Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/02/2025 innanzi al Giudice Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 8801/2024 RGL, promosso da
Parte 1
contro
CP_1
alle ore 10.12 è presente l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente il quale conclude riportandosi alle difese e domande di cui agli atti di causa e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
******* ******> ***
Successivamente, alle ore 13.37, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8801/2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte 1 con sede in Marineo, via dei Vespri Siciliani, n. 46 (P.IVA: P.IVA 1 ; C.F:
,rappresentato e difeso P.IVA 2
dall'avv. Francesco Germanà per mandato in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
-resistente -
oggetto: Opposizione Ingiunzione.
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Annulla l'ordinanza – ingiunzione n OI-001864402; - Condanna 'CP 1 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in €.850,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001864402 del 26.04.2024, avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge, 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 368 e s.m.i.
per l'annualità 2018.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per inesistenza del titolo esecutivo, non avendo mai ricevuto l'atto di accertamento o atti intermedi;
l'intervenuta prescrizione quinquennale;
la tardività per decorrenza dei termini decadenziali di cui all'art. 14 della
L. n. 689 del 1981. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese e compensi di lite.
CP Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la rituale notifica dell'atto di accertamento e la sua tempestività,
tenendo conto dei termini per il pagamento della contribuzione omessa (giorni 60 dalla notifica degli avvisi di addebito) e dei tempi necessari per concludere l'accertamento relativo a plurime violazioni,
eccepiva infine l'inesistenza della prescrizione.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
Ciò posto nel merito l'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato,
quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- _
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011,
Cass. n. 4898/2015).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella
(parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 del reato di cui all'art. 2 co. 1
bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Nel caso di specie parte ricorrente, a sostegno del ricorso, ha eccepito la mancata notifica dell'atto di contestazione e la violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, per decadenza del potere di emettere l'ordinanza ingiunzione e di irrogare la sanzione, con conseguente estinzione della somma dovuta per la violazione.
Ora, in ordine alla notifica dell'atto di accertamento n. prot. n. CP 1.5502.11/09/2019.0093882 del
11.09.2019, alla luce della documentazione in atti, può ritenersi che il procedimento notificatorio sia stato correttamente eseguito in data 9.10.2029.
La doglianza va pertanto rigettata.
Diversamente, va accolta l'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. n. 689/1981.
Invero il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l'CP_1 ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689” con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più
soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della 1. n. 689/1981.
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di violazione commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) il dies a quo decorre dalle date di scadenza dei contributi omessi, tutti relativi nell'anno 2018.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie, a parere di questo giudice, il termine deve essere individuato alla data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Invero l' CP_2, nonostante avesse già verificato l'omissione contributiva emettendo gli avvisi di addebito allegati, contestava l'illecito tardivamente con l'atto di accertamento prot. n.
CP 1.5502.11/09/2019.0093882, notificato solo in data 9.10.2019.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della di posizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.".
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va pertanto accolto con l'annullamento dell'Ordinanza
Ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 26.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile