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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/12/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 391/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 391/2021 R.G. e iniziato con ricorso depositato in data 24.3.2021 da:
( nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Verdecchia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Nazario
Sauro n. 106, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
( ), nata il [...] in [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Rossella Pietrobattista ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via
Marruvio, n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate per l'udienza del 16.4.2025, sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., e segnatamente:
- parte ricorrente si è riportato alle conclusioni articolate nella memoria integrativa che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre: 1) revocare l'assegno di mantenimento così come stabilito in sede di separazione essendo sopraggiunti motivi giustificativi e successivi che hanno alterato gli equilibri tra i due ex coniugi;
2) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.02.2018 presso il Comune di Avezzano, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi anno 2018, P. 2 S. C. , in regime di separazione dei beni;
1 3) disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
4) obbligare entrambi i coniugi a darsi reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
- parte resistente ha precisato le conclusioni nelle note depositate in data 14.4.2025 che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra in data 14.02.2018 e trascritto nel registro di Stato civile del CP_1
Comune di Avezzano al n.9 Parte 1 anno 2018; - Respingere tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
-accogliere la domanda, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione, che qui si abbiano per integralmente trascritte. -Porre a carico del Sig. un assegno divorzile in Parte_1 misura non inferiore ad euro 600,00; -In subordine confermare in ordine all'assegno quanto stabilito in sede di separazione. Con vittoria di spese e di onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con ricorso depositato in data 24.3.2021, , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 14.2.2018 ad Avezzano, che dall'unione non sono nati figli e che la coppia è CP_1 separata consensualmente dal 2019, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione, revocando altresì le condizioni di cui all'accordo di separazione omologato con decreto n. 945/2019.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che i coniugi non sono più conviventi dal 2018 e che, poco dopo la pronuncia della separazione personale consensuale dei coniugi, la i è trasferita CP_1 nel proprio Paese d'origine, pur continuando a percepire l'assegno di mantenimento disposto in separazione.
B. Si è costituita in giudizio la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, ha CP_1 chiesto riconoscersi in suo favore un assegno divorzile di euro 600,00 mensili, deducendo di essere affetta da patologie invalidanti che non le consentirebbero la ricerca di un'occupazione lavorativa.
C. All'esito della prima udienza di comparizione, a cui la resistente non è comparsa, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni indicate nella fase di separazione dei coniugi
D. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. decorrenti dal 1.9.2025.
2 1. Preliminarmente, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da riqualificare più correttamente come domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, deve trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
È pacifico, infatti, che la coppia, separata legalmente dal 2019, non sia più convivente già prima di tale anno.
Non vi è, quindi, possibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Va, pertanto, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 14.2.2018 ad Avezzano e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 9, parte I, anno 2018.
2. Deve essere, quindi, esaminato il solo tema conteso tra le parti,rappresentato dalla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 18287/18 – Cass. SS.UU, sent. 3198/2021), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale e anche perequativa-compensativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970 - che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà che si proietta anche oltre la crisi coniugale – richiede che:
- in primo luogo, sia valutato se vi sia, dopo il divorzio e in conseguenza di esso, uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti e se esso sia riconducibile eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari. Ove la disparità abbia tale radice genetica e sia accertato che lo squilibrio derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali fondato sulla assunzione di un condiviso ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, si evidenzia una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno divorzile. Il coniuge che richiede l'assegno è all'evidenza onerato di provare l'impegno profuso, il vantaggio per la famiglia e l'altro coniuge e il nesso causale
(se non avesse dedicato il tempo e le proprie energie lo squilibrio non si sarebbe prodotto) (Cass.
Sez. 1, 8.9.2021, Ord. 24250). Ove ciò sia provato, il quantum deve essere correlato non già con riferimento al tenore di vita matrimoniale (Cass. 26.6.2019, n. 17098), essendo orami sciolto il rapporto, ma proprio in ragione dell'impegno profuso, della durata nel tempo di tale impegno e degli effetti patrimoniali prodotti. Così la funzione perequativa dell'assegno va negata laddove lo squilibrio derivi da un differente impegno dei coniugi nelle rispettive attività lavorative o se sia effetto di diverse condizioni di partenza al momento del matrimonio;
- ove la predetta analisi abbia esito negativo cionondimeno l'assegno può essere riconosciuto al coniuge “debole” laddove il caso concreto denoti la sua funzione strettamente assistenziale nelle ipotesi, dunque, in cui tale coniuge non disponga di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Sez. 1, 19.12.2023, n. 35434) dovendo, tuttavia, nella
3 suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass. Sez. 1, 24.2.2021, Ord. n. 5055).
È, poi, necessario fare riferimento a ragioni obiettive ostative alla possibilità di reperire una occupazione retribuita con redditi stabili quali, esemplificativamente, età avanzata (Cass. 17.1.2002,
n. 432), precario stato di salute (Cass. 28.3.2003, n. 4736), necessità di accudire prole in tenera età o figli affetti da gravi menomazioni (Cass. 14.1.1991, n. 294). Ad ogni modo occorre svolgere valutazioni di tipo concreto e non astratto e l'onere della prova di non essere riuscito a reperire una attività retribuita grava sul richiedente l'assegno (Cass. 4.9.2020, n. 18522), secondo un principio di autoresponsabilità, potendo valorizzarsi gli elementi presuntivi eventualmente allegati e provati o, comunque, risultanti dagli atti.
3. Tanto premesso, nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno sia in funzione perequativo – compensativa che in funzione assistenziale.
3.1. Quanto alla funzione perequativo – compensativa, la richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio in quanto non ha provato che la situazione di squilibrio reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia effettivamente causa del proprio sacrificio, come coniuge più debole, a sostegno delle esigenze familiari e delle scelte condivise dei coniugi adottate durante il matrimonio.
Anzitutto, deve precisarsi che non è noto se i coniugi siano proprietari di beni immobili o di beni mobili registrati potendo solamente ricostruirsi il dato reddituale delle parti.
Detti redditi ammontano, quanto alla esclusivamente nella somma percepita a titolo di assegno CP_1 di mantenimento, pari ad euro 350,00 mensili;
quanto al può desumersi che egli percepisca Pt_1 dall'attività agricola svolta dei redditi annui di circa 60.000/70.000,00 annui, come da dichiarazioni Iva per le annualità 2018-2019.
In particolare, dall'esame delle dette dichiarazioni è emerso che per l'anno 2019 il volume di affari è stato di euro 128.000,00 circa, a fronte di acquisti per euro 57.000,00 circa, mentre per il 2018 il volume d'affari registrato è stato di circa euro 113.000,00 a fronte di un ammontare di acquisti pari ad euro
49.000,00.
Pertanto, un effettivo divario risulta essere esistente ma non è dato desumere, neppure in via presuntiva, che lo stesso sia realmente ascrivibile ad una scelta comune dei coniugi in punto di ménage familiare.
4 Si rammenta, infatti, che la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del “tenore di vita matrimoniale”, non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019).
Lo squilibrio rileva “come precondizione fattuale” (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti non si evidenzia in alcun modo un effettivo miglioramento delle condizioni economico – reddituali del ricorrente in costanza di matrimonio non essendo nota la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dello stesso ante nuptias né, tantomeno, una derivazione causale dello stesso da rinunce fatte dall'altro coniuge per scelte familiari condivise, né è emersa la circostanza per cui, durante il matrimonio, la resistente non abbia svolto attività lavorativa a causa delle scelte adottate durante la vita familiare o per imposizione dell'altro coniuge essendo, al contrario, emerso come la resistente sia in realtà affetta da una serie di patologie invalidanti.
Pertanto, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo – compensativa non può trovare accoglimento non essendo emersa, nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti riconducibile eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari né la misura in cui la vrebbe contribuito alla formazione del CP_1 patrimonio comune o dell'altro coniuge.
3.2. La domanda in esame non può, inoltre, trovare giustificazione neppure sotto il profilo della funzione strettamente assistenziale dell'assegno divorzile essendo emersa l'assenza di mezzi reddituali propri della resistente ma non anche l'impossibilità, da parte sua, di procurarseli per ragioni oggettive.
Dalla scarna documentazione medica in atti, infatti, non è emersa alcuna informazione utile ai fini della ricostruzione della storia clinica della non potendo, anzitutto, desumere come le patologie CP_1 sofferte, ovvero la radicolopatia, la gastroduodenia, la spondiloscartrosi, la scoliosi e il disturbo depressivo possano incidere, con giudizio di attualità, sulla capacità lavorativa della stessa né si ha contezza alcuna dei titoli di studi e delle esperienze di lavoro acquisiti, negli anni, dalla resistente, e di come, le patologie sopra descritte, possano concretamente impedire lo svolgimento di un'attività lavorativa consona al percorso di studi e alle esperienze maturate negli anni dalla stessa.
Quanto ai disturbi di natura psichica, in particolare, risulta prodotta documentazione in cui si fa Per riferimento una sindrome ansioso – depressiva, per la quale era in cura al e a un disturbo della personalità. Tuttavia non è dato conoscere, anzitutto, in base a quale metodo la diagnosi sia stata
5 posta difettando ogni notizia sul metodo di accertamento tenuto conto che la finalità clinica della diagnosi può divergere notevolmente da quella orientata a fini non terapeutici, ma medico-legali, conferendo preminente rilievo a quanto riferito dal paziente. Peraltro difetta documentazione circa l'esistenza di eventuale supporto testistico della diagnosi. Inoltre si ravvisa una totale carenza di informazioni circa la storia clinica della resistente presso il Centro di Salute Mentale, ad eccezione di una risalente prescrizione di psicofarmaci nel novembre 2018. Non può, dunque, ritenersi provato che la resistente sia affetta da una condizione psichica di natura menomante che possa, per quanto qui di rilievo, impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa piuttosto che impattare sulla sola cenestesi al pari delle altre problematiche a base organica.
In sostanza la documentazione medica prodotta, pure risalente nel tempo, appare insufficiente a provare che la a causa delle patologie sofferte, si trovi in una condizione di incapacità oggettiva CP_1
a reperire dei redditi da lavoro idonei a garantirle la sopravvivenza, in considerazione dell'età non troppo avanzata (tenendo conto che, al momento della separazione personale dei coniugi, ella aveva meno di cinquant'anni) e dell'assenza di ogni informazione sulle esperienze lavorative passate e sull'eventuale percezione di emolumenti o altri mezzi di sussistenza in Romania, ove attualmente risiede, e dell'attuale collocazione della stessa (se in casa di proprietà o in quanto ospitata da familiari).
4. Nulla deve essere disposto circa la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata da parte ricorrente in quanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio determina automaticamente, con il suo passaggio in cosa giudicata, il venire meno del mantenimento in favore del coniuge stabilito
(o concordato) in sede di separazione, salvo che sul punto siano state già adottati provvedimenti di revoca o modifica con i provvedimenti temporanei e urgenti (Cass. Sez. 1, 15.2.2021, Ord. 3852).
Peraltro in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio
- nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (Cass. SS.UU. 32914/2022). Nel caso di specie, pertanto, farebbero difetto le condizioni perché le somme versate possano essere ritenute ripetibili.
6 5. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 riferiti alle cause di valore indeterminabile - complessità bassa, tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate, facendo applicazione dei parametri al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimi per tutte le altre in considerazione della natura documentale della causa. Si evidenzia come l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato non rilevi sul punto posto che il beneficio esclude CP_1 solo che la parte ammessa sopporti il peso economico delle proprie spese di assistenza non estendendosi, invece, a quelle di soccombenza (Cass. Sez. 6 - 1, 13.11.2020 Ord. 25653)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa sopra emarginata:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e ad Parte_1 CP_1
Avezzano il 14.2.2018;
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
(atto n. 9, parte I, anno 2018);
- RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente;
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1 in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 391/2021 R.G. e iniziato con ricorso depositato in data 24.3.2021 da:
( nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Verdecchia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Nazario
Sauro n. 106, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
( ), nata il [...] in [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Rossella Pietrobattista ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via
Marruvio, n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate per l'udienza del 16.4.2025, sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., e segnatamente:
- parte ricorrente si è riportato alle conclusioni articolate nella memoria integrativa che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre: 1) revocare l'assegno di mantenimento così come stabilito in sede di separazione essendo sopraggiunti motivi giustificativi e successivi che hanno alterato gli equilibri tra i due ex coniugi;
2) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.02.2018 presso il Comune di Avezzano, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi anno 2018, P. 2 S. C. , in regime di separazione dei beni;
1 3) disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
4) obbligare entrambi i coniugi a darsi reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
- parte resistente ha precisato le conclusioni nelle note depositate in data 14.4.2025 che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra in data 14.02.2018 e trascritto nel registro di Stato civile del CP_1
Comune di Avezzano al n.9 Parte 1 anno 2018; - Respingere tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
-accogliere la domanda, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione, che qui si abbiano per integralmente trascritte. -Porre a carico del Sig. un assegno divorzile in Parte_1 misura non inferiore ad euro 600,00; -In subordine confermare in ordine all'assegno quanto stabilito in sede di separazione. Con vittoria di spese e di onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con ricorso depositato in data 24.3.2021, , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con il 14.2.2018 ad Avezzano, che dall'unione non sono nati figli e che la coppia è CP_1 separata consensualmente dal 2019, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione, revocando altresì le condizioni di cui all'accordo di separazione omologato con decreto n. 945/2019.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che i coniugi non sono più conviventi dal 2018 e che, poco dopo la pronuncia della separazione personale consensuale dei coniugi, la i è trasferita CP_1 nel proprio Paese d'origine, pur continuando a percepire l'assegno di mantenimento disposto in separazione.
B. Si è costituita in giudizio la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, ha CP_1 chiesto riconoscersi in suo favore un assegno divorzile di euro 600,00 mensili, deducendo di essere affetta da patologie invalidanti che non le consentirebbero la ricerca di un'occupazione lavorativa.
C. All'esito della prima udienza di comparizione, a cui la resistente non è comparsa, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni indicate nella fase di separazione dei coniugi
D. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. decorrenti dal 1.9.2025.
2 1. Preliminarmente, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da riqualificare più correttamente come domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, deve trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
È pacifico, infatti, che la coppia, separata legalmente dal 2019, non sia più convivente già prima di tale anno.
Non vi è, quindi, possibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Va, pertanto, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 14.2.2018 ad Avezzano e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 9, parte I, anno 2018.
2. Deve essere, quindi, esaminato il solo tema conteso tra le parti,rappresentato dalla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 18287/18 – Cass. SS.UU, sent. 3198/2021), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale e anche perequativa-compensativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970 - che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà che si proietta anche oltre la crisi coniugale – richiede che:
- in primo luogo, sia valutato se vi sia, dopo il divorzio e in conseguenza di esso, uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti e se esso sia riconducibile eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari. Ove la disparità abbia tale radice genetica e sia accertato che lo squilibrio derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali fondato sulla assunzione di un condiviso ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, si evidenzia una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno divorzile. Il coniuge che richiede l'assegno è all'evidenza onerato di provare l'impegno profuso, il vantaggio per la famiglia e l'altro coniuge e il nesso causale
(se non avesse dedicato il tempo e le proprie energie lo squilibrio non si sarebbe prodotto) (Cass.
Sez. 1, 8.9.2021, Ord. 24250). Ove ciò sia provato, il quantum deve essere correlato non già con riferimento al tenore di vita matrimoniale (Cass. 26.6.2019, n. 17098), essendo orami sciolto il rapporto, ma proprio in ragione dell'impegno profuso, della durata nel tempo di tale impegno e degli effetti patrimoniali prodotti. Così la funzione perequativa dell'assegno va negata laddove lo squilibrio derivi da un differente impegno dei coniugi nelle rispettive attività lavorative o se sia effetto di diverse condizioni di partenza al momento del matrimonio;
- ove la predetta analisi abbia esito negativo cionondimeno l'assegno può essere riconosciuto al coniuge “debole” laddove il caso concreto denoti la sua funzione strettamente assistenziale nelle ipotesi, dunque, in cui tale coniuge non disponga di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Sez. 1, 19.12.2023, n. 35434) dovendo, tuttavia, nella
3 suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass. Sez. 1, 24.2.2021, Ord. n. 5055).
È, poi, necessario fare riferimento a ragioni obiettive ostative alla possibilità di reperire una occupazione retribuita con redditi stabili quali, esemplificativamente, età avanzata (Cass. 17.1.2002,
n. 432), precario stato di salute (Cass. 28.3.2003, n. 4736), necessità di accudire prole in tenera età o figli affetti da gravi menomazioni (Cass. 14.1.1991, n. 294). Ad ogni modo occorre svolgere valutazioni di tipo concreto e non astratto e l'onere della prova di non essere riuscito a reperire una attività retribuita grava sul richiedente l'assegno (Cass. 4.9.2020, n. 18522), secondo un principio di autoresponsabilità, potendo valorizzarsi gli elementi presuntivi eventualmente allegati e provati o, comunque, risultanti dagli atti.
3. Tanto premesso, nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno sia in funzione perequativo – compensativa che in funzione assistenziale.
3.1. Quanto alla funzione perequativo – compensativa, la richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio in quanto non ha provato che la situazione di squilibrio reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia effettivamente causa del proprio sacrificio, come coniuge più debole, a sostegno delle esigenze familiari e delle scelte condivise dei coniugi adottate durante il matrimonio.
Anzitutto, deve precisarsi che non è noto se i coniugi siano proprietari di beni immobili o di beni mobili registrati potendo solamente ricostruirsi il dato reddituale delle parti.
Detti redditi ammontano, quanto alla esclusivamente nella somma percepita a titolo di assegno CP_1 di mantenimento, pari ad euro 350,00 mensili;
quanto al può desumersi che egli percepisca Pt_1 dall'attività agricola svolta dei redditi annui di circa 60.000/70.000,00 annui, come da dichiarazioni Iva per le annualità 2018-2019.
In particolare, dall'esame delle dette dichiarazioni è emerso che per l'anno 2019 il volume di affari è stato di euro 128.000,00 circa, a fronte di acquisti per euro 57.000,00 circa, mentre per il 2018 il volume d'affari registrato è stato di circa euro 113.000,00 a fronte di un ammontare di acquisti pari ad euro
49.000,00.
Pertanto, un effettivo divario risulta essere esistente ma non è dato desumere, neppure in via presuntiva, che lo stesso sia realmente ascrivibile ad una scelta comune dei coniugi in punto di ménage familiare.
4 Si rammenta, infatti, che la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del “tenore di vita matrimoniale”, non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019).
Lo squilibrio rileva “come precondizione fattuale” (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019).
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti non si evidenzia in alcun modo un effettivo miglioramento delle condizioni economico – reddituali del ricorrente in costanza di matrimonio non essendo nota la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dello stesso ante nuptias né, tantomeno, una derivazione causale dello stesso da rinunce fatte dall'altro coniuge per scelte familiari condivise, né è emersa la circostanza per cui, durante il matrimonio, la resistente non abbia svolto attività lavorativa a causa delle scelte adottate durante la vita familiare o per imposizione dell'altro coniuge essendo, al contrario, emerso come la resistente sia in realtà affetta da una serie di patologie invalidanti.
Pertanto, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo – compensativa non può trovare accoglimento non essendo emersa, nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti riconducibile eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari né la misura in cui la vrebbe contribuito alla formazione del CP_1 patrimonio comune o dell'altro coniuge.
3.2. La domanda in esame non può, inoltre, trovare giustificazione neppure sotto il profilo della funzione strettamente assistenziale dell'assegno divorzile essendo emersa l'assenza di mezzi reddituali propri della resistente ma non anche l'impossibilità, da parte sua, di procurarseli per ragioni oggettive.
Dalla scarna documentazione medica in atti, infatti, non è emersa alcuna informazione utile ai fini della ricostruzione della storia clinica della non potendo, anzitutto, desumere come le patologie CP_1 sofferte, ovvero la radicolopatia, la gastroduodenia, la spondiloscartrosi, la scoliosi e il disturbo depressivo possano incidere, con giudizio di attualità, sulla capacità lavorativa della stessa né si ha contezza alcuna dei titoli di studi e delle esperienze di lavoro acquisiti, negli anni, dalla resistente, e di come, le patologie sopra descritte, possano concretamente impedire lo svolgimento di un'attività lavorativa consona al percorso di studi e alle esperienze maturate negli anni dalla stessa.
Quanto ai disturbi di natura psichica, in particolare, risulta prodotta documentazione in cui si fa Per riferimento una sindrome ansioso – depressiva, per la quale era in cura al e a un disturbo della personalità. Tuttavia non è dato conoscere, anzitutto, in base a quale metodo la diagnosi sia stata
5 posta difettando ogni notizia sul metodo di accertamento tenuto conto che la finalità clinica della diagnosi può divergere notevolmente da quella orientata a fini non terapeutici, ma medico-legali, conferendo preminente rilievo a quanto riferito dal paziente. Peraltro difetta documentazione circa l'esistenza di eventuale supporto testistico della diagnosi. Inoltre si ravvisa una totale carenza di informazioni circa la storia clinica della resistente presso il Centro di Salute Mentale, ad eccezione di una risalente prescrizione di psicofarmaci nel novembre 2018. Non può, dunque, ritenersi provato che la resistente sia affetta da una condizione psichica di natura menomante che possa, per quanto qui di rilievo, impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa piuttosto che impattare sulla sola cenestesi al pari delle altre problematiche a base organica.
In sostanza la documentazione medica prodotta, pure risalente nel tempo, appare insufficiente a provare che la a causa delle patologie sofferte, si trovi in una condizione di incapacità oggettiva CP_1
a reperire dei redditi da lavoro idonei a garantirle la sopravvivenza, in considerazione dell'età non troppo avanzata (tenendo conto che, al momento della separazione personale dei coniugi, ella aveva meno di cinquant'anni) e dell'assenza di ogni informazione sulle esperienze lavorative passate e sull'eventuale percezione di emolumenti o altri mezzi di sussistenza in Romania, ove attualmente risiede, e dell'attuale collocazione della stessa (se in casa di proprietà o in quanto ospitata da familiari).
4. Nulla deve essere disposto circa la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata da parte ricorrente in quanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio determina automaticamente, con il suo passaggio in cosa giudicata, il venire meno del mantenimento in favore del coniuge stabilito
(o concordato) in sede di separazione, salvo che sul punto siano state già adottati provvedimenti di revoca o modifica con i provvedimenti temporanei e urgenti (Cass. Sez. 1, 15.2.2021, Ord. 3852).
Peraltro in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio
- nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (Cass. SS.UU. 32914/2022). Nel caso di specie, pertanto, farebbero difetto le condizioni perché le somme versate possano essere ritenute ripetibili.
6 5. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 riferiti alle cause di valore indeterminabile - complessità bassa, tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate, facendo applicazione dei parametri al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimi per tutte le altre in considerazione della natura documentale della causa. Si evidenzia come l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato non rilevi sul punto posto che il beneficio esclude CP_1 solo che la parte ammessa sopporti il peso economico delle proprie spese di assistenza non estendendosi, invece, a quelle di soccombenza (Cass. Sez. 6 - 1, 13.11.2020 Ord. 25653)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa sopra emarginata:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e ad Parte_1 CP_1
Avezzano il 14.2.2018;
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
(atto n. 9, parte I, anno 2018);
- RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente;
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_1 in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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