Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 763/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 763/2024 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PE- Parte_1 C.F._1
DONESE FEDERICO.
APPELLANTE contro
(C.F. - già e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 quale mandataria, (C.F. ), rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO.
APPELLATA
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO sentenza n. 1070/2023 del Tribunale di Lucca pubblicata il 17/10/2023.
CONCLUSIONI
In data 29 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il pro- posto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr.1070/2023 del 16.10.2023
N.rep.2117/2023 del 17.10.2023, resa dal Tribunale di Lucca, sezione civile, nel proce- dimento civile nrg.62/2022, Giudice Dott.Giacomo Lucente e depositata in cancelleria in data 17.10.2023, non notificata dall'appellata, accogliere tutte le conclusioni di pri- mo grado che qui si riportano pedissequamente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contra- riis rejectis, accogliere la domanda e per l'effetto: - In Via Preliminare e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, sussistendo i gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo Provvisoriamente esecutivo n.1698/2021 dell'8.11.2021 – N.r.g.4421/2021 –
N.rep.2527/2021 – Tribunale di Lucca – Giudice Dr.Giulio Lino Maria Giuntoli notifi- cato contestualmente all'atto di precetto ex art.140 c.p.c. in data 9.12.2021 – 31.12.2021
- In Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare il difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla società cessionaria del credito e per essa in Controparte_1 Controparte_2 forza di procura rilasciata da azionato in via monitoria e Controparte_1 conseguentemente dichiarare il suo difetto di legittimazione ad agire;
2 - Sempre in Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ra- gioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva nell'a- zionare il diritto di credito in capo alla società cessionaria del credito CP_3 in forza di procura speciale rilasciata da e altresì
[...] Controparte_2 difetto di legittimazione attiva in capo alla quale mandataria Controparte_2 della azionato in via monitoria Controparte_1
- In Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa: a) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo Provvisoria- mente esecutivo n.1698/2021 dell'8.11.2021 – N.r.g.4421/2021 – N.rep.2527/2021 –
Tribunale di Lucca – Giudice Dr.Giulio Lino Maria Giuntoli per l'indeterminatezza de- gli elementi che permettano l'identificazione del titolo posto a fondamento dell'azione monitoria intrapresa b) Accertare e dichiarare in relazione alla somma portata nel de- creto ingiuntivo Provvisoriamente esecutivo n.1698/2021 dell'8.11.2021 –
N.r.g.4421/2021 – N.rep.2527/2021 – Tribunale di Lucca – Giudice Dr.Giulio Lino Ma- ria Giuntoli impugnato, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del de- creto ingiuntivo opposto, conseguentemente dichiarando che nulla è dovuto;
c) Accer- tare e dichiarare la difformità fra tasso d'interesse determinato nel contratto di Pt_2 finanziamento n.4334210 stipulato in data 17.04.2015 fra l'attore e la cedente CP_4 rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti dell'odierno
[...] attore e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola del predetto contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1283, 1284, 1419 c.c. e art.117.7 T.u.b. poiché non soddisfacente il requisito della determinatezza o determinabilità dell'ogget- to nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dall'attore per rate di ammortamento scadute, condannare conseguentemente la convenuta e per Controparte_1 essa della mandataria alla restituzione di tutte le somme ille- Controparte_2 gittimamente percepite con il ricalcolo al tasso nominale minimo e quello massimo, ri- spettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e del-
3 le finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favo- revoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; d)
Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di finanziamento n.4334210 stipulato in data 17.04.2015 fra l'attore e la cedente in quan- Controparte_4 to indicante un T.A.E.G. errato e conseguentemente ai sensi dell'art.125-bis.6 e 7 T.U.B. dichiarare dovuto il T.A.E.G. ed equivalente alla misura del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del con- tratto e dichiarare che nessun'altra somma è dovuta a titolo di tassi d'interesse, com- missioni o altre spese;
e) In ogni caso e per l'effetto dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo Provvisoriamen- te esecutivo n.1698/2021 dell'8.11.2021 – N.r.g.4421/2021 – N.rep.2527/2021 – Tribu- nale di Lucca – Giudice Dr.Giulio Lino Maria Giuntoli
- In Via istruttoria chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio all'interno della quale il C.t.u. all'uopo nominato sia chiamato a: a) Con riferimento al tasso d'interesse
T.A.N. stipulato: accerti il Ctu se vi è difformità fra tasso d'interesse determinato con il contratto di finanziamento n.4334210 stipulato dal Sig in data Parte_1
17.04.2015, rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti dell'o- dierno attore;
b) Con riferimento al T.a.e.g.: accerti il C.t.u. se il T.a.e.g. del contratto per cui è causa sia pari a quello dichiarato dalla e, in caso negativo, ridetermini CP_5 il piano di ammortamento a norma dell'art.117 T.u.b.; c ) Con riferimento all'illegittima capitalizzazione degli interessi: accerti il Ctu se nel contratto oggetto di causa siano stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito il rela- tivo regime di capitalizzazione, ed in caso affermativo ricalcoli il saldo del rapporto se- condo due ipotesi: o applicando i tassi sostitutivi ex art.117.7 Tub e senza capitalizza- zione, o limitandosi ad eliminare gli effetti della capitalizzazione occulta;
d) Con rife- rimento all'indeterminatezza della clausola interessi: accerti il Ctu se la clausola con- trattuale sul tasso d'interesse sia adeguatamente determinata, ed in caso negativo sia ricalcolato il saldo dei rapporti applicando i tassi sostitutivi;
e) Con riferimento alle ipotesi sub c) e d), formuli il Ctu sempre un'alternativa escludendo la capitalizzazione
4 composta occulta degli interessi, ove riscontrata f) Con riferimento all'applicazione di un tasso di interesse usurario: accerti il CTU se al momento della pattuizione contrat- tuale del contratto oggetto di causa, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal
DM Ministero dell'Economia e della Finanze relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto, calcolando al momento della pattuizione contrattua- le il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del T.A.E.G. (o
I.s.c.) includendo nella stessa commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari) e spese (anche quelle notarili e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, nonché il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto e, nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale ori- ginaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il rical- colo del mutuo espungendo tutti gli interessi ex art.1815.2 c.c., competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del fi- nanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall'altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili, di assicurazione, per pe- rizie tecniche, capitalizzazione composta,...) versati e non dovuti. Infine, nell'ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, determinare se al momento della revoca del beneficio del termine (se presente ex art.1186 c.c) l'attore fosse a debito o a credito
(tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati do- vranno essere imputate a capitale) rispetto al capitale estinto e previsto dal piano di ammortamento sottoscritto con l'istituto di credito.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di cui il procuratore si dichiara an- tistatario”.
Per la parte appellata Controparte_1
“In via preliminare:
5 1) Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensione della P.E. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 cpc e 348 bis cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito: 3) Rigettare l'appello proposto dell'appellante in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4) In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei con- Controparte_1 fronti di parte opponente della somma di € 28.529,53 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (co- munque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n.1698/2021 del Tri- Parte_1 bunale di Lucca con il quale era ingiunto il pagamento di € 28.529,53 oltre interessi e spese a favore di (già e per essa alla Controparte_1 Controparte_1 [...] quale residuo dovuto per il contratto di finanziamento sotto- Controparte_2 scritto il 17 aprile 2015 con rilevando ed eccependo: Controparte_4
- il difetto della titolarità del credito da parte della asserita cessionaria
[...]
Controparte_1
- la mancanza di una valida procura a favore della mandataria Parte_3
[...]
- la mancata prova del credito;
- l'indeterminatezza del tasso d'interesse e l'errata indicazione del TAEG.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Lucca con sentenza n. 1070/2023 pubblicata il 17/10/2023 così statuiva:
“rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
6 condanna l'attore a pagare alla convenuta le spese di lite che liquida in euro
3.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Sulla carenza di legittimazione attiva […]
La convenuta ha ampiamente dimostrato che tra i crediti ceduti da CP_4 rientra anche quello de quo, depositando: “Atto di cessione del (del Parte_4
22.3.2021, doc. 4 monitorio) ai sensi dell'Accordo Quadro di cessione di crediti sotto- scritto in data 15.6.2020” da in qualità di cedente e Controparte_4 Controparte_1
(già in qualità di cessionaria;
estratto dell'allegato al contratto
[...] Controparte_1
(c.d. Lloira IV, doc. 7), contenente l'elenco dei crediti ceduti (tra cui è rinvenibile la po- sizione contratto n. 101679670 - NDG 61623925); raccomandata del Parte_1
CP_ 27.4.2021 con cui ha comunicato all'opponente di aver acquistato il credito azio- nato (docc. 5 e 6 monitorio); estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 7 monito- rio).
Parte attrice, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla
G.U. n. 40 del 3.4.2021 Parte II (doc. 2 citazione), ha fornito, essa stessa, la prova ulte- CP_ riore e sufficiente della titolarità di . Per costante giurisprudenza, infatti, la pub- blicazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - recante l'indica- zione per categorie dei rapporti ceduti in blocco - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (cfr. ex plurimis, Cass. 4334/2020).
Nell'avviso di cessione si legge che oggetto della cessione in blocco sono stati i cre- diti…derivanti da contratti di prestito personale…risultanti nella titolarità del cedente che alla data del 22 marzo 2021 non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti…classificati “in sofferenza…inclusi nella lista “Lloira FF – ” Parte_4 depositata presso il Notaio…
Il credito de quo deriva da un prestito personale concluso con la cedente, non in- teramente pagato alla data del 22.3.2021, classificato “in sofferenza” (v. lettera doc.5 e certificazione ex 50 TUB doc. 7, fascicolo monitorio) e ricompreso nella lista dei crediti ceduti “Lloira IV” (doc. 7 comparsa). […]
7 Sulla carenza di legittimazione ad agire di Controparte_2
[…] Parte convenuta ha provato la legittimazione processuale della sua mandata- ria depositando in giudizio (doc. 1 monitorio) la procura rilasciata in data 9.12.2020, con atto per Notaio (rep. 42351 e racc. 15678) da (ora Persona_1 Controparte_1
a ora . Controparte_1 CP_6 Controparte_2
L'oggetto della procura è il seguente: è costituita procuratrice di CP_6 affinché la mandataria “compia tutti gli atti sostanziali e processuali Controparte_1 per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti dei terzi… In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo…”, segue l'indicazione dei poteri conferiti alla manda- taria. […]
Sulla numerazione del contratto.
L'attore assume che il contratto di finanziamento prodotto con il ricorso monito- rio reca il numero 4334210 (doc. 3), mentre a pag.2 dello stesso si fa riferimento al
“contratto di finanziamento n.00000101679670” stipulato con Controparte_4
È evidente che trattasi di un mero errore di trascrizione in quanto: il decreto in- giuntivo è stato correttamente concesso sulla base del contratto sub doc. 3, intestato a
- 61623925 - contratto n. 4334210, allegato al ricorso;
dalla disami- Parte_1 na della documentazione, risulta la piena coincidenza del contratto prodotto sub doc. 3 monitorio con l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto sub doc. 7 monitorio
( – NDG 61623925 – rapporto a sofferenza n. 4334210). Parte_1
Sulla mancata prova del credito.
[…] l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento e ha allegato l'inadempimento del debitore;
l'opponente non ha negato l'erogazione del prestito e non ha provato di averlo integralmente rimborsato (cfr. Cass. SS.UU. 30.10.2001, n.
13533).
Sulla indeterminatezza del TAN/TAEG e sull'anatocismo.
[…] il contratto di finanziamento contiene tutti gli elementi necessari a determi- nare il piano di ammortamento (“alla francese”) e precisamente: il capitale finanziato
8 (€ 34.320,00); la durata del finanziamento (120 mesi); la periodicità di pagamento
(mensile); l'importo della rata (€ 416,40); il TAN (8%) e il TAEG (8,37%). […]
Sulla difformità del TAEG.
[…] Si evidenzia che nel contratto di finanziamento le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata e, di contra, l'opponente non ha dimostrato che essa aveva, invece, carattere obbligatorio, ovvero che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte (come affermato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria).
Pertanto, a fronte della mancata prova dell'obbligatorietà della polizza, essa va considerata facoltativa e, come tale, non va ricompresa nel costo totale del credito, ai sensi dell'art. 121, 2 co. TUB.”
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata Parte_1
e ingiusta, chiedendo la riforma:
1) “della parte della sentenza contenuta alla pag.6 dal titolo “Sulla carenza di legit- timazione attiva”;
2) “della parte della sentenza contenuta alle pagg.6 - 7 dal titolo “Sulla carenza di legittimazione ad agire di;
Controparte_2
3) “della parte della sentenza contenuta alla pag.7 dal titolo “Sulla numerazione del contratto”;
4) “della parte della sentenza contenuta alle pagg.7 - 8 dal titolo “Sulla mancata prova”;
5) “della parte della sentenza contenuta alla pag,8 dal titolo “Sulla indeterminatez- za del TAN/TAEG e sull'anatocismo”;
6) della parte della sentenza contenuta alle pagg.8 - 9 dal titolo “Sulla difformità del TAEG”.
Si costituiva in giudizio (già e per Controparte_1 Controparte_1 essa la procuratrice che contestava le censure mosse da Controparte_2
9 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 29 maggio 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Nel chiedere la riforma “della parte della sentenza contenuta alla pag.6 dal ti- tolo “Sulla carenza di legittimazione attiva” parte appellante in sintesi deduce: “il Tri- bunale di Lucca ha stabilito la titolarità del credito in capo all'appellata nonostante che sia stato prodotto un “fantomatico” contratto di cessione del credito datato 19.03.2021 tuttavia privo di alcuna indicazione relativa al credito ceduto […] tanto l'Allegato 1
“Elenco Crediti” quanto l'Allegato 2 “ ” NON SONO stati assolu- Parte_5 tamente prodotti all'interno del medesimo contratto con ciò generando una totale inde- terminatezza/indeterminabilità dell'oggetto […] anche la successiva affermazione del
Tribunale di Lucca che comunque l'appellata avrebbe provato la titolarità del credito producendo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale è totalmente priva di pregio […] la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58
TUB”
Il motivo è infondato.
È stato chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una ban- ca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gaz- zetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è suf- ficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incer- tezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseve-
10 rativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277); che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto au- torizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di que- st'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria do- vrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (vedi Cassa- zione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944, che in motivazione precisa: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il re- lativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sin- dacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito”).
Ciò posto nella fattispecie:
a) l'avviso ex 58 TUB consente l'identificazione dei singoli crediti ceduti, attraverso la compiuta specificazione delle relative caratteristiche e rinvio anche ad apposita lista depositata presso notaio (vedi avviso di cessione di crediti pubblicato sulla G.U. n. 40 del
3.4.2021 Parte II, doc. 2 citazione);
b) è stato prodotto il contratto di cessione in data 19 marzo 2021 tra e CP_4 ed un estratto dell'elenco allegato, con indicazione anche Controparte_1 del credito per cui è causa (NDG 61623925: vedi doc. 7; vedi anche contratto, doc. 3 del monitorio: “0000000061623925 ”); Parte_1
c) assumono poi valore significativo ai fini della prova, anche in via presuntiva, del- la cessione del credito, la comunicazione dell'intervenuta cessione effettuata con lettera raccomandata anteriormente al giudizio (vedi doc. 5 e relativo avviso di ricevimento, CP_ doc. 6); la disponibilità da parte di ell'originario contratto Controparte_1 di finanziamento, dell'estratto conto ex art. 50 TUB emesso da l'assenza di CP_4
11 richieste di pagamento del debito residuo da parte di successivamente alla CP_4 cessione.
La titolarità del credito da parte del cessionario deve quindi ritenersi sufficiente- mente provata, come già osservato dal Tribunale.
4. Nel chiedere la riforma “della parte della sentenza contenuta alle pagg.6 - 7 dal titolo “Sulla carenza di legittimazione ad agire di parte appel- Controparte_2 lante in sintesi deduce: “come dimostrato ex tabulas, all'interno di tale procura NON VI
E' NEPPURE un generico richiamo ad alcun documento (Gazzetta Ufficiale n.40 del
3.04.2021), all'interno del quale dovrebbero esser indicati i crediti oggetto di cessione e per cui l'appellata per tramite della mandataria agisca per il relativo recupero: ed è assolutamente certo che non vi sia alcun riferimento in quanto la procura è del
9.12.2020 e la cessione è del 19.03.2021”.
Il motivo è destituito di fondamento.
La procura conferita da (poi a Controparte_1 Controparte_1 [...]
(poi con atto pubblico notarile del 9 dicembre CP_7 Controparte_2
2020 è particolarmente ampia, comprende tutti gli “atti sostanziali e processuali, anche si sensi dell'art. 77 c.p.c.” per la “gestione, incasso e recupero crediti della mandante”
(vedi, diffusamente, procura, doc. 1 del ricorso monitorio) e, sino alla eventuale revoca, conferisce quindi il potere di rappresentanza, anche processuale, pure per i crediti sorti successivamente al suo rilascio.
5. Nel chiedere la riforma “della parte della sentenza contenuta alla pag.7 dal tito- lo “Sulla numerazione del contratto” parte appellante in sintesi deduce: “vi è una totale discrepanza fra i dati relativi al contratto di finanziamento stipulato dal Sig.
[...] in data 17.04.2015 corrispondente al numero 4334210 (cfr.doc.all.9) rispet- Parte_1 to a quello indicato a pag.2 del decreto ingiuntivo notificato (doc.all.3) facente invece riferimento al contratto di finanziamento n.00000101679670”.
Il motivo è destituito di fondamento: come già osservato dal Tribunale l'eventuale erronea indicazione del numero del contratto nell'ambito del ricorso non determina in-
12 certezza alcuna, posto che nell'ambito del medesimo ricorso sono chiaramente indicati gli altri elementi identificativi (data, importo), il contratto è stato prodotto unitamente con il ricorso monitorio (doc. 3), con il relativo estratto conto ex art. 50 TUB di UNI-
CREDIT (doc. 7 : “NDG: 0000000061623925 RAPPORTO: 14334210”).
Il rapporto contrattuale era quindi univocamente determinato.
6. Nel chiedere la riforma “della parte della sentenza contenuta alle pagg.7 - 8 dal titolo “Sulla mancata prova” parte appellante in sintesi deduce: “l'odierno appellato, avrebbe dovuto produrre (e non li ha prodotti) tutti gli estratti conto del rapporto da cui nasce il credito […] l'estratto ex art.50 T.u.b. riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo”.
Il motivo è destituito di fondamento.
Nella fattispecie il credito deriva (non da un rapporto di conto corrente ma) da un contratto di mutuo;
il creditore quindi, secondo i principi generali, ben poteva limitarsi a documentare la fonte negoziale e dedurre l'inadempimento (vedi tra le altre Cass. Sez.
Un., 30/10/2001, n.13533: “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), li- mitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”); la produzione del con- tratto e, a mera specificazione e dettaglio degli importi rimasti inadempiuti, dell'estratto conto erano quindi sufficienti ai fini della prova del credito, spettando poi al debitore la prova di pagamenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già computati.
7. Nel chiedere la riforma “della parte della sentenza contenuta alla pag,8 dal tito- lo “Sulla indeterminatezza del TAN/TAEG e sull'anatocismo” parte appellante in sintesi deduce: “per quanto riguarda il contratto di finanziamento stipulato dall'appellante,
SENZA che per altro sia mai stato stipulato alcun piano d'ammortamento contestual- mente alla sottoscrizione del contratto, la clausola del tasso d'interesse ivi stipulata non concretizza il rispetto dei requisiti di determinatezza e trasparenza: infatti, i fon-
13 damentali “criteri” e “parametri” di calcolo NON SONO MAI stati esplicitati nel con- tratto né sono stati mai determinati con ciò palesemente violando il combinato disposto degli artt.1284.3 c.c. e 117.4 T.u.b.. […] Nei piani di rimborso rateale dei finanziamenti,
l'impiego, ai fini dell'elaborazione di un piano di ammortamento alla francese, del re- gime finanziario della capitalizzazione composta con pagamento periodico degli inte- ressi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto, determina il venir meno del- la proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale) prevista dall'art.821 c.c. e comporta la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento, per effetto della quale il monte interessi lievita esponenzialmente (ciò che comporta, per l'appunto, la produzione di interessi su interessi). È proprio in tale fenomeno che si annida l'essenza dell'anatocismo”.
Il motivo è destituito di fondamento.
Il contratto per cui è causa è un mutuo a tasso fisso a rate costanti, con specifica- zione dell'importo delle singole rate mensili, dell'importo complessivo dovuto in restitu- zione, del TAN e del TAEG (vedi contratto, doc. 3 del ricorso monitorio).
14 Anche in difetto di sviluppo esteso del piano (elementare) di ammortamento risul- tano determinate con esattezza tutte le condizioni contrattuali.
Anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che “l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizza- zione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la com- prensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chia- rezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applica-
15 zione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica com- merciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai pro- dotti creditizi standardizzati” (vedi Cass. 18/02/2025, n.4176)
8. Nel chiedere la riforma “della parte della sentenza contenuta alle pagg.8 - 9 dal titolo “Sulla difformità del TAEG” parte appellante in sintesi deduce: “il T.A.E.G. indica- to nel contratto di finanziamento n.4334210, a fronte di un T.A.N. dell'8%, è indicato pari all'8,37% ed è dunque minore rispetto a quello concretamente applicato dalla CP_8
[..
pari all'11,08% in quanto, all'interno del contratto oltre ad esser previste imposte per euro 85,80 ed euro 0,64 per spese invio rendicontazione periodica, è stata altresì prevista una polizza assicurativa erogata contestualmente al prestito erogato pari ad euro 4.320,00. […] La giurisprudenza ormai è chiara nel sancire il principio di onni- comprensività fissato dall'art. 644 c.p. e statuendo quindi che devono essere ricompre- se nel calcolo del tasso praticato anche le polizze assicurative”.
Il motivo è infondato.
La polizza assicurativa sottoscritta è espressamente indicata come facoltativa, non necessaria per l'erogazione del finanziamento, in più parti del regolamento negoziale
(vedi contratto, doc. 3 del ricorso monitorio: “MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA
VITA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA”; “Per ottenere il credito o per otte- nerlo alle condizioni contrattuali è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che ga- rantisca il credito: NO”; in grassetto : “La polizza assicurativa accessoria al finanzia- mento è facoltativa e non indispensabile ad ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Il Cliente pertanto può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicura- tiva o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato”).
A fronte di tali ripetute ed univoche dichiarazioni negoziali pacificamente sotto- scritte l'unico elemento concretamente allegato da parte appellante è la mera contestua- lità con il finanziamento, di per sé non sufficiente ai fini della contraria prova del dedotto carattere obbligatorio dei costi assicurativi (pure espressamente e chiaramente indicati) ai fini dell'inclusione nel TAEG.
16 9. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
4.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.000,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_6 ei confronti di (già e per es-
[...] Controparte_1 Controparte_1 sa, quale mandataria, avverso la sentenza n. 1070/2023 Controparte_2 del Tribunale di Lucca pubblicata il 17/10/2023, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17