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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7251/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTORTÌ ANNACHIARA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BOSCO LUCA CP_1
Resistente Oggetto: Altre ipotesi
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2023 emesso in data 24.5.2023 (notificato il 25/05/2023), con il quale il GdL “Ingiunge a e ad Controparte_2
, in solido fra loro, di pagare al ricorrente, entro il termine di 40 giorni, la somma CP_3 di € 7.500,90 oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat, e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione di ciascuna componente del credito sino al soddisfo, nonchè di pagare all'avvocato BOSCO LUCA procuratore della medesima parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, le spese processuali della presente fase monitoria che si liquidano in euro 450,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, all'IVA e al contributo integrativo nella misura di legge”, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
La parte resistente ha chiesto: “1) Rigettare, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2023 (rg. 5664/2023) emesso dal Tribunale del Lavoro di Lecce in data 25 maggio 2023. 2) Accertare e dichiarare che il Sig. è creditore della per tutte le causali CP_1 Parte_1 esposte in atti della somma di € 7.500,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3) Conseguentemente confermare il Decreto ingiuntivo n. 534/2023 (RG. 5664/2023) oggi opposto e dichiarare lo stesso esecutivo”.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente, si deve rilevare che l'art. 9 co. 1 D.L. 76/2013 ha sancito l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni dell'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/03, (cfr. Cass. 27.11.2017 n. 28185), sicché trova applicazione nella presente fattispecie l'art. 1676 c.c., pacificamente applicabile, invece, in materia di appalto e subappalto di lavori pubblici (cfr. Cass. 22.6.2012 n. 10439).
Sempre in via preliminare, non rileva che nelle more del giudizio sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della appaltatrice (sentenza Trib. Lecce n. 5/2024). Controparte_2
1 Al riguardo, si deve infatti rilevare che “l'azione diretta esercitata ex art. 1676 c.c. dall'ausiliare dell'appaltatore contro il committente è pienamente distinta e autonoma rispetto a quella che eventualmente venga simultaneamente proposta nei confronti dell'appaltatore - datore di lavoro, configurandosi fra quest'ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all'obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore;
pertanto, l'appaltatore non può essere ritenuto litisconsorte necessario nel giudizio direttamente promosso dal di lui dipendente contro il committente” (cfr. Cass.
4.9.2000 n. 11607). Ne consegue che “in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito”; cfr. Cass.
5.3.2019 n. 6333, Cass. 14.1.2016 n. 515).
Quanto al merito, l'opponente fa leva sull'asserita carenza di prova in ordine all'esistenza di un Part credito certo della datrice di lavoro nei confronti della committente, ai fini del CP_2 ricorso alla tutela di cui all'art. 1676 c.c.; a fronte di ciò, occorre, tuttavia, rilevare - in senso sfavorevole alla tesi di parte opponente e in termini sovrapponibili a quanto già evidenziato nell'ambito di speculari vicende giudiziali intentante da altri lavoratori della medesima CP_2
(vds. in particolare sentenza Trib. Taranto n. 814/2024, qui da intendere integralmente
[...] richiamata e condivisa anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) - che:
“La esistenza del credito in questione alla data della domanda è attestata dalla documentazione in atti, e in particolare dalla relazione redatta ex art. 173 r.d. 16.3.1942 n. 267 dai commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo della in data 6.3.2023 - e pertanto in Controparte_2 epoca coeva alla domanda monitoria, proposta nel mese di aprile 2023 - ove si evidenza un credito di detta impresa nei confronti dell'Azienda sanitaria locale Taranto per un valore contabile di euro 1.530.116,43 e un valore concordatario di euro 761.883,39. Né sulla esistenza ed entità del credito incidono le liquidazioni riportate nell'elenco prodotto in giudizio dalla opponente: in disparte, infatti, la circostanza che trattasi di un mero prospetto contabile interno all'ente, privo come tale di qualsiasi efficacia probatoria verso i terzi, deve osservarsi che vi vengono annotate liquidazioni effettuate sino al 6.9.2021, ovvero in epoca anteriore rispetto all'accertamento del residuo credito contenuto nella citata relazione dei commissari giudiziali. Le risultanze di tale relazione trovano semmai ulteriore conferma nella dichiarazione di terzo, resa ex art. 547 c.p.c. il 2.11.2021 da un dirigente dell' , quale terza pignorata, in una procedura esecutiva presso terzi promossa Pt_2 innanzi al tribunale di Lecce nei confronti della , ove si riconosce la esistenza di Controparte_2 un complessivo debito verso detta società di euro 1.355.814,12 al netto di iva”. Tali conclusioni trovano conferma nella documentazione in atti, dalla quale risulta che, come dedotto nella memoria di costituzione di parte opposta, “… al momento in cui veniva risolto il contratto d'appalto la , per sua stessa ammissione, rimaneva debitrice nei confronti Parte_1 della società per un importo pari ad pari ad € 1.355.814,12, CP_2 Parte_3 dalla dichiarazione di terzo rilasciata dalla stessa azienda sanitaria in una procedura
[...] esecutiva (doc 6) ove, per l'appunto, la si dichiara debitrice della Parte_1 Controparte_2 alla data del 1 novembre 2021 per un importo pari ad € 1.355.814,12. Da tale data in poi non
[...] Part sono più intervenuti pagamenti da parte della di fatture scadute”.
2 Tali circostanze non appaiono smentite da sufficienti deduzioni o prove contrarie, tanto più ove si consideri che, come già disposto a verbale di udienza del 07.11.2023, non può essere ammessa Part la documentazione prodotta dalla nel fascicolo telematico il 06.11.2023 perché tardiva.
La circostanza che abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 Controparte_2
quale addetto all'appalto di cui si discute, può ritenersi provata in relazione al fatto che,
[...] come risulta dagli atti, , difatti, nella sua qualità di stazione appaltante, nei mesi Parte_4 di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021 ha attivato il proprio potere sostitutivo provvedendo in via diretta al pagamento dei dipendenti , (tra cui il deducente) addetti al Controparte_2 servizio trasporto di persone diversamente abili (docc. 4 e 5).
Quanto al credito azionato in fase monitoria, dagli atti risulta che “1. Il sig. ha CP_1 lavorato alle dipendenze della (C.F. / P.IVA ), con sede Controparte_4 P.IVA_1 legale in Zollino (73010 - LE) alla Via Madonna di Loreto dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2021 quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato part-time ed inquadrata nel livello B del CCNL Autonoleggio.
2. Nello specifico lo stessa veniva impiegato presso il “servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell' ” Parte_1 gestito in appalto dalla per conto dell' (stazione appaltante) Controparte_2 Parte_1 sino al 30 settembre 2021. 3. Al termine del rapporto di lavoro la ometteva Controparte_2 di corrispondere al lavoratore le retribuzioni di agosto 2021, settembre 2021, le competenze di chiusura del rapporto di lavoro ed il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito, “TFR”).
4. Pertanto, il deducente rimaneva creditore nei confronti della , come può evincersi Controparte_2 dalle buste paga versate agli atti (docc. 1, 2, 3, fascicolo monitorio) della complessiva somma lorda di € 7.500,90 di cui: € 1.693,76 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2021; € 4.261,02 a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2021; € 1.546,12 a titolo di TFR”.
Per quanto esposto, il lavoratore (convenuto formale ma attore sostanziale) ha adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
il credito è infatti fondato su prova scritta e appare certo, liquido ed esigibile;
l non ha invece adempiuto Pt_2 all'onere ex art. 2697 co. 2 c.c. di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Il ricorso è dunque infondato, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 28/06/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, liquidate in € 2100,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce, lì 19/11/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7251/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTORTÌ ANNACHIARA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BOSCO LUCA CP_1
Resistente Oggetto: Altre ipotesi
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2023 emesso in data 24.5.2023 (notificato il 25/05/2023), con il quale il GdL “Ingiunge a e ad Controparte_2
, in solido fra loro, di pagare al ricorrente, entro il termine di 40 giorni, la somma CP_3 di € 7.500,90 oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat, e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione di ciascuna componente del credito sino al soddisfo, nonchè di pagare all'avvocato BOSCO LUCA procuratore della medesima parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, le spese processuali della presente fase monitoria che si liquidano in euro 450,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, all'IVA e al contributo integrativo nella misura di legge”, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
La parte resistente ha chiesto: “1) Rigettare, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2023 (rg. 5664/2023) emesso dal Tribunale del Lavoro di Lecce in data 25 maggio 2023. 2) Accertare e dichiarare che il Sig. è creditore della per tutte le causali CP_1 Parte_1 esposte in atti della somma di € 7.500,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3) Conseguentemente confermare il Decreto ingiuntivo n. 534/2023 (RG. 5664/2023) oggi opposto e dichiarare lo stesso esecutivo”.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente, si deve rilevare che l'art. 9 co. 1 D.L. 76/2013 ha sancito l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni dell'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/03, (cfr. Cass. 27.11.2017 n. 28185), sicché trova applicazione nella presente fattispecie l'art. 1676 c.c., pacificamente applicabile, invece, in materia di appalto e subappalto di lavori pubblici (cfr. Cass. 22.6.2012 n. 10439).
Sempre in via preliminare, non rileva che nelle more del giudizio sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della appaltatrice (sentenza Trib. Lecce n. 5/2024). Controparte_2
1 Al riguardo, si deve infatti rilevare che “l'azione diretta esercitata ex art. 1676 c.c. dall'ausiliare dell'appaltatore contro il committente è pienamente distinta e autonoma rispetto a quella che eventualmente venga simultaneamente proposta nei confronti dell'appaltatore - datore di lavoro, configurandosi fra quest'ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all'obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore;
pertanto, l'appaltatore non può essere ritenuto litisconsorte necessario nel giudizio direttamente promosso dal di lui dipendente contro il committente” (cfr. Cass.
4.9.2000 n. 11607). Ne consegue che “in materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito”; cfr. Cass.
5.3.2019 n. 6333, Cass. 14.1.2016 n. 515).
Quanto al merito, l'opponente fa leva sull'asserita carenza di prova in ordine all'esistenza di un Part credito certo della datrice di lavoro nei confronti della committente, ai fini del CP_2 ricorso alla tutela di cui all'art. 1676 c.c.; a fronte di ciò, occorre, tuttavia, rilevare - in senso sfavorevole alla tesi di parte opponente e in termini sovrapponibili a quanto già evidenziato nell'ambito di speculari vicende giudiziali intentante da altri lavoratori della medesima CP_2
(vds. in particolare sentenza Trib. Taranto n. 814/2024, qui da intendere integralmente
[...] richiamata e condivisa anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) - che:
“La esistenza del credito in questione alla data della domanda è attestata dalla documentazione in atti, e in particolare dalla relazione redatta ex art. 173 r.d. 16.3.1942 n. 267 dai commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo della in data 6.3.2023 - e pertanto in Controparte_2 epoca coeva alla domanda monitoria, proposta nel mese di aprile 2023 - ove si evidenza un credito di detta impresa nei confronti dell'Azienda sanitaria locale Taranto per un valore contabile di euro 1.530.116,43 e un valore concordatario di euro 761.883,39. Né sulla esistenza ed entità del credito incidono le liquidazioni riportate nell'elenco prodotto in giudizio dalla opponente: in disparte, infatti, la circostanza che trattasi di un mero prospetto contabile interno all'ente, privo come tale di qualsiasi efficacia probatoria verso i terzi, deve osservarsi che vi vengono annotate liquidazioni effettuate sino al 6.9.2021, ovvero in epoca anteriore rispetto all'accertamento del residuo credito contenuto nella citata relazione dei commissari giudiziali. Le risultanze di tale relazione trovano semmai ulteriore conferma nella dichiarazione di terzo, resa ex art. 547 c.p.c. il 2.11.2021 da un dirigente dell' , quale terza pignorata, in una procedura esecutiva presso terzi promossa Pt_2 innanzi al tribunale di Lecce nei confronti della , ove si riconosce la esistenza di Controparte_2 un complessivo debito verso detta società di euro 1.355.814,12 al netto di iva”. Tali conclusioni trovano conferma nella documentazione in atti, dalla quale risulta che, come dedotto nella memoria di costituzione di parte opposta, “… al momento in cui veniva risolto il contratto d'appalto la , per sua stessa ammissione, rimaneva debitrice nei confronti Parte_1 della società per un importo pari ad pari ad € 1.355.814,12, CP_2 Parte_3 dalla dichiarazione di terzo rilasciata dalla stessa azienda sanitaria in una procedura
[...] esecutiva (doc 6) ove, per l'appunto, la si dichiara debitrice della Parte_1 Controparte_2 alla data del 1 novembre 2021 per un importo pari ad € 1.355.814,12. Da tale data in poi non
[...] Part sono più intervenuti pagamenti da parte della di fatture scadute”.
2 Tali circostanze non appaiono smentite da sufficienti deduzioni o prove contrarie, tanto più ove si consideri che, come già disposto a verbale di udienza del 07.11.2023, non può essere ammessa Part la documentazione prodotta dalla nel fascicolo telematico il 06.11.2023 perché tardiva.
La circostanza che abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 Controparte_2
quale addetto all'appalto di cui si discute, può ritenersi provata in relazione al fatto che,
[...] come risulta dagli atti, , difatti, nella sua qualità di stazione appaltante, nei mesi Parte_4 di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021 ha attivato il proprio potere sostitutivo provvedendo in via diretta al pagamento dei dipendenti , (tra cui il deducente) addetti al Controparte_2 servizio trasporto di persone diversamente abili (docc. 4 e 5).
Quanto al credito azionato in fase monitoria, dagli atti risulta che “1. Il sig. ha CP_1 lavorato alle dipendenze della (C.F. / P.IVA ), con sede Controparte_4 P.IVA_1 legale in Zollino (73010 - LE) alla Via Madonna di Loreto dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2021 quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato part-time ed inquadrata nel livello B del CCNL Autonoleggio.
2. Nello specifico lo stessa veniva impiegato presso il “servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell' ” Parte_1 gestito in appalto dalla per conto dell' (stazione appaltante) Controparte_2 Parte_1 sino al 30 settembre 2021. 3. Al termine del rapporto di lavoro la ometteva Controparte_2 di corrispondere al lavoratore le retribuzioni di agosto 2021, settembre 2021, le competenze di chiusura del rapporto di lavoro ed il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito, “TFR”).
4. Pertanto, il deducente rimaneva creditore nei confronti della , come può evincersi Controparte_2 dalle buste paga versate agli atti (docc. 1, 2, 3, fascicolo monitorio) della complessiva somma lorda di € 7.500,90 di cui: € 1.693,76 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2021; € 4.261,02 a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2021; € 1.546,12 a titolo di TFR”.
Per quanto esposto, il lavoratore (convenuto formale ma attore sostanziale) ha adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
il credito è infatti fondato su prova scritta e appare certo, liquido ed esigibile;
l non ha invece adempiuto Pt_2 all'onere ex art. 2697 co. 2 c.c. di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Il ricorso è dunque infondato, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 28/06/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, liquidate in € 2100,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce, lì 19/11/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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