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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9176 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, alla udienza cartolare del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.R.G. 1747/2025
TRA
nata a [...], il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
12.09.1972, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore
[...]
, nata a [...], il [...] (c.f. , Persona_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Lipardi, elettivamente domiciliati in Napoli, Piazza G. Bovio n.
8. RICORRENTI E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n. 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano, nella qualità indicata in epigrafe, che la loro figlia minore, con verbale del 15.9.2021, era stata riconosciuta “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ( .289/90) – indennità di frequenza”; che alla C.F._2 visita di revisione del 9.10.2023 la Commissione Medica Superiore riconosceva l'istante
“MINORE NON INVALIDO” con la seguente diagnosi “disturbo misto delle abilità scolastiche” e, per l'effetto, sospendeva la prestazione economica in godimento. Tanto premesso, adivano questo Tribunale ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. chiedendo venisse disposto accertamento tecnico preventivo volto alla verifica delle condizioni di salute della figlia minore al fine sopra indicato;
assegnato il procedimento a questo giudice, che conferiva incarico di a.t.p. medico legale, veniva depositata la relazione del c.t.u., avverso le cui conclusioni, veniva proposto tempestivo atto di dissenso. In data 24.1.2025 veniva poi depositato l'odierno ricorso, nel quale i ricorrenti motivavano il detto dissenso e concludevano chiedendo: “1) Preliminarmente, in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. a diverso consulente medico legale specializzato in neuropsichiatria infantile al fine di accertare l'esatta invalidità spettante al minore come conseguenza delle patologie da cui è affetto, con indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la data di inoltro della domanda amministrativa;
2) Accogliere il presente ricorso e dichiarare conseguentemente il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (ex lege 289/90) con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta ed accertata dall'adita giustizia;
3) Per l'effetto condannare l
[...]
in persona del suo Presidente e/o legale rapp.te Controparte_2
p.t., domiciliato, ope legis, nella sede di Napoli, alla Via de Gasperi n. 55 – 80133 al pagamento delle spese e competenze del procedimento sommario ex art. 445 bis cpc e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con sentenza munita di clausola, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni non CP_1 integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente, Il ricorso appare tempestivo, risalendo il deposito della dichiarazione di dissenso al 27.12.2024 e il deposito del ricorso stesso al 24.1.2025, pertanto nei trenta giorni successivi.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
2 Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso, sono state avanzate da parte ricorrente contestazioni specifiche al c.t.u. inerenti la contraddittorietà delle conclusioni rassegnate e la carenza di motivazione medico-legale della prestazione richiesta, contestazioni che rendono il ricorso pienamente ammissibile, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (indennità di frequenza) nell'attuale sede successiva al dissenso. Infatti, come noto, per i minori per i quali siano state riconosciute le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età nonché per i minori ipoacusici con particolare deficit uditivo la legge 11.10.90 n. 289 concede una indennità di frequenza (si noti non cumulabile con la indennità di accompagnamento di cui alle leggi 406/68, 18/80 e 508/88 e di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 L.118/71 ed alle medesime condizioni reddituali), ove sussista il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, e ciò sia per la frequenza scolastica ovvero di centri di formazione o addestramento professionale che per la frequenza di centri ambulatoriali ovvero di centri diurni, purché in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap oppure la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali. Per tale assegno di frequenza non è più prevista, come nell'art. 17 della legge 118/71, la sussistenza anche del requisito della non deambulazione mentre le finalità rieducative sono riconosciute anche alla frequenza delle scuole di qualsiasi ordine e grado. La ratio della disposizione è quella di accordare una assistenza al minore che a seguito della infermità debba essere aiutato nel reinserimento scolastico e che venga considerato bisognoso e meritevole dell'assistenza per essere la infermità appunto suscettibile di ulteriore cura ed emenda sotto il profilo sanitario, come dimostrato in concreto dalla sussistenza, almeno periodica, di tali trattamenti terapeutici.
3 L'indennità in esame è, inoltre, erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con esclusione del cumulo con i redditi dei genitori ex L. 33/80. Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., nominato in sede di a.t.p, ha accertato nella relazione che la minore è affetta da “Pregresso disturbo della letto-scrittura”, allo stato attuale non invalidante” ha accertato, in quella sede, che la minore presentava una condizione che NON configura(va) una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ritenendo che “non presenta patologie invalidanti;
si conferma la valutazione espressa nel verbale dell' : CP_1 soggetto non invalido”.
Come rilevato, sono state avanzate contestazioni specifiche alla relazione di c.t.u. resa dal consulente nominato, inerenti la contraddittorietà delle conclusioni rassegnate e la carenza di motivazione medico-legale della prestazione richiesta, secondo cui la minore sarebbe in una fase di progressivo recupero.
I ricorrenti hanno sottolineato in particolare che la minore presenta notevoli difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e per tale motivo è necessaria la frequenza di centri di riabilitazione logopedia, soffrendo la stessa, nello specifico, di disturbo dell'apprendimento con particolare interessamento della letto scrittura” con conseguente difficoltà nell'apprendimento del linguaggio, chiusura relazionale ed immaturità affettiva;
hanno evidenziato il peggioramento del quadro patologico come da referto della dott.ssa del 13.1.2025 con il seguente Per_2 contenuto: presenta difficoltà sul piano dell'apprendimento riconducibili alla Per_1 diagnosi del disturbo misto dell'apprendimento (dislessia, disortografia e discalculia) effettuata presso il centro specializzato quando frequentava la quinta elementare. Per_1
Attualmente frequenta la seconda media e usufruisce di PDP ossia di un piano didattico personalizzato con l'utilizzo di misure dispensative e compensative così come previsto dalla legge 170 del 2010. ha anche effettuato un training logopedico della durata Per_1 di circa un anno per l'individuazione di strategie di apprendimento generalizzabili e per rafforzare l'immagine di sé nel tentativo di mitigare i sentimenti di insicurezza che si evidenziavano soprattutto nell'esecuzione dei compiti scritti. Nonostante ciò, l'andamento scolastico di risulta caratterizzato da notevoli difficoltà e la ricaduta Per_1 sul piano psichico risulta notevole, per tale motivo pratica psicoterapia a frequenza settimanale. infatti presenta sentimenti di ansia, insicurezza e tendenza alla Per_1 somatizzazione. All'osservazione mostra un eloquio fluente e adeguato al contesto, appare disponibile al colloquio e al setting proposto. Racconta con evidente sofferenza le difficoltà incontrate in ambito scolastico derivato in modo particolare tra lo scarto tra l'impegno profuso e i risultati ottenuti che la riportano continuamente in una condizione di ansia, demotivazione all'impegno e alla frequenza scolastica. (…) Per_1 non sembra possedere allo stato una buona spinta motivazionale al raggiungimento degli obiettivi. Si consiglia di riprendere il traning logopedico allo scopo di rafforzare
4 ulteriormente gli aspetti didattici compensativi e proseguire la psicoterapia”; sostenevano inoltre i ricorrente che il CTU avrebbe dovuto chiarire se al momento della soppressione del beneficio (visita di revisione del 9.10.2023) la situazione morbosa fosse migliorata rispetto all'originario riconoscimento;
che la minore non era stata sottoposta ai tests, quali scrivere, sotto dettatura, delle parole contenenti le doppie lettere e né tantomeno era stata constatata l'incapacità della stessa di scrivere correttamente le parole dettate;
che il consulente non avrebbe indicato l' influenza delle patologie sullo svolgimento delle attività proprie e tipiche di una minore della sua età; evidenziavano altresì che la minore presenta dei veri e propri blocchi fonatori e difficoltà nell'esposizione orale, nel memorizzare formule, strutture grammaticali, algoritmi, sequenza e procedure, avendo un'attenzione selettiva, affaticabilità e difficoltà di programmazione e progettazione. Esponevano altresì che la minore era stata inserita in un piano didattico personalizzato per l'anno 2024/2025 (v. allegato) riscontrando “difficoltà di apprendimento con debolezza esecutivo – attentiva” e pertanto la necessità di supporto;
che precedentemente alla domanda amministrativa era stato accertato “il disturbo misto delle capacità scolastiche caratterizzato da lentezza esecutiva (dislessia e discalculia) ritardo nell'acquisizione del linguaggio in lingua italiana;
miopia; strabismo;
bradilalia; ritardo mentale;
iperattività” con conseguente difficoltà nell'apprendimento del linguaggio, chiusura relazionale ed immaturità affettiva;
che la minore frequenta un centro accreditato di riabilitazione per trattamenti di logopedia e psicoterapia;
che nonostante le sedute riabilitative, tali problematiche non sono state risolte. Sulla base delle articolate argomentazioni di cui si è appena dato conto, fondate in parte a loro volta su documentazione medica successiva al deposito della relazione, questo Giudice ha ritenuto necessario compulsare il c.t.u. affinchè rendesse dei chiarimenti. Pertanto, successivamente, il c.t.u. ha chiarito con apposite note scritte che la minore “è invalida ai fini dell'assegno di frequenza con decorrenza da Febbraio 2024”. In particolare il c.t.u. ha precisato: La sottoscritta dott.ssa (…) non Persona_3 riconosceva all'istante la prestazione richiesta -l'assegno di frequenza- mancando nel fascicolo telematico la documentazione sanitaria riguardante le terapie praticate dall'istante ( psicoterapia e logopedia ) . In data 08-10-2025 sottopongo l'istante a nuovo accesso peritale Persona_1 presso il mio studio medico sito in Napoli , via M. Schipa 34 ; sono presenti l'avvocato Lipardi per la parte attrice ed il dott. quale medico dell;
in tale sede , oltre Per_4 CP_1 ad un ulteriore esame obiettivo , prendo visione delle molteplici relazioni e certificazioni della psico-terapeuta dott.ssa ; si mette in evidenza il certificato Per_5 del 29-09-2025 in cui la psicologa dichiara e certifica che la minore sostiene due sedute settimanali di psicoterapia individuale al fine di supportare la ragazza a superare una serie di difficoltà caratteriali, relazionali e comportamentali che la rendono un soggetto fragile . Tali sedute sono certificate da Febbraio 2024 , sono ancora in corso e la paziente non ha ancora terminato il percorso rieducativo .
5 Pertanto , alla luce della nuova documentazione sanitaria presente nel ricorso in opposizione , si riconosce la minore nata a [...] il 19-01- Persona_1
2022 invalida ai fini dell'assegno di frequenza con decorrenza da Febbraio 2024 ; si consiglia una revisione a Febbraio 2027”. In conclusione, lo stato patologico sopra indicato, sul fondamento dell'ulteriore esame obiettivo e della nuova documentazione prodotta fa sì che debba Persona_1 essere ritenuta minore con difficoltà persistenti dell'età dal 1.2.2024, periodo a partire dal quale sono state certificate due sedute settimanali di psicoterapia individuale al fine di supportare la minore a superare le difficoltà caratteriali, relazionali e comportamentali che la rendono un soggetto fragile. Le conclusioni cui è pervenuto nelle note il detto consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante. La domanda originaria deve pertanto essere in parte accolta per quanto detto. Sul punto, va premesso, sul piano generale, mutando il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla Cassazione (v. ordinanza 05 novembre 2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, anche se l'accoglimento parziale della originaria domanda, induce a ritenerne corretta la compensazione parziale, in misura pari alla metà. Le spese di c.t.u, vengono poste a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, dichiara che è minore con Persona_1 difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età ai fini della fruizione dell'indennità di frequenza ex legge 289/90 a decorrere dal 1.2.2024, con revisione a febbraio 2027; rigetta per il resto la domanda;
condanna l al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà in CP_1 euro 980,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese.
6 Si comunichi. Napoli, 11/12/2025
Il giudice dr. Elisa Tomassi
7
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, alla udienza cartolare del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.R.G. 1747/2025
TRA
nata a [...], il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
12.09.1972, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore
[...]
, nata a [...], il [...] (c.f. , Persona_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Lipardi, elettivamente domiciliati in Napoli, Piazza G. Bovio n.
8. RICORRENTI E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n. 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano, nella qualità indicata in epigrafe, che la loro figlia minore, con verbale del 15.9.2021, era stata riconosciuta “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ( .289/90) – indennità di frequenza”; che alla C.F._2 visita di revisione del 9.10.2023 la Commissione Medica Superiore riconosceva l'istante
“MINORE NON INVALIDO” con la seguente diagnosi “disturbo misto delle abilità scolastiche” e, per l'effetto, sospendeva la prestazione economica in godimento. Tanto premesso, adivano questo Tribunale ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. chiedendo venisse disposto accertamento tecnico preventivo volto alla verifica delle condizioni di salute della figlia minore al fine sopra indicato;
assegnato il procedimento a questo giudice, che conferiva incarico di a.t.p. medico legale, veniva depositata la relazione del c.t.u., avverso le cui conclusioni, veniva proposto tempestivo atto di dissenso. In data 24.1.2025 veniva poi depositato l'odierno ricorso, nel quale i ricorrenti motivavano il detto dissenso e concludevano chiedendo: “1) Preliminarmente, in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. a diverso consulente medico legale specializzato in neuropsichiatria infantile al fine di accertare l'esatta invalidità spettante al minore come conseguenza delle patologie da cui è affetto, con indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la data di inoltro della domanda amministrativa;
2) Accogliere il presente ricorso e dichiarare conseguentemente il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (ex lege 289/90) con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta ed accertata dall'adita giustizia;
3) Per l'effetto condannare l
[...]
in persona del suo Presidente e/o legale rapp.te Controparte_2
p.t., domiciliato, ope legis, nella sede di Napoli, alla Via de Gasperi n. 55 – 80133 al pagamento delle spese e competenze del procedimento sommario ex art. 445 bis cpc e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con sentenza munita di clausola, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni non CP_1 integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente, Il ricorso appare tempestivo, risalendo il deposito della dichiarazione di dissenso al 27.12.2024 e il deposito del ricorso stesso al 24.1.2025, pertanto nei trenta giorni successivi.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
2 Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso, sono state avanzate da parte ricorrente contestazioni specifiche al c.t.u. inerenti la contraddittorietà delle conclusioni rassegnate e la carenza di motivazione medico-legale della prestazione richiesta, contestazioni che rendono il ricorso pienamente ammissibile, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (indennità di frequenza) nell'attuale sede successiva al dissenso. Infatti, come noto, per i minori per i quali siano state riconosciute le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età nonché per i minori ipoacusici con particolare deficit uditivo la legge 11.10.90 n. 289 concede una indennità di frequenza (si noti non cumulabile con la indennità di accompagnamento di cui alle leggi 406/68, 18/80 e 508/88 e di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 L.118/71 ed alle medesime condizioni reddituali), ove sussista il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, e ciò sia per la frequenza scolastica ovvero di centri di formazione o addestramento professionale che per la frequenza di centri ambulatoriali ovvero di centri diurni, purché in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap oppure la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna e di centri di formazione e addestramento professionali. Per tale assegno di frequenza non è più prevista, come nell'art. 17 della legge 118/71, la sussistenza anche del requisito della non deambulazione mentre le finalità rieducative sono riconosciute anche alla frequenza delle scuole di qualsiasi ordine e grado. La ratio della disposizione è quella di accordare una assistenza al minore che a seguito della infermità debba essere aiutato nel reinserimento scolastico e che venga considerato bisognoso e meritevole dell'assistenza per essere la infermità appunto suscettibile di ulteriore cura ed emenda sotto il profilo sanitario, come dimostrato in concreto dalla sussistenza, almeno periodica, di tali trattamenti terapeutici.
3 L'indennità in esame è, inoltre, erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con esclusione del cumulo con i redditi dei genitori ex L. 33/80. Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U., nominato in sede di a.t.p, ha accertato nella relazione che la minore è affetta da “Pregresso disturbo della letto-scrittura”, allo stato attuale non invalidante” ha accertato, in quella sede, che la minore presentava una condizione che NON configura(va) una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ritenendo che “non presenta patologie invalidanti;
si conferma la valutazione espressa nel verbale dell' : CP_1 soggetto non invalido”.
Come rilevato, sono state avanzate contestazioni specifiche alla relazione di c.t.u. resa dal consulente nominato, inerenti la contraddittorietà delle conclusioni rassegnate e la carenza di motivazione medico-legale della prestazione richiesta, secondo cui la minore sarebbe in una fase di progressivo recupero.
I ricorrenti hanno sottolineato in particolare che la minore presenta notevoli difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e per tale motivo è necessaria la frequenza di centri di riabilitazione logopedia, soffrendo la stessa, nello specifico, di disturbo dell'apprendimento con particolare interessamento della letto scrittura” con conseguente difficoltà nell'apprendimento del linguaggio, chiusura relazionale ed immaturità affettiva;
hanno evidenziato il peggioramento del quadro patologico come da referto della dott.ssa del 13.1.2025 con il seguente Per_2 contenuto: presenta difficoltà sul piano dell'apprendimento riconducibili alla Per_1 diagnosi del disturbo misto dell'apprendimento (dislessia, disortografia e discalculia) effettuata presso il centro specializzato quando frequentava la quinta elementare. Per_1
Attualmente frequenta la seconda media e usufruisce di PDP ossia di un piano didattico personalizzato con l'utilizzo di misure dispensative e compensative così come previsto dalla legge 170 del 2010. ha anche effettuato un training logopedico della durata Per_1 di circa un anno per l'individuazione di strategie di apprendimento generalizzabili e per rafforzare l'immagine di sé nel tentativo di mitigare i sentimenti di insicurezza che si evidenziavano soprattutto nell'esecuzione dei compiti scritti. Nonostante ciò, l'andamento scolastico di risulta caratterizzato da notevoli difficoltà e la ricaduta Per_1 sul piano psichico risulta notevole, per tale motivo pratica psicoterapia a frequenza settimanale. infatti presenta sentimenti di ansia, insicurezza e tendenza alla Per_1 somatizzazione. All'osservazione mostra un eloquio fluente e adeguato al contesto, appare disponibile al colloquio e al setting proposto. Racconta con evidente sofferenza le difficoltà incontrate in ambito scolastico derivato in modo particolare tra lo scarto tra l'impegno profuso e i risultati ottenuti che la riportano continuamente in una condizione di ansia, demotivazione all'impegno e alla frequenza scolastica. (…) Per_1 non sembra possedere allo stato una buona spinta motivazionale al raggiungimento degli obiettivi. Si consiglia di riprendere il traning logopedico allo scopo di rafforzare
4 ulteriormente gli aspetti didattici compensativi e proseguire la psicoterapia”; sostenevano inoltre i ricorrente che il CTU avrebbe dovuto chiarire se al momento della soppressione del beneficio (visita di revisione del 9.10.2023) la situazione morbosa fosse migliorata rispetto all'originario riconoscimento;
che la minore non era stata sottoposta ai tests, quali scrivere, sotto dettatura, delle parole contenenti le doppie lettere e né tantomeno era stata constatata l'incapacità della stessa di scrivere correttamente le parole dettate;
che il consulente non avrebbe indicato l' influenza delle patologie sullo svolgimento delle attività proprie e tipiche di una minore della sua età; evidenziavano altresì che la minore presenta dei veri e propri blocchi fonatori e difficoltà nell'esposizione orale, nel memorizzare formule, strutture grammaticali, algoritmi, sequenza e procedure, avendo un'attenzione selettiva, affaticabilità e difficoltà di programmazione e progettazione. Esponevano altresì che la minore era stata inserita in un piano didattico personalizzato per l'anno 2024/2025 (v. allegato) riscontrando “difficoltà di apprendimento con debolezza esecutivo – attentiva” e pertanto la necessità di supporto;
che precedentemente alla domanda amministrativa era stato accertato “il disturbo misto delle capacità scolastiche caratterizzato da lentezza esecutiva (dislessia e discalculia) ritardo nell'acquisizione del linguaggio in lingua italiana;
miopia; strabismo;
bradilalia; ritardo mentale;
iperattività” con conseguente difficoltà nell'apprendimento del linguaggio, chiusura relazionale ed immaturità affettiva;
che la minore frequenta un centro accreditato di riabilitazione per trattamenti di logopedia e psicoterapia;
che nonostante le sedute riabilitative, tali problematiche non sono state risolte. Sulla base delle articolate argomentazioni di cui si è appena dato conto, fondate in parte a loro volta su documentazione medica successiva al deposito della relazione, questo Giudice ha ritenuto necessario compulsare il c.t.u. affinchè rendesse dei chiarimenti. Pertanto, successivamente, il c.t.u. ha chiarito con apposite note scritte che la minore “è invalida ai fini dell'assegno di frequenza con decorrenza da Febbraio 2024”. In particolare il c.t.u. ha precisato: La sottoscritta dott.ssa (…) non Persona_3 riconosceva all'istante la prestazione richiesta -l'assegno di frequenza- mancando nel fascicolo telematico la documentazione sanitaria riguardante le terapie praticate dall'istante ( psicoterapia e logopedia ) . In data 08-10-2025 sottopongo l'istante a nuovo accesso peritale Persona_1 presso il mio studio medico sito in Napoli , via M. Schipa 34 ; sono presenti l'avvocato Lipardi per la parte attrice ed il dott. quale medico dell;
in tale sede , oltre Per_4 CP_1 ad un ulteriore esame obiettivo , prendo visione delle molteplici relazioni e certificazioni della psico-terapeuta dott.ssa ; si mette in evidenza il certificato Per_5 del 29-09-2025 in cui la psicologa dichiara e certifica che la minore sostiene due sedute settimanali di psicoterapia individuale al fine di supportare la ragazza a superare una serie di difficoltà caratteriali, relazionali e comportamentali che la rendono un soggetto fragile . Tali sedute sono certificate da Febbraio 2024 , sono ancora in corso e la paziente non ha ancora terminato il percorso rieducativo .
5 Pertanto , alla luce della nuova documentazione sanitaria presente nel ricorso in opposizione , si riconosce la minore nata a [...] il 19-01- Persona_1
2022 invalida ai fini dell'assegno di frequenza con decorrenza da Febbraio 2024 ; si consiglia una revisione a Febbraio 2027”. In conclusione, lo stato patologico sopra indicato, sul fondamento dell'ulteriore esame obiettivo e della nuova documentazione prodotta fa sì che debba Persona_1 essere ritenuta minore con difficoltà persistenti dell'età dal 1.2.2024, periodo a partire dal quale sono state certificate due sedute settimanali di psicoterapia individuale al fine di supportare la minore a superare le difficoltà caratteriali, relazionali e comportamentali che la rendono un soggetto fragile. Le conclusioni cui è pervenuto nelle note il detto consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante. La domanda originaria deve pertanto essere in parte accolta per quanto detto. Sul punto, va premesso, sul piano generale, mutando il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla Cassazione (v. ordinanza 05 novembre 2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, anche se l'accoglimento parziale della originaria domanda, induce a ritenerne corretta la compensazione parziale, in misura pari alla metà. Le spese di c.t.u, vengono poste a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, dichiara che è minore con Persona_1 difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età ai fini della fruizione dell'indennità di frequenza ex legge 289/90 a decorrere dal 1.2.2024, con revisione a febbraio 2027; rigetta per il resto la domanda;
condanna l al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà in CP_1 euro 980,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese.
6 Si comunichi. Napoli, 11/12/2025
Il giudice dr. Elisa Tomassi
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