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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2080/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16642/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250053113906503 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2124/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti IA RO RR Ricorrente_2, in qualità di chiamate all'eredità del sig. Nominativo_1
, hanno impugnato la cartella di pagamento n. 07120250053113906503 notificata in data
24.6.2025 per presunto mancato pagamento della tassa auto dell'anno 2019 per un totale di € 202,70.
Col primo motivo di impugnazione, le ricorrenti rappresentano di essere allo stato mere chiamate all'eredità e non già eredi.
Col secondo motivo di impugnazione, si contesta l'omessa notifica dell'atto presupposto, atto che non risulta allegato alla cartella impugnata, con l'ulteriore conseguenza della maturata prescrizione. Infine, si chiede annullarsi in subordine la cartella con riferimento ad interessi e sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e OS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania, ancorché regolarmente evocata in giudizio come da busta elettronica agli atti comprovante la notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti non vi è la prova della qualità di eredi delle ricorrenti né, in ogni caso, dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico.
Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate in € 90,00 per la fase di studio, € 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale, per un totale di € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_1.
Nulla è dovuto a titolo di spese vive perché non documentate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Condanna, in solido tra loro, l'Agenzia delle Entrate e OS e la Regione Campania, al pagamento delle spese processali, liquidate in € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_1 Napoli, 5.2.2026
Il Magistrato tributario
IO LE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16642/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250053113906503 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2124/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti IA RO RR Ricorrente_2, in qualità di chiamate all'eredità del sig. Nominativo_1
, hanno impugnato la cartella di pagamento n. 07120250053113906503 notificata in data
24.6.2025 per presunto mancato pagamento della tassa auto dell'anno 2019 per un totale di € 202,70.
Col primo motivo di impugnazione, le ricorrenti rappresentano di essere allo stato mere chiamate all'eredità e non già eredi.
Col secondo motivo di impugnazione, si contesta l'omessa notifica dell'atto presupposto, atto che non risulta allegato alla cartella impugnata, con l'ulteriore conseguenza della maturata prescrizione. Infine, si chiede annullarsi in subordine la cartella con riferimento ad interessi e sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e OS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania, ancorché regolarmente evocata in giudizio come da busta elettronica agli atti comprovante la notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto agli atti non vi è la prova della qualità di eredi delle ricorrenti né, in ogni caso, dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico.
Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate in € 90,00 per la fase di studio, € 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale, per un totale di € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_1.
Nulla è dovuto a titolo di spese vive perché non documentate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Condanna, in solido tra loro, l'Agenzia delle Entrate e OS e la Regione Campania, al pagamento delle spese processali, liquidate in € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_1 Napoli, 5.2.2026
Il Magistrato tributario
IO LE