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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2265/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2265/2013 promossa da:
(P.I. ) con sede in Sarno (Sa) alla Via Ingegno, in persona del CP_1 P.IVA_1 proprio l.r.p.t. rapp.ta e difesa, come da mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Enzo Maria Marenghi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Salerno alla via Velia n.5; ricorrente contro
(C.F. ) rapp.to e difeso, in virtù di mandato a Controparte_2 C.F._1 margine della comparsa di costituzione e di risposta dall'avv. Raffaele Avolio, ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla Via Fucilari n. 9 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Montella;
resistente
nonché
(C.F. , rapp.to e difeso, in virtù di mandato a Controparte_3 CodiceFiscale_2 margine della memoria di costituzione e di risposta dall'avv. Vincenzo Michelini, ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla Via Fucilari n. 9 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Montella
resistente
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2013, la società in persona del proprio Controparte_1 legale rappresentante instaurava procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. al fine di accertare la nullità della sentenza n. 865/2011, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile tra la l'ing. e l'ing. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, lamentando l'inesistenza giuridica della stessa, in quanto contraddittoria, dal contenuto
[...] incerto ed abnorme. Il ricorrente deduceva che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 865/2011 del 29.09.2011, resa nell'ambito dei procedimenti riuniti N. RG 1616/04 e N. RG 1617/04, relativi all'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 435/04 emesso in favore CP_1 dell'ing. per l'importo di Euro 107.723,00 ed all'opposizione avanzata sempre Controparte_2 dalla ricorrente società avverso il decreto ingiuntivo 436/04 emesso in favore dell'ing. CP_3
per l'importo di Euro 122.593,00, condannava la al pagamento della
[...] Controparte_1 somma complessiva di Euro 230.316,00 oltre accessori e spese di procedura;
sentenza, poi, successivamente corretta con ordinanza del 14.03.2012 con la quale il Giudice provvedeva alla correzione di un errore materiale attinente alla parte dichiaratasi anticipataria delle spese, nello specifico in luogo di “parte convenuta ed opponente” correggeva “attrice ed opposta”.
ed , costituendosi in giudizio, contestavano l'eccezione di Controparte_3 Controparte_2 inesistenza e nullità della sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nonché sollevavano l'inammissibilità dell'actio nullitatis stante l'intercorso appello, medio tempore promosso avverso la sentenza stessa e chiedevano rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio documentavano altresì che la parte ricorrente, avverso la Controparte_1 citata sentenza proponeva due distinti atti di gravame innanzi alla Corte d'Appello di Salerno:
- Il primo appello proposto dalla per la nullità e la contraddittorietà della Controparte_1 decisione nonché la carenza di motivazione chiedendone la sospensione dell'efficacia sospensiva e l'integrale riforma della sentenza di I grado, poi rigettato con sentenza n. 30/12 del 05.07.2012 per improcedibilità dell'azione per causa imputabile alla CP_1
in quanto si costituiva oltre 10 giorni dalla notifica dell'atto d'appello;
[...]
- il secondo appello, proposto dalla per la correzione dell'errore materiale, Controparte_1 rigettato con sentenza n.72/13 del 23.04.2013 per l'inammissibilità dell'azione per causa imputabile alla stessa, in quanto proposto oltre il termine breve di cui Controparte_1 all'art 325 c.p.c.
Le suindicate sentenze sono entrambe passate in giudicato in quanto non è stato proposto ricorso per cassazione.
All'udienza del 12.06.2014 il precedente Giudice Istruttore si riservava e, dopo aver ascoltato le richieste delle parti, con ordinanza emessa fuori udienza e comunicata a mezzo pec, riteneva che la causa avesse bisogno di un'istruzione non sommaria ed ex art. 702 ter comma 3 c.p.c. pagina 2 di 9 Pertanto, mutava il rito e fissava l'udienza di cui all'art.183 per il 29.01.2015, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 183,6° comma c.p.c. I soli resistenti/convenuti depositavano memorie ex art. 183,6° comma c.p.c. I e II termine documentando la proposta opposizione al precetto (nelle more) notificato dagli ingegneri e relativo provvedimento cautelare del 08.08.2014 con il quale il Giudice sospendeva l'esecutorietà della sentenza n. 865/2011 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore.
All'udienza del 17.09.2015 parte ricorrente chiedeva riunione dei giudizi R.G. 2350/14 e R.G. 6558/14 (opposizioni a precetto ed opposizione ad esecuzione mobiliare) al giudizio de quo R.G. n. 2265/13 ed il Giudice si riservava. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, rigettava l'istanza di riunione stante l'evidente mancata litispendenza e continenza dei giudizi, nonché le fasi giudiziali differenti.
All'udienza del 15.03.2017 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.01.2018 in occasione della quale si riscontrava il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio ed il giudizio veniva rinviato all'udienza del 7.11.2018 per le dovute ricerche.
In data 06.11.2018 parte ricorrente depositava documenti (ricorso ex art. 702 Bis cpc; relata di notifica;
avvisi di ricevimento;
- sentenza n. 865/2011 del Dott. R. De Giacomo con pedissequo atto di precetto;
atto di opposizione a precetto;
provvedimento di sospensione del precetto del Dott. , ordinanza collegiale di rigetto n. 4846 avverso il provvedimento di sospensione;
Parte_1 sentenza n. 36/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore a firma del Dott. ; Parte_1 provvedimento di sospensione dell'esecuzione della Dott.ssa ). Parte_2
All'udienza del 7.11.2018 il Giudice autorizzava parte resistente alla ricostruzione del fascicolo e chiedeva attestazione della cancelleria, poi rilasciata, circa il mancato rinvenimento del fascicolo, all'uopo rinviando, per l'incombente, all'udienza del 14.03.2019.
All'udienza del 14.03.2019 il Giudice disponeva la ricostruzione del fascicolo, nel contradditorio delle parti rinviando all'udienza del 10.07.2019.
All'udienza del 10.07.2019 i difensori chiedevano rinvio nello stato, al fine di poter ricostruire compiutamente il fascicolo non rinvenuto. Parte resistente dava conto di aver depositato telematicamente sentenza n. 1810/2018 della Corte d'Appello di Salerno, parte ricorrente riferiva che avverso la suindicata sentenza era stato proposto ricorso per Cassazione. Il Giudice, preliminarmente rilevato come agli atti telematici e cartacei non vi fosse traccia della procura conferita da e all'Avv. Michelini Controparte_2 Controparte_3
Vincenzo, invitava parte resistente a sanare tale omissione ex art. 182 c.p.c. e rinviava per i suddetti incombenti all'udienza del 08.04.2020, rinviata d'ufficio all'udienza del 28.04.2021.
pagina 3 di 9 Con note di trattazione scritta per l'udienza del 28.04.2021 veniva tenuta nelle modalità della trattazione scritta, la parte resistente depositava sentenza n. 1810/2018 della Corte d'Appello e sentenza n. 3027/2021 della Corte di Cassazione e chiedeva rigettarsi la domanda con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria non inferiore ad € 20.000,00 e condanna alle spese di giudizio con attribuzione. Parte ricorrente chiedeva ulteriore rinvio per la ricostruzione del fascicolo nonché per valutare il perdurante interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'udienza del 21.04.2021 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.06.2022, poi successivamente rinviata all'udienza del 21.12.2022 per la ricostruzione del fascicolo. All'udienza del 21.12.2022 il Giudice “lette le note ritualmente depositate dalle parti in causa;
rilevato come parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso e, per l'effetto, alla pronuncia di cui si chiede dichiararsi la nullità; rilevato, poi, come parte convenuta (
[...]
) prendendone atto chieda, tuttavia, pronunciarsi soccombenza virtuale;
rielevato, CP_2 invece, come parte convenuta ( ) chieda la pronuncia in termini di rigetto Controparte_3 delle pretese di parte ricorrente, di fatto opponendosi alla declaratoria di cessata materia del contendere;
ritenuto e preso atto di quanto prodotto dalle parti in ordine alla disposta ricostruzione, come appaia necessario, previo rinvio per le conclusioni, come le stesse prendano specifica posizione in ordine ai presupposti dell'invocata cessata materia del contendere, avuto riguardo all'eventuale pronuncia di soccombenza virtuale rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.07.2023 ore di rito, con termine per note in ordine alla sopra rilevata questione sino a venti giorni prima dell'udienza”. Parte resistente depositava note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e condanna alle spese di giudizio con attribuzione secondo i criteri della soccombenza virtuale. Parte ricorrente riferiva che “le vicende – giudiziarie – successive hanno determinato la carenza di interesse alla decisione del giudizio da parte della società. Come concordato anche dalle controparti, va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere”; con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 13.07.2023, il Giudice rinviava per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 06.03.2024 in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Parte ricorrente depositava comparsa conclusionale e memoria di replica, reiterando la richiesta di pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Parte resistente depositava comparsa conclusionale e memoria di replica, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e previo accertamento della soccombenza virtuale della ricorrente e della temerarietà della lite, condannarsi la stessa al pagamento delle spese e competenze del giudizio come da specifica che si deposita a favore di ciascun difensore antistatario nell'interesse di ciascuna delle due parti convenute, con condanna al risarcimento del pagina 4 di 9 danno per lite temeraria ai sensi del 3 comma della norma di riferimento da determinarsi dal giudice equitativamente. Il Giudice, stante il deposito di documentazione da parte resistente, rimetteva la causa sul ruolo provocando il contraddittorio delle parti sul punto e rinviava la causa all'udienza del 18.12.2024. All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗ Va preliminarmente chiarito che il giudizio de quo verte in materia di actio nullitatis della sentenza. Preliminarmente, va rilevato che le parti hanno concordemente chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, restando controversa unicamente la statuizione sulle spese. Parte ricorrente chiede compensarsi le spese di giudizio tra le parti, mentre parti resistenti insistono per la condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente secondo i criteri della soccombenza virtuale nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c. III c.p.c.
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE Va preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere, richiesta concordemente dalle parti.
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Ai soli fini della regolazione delle spese di lite, giacché richieste, sarà resa la relativa statuizione virtuale. La domanda di parte ricorrente risulta infondata e pertanto va rigettata. La sentenza n. 865/2011 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile tra la e l'ing. e l'ing. – ed oggetto della promossa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 actio nullitatis – non risulta affetta da nullità insanabile, né da inesistenza giuridica. Sebbene scarna nella motivazione, la stessa, anche a seguito di correzione di errore materiale, consente di individuare le parti in lite e la condanna della parte opponente nei confronti della parte opposta, ciò, peraltro, sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di giudizio e richiamata nel corpo della sentenza stessa, ancorché per relationem.
pagina 5 di 9 La problematica, a ben vedere, pertiene più alla condivisione del contenuto motivazionale del provvedimento – che, per quanto sintetico, è comunque deducibile e comprensibile – e per la quale avrebbe dovuto essere promosso appello (poi, di fatto, promossi e conclusisi come sopra). Non sussistono, pertanto e nel caso di specie, né l'inesistenza giuridica, né la nullità della sentenza, per come apoditticamente dedotti dalla ricorrente. A tal fine, infatti, si segnala la seguente pronuncia della Corte di Cassazione, a mente della quale
“All'infuori dell'ipotesi di mancanza della sottoscrizione del giudice, espressamente prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza tutte le volte che la medesima difetti di quel minimo di elementi e di presupposti che sono necessari per produrre quello effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato. Non rientra, tuttavia, in tali casi quello in cui la motivazione ricalchi, sia pure acriticamente, le argomentazioni di una delle parti, non facendo ciò venir meno l'esistenza della motivazione nella sentenza, sempre suscettibile di essere emendata attraverso il rimedio dell'impugnazione”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 27/05/1987), nonché
“La sentenza e giuridicamente inesistente, oltre che nell'ipotesi, espressamente prevista agli artt. 354 e 161 cod. proc civ, della cosiddetta nullità per mancanza della sottoscrizione del giudice, quando, per mancanza del dispositivo o per il contenuto assurdo o impossibile di questo o per difetto di requisiti essenziali, sia priva del minimo di elementi indispensabili per la sua giuridica configurazione. A tali casi non può equipararsi - e, ove relativo alla decisione di primo grado e dedotto in Sede di appello, non comporta, pertanto, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art 354 cod proc civ - quello della sentenza che contenga nella motivazione e nel dispositivo pretesi errori od omissioni aventi rilevanza sotto il profilo giuridico”. (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 11/08/1980).
Inoltre, parti resistenti hanno documentato che il ricorrente proponevano due distinti appelli avverso la sentenza RG n. 865/2011 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nei quali veniva eccepita la contraddittorietà, nullità insanabile ed inesistenza giuridica della sentenza, conclusosi:
- l'uno con pronuncia di improcedibilità dell'azione per causa imputabile alla CP_1
in quanto si costituiva oltre 10 giorni dalla notifica dell'atto d'appello;
[...]
- l'altro con pronuncia di inammissibilità dell'azione per causa imputabile alla CP_1 stessa, in quanto proposto oltre il termine breve di cui all'art 325 c.p.c.
[...]
Depositavano, altresì, sentenza n. 1810/2018 resa dalla Corte d'Appello di Salerno avverso la sentenza n. 36/2018 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore – che accoglieva l'opposizione a precetto notificato dall'Ing. e Ing. – la quale, in Controparte_3 Controparte_2 accoglimento dell'appello proposto da quest'ultimi (odierne parti resistenti), riteneva la sentenza n. 865/2011 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore valida e non affetta da nullità insanabile o inesistenza giuridica. Depositavano, infine, anche sentenza n. 3027/2021 resa dalla Corte di Cassazione avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1810/2018, resa dalla Corte d'Appello di Salerno, la pagina 6 di 9 quale dichiarava inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse avendo dichiarato la parte ricorrente ( di non aver interesse alla prosecuzione delle Controparte_1 somme a seguito di assegnazione delle somme (in favore dei resistenti Ing. e Ing. CP_3
) ed a seguito di pignoramento. CP_2
Per tutte le suesposte ragioni, pertanto, va pronunciata soccombenza virtuale della ricorrente in favore delle parti resistenti e, per l'effetto, condannarla, in favore di quest'ultimi, al pagamento delle spese di lite, come quantificate in parte dispositiva.
Responsabilità ex art. 96 c. III c.p.c. La domanda di parti resistenti alla condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma liquidata in via equitativa dal Giudice ex art. 96 c. III c.p.c. – che può, anche d'ufficio, disporla – non può, tuttavia, trovare accoglimento in quanto non provata e, a monte, priva dei suoi presupposti costitutivi. E' d'obbligo premettere come l'istituto giuridico della responsabilità processuale aggravata è volto a tutelare l'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dell'azione o resistenza dolosa o colposa dell'altra parte. Si riconosce, infatti – in ipotesi di cd. Illecito processuale – il potere al giudice di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere l'abuso del diritto o abuso del processo, facendone un uso distorto di quest'ultimo. In ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 del c.c., la prova del danno da illecito (ex art. 2043 c.c.) incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte, nonché dallo stato soggettivo che caratterizza quest'ultima. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. [ex plurimis, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015].
Il terzo comma di cui all'art. 96 c.p.c. introdotto dalla legge 69/2009, poi (caso di specie) riconosce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna – anche di ufficio – della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma (ulteriore rispetto alle spese processuali) equitativamente determinata, al ricorrere dei suoi presupposti costitutivi. La Suprema Corte con la sentenza n. 16898/2019 ha focalizzato l'attenzione sulla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96 u.c. c.p.c., ricollegandola alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo, così statuendo “Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testé richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che “la pagina 7 di 9 condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”; ed ancora
“La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024). Orbene, nel caso di specie non risultano sussistenti i profili riconducibili all'abuso del processo da parte dell'intimato che possano giustificare una condanna ex art. 96 c. III comma c.p.c. ma, più semplicemente, ricorrono i presupposti per la condanna alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, in premessa indicato, quantificate come di seguito indicate. Infatti, dagli atti di causa è emerso come la abbia promosso il presente giudizio, CP_1 nell'intima convinzione che la sentenza fosse giuridicamente inesistente, laddove, invece, le doglianze mosse concernevano, precipuamente, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste alla base della decisione che, appunto, hanno affermato il buon diritto dei resistenti a vedersi riconosciute le somme, come quantificate dalla C.T.U. in corso di causa. In buona sostanza, la ha errato nella qualificazione giuridica delle proprie doglianze CP_1 avverso il contestato decisum, senza, invero, riscontrare l'abuso dello strumento processuale, come sostenuto dai resistenti, né un'azione dolosamente preordinata ad un uso distorto delle proprie facoltà processuali.
Tanto chiarito, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale di parte ricorrente nei confronti delle parti resistenti e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 – come modificati dal DM n. 147/2022 – tenuto conto:
- del valore della domanda, come dichiarato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
- computando, per l'effetto, tutte le fasi ivi previste;
- quantificate, per l'effetto, avuto riguardo allo scaglione di valore, come dichiarato in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
pagina 8 di 9 - ridotte, infine, di 1/3, tenuto conto del rigetto della domanda di condanna, per lite temeraria, ex art. 96 c. III c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni in parte motiva;
- rigetta virtualmente la domanda di parte ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna parte ricorrente in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della parte resistente , come sopra Controparte_3 generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in € 9.402,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, con attribuzione all'avvocato VINCENZO MICHELINI, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- condanna parte ricorrente in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della parte resistente , come sopra Controparte_2 generalizzata, delle spese di giudizio, liquidate in € 9.402,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, con attribuzione all'avvocato AVOLIO RAFFAELE, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c. III c.p.c. avanzata da parti resistenti, per le ragioni in parte motiva.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2265/2013 promossa da:
(P.I. ) con sede in Sarno (Sa) alla Via Ingegno, in persona del CP_1 P.IVA_1 proprio l.r.p.t. rapp.ta e difesa, come da mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Enzo Maria Marenghi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Salerno alla via Velia n.5; ricorrente contro
(C.F. ) rapp.to e difeso, in virtù di mandato a Controparte_2 C.F._1 margine della comparsa di costituzione e di risposta dall'avv. Raffaele Avolio, ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla Via Fucilari n. 9 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Montella;
resistente
nonché
(C.F. , rapp.to e difeso, in virtù di mandato a Controparte_3 CodiceFiscale_2 margine della memoria di costituzione e di risposta dall'avv. Vincenzo Michelini, ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla Via Fucilari n. 9 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Montella
resistente
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2013, la società in persona del proprio Controparte_1 legale rappresentante instaurava procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. al fine di accertare la nullità della sentenza n. 865/2011, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile tra la l'ing. e l'ing. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, lamentando l'inesistenza giuridica della stessa, in quanto contraddittoria, dal contenuto
[...] incerto ed abnorme. Il ricorrente deduceva che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 865/2011 del 29.09.2011, resa nell'ambito dei procedimenti riuniti N. RG 1616/04 e N. RG 1617/04, relativi all'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 435/04 emesso in favore CP_1 dell'ing. per l'importo di Euro 107.723,00 ed all'opposizione avanzata sempre Controparte_2 dalla ricorrente società avverso il decreto ingiuntivo 436/04 emesso in favore dell'ing. CP_3
per l'importo di Euro 122.593,00, condannava la al pagamento della
[...] Controparte_1 somma complessiva di Euro 230.316,00 oltre accessori e spese di procedura;
sentenza, poi, successivamente corretta con ordinanza del 14.03.2012 con la quale il Giudice provvedeva alla correzione di un errore materiale attinente alla parte dichiaratasi anticipataria delle spese, nello specifico in luogo di “parte convenuta ed opponente” correggeva “attrice ed opposta”.
ed , costituendosi in giudizio, contestavano l'eccezione di Controparte_3 Controparte_2 inesistenza e nullità della sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nonché sollevavano l'inammissibilità dell'actio nullitatis stante l'intercorso appello, medio tempore promosso avverso la sentenza stessa e chiedevano rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio documentavano altresì che la parte ricorrente, avverso la Controparte_1 citata sentenza proponeva due distinti atti di gravame innanzi alla Corte d'Appello di Salerno:
- Il primo appello proposto dalla per la nullità e la contraddittorietà della Controparte_1 decisione nonché la carenza di motivazione chiedendone la sospensione dell'efficacia sospensiva e l'integrale riforma della sentenza di I grado, poi rigettato con sentenza n. 30/12 del 05.07.2012 per improcedibilità dell'azione per causa imputabile alla CP_1
in quanto si costituiva oltre 10 giorni dalla notifica dell'atto d'appello;
[...]
- il secondo appello, proposto dalla per la correzione dell'errore materiale, Controparte_1 rigettato con sentenza n.72/13 del 23.04.2013 per l'inammissibilità dell'azione per causa imputabile alla stessa, in quanto proposto oltre il termine breve di cui Controparte_1 all'art 325 c.p.c.
Le suindicate sentenze sono entrambe passate in giudicato in quanto non è stato proposto ricorso per cassazione.
All'udienza del 12.06.2014 il precedente Giudice Istruttore si riservava e, dopo aver ascoltato le richieste delle parti, con ordinanza emessa fuori udienza e comunicata a mezzo pec, riteneva che la causa avesse bisogno di un'istruzione non sommaria ed ex art. 702 ter comma 3 c.p.c. pagina 2 di 9 Pertanto, mutava il rito e fissava l'udienza di cui all'art.183 per il 29.01.2015, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 183,6° comma c.p.c. I soli resistenti/convenuti depositavano memorie ex art. 183,6° comma c.p.c. I e II termine documentando la proposta opposizione al precetto (nelle more) notificato dagli ingegneri e relativo provvedimento cautelare del 08.08.2014 con il quale il Giudice sospendeva l'esecutorietà della sentenza n. 865/2011 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore.
All'udienza del 17.09.2015 parte ricorrente chiedeva riunione dei giudizi R.G. 2350/14 e R.G. 6558/14 (opposizioni a precetto ed opposizione ad esecuzione mobiliare) al giudizio de quo R.G. n. 2265/13 ed il Giudice si riservava. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, rigettava l'istanza di riunione stante l'evidente mancata litispendenza e continenza dei giudizi, nonché le fasi giudiziali differenti.
All'udienza del 15.03.2017 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.01.2018 in occasione della quale si riscontrava il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio ed il giudizio veniva rinviato all'udienza del 7.11.2018 per le dovute ricerche.
In data 06.11.2018 parte ricorrente depositava documenti (ricorso ex art. 702 Bis cpc; relata di notifica;
avvisi di ricevimento;
- sentenza n. 865/2011 del Dott. R. De Giacomo con pedissequo atto di precetto;
atto di opposizione a precetto;
provvedimento di sospensione del precetto del Dott. , ordinanza collegiale di rigetto n. 4846 avverso il provvedimento di sospensione;
Parte_1 sentenza n. 36/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore a firma del Dott. ; Parte_1 provvedimento di sospensione dell'esecuzione della Dott.ssa ). Parte_2
All'udienza del 7.11.2018 il Giudice autorizzava parte resistente alla ricostruzione del fascicolo e chiedeva attestazione della cancelleria, poi rilasciata, circa il mancato rinvenimento del fascicolo, all'uopo rinviando, per l'incombente, all'udienza del 14.03.2019.
All'udienza del 14.03.2019 il Giudice disponeva la ricostruzione del fascicolo, nel contradditorio delle parti rinviando all'udienza del 10.07.2019.
All'udienza del 10.07.2019 i difensori chiedevano rinvio nello stato, al fine di poter ricostruire compiutamente il fascicolo non rinvenuto. Parte resistente dava conto di aver depositato telematicamente sentenza n. 1810/2018 della Corte d'Appello di Salerno, parte ricorrente riferiva che avverso la suindicata sentenza era stato proposto ricorso per Cassazione. Il Giudice, preliminarmente rilevato come agli atti telematici e cartacei non vi fosse traccia della procura conferita da e all'Avv. Michelini Controparte_2 Controparte_3
Vincenzo, invitava parte resistente a sanare tale omissione ex art. 182 c.p.c. e rinviava per i suddetti incombenti all'udienza del 08.04.2020, rinviata d'ufficio all'udienza del 28.04.2021.
pagina 3 di 9 Con note di trattazione scritta per l'udienza del 28.04.2021 veniva tenuta nelle modalità della trattazione scritta, la parte resistente depositava sentenza n. 1810/2018 della Corte d'Appello e sentenza n. 3027/2021 della Corte di Cassazione e chiedeva rigettarsi la domanda con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria non inferiore ad € 20.000,00 e condanna alle spese di giudizio con attribuzione. Parte ricorrente chiedeva ulteriore rinvio per la ricostruzione del fascicolo nonché per valutare il perdurante interesse alla prosecuzione del giudizio.
L'udienza del 21.04.2021 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.06.2022, poi successivamente rinviata all'udienza del 21.12.2022 per la ricostruzione del fascicolo. All'udienza del 21.12.2022 il Giudice “lette le note ritualmente depositate dalle parti in causa;
rilevato come parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso e, per l'effetto, alla pronuncia di cui si chiede dichiararsi la nullità; rilevato, poi, come parte convenuta (
[...]
) prendendone atto chieda, tuttavia, pronunciarsi soccombenza virtuale;
rielevato, CP_2 invece, come parte convenuta ( ) chieda la pronuncia in termini di rigetto Controparte_3 delle pretese di parte ricorrente, di fatto opponendosi alla declaratoria di cessata materia del contendere;
ritenuto e preso atto di quanto prodotto dalle parti in ordine alla disposta ricostruzione, come appaia necessario, previo rinvio per le conclusioni, come le stesse prendano specifica posizione in ordine ai presupposti dell'invocata cessata materia del contendere, avuto riguardo all'eventuale pronuncia di soccombenza virtuale rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.07.2023 ore di rito, con termine per note in ordine alla sopra rilevata questione sino a venti giorni prima dell'udienza”. Parte resistente depositava note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e condanna alle spese di giudizio con attribuzione secondo i criteri della soccombenza virtuale. Parte ricorrente riferiva che “le vicende – giudiziarie – successive hanno determinato la carenza di interesse alla decisione del giudizio da parte della società. Come concordato anche dalle controparti, va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere”; con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 13.07.2023, il Giudice rinviava per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 06.03.2024 in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Parte ricorrente depositava comparsa conclusionale e memoria di replica, reiterando la richiesta di pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Parte resistente depositava comparsa conclusionale e memoria di replica, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e previo accertamento della soccombenza virtuale della ricorrente e della temerarietà della lite, condannarsi la stessa al pagamento delle spese e competenze del giudizio come da specifica che si deposita a favore di ciascun difensore antistatario nell'interesse di ciascuna delle due parti convenute, con condanna al risarcimento del pagina 4 di 9 danno per lite temeraria ai sensi del 3 comma della norma di riferimento da determinarsi dal giudice equitativamente. Il Giudice, stante il deposito di documentazione da parte resistente, rimetteva la causa sul ruolo provocando il contraddittorio delle parti sul punto e rinviava la causa all'udienza del 18.12.2024. All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗ Va preliminarmente chiarito che il giudizio de quo verte in materia di actio nullitatis della sentenza. Preliminarmente, va rilevato che le parti hanno concordemente chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, restando controversa unicamente la statuizione sulle spese. Parte ricorrente chiede compensarsi le spese di giudizio tra le parti, mentre parti resistenti insistono per la condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente secondo i criteri della soccombenza virtuale nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c. III c.p.c.
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE Va preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere, richiesta concordemente dalle parti.
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Ai soli fini della regolazione delle spese di lite, giacché richieste, sarà resa la relativa statuizione virtuale. La domanda di parte ricorrente risulta infondata e pertanto va rigettata. La sentenza n. 865/2011 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile tra la e l'ing. e l'ing. – ed oggetto della promossa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 actio nullitatis – non risulta affetta da nullità insanabile, né da inesistenza giuridica. Sebbene scarna nella motivazione, la stessa, anche a seguito di correzione di errore materiale, consente di individuare le parti in lite e la condanna della parte opponente nei confronti della parte opposta, ciò, peraltro, sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di giudizio e richiamata nel corpo della sentenza stessa, ancorché per relationem.
pagina 5 di 9 La problematica, a ben vedere, pertiene più alla condivisione del contenuto motivazionale del provvedimento – che, per quanto sintetico, è comunque deducibile e comprensibile – e per la quale avrebbe dovuto essere promosso appello (poi, di fatto, promossi e conclusisi come sopra). Non sussistono, pertanto e nel caso di specie, né l'inesistenza giuridica, né la nullità della sentenza, per come apoditticamente dedotti dalla ricorrente. A tal fine, infatti, si segnala la seguente pronuncia della Corte di Cassazione, a mente della quale
“All'infuori dell'ipotesi di mancanza della sottoscrizione del giudice, espressamente prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza tutte le volte che la medesima difetti di quel minimo di elementi e di presupposti che sono necessari per produrre quello effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato. Non rientra, tuttavia, in tali casi quello in cui la motivazione ricalchi, sia pure acriticamente, le argomentazioni di una delle parti, non facendo ciò venir meno l'esistenza della motivazione nella sentenza, sempre suscettibile di essere emendata attraverso il rimedio dell'impugnazione”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 27/05/1987), nonché
“La sentenza e giuridicamente inesistente, oltre che nell'ipotesi, espressamente prevista agli artt. 354 e 161 cod. proc civ, della cosiddetta nullità per mancanza della sottoscrizione del giudice, quando, per mancanza del dispositivo o per il contenuto assurdo o impossibile di questo o per difetto di requisiti essenziali, sia priva del minimo di elementi indispensabili per la sua giuridica configurazione. A tali casi non può equipararsi - e, ove relativo alla decisione di primo grado e dedotto in Sede di appello, non comporta, pertanto, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art 354 cod proc civ - quello della sentenza che contenga nella motivazione e nel dispositivo pretesi errori od omissioni aventi rilevanza sotto il profilo giuridico”. (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 11/08/1980).
Inoltre, parti resistenti hanno documentato che il ricorrente proponevano due distinti appelli avverso la sentenza RG n. 865/2011 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nei quali veniva eccepita la contraddittorietà, nullità insanabile ed inesistenza giuridica della sentenza, conclusosi:
- l'uno con pronuncia di improcedibilità dell'azione per causa imputabile alla CP_1
in quanto si costituiva oltre 10 giorni dalla notifica dell'atto d'appello;
[...]
- l'altro con pronuncia di inammissibilità dell'azione per causa imputabile alla CP_1 stessa, in quanto proposto oltre il termine breve di cui all'art 325 c.p.c.
[...]
Depositavano, altresì, sentenza n. 1810/2018 resa dalla Corte d'Appello di Salerno avverso la sentenza n. 36/2018 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore – che accoglieva l'opposizione a precetto notificato dall'Ing. e Ing. – la quale, in Controparte_3 Controparte_2 accoglimento dell'appello proposto da quest'ultimi (odierne parti resistenti), riteneva la sentenza n. 865/2011 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore valida e non affetta da nullità insanabile o inesistenza giuridica. Depositavano, infine, anche sentenza n. 3027/2021 resa dalla Corte di Cassazione avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1810/2018, resa dalla Corte d'Appello di Salerno, la pagina 6 di 9 quale dichiarava inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse avendo dichiarato la parte ricorrente ( di non aver interesse alla prosecuzione delle Controparte_1 somme a seguito di assegnazione delle somme (in favore dei resistenti Ing. e Ing. CP_3
) ed a seguito di pignoramento. CP_2
Per tutte le suesposte ragioni, pertanto, va pronunciata soccombenza virtuale della ricorrente in favore delle parti resistenti e, per l'effetto, condannarla, in favore di quest'ultimi, al pagamento delle spese di lite, come quantificate in parte dispositiva.
Responsabilità ex art. 96 c. III c.p.c. La domanda di parti resistenti alla condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma liquidata in via equitativa dal Giudice ex art. 96 c. III c.p.c. – che può, anche d'ufficio, disporla – non può, tuttavia, trovare accoglimento in quanto non provata e, a monte, priva dei suoi presupposti costitutivi. E' d'obbligo premettere come l'istituto giuridico della responsabilità processuale aggravata è volto a tutelare l'interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dell'azione o resistenza dolosa o colposa dell'altra parte. Si riconosce, infatti – in ipotesi di cd. Illecito processuale – il potere al giudice di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere l'abuso del diritto o abuso del processo, facendone un uso distorto di quest'ultimo. In ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri di cui all'art. 2697 del c.c., la prova del danno da illecito (ex art. 2043 c.c.) incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte, nonché dallo stato soggettivo che caratterizza quest'ultima. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. [ex plurimis, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015].
Il terzo comma di cui all'art. 96 c.p.c. introdotto dalla legge 69/2009, poi (caso di specie) riconosce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna – anche di ufficio – della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma (ulteriore rispetto alle spese processuali) equitativamente determinata, al ricorrere dei suoi presupposti costitutivi. La Suprema Corte con la sentenza n. 16898/2019 ha focalizzato l'attenzione sulla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96 u.c. c.p.c., ricollegandola alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo, così statuendo “Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testé richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Al riguardo, è stato affermato che “la pagina 7 di 9 condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”; ed ancora
“La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1 -
, Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024). Orbene, nel caso di specie non risultano sussistenti i profili riconducibili all'abuso del processo da parte dell'intimato che possano giustificare una condanna ex art. 96 c. III comma c.p.c. ma, più semplicemente, ricorrono i presupposti per la condanna alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, in premessa indicato, quantificate come di seguito indicate. Infatti, dagli atti di causa è emerso come la abbia promosso il presente giudizio, CP_1 nell'intima convinzione che la sentenza fosse giuridicamente inesistente, laddove, invece, le doglianze mosse concernevano, precipuamente, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste alla base della decisione che, appunto, hanno affermato il buon diritto dei resistenti a vedersi riconosciute le somme, come quantificate dalla C.T.U. in corso di causa. In buona sostanza, la ha errato nella qualificazione giuridica delle proprie doglianze CP_1 avverso il contestato decisum, senza, invero, riscontrare l'abuso dello strumento processuale, come sostenuto dai resistenti, né un'azione dolosamente preordinata ad un uso distorto delle proprie facoltà processuali.
Tanto chiarito, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale di parte ricorrente nei confronti delle parti resistenti e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 – come modificati dal DM n. 147/2022 – tenuto conto:
- del valore della domanda, come dichiarato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
- computando, per l'effetto, tutte le fasi ivi previste;
- quantificate, per l'effetto, avuto riguardo allo scaglione di valore, come dichiarato in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
pagina 8 di 9 - ridotte, infine, di 1/3, tenuto conto del rigetto della domanda di condanna, per lite temeraria, ex art. 96 c. III c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni in parte motiva;
- rigetta virtualmente la domanda di parte ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna parte ricorrente in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della parte resistente , come sopra Controparte_3 generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in € 9.402,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, con attribuzione all'avvocato VINCENZO MICHELINI, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- condanna parte ricorrente in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della parte resistente , come sopra Controparte_2 generalizzata, delle spese di giudizio, liquidate in € 9.402,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, con attribuzione all'avvocato AVOLIO RAFFAELE, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c. III c.p.c. avanzata da parti resistenti, per le ragioni in parte motiva.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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