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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1014/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1014/2025 promossa da: nata a [...] il [...] residente in [...] Circonvallazione n. 28 rappresentata e difesa dall'avv. Karen Patrizia Cristina Raffa del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna in via Sant'Isaia n. 23
e nato a [...] il [...], residente in [...] - Fiume Vecchio, Parte_2
36, rappresentato e difeso dall'avv. Lamberto Pelli del Foro di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 21/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta pagina 1 di 3 ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 07/12/2021 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale, procedimento definito con decreto di omologa n.100/2022 del 13/01/222 del Tribunale di Bologna.
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
14.12.1974, e , nato a [...] il [...], celebrato a Molinella (BO) il Parte_2
24/06/2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Molinella- al n. 13 parte I anno
2017;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1
madre e con facoltà del padre di poterla vedere e tenere con sé quando vorrà previo accordo con la figlia a e nel rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi della medesima;
2) dispone che il padre possa tenere con sé la figlia per metà del tempo durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno fra i genitori le festività e quindici giorni, anche non consecutivi,
durante quelle estive, concordando il periodo con la madre entro il mese di maggio di ogni anno ed in ogni caso secondo i desideri della figlia Per_1
3) dispone che il sig. versi a mezzo bonifico bancario alla sig.ra un Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, e corrisponda alla figlia l'importo di € 50,00 mensile a titolo di paghetta direttamente alla figlia e ponga a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie nella Per_1
misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
4) prende atto che i sigg. e sono economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è Pt_1 Pt_2 dovuto l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 2 di 3 6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Molinella (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025 ___
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1014/2025 promossa da: nata a [...] il [...] residente in [...] Circonvallazione n. 28 rappresentata e difesa dall'avv. Karen Patrizia Cristina Raffa del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna in via Sant'Isaia n. 23
e nato a [...] il [...], residente in [...] - Fiume Vecchio, Parte_2
36, rappresentato e difeso dall'avv. Lamberto Pelli del Foro di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 21/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta pagina 1 di 3 ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 07/12/2021 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale, procedimento definito con decreto di omologa n.100/2022 del 13/01/222 del Tribunale di Bologna.
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
14.12.1974, e , nato a [...] il [...], celebrato a Molinella (BO) il Parte_2
24/06/2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Molinella- al n. 13 parte I anno
2017;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1
madre e con facoltà del padre di poterla vedere e tenere con sé quando vorrà previo accordo con la figlia a e nel rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi della medesima;
2) dispone che il padre possa tenere con sé la figlia per metà del tempo durante le vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno fra i genitori le festività e quindici giorni, anche non consecutivi,
durante quelle estive, concordando il periodo con la madre entro il mese di maggio di ogni anno ed in ogni caso secondo i desideri della figlia Per_1
3) dispone che il sig. versi a mezzo bonifico bancario alla sig.ra un Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, e corrisponda alla figlia l'importo di € 50,00 mensile a titolo di paghetta direttamente alla figlia e ponga a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie nella Per_1
misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
4) prende atto che i sigg. e sono economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è Pt_1 Pt_2 dovuto l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 2 di 3 6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Molinella (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025 ___
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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