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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ ND Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2300/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da avv. Rosa Fanizzi;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
UL AR;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 CP_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Matera in data 10/06/2011 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gravina in Puglia (atto n. 18, parte II, R.G.V.G. 2300/2025
serie B, anno 2011). Hanno precisato che dalla loro unione è nato
[...]
(Lecce, 28/09/2011). Per_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e fissare la propria residenza ove essi vorranno, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. L'immobile, già residenza coniugale, sito in Copertino (LE) alla via Grottella n. 194, rimarrà nella disponibilità del sig.
, con facoltà della sig.ra Parte_1 CP_1 di trasferire nell'abitazione nella quale andrà a vivere insieme al figlio , oltre agli effetti personali propri e Per_1 del figlio, anche i complementi di arredo, i mobili ed ogni altro oggetto dalla stessa acquistato dopo il matrimonio, e precisamente quelli indicati nella separata scrittura privata intervenuta tra gli stessi.
3. La sig.ra trasferirà la propria residenza CP_1 nell'appartamento sito in Copertino (LE) alla Via Antonio
Quarta, n. 56, ritenuto più consono alle esigenze e alle attività scolastiche e ludiche del minore in ragione della sua posizione più centrale rispetto alla casa familiare.
4. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti e percettori di reddito da lavoro dipendente, rinunciano a qualsivoglia statuizione relativa ai reciproci obblighi alimentari e di mantenimento;
. Parte_2
5. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-ter co. 3 c.c., saranno assunte dalla madre e
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dal padre in maniera autonoma, e comunque nell'interesse del minore, durante i periodi in cui il minore sarà collocato presso ciascun genitore;
entrambi i genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del figlio, secondo le naturali inclinazioni di questi e a favorire duraturi e significativi rapporti del figlio con ciascuno di essi.
6. Il figlio rimarrà prevalentemente collocato presso la dimora materna in Copertino, alla via Antonio Quarta n. 56;
7. Il padre potrà tenerlo con sé, nel corso della settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, per un'ora, prelevandolo dal luogo di frequenza dell'attività di doposcuola e/o dalla casa materna, compatibilmente con le esigenze di studio, ludiche e sportive dello stesso, per poi riconsegnarlo alla madre, presso il domicilio di quest'ultima; nei giorni di martedì e giovedì, invece, il padre preleverà il figlio all'uscita di scuola e lo terra con sé a pranzo, per poi accompagnarlo al doposcuola o presso la dimora della sig.ra sempre tenendo conto delle esigenze di studio, CP_1 ludiche e sportive dello stesso.
8. Ed inoltre, il padre terrà con sé il figlio presso la propria residenza, a settimane alterne, dal venerdì, prelevandolo dal luogo di frequenza dell'attività di doposcuola, fino alla successiva domenica, per poi riportarlo presso il domicilio della madre entro le ore 14,30.
9. Ciascun genitore terrà con sé il figlio, alternativamente negli anni, il giorno della Vigilia di Natale, ovvero il giorno di
Natale; il 31 dicembre, ovvero il 1° gennaio;
il giorno di
SAto Stefano ovvero il 6 gennaio;
il giorno di Pasqua, ovvero il Lunedì dell'Angelo. Gli stessi coniugi, sempre alternativamente negli anni, potranno scegliere di tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi, dal 24 di dicembre al 30 dello stesso mese, ovvero, dal 31 dicembre
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al 7 gennaio successivo, previo preventivo accordo tra essi e in base alle esigenze del minore.
10. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di
15 giorni consecutivi con ciascun dei genitori, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, previo accordo tra gli stessi, da stabilirsi entro il 15 giugno di ogni anno.
11. Il minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
mentre potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi, sempre in base alle esigenze di studio e personali dello stesso.
12. Il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
[...]
l'importo mensile di € 400,00, mediante accredito sul c/c alla stessa intestato presso CA TE SA AO (AN
[...]), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno al 100% secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
13. Le spese per le esigenze straordinarie del minore, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Lecce, di cui le parti dichiarano di aver preso conoscenza, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. I coniugi si danno atto che tra le spese straordinarie preesistenti, già di fatto sostenute nel corso della relazione matrimoniale (tra cui rientrano spese sanitarie, scolastiche, parascolastiche, sportive) devono sin d'ora annoverarsi gli esborsi per il doposcuola, pari ad €
150,00 mensili e per l'attività sportiva (palestra) pari ad €
140,00 mensili, che i coniugi si impegnano a sostenere in ragione del 50% ciascuno.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.
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14. I coniugi danno atto di aver regolamentato con separata scrittura privata ogni altra questione patrimoniale pendente tra gli stessi.
15. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e il C.U. verrà versato a metà tra i coniugi.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 22/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole (parere del 19/06/2025).
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
30/09/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2300/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 22/05/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Copertino (LE), 05/07/1973) e (Gravina in Puglia CP_1
(BA), 23/06/1974) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
5 R.G.V.G. 2300/2025
dello stato civile del Comune di Matera per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC RA NZ ND
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