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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7022 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG N 10412 /2025 all'udienza del 17/06/2025 , mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. SALLUSTRO GERARDO pec. Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE non costituito
Oggetto: Art. 1 L.107/2015.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 20/03/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019; 2019/2020 e 2024/2025; e, per l'effetto, condannarsi il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, per un totale di euro 1.500,00 oltre, se dovuti, gli
[...] interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento (cfr., Tribunale di Milano, sentenza n. 714/2023 del 03.03.2023); In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici;
2018/2019; 2019/2020 e 2024/2025 e, per l'effetto condannarsi il Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia
[...]
a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con condanna del Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio e con attribuzione all' Avv. Gerardo
[...]
Sallustro perché antistatario.” La prima udienza veniva fissata in data 17/06/2024. All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui :” il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza ,dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 17/06/2025
Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG N 10412 /2025 all'udienza del 17/06/2025 , mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. SALLUSTRO GERARDO pec. Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE non costituito
Oggetto: Art. 1 L.107/2015.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 20/03/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019; 2019/2020 e 2024/2025; e, per l'effetto, condannarsi il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, per un totale di euro 1.500,00 oltre, se dovuti, gli
[...] interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento (cfr., Tribunale di Milano, sentenza n. 714/2023 del 03.03.2023); In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici;
2018/2019; 2019/2020 e 2024/2025 e, per l'effetto condannarsi il Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia
[...]
a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con condanna del Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio e con attribuzione all' Avv. Gerardo
[...]
Sallustro perché antistatario.” La prima udienza veniva fissata in data 17/06/2024. All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui :” il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza ,dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 17/06/2025
Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta