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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6301 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1994/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 708/2020 emessa in data 17.4.2020, pubblicata in data 24.4.2020 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gian Paolo La Sala e Marina Argenio;
APPELLANTI
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Volino Controparte_1 C.F._4
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 CP_3
); C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 27.6.2025 dalla difesa degli appellanti e in data 30.6.2025 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 18.4.2015, – premettendo che: in data 27.1.2011 era Controparte_1 deceduto il suo germano, ; in data 7.3.2011, presso il notaio di Avellino, Persona_1 Per_2 le altre germane, e , avevano depositato il testamento olografo di CP_2 Parte_4
, datato al 13.10.2010; in tale testamento venivano nominati beneficiari: Persona_1 Pt_1
, , , ,
[...] Parte_4 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 CP_3
laddove, al momento del decesso, e in assenza di testamento, sarebbero state eredi legittime
[...] del de cuius le sole sorelle, ovvero , , , Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 quest'ultima non richiamata nel predetto testamento;
il detto testamento era da dichiararsi apocrifo, giacché in alcun modo attribuibile al de cuius, né nel testo né nella firma – conveniva in giudizio
, , , figli delle defunta , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nonché e chiedendo al Tribunale di Avellino di “accertare e Controparte_2 CP_3 dichiarare l'apocrifìa del testamento tutto in questione;
per l'effetto, dichiarare nulla la divisione ereditaria effettuata in forza di detto testamento;
ordinare, eventualmente a mezzo C.T.U., la collazione dei beni e legati testamentari e predisporre nuovo riparto in favore degli eredi legittimi;
con vittoria di competenze di lite e con espressa richiesta di attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 24.9.2015 si costituivano i convenuti , Parte_1 Parte_2
e , deducendo che: la domanda proposta era improcedibile, perché non Parte_3 preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione;
se la domanda proposta dall'attrice avesse dovuto qualificarsi come querela di falso, essa non era stata ritualmente avanzata per difetto di sottoscrizione dell'atto introduttivo ad opera della parte, oppure del suo procuratore speciale ex art. 221 c.p.c.; il testamento in oggetto a firma di doveva considerarsi autentico e, Persona_1 dunque, pienamente valido;
in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, infine, l'atto di citazione era affetto da nullità ex art.164, comma 4, c.p.c. per incertezza e totale carenza dell'oggetto della domanda. I convenuti, pertanto, concludevano chiedendo “che ogni domanda ex adverso avanzata sia dichiarata improcedibile, inammissibile e comunque sia rigettata.
Con vittoria di spese ed attribuzione”.
I convenuti e ancorché ritualmente citati, non CP_3 Controparte_2 intervenivano nel detto giudizio e venivano dichiarati contumaci.
Assegnato il termine per l'esperimento della mediazione, veniva successivamente espletata
CTU grafologica. In particolare, con ordinanza dell'1.2.2017, il G.I. nominava ctu la dott.ssa Per_3 con l'incarico di accertare “se il testamento olografo per cui è causa sia riconducibile alla mano del de cuius (…), precisando all'uopo anche in termini percentuali la probabilità che la sottoscrizione appartenga a chi apparentemente ne ha assunto la paternità”. Con ordinanza del 10.10.2017, poi, veniva disposta un'integrazione della consulenza con l'incarico al ctu di esaminare il testo della scrittura solo dopo aver analizzato la sigla “G.S.”, posta in calce, e solo in caso di ritenuta autenticità della stessa.
Depositata la consulenza integrativa il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 708/2020, del
17.4.2020, così decideva: “A. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice CP_1
, dichiara la nullità del testamento olografo ad apparente firma di
[...] Persona_1 pubblicato in data 7/3/2011 per atto a ministero del Notaio di Avellino (Rep. Persona_4
89028 - Racc. 32965), registrato in data 16/3/2011; B. dichiara aperta la successione ab intestato di
nato a [...] il [...], deceduto in Baiano il 27/01/2011; C. dichiara Persona_1 inammissibile per la restante parte la domanda attorea;
D. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
E. pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti, in parti uguali, le spese della consulenza tecnica e della consulenza integrativa, espletate nel corso del giudizio, così come già liquidate con separati decreti del 5/10/2017 e del 4/10/2018”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato a mezzo pec, gli odierni appellanti , Parte_1
e hanno interposto gravame avverso la citata sentenza, Parte_2 Parte_3 formulando otto motivi di censura.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato l'asserita nullità della sentenza, derivante dalla pretesa nullità dell'ordinanza istruttoria. Essi hanno contestato l'ordinanza resa dal giudice di prime cure in data 3.4.2019, con la quale, conclusasi la consulenza grafologica, lo stesso disponeva che la causa fosse matura per la decisione, invitando le parti a precisare le proprie conclusioni. Ebbene, a dire degli appellanti, tale ordinanza sarebbe del tutto priva del requisito della motivazione, anche solo succinta, così come richiesto dall'art. 134 c.p.c., non essendo state illustrate le ragioni sottese al diniego di espletamento della prova testimoniale richiesta, ma avendo, al contrario, ritenuto il Giudice “adeguatamente istruita” la causa al termine dell'espletamento della consulenza tecnica. La nullità, poi, anche dell'ordinanza istruttoria del 31.10.2017, per la stessa identica motivazione, non sarebbe stata sanata dalla sentenza, perché anche quest'ultima non avrebbe esplicitato le ragioni del rigetto delle istanze istruttorie, asserendo, anzi, in modo apodittico che il
Giudice non era affatto tenuto a farlo. Ebbene, la nullità delle dette ordinanze, per difetto di motivazione, dovrebbe comportare come diretta conseguenza la nullità della sentenza qui gravata, ex art. 159, co. 1, c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, hanno dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attori non essendo stato mai prodotto l'originale del testamento, in violazione del disposto dell'art. 2719 c.c. In pratica, l'attrice “oltre a produrre una mera fotocopia non autenticata del verbale di pubblicazione del testamento del notaio del 7/3/2011, peraltro incompleta perché priva della copia della facciata retrostante della Per_2 busta contenente il testamento, non ha richiesto che fosse disposto l'ordine di esibizione al depositario della scrittura testamentaria ex art. 210 c.p.c., né, in alternativa, ha richiesto di disporsi ex art. 118 c.p.c. l'ispezione del testamento presso il depositario nel luogo dov'è custodito il testamento in originale”. Non solo, ma sarebbe stato violato anche il disposto dell'art.112 c.p.c., non avendo il Tribunale esaminato l'eccezione di incompletezza della copia prodotta, tempestivamente formulata, essendo la fotocopia esibita monca, perché priva della copia di una delle due facciate della busta (quella posteriore). In sintesi, la sentenza dovrebbe, a detta dei deducenti, essere riformata nella parte in cui, erroneamente applicando l'art. 2719 c.c., ha ritenuto non necessaria la produzione dell'originale del testamento, nonché nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che il mancato tempestivo disconoscimento di conformità all'originale della copia esibita potesse aver sanato l'incompletezza della copia prodotta.
Con il terzo motivo di gravame, i deducenti hanno lamentato la violazione del principio dispositivo in quanto la mancata produzione del documento in originale da parte dell'attrice non aveva consentito la conoscenza dello stesso da parte dell'organo giudicante. Non solo, ma in violazione del disposto dell'art. 2697 c.c., relativo al riparto dell'onere della prova, il primo Giudice aveva ordinato al perito di esaminare l'originale del documento impugnato “presso il notaio rogante”
(così, nell'ordinanza dell'1.2.2017), laddove al CTU è come noto preclusa la possibilità di “esaminare presso terzi l'originale di documenti già agli atti del giudizio in copia, perché l'esame del consulente deve necessariamente avvenire sulla documentazione, in copia, presente agli atti di causa”. La CTU sarebbe stata, di conseguenza, affetta da nullità. E ciò anche sulla base del dato per cui lo stesso ausiliario ricercava il documento presso un depositario diverso da quello indicato dal giudice,
“perché, di sua iniziativa, ha ricercato altrove l'originale del testamento, che non era più presso il notaio (che nel caso aveva curato la pubblicazione), e dopo ricerche lo ha ritrovato presso Per_2 altro depositario (e luogo) presso l'Archivio notarile di Avellino”. Da qui la violazione del divieto di compiere indagini esplorative, “sussistente anche quando la consulenza è di tipo percipiente vale a maggior ragione quando la consulenza è soltanto deducente, (come nel caso de quo)”.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno impugnato la decisione nella parte in cui la stessa aveva ritenuto valide le operazioni compiute in occasione della seconda ctu, nonostante il tecnico incaricato avesse omesso del tutto di notificare l'avviso di avvio delle operazioni peritali, così impedendo alle parti di parteciparvi, in violazione degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c. La relativa eccezione di nullità, poi, era stata altrettanto illegittimamente respinta dal
Tribunale, che sul punto aveva motivato sul rilievo della genericità della dedotta eccezione, per non essere stato precisato quale concreto pregiudizio fosse derivato alla difesa dall'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni, pregiudizio invece consistito nell'aver “effettivamente impedito alla parte e al suo consulente dott. di intervenire alle operazioni peritali svolte il 15/12/2017”. Per_5
Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato l'omessa valutazione a mezzo della CTU, in violazione dell'art.116 c.p.c., dell'autenticità del testo e della scritta sulla busta, nonché della firma apposta sul retro della busta. La sentenza impugnata andava dunque riformata per aver accertato la falsità dell'olografo sulla base di due perizie assolutamente incomplete anche a causa degli errori commessi con le ordinanze dell'1.2.2017 e del 10.10.2017 nella formulazione dei quesiti al CTU. In pratica, in sede di seconda CTU, “il G.I., contraddicendo la precedente ordinanza, incaricava il consulente di ufficio di esaminare solo la sigla 'G.S.' apposta in calce al documento, subordinando l'esame del testo del testamento alla ritenuta autenticità della predetta sigla. Il perito, ritenuta falsa la sigla, ometteva quindi di verificare la riferibilità al de cuius del contenuto della scheda testamentaria, con la conseguenza che la causa è stata decisa senza sapere se le disposizioni di ultima volontà dell'olografo siano o meno di pugno del de cuius”.
Al contrario, hanno lamentato gli istanti, il prudente apprezzamento delle prove da parte del
Giudice, previsto dall'art. 116 c.p.c., presupporrebbe che il Collegio abbia elementi sufficienti per formulare un giudizio sulla genuinità del testamento e quindi sappia se, a parere del perito, la grafia del testo delle disposizioni di ultima volontà sia o meno autentica. In sostanza, “la restrizione della consulenza grafologica alla sola sigla, senza un esame dell'autenticità della grafia del testo delle ultime volontà, limita[va] in modo intollerabile e senza alcuna giustificazione gli elementi a disposizione del Collegio per formulare un giudizio prudente e ponderato sulla validità del testamento”, laddove, invece, “se il perito avesse accertato la genuinità del testo, sarebbe stato doveroso un approfondimento probatorio, ad esempio attraverso una nuova consulenza da affidare ad altro perito, oppure mediante l'ammissione della prova testimoniale articolata da questa parte, dato che è statisticamente improbabile che un olografo sia autentico nel contenuto e falsificato nella sola firma”.
Con il sesto motivo di appello hanno dedotto l'erroneità della sentenza per aver giudicato falso il testamento, con un sostanziale appiattimento da parte del primo Giudice sulle risultanze peritali, invero “inattendibili per ragioni soggettive dipendenti dalla negligenza e dall'inaffidabilità della consulente, nonché oggettive, per il metodo tecnico utilizzato e l'inadeguatezza delle scritture di comparazione”.
Con altro motivo i deducenti hanno ritenuto illegittima la declaratoria di apertura della successione ab intestato in assenza di domanda specifica di parte attrice (per non averla la stessa formulata né con l'atto di citazione, né nel corso del giudizio, né, infine, con le conclusioni) emessa in violazione dell'art.112 c.p.c. Con l'ultimo motivo di censura, è stata infine criticata la regolamentazione delle spese processuali contenuta in sentenza.
Così esposti i plurimi motivi di censura, gli appellanti si sono conclusivamente rivolti a questa
Corte, affinché, previa ammissione della prova per testi articolata e non accolta in primo grado e previa disposizione di una nuova CTU, nonché, in accoglimento della condizionata istanza di verificazione del testamento, provveda a: “1) che la sentenza impugnata sia dichiarata nulla in accoglimento del motivo sub I); 2) che in riforma della sentenza impugnata e a) in accoglimento dei motivi sub II) e III) la domanda ex adverso proposta in primo grado di accertamento negativo di autenticità del testamento olografo per cui è causa sia dichiarata inammissibile, improcedibile e comunque sia rigettata a causa della mancata produzione e delle omesse istanze di esibizione dell'originale del testamento olografo e di ispezione dello stesso;
b.b) che in riforma della sentenza del Tribunale sia in ogni caso dichiarato che le ordinanze di disposizione della c.t.u. dell'1/2/2017 e del 10/10/2017 sono illegittime e che le due c.t.u. di cui alle relazioni del 16/9/2017 e del 14/5/2018 svolte sono affette da nullità insanabile in accoglimento delle censure di cui ai motivi sub II e III, tra cui in particolare delle censure sub III C e D;
3) che in ogni caso in riforma della sentenza impugnata
e in accoglimento del motivo sub IV) sia dichiarata la nullità per violazione degli artt. 194, comma
2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c. della perizia grafologica cd. integrativa di ufficio eseguita in primo grado sulla sottoscrizione in sigla apposta in calce al testamento;
4) che in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello nei suoi vari motivi peculiarmente sub V e VI sia accertata l'autenticità del testo e delle sottoscrizioni, nonché la validità, del testamento olografo di del 13/10/2010, pubblicato in data 7/3/2011 per atto a ministero del Notaio Persona_1
di Avellino (Rep. 89028 - Racc. 32965), registrato in data 16/3/2011; 5) che in Persona_4 ogni caso in riforma della sentenza di I grado sia revocata la declaratoria di apertura della successione ab intestato giusta le censure del VII motivo;
6) che in accoglimento del motivo sub VIII) la sentenza impugnata sia riformata anche nel capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, ed attribuzione ai difensori antistatari”.
Con memoria del 7.10.2020 si è costituita , contestando la fondatezza del Controparte_1 gravame con riferimento ai motivi formulati. Ha affermato, nell'ordine, che: la sentenza era stata adeguatamente motivata in ordine all'attività istruttoria espletata e alle prove ammesse e che, comunque, le prove articolate dagli appellanti erano del tutto irrilevanti ai fini delle decisione;
la sentenza di primo grado era corretta con riferimento alla omessa produzione in giudizio dell'originale del testamento e alla sua completezza e che, in ogni caso, il testamento in originale può essere sempre esaminato dal ctu anche presso l'archivio notarile, laddove il notaio abbia cessato la propria attività, come nel caso di specie;
la ctu integrativa era finalizzata ad una nuova valutazione di elementi già acquisiti, per cui il contraddittorio sarebbe stato comunque assicurato dall'invio della bozza;
la ctu era stata correttamente espletata dal perito incaricato;
l'apocrifia della firma comportava comunque la nullità del testamento ex art. 606 c.p.c., per cui sarebbe stato del tutto irrilevante l'esame dell'autenticità della scheda nel suo complesso;
la declaratoria di apertura della successione ab intestato era corretta, effetto conseguenziale all'accertamento della nullità del testamento;
non doveva essere disposto il rinnovo dell'istruttoria. Da qui, la contestuale richiesta di rigetto integrale dell'avverso gravame.
Con comparsa depositato in data 28.2.2025, si è costituito l'avv. Argenio Marina, in sostituzione dell'avv. Iasi Ida, quale difensore degli appellanti , Parte_1 Parte_2
e , affiancando, anche disgiuntamente, l'avv. Gian Paolo La Sala ed Parte_3 associandosi alle sue difese.
Con ordinanza datata al 3.11.2025, la Corte, dichiarata la contumacia di e di CP_3
ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni. Controparte_2
Dopo diversi rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 3.6.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per la udienza dell'
1.7.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta all'udienza dell' 1.7.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno eccepito la nullità dell'ordinanza istruttoria resa dal
Giudice di prime cure in data 3.4.2019, con la quale, all'esito della consulenza grafologica, lo stesso, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni. A dire degli appellanti, tale ordinanza sarebbe del tutto priva del requisito della motivazione, anche solo succinta, così come richiesto dall'art. 134 c.p.c., non essendo state illustrate le ragioni del rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli stessi originari convenuti. Da qui la nullità dell'ordinanza cui sarebbe seguita, poi, quella della sentenza ex art. 159 comma 1 c.p.c.
Come noto, l'art. 187 c.p.c. affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del “se” la causa “sia matura per la decisione”, senza necessità di motivare sulla mancata assunzione di ulteriori mezzi di prova. Il giudice di merito, cioè, non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo, la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi, come nel caso di specie, dal complesso delle argomentazioni contenute nella ordinanza stessa, come nella sentenza (Cass.sent. n. 14611 del 2005). In tal senso, secondo consolidata giurisprudenza, l'omessa motivazione circa la reiezione di specifiche istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa dedursi la superfluità e l'irrilevanza delle prove dedotte (cfr. Cass., sent. n. 18025 del
2019; Cass., sent. n. 11176 del 2017; Cass., sent.n. 6570 del 2004; Cass. sent. n. 4718 del 1984).
Ebbene, già nell'ordinanza del 3.4.2019, della cui nullità qui si discute, il primo Giudice – avendo così statuito: “viste le eccezioni sollevate dalla difesa di parte attrice in ordine alla nullità della c.t.u. per omesso avviso dell'inizio delle operazioni peritali e le richieste di rinnovazione della
c.t.u., previa sostituzione dell'ausiliario con un collegio di tecnici;
lette le note di chiarimento depositate dalla C.t.u. in data 2/7/2018; visto il provvedimento al riguardo già assunto dal precedente
Giudice istruttore in data 4/10/2018 e le valutazioni ivi compiute, che la scrivente fa proprie, ritenutane la condivisibilità; ritenuta pertanto la causa adeguatamente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici […];
P.Q.M.
Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 luglio 2019” – aveva articolato una esposizione chiara delle ragioni che lo inducevano a fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, riferendosi espressamente tanto agli esaustivi chiarimenti offerti dal CTU in merito alla pretesa omessa comunicazione di avvio delle operazioni peritali, quanto alla considerazione circa la congrua istruzione della causa, ritenuta appunto matura per la decisione. Non solo, ma anche nella sentenza qui gravata, lo stesso tribunale quanto all'eccezione di nullità della seconda relazione, redatta dal C.T.U. in seguito al conferimento di incarico integrativo, per mancato avviso dell'inizio delle relative operazioni peritali, oltre a prendere posizione sulla stessa eccezione, definendola tempestiva ma genericamente articolata, per non aver menzionato “alcuno sugli aspetti concernenti il concreto pregiudizio derivato alle proprie ragioni, ovvero quali sarebbero state le prerogative di tutela effettivamente lese dalla lamentata omessa comunicazione”, aggiungeva che in sede di integrazione della CTU, l'ausiliario non avesse proceduto affatto a nuove acquisizioni documentali, ma avesse piuttosto provveduto ad una disamina concernente un singolo e peculiare aspetto (la siglo-firma del de cuius) del materiale di causa già oggetto del vaglio peritale. Né, infine, continuava il primo Giudice, si può omettere di notare come
“il diritto al contraddittorio sia stato, in ogni caso, compiutamente garantito attraverso la rituale trasmissione della bozza di Relazione integrativa alle parti e la risposta fornita dall'ausiliario ai rilievi critici pervenuti dalle stesse (v. pag. 13 e ss. Relazione integrativa depositata in data
15/5/2018)”. E' pertanto evidente come il Giudice di prime cure abbia puntualmente richiamato le ragioni alla base dell'accertamento negativo di autenticità dell'olografo, rifacendosi alle risultanze cui era pervenuto l'ausiliario, allo scopo definite “frutto di un'analisi corretta, fondata su ampi, logici e ben argomentati accertamenti scientifici e su diretto riscontro della documentazione e le stesse possono essere utilizzate pienamente ai fini della presente decisione. Particolare decisività va ascritta alla constatazione, suffragata da convincenti spiegazioni tecniche e da eloquenti grafici dimostrativi, relativa alla difformità tra grafia utilizzata per la stesura del testo, coerente con l'accertata condizione del testatore, e grafia propria della sottoscrizione, tale da palesare la non autenticità di quest'ultima”.
In sostanza il tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 116
c.p.c., in base alla quale, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (così
Cass. sent.n.16499 del 2009; Cass. sent.n. 11176 del 2017, per la quale, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove – salvo che non abbiano natura di prova legale – il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati).
In definitiva, in merito alle osservazioni critiche mosse dagli appellanti su questo punto, si richiama il noto orientamento della Suprema Corte per cui “il giudice dei merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte n.d.r. come nel caso di specie, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass. sent.n. 1815 del 2015: più di recente, nello stesso senso cfr. Cass.sent. n. 21504 del 2018). Tanto chiarito, è agevole concludere per l'infondatezza della relativa doglianza, atteso che il caso di una motivazione completamente mancante, oggetto della contestazione qui esaminata, si configura solo allorquando chi legge non sia posto in condizione di cogliere neppure la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, in quanto tale incompatibile con la mera espressione di un immotivato comando, ipotesi estrema, assolutamente non configurantesi nel caso de quo, come innanzi precisato.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice, non essendo stato mai prodotto l'originale del testamento, in violazione del disposto dell'art. 2719 c.c e la violazione dell'art. 112
c.p.c., non avendo il Tribunale esaminato l'eccezione di incompletezza della copia prodotta.
Ebbene, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, in generale, in riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 c.c., occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, sicché
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ciò in quanto l'attore in un accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, ovvero, l'esistenza di quanto può provarlo, essendo essa la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo (Cass. sent. n. 16917 del 2012; Cass.
Sent. n. 22862 del 2010; Cass.sent. n. 12108 del 2010).
Quando, invece, in un giudizio debba essere provata l'esistenza e la validità di un testamento olografo, come nel caso di specie, grava sull'attore che agisce per l'accertamento negativo l'onere della relativa prova. La tesi secondo cui l'art. 216 c.p.c. porrebbe a carico di chi intende valersi del testamento l'onere di proporre istanza di verificazione nel caso in cui lo stesso atto di ultima volontà sia stato disconosciuto dall'altra parte, non è stata ritenuta fondata. Al riguardo la Corte di cassazione ha richiamato la sentenza n. 18363/2018, con la quale è stato ribadito il principio per cui il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private, avendo le Sezioni Unite con la sentenza n. 12307/2015, chiarito che tale negozio - pur ricompreso tra le scritture private - non può essere equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi.
Pertanto, per la contestazione dell'autenticità di un testamento olografo va escluso sia il mezzo della querela di falso, sia la possibilità che colui che agisce contro l'erede testamentario possa limitarsi a disconoscere il testamento olografo ex art. 214 c.p.c. (rimedio ordinario di contestazione delle scritture private). La parte che agisce per contestarlo in giudizio intende rimuovere il titolo della successione e, quindi vuole disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che in tal modo contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore, allora, grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati, con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, dall'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costituitivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Dunque, ai fini dell'impugnazione dell'autenticità di un testamento, la parte è onerata di svolgere una propria domanda di accertamento negativo di provenienza con il relativo pieno onere della prova da assolvere sull'originale del testamento. Non solo, ma secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio promosso ai fini della declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità del documento, l'esame grafologico deve necessariamente potersi compiere sull'originale, perché solo su quest'ultimo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire al reale autore della sottoscrizione (Cass., ord. n. 23612 del 2024). In tal senso, la Suprema Corte:“[…], in effetti soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma;
non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi” (Cass. sent. n. 20484 del 2014).
Ebbene, nel caso de quo, l'appellata in uno all'atto di citazione, depositava, oltre alla consulenza grafologica di parte all'estratto del certificato di morte del de cuius, l'atto di “deposito e pubblicazione del testamento olografo n. 89028 di repertorio, n. 32965 di raccolta, pubblicato in
Avellino il 16 marzo 2011”, a firma del notaio di Avellino. A sostegno della Persona_4 propria domanda, cioè, l'attrice produceva il parere tecnico-grafologico, redatto dalla dott.ssa , Per_6 che concludeva nel senso della totale falsità della scheda testamentaria a firma di . Persona_1
In particolare, la perizia evidenziava la sussistenza nel testo del documento analizzato di discordanze sostanziali non attribuibili alla mano del de cuius, tanto da far ritenere che l'intera scheda testamentaria fosse stata redatta da soggetto terzo. È stato pertanto dato ingresso ad una CTU, affidata alla dott.ssa al fine di verificare se la scheda testamentaria fosse, o meno, stata integralmente Per_3 scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c. Orbene, la ctu incaricata, “in conformità all'esigenza di visionare l'esemplare originale del documento oggetto della verifica tecnica de quo”, si recava “in ambito del prosieguo peritale, nel luogo dove questo veniva custodito, per ispezionarlo ed effettuare i rilievi tecnici su di esso”. Non solo, ma al fine “di acquisire ulteriori conoscenze in merito a taluni profili grafologici delle scritture di raffronto indicate da parte convenuta e autorizzate dal Giudice Istruttore, mediante l'esame degli esemplari in originale […], disponeva nell'ambito di proseguimento degli accertamenti peritali gli accessi presso il Presidio Ospedaliero di Solofra “Agostino Landolfi” e l'Archivio Notarile Distrettuale di
Avellino”, dove, peraltro, la scheda testamentaria originale era custodita.
Ebbene, come noto, la pubblicazione di un testamento olografo si realizza tecnicamente per intervento del notaio incaricato che provvede a redigere un verbale in forma di atto pubblico alla presenza di due testimoni, in cui viene descritto lo stato del testamento, integralmente riprodotte le disposizioni di ultima volontà del testatore e allegati sia il documento testamentario originale sia un estratto dell'atto di morte. Di norma, dunque, alla notizia della morte del testatore, la persona in possesso di un testamento olografo affidatogli dallo stesso in custodia, lo presenta in originale – e non in fotocopia – a un notaio per la pubblicazione;
allo stesso modo il notaio depositario, al quale gli interessati presentino un estratto dell'atto di morte del testatore, provvederà alla pubblicazione del testamento olografo. Nel caso di specie, come chiarito nell'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio, e in data 7 marzo 2011, depositavano Controparte_2 Parte_4 presso il citato notaio di Avellino, il testamento attribuito pretesamente al defunto Persona_4 germano del quale chiedevano la pubblicazione, poi avvenuta in data 16 marzo. Per_1
Alla luce di quanto qui riportato, le operazioni peritali venivano ritualmente compiute sull'originale della scheda testamentaria, pubblicamente rinvenibile, all'esito della cessazione dell'attività del notaio ricevente, presso l'archivio notarile distrettuale di Avellino. Rispetto a ciò, il consulente degli odierni appellanti, dott. , come chiarito dal CTU, nella prima relazione, si Per_5 rendeva “assente, peraltro senza alcun preavviso né giustificazione, nell'accesso presso l'Archivio
Notarile di Avellino, preordinato proprio per le ispezioni alla scheda olografa in originale, sebbene data e ora siano state concordate con il professionista in occasione dell'incontro iniziale e fissate nel verbale delle operazioni”, al pari di quanto fatto in occasione dell'accesso “presso il Presidio
Ospedaliero di Solofra “Agostino Landolfi”, effettuato per le attività necessarie sulle scritture comparative ivi custodite (cartella clinica)”. Cio' nonostante, le operazioni peritali sulla scheda olografa in originale, eseguite presso l'archivio distrettuale menzionato, si compivano ritualmente alla presenza della CTP dell'originaria parte attrice, dott.ssa , esitando in un univoco giudizio Per_6 di inautenticità, dacché, come chiarito dall'ausiliario, “un tratto atonico ed asinergico (così come è stato definito dal c.t.p. ) rilevato dallo scritto di redazione del testo testamentario, non può Per_5
d'emblée (non è ammesso dalle leggi e i principi che regolamentano la scienza della grafologia) trasformarsi in un tratto agile e fluido al punto tale da estrinsecarsi disinvoltamente con volteggi e paraffi così come è espresso nella firma in calce”. Giudizio, non dissimile, veniva poi espresso all'esito della seconda indagine peritale, di natura integrativa, che aveva assunto ad oggetto l'esame dell'autografia della sola siglo-firma parimenti posta, in uno alla firma per estesa, in calce all'atto: “Concludo, dunque che, la sigla apposta a mò di firma del e presente dopo le Persona_1 ultime due righe di volontà testamentaria del 13 ottobre 2010, sul lato destro, debba essere reputata apocrifa e quindi non proveniente dalla mano del succitato in quanto non corrispondente al gesto grafico desunto da tutte le scritture genuine in mio possesso”.
Pertanto, ai fini che qui rilevano, la correttezza dell'operato dell'ausiliario deve confermarsi, né sussiste il lamentato vizio di nullità della sentenza per aver il tecnico incaricato effettivamente operato sull'originale scheda rinvenuta presso l'archivio notarile distrettuale di Avellino, a nulla rilevando neppure l'ulteriore doglianza relativa all'incompletezza della copia prodotta, per essere assente una parte delle busta contenente la scheda.
L'esame del plico contenente la scheda, poi, appare assolutamente superfluo ai fini dell'indagine sull'olografia di un testamento, perché come notato dal CTU, quantunque sullo stesso fossero state apposte ulteriori scritte, sigle o firme, esse in alcun modo avrebbero potuto offrire
“alcuna certezza sulla provenienza dell'olografo, nulla impedendo che, la scheda testamentaria posta all'interno, possa essere manipolata o addirittura sostituita”. Come chiarito sul punto anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, le conseguenze della mancanza o della non autografia della sottoscrizione di un testamento olografo non sono mai ovviabili da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia (Cass. sent.n.
15379 del 2000).
Alla luce di quanto sin qui addotto, la censura va ritenuta infondata.
Con il terzo motivo di gravame, i deducenti hanno lamentato la violazione del principio dispositivo in quanto la mancata produzione del documento in originale da parte dell'attrice non ha consentito la conoscenza dello stesso da parte dell'organo giudicante e la violazione del disposto dell'art. 2697 c.c., relativo al riparto dell'onere della prova.
Come già osservato, nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità del documento, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale, poiché soltanto su quest'ultimo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico – fisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Dunque, non potrebbe che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi (Cass. 1831/2000; Cass. 1903/2007;
Cass. 1903/2009; Cass. 10171/2015; Cass. 1995/2016; Cass. 14775/2016; Cass. 6918/2018; in merito alla possibilità di effettuare la perizia grafica su una copia, si esprime invece la giurisprudenza penale di questa Corte, ma negando che detta regola valga per i giudizi civili di falso: cfr., in motivazione,
Cass. pen. 42938/2011; Cass. pen. 129080/2018; Cass. pen. 27392/2021).
Ebbene, nel nostro caso, il primo Giudice, con ordinanza dell'1.2.2017, dichiarava ammissibile la CTU richiesta per l'accertamento dell'autenticità del testamento in questione, onerando l'ausiliario di visionare, al fine dell'indagine peritale a compiersi, “il documento impugnato di falso (testamento olografo) presso il notaio rogante, effettua[ndo] una compiuta descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazioni di eventuali cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari ed ogni altra particolarità: accerti se il testamento olografo per cui è causa sia riconducibile alla mano del de cuius, ovvero presenti caratteristiche anomale che ne escludano la riferibilità al medesimo, precisando all'uopo anche in termini percentuali la probabilità che la sottoscrizione appartenga a chi apparentemente ne ha assunto la paternità. Dispone che il ctu si avvalga delle scritture di comparazione indicate in premessa [leggasi: autorizzate in premessa], oltre ad altre prodotte ritualmente nei termini di legge su cui vi sia accordo di tutte le parti costituite, autorizzandolo altresì, ai sensi dell'art. 218 c.p.c. ad estrarre copia delle medesime scritture presso
i pubblici depositari ai fini dello svolgimento delle operazioni peritali”.
Il perito, dunque, correttamente e in fedele adesione al compito assegnatogli, effettuava il dovuto accesso all'originale del testamento, rinvenendolo non presso l'archivio del notaio rogante, che aveva nel frattempo cessata la sua attività, ma presso l'archivio notarile distrettuale ove il primo era regolarmente confluito. Era, dunque, nella facoltà del primo giudice autorizzare il consulente a visionare l'originale dell'atto presso l'archivio notarile, alla stregua del rilievo che il testamento non deve necessariamente essere acquisito al processo in originale ove sia risultato prodotto in copia conforme e la stessa non sia stata disconosciuta, come nel caso de quo.
Nessuna violazione, dunque, è dato riscontrare tanto in ordine all'operato del primo Giudice, che con il provvedimento dell' 1.2.2017 ritualmente ordinava al CTU di svolgere le richieste indagini peritali direttamente sull'originale del testamento, com'è necessario in tema di azione di accertamento negativo dell'autenticità autografa di un atto di ultimo volontà, quanto in ordine all'operato del perito che, in osservanza al mandato ricevuto, non potendo rinvenire il testamento presso l'archivio del notaio rogante, vi si dedicava rinvenendolo per l'archivio del distretto notarile di competenza. Né, infine, alcuna contestazione di non conformità della copia prodotta dall'originaria attrice è mai stata tempestivamente formulata dai convenuti, odierni appellanti, dovendo pertanto valere la regola generale di cui all'art. 2719 c.c. secondo cui le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non soltanto se la loro conformità all'originale viene attestata da un pubblico ufficiale, ma anche qualora tale conformità non sia disconosciuta dalla controparte – disconoscimento da effettuarsi, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo perspicuo quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare (Cass. ord.n. 26200 del 2024) – con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata. Il motivo va pertanto disatteso.
Con il quarto motivo è stata impugnata la sentenza nella parte in cui la stessa aveva ritenuto valide le operazioni compiute in occasione della seconda CTU, nonostante il tecnico incaricato avesse in quell'occasione del tutto omesso di notificare l'avviso di avvio delle operazioni peritali, così impedendo alle parti di parteciparvi, in violazione degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c.
Orbene, in tema di consulenza tecnica di ufficio (v. Cass. ord. n. 3047 del 2020), ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2, e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, nullità che invece si configura soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado, nemmeno successivamente, di intervenire alle operazioni. Nel caso che occupa effettivamente, il CTU all'udienza di conferimento dell'incarico integrativo ebbe a dichiarare che le operazioni integrative avrebbero avuto inizio in data da comunicarsi e comunque anteriore al 15 dicembre 2017 (v. verbale di udienza del 17/11/2017), senza poi comunicare alle parti l'ufficiale data di inizio delle operazioni tecniche. Ebbene, il fatto che tale omissione non abbia potuto spiegare effetti invalidanti sulla espletata CTU si può ricavare da almeno tre elementi, nella specie: 1) ancorché il procuratore degli odierni appellanti ebbe a formulare la relativa eccezione tempestivamente, ovvero nella prima udienza successiva al deposito del secondo elaborato (cfr. verbale di udienza del 7.6.2018), la stessa eccezione veniva articolata in maniera assolutamente generica, ovvero senza menzione alcuna degli aspetti concernenti il concreto pregiudizio derivato da detta omissione alle ragioni difensive;
2), nell'ambito di tale seconda indagine, il consulente si limitava “a rielaborare, coordinare e valutare elementi (dati e documenti) già raccolti e dialetticamente acquisiti.” (cfr. note del CTU depositate in data 2.7.2018), non procedendo a nuove acquisizioni documentali, ma piuttosto ad una mera disamina concernente un unico e peculiare aspetto (la sigla del de cuius apposta in calce all'atto di ultima volontà), già contenuto nel materiale di causa precedentemente vagliato;
3) il diritto al contraddittorio veniva, in ogni caso, garantito attraverso la trasmissione della bozza di Relazione integrativa alle parti e la risposta fornita dall'ausiliario ai rilievi critici pervenuti dalle stesse (pag. 13 e ss. della Relazione integrativa depositata in data 15.5.2018). Senza contare che, nella specie, l'individuazione degli atti e dei documenti da esaminare, idonei a condizionare l'esito degli accertamenti a compiersi, aveva già avuto luogo in presenza delle parti o dei loro consulenti, in occasione della prima indagine svolta dall'ausiliario sull'originale depositato presso l'archivio notarile distrettuale di Avellino, indagine in occasione della quale il CTP degli odierni appellanti sceglieva tuttavia di non partecipare.
Dunque, è bene ripetere, la nullità della consulenza per mancata comunicazione della data o dell'ora di inizio delle relative operazioni si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa, per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle dette operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti, come nel caso de quo, che le parti siano state egualmente in grado di assistere all'indagine e di esplicare in essa le attività ritenute convenienti, inclusa quella di depositare osservazioni critiche all'elaborato peritale, come accaduto nel caso che ci riguarda in occasione del primo accesso peritale sulla scrittura autentica, depositata nel più volte menzionato archivio distrettuale.
Ragione per cui, si dovrà riconoscere l'infondatezza della relativa doglianza.
Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato l'omessa valutazione a mezzo della CTU, in violazione dell'art.116 c.p.c., l'autenticità del testo e della scritta sulla busta, nonché della firma apposta sul retro della busta. In sostanza, “la restrizione della consulenza grafologica alla sola sigla, senza un esame dell'autenticità della grafia del testo delle ultime volontà, limita[va] in modo intollerabile e senza alcuna giustificazione gli elementi a disposizione del Collegio per formulare un giudizio prudente e ponderato sulla validità del testamento” nel suo complesso.
Come noto, si sensi dell'art. 602, comma 1 c.c., l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: la presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. L'autografia, poi, deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore;
pertanto, in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia. In pratica, il testamento olografo deve essere interamente autografo, non può essere scritto con mezzi meccanici, né da altri soggetti, nemmeno per conto del testatore: così la mera mancanza di autografia determina la nullità del testamento.
È noto peraltro che in ragione del particolare rigore formale richiesto dal legislatore per il testamento, e tenuto conto della particolare semplicità di redazione del testamento olografo che deve indurre a prevenire la possibilità di interventi perturbatori della volontà del testatore, deve privilegiarsi la tesi maggioritaria nella giurisprudenza secondo cui il testamento che abbia previsto un'interpolazione qualsiasi da parte di un terzo deve ritenersi affetto da nullità ex art. 606 comma 1,
c.c. e, quindi, privo di qualsiasi efficacia, essendo tale intervento del terzo, di per sé idoneo ad escludere il requisito dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla effettiva volontà del testatore (cfr. Cass. sent.n. 3163 del 1993; Cass. sent. n. 26258 del 2008).
Ebbene, nel caso che occupa, il CTU, nel corso della prima indagine peritale, aveva avuto modo di chiarire, in maniera netta, che “l'analisi dei tracciati grafici in specie, condotta in ossequio ai principi grafologici relativi ai rilevamenti delle fenomenologie del gesto grafico nell'ambito delle indagini di confrontazione, hanno evidenziato componenti espressive dissimili nei punti degli allunghi al di sotto del rigo, nel modo di procedere sul rigo, nella modalità di vergatura delle iniziali del nome e cognome, nelle inclinazioni delle aste, nei gesti accessori (paraffa)”. In pratica, a detta del CTU, l'analisi grafo-morfologica compiuta sul testo originale, aveva permesso di acclarare la non perfetta sovrapponibilità grafo-motoria tra la scrittura del testo contenente le ultime volontà di e la sottoscrizione. Giudizio non dissimile, poi, veniva emesso in occasione della Persona_1 seconda indagine peritale, questa volta limitata, per volontà del tribunale, alla sola analisi dell'autografia della siglo-firma. Anche in questo secondo accesso, il tecnico incaricato precisava che
“la sigla apposta a mo' di firma del e presente dopo le ultime due righe di volontà Persona_1 testamentaria del 13 ottobre 2010, sul lato destro, debba essere reputata apocrifa e quindi non proveniente dalla mano del succitato in quanto non corrispondente al gesto grafico desunto da tutte le scritture genuine in mio possesso”.
Dunque, dalle risultanze degli elaborati peritali si evince un univoco e chiaro giudizio tecnico quanto alla sicura esclusione del fatto che una stessa mano abbia vergato e il testo contenente gli atti di ultima volontà e la firma e la siglo-firma poste in calce allo stesso. In definitiva, la grafia accertata in sede di CTU di una parte del testo manoscritto permette di escludere il requisito essenziale dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità dell'olografo, a nulla rilevando l'eventuale e comunque non accertata rispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore
(cfr. Cass.sent.n. 3163 del 1993; cfr. anche Cass.sent. n. 7636 del 1991; Cass.sent. n. 11733 del 2002;
Cass. sent.n. 26258 del 2008).
La soluzione qui individuata, che ritiene configurabile la nullità per difetto di olografia in ogni ipotesi di intervento del terzo, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, permette quindi di ritenere infondato il relativo motivo di gravame. In tal senso, è bene conclusivamente ribadire, che l'ausiliario aveva univocamente escluso la riconducibilità ad una stessa mano del testo contenente le indicazioni di ultima volontà del e la sottoscrizione per esteso, nella prima Per_1 indagine. In occasione poi del secondo accesso, poi, limitato all'analisi dell'autenticità della sola
, lo stesso tecnico del pari escludeva che quest'ultima potesse ricondursi all'estensore del Parte_5 testo, così confermando il dato dell'allografia di per sé idoneo a ritenere non autentico e, dunque, sostanzialmente nullo, il testamento.
Dunque, le conclusioni cui il consulente di ufficio è giunto - assunte all'esito di una scrupolosa analisi della scheda testamentaria condotta anche con l'ausilio di apposita strumentazione tecnica, e dotate di un'ampia e coerente spiegazione fondata sui principi della scienza grafologica che va qui integralmente richiamata - sono del tutto condivisibili. Non vi è dubbio che per la validità del testamento olografo debba essere accertata l'autografia dell'atto di ultima volontà nella sua interezza, ovvero sia della sottoscrizione che della data e del testo del documento, ritenendosi che, anche ove una sola parola risulti apposta da un terzo, ne risulta inficiata la validità del testamento, indipendentemente dalla rilevanza della parte eterografa rispetto al tenore dispositivo dell'atto. Da qui, il conseguente, necessario rigetto del relativo motivo di doglianza.
L'esame del sesto motivo di gravame resta assorbito, alla luce di quanto ampiamente precisato e chiarito nella trattazione dei precedenti motivi di doglianza.
Con il settimo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la legittimità dalla declaratoria di apertura della successione ab intestato in assenza di domanda specifica di parte attrice sul punto, per non averla la stessa formulata né con l'atto di citazione, né nel corso del giudizio, né, infine, con le conclusioni, “per cui sul punto la decisione del Tribunale viola il principio posto all'art. 112 c.p.c. secondo cui il giudice può, anzi, deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.
Come noto, la nullità del testamento olografo per apocrifia comporta l'automatica apertura della successione legittima quando sia accertato, attraverso consulenza tecnica d'ufficio grafologica, che il documento testamentario non è stato materialmente scritto e sottoscritto di pugno dal testatore.
Il vizio di apocrifia, consistente nella mancanza di autografia del testamento, determina nullità assoluta dell'atto dispositivo mortis causa ai sensi dell'articolo 602 c.c. L'accertamento della falsità della scrittura testamentaria deve essere condotto mediante perizia grafologica che verifichi l'attribuibilità del testo e della sottoscrizione alla mano del de cuius, attraverso analisi comparativa con scritture di sicura provenienza.
Quando la consulenza tecnica conclude, come nel caso di specie, nel senso della non attribuibilità della grafia al testatore, tale risultanza costituisce prova decisiva della nullità del testamento per difetto del requisito dell'autografia. Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo per nullità, ha precisato poi la Suprema Corte, in considerazione dell'unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento “ed alla conseguente apertura della successione legittima” (Cass.sent.n. 474 del
2010). Deve, quindi, ritenersi che la dichiarazione di nullità del testamento olografo apocrifo produce come conseguenza necessaria l'apertura della successione ab intestato – presupposto logico e precondizione giuridica alla predisposizione del “nuovo riparto in favore degli eredi legittimi”, dei beni appartenuti al de cuius, riparto richiesto espressamente fin dalla citazione – con riconoscimento della qualità di eredi legittimi in favore di tutti i soggetti aventi diritto secondo le regole della successione legittima, così come correttamente statuito sul punto dal primo Giudice.
L'esame dell'ottavo motivo di gravame, relativo al riparto delle spese del primo grado, resta assorbito.
Alla luce delle riportate argomentazioni, l'appello va respinto con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art.91
c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e del valore della controversia – indeterminato (tab.12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello–) con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado (cfr.Cass..n.25664/2025). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Edoardo Volino difensore antistatario di . Controparte_1
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1994/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_1 euro 7.500,00 oltre I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Edoardo Volino.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente Il Consigliere est. dott.Rosanna De Rosa
dott. Giuseppe De Tullio