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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4600/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4600/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata presso l'indirizzo di post
.salerno.it dell'Avv. Antonio Di Stefano, Email_1 CP_1 ocura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 miciliato in Giffoni Valle Piana (SA), , presso lo studio dell'avv. Anna Vassallo dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ata 26 giugno 2004 Controparte_2 in PA (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli, Persona_1
(19.12.2006) e (24.10.2008), chiedeva pronunciarsi la s Per_2 coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa della profonda incompatibilita caratteriale tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Pertanto, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni gia indicate nel ricorso introduttivo, e in particolare domandava l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con la regolamentazione dei tempi di frequentazione e permanenza del minore presso il padre, nonche l'obbligo a carico del resistente di versare un contributo mensile pari ad € 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 100,00 per il proprio mantenimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_2 richiesta di separazione e chiedeva la regola pporti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 25 novembre 2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le reciproche allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, vanno ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Per_2 residenza prevalente presso la madre;
-i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
-l'assegnazione della casa familiare, sita in PA (SA) al Largo Silarus n. 4 a
in ragione della convivenza con i figli;
Parte_1 eri tra il padre e il figlio minore;
-l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
-l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese alle Controparte_2 seguenti co : IT83J36O8105138206772906786, a la Parte_1 somma di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e Persona_1 Persona_2
-l'obbligo di ciascun genitore di contribuire ne alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
-l'importo a titolo di assegno unico sarà percepito interamente dal;
Parte_1 la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; Parte_1
-la sig.r s'impegna di volturare il contratto di locazione e le relative Parte_1 utenze a e entro la fine di gennaio 2026. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
PA (SA) il 06.12.1976, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_2
nato a [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2 ntratto matrimonio concordatario i b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2004, Atto n. 53, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4600/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata presso l'indirizzo di post
.salerno.it dell'Avv. Antonio Di Stefano, Email_1 CP_1 ocura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 miciliato in Giffoni Valle Piana (SA), , presso lo studio dell'avv. Anna Vassallo dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con ata 26 giugno 2004 Controparte_2 in PA (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli, Persona_1
(19.12.2006) e (24.10.2008), chiedeva pronunciarsi la s Per_2 coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa della profonda incompatibilita caratteriale tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Pertanto, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni gia indicate nel ricorso introduttivo, e in particolare domandava l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con la regolamentazione dei tempi di frequentazione e permanenza del minore presso il padre, nonche l'obbligo a carico del resistente di versare un contributo mensile pari ad € 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 100,00 per il proprio mantenimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_2 richiesta di separazione e chiedeva la regola pporti personali e patrimoniali delle parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 25 novembre 2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le reciproche allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, vanno ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Per_2 residenza prevalente presso la madre;
-i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
-l'assegnazione della casa familiare, sita in PA (SA) al Largo Silarus n. 4 a
in ragione della convivenza con i figli;
Parte_1 eri tra il padre e il figlio minore;
-l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
-l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese alle Controparte_2 seguenti co : IT83J36O8105138206772906786, a la Parte_1 somma di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e Persona_1 Persona_2
-l'obbligo di ciascun genitore di contribuire ne alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
-l'importo a titolo di assegno unico sarà percepito interamente dal;
Parte_1 la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé; Parte_1
-la sig.r s'impegna di volturare il contratto di locazione e le relative Parte_1 utenze a e entro la fine di gennaio 2026. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
PA (SA) il 06.12.1976, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_2
nato a [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_2 ntratto matrimonio concordatario i b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2004, Atto n. 53, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi