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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5855/2022
REFVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Marco NACCARATO
Email 1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
Email 2 t
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nel 2009, alle dipendenze dell'azienda agricola Chefalo, per 102 giornate annue, di aver ottenuto con sentenza n. 1412/14, resa dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento n.
1195/11 e passata in giudicato, la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il numero di giornate originariamente denunciate dal datore di lavoro, lamentando la mancata esecuzione da parte di CP_2 del suddetto provvedimento, ha adito l'intestato
Tribunale, per chiedere in ottemperanza del giudicato, la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2009.
L'CP 2 costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo, l'inammissibilità della proposta domanda giudiziale per esistenza di precedente giudicato e la carenza di interesse ad agire.
Nel merito, ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, evidenziando che
1 CP 1 ha già disposto l'esecuzione della sentenza richiamata dalla parte ricorrente, che tuttavia, ha disposto il riaccredito di 100 giornate agricole e non 102, così come dedotto nell'atto introduttivo.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che la decideva nella modalità della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ritiene questo Giudice che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CP_2 è fondata e deve essere accolta sulla base delle seguenti motivazioni.
Ebbene, parte ricorrente agisce nel presente giudizio per chiedere l'ottemperanza di un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1412/14, divenuta irrevocabile, contestando nello specifico il mancato riaccredito da parte di CP_2 delle 102 giornate riconosciute nel suddetto provvedimento. Invero, il giudizio di ottemperanza è un giudizio di esecuzione finalizzato all'attuazione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice amministrativo, dal giudice ordinario of lodi arbitrali esecutivi ed appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
A riguardo occorre rilevare che l'art. 112, co.1, lett. c del c.p.a. individua tra i provvedimenti per cui è possibile chiedere l'ottemperanza “le sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".
Va a questo punto richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di
Cassazione per cui: l'ambito di cognizione del giudizio di ottemperanza attiene alla verifica dell'avvenuta o meno corretta ed integrale esecuzione del giudicato, trovando ingresso in esso solo questioni già oggetto dell'accertamento nel giudizio di cognizione;
nel giudizio di ottemperanza è attribuito al g.a. un sindacato anche di merito;
costituisce pertanto oggetto di ottemperanza l'interpretazione del giudicato, l'individuazione dei suoi effetti conformativi, la ricostruzione della successiva attività dell'Amministrazione e la valutazione di conformità/non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato, anche a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o in contrasto con esso;
il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti o elusivi del contenuto della decisione (CdS., sez. VI,
8.3.13; Cass. S.U. 16016/18, 13699/18, 8112/17); il giudizio di ottemperanza è diretto a far valere le prescrizioni ricavabili dalla sentenza che si pone in esecuzione, consentendo altresì di far valere la specifica difformità dell'atto amministrativo rispetto al giudicato contenuto nella sentenza stessa (cfr. CdS. sez. VI, 5518/18).
Quanto all'individuazione del giudice competente a conoscere di tali controversie, è opportuno rammentare che la norma di cui all'art. 113 c.p.a. attribuisce, nell'ipotesi qui di interesse, la competenza al Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.
In conclusione, in ossequio alle predette disposizioni normative, si ritiene che l'odierna controversia rientri nella giurisdizione del Tar. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la qualità delle parti ed il carattere della statuizione, non involgente profili di merito, consente di ritenere equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del Tar competente per territorio;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 8.4.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
-Imbrociano Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021