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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa
Composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa LA LO Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, giusta Parte_2 P.IVA_1 delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicolo San Bernardino n. 5/a, Verona
(VR), giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel presente procedimento CP_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Rosario Di Maio, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Leoni n. 9, Como (CO), giusta delega in atti pagina 1 di 12 APPELLATO avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie – Intermediazione Finanziaria (S.I.M.) – Contratti di
Borsa sulle seguenti conclusioni
Per l'appellante e per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2
“In via principale:
1. Riformare la sentenza n. 1445/2024 del Tribunale di Milano (RG 24741/2022) pubblicata il
7/2/2024 e notificata il 7/2/2024, e per l'effetto confermare il DI n. 7325/2022 (RG 1465/2022) emesso dal Tribunale di Milano il 6/5/2022 per le ragioni sopra esposte:
2. In ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. è debitore di CP_1 Parte_1
dell'importo ingiunto di € 7.102,01 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che
[...] dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre a interessi di mora come da DI (comunque entro i limiti del tasso soglia di usura di cui alla l. 108/1996 ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma;
3. Condannare il sig. a restituire a le spese legali già CP_1 Parte_1 versate da , oltre a interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
Pt_1
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario delle spese generali al
15%”
Per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'avverso atto di appello, confermando integralmente la Sentenza n. 1445/2024 del Tribunale di Milano e con essa la revoca del Decreto ingiuntivo n. 7625/2022 del medesimo Tribunale di Milano, dichiarando la non debenza di alcuna somma da parte di nei confronti di CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e competenze anche del giudizio di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
pagina 2 di 12 I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.1. Con decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo n. 7325/2022, il Tribunale di Milano Pt_ ingiungeva a il pagamento, in favore di ( ”) – nella sua CP_1 Parte_1 qualità di cessionaria del credito maturato da ST Banca S.p.A. (“ST”) in forza di un contratto di prestito finalizzato – della somma di € 7.102,01, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
I.2. Il opponeva il predetto decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano e ne chiedeva la CP_1 revoca, deducendo il difetto:
Pt_ i) della titolarità del credito azionato in capo ad , avendo prodotto quest'ultima unicamente un contratto di cessione in blocco di crediti privo della specifica indicazione del credito vantato da
ST nei confronti del CP_1
ii) della prova del credito vantato dall'opposta, per avere quest'ultima prodotto unicamente un
“estratto conto”, in realtà costituito dalla mera rappresentazione della cifra asseritamente dovuta, privo dell'indicazione dei pagamenti effettuati in corso di esecuzione del rapporto, e dunque dell'elencazione dei movimenti, oltre che per aver applicato, in punto interessi di mora, un tasso diverso da quello pattuito con ST.
I.3. Si costituiva – per tramite della propria mandataria , domandando, Controparte_2 in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata, deducendo:
i) il difetto di interesse del ad eccepire alcunché in ordine alla cessione del credito sub CP_1 iudice, la cui titolarità sarebbe stata comunque provata mediante la produzione dell'atto di cessione dei crediti (cfr. doc. 4 fasc. monitorio) e del relativo elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 4 Pt_ fasc. di primo grado di parte ), della comunicazione di cessione del credito notificata all'opponente con pedissequa dichiarazione della cedente (cfr. docc. 5 e 6 fasc. monitorio) nonché del possesso dell'intera documentazione relativa al credito ceduto, ottenuta ai sensi dell'art. 1262 c.c..
ii) che l'opponente avesse omesso di contestare specificamente il titolo del credito azionato,
l'effettiva ricezione dell'importo finanziato ed il saldo delle poste contabili così come risultanti pagina 3 di 12 dal rendiconto prodotto dall'opposta ed avesse contestato solo genericamente la misura degli interessi applicati, desumibile dal testo del contratto (cfr. doc. 3 fasc. monitorio);
iii) di avere assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione del contratto di prestito finalizzato (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) e del rendiconto/estratto conto certificato ex art. 50 TUB
(cfr. doc. 7 fasc. monitorio), quest'ultima neppure necessaria vertendosi in tema di finanziamento assimilabile al mutuo nonché mediante l'allegazione dell'inadempimento del CP_1
Pt_ I.4. Con la propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il lamentava che avesse omesso di CP_1 allegare e provare la causa dell'asserita decadenza dal beneficio del termine imputatagli e, dunque, dell'annotazione a debito non di singole rate inadempiute ma dell'intero importo capitale, così impedendogli di svolgere le proprie difese sul punto. Con la propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 Pt_ c.p.c., produceva, dunque, la lettera di decadenza dal beneficio del termine che affermava essere stata emessa da ST, con riferimento alla posizione del in data 10.10.2019 (cfr. doc. 5 CP_1
Pt_ fasc. primo grado di parte ). La predetta produzione documentale veniva contestata, nell'ambito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., dal il quale deduceva di non avere mai ricevuto la CP_1
Pt_ comunicazione, priva della prova di avvenuta consegna. Sul punto, deduceva ulteriormente che la trasmissione della predetta comunicazione, oltre che superflua in ragione della scadenza del termine concesso al fosse stata in ogni caso surrogata dal ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
Pt_ I.5. Il Tribunale di Milano – previo rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. di ed a seguito del negativo esito del procedimento di mediazione introdotto per ordine del giudice – con sentenza n. 1445/2024 pubblicata in data 07.02.2024, in accoglimento dell'opposizione del revocava il decreto CP_1
Pt_ ingiuntivo opposto e condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Pt_ Il primo giudice – in applicazione del principio della ragione più liquida – riteneva che avesse omesso di provare la “sussistenza e consistenza dei fatti costitutivi del credito vantato”, e, in particolare, (i) in cosa fosse consistito l'inadempimento del Signor che avrebbe determinato la CP_1 decadenza dello stesso dal beneficio del termine, (ii) quanti e quali ratei restitutori il Signor CP_1
Pt_ avrebbe omesso di corrispondere e (iii) se l'importo indicato da come “saldo debitore” fosse preteso per ratei scaduti ed insoluti del finanziamento, per debito capitale, per interessi corrispettivi o di Pt_ mora e su quale importo e da quale data fossero stati calcolati tali interessi. Ciò rilevando come avesse “prodotto a dimostrazione del credito vantato esclusivamente un saldaconto (doc. 7 fasc. mon.)
pagina 4 di 12 dal quale non appare desumibile la prova della sussistenza e consistenza dei fatti costitutivi del credito vantato”.
II. Il giudizio d'appello.
Pt_ II.1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, affidato a due motivi, come di seguito compendiati.
Pt_ II.
1.1. Con il proprio primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto inidoneo, a provare il credito azionato, l'estratto conto certificato (doc. 7 fasc. monitorio).
A detta dell'appellante, infatti, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice:
Pt_ i) – in quanto attrice in senso sostanziale – avrebbe soddisfatto il proprio onere della prova1 mediante la produzione del contratto di prestito e l'allegazione dell'inadempimento del CP_1 laddove quest'ultimo – in quanto convenuto in senso sostanziale – avrebbe omesso di provare il fatto estintivo o modificativo consistente nel proprio esatto adempimento2;
ii) vertendosi in materia di credito sorto da un prestito personale – caratterizzato dall'assenza di estratti conto analitici – l'onere probatorio del creditore dovrebbe ritenersi soddisfatto con la mera produzione del contratto, mentre la produzione di estratti conto certificati ex art. 50 TUB – Pt_ documento peraltro prodotto ad abundantiam da nel presente giudizio – sarebbe necessaria solo in caso di rapporti caratterizzati dall'utilizzo flessibile del finanziamento;
iii) la prova della decadenza del Signor dal beneficio del termine e della data della stessa CP_1 sarebbe desumibile dalla comunicazione a questi trasmessa da ST (cfr. doc. 5 fasc. Pt_ primo grado di parte );
iv) anche laddove il Signor non fosse decaduto dal beneficio del termine, peraltro, alla data CP_1 di emissione del decreto ingiuntivo (il 06.05.2022) lo stesso sarebbe stato comunque tenuto alla restituzione dell'intero capitale residuo, vertendosi in materia di finanziamento da restituirsi in n.
60 rate mensili a far data dal 05.05.2017; Pt_ v) quanto agli interessi applicati, aveva documentalmente provato l'importo in linea capitale sul quale gli stessi sarebbero maturati, il tasso degli interessi di mora ed il dies a quo degli stessi.
Pt_ II.
1.2. Con il proprio secondo motivo di appello, deduce che alla riforma della sentenza nei termini prospettati debba seguire la condanna del a rifondere le spese del primo grado di giudizio. CP_1
II.2. Si è costituito il domandando il rigetto dell'appello avversario con la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
II.3. All'udienza dell'11.09.2024 il Consigliere istruttore ha fissato dinanzi a sé l'udienza del
29.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali. All'udienza del 29.10.2025, il
Consigliere istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio e la causa è stata discussa in camera di consiglio in pari data.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. Il primo motivo di appello è infondato. Pt_ III.
1.1. Occorre preliminarmente rilevare come abbia agito in via monitoria, quale cessionaria del credito, per ottenere la condanna del al pagamento degli importi asseritamente dovuti, a titolo CP_1 di ratei restitutori ed interessi maturati, in ragione del contratto di prestito dal medesimo CP_1 concluso con ST in data 15.03.2017.
III.
1.2. Deve essere ribadito, pertanto, il principio, espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”3.
Tanto detto, in considerazione dei principi statuiti dalle Sezioni Unite4 in tema di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da inadempimento – secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento” – il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità del credito e della sua esigibilità, nonché ad allegare l'inadempimento del debitore opponente.
III.
1.3. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato il contenuto dell'onere probatorio posto in capo al creditore-attore nell'ipotesi in cui si controverta, come nel caso di specie, in materia di mutuo. È stato affermato, dunque, che non è necessario che il creditore- mutuante fornisca “la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca”, potendosi limitare ad offrire “la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata”5.
III.
1.4. Venendo, poi, al contenuto dell'onere del creditore di allegare il fatto di inadempimento imputato al debitore, deve ribadirsi come il concetto di onere di allegazione, pur se inevitabilmente connesso a quello di onere della prova, ne risulti nondimeno nettamente distinto, attenendo il primo alla definizione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Conformemente a tale rilievo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che
“chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto;
ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore
è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione”6 e, in modo analogo, che “l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio”7. Quanto ai rapporti tra onere di allegazione ed onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., poi, è stato chiarito come “in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile […] suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che
l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”8. La Suprema Corte ha altresì statuito che la verifica circa il rispetto dell'onere di allegazione deve effettuarsi unicamente con riguardo al contenuto degli atti difensivi delle parti, senza potersi riconoscere al contenuto della documentazione versata in atti alcuna efficacia sussidiaria o rimediale della carente od omessa allegazione. Ed infatti, è stato precisato che “dovendo […] gli elementi costitutivi della domanda essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo, è escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità”9 e, ancora, che “i documenti, da indicare nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5), rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente art. 163 c.p.c., comma 3, n.
4), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013). Quando pertanto si afferma che
l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato”10. Pt_ III.
1.5. Tutto ciò premesso, la Corte rileva che nel caso di specie ha omesso di adempiere all'onere di allegare, con sufficiente grado di precisione ed analiticità, le circostanze fattuali idonee ad integrare l'inadempimento imputato al essendosi limitata, entro i termini delle preclusioni assertive, ad CP_1 affermare, apoditticamente: “il credito di è provato in quanto essa ha prodotto il titolo (i.e. il Pt_1 contratto di cui al doc. 3 monitorio); ha prodotto il rendiconto del rapporto, certificato ex art. 50 Tub
(doc. 7 monitorio); ha allegato l'inadempimento dell'opponente”.
Ed infatti, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, deve rilevarsi il difetto, negli atti difensivi Pt_ di , di tempestive ed analitiche allegazioni idonee a chiarire “quale sia l'inadempimento specificamente contestato a che avrebbe comportato il maturare del saldo debitore CP_1 allegato;
se, quanti e quali ratei restitutori del finanziamento non avrebbe pagato nel CP_1 corso di esecuzione del contratto di finanziamento;
se, quando e perché la finanziatrice abbia dichiarato il finanziato decaduto dal beneficio del termine;
se l'importo indicato come “saldo debitore” sia preteso per ratei scaduti del finanziamento, per debito capitale, per interessi corrispettivi
o di mora e su quale importo e da quale data sarebbero stati calcolati tali interessi” (pag. 5 della sentenza impugnata). Pt_ III.
1.6. La documentazione versata in atti da è peraltro inidonea a porre rimedio alle suddette carenze. Non solo perché tale documentazione non è stata supportata da alcuna specifica e tempestiva allegazione entro il maturare delle preclusioni assertive, ma anche in quanto essa risulta priva di qualunque “portata chiarificatoria” del lacunoso quadro prospettato. Non risulta chiarito, anzitutto, quale sia il termine iniziale del piano di ammortamento, atteso che l'articolo 2 delle condizioni generali relative al contratto di finanziamento individua tale momento unicamente per relationem con Pt_ riferimento a fattori estrinseci, mai documentati da (cfr. doc. 3 fasc. monitorio)11. Non risulta individuato, poi, il momento in cui il si sarebbe reso inadempiente agli obblighi assunti (mai CP_1 allegato e per nulla ricavabile dal prodotto estratto conto ex art. 50 TUB). Né soccorre la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di ST datata 10.10.2019 – la cui effettiva trasmissione è stata peraltro contestata dal e non risulta provata in atti – che recita, CP_1 laconicamente, “la ST Banca S.p.A., rilevata la sua inadempienza nel pagamento delle rate di rimborso pattuite, non avendo ottemperato agli obblighi assunti, in virtù di clausola espressa in contratto, l'ha dichiarata, in data 04/10/2019 decaduta dal beneficio del termine” (doc. 5 fasc. primo Pt_ grado di parte ). Ed infatti, l'articolo 20 delle condizioni generali applicate al contratto di finanziamento configura la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, a fronte del mancato pagamento di un determinato numero di ratei restitutori, non già quale conseguenza necessaria ed automatica ma quale oggetto di una facoltà il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità assoluta del mutuante in punto di an e quando12. La mera indicazione della data in cui la predetta facoltà sarebbe stata esercitata, pertanto, non consente di ricostruire, neppure indirettamente, quale fosse la misura dell'ipotetica esposizione debitoria del in tale momento, anche in considerazione della mancata CP_1 individuazione del termine iniziale del piano di ammortamento che occorre ribadire. III.
1.7. A fronte della lacunosa allegazione dell'inadempimento, alcun onere di contestazione specifica poteva ritenersi sussistente in capo al CP_1
III.
1.8. Da ultimo, va anche rilevato che non si riscontra coerenza, sotto il profilo numerico- matematico, tra le previsioni del contratto di finanziamento e la misura degli importi pretesi, come Pt_ indicati nella documentazione prodotta da . Dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del Pt_ termine (doc. 5 fasc. primo grado di parte ) risulta, infatti, che ST abbia quantificato il proprio credito nei confronti del alla data del 04.09.2019, nei termini di seguito riportati: CP_1
“Importo rate scadute 6.168,07 +
Penale per mancato o ritardato pagamento rate scadute 247,60 +
Capitale residuo dovuto 5.466,71 +
Penale su capitale residuo dovuto 435,70 +
Pagamenti ricevuti 5.303,91 –
Credito compromesso al 04/10/2019 6.994,17”
Senonché: la misura della “Penale per mancato o ritardato pagamento rate scadute” è difforme da quella che risulterebbe dall'applicazione del disposto dell'articolo 19 delle condizioni generali relative al contratto di finanziamento (non costituendo 247,60 l'8% di 6.168,07)13, così come la misura della
“Penale su capitale residuo dovuto” non è coerente con il disposto dell'articolo 20 delle predette condizioni generali (non costituendo 435,70 il 10% di 5.466,71)14. Dall'estratto conto prodotto (doc. 7 fasc. monitorio) risulta altresì che, sulla somma indicata quale “Credito compromesso al 04/10/2019”,
ST avrebbe applicato interessi, per il periodo tra il 28.10.2019 ed il 31.03.2021, nella misura di soli € 107,84, laddove il contratto di finanziamento stabilisce il tasso degli interessi di mora nella Pt_ misura del 14,60% annuo, il ché condurrebbe ad importo diverso. Nessuna allegazione di , idonea a chiarire le rilevate discrasie, si rinviene in atti.
III.
1.9. In conclusione, la sentenza impugnata deve trovare conferma.
III.2. Il secondo motivo di gravame resta assorbito nell'esito dell'appello. IV. Le spese del grado.
IV.1. Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante, e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201 ad € 26.000) ed all'attività concretamente prestata, con distrazione a favore del difensore antistatario.
IV.2. Deve essere dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1445/2024 pubblicata in data 07.02.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del grado, liquidate in €
3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Beatrice Siccardi Il Presidente
LA LO
pagina 11 di 12 Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così come delineato da Cass. Sez. Un. 13533/2001. 2 Avendo omesso, in particolare, di produrre documentazione idonea a provare il pagamento dei ratei restitutori. pagina 5 di 12 3 Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 29.10.2015, n. 22113. 4 Cfr. Cass. Sez. Un., 13533/2001. pagina 6 di 12 5 Cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. VI, 02.01.2023, n. 21. 6 Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 16.03.2018, n. 6618. 7 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 16.04.2021, n. 10141. pagina 7 di 12 8 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.10.2014, n. 21847. 9 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.12.2024, n. 34700. 10 Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 05.02.2019, n. 3363 e, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 22.09.2017, n. 22055. pagina 8 di 12 11 “2) Erogazione del finanziamento. Il Cliente conferisce disposizione a ST perché l'importo totale del credito venga versato, per suo ordine e conto, direttamente al Fornitore dei beni e/o servizi oggetto di finanziamento (di seguito Fornitore). ST, successivamente all'accettazione, provvede al pagamento dell'importo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore della consegna/disponibilità del bene e/o dell'eseguita prestazione dei servizi. Il pagamento al Fornitore determina l'inizio del piano di rimborso”. 12 “20) Decadenza dal beneficio del termine. ST, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi”. pagina 9 di 12 13 “19) Ritardo nei pagamenti. […] ST ha diritto di esigere senza preavviso oltre agli importi per mensilità scadute ed impagate, un'indennità dell'8% calcolata sugli importi stessi”. 14 “20) Decadenza dal beneficio del termine. […] Il Cliente e/o i suoi aventi causa sono tenuti a pagare immediatamente in unica soluzione, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il capitale residuo risultante dovuto, maggiorato di una penale del 10%”. pagina 10 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa
Composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa LA LO Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, giusta Parte_2 P.IVA_1 delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicolo San Bernardino n. 5/a, Verona
(VR), giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel presente procedimento CP_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Rosario Di Maio, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Leoni n. 9, Como (CO), giusta delega in atti pagina 1 di 12 APPELLATO avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie – Intermediazione Finanziaria (S.I.M.) – Contratti di
Borsa sulle seguenti conclusioni
Per l'appellante e per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2
“In via principale:
1. Riformare la sentenza n. 1445/2024 del Tribunale di Milano (RG 24741/2022) pubblicata il
7/2/2024 e notificata il 7/2/2024, e per l'effetto confermare il DI n. 7325/2022 (RG 1465/2022) emesso dal Tribunale di Milano il 6/5/2022 per le ragioni sopra esposte:
2. In ogni caso, accertare e dichiarare che il sig. è debitore di CP_1 Parte_1
dell'importo ingiunto di € 7.102,01 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che
[...] dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre a interessi di mora come da DI (comunque entro i limiti del tasso soglia di usura di cui alla l. 108/1996 ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma;
3. Condannare il sig. a restituire a le spese legali già CP_1 Parte_1 versate da , oltre a interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
Pt_1
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario delle spese generali al
15%”
Per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'avverso atto di appello, confermando integralmente la Sentenza n. 1445/2024 del Tribunale di Milano e con essa la revoca del Decreto ingiuntivo n. 7625/2022 del medesimo Tribunale di Milano, dichiarando la non debenza di alcuna somma da parte di nei confronti di CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e competenze anche del giudizio di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
pagina 2 di 12 I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.1. Con decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo n. 7325/2022, il Tribunale di Milano Pt_ ingiungeva a il pagamento, in favore di ( ”) – nella sua CP_1 Parte_1 qualità di cessionaria del credito maturato da ST Banca S.p.A. (“ST”) in forza di un contratto di prestito finalizzato – della somma di € 7.102,01, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
I.2. Il opponeva il predetto decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano e ne chiedeva la CP_1 revoca, deducendo il difetto:
Pt_ i) della titolarità del credito azionato in capo ad , avendo prodotto quest'ultima unicamente un contratto di cessione in blocco di crediti privo della specifica indicazione del credito vantato da
ST nei confronti del CP_1
ii) della prova del credito vantato dall'opposta, per avere quest'ultima prodotto unicamente un
“estratto conto”, in realtà costituito dalla mera rappresentazione della cifra asseritamente dovuta, privo dell'indicazione dei pagamenti effettuati in corso di esecuzione del rapporto, e dunque dell'elencazione dei movimenti, oltre che per aver applicato, in punto interessi di mora, un tasso diverso da quello pattuito con ST.
I.3. Si costituiva – per tramite della propria mandataria , domandando, Controparte_2 in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata, deducendo:
i) il difetto di interesse del ad eccepire alcunché in ordine alla cessione del credito sub CP_1 iudice, la cui titolarità sarebbe stata comunque provata mediante la produzione dell'atto di cessione dei crediti (cfr. doc. 4 fasc. monitorio) e del relativo elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 4 Pt_ fasc. di primo grado di parte ), della comunicazione di cessione del credito notificata all'opponente con pedissequa dichiarazione della cedente (cfr. docc. 5 e 6 fasc. monitorio) nonché del possesso dell'intera documentazione relativa al credito ceduto, ottenuta ai sensi dell'art. 1262 c.c..
ii) che l'opponente avesse omesso di contestare specificamente il titolo del credito azionato,
l'effettiva ricezione dell'importo finanziato ed il saldo delle poste contabili così come risultanti pagina 3 di 12 dal rendiconto prodotto dall'opposta ed avesse contestato solo genericamente la misura degli interessi applicati, desumibile dal testo del contratto (cfr. doc. 3 fasc. monitorio);
iii) di avere assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione del contratto di prestito finalizzato (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) e del rendiconto/estratto conto certificato ex art. 50 TUB
(cfr. doc. 7 fasc. monitorio), quest'ultima neppure necessaria vertendosi in tema di finanziamento assimilabile al mutuo nonché mediante l'allegazione dell'inadempimento del CP_1
Pt_ I.4. Con la propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il lamentava che avesse omesso di CP_1 allegare e provare la causa dell'asserita decadenza dal beneficio del termine imputatagli e, dunque, dell'annotazione a debito non di singole rate inadempiute ma dell'intero importo capitale, così impedendogli di svolgere le proprie difese sul punto. Con la propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 Pt_ c.p.c., produceva, dunque, la lettera di decadenza dal beneficio del termine che affermava essere stata emessa da ST, con riferimento alla posizione del in data 10.10.2019 (cfr. doc. 5 CP_1
Pt_ fasc. primo grado di parte ). La predetta produzione documentale veniva contestata, nell'ambito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., dal il quale deduceva di non avere mai ricevuto la CP_1
Pt_ comunicazione, priva della prova di avvenuta consegna. Sul punto, deduceva ulteriormente che la trasmissione della predetta comunicazione, oltre che superflua in ragione della scadenza del termine concesso al fosse stata in ogni caso surrogata dal ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
Pt_ I.5. Il Tribunale di Milano – previo rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. di ed a seguito del negativo esito del procedimento di mediazione introdotto per ordine del giudice – con sentenza n. 1445/2024 pubblicata in data 07.02.2024, in accoglimento dell'opposizione del revocava il decreto CP_1
Pt_ ingiuntivo opposto e condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Pt_ Il primo giudice – in applicazione del principio della ragione più liquida – riteneva che avesse omesso di provare la “sussistenza e consistenza dei fatti costitutivi del credito vantato”, e, in particolare, (i) in cosa fosse consistito l'inadempimento del Signor che avrebbe determinato la CP_1 decadenza dello stesso dal beneficio del termine, (ii) quanti e quali ratei restitutori il Signor CP_1
Pt_ avrebbe omesso di corrispondere e (iii) se l'importo indicato da come “saldo debitore” fosse preteso per ratei scaduti ed insoluti del finanziamento, per debito capitale, per interessi corrispettivi o di Pt_ mora e su quale importo e da quale data fossero stati calcolati tali interessi. Ciò rilevando come avesse “prodotto a dimostrazione del credito vantato esclusivamente un saldaconto (doc. 7 fasc. mon.)
pagina 4 di 12 dal quale non appare desumibile la prova della sussistenza e consistenza dei fatti costitutivi del credito vantato”.
II. Il giudizio d'appello.
Pt_ II.1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, affidato a due motivi, come di seguito compendiati.
Pt_ II.
1.1. Con il proprio primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto inidoneo, a provare il credito azionato, l'estratto conto certificato (doc. 7 fasc. monitorio).
A detta dell'appellante, infatti, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice:
Pt_ i) – in quanto attrice in senso sostanziale – avrebbe soddisfatto il proprio onere della prova1 mediante la produzione del contratto di prestito e l'allegazione dell'inadempimento del CP_1 laddove quest'ultimo – in quanto convenuto in senso sostanziale – avrebbe omesso di provare il fatto estintivo o modificativo consistente nel proprio esatto adempimento2;
ii) vertendosi in materia di credito sorto da un prestito personale – caratterizzato dall'assenza di estratti conto analitici – l'onere probatorio del creditore dovrebbe ritenersi soddisfatto con la mera produzione del contratto, mentre la produzione di estratti conto certificati ex art. 50 TUB – Pt_ documento peraltro prodotto ad abundantiam da nel presente giudizio – sarebbe necessaria solo in caso di rapporti caratterizzati dall'utilizzo flessibile del finanziamento;
iii) la prova della decadenza del Signor dal beneficio del termine e della data della stessa CP_1 sarebbe desumibile dalla comunicazione a questi trasmessa da ST (cfr. doc. 5 fasc. Pt_ primo grado di parte );
iv) anche laddove il Signor non fosse decaduto dal beneficio del termine, peraltro, alla data CP_1 di emissione del decreto ingiuntivo (il 06.05.2022) lo stesso sarebbe stato comunque tenuto alla restituzione dell'intero capitale residuo, vertendosi in materia di finanziamento da restituirsi in n.
60 rate mensili a far data dal 05.05.2017; Pt_ v) quanto agli interessi applicati, aveva documentalmente provato l'importo in linea capitale sul quale gli stessi sarebbero maturati, il tasso degli interessi di mora ed il dies a quo degli stessi.
Pt_ II.
1.2. Con il proprio secondo motivo di appello, deduce che alla riforma della sentenza nei termini prospettati debba seguire la condanna del a rifondere le spese del primo grado di giudizio. CP_1
II.2. Si è costituito il domandando il rigetto dell'appello avversario con la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
II.3. All'udienza dell'11.09.2024 il Consigliere istruttore ha fissato dinanzi a sé l'udienza del
29.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali. All'udienza del 29.10.2025, il
Consigliere istruttore ha quindi riservato la decisione al collegio e la causa è stata discussa in camera di consiglio in pari data.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. Il primo motivo di appello è infondato. Pt_ III.
1.1. Occorre preliminarmente rilevare come abbia agito in via monitoria, quale cessionaria del credito, per ottenere la condanna del al pagamento degli importi asseritamente dovuti, a titolo CP_1 di ratei restitutori ed interessi maturati, in ragione del contratto di prestito dal medesimo CP_1 concluso con ST in data 15.03.2017.
III.
1.2. Deve essere ribadito, pertanto, il principio, espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”3.
Tanto detto, in considerazione dei principi statuiti dalle Sezioni Unite4 in tema di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità da inadempimento – secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento” – il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità del credito e della sua esigibilità, nonché ad allegare l'inadempimento del debitore opponente.
III.
1.3. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato il contenuto dell'onere probatorio posto in capo al creditore-attore nell'ipotesi in cui si controverta, come nel caso di specie, in materia di mutuo. È stato affermato, dunque, che non è necessario che il creditore- mutuante fornisca “la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca”, potendosi limitare ad offrire “la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata”5.
III.
1.4. Venendo, poi, al contenuto dell'onere del creditore di allegare il fatto di inadempimento imputato al debitore, deve ribadirsi come il concetto di onere di allegazione, pur se inevitabilmente connesso a quello di onere della prova, ne risulti nondimeno nettamente distinto, attenendo il primo alla definizione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Conformemente a tale rilievo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che
“chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto;
ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore
è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione”6 e, in modo analogo, che “l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio”7. Quanto ai rapporti tra onere di allegazione ed onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., poi, è stato chiarito come “in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile […] suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che
l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”8. La Suprema Corte ha altresì statuito che la verifica circa il rispetto dell'onere di allegazione deve effettuarsi unicamente con riguardo al contenuto degli atti difensivi delle parti, senza potersi riconoscere al contenuto della documentazione versata in atti alcuna efficacia sussidiaria o rimediale della carente od omessa allegazione. Ed infatti, è stato precisato che “dovendo […] gli elementi costitutivi della domanda essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo, è escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità”9 e, ancora, che “i documenti, da indicare nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5), rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente art. 163 c.p.c., comma 3, n.
4), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013). Quando pertanto si afferma che
l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato”10. Pt_ III.
1.5. Tutto ciò premesso, la Corte rileva che nel caso di specie ha omesso di adempiere all'onere di allegare, con sufficiente grado di precisione ed analiticità, le circostanze fattuali idonee ad integrare l'inadempimento imputato al essendosi limitata, entro i termini delle preclusioni assertive, ad CP_1 affermare, apoditticamente: “il credito di è provato in quanto essa ha prodotto il titolo (i.e. il Pt_1 contratto di cui al doc. 3 monitorio); ha prodotto il rendiconto del rapporto, certificato ex art. 50 Tub
(doc. 7 monitorio); ha allegato l'inadempimento dell'opponente”.
Ed infatti, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, deve rilevarsi il difetto, negli atti difensivi Pt_ di , di tempestive ed analitiche allegazioni idonee a chiarire “quale sia l'inadempimento specificamente contestato a che avrebbe comportato il maturare del saldo debitore CP_1 allegato;
se, quanti e quali ratei restitutori del finanziamento non avrebbe pagato nel CP_1 corso di esecuzione del contratto di finanziamento;
se, quando e perché la finanziatrice abbia dichiarato il finanziato decaduto dal beneficio del termine;
se l'importo indicato come “saldo debitore” sia preteso per ratei scaduti del finanziamento, per debito capitale, per interessi corrispettivi
o di mora e su quale importo e da quale data sarebbero stati calcolati tali interessi” (pag. 5 della sentenza impugnata). Pt_ III.
1.6. La documentazione versata in atti da è peraltro inidonea a porre rimedio alle suddette carenze. Non solo perché tale documentazione non è stata supportata da alcuna specifica e tempestiva allegazione entro il maturare delle preclusioni assertive, ma anche in quanto essa risulta priva di qualunque “portata chiarificatoria” del lacunoso quadro prospettato. Non risulta chiarito, anzitutto, quale sia il termine iniziale del piano di ammortamento, atteso che l'articolo 2 delle condizioni generali relative al contratto di finanziamento individua tale momento unicamente per relationem con Pt_ riferimento a fattori estrinseci, mai documentati da (cfr. doc. 3 fasc. monitorio)11. Non risulta individuato, poi, il momento in cui il si sarebbe reso inadempiente agli obblighi assunti (mai CP_1 allegato e per nulla ricavabile dal prodotto estratto conto ex art. 50 TUB). Né soccorre la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di ST datata 10.10.2019 – la cui effettiva trasmissione è stata peraltro contestata dal e non risulta provata in atti – che recita, CP_1 laconicamente, “la ST Banca S.p.A., rilevata la sua inadempienza nel pagamento delle rate di rimborso pattuite, non avendo ottemperato agli obblighi assunti, in virtù di clausola espressa in contratto, l'ha dichiarata, in data 04/10/2019 decaduta dal beneficio del termine” (doc. 5 fasc. primo Pt_ grado di parte ). Ed infatti, l'articolo 20 delle condizioni generali applicate al contratto di finanziamento configura la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, a fronte del mancato pagamento di un determinato numero di ratei restitutori, non già quale conseguenza necessaria ed automatica ma quale oggetto di una facoltà il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità assoluta del mutuante in punto di an e quando12. La mera indicazione della data in cui la predetta facoltà sarebbe stata esercitata, pertanto, non consente di ricostruire, neppure indirettamente, quale fosse la misura dell'ipotetica esposizione debitoria del in tale momento, anche in considerazione della mancata CP_1 individuazione del termine iniziale del piano di ammortamento che occorre ribadire. III.
1.7. A fronte della lacunosa allegazione dell'inadempimento, alcun onere di contestazione specifica poteva ritenersi sussistente in capo al CP_1
III.
1.8. Da ultimo, va anche rilevato che non si riscontra coerenza, sotto il profilo numerico- matematico, tra le previsioni del contratto di finanziamento e la misura degli importi pretesi, come Pt_ indicati nella documentazione prodotta da . Dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del Pt_ termine (doc. 5 fasc. primo grado di parte ) risulta, infatti, che ST abbia quantificato il proprio credito nei confronti del alla data del 04.09.2019, nei termini di seguito riportati: CP_1
“Importo rate scadute 6.168,07 +
Penale per mancato o ritardato pagamento rate scadute 247,60 +
Capitale residuo dovuto 5.466,71 +
Penale su capitale residuo dovuto 435,70 +
Pagamenti ricevuti 5.303,91 –
Credito compromesso al 04/10/2019 6.994,17”
Senonché: la misura della “Penale per mancato o ritardato pagamento rate scadute” è difforme da quella che risulterebbe dall'applicazione del disposto dell'articolo 19 delle condizioni generali relative al contratto di finanziamento (non costituendo 247,60 l'8% di 6.168,07)13, così come la misura della
“Penale su capitale residuo dovuto” non è coerente con il disposto dell'articolo 20 delle predette condizioni generali (non costituendo 435,70 il 10% di 5.466,71)14. Dall'estratto conto prodotto (doc. 7 fasc. monitorio) risulta altresì che, sulla somma indicata quale “Credito compromesso al 04/10/2019”,
ST avrebbe applicato interessi, per il periodo tra il 28.10.2019 ed il 31.03.2021, nella misura di soli € 107,84, laddove il contratto di finanziamento stabilisce il tasso degli interessi di mora nella Pt_ misura del 14,60% annuo, il ché condurrebbe ad importo diverso. Nessuna allegazione di , idonea a chiarire le rilevate discrasie, si rinviene in atti.
III.
1.9. In conclusione, la sentenza impugnata deve trovare conferma.
III.2. Il secondo motivo di gravame resta assorbito nell'esito dell'appello. IV. Le spese del grado.
IV.1. Le spese del grado, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante, e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201 ad € 26.000) ed all'attività concretamente prestata, con distrazione a favore del difensore antistatario.
IV.2. Deve essere dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1445/2024 pubblicata in data 07.02.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del grado, liquidate in €
3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Beatrice Siccardi Il Presidente
LA LO
pagina 11 di 12 Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così come delineato da Cass. Sez. Un. 13533/2001. 2 Avendo omesso, in particolare, di produrre documentazione idonea a provare il pagamento dei ratei restitutori. pagina 5 di 12 3 Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 29.10.2015, n. 22113. 4 Cfr. Cass. Sez. Un., 13533/2001. pagina 6 di 12 5 Cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. VI, 02.01.2023, n. 21. 6 Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 16.03.2018, n. 6618. 7 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 16.04.2021, n. 10141. pagina 7 di 12 8 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.10.2014, n. 21847. 9 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.12.2024, n. 34700. 10 Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 05.02.2019, n. 3363 e, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 22.09.2017, n. 22055. pagina 8 di 12 11 “2) Erogazione del finanziamento. Il Cliente conferisce disposizione a ST perché l'importo totale del credito venga versato, per suo ordine e conto, direttamente al Fornitore dei beni e/o servizi oggetto di finanziamento (di seguito Fornitore). ST, successivamente all'accettazione, provvede al pagamento dell'importo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore della consegna/disponibilità del bene e/o dell'eseguita prestazione dei servizi. Il pagamento al Fornitore determina l'inizio del piano di rimborso”. 12 “20) Decadenza dal beneficio del termine. ST, mediante invio di lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento alla scadenza di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi”. pagina 9 di 12 13 “19) Ritardo nei pagamenti. […] ST ha diritto di esigere senza preavviso oltre agli importi per mensilità scadute ed impagate, un'indennità dell'8% calcolata sugli importi stessi”. 14 “20) Decadenza dal beneficio del termine. […] Il Cliente e/o i suoi aventi causa sono tenuti a pagare immediatamente in unica soluzione, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il capitale residuo risultante dovuto, maggiorato di una penale del 10%”. pagina 10 di 12