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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3848/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3848/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio degli avv.ti MOLINO ELENA e GARESIO Controparte_1 PAOLA in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Torino il 02/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 522 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/11/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/09/2016.
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DISPONE che la figlia minore che allo stato frequenta il terzo anno della Persona_2 scuola media inferiore, rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà residenza e abitazione principale presso l'abitazione della madre in Torino, via Camillo Riccio n. 46;
2. DISPONE che figlia minore rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e, in genere, a tutte le questioni di straordinaria amministrazione come individuate dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati (Torino) sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. 15 marzo 2016, che le parti hanno visionato e sottoscritto (doc. 14 - Protocollo d'Intesa sottoscritto) saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ognuno dei genitori separatamente e disgiuntamente;
3. DISPONE che spese di straordinaria amministrazione siano suddivise in base al Protocollo d'Intesa di cui sopra, al quale le parti intendono riferirsi per ogni questione ivi trattata e non diversamente regolata nel presente ricorso;
4. DISPONE che il Sig. si impegni a versare, per ogni mese, entro e non Controparte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie come al punto 2);
5. DÀ ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito dalla Sig.ra
Pt_1
6. DISPONE che il padre possa prendere con sé la figlia una volta la settimana e a week-end alterni;
Natale e Capodanno ad anni alterni e quindici giorni nelle vacanze estive (compatibilmente con gli interessi e gli impegni anche extrascolastici di Viola);
7. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causale salvo quanto stabilito nella scrittura privata sottoscritta dagli stessi il 4.11.2024 in relazione al dare/avere maturato in riferimento alle condizioni di separazione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3848/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio degli avv.ti MOLINO ELENA e GARESIO Controparte_1 PAOLA in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Torino il 02/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 522 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/11/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/09/2016.
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DISPONE che la figlia minore che allo stato frequenta il terzo anno della Persona_2 scuola media inferiore, rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà residenza e abitazione principale presso l'abitazione della madre in Torino, via Camillo Riccio n. 46;
2. DISPONE che figlia minore rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e, in genere, a tutte le questioni di straordinaria amministrazione come individuate dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati (Torino) sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. 15 marzo 2016, che le parti hanno visionato e sottoscritto (doc. 14 - Protocollo d'Intesa sottoscritto) saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ognuno dei genitori separatamente e disgiuntamente;
3. DISPONE che spese di straordinaria amministrazione siano suddivise in base al Protocollo d'Intesa di cui sopra, al quale le parti intendono riferirsi per ogni questione ivi trattata e non diversamente regolata nel presente ricorso;
4. DISPONE che il Sig. si impegni a versare, per ogni mese, entro e non Controparte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie come al punto 2);
5. DÀ ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito dalla Sig.ra
Pt_1
6. DISPONE che il padre possa prendere con sé la figlia una volta la settimana e a week-end alterni;
Natale e Capodanno ad anni alterni e quindici giorni nelle vacanze estive (compatibilmente con gli interessi e gli impegni anche extrascolastici di Viola);
7. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causale salvo quanto stabilito nella scrittura privata sottoscritta dagli stessi il 4.11.2024 in relazione al dare/avere maturato in riferimento alle condizioni di separazione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.