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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/12/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 60-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. ), con sede in Terni, Via della Serra, 21, nonché del
[...] P.IVA_1 socio illimitatamente responsabile (C.F. ). Controparte_1 C.F._1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 29.08.2025 dal creditore Controparte_2
(C.F. , e per essa, quale mandataria, dalla CERVED CREDIT MANAGEMENT P.IVA_2
S.P.A. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Coaccioli, ed esaminata la P.IVA_3 documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 28.08.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
considerato, infatti, che:
- nei confronti della società resistente, a seguito di tentativo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata effettuato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII con esito negativo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono stati notificati in pari data (29.08.2025), a cura della Cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero all'interno di un'area riservata Controparte_3 collegata al codice fiscale del destinatario (cd. , generata dal portale e CP_4 accessibile al destinatario, con perfezionamento dopo tre giorni, ossia in data 01.09.2025;
- nei confronti del socio illimitatamente responsabile, a seguito di declaratoria di nullità della notifica eseguita dalla ricorrente in data 02.10.2025, la notifica in rinnovazione si è perfezionata, presso il domicilio lavorativo del sig. , ex artt. 40, Controparte_1 co. 8, CCII e 139 c.p.c., in data 08.10.2025, a seguito di infruttuosi tentativi previamente espletati presso il suo indirizzo di residenza;
rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa né all'udienza del 07.10.2025, né all'udienza del 26.11.2025, al pari del socio illimitatamente responsabile;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
1 coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla società ricorrente, il cui credito risulta dal “Contratto Unico di Mutuo Fondiario” stipulato per atto pubblico in data 29.9.2008, registrato a Terni in data 1.10.2008 (Rep. 19317 – Racc. 9009), notificato contestualmente all'atto di precetto alla società debitrice dalla creditrice cedente Banca delle Marche S.p.a., nonché dal successivo esito soltanto parzialmente positivo del pignoramento immobiliare effettuato da quest'ultima e conclusosi in data 21.12.2017 con provvedimento del giudice dell'esecuzione presso questo Tribunale nel procedimento avente R.G.E.imm. 54/2013 e dalle successive operazioni di cessione del credito - ripercorse nel ricorso e nel mandato conferito, con atto pubblico notarile, dalla lla CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., CP_2 per la riscossione del residuo credito, pari ad € 142.029,41, oltre a interessi (v. all.ti 1-7 al ricorso, dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti della società debitrice delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di bar - ristorante;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato, inoltre, che la debitrice non costituendosi non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata e inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010);
2
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'ingente obbligazione nei confronti della ricorrente, anche a seguito del soddisfacimento meramente parziale conseguito da quest'ultima in sede di esecuzione immobiliare R.G.es.imm. 54/2013 (v. all. 7 al ricorso), anche dalla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi societari nell'ultimo triennio;
dalla classificazione della società come “inattiva” nella visura camerale aggiornata e dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 66.530,84 (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
;
[...] considerato che la dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società produce, ai sensi dell'art. 256, co. 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci – pur se non persone fisiche – illimitatamente responsabili, e quindi, nel caso di specie, nei confronti del socio illimitatamente responsabile
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. , con sede in Terni, Via della Serra, 21, nonché del socio
[...] P.IVA_1 illimitatamente responsabile (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Terni, Strada di Cospea, n. 59; NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
3 a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
4 dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 25/03/2026, ore 10:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. ), con sede in Terni, Via della Serra, 21, nonché del
[...] P.IVA_1 socio illimitatamente responsabile (C.F. ). Controparte_1 C.F._1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 29.08.2025 dal creditore Controparte_2
(C.F. , e per essa, quale mandataria, dalla CERVED CREDIT MANAGEMENT P.IVA_2
S.P.A. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Coaccioli, ed esaminata la P.IVA_3 documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 28.08.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
considerato, infatti, che:
- nei confronti della società resistente, a seguito di tentativo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata effettuato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII con esito negativo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono stati notificati in pari data (29.08.2025), a cura della Cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero all'interno di un'area riservata Controparte_3 collegata al codice fiscale del destinatario (cd. , generata dal portale e CP_4 accessibile al destinatario, con perfezionamento dopo tre giorni, ossia in data 01.09.2025;
- nei confronti del socio illimitatamente responsabile, a seguito di declaratoria di nullità della notifica eseguita dalla ricorrente in data 02.10.2025, la notifica in rinnovazione si è perfezionata, presso il domicilio lavorativo del sig. , ex artt. 40, Controparte_1 co. 8, CCII e 139 c.p.c., in data 08.10.2025, a seguito di infruttuosi tentativi previamente espletati presso il suo indirizzo di residenza;
rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa né all'udienza del 07.10.2025, né all'udienza del 26.11.2025, al pari del socio illimitatamente responsabile;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
1 coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla società ricorrente, il cui credito risulta dal “Contratto Unico di Mutuo Fondiario” stipulato per atto pubblico in data 29.9.2008, registrato a Terni in data 1.10.2008 (Rep. 19317 – Racc. 9009), notificato contestualmente all'atto di precetto alla società debitrice dalla creditrice cedente Banca delle Marche S.p.a., nonché dal successivo esito soltanto parzialmente positivo del pignoramento immobiliare effettuato da quest'ultima e conclusosi in data 21.12.2017 con provvedimento del giudice dell'esecuzione presso questo Tribunale nel procedimento avente R.G.E.imm. 54/2013 e dalle successive operazioni di cessione del credito - ripercorse nel ricorso e nel mandato conferito, con atto pubblico notarile, dalla lla CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., CP_2 per la riscossione del residuo credito, pari ad € 142.029,41, oltre a interessi (v. all.ti 1-7 al ricorso, dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti della società debitrice delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di bar - ristorante;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato, inoltre, che la debitrice non costituendosi non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata e inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010);
2
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'ingente obbligazione nei confronti della ricorrente, anche a seguito del soddisfacimento meramente parziale conseguito da quest'ultima in sede di esecuzione immobiliare R.G.es.imm. 54/2013 (v. all. 7 al ricorso), anche dalla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi societari nell'ultimo triennio;
dalla classificazione della società come “inattiva” nella visura camerale aggiornata e dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 66.530,84 (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
;
[...] considerato che la dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società produce, ai sensi dell'art. 256, co. 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci – pur se non persone fisiche – illimitatamente responsabili, e quindi, nel caso di specie, nei confronti del socio illimitatamente responsabile
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. , con sede in Terni, Via della Serra, 21, nonché del socio
[...] P.IVA_1 illimitatamente responsabile (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Terni, Strada di Cospea, n. 59; NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
3 a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
4 dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 25/03/2026, ore 10:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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