Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2025, proposto da
AT AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato rilasciato in favore del sig. AS AT in data 23 luglio 2024 (codice pratica P-LT/L/Q/2023/123468), provvedimento emesso dalla UTG di Latina - SUI in data 11 dicembre 2024, con conseguente annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NU IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 4 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio successivo l’esponente, cittadino indiano, premette che:
- essendo già titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e avendo maturato i requisiti per ottenere la conversione dello stesso in permesso di soggiorno subordinato inoltrava all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Latina, in data 4 dicembre 2023, un’istanza volta alla verifica della sussistenza di una “quota” per tale conversione;
- in data 23 aprile 2024 la Prefettura comunicava l’emanazione del nulla osta alla conversione; egli veniva, quindi, convocato presso gli uffici della stessa per la definizione del procedimento amministrativo per il giorno 21 novembre 2024, allorché consegnava tutta la documentazione utile, tra cui il “Modello Q” sottoscritto dal datore di lavoro, ed esibiva il permesso di soggiorno e l’istanza di rinnovo/conversione spedita con kit alla Questura di Latina l’8 ottobre 2024;
- tuttavia in tale contesto l’operatore dello Sportello Unico gli notificava una comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, fondato sul fatto che il titolo risultava scaduto il 21 novembre 2020;
- in data 22 novembre 2024 presentava, quindi, le proprie osservazioni nelle quali faceva presente che la scadenza del titolo non fosse impeditiva alla conversine dello stesso;
- tuttavia in data 11 dicembre 2024 la Prefettura emetteva e notificava il decreto di revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato (codice pratica P-LT/L/Q/2023/123468) oggi impugnato, così motivato: «(…) in relazione all’istanza ed al nulla osta in oggetto indicati, (A) è stato espresso il parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (B) non sussistono i presupposti normativi come sotto specificati: il permesso di soggiorno è scaduto il 21.11.2020 ».
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto, con il mezzo di tutela all’esame, l’annullamento, deducendone l’illegittimità per:
I) - « violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, comma 10, del decreto legislativo 286/98 e dell'art. 5, comma 5, del T.U.; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta delle ragioni espresse; motivazione illogica erronea e/o insufficiente; eccesso di potere, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti » in quanto le uniche condizioni per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sarebbero la capienza delle quote fissate periodicamente con D.P.C.M. e l’avvenuta assunzione del cittadino extracomunitario per almeno tre mesi in occasione dell'ingresso autorizzato per il lavoro stagionale, oltre che l’effettività del nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, così che, avendo il ricorrente dimostrato la piena regolarità della propria posizione sotto tali aspetti il nulla osta sarebbe stato legittimamente rilasciato, né sarebbe previsto dalle norme di legge citate che il permesso oggetto di conversione debba essere in corso di validità (ovvero scaduto da meno di 60 giorni come erroneamente ritenuto dalla Prefettura);
II) - « motivazione erronea, contraddittoria ed illogica - mancata/erronea valutazione delle risultanze istruttorie - violazione dell’art. 3, comma 2, l. 241/90 - violazione del principio di buona fede, correttezza, leale collaborazione della p.a. - mancata emissione e notifica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 in ordine al parere negativo della questura e/o ITL » in quanto l’Amministrazione, contradditoriamente, assume dapprima che non siano pervenute osservazioni e documentazione da parte dell’interessato mentre, poi, afferma che le osservazioni e la documentazione prodotta dall’interessato non sarebbero idonee a confermare il rilascio del nullaosta, senza tuttavia specificarne i motivi; tuttavia il ricorrente avrebbe, infatti, provveduto a presentare osservazioni corredate da la documentazione integrativa, regolarmente ricevuta dalla P.A., di cui la stessa avrebbe dovuto tenere conto;
III) - « violazione degli artt. 7, 8, 9,10 e 10 bis legge 241/1990 e successive modifiche – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/90 - illegittimità del modus operandi della P.A .» in quanto la Prefettura, nel provvedimento impugnato, non avrebbe tenuto in alcun conto tali osservazioni e né avrebbe indicato, neppure sommariamente, nel provvedimento finale i motivi per i quali ha ritenuto di discostarsi da tali osservazioni.
3. Nel giudizio così introdotto si è costituita l’Amministrazione intimata, con atto di mera forma.
4. Con decreto n. 17 del 25 marzo 2025 è stata disposta l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
5. Con ordinanza n. 47 del 6 marzo 2025 è stato disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e del riesame da parte dell’Amministrazione, evidenziando che, secondo consolidata affermazione della giurisprudenza, « la validità del titolo di soggiorno posseduto all’atto della domanda di conversione non è un requisito per l’accoglimento della stessa, assumendo rilievo invece la valutazione dell’Amministrazione circa le future fonti di sostentamento del richiedente la conversione, nonché i presupposti sostanziali ».
6. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, fissata per la trattazione del merito dall’ordinanza citata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. I motivi di gravame, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e meritevoli di accoglimento, per quanto già evidenziato nell’ordinanza cautelare, che peraltro non risulta essere stata impugnata ma nemmeno eseguita dall’Amministrazione resistente.
7.1. Secondo costante affermazione della giurisprudenza, anche di questa Sezione (tra le tante, da ultimo, n. 1002 del 24 novembre 2025), « non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno «sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione » (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando, infatti, la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo.” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 5604/2023) ».
7.2. All’applicazione di tali consolidati principi consegue che il provvedimento impugnato, in quanto motivato con esclusivo riferimento all’avvenuta scadenza del titolo di soggiorno, si pone in contrasto con l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, il quale ai fini in parola richiede esclusivamente « l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, non costituendo elemento ostativo, ai fini in parola, l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno da convertire » (sent. di questa sezione n.1002/2025 cit.), con conseguente fondatezza del primo motivo di gravame.
7.3. Della sussistenza di tali presupposti il ricorrente aveva, peraltro, posto a conoscenza l’Amministrazione, rappresentandoli nell’ambito delle osservazioni endoprocedimentali che la stessa non risulta avere preso in considerazione; per altro verso il provvedimento risulta corredato da una motivazione contraddittoria e non chiara nella quale viene dato atto sia che a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenute osservazioni, sia che le osservazioni pervenute non possono essere condivise, senza tuttavia esplicitarne le ragioni, con conseguente fondatezza anche del secondo e terzo motivo.
8. Il ricorso deve essere, quindi, accolto, disponendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo, per l’Amministrazione resistente, di procedere al riesame dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valutando la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti come sopra indicati, nonché le osservazioni dallo stesso trasmesse a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, e dando conto di ciò nella motivazione del provvedimento conclusivo di tale rinnovata istruttoria.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; tenuto conto che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, trova applicazione l’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (testo unico in materia di spese di giustizia), il quale prevede che: « Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato », con la precisazione che il pagamento deve essere effettuato a favore del bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.
10. Vista, infine, la domanda di liquidazione delle competenze spettanti al difensore per l’attività prestata, presentata in data 1 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e considerato che l’ammissione al beneficio disposta dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha natura provvisoria, dovendo la stessa, in ogni caso, essere sottoposta all’esame ed al controllo del Collegio che, prima della delibazione sull’istanza di liquidazione, deve accertare, ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza e permanenza delle condizioni reddituali che ne costituiscono il presupposto (tra le tante, sent. di questa sezione n. 694 del 16 ottobre 2024) e rilevato che agli atti non è presente la certificazione dei redditi prodotti nel paese di origine e dei beni immobili ivi posseduti, prescritta dall’art. 79, comma 1, lett. d) del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e che non può, allo stato, ritenersi sufficiente l’autocertificazione prodotta da parte ricorrente considerato che la stessa risulta avere trasmesso la richiesta di certificazione consolare solo di recente (con raccomandata spedita il 21 ottobre 2025) e che, pertanto, deve essere concesso a quest’ultima un idoneo lasso di tempo per provvedere, così che non si configura l’oggettiva impossibilità di acquisire il documento che rende possibile avvalersi dell’autocertificazione, si assegna alla parte istante termine di 60 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento, per provvedere a depositare la documentazione sopra indicata, la quale verrà esaminata ad una camera di consiglio da fissarsi successivamente al deposito della stessa, su istanza del difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nei sensi di cui in motivazione, l’impugnato provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Latina in data 11 dicembre 2024 con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato al ricorrente il 23 luglio 2024.
Condanna l’Amministrazione soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da versare direttamente sul bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.
Dispone a carico di parte ricorrente gli incombenti di cui in motivazione in relazione alla richiesta di liquidazione delle competenze spettanti al difensore per l’attività prestata.
Rinvia, per la trattazione di tale istanza, ad una camera di consiglio che verrà fissata successivamente all’adempimento degli oneri posti a carico del ricorrente, su istanza del difensore di quest’ultimo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU IN | TE AL |
IL SEGRETARIO