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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12960/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente est. dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
d.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12960/2023 R.G., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. DI RE MARIA GRAZIA, giusta C.F._1 procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUFFRIDA MARINA, C.F._2 giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito il 23.11.2023 adiva questo Tribunale chiedendo la Parte_1 modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
3068/2009, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 2222/2009 R.G., nella parte in cui ha previsto l'onere in capo al ricorrente di versare mensilmente la somma di € 350,00 a titolo di mantenimento del figlio (nato il [...]). Persona_1
1 Chiedeva di accertare l'autosufficienza economica del figlio e conseguentemente di revocare sin dal gennaio 2022, o comunque con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento del figlio. Con vittoria delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A sostegno della domanda il ricorrente rilevava di non essere in buoni rapporti con il figlio e di aver scoperto che si era reso economicamente autosufficiente;
Per_1 produceva documentazione comprovante i redditi da lavoro del figlio relativi all'anno 2022 e precisava di aver tentato di raggiungere un accordo con la resistente, che aveva omesso di riferirgli il mutamento della situazione economica del figlio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la quale precisava che il CP_1 figlio lavorava saltuariamente e che, pur avendo capacità lavorativa, necessitava ancora del supporto economico dei genitori, svolgendo lavori a tempo determinato.
Tuttavia non si opponeva alla richiesta di revoca e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.06.2024 insisteva in domanda e nella condanna alle Parte_1 spese, rinunciando alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Precisate le conclusioni, con provvedimento del 05.05.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età sussiste ove il genitore convivente con il figlio o questo stesso dia la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca, comunque, di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica”
(Cass. ordinanza n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021). Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato (cfr. Cass., n. 8892/24: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un
2 elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro…”).
Il ricorrente ha dimostrato che il figlio ha raggiunto una piena capacità Persona_1 lavorativa;
la resistente non si è opposta alla revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio.
Il Collegio ritiene dunque di accogliere la domanda di modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3068/2009 emessa da questo Tribunale ad esito del procedimento iscritto al n. 2222/2009 R.G, con decorrenza dalla domanda (26.11.2023, data di deposito del ricorso).
Tenuto conto della natura delle questioni trattate, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 12960/2023 R.G.;
DISPONE la modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3068/2009, emessa da questo Tribunale ad esito del procedimento iscritto al n. 2222/2009 R.G, revocando l'obbligo posto a carico di di corrispondere mensilmente l'assegno di mantenimento a favore del Parte_1 figlio , con decorrenza dalla domanda. Persona_1
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 21.11.2025
ILPRESIDENTE est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente est. dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
d.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12960/2023 R.G., avente per oggetto:
“Modifica delle condizioni di divorzio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. DI RE MARIA GRAZIA, giusta C.F._1 procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUFFRIDA MARINA, C.F._2 giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito il 23.11.2023 adiva questo Tribunale chiedendo la Parte_1 modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
3068/2009, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 2222/2009 R.G., nella parte in cui ha previsto l'onere in capo al ricorrente di versare mensilmente la somma di € 350,00 a titolo di mantenimento del figlio (nato il [...]). Persona_1
1 Chiedeva di accertare l'autosufficienza economica del figlio e conseguentemente di revocare sin dal gennaio 2022, o comunque con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento del figlio. Con vittoria delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A sostegno della domanda il ricorrente rilevava di non essere in buoni rapporti con il figlio e di aver scoperto che si era reso economicamente autosufficiente;
Per_1 produceva documentazione comprovante i redditi da lavoro del figlio relativi all'anno 2022 e precisava di aver tentato di raggiungere un accordo con la resistente, che aveva omesso di riferirgli il mutamento della situazione economica del figlio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la quale precisava che il CP_1 figlio lavorava saltuariamente e che, pur avendo capacità lavorativa, necessitava ancora del supporto economico dei genitori, svolgendo lavori a tempo determinato.
Tuttavia non si opponeva alla richiesta di revoca e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.06.2024 insisteva in domanda e nella condanna alle Parte_1 spese, rinunciando alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Precisate le conclusioni, con provvedimento del 05.05.2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età sussiste ove il genitore convivente con il figlio o questo stesso dia la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca, comunque, di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica”
(Cass. ordinanza n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021). Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato (cfr. Cass., n. 8892/24: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un
2 elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro…”).
Il ricorrente ha dimostrato che il figlio ha raggiunto una piena capacità Persona_1 lavorativa;
la resistente non si è opposta alla revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio.
Il Collegio ritiene dunque di accogliere la domanda di modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3068/2009 emessa da questo Tribunale ad esito del procedimento iscritto al n. 2222/2009 R.G, con decorrenza dalla domanda (26.11.2023, data di deposito del ricorso).
Tenuto conto della natura delle questioni trattate, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 12960/2023 R.G.;
DISPONE la modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3068/2009, emessa da questo Tribunale ad esito del procedimento iscritto al n. 2222/2009 R.G, revocando l'obbligo posto a carico di di corrispondere mensilmente l'assegno di mantenimento a favore del Parte_1 figlio , con decorrenza dalla domanda. Persona_1
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 21.11.2025
ILPRESIDENTE est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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