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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4401/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Laura Arreghini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arcore (MB), Via Foppa n. 7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1. Sull'esercizio della potestà genitoriale Per_ Affidamento condiviso delle minori , e ad entrambi i genitori e con Per_2 Persona_3 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre SI.ra . Parte_2
Le minori attualmente sono residenti nel Comune di Usmate Velate (MB) via Cadore 13, unitamente alla madre, SI.ra , in epigrafe generalizzata. Parte_2
La SI.ra si trasferirà, unitamente ai figli minorenni, presso altra abitazione, entro e non Parte_2 oltre il 30.6.2025, avendo già sottoscritto un contratto preliminare di locazione, già registrato. La IG.ra , Pt_2 pertanto, trasferirà la propria residenza anagrafica e quella delle minori, dandone tempestiva comunicazione al IGnor Parte_1
Come conseguenza dell'affidamento condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alle minori.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita nel Comune di Usmate Velate (MB) via Cadore 13, e già di proprietà esclusiva del IG.
resterà nella proprietà esclusiva dello stesso IG. Pt_1 Parte_1
Di conseguenza le rate del mutuo dell'immobile, intestato al IG. e qui allegato, verranno corrisposte Pt_1 unicamente dallo stesso.
La IG.ra , in via definitiva, rinuncia all'abitazione coniugale di proprietà del IG. Pt_2 Pt_1
I beni mobili, all'interno della casa coniugale, rimarranno al SI. eccetto alcune suppellettili, Parte_1 che la SI.ra asporterà dall'immobile entro il 30.6.2025 e che sono indicati in un elenco a Parte_2 parte che i ricorrenti hanno sottoscritto, onde evitare future contestazioni.
3. Quanto ai diritti di visita
Tenendo conto che il IG. in conseguenza del proprio lavoro, svolge dei periodi di trasferta e quindi Pt_1 si trova per alcuni giorni al mese al di fuori della residenza coniugale, si statuisce quanto segue
A) Quando il SI. si troverà ad Usmate Velate, i genitori avranno diritto ai week end alternati. Parte_1
Il papà potrà tenere con sè le minori dal venerdì mattina (prelevandole all'uscita della scuola se le minori ivi si recheranno), e riportandole la domenica entro le 19:00 e, comunque, prima di cena.
Il papà potrà tenere con sè le bambine un pomeriggio alla settimana, il mercoledì, dopo averle prelevate da scuola fino alle ore 19:00.
pagina 2 di 7 B) Quando il SI. soggiornerà in Italia o all'estero per motivi lavorativi per più di due Parte_1 settimane a distanze che impediscono di vedere le minori, al suo rientro, da comunicarsi appena a sua conoscenza alla SI.ra , potrà tenere con se' le bambine, secondo la seguente equazione1:3. Parte_2
Quindi:
4 giorni consecutivi dopo i 12 giorni di assenza;
5 giorni consecutivi tra i 15 e i 18 giorni di assenza;
6 giorni consecutivi tra i 18 e i 21 giorni di assenza;
7 giorni consecutivi tra i 21 e i 24 giorni di assenza;
8 giorni consecutivi tra i 24 e i 27 giorni di assenza;
9 giorni consecutivi tra i 27 e i 30 giorni di assenza etc. nei suddetti periodi, la madre avrà diritto ad un pomeriggio ogni 3 giorni consecutivi con il padre dalle ore
16:00 alle ore 18:00 e a un pomeriggio con cena ogni 6 giorni consecutivi dalle 16:00 alle 21:00.
C) La SI.ra potrà organizzare una gita di più giorni con le minori, nei periodi di assenza del Parte_2 padre.
La madre potrà organizzare eventuali viaggi nei periodi subito seguenti l'assegnazione al padre, avendo come tempo utile, per l'organizzazione del viaggio, tutti i giorni in cui le minori stanno con il padre;
il viaggio poi potrà essere svolto nei giorni subito seguenti l'assegnazione al padre, ovvero nei 12 giorni successivi, periodo minimo che deve trascorrere affinché il IG. maturi il diritto ad ulteriori giorni di assegnazione (si Pt_1 veda tabella paragrafo b;
esempio pratico: se dopo 30 giorni di trasferta, il IG. ha diritto a 10 giorni Pt_1 consecutivi di diritto di visita, la IG.ra avrebbe a disposizione 10 giorni +12 giorni [totale 22 giorni] Pt_2 per organizzare e godere di una breve vacanza).
Qualora il SI. dovesse partire prima del previsto, i giorni non goduti con le minori potranno Parte_1 essere recuperabili.
D) Le feste andranno alternate di anno in anno tra i genitori, come di seguito:
Feste natalizie: la sera della vigilia del 2025 (dalle ore 18.00) a casa con il papà fino alle ore 10:00 del 25; il pranzo di Natale della mamma fino alle ore 18:00; la cena di Natale dal papà fino alle 20:30; le minori staranno poi con il padre fino al 26.12.2025 ore 10:00 e viceversa l'anno seguente.
I periodi poi dal 1 gennaio 2026 ore 18:00 al 6 gennaio 2026 ore 18:00 ed il periodo dal 26.12.25 ore 10:00 al
1 gennaio 2026 in via alternata tra i genitori.
Pasqua: 2026 con papà e Lunedì dell'Angelo con la mamma alternando.
Altre feste ad anni alternati: es. 8 dicembre, 1 novembre, etc.
I compleanni delle minori andranno alternati di anno in anno.
Le minori staranno con ciascun genitore nel rispettivo giorno di compleanno di questi ultimi.
pagina 3 di 7 E) Le ferie estive andranno reciprocamente comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
le ferie estive andranno godute dalla fine della scuola (metà del mese di giugno) ed entro l'inizio dell'anno scolastico a settembre, come di seguito: 3 settimane anche non consecutive, garantendo 2 settimane consecutive per ogni genitore nel mese di agosto.
Le settimane e/o i giorni non goduti da giugno a settembre non saranno recuperabili in altri periodi dell'anno.
F) Durante l'anno civile i genitori avranno a disposizione un'ulteriore settimana di ferie da trascorrere con le minori, concordando il relativo periodo con l'altro genitore, nel rispetto delle eIGenze scolastiche e comunicandolo almeno quindici giorni prima della prevista partenza, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
G) Il papà chiamerà giornalmente, con videochiamata, le minori nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore
20:00. La madre chiamerà le minori giornalmente alle stesse condizioni di modalità e orario, nei giorni in cui l stesse soggiorneranno con il papà.
H) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie.
I) Sarà valido qualsiasi diverso accordo tra le parti, comunicato vicendevolmente almeno 48 ore prima.
4. Rapporti economici
Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra a titolo di concorso spese per il Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario di ciascuna figlia, la somma di euro 220,00 (duecentoventi/00) per un totale di euro
660,00 (seicentosettanta/00), oltre ISTAT come per legge. Il mantenimento suddetto decorrerà da quando la IG.ra sarà uscita dalla casa coniugale, consegnando al IG. le chiavi in suo possesso. Il Pt_2 Pt_1 succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico bancario ordinario sul seguente IBAN: [...] intestato alla SI.ra , entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese solare.
Il IG. in deroga al Protocollo di Monza sotto menzionato, corrisponderà anche il 50% dell'importo Pt_1 della mensa delle minori. Per_ I genitori concordano, già sin d'ora, che la figlia per l'anno scolastico 2025-2026 verrà iscritta ad una scuola statale nei comuni limitrofi a Casatenovo, salvo che dovesse intervenire un diverso accordo tra le parti. Per_ Attualmente sta frequentando la I scuola media presso l'Istituto privato La Traccia di Maresso di
Missaglia.
Si fa presente che il IG. è onerato dei seguenti costi fissi ed ha una retribuzione mensile di circa ad Pt_1
€ 3000,00, che tuttavia potrebbe ridursi molto nel caso in cui la sua società decidesse di non mandarlo più in trasferta.
-€ 820,00: rata di mutuo mensile fino al 1.3.2046
-€ 20,00: assicurazione mutuo
-€ 100,00: rata mensile luce pagina 4 di 7 -€ 400,00: spese condominiali incluso il riscaldamento
-€ 200,00: finanziamento accesso intestato al IG. per eIGenze della IG.ra Parte_3 Pt_2
-€ 660,00: mantenimento ordinario 3 minori
-€ 110,00: mensa per e Per_2 Per_3
-€ 41,66: assicurazione auto
Tot. 648,34
Il SI. con tale residuo mensile, dovrà provvedere a pagare altresì la manutenzione ordinaria Parte_1
e straordinaria dell'autovettura ed il bollo auto della stessa, a provvedere alle minori quando staranno con lui, nonché a provvedere a tutte le proprie eIGenze personali (vestiario, spesa mensile, etc.). Rimborserà, inoltre, il 50% di tutte le spese straordinarie dalla SI.ra sostenute nell'interesse delle figlie minori, Parte_2 secondo quanto pattuito dal Protocollo di Monza qui allegato, n 1377/2018 del 07.05.2018, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare per regolare i loro futuri rapporti in merito. Vicendevolmente la SI.ra rimborserà al SI. il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute Parte_2 Parte_1 nell'interesse delle figlie minori ed anticipate dal padre.
Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie Parte_1 minori fintanto che le stesse non saranno economicamente autosufficienti.
5)ALTRO
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Il presente accordo produce effetti inter partes a far tempo dalla sottoscrizione.
Le spese legali del sottoscritto legale rimangono ad esclusivo carico del IG. Pt_1
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 18.5.2024 a Usmate Parte_1 Parte_2
Velate;
- Dall'unione sono nati in data 28.09.2013, in data 10.11.16 e Persona_4 Persona_5 Persona_3 in data 13.5.2019.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente deIGnato alla udienza in data 21.7.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 28.09.2013, 10.11.16 e 13.5.2019) e, per Persona_4 Persona_5 Persona_3 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23.6.2025 da
[...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Pt_1 Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 18.5.2024 in Usmate Velate, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Usmate Velate, per le annotazioni di legge
(atto n. 4, parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 11.9.2025 pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Laura Arreghini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arcore (MB), Via Foppa n. 7;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1. Sull'esercizio della potestà genitoriale Per_ Affidamento condiviso delle minori , e ad entrambi i genitori e con Per_2 Persona_3 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre SI.ra . Parte_2
Le minori attualmente sono residenti nel Comune di Usmate Velate (MB) via Cadore 13, unitamente alla madre, SI.ra , in epigrafe generalizzata. Parte_2
La SI.ra si trasferirà, unitamente ai figli minorenni, presso altra abitazione, entro e non Parte_2 oltre il 30.6.2025, avendo già sottoscritto un contratto preliminare di locazione, già registrato. La IG.ra , Pt_2 pertanto, trasferirà la propria residenza anagrafica e quella delle minori, dandone tempestiva comunicazione al IGnor Parte_1
Come conseguenza dell'affidamento condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alle minori.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita nel Comune di Usmate Velate (MB) via Cadore 13, e già di proprietà esclusiva del IG.
resterà nella proprietà esclusiva dello stesso IG. Pt_1 Parte_1
Di conseguenza le rate del mutuo dell'immobile, intestato al IG. e qui allegato, verranno corrisposte Pt_1 unicamente dallo stesso.
La IG.ra , in via definitiva, rinuncia all'abitazione coniugale di proprietà del IG. Pt_2 Pt_1
I beni mobili, all'interno della casa coniugale, rimarranno al SI. eccetto alcune suppellettili, Parte_1 che la SI.ra asporterà dall'immobile entro il 30.6.2025 e che sono indicati in un elenco a Parte_2 parte che i ricorrenti hanno sottoscritto, onde evitare future contestazioni.
3. Quanto ai diritti di visita
Tenendo conto che il IG. in conseguenza del proprio lavoro, svolge dei periodi di trasferta e quindi Pt_1 si trova per alcuni giorni al mese al di fuori della residenza coniugale, si statuisce quanto segue
A) Quando il SI. si troverà ad Usmate Velate, i genitori avranno diritto ai week end alternati. Parte_1
Il papà potrà tenere con sè le minori dal venerdì mattina (prelevandole all'uscita della scuola se le minori ivi si recheranno), e riportandole la domenica entro le 19:00 e, comunque, prima di cena.
Il papà potrà tenere con sè le bambine un pomeriggio alla settimana, il mercoledì, dopo averle prelevate da scuola fino alle ore 19:00.
pagina 2 di 7 B) Quando il SI. soggiornerà in Italia o all'estero per motivi lavorativi per più di due Parte_1 settimane a distanze che impediscono di vedere le minori, al suo rientro, da comunicarsi appena a sua conoscenza alla SI.ra , potrà tenere con se' le bambine, secondo la seguente equazione1:3. Parte_2
Quindi:
4 giorni consecutivi dopo i 12 giorni di assenza;
5 giorni consecutivi tra i 15 e i 18 giorni di assenza;
6 giorni consecutivi tra i 18 e i 21 giorni di assenza;
7 giorni consecutivi tra i 21 e i 24 giorni di assenza;
8 giorni consecutivi tra i 24 e i 27 giorni di assenza;
9 giorni consecutivi tra i 27 e i 30 giorni di assenza etc. nei suddetti periodi, la madre avrà diritto ad un pomeriggio ogni 3 giorni consecutivi con il padre dalle ore
16:00 alle ore 18:00 e a un pomeriggio con cena ogni 6 giorni consecutivi dalle 16:00 alle 21:00.
C) La SI.ra potrà organizzare una gita di più giorni con le minori, nei periodi di assenza del Parte_2 padre.
La madre potrà organizzare eventuali viaggi nei periodi subito seguenti l'assegnazione al padre, avendo come tempo utile, per l'organizzazione del viaggio, tutti i giorni in cui le minori stanno con il padre;
il viaggio poi potrà essere svolto nei giorni subito seguenti l'assegnazione al padre, ovvero nei 12 giorni successivi, periodo minimo che deve trascorrere affinché il IG. maturi il diritto ad ulteriori giorni di assegnazione (si Pt_1 veda tabella paragrafo b;
esempio pratico: se dopo 30 giorni di trasferta, il IG. ha diritto a 10 giorni Pt_1 consecutivi di diritto di visita, la IG.ra avrebbe a disposizione 10 giorni +12 giorni [totale 22 giorni] Pt_2 per organizzare e godere di una breve vacanza).
Qualora il SI. dovesse partire prima del previsto, i giorni non goduti con le minori potranno Parte_1 essere recuperabili.
D) Le feste andranno alternate di anno in anno tra i genitori, come di seguito:
Feste natalizie: la sera della vigilia del 2025 (dalle ore 18.00) a casa con il papà fino alle ore 10:00 del 25; il pranzo di Natale della mamma fino alle ore 18:00; la cena di Natale dal papà fino alle 20:30; le minori staranno poi con il padre fino al 26.12.2025 ore 10:00 e viceversa l'anno seguente.
I periodi poi dal 1 gennaio 2026 ore 18:00 al 6 gennaio 2026 ore 18:00 ed il periodo dal 26.12.25 ore 10:00 al
1 gennaio 2026 in via alternata tra i genitori.
Pasqua: 2026 con papà e Lunedì dell'Angelo con la mamma alternando.
Altre feste ad anni alternati: es. 8 dicembre, 1 novembre, etc.
I compleanni delle minori andranno alternati di anno in anno.
Le minori staranno con ciascun genitore nel rispettivo giorno di compleanno di questi ultimi.
pagina 3 di 7 E) Le ferie estive andranno reciprocamente comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
le ferie estive andranno godute dalla fine della scuola (metà del mese di giugno) ed entro l'inizio dell'anno scolastico a settembre, come di seguito: 3 settimane anche non consecutive, garantendo 2 settimane consecutive per ogni genitore nel mese di agosto.
Le settimane e/o i giorni non goduti da giugno a settembre non saranno recuperabili in altri periodi dell'anno.
F) Durante l'anno civile i genitori avranno a disposizione un'ulteriore settimana di ferie da trascorrere con le minori, concordando il relativo periodo con l'altro genitore, nel rispetto delle eIGenze scolastiche e comunicandolo almeno quindici giorni prima della prevista partenza, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
G) Il papà chiamerà giornalmente, con videochiamata, le minori nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore
20:00. La madre chiamerà le minori giornalmente alle stesse condizioni di modalità e orario, nei giorni in cui l stesse soggiorneranno con il papà.
H) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie.
I) Sarà valido qualsiasi diverso accordo tra le parti, comunicato vicendevolmente almeno 48 ore prima.
4. Rapporti economici
Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra a titolo di concorso spese per il Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario di ciascuna figlia, la somma di euro 220,00 (duecentoventi/00) per un totale di euro
660,00 (seicentosettanta/00), oltre ISTAT come per legge. Il mantenimento suddetto decorrerà da quando la IG.ra sarà uscita dalla casa coniugale, consegnando al IG. le chiavi in suo possesso. Il Pt_2 Pt_1 succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso bonifico bancario ordinario sul seguente IBAN: [...] intestato alla SI.ra , entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese solare.
Il IG. in deroga al Protocollo di Monza sotto menzionato, corrisponderà anche il 50% dell'importo Pt_1 della mensa delle minori. Per_ I genitori concordano, già sin d'ora, che la figlia per l'anno scolastico 2025-2026 verrà iscritta ad una scuola statale nei comuni limitrofi a Casatenovo, salvo che dovesse intervenire un diverso accordo tra le parti. Per_ Attualmente sta frequentando la I scuola media presso l'Istituto privato La Traccia di Maresso di
Missaglia.
Si fa presente che il IG. è onerato dei seguenti costi fissi ed ha una retribuzione mensile di circa ad Pt_1
€ 3000,00, che tuttavia potrebbe ridursi molto nel caso in cui la sua società decidesse di non mandarlo più in trasferta.
-€ 820,00: rata di mutuo mensile fino al 1.3.2046
-€ 20,00: assicurazione mutuo
-€ 100,00: rata mensile luce pagina 4 di 7 -€ 400,00: spese condominiali incluso il riscaldamento
-€ 200,00: finanziamento accesso intestato al IG. per eIGenze della IG.ra Parte_3 Pt_2
-€ 660,00: mantenimento ordinario 3 minori
-€ 110,00: mensa per e Per_2 Per_3
-€ 41,66: assicurazione auto
Tot. 648,34
Il SI. con tale residuo mensile, dovrà provvedere a pagare altresì la manutenzione ordinaria Parte_1
e straordinaria dell'autovettura ed il bollo auto della stessa, a provvedere alle minori quando staranno con lui, nonché a provvedere a tutte le proprie eIGenze personali (vestiario, spesa mensile, etc.). Rimborserà, inoltre, il 50% di tutte le spese straordinarie dalla SI.ra sostenute nell'interesse delle figlie minori, Parte_2 secondo quanto pattuito dal Protocollo di Monza qui allegato, n 1377/2018 del 07.05.2018, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare per regolare i loro futuri rapporti in merito. Vicendevolmente la SI.ra rimborserà al SI. il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute Parte_2 Parte_1 nell'interesse delle figlie minori ed anticipate dal padre.
Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie Parte_1 minori fintanto che le stesse non saranno economicamente autosufficienti.
5)ALTRO
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Il presente accordo produce effetti inter partes a far tempo dalla sottoscrizione.
Le spese legali del sottoscritto legale rimangono ad esclusivo carico del IG. Pt_1
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 18.5.2024 a Usmate Parte_1 Parte_2
Velate;
- Dall'unione sono nati in data 28.09.2013, in data 10.11.16 e Persona_4 Persona_5 Persona_3 in data 13.5.2019.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente deIGnato alla udienza in data 21.7.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 28.09.2013, 10.11.16 e 13.5.2019) e, per Persona_4 Persona_5 Persona_3 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23.6.2025 da
[...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Pt_1 Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 18.5.2024 in Usmate Velate, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Usmate Velate, per le annotazioni di legge
(atto n. 4, parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 11.9.2025 pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7