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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2718/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Giusi Pontieri Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda CP_1
Avena e Umberto Ferrato opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Antonio Pelle opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_3
Antonio Sorace opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.7.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249005582059/000, notificata dall'agente della riscossione il 5.6.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420140001177182000 avente ad oggetto premi
1 assicurativi nonché agli avvisi di addebito meglio indicati alle pag. CP_3 CP_1
1-3 dell'atto introduttivo, chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità degli atti presupposti e di intervenuta prescrizione delle pretese creditorie.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2)
l'intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale, anche in ipotesi di notifica degli atti presupposti.
, e si costituivano in giudizio CP_1 CP_3 Controparte_2 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione nella parte in cui si denuncia l'omessa notifica degli atti presupposti (cartella di pagamento e avvisi di addebito) deve dichiararsi inammissibile atteso che l'azione, sotto questo profilo, deve qualificarsi alla stregua di una opposizione agli atti esecutivi e, come tale, assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c., che nella specie non è stato rispettato posto che l'intimazione opposta è stata notificata, per come dedotto, il 5.6.2024 mentre il ricorso è stato depositato il 9.7.2024 e dunque oltre il termine di 20 giorni.
Nondimeno l'opposizione mira, altresì, ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (anche) in epoca successiva alla data di
(asserita) notifica degli atti presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Ciò precisato, l'opposizione ha ad oggetto l'intimazione n.
03420249005582059/000 nella parte relativa alla cartella di pagamento n.
03420140001177182000 nonché agli avvisi di addebito n.
33420120000242157000, n. 33420120002320812000, n.
33420130001884402000, n. 33420130004077174000, n.
2 33420140001272092000, n. 33420140004388509000, n.
33420150000557086000, n. 33420160000605185000, n.
33420160002489146000; n. 33420160003333527000, n.
33420170000910553000, n. 33420170001831455000, n.
33420170004689181000, n. 33420180001145056000, n.
33420180004403700000, n. 33420190001558481000, n.
33420190006671663000.
Ora, premesso che costituendosi in giudizio ha provato l'avvenuta CP_4 notifica della cartella di pagamento n. 03420140001177182000 e l' quella CP_1 degli avvisi di addebito che qui rilevano (cfr. fasc. resistenti) - e che le doglianze sul punto di parte ricorrente (cfr. note scritte) sono prive di pregio poiché l'avviso di ricevimento prodotto da (all. 2) attesta l'avvenuta CP_4 notifica della cartella di pagamento in questione in quanto reca l'indicazione del medesimo numero identificativo mentre quelli prodotti dall' si CP_1 compongono della facciata fronte/retro e sono riconducibili agli avvisi di addebito recando l'indicazione del numero delle relative raccomandate - si osserva, innanzi tutto, che alcuna prescrizione è intervenuta in relazione al credito portato dalla citata cartella di pagamento poiché, per come dedotto dall' e non contestato dal ricorrente, in seguito alla notifica di tale atto CP_3
(avvenuta il 9.4.2014, cfr. avviso di ricevimento in fasc. ), vi è stata la CP_4 presentazione di una rateazione del debito in 72 rate dall'11.11.2016 e quindi quella di una definizione agevolata in data 4.4.2019 e la presentazione delle istanze di rateizzazione/definizione del debito determinano l'interruzione del termine di prescrizione (cfr., tra le altre, Cass. n. 32030/2024; Cass. n.
27504/2024; Cass. n. 32679/2024) sicchè alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata (5.6.2024) il termine di prescrizione quinquennale non era decorso sia per effetto di detta interruzione che della sospensione dei termini
(per complessivi 311 giorni) disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Analogamente non è prescritto il credito portato dagli avvisi di addebito n.
33420180001145056000, n. 33420180004403700000, n.
3 33420190001558481000, n. 33420190006671663000 poiché dalla loro notifica
(avvenuta il 17.8.2018, 3.1.2019, 19.7.2019, 12.3.2020, cfr. avvisi di ricevimento in fasc. ) e sino a quella dell'intimazione impugnata non è CP_1 decorso il termine quinquennale, anche in tal caso tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla menzionata normativa emergenziale.
È, invece, maturata la prescrizione dei crediti portata dagli avvisi di addebito n.
33420120000242157000, n. 33420120002320812000, n.
33420130001884402000, n. 33420130004077174000, n.
33420140001272092000, n. 33420140004388509000, n.
33420150000557086000, n. 33420160000605185000, n.
33420160002489146000; n. 33420160003333527000, n.
33420170000910553000, n. 33420170001831455000, n.
33420170004689181000 (notificati nel periodo compreso tra il 22.2.2012 ed il
5.2.2018, cfr. avvisi di ricevimento in fasc. ). CP_1
Ed invero, rilevato che l'agente della riscossione ha provato di aver notificato al ricorrente, in data 12.7.2013, l'intimazione di pagamento n.
03420139048898430000 (relativa all'avviso di addebito n.
33420120000242157000) e in data 14.4.2016 il preavviso di fermo n.
03480201600005215000 (relativo agli avvisi di addebito n.
33420120000242157000, n. 33420120002320812000 n.
33420130001884402000, n. 33420140001272092000, n.
33420150000557086000), si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179008496730000 non è stata validamente eseguita.
Ed invero, per come dedotto dall'agente della riscossione e come risulta dalla documentazione dallo stesso prodotta, la notifica di detta intimazione è stata eseguita con la procedura della assoluta irreperibilità ex art. 26 D.P.R. 602/73
e 60, comma 1 lett. E) D.P.R. 600/73, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale
Giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la Suprema
Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 11829/2020) ha, in proposito, affermato che
“[..] secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n.
6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n.
4 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). E' stato ritenuto che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60 comma 1, lett. e),
D.P.R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di
"irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la
5 disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel
Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune [..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R.
n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [..]”.
Precisa la Corte di legittimità che con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche nessuna norma prescrive quali attività devono, esattamente, essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali e quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr Cass. n. 23183/2023).
Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dall'agente della riscossione - la documentazione da questi prodotta non dimostra affatto che il messo notificatore prima di procedere alla notifica della intimazione di pagamento
6 abbia svolto nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le opportune ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta della notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, essendosi, invero, limitato ad attestare la sola irreperibilità del destinatario senza dare conto delle ricerche compiute al riguardo (cfr. annotazioni sulla relata, attestanti unicamente l'infruttuosità dei tentativi di recapito) non indicando, in particolare, le specifiche indagini tramite supporto anagrafico cui fa riferimento in memoria (cfr. pag. 10 della memoria). CP_4
La notificazione della intimazione di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 è dunque, nella specie, invalida.
Ed allora, in difetto di prova di notifica al ricorrente di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione opposta i crediti portati dagli avvisi di addebito prima menzionati risultano estinti per prescrizione, e ciò anche a tener conto della sospensione dei termini disposta dalla più volte citata normativa emergenziale.
Deve, quindi, in definitiva dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33420120000242157000, n.
33420120002320812000, n. 33420130001884402000, n.
33420130004077174000, n. 33420140001272092000, n.
33420140004388509000, n. 33420150000557086000, n.
33420160000605185000, n. 33420160002489146000; n.
33420160003333527000, n. 33420170000910553000, n.
33420170001831455000, n. 33420170004689181000; per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n.
33420120000242157000, n. 33420120002320812000, n.
33420130001884402000, n. 33420130004077174000, n.
33420140001272092000, n. 33420140004388509000, n.
7 33420150000557086000, n. 33420160000605185000, n.
33420160002489146000, n. 33420160003333527000, n.
33420170000910553000, n. 33420170001831455000, n.
33420170004689181000; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
8
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2718/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Giusi Pontieri Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda CP_1
Avena e Umberto Ferrato opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Antonio Pelle opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Ilario CP_3
Antonio Sorace opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.7.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249005582059/000, notificata dall'agente della riscossione il 5.6.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420140001177182000 avente ad oggetto premi
1 assicurativi nonché agli avvisi di addebito meglio indicati alle pag. CP_3 CP_1
1-3 dell'atto introduttivo, chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità degli atti presupposti e di intervenuta prescrizione delle pretese creditorie.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2)
l'intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale, anche in ipotesi di notifica degli atti presupposti.
, e si costituivano in giudizio CP_1 CP_3 Controparte_2 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione nella parte in cui si denuncia l'omessa notifica degli atti presupposti (cartella di pagamento e avvisi di addebito) deve dichiararsi inammissibile atteso che l'azione, sotto questo profilo, deve qualificarsi alla stregua di una opposizione agli atti esecutivi e, come tale, assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c., che nella specie non è stato rispettato posto che l'intimazione opposta è stata notificata, per come dedotto, il 5.6.2024 mentre il ricorso è stato depositato il 9.7.2024 e dunque oltre il termine di 20 giorni.
Nondimeno l'opposizione mira, altresì, ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (anche) in epoca successiva alla data di
(asserita) notifica degli atti presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Ciò precisato, l'opposizione ha ad oggetto l'intimazione n.
03420249005582059/000 nella parte relativa alla cartella di pagamento n.
03420140001177182000 nonché agli avvisi di addebito n.
33420120000242157000, n. 33420120002320812000, n.
33420130001884402000, n. 33420130004077174000, n.
2 33420140001272092000, n. 33420140004388509000, n.
33420150000557086000, n. 33420160000605185000, n.
33420160002489146000; n. 33420160003333527000, n.
33420170000910553000, n. 33420170001831455000, n.
33420170004689181000, n. 33420180001145056000, n.
33420180004403700000, n. 33420190001558481000, n.
33420190006671663000.
Ora, premesso che costituendosi in giudizio ha provato l'avvenuta CP_4 notifica della cartella di pagamento n. 03420140001177182000 e l' quella CP_1 degli avvisi di addebito che qui rilevano (cfr. fasc. resistenti) - e che le doglianze sul punto di parte ricorrente (cfr. note scritte) sono prive di pregio poiché l'avviso di ricevimento prodotto da (all. 2) attesta l'avvenuta CP_4 notifica della cartella di pagamento in questione in quanto reca l'indicazione del medesimo numero identificativo mentre quelli prodotti dall' si CP_1 compongono della facciata fronte/retro e sono riconducibili agli avvisi di addebito recando l'indicazione del numero delle relative raccomandate - si osserva, innanzi tutto, che alcuna prescrizione è intervenuta in relazione al credito portato dalla citata cartella di pagamento poiché, per come dedotto dall' e non contestato dal ricorrente, in seguito alla notifica di tale atto CP_3
(avvenuta il 9.4.2014, cfr. avviso di ricevimento in fasc. ), vi è stata la CP_4 presentazione di una rateazione del debito in 72 rate dall'11.11.2016 e quindi quella di una definizione agevolata in data 4.4.2019 e la presentazione delle istanze di rateizzazione/definizione del debito determinano l'interruzione del termine di prescrizione (cfr., tra le altre, Cass. n. 32030/2024; Cass. n.
27504/2024; Cass. n. 32679/2024) sicchè alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata (5.6.2024) il termine di prescrizione quinquennale non era decorso sia per effetto di detta interruzione che della sospensione dei termini
(per complessivi 311 giorni) disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Analogamente non è prescritto il credito portato dagli avvisi di addebito n.
33420180001145056000, n. 33420180004403700000, n.
3 33420190001558481000, n. 33420190006671663000 poiché dalla loro notifica
(avvenuta il 17.8.2018, 3.1.2019, 19.7.2019, 12.3.2020, cfr. avvisi di ricevimento in fasc. ) e sino a quella dell'intimazione impugnata non è CP_1 decorso il termine quinquennale, anche in tal caso tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla menzionata normativa emergenziale.
È, invece, maturata la prescrizione dei crediti portata dagli avvisi di addebito n.
33420120000242157000, n. 33420120002320812000, n.
33420130001884402000, n. 33420130004077174000, n.
33420140001272092000, n. 33420140004388509000, n.
33420150000557086000, n. 33420160000605185000, n.
33420160002489146000; n. 33420160003333527000, n.
33420170000910553000, n. 33420170001831455000, n.
33420170004689181000 (notificati nel periodo compreso tra il 22.2.2012 ed il
5.2.2018, cfr. avvisi di ricevimento in fasc. ). CP_1
Ed invero, rilevato che l'agente della riscossione ha provato di aver notificato al ricorrente, in data 12.7.2013, l'intimazione di pagamento n.
03420139048898430000 (relativa all'avviso di addebito n.
33420120000242157000) e in data 14.4.2016 il preavviso di fermo n.
03480201600005215000 (relativo agli avvisi di addebito n.
33420120000242157000, n. 33420120002320812000 n.
33420130001884402000, n. 33420140001272092000, n.
33420150000557086000), si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179008496730000 non è stata validamente eseguita.
Ed invero, per come dedotto dall'agente della riscossione e come risulta dalla documentazione dallo stesso prodotta, la notifica di detta intimazione è stata eseguita con la procedura della assoluta irreperibilità ex art. 26 D.P.R. 602/73
e 60, comma 1 lett. E) D.P.R. 600/73, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale
Giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la Suprema
Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 11829/2020) ha, in proposito, affermato che
“[..] secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n.
6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n.
4 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). E' stato ritenuto che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60 comma 1, lett. e),
D.P.R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di
"irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la
5 disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel
Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune [..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R.
n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [..]”.
Precisa la Corte di legittimità che con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche nessuna norma prescrive quali attività devono, esattamente, essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali e quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr Cass. n. 23183/2023).
Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dall'agente della riscossione - la documentazione da questi prodotta non dimostra affatto che il messo notificatore prima di procedere alla notifica della intimazione di pagamento
6 abbia svolto nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le opportune ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta della notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, essendosi, invero, limitato ad attestare la sola irreperibilità del destinatario senza dare conto delle ricerche compiute al riguardo (cfr. annotazioni sulla relata, attestanti unicamente l'infruttuosità dei tentativi di recapito) non indicando, in particolare, le specifiche indagini tramite supporto anagrafico cui fa riferimento in memoria (cfr. pag. 10 della memoria). CP_4
La notificazione della intimazione di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 è dunque, nella specie, invalida.
Ed allora, in difetto di prova di notifica al ricorrente di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione opposta i crediti portati dagli avvisi di addebito prima menzionati risultano estinti per prescrizione, e ciò anche a tener conto della sospensione dei termini disposta dalla più volte citata normativa emergenziale.
Deve, quindi, in definitiva dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33420120000242157000, n.
33420120002320812000, n. 33420130001884402000, n.
33420130004077174000, n. 33420140001272092000, n.
33420140004388509000, n. 33420150000557086000, n.
33420160000605185000, n. 33420160002489146000; n.
33420160003333527000, n. 33420170000910553000, n.
33420170001831455000, n. 33420170004689181000; per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n.
33420120000242157000, n. 33420120002320812000, n.
33420130001884402000, n. 33420130004077174000, n.
33420140001272092000, n. 33420140004388509000, n.
7 33420150000557086000, n. 33420160000605185000, n.
33420160002489146000, n. 33420160003333527000, n.
33420170000910553000, n. 33420170001831455000, n.
33420170004689181000; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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