CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 947/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ) in persona dell'Assessore
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania
Appellante
CONTRO
) Controparte_1 C.F._1
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 386/2023 del 13.5.2023 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettando l'opposizione proposta, a norma dell'art. 650
c.p.c., dall odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
606/2016 -emesso dal medesimo Tribunale su domanda di , Controparte_1 avente ad oggetto il pagamento di € 11.560,37 oltre accessori e spese, a titolo di T.F.R. - dichiarava il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale motivava il rigetto dell'opposizione affermando che non risultava dimostrato che – dipendente della CGIL Camera del lavoro Controparte_1
territoriale di Ragusa, in aspettativa non retribuita per l'espletamento dell'incarico di consigliera di parità sin dal 1° luglio 2004 - avesse ripreso servizio presso la predetta Camera del lavoro a decorrere dal 1° settembre 2009, circostanza che avrebbe giustificato, a dire dell'opponente, la liquidazione di un minore importo a titolo di TFR e, anzi, un credito in favore dell'Amministrazione regionale che aveva corrisposto da settembre a dicembre
2009 l'indennità spettante per la carica nella misura intera anziché dimezzata.
L interponeva appello avverso la sentenza, con atto depositato Parte_1
in data 13.11.2023. L'appellata non si costituiva nonostante la regolarità della notifica, effettuata a mezzo pec al difensore costituito nel primo grado di giudizio.
La causa era decisa all'udienza del 16.10.2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza deducendo che il giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze probatorie e in particolare nel ritenere non provato che la avesse ripreso servizio CP_1
presso la Camera del lavoro territoriale di Ragusa dall'1 settembre al 23 dicembre 2009.
Richiama a tal fine l'allegato 12 al ricorso di primo grado, “documento formale, con relativa sottoscrizione rilasciato dalla CGIL Camera territoriale di
Ragusa…atto ufficiale, tra l'altro mai disconosciuto da alcuno e del quale non è stata mai messa in dubbio la veridicità” da cui risultava che la aveva CP_1
ripreso servizio presso il sindacato territoriale dal settembre 2009.
Richiama altresì il documento allegato al numero 3 del ricorso, “altro documento ufficiale, protocollato dall'Amministrazione e sottoscritto dalla nel quale la stessa ammetteva… la sua ripresa in servizio a decorrere CP_1
dal 1° settembre 2009, con la conseguenza di aver percepito, erroneamente, per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 23 dicembre 2009, un'indennità integrale e non già dimezzata”. Evidenzia che in tale documento è la stessa a dichiarare la propria volontà di regolarizzare la propria posizione CP_1
nei rapporti di dare/avere con l'Amministrazione.
Assume che, anche a voler ritenere, come fatto dal giudice, che detto documento non contiene un riconoscimento di debito, non può essere disconosciuto il valore probatorio dallo stesso assunto per dimostrare che il compenso spettante da settembre in poi doveva essere dimezzato e che l'indennità percepita nella misura massima (€ 39.515,48) doveva essere riconosciuta nella misura del 50% pari a € 2.543,91 mensili, residuando un credito in favore dell'Assessorato riconosciuto dalla stessa odierna appellata con la nota dell'11.2.2013, con conseguente riduzione anche dell'importo dovuto dall a titolo di TFR. Parte_2
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. che si traduce nel porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di dare prova della sua esistenza. Nel caso in esame avrebbe dovuto essere la parte opposta/odierna appellata ad essere onerata di dimostrare il proprio diritto alla percezione del compenso integrale anche in relazione al periodo successivo al 1° settembre 2009.
3. Sotto altro profilo, l'appellante censura il capo della sentenza oggetto del gravame nella parte in cui il decidente ha rigettato la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione proposte dall . Ribadisce che il Parte_1
credito da ripetizione di indebito in favore dell'Amministrazione Regionale, opposto in compensazione, è stato espressamente ammesso dalla con CP_1
la nota dell'11.02.2013 e che il credito per TFR riconoscibile alla stessa è pari a € 9.805,33 dovendo calcolarsi sulle somme spettanti a titolo di indennità maturate fino al 31.8.2009, mentre il credito dell'Amministrazione regionale è pari alla maggior somma di € 10.438,31 (di cui € 856,25 per interessi), con conseguente differenza a favore dell'amministrazione stessa.
4. Con il quarto motivo, l'appellante deduce che nessuna cessazione della materia del contendere può dirsi avvenuta, essendo stato il pagamento della somma ingiunta effettuato solo all'esito della procedura esecutiva avviata dalla controparte, e reitera la domanda di restituzione già avanzata nelle note di primo grado.
5. Ripropone, infine, le difese spiegate in prime cure in seno alla memoria depositata, nonché nelle note difensive, o, anche in ordine alla dedotta irrilevanza ed inopponibilità di preesistente giudicato.
6. I motivi di appello, congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi tra loro, sono infondati.
Il tribunale nella sentenza appellata non ha invertito l'onere della prova facendolo gravare sull'Amministrazione anziché sulla parte che, allegando un proprio credito, ha ottenuto in proprio favore il decreto ingiuntivo contro il quale è stata proposta l'opposizione dell'Assessorato odierno appellante.
Il credito per TFR vantato dalla alla cessazione del rapporto di CP_1
lavoro alle dipendenze della CGIL Camera del lavoro territoriale di Ragusa in data 8.4.2010 era stato oggetto di un primo decreto ingiuntivo (456/2016) che,
a seguito dell'opposizione della CGIL ingiunta, era stato revocato con pronuncia che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto legittimata passiva doveva ritenersi l'Assessorato odierno appellante, chiamato in quel giudizio ma non costituito, il quale aveva utilizzato la prestazione lavorativa nel periodo considerato ai fini del calcolo del TFR. Sul presupposto di tale pronuncia è stato poi ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Con l'opposizione spiegata l'Assessorato non ha contestato la propria legittimazione passiva, ma unicamente il quantum spettante alla lavoratrice, avanzando eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale ribadita nel presente gravame per il pagamento della somma di € 632,98 quale differenza a proprio favore all'esito della compensazione tra i rispettivi crediti vantati dalle parti.
Il tribunale ha ritenuto che l'opponente non abbia adempiuto all'onere a suo carico di dimostrare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., secondo cui è il convenuto (sostanziale) a dover fornire la prova dei fatti estintivi o modificativi eccepiti nei confronti della pretesa avanzata dall'attore.
Ciononostante il giudice ha svolto una completa istruttoria documentale, esaminando i documenti cui parte appellante fa riferimento per sostenere la fondatezza dell'impugnazione. Da tali documenti, tuttavia, come già rilevato dal primo giudice con la motivazione che questa Corte condivide, emerge quanto segue.
Dal documento (all. 3 al ricorso in opposizione) - lettera dell'11.2.2013 a firma di - effettivamente risulta che, su sua richiesta, Controparte_1
l'appellata, alla data di cessazione del periodo di nomina a consigliera di parità, in assenza di provvedimento di proroga della carica e a causa dei ritardi accumulati dall'amministrazione nel pagamento della relativa indennità,
l'1.9.2009 ha fatto rientro in servizio presso la Camera del lavoro di Ragusa con conseguente cessazione della aspettativa non retribuita;
tuttavia risulta, sempre documentalmente, dalla nota della Camera del lavoro di Ragusa del
19.12.2012 indirizzata all'Assessorato odierno appellante, che la ha CP_1
continuato a svolgere l'attività di consigliera di parità fino al 23.12.2009. Nella sentenza oggetto del presente gravame, poi, il giudice ha affermato che con la sentenza n. 456/2016 allegata al ricorso monitorio è stato escluso il diritto della lavoratrice, nei confronti della CGIL, al pagamento delle retribuzioni per i mesi da settembre a dicembre 2009, dando atto che l'aspettativa non retribuita doveva essersi protratta fino alla cessazione dell'incarico di consigliera di parità (come da lettera della dipendente del
17.6.2009) e che l , con missiva del 22.4.2010 aveva Parte_1
attestato l'assunzione dell'impegno di spesa per la liquidazione dell'indennità
“spettante in regime di prorogatio dall'1.5.2009 al 23.12.2009”. Nella sentenza oggetto di gravame, poi, il giudice ha rilevato che era agli atti la nota (allegata al ricorso monitorio) inviata da CGIL all'Assessorato odierno appellante il
25.9.2012, nella quale si specificava che al tfr quantificato in € 9.905,33 per il periodo di carica fino al 31.8.2009, andava aggiunta la quota maturata per il successivo periodo dall'1.9.2009 al 23.12.2009, “data fino alla quale la sig.ra ha svolto l'incarico di consigliera di parità”, ammontando così CP_1
l'importo complessivo rivalutato ad € 11.560,37.
Tali ultime considerazioni, con le quali il giudice ha evidenziato da un lato il diniego giudiziale del diritto a percepire dalla CGIL le retribuzioni per il trimestre settembre-dicembre 2009 sul presupposto della prosecuzione della carica di consigliera di parità (peraltro mai contestata dall'Assessorato, che si limita A contestare il diritto, per tale periodo, al pagamento dell'indennità nella misura piena) e dall'altro la quantificazione del TFR spettante anche per il periodo settembre-dicembre 2009 a carico dell'Amministrazione regionale, in quanto accertata quale parte effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa anche per le tre mensilità da settembre a dicembre 2009, non sono state oggetto di censura con l'atto di appello.
Pertanto, come affermato dal primo giudice e non censurato dall'appellante, da un lato va ritenuto che il TFR è stato correttamente quantificato a carico dell'Amministrazione tenendo conto degli specifici conteggi inviati Parte_1 dalla CGIL all' in ragione dell'effettiva prosecuzione Parte_1
della carica di consigliera di parità fino al 23.12.2009; dall'altro va rilevato che l'aspettativa non retribuita presso la CGIL è effettivamente proseguita fino al dicembre 2009 in quanto con la sentenza 456/2016 lo stesso Tribunale di
Ragusa aveva escluso il diritto della alle retribuzioni nei confronti del CP_1
datore di lavoro per i mesi settembre-dicembre 2009 avendo la stessa lavoratrice, con lettera del 17.6.2009, comunicato che l'aspettativa non retribuita doveva protrarsi fino alla cessazione dell'incarico elettivo.
In difetto, come giudizialmente accertato, del diritto nei confronti del datore di lavoro alla retribuzione per il trimestre settembre-dicembre 2009, stante la proroga della carica di consigliera di parità, non è fondata né la domanda di arrestare al 31.8.2009 il periodo sul quale calcolare il TFR spettante all'appellata, né la domanda di ripetizione del 50% dell'indennità corrisposta dall'Amministrazione regionale quale compenso dell'attività prestata dall'appellata per periodo settembre-dicembre 2009 come consigliera di parità, data l'infondatezza del presupposto di fatto addotto a sostegno della stessa, ovvero che la carica sia stata svolta in aspettativa e senza retribuzione solo fino al 31 agosto 2009.
7. L'appello va dunque rigettato.
Stante la contumacia della parte appellata, non vi è luogo a condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
16.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi