con il mapp.le 1192.
Con il terzo motivo lamenta omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della proprietà dei mapp.li 765-766 per averli acquistati
Pag. 2 di 4 per atto notarile del 31.12.1980, debitamente trascritto presso l'Agenzia del territorio, mentre l'Agenzia del Demanio non ha trascritto il titolo di proprietà.
Con il quarto motivo osserva che il Tribunale ha malamente applicato il regime del giudicato in merito alla domanda di usucapione abbreviata che era stata dichiarata inammissibile per tardività nel giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2302/22, ove era stata fatta valere in principalità l'usucapione ordinaria.
La sentenza è motivata in forma sintetica ai sensi dell'art. 350bis, comma 3, c.p.c.-
Nessuna delle doglianze dell'appellante è idonea a scalfire il principio dell'intangibilità del giudicato, applicato dal Tribunale per dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà dei mappali 765-766 per usucapione abbreviata.
Né è consapevole l'appellante che sostanzialmente fonda i motivi di impugnazione subordinatamente ad un fatto: a suo dire, il giudizio presupposto iniziato nel 2007, ha accertato che l' Controparte_1
è proprietaria dei terreni contraddistinti nel NCT del Comune di
Bessimo Superiore con i mappali 765 e 766, avrebbe avuto ad oggetto un altro terreno, censito al mappale 1192.
Contrariamente a quanto dedotto, non può porsi in dubbio che i beni i allora rivendicati dall' fossero i mappali oggetto Controparte_1
del presente giudizio.
Il Tribunale lo ha ribadito non solo la sentenza appellata, ma anche nella precedente sentenza n. 2302/22, che, non impugnata, ha efficacia di giudicato anche su questo profilo.
Se vi è stato un errore di fatto sull'individuazione dei terreni, ha colpito l'accertamento della proprietà dei mappali oggetto della sentenza n.
805/12 contro la quale avrebbe dovuto semmai proporsi la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Dall'accoglimento/rigetto dell'appello segue la condanna
Pag. 3 di 4 dell'appellante, secondo il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
Ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2514/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale di Brescia in data 12/06/2024, così provvede: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese del grado Parte_1
sostenute da che liquida in complessivi € Controparte_1
6.496 (di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.; dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Brescia, 9 luglio 2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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