Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria LA RO Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 562/2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c.;
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA MIRACOLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE PIROZZI, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025
FATTO
Con ricorso congiunto del 04/03/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio, a decorrere dal mese di aprile dell'anno 2015 e che da tale relazione è nato (il 12/10/2015) il figlio , regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
che la Per_1
1
hanno dedotto, infine, di non volersi riconciliare e di essere entrambi inoccupati, ma che la ricorrente può contare sul sostegno economico della propria famiglia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. di
“disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1) i ricorrenti vivranno nella residenza prescelta rispettivamente, con reciproco rispetto. In particolare, la SI.ra ha fissato la propria residenza e quella del figlio , presso Pt_1 Per_1 la casa dei genitori sita in Benevento alla Via Matilde Serao n. 8, mentre il SI. CP_1 ha fissato la propria residenza in Castel LT (CE), alla Via Domitiana Km 33,200; 2) il piccolo viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative scelte. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minorenne relative alla istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente degli interessi dello stesso. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del minore presso di sé. Eccezion fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo od oculistica o presso dentista, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori;
in considerazione dell'età del figlio e dei rapporti sereni con entrambe le figure genitoriali, si stabilisce che lo stesso starà con il padre tutte le volte che vorrà e che ne farà richiesta. Solo in caso di disaccordo e di contrasto tra i genitori, le parti regolamenteranno il diritto di visita secondo il seguente calendario:
a) il padre ha facoltà di vedere ed avere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00, prelevandolo e riaccompagnandolo dalla madre.
Ha facoltà, inoltre, di vedere ed avere con sé il figlio un pomeriggio a settimana dalle 18,00 alle 20,30, compatibilmente con gli impegni dello stesso;
b) per quanto riguarda le vacanze estive il padre ha la facoltà di avere con sé il figlio per quindici giorni durante il mese di luglio e/o agosto, periodo da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie: un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così a seguire. Il bambino trascorrerà con il padre ad anni alterni il
2 giorno di Pasqua e potrà stare con il padre l'intera giornata della Festa del Papà dalle ore
10,00 alle ore 22,00. Nel caso di compleanni o onomastici del figlio, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con orari da concordare di volta in volta con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore;
3) il SI. verserà alla moglie, a titolo di contributo per CP_1 il mantenimento del figlio minorenne, la somma di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente adeguata, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie. La somma dovrà essere versata direttamente sul conto corrente bancario della SI.ra ed in caso di estinzione del conto, mediante vaglia postale o Pt_1 con altra modalità che consenta l'accertamento documentale del pagamento;
a tale somma verrà aggiunta quella spettante per l'assegno unico mensile e universale che sarà percepito interamente dalla SI.ra ; 4) il SI. verserà alla SI.ra il 50% Pt_1 CP_1 Pt_1 delle spese straordinarie, debitamente documentate, che si rendessero necessarie per il figlio, fino a quando quest'ultimo non raggiungerà l'indipendenza economica. Il pagamento delle spese straordinarie dovrà essere rimborsato alla SI.ra , qualora anticipate dalla Pt_1 stessa, entro e non oltre il mese successivo all'esborso ed unitamente al bonifico per gli alimenti. Per le spese straordinarie i genitori faranno riferimento al protocollo sottoscritto il
25.10.2021 tra il Tribunale di Benevento e l'Ordine degli Avvocati di Benevento che quivi si deve intendere integralmente richiamato;
5) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
6) entrambi i genitori dichiarano di concedersi reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e/o carta d'identità per fini turistici in favore del figlio. I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio .” Per_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
DIRITTO
La domanda, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le condizioni sopra riportate, raggiunte di comune accordo dalle parti e formalizzate nell'ambito del ricorso congiunto, non sono contrarie a norme imperative e non sono in contrasto con gli interessi del figlio minore, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
3 Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (tra cui l'affidamento e collocazione dei figli minori, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo di cui al ricorso congiunto, come riportate in parte motiva;
2) PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
3) COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di conSIlio del 5.6.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria LA RO
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