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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1939/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1939/2025 promossa congiuntamente da
, nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 1/06/1975, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CICCHI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 7/11/1983, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CICCHI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in CASTEL GOFFREDO (MN) in data 24/09/2010, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 4, Parte 1, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/03/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 10/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 2/05/2025;
Considerato che le parti hanno richiesto l'applicazione della legge sostanziale cinese al fine di procedere allo scioglimento del matrimonio non preceduto dalla separazione (c.d divorzio per saltum) e l'applicazione della legge sostanziale italiana per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori;
Letto l'art. 31 l. 218/1995 secondo cui: "La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata";
Preso atto che l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che "1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro";
Considerato che l'art. 16 della l. 218/1995 e l'art. 12 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 richiedono, ai fini dell'applicazione della legge straniera, il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico;
Richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “in tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi" (Cass. Civ. Sez. I, 21/05/2018 n. 12473; conforme: Cass. Civ. Sez. I, 25/07/2006 n. 16978); Ritenuto che le norme del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese che disciplinano il procedimento per richiedere ed ottenere divorzio non preceduto da separazione non sono da ritenersi contrarie all'ordine pubblico italiano;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato - per quanto riguarda la richiesta di affidamento condiviso - che sebbene il diritto cinese non contempli un istituto simile, è da ritenersi che esso non sia vietato dall'ordinamento giuridico cinese, e che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli minori non sia in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
in ogni caso l'affidamento condiviso troverebbe applicazione in base all'art. 36 bis L. 218/1995, che prevede l'applicazione delle norme di diritto italiano “che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale”;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in CASTEL GOFFREDO in data 24/09/2010, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 4, Parte 1, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/03/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 6/05/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1939/2025 promossa congiuntamente da
, nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 1/06/1975, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CICCHI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 7/11/1983, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CICCHI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in CASTEL GOFFREDO (MN) in data 24/09/2010, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 4, Parte 1, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/03/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 10/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 2/05/2025;
Considerato che le parti hanno richiesto l'applicazione della legge sostanziale cinese al fine di procedere allo scioglimento del matrimonio non preceduto dalla separazione (c.d divorzio per saltum) e l'applicazione della legge sostanziale italiana per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori;
Letto l'art. 31 l. 218/1995 secondo cui: "La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata";
Preso atto che l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che "1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro";
Considerato che l'art. 16 della l. 218/1995 e l'art. 12 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 richiedono, ai fini dell'applicazione della legge straniera, il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico;
Richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “in tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi" (Cass. Civ. Sez. I, 21/05/2018 n. 12473; conforme: Cass. Civ. Sez. I, 25/07/2006 n. 16978); Ritenuto che le norme del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese che disciplinano il procedimento per richiedere ed ottenere divorzio non preceduto da separazione non sono da ritenersi contrarie all'ordine pubblico italiano;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato - per quanto riguarda la richiesta di affidamento condiviso - che sebbene il diritto cinese non contempli un istituto simile, è da ritenersi che esso non sia vietato dall'ordinamento giuridico cinese, e che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli minori non sia in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
in ogni caso l'affidamento condiviso troverebbe applicazione in base all'art. 36 bis L. 218/1995, che prevede l'applicazione delle norme di diritto italiano “che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale”;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in CASTEL GOFFREDO in data 24/09/2010, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 4, Parte 1, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/03/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 6/05/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino