Articolo 187 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 178Articolo 135
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16 settembre 2003
Art. 187. Sospensione, revoca, decadenza 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 e' dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003