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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3940/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonella Savignano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_1 dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. onde accertare l'invalidità civile in misura non inferiore al 67% ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa d'invalidità civile addì 25.4.2024, esponeva di essere stata sottoposta a visita addì 26.6.2024, all'esito della quale veniva stimata una invalidità civile in misura pari al 55%.
Rivendicava la sussistenza di un'invalidità pari o superiore al 67%.
1 Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda in quanto la ricorrente, per lo stesso verbale del C.M.L., aveva già presentato precedente istanza di definito con pronuncia d'inammissibilità per omessa indicazione della CP_2 prestazione rivendicata (R. G. n. 2702/2024).
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura definitoria del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, più appropriata rispetto all'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c.
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dall' giacché, in effetti, l'odierna ricorrente aveva già presentato ricorso CP_3 giudiziario ex art. 445 bis c.p.c. (R. G. n. 2702/2024) avverso il verbale d'invalidità civile indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ricorso definito con pronuncia in rito.
Di conseguenza, all'invalida non resta altro che proporre l'azione ordinaria ex art. 442
c.p.c.
2. A riguardo, va rilevato che, se l'istanza di dichiarata inammissibile, è CP_2 soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 445 bis co. 2 c.p.c., il che consente alla parte di proporre l'azione di merito, ma ciò non già in alternativa ad una nuova istanza di accertamento tecnico preventivo, bensì in alternativa alla proposizione di una nuova domanda amministrativa all' CP_1
Il tutto sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui vi è la possibilità, nell'ipotesi sopra emarginata, di procedere nelle forme ordinarie
(Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753: “Il provvedimento di diniego (di rigetto o
2 di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis
c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art.
111, comma settimo, della Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico”; Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 21985: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. dalla
l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932:
“L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso nel merito”; Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, n. 17787: “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all' art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. , ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”).
Sul punto, parte ricorrente ha osservato che la Suprema Corte avrebbe sancito solo la possibilità di agire con ricorso ordinario nell'ipotesi in esame, il che farebbe comunque salva la facoltà di proporre una nuova istanza di A.T.P.O.
Tale impostazione interpretativa, a parere del giudicante, non è però condivisibile.
Difatti, come noto, le condizioni di procedibilità costituiscono limitazioni legali del diritto inviolabile alla difesa giudiziale ex art. 24 Cost., diritto che può essere compresso ma giammai del tutto denegato.
Pertanto, il legislatore può imporre, alla parte che intenda proporre l'azione giudiziaria ordinaria, la preventiva soddisfazione di una condizione di procedibilità, ma non può imporre ulteriori preclusioni al diritto di difesa, sicché l'individuo, una volta assolta la condizione, non soggiace ad ulteriori limitazioni del diritto di agire in giudizio.
Tale diritto, una volta che la condizione di procedibilità sia esaurita, non può che essere
3 esercitato nelle forme ordinarie, non potendo ammettersi un nuovo procedimento sommario, e ciò proprio perché esso non rappresenta altro se non una condizione di procedibilità, assolta la quale egli deve agire in giudizio in via ordinaria se intenda ottenere tutela del diritto controverso.
Quindi, il sostantivo “possibilità”, utilizzato dalla Suprema Corte nelle pronunce succitate, va inteso come facoltà di proporre ricorso giudiziario ordinario, facoltà che si presenta come alternativa alla proposizione di una nuova domanda amministrativa,
e non già come alternativa alla presentazione di una nuova istanza di A.T.P.O.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura in mero rito della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3940/2024, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Antonella Savignano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_1 dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. onde accertare l'invalidità civile in misura non inferiore al 67% ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 presentato domanda amministrativa d'invalidità civile addì 25.4.2024, esponeva di essere stata sottoposta a visita addì 26.6.2024, all'esito della quale veniva stimata una invalidità civile in misura pari al 55%.
Rivendicava la sussistenza di un'invalidità pari o superiore al 67%.
1 Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda in quanto la ricorrente, per lo stesso verbale del C.M.L., aveva già presentato precedente istanza di definito con pronuncia d'inammissibilità per omessa indicazione della CP_2 prestazione rivendicata (R. G. n. 2702/2024).
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura definitoria del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, più appropriata rispetto all'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c.
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dall' giacché, in effetti, l'odierna ricorrente aveva già presentato ricorso CP_3 giudiziario ex art. 445 bis c.p.c. (R. G. n. 2702/2024) avverso il verbale d'invalidità civile indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ricorso definito con pronuncia in rito.
Di conseguenza, all'invalida non resta altro che proporre l'azione ordinaria ex art. 442
c.p.c.
2. A riguardo, va rilevato che, se l'istanza di dichiarata inammissibile, è CP_2 soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 445 bis co. 2 c.p.c., il che consente alla parte di proporre l'azione di merito, ma ciò non già in alternativa ad una nuova istanza di accertamento tecnico preventivo, bensì in alternativa alla proposizione di una nuova domanda amministrativa all' CP_1
Il tutto sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui vi è la possibilità, nell'ipotesi sopra emarginata, di procedere nelle forme ordinarie
(Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753: “Il provvedimento di diniego (di rigetto o
2 di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis
c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art.
111, comma settimo, della Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico”; Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 21985: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. dalla
l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932:
“L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso nel merito”; Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, n. 17787: “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all' art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. , ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”).
Sul punto, parte ricorrente ha osservato che la Suprema Corte avrebbe sancito solo la possibilità di agire con ricorso ordinario nell'ipotesi in esame, il che farebbe comunque salva la facoltà di proporre una nuova istanza di A.T.P.O.
Tale impostazione interpretativa, a parere del giudicante, non è però condivisibile.
Difatti, come noto, le condizioni di procedibilità costituiscono limitazioni legali del diritto inviolabile alla difesa giudiziale ex art. 24 Cost., diritto che può essere compresso ma giammai del tutto denegato.
Pertanto, il legislatore può imporre, alla parte che intenda proporre l'azione giudiziaria ordinaria, la preventiva soddisfazione di una condizione di procedibilità, ma non può imporre ulteriori preclusioni al diritto di difesa, sicché l'individuo, una volta assolta la condizione, non soggiace ad ulteriori limitazioni del diritto di agire in giudizio.
Tale diritto, una volta che la condizione di procedibilità sia esaurita, non può che essere
3 esercitato nelle forme ordinarie, non potendo ammettersi un nuovo procedimento sommario, e ciò proprio perché esso non rappresenta altro se non una condizione di procedibilità, assolta la quale egli deve agire in giudizio in via ordinaria se intenda ottenere tutela del diritto controverso.
Quindi, il sostantivo “possibilità”, utilizzato dalla Suprema Corte nelle pronunce succitate, va inteso come facoltà di proporre ricorso giudiziario ordinario, facoltà che si presenta come alternativa alla proposizione di una nuova domanda amministrativa,
e non già come alternativa alla presentazione di una nuova istanza di A.T.P.O.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura in mero rito della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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